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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
PRIMA SEZIONE
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo – Presidente
Dr. Silvia Rita Fabrizio - Consigliere
Avv. Maria Luisa Martini - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 134/2023
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. Gianluca Giuliani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila, Via Cardinale Mazzarino n. 41,
appellante contro
(C.F. - P. IVA ), in persona del CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore speciale all'uopo autorizzato in virtù dei poteri Controparte_2 conferiti con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 09.05.2011,
[...]
(C.F. ) in proprio e quale erede di CP_3 C.F._2 ER
(deceduto il 14.1.2018) e , (C.F. ),
[...] Controparte_4 C.F._3 quale erede di (deceduto il 14.1.2018), tutti rappresentati e difesi, giuste Persona_1 procure in atti dall'Avv. Vincenzo Salvi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in L'Aquila, Via Francesco Paolo Tosti n. 40/E, appellati avverso la sentenza n. 409/2022 pubblicata in data 30.06.2022 dal Tribunale di L'Aquila all'esito del procedimento rg. n. 2272/2014.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante:
“ Piaccia alla Giustizia dell'Ill.ma Corte di Appello adita, disattendendo ogni contraria, istanza, deduzione ed eccezione: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 409/2022, resa inter partes dal Tribunale Civile di L'Aquila, Sezione Unica in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Monica Croci – R.G. n. 2272/2014 pubblicata il 30 giugno 2022 e non notificata, rigettando tutte le domande proposte dai convenuti/appellati per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa e reietta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare che il sinistro del giorno 17.7.2008, avvenuto nel tenimento del comune Cagnano
Amiterno, all'intersezione tra via Roma e Via Corruccioni, località San Pelino, si è verificato per esclusiva responsabilità del IG. alla guida del veicolo tg. Persona_1
AJ828XM e conseguentemente condannare in solido tra loro , Persona_1 [...]
e la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_3 CP_1 risarcimento della totalità dei danni subiti e subendi dall'attrice nel Parte_1 sinistro occorso, che si quantificano in € 989.369,53, al netto dell'offerta già formulata ed incassata di € 58.000, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute pari ad € 1.221,81 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data sinistro fino a quella del soddisfo” in ogni caso rigettando ogni domanda dei convenuti/appellati, poiché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
Per le appellate e in proprio: CP_1 Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
a) rigettare l'appello proposto da siccome inammissibile e, in Parte_1 subordine, siccome infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata
e rigettando, comunque, ogni domanda avanzata dall'appellante, anche per tutti i motivi dedotti ed in forza di tutte le difese ed eccezioni sollevate nel primo grado di giudizio e nella fase di appello, condannando l'appellante medesima alla restituzione all' , in persona del leg. rappr. pro tempore, della somma di euro CP_1
77.408,24, oltre interessi e rivalutazione dal 22.12.2021 al soddisfo, o, comunque, alla restituzione di ogni somma a lei versata in eccedenza dalla medesima Compagnia
pag. 2/14 rispetto a quanto statuito e liquidato in sentenza, sempre con aggiunta di interessi e rivalutazione dal 22.12.2021 al soddisfo;
b) tener conto, in ogni caso, dell'ulteriore somma di euro 154.000,00 versata dall' alla IG.ra in data 22.12.2021, condannando CP_1 Parte_1 l'Appellante alla restituzione in favore della UD , in persona del CP_1 leg. rappr. pro tempore, di ogni somma a lei versata in eccedenza dalla medesima
Compagnia rispetto a quanto statuito e liquidato in sentenza, sempre con aggiunta di interessi e rivalutazione dal 22.12.2021 al soddisfo;
c) condannare, altresì, l'appellante IG.ra al pagamento delle spese, Parte_1 anche forfettarie, e competenze della fase di appello in favore delle concludenti
e . CP_1 Controparte_3
Per gli appellati e quali eredi di Controparte_3 Controparte_4 ER
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
a) rigettare l'appello proposto da siccome inammissibile e, in Parte_1 subordine, siccome infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata e rigettando, comunque, ogni domanda avanzata dall'appellante, anche per tutti i motivi dedotti ed in forza di tutte le difese ed eccezioni sollevate nel primo grado di giudizio e nella fase di appello, condannando l'appellante medesima alla restituzione all' , in persona del leg. rappr. pro tempore, della somma di euro CP_1
77.408,24, oltre interessi e rivalutazione dal 22.12.2021 al soddisfo, o, comunque, alla restituzione di ogni somma a lei versata in eccedenza dalla medesima Compagnia rispetto a quanto statuito e liquidato in sentenza, sempre con aggiunta di interessi e rivalutazione dal 22.12.2021 al soddisfo;
b) tener conto, in ogni caso, dell'ulteriore somma di euro 154.000,00 versata dall' alla IG.ra in data 22.12.2021, condannando CP_1 Parte_1
l'Appellante alla restituzione in favore della , in persona del leg. rappr. pro CP_1 tempore, di ogni somma a lei versata in eccedenza dalla medesima Compagnia rispetto
a quanto statuito e liquidato in sentenza, sempre con aggiunta di interessi e rivalutazione dal 22.12.2021 al soddisfo;
c) condannare, altresì, l'appellante IG.ra al pagamento delle spese, Parte_1 anche forfettarie, e competenze della fase di appello in favore dei concludenti CP_4
quali eredi di ”.
[...] Controparte_3 Persona_1
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
pag. 3/14 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva al Parte_1 Tribunale di L'Aquila, di accertare l'esclusiva responsabilità di quale Persona_1 conducente del veicolo IA Y tg. AJ828XM, di proprietà di , Controparte_3 nella causazione del sinistro stradale avvenuto il 17.07.2008 in Cagnano Amiterno in Loc.tà San Pelino all'intersezione tra via Roma e via Corruccioni, con conseguente condanna in solido di , e della compagnia di Persona_1 Controparte_3 assicurazione per la r.c.a. , al risarcimento di tutti i danni subiti in detto CP_1 incidente (danno c.d. biologico, esistenziale, da ridotta capacità di lavoro specifica, da perdita di chance), quantificati nella misura complessiva di €. 989.369,53 al netto dell'offerta già formulata ed incassata di € 58.000, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute pari ad € 1.221,81 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino a quella del soddisfo.
2. L'attrice esponeva che, mentre era alla guida della propria bicicletta e percorreva via Roma veniva attinta dall'autoveicolo IA Y condotto da che Persona_1 proveniva alla sua destra da via Corruccioni, non si fermava allo stop ed ometteva di concedere la dovuta precedenza alla bicicletta e l'attrice a causa dell'urto veniva scaraventata a terra e riportava gravi lesioni fisiche con postumi invalidanti che si ripercuotevano negativamente sulle abitudini di vita della danneggiata. Rappresentava che all'epoca dell'evento era un praticante avvocato e che le prove scritte per l'esame di abilitazione avevano avuto esito negativo a causa delle compromissioni fisiche esitate dal sinistro e ciò si traduceva in una perdita di chance di superare con successo l'esame de quo da valutarsi in termini risarcitori in via equitativa, inoltre le conseguenze dannose del sinistro avevano determinato anche una perdita della capacità di lavoro specifica, con conseguente riduzione della capacità di produrre reddito quantificabile nel triplo della pensione sociale ossia in
€. 618.628,53 (pensione sociale annua 2014 €. 4795,57x 3x 43 anni).
3. Si costituivano in giudizio, con unico atto, tutte le parti convenute che, contestavano la domanda, sia sotto il profilo dell'an che del quantum, rappresentando come, contrariamente alla ricostruzione operata dall'attrice, la stessa avesse dato causa o comunque concorso alla verificazione del sinistro in quanto aveva omesso di rispettare le norme di comune prudenza nell'approssimarsi all'incrocio così come previsto dal codice della strada e non tenendo conto che l'autovettura IA Y aveva già attraversato l'incrocio oltrepassandolo tanto che la bicicletta urtava l'auto sulla parte laterale posteriore sinistra. Contestavano poi la valutazione dei danni come riportata dall'attrice sottolineando, la contraddittorietà tra le diverse perizie dalla stessa prodotte ed evidenziavano come l'entità dei danni fosse di gran lunga superiore rispetto alla valutazione espressa dal CTU dott.
[...]
-nominato nel giudizio penale iniziato a carico di e poi Per_2 Persona_1 estintosi per rimessione di querela da parte di che aveva riscontrato Pt_1 postumi invalidanti permanenti nella misura del 13%. Negavano le ulteriori voci di danno su cui l'attrice aveva avanzato domanda di risarcimento.
pag. 4/14 4. La causa veniva istruita mediante, prova per interpello e testimoniale, CTU medico-legale, acquisizione di documentazione ex art. 210 cpc, quindi veniva decisa con la sentenza in epigrafe con la quale il Giudice del Tribunale di L'Aquila, riteneva che avesse avuto prevalente responsabilità nella causazione Controparte_4 del sinistro non avendo usato la massima prudenza nell'approssimarsi ad un incrocio omettendo di verificare - prima di riprendere la marcia dopo essersi fermato allo stop - la provenienza di altri veicoli, tuttavia anche la Pt_1 avrebbe dovuto rispettare tale regola di condotta nell'impegnare il crocevia cercando di arrestare la propria marcia per evitare l'impatto con altri veicoli, ma di tale manovra elusiva non vi era stata né allegazione né prova. Concludeva quindi considerando il grado della colpa riferibile al contributo causale apportato da ER nel determinare l'evento in misura pari al 70%, mentre il restante 30% doveva essere attribuito all'attrice Per la determinazione del quantum premetteva di Pt_1 privilegiare le risultanze emerse all'esito della consulenza tecnica espletata in corso di giudizio (che riconosceva un danno biologico da I.P. pari al 30%), quindi facendo applicazione delle Tabelle di Milano dell'anno 2021 quantificava il complessivo danno non patrimoniale c.d. biologico da I.P. e I.T. in complessivi €. 172.329,50 ridotto in misura percentuale, in ragione della quota di responsabilità del 30% imputabile all'attrice ad €. 120.630,65. Cui andava scomputato l'acconto già corrisposto dall' di €. 58.000,00, per cui, calcolata la rivalutazione e gli CP_1 interessi concludeva nel senso che l'importo ancora dovuto in favore dell'attrice era pari ad €. 75.588, 80. Riconosceva dovute in favore dell'attrice le spese mediche nella misura di €. 1.002,96 (già decurtate in ragione della percentuale di responsabilità del 30%). Respingeva la domanda di risarcimento del danno da riduzione della capacità di lavoro specifica perché non provata nel quantum, non avendo l'attrice fornito prova dei redditi effettivamente percepiti atti a dimostrare la contrazione connessa ai postumi reliquati dal sinistro. Rigettava altresì la domanda di risarcimento per perdita di chance, atteso che il risultato negativo della prova d'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense secondo la motivazione espressa dalla Commissione esaminatrice fosse da ascrivere alla mancanza negli elaborati di argomentazioni ed apporti personali quindi, più che altro ad un'erronea tecnica redazionale, non riconducibile con certezza alle compromissioni dovute alle lesioni riportate. Condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite e poneva a carico degli stessi le spese di CTU.
5. Avverso la predetta sentenza e per la riforma della stessa, ha proposto appello affidando le ragioni del gravame a quattro motivi, di cui i primi Parte_1 due attinenti all'an debeatur con i quali ha contestato sia la sussistenza che la misura del concorso di colpa riconosciuto in capo alla stessa nella determinazione del sinistro e gli altri due inerenti al quantum debeatur, con i quali ha lamentato la mancata liquidazione del danno patrimoniale da ridotta capacità di lavoro specifica nonché il danno da perdita di chance per il mancato superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. Ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate e trascritte.
pag. 5/14 6. Si sono costituiti in giudizio l' e per chiedere il CP_1 Controparte_3 rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata essendo la stessa scevra dai lamentati vizi e nel contempo dichiarando in via preliminare il decesso di ER
avvenuto 14.01.2018 come da certificato di morte prodotto in atti.
[...]
7. Con ordinanza del 15.6.2023 la Corte - rilevato che dal certificato di morte prodotto dagli appellati costituiti, l'appellato risultava essere deceduto Persona_1 prima della notificazione dell'appello presso il suo difensore domiciliatario in primo grado e constatato che non si era costituita anche in qualità di Controparte_3 erede di , ignorando quindi l'identità degli eredi dello stesso - ha Persona_1 dichiarato l'interruzione del giudizio che è stato riassunto dall'appellante nei confronti di , ed . Controparte_3 Controparte_4 CP_1
8. Si sono costituiti gli appellati in riassunzione, CP_1 Controparte_3 in proprio e quale erede di e quale erede di Persona_1 Controparte_4 ER
, per chiedere il rigetto dell'appello e la restituzione delle somme versate
[...] dall' in favore di in eccedenza rispetto a quanto statuito nella CP_1 Pt_1 sentenza, come da conclusioni in epigrafe riportate.
9. All'udienza del 10.04.2024, trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche, con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata lamentando la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla valutazione delle prove - Quadro probatorio- Applicazione dell'art.
2054 comma 1 c.c.- Illogicità della motivazione”. L'appellante si duole del riconoscimento di una concorsuale responsabilità della stessa nella determinazione del sinistro per cui è causa e quindi di un'errata applicazione dell'art. 2054 2° comma c.c. da parte del giudice di prime cure, dovendo invece il sinistro ascriversi in via esclusiva al comportamento tenuto dal conducente dell'autovettura IA Y,
Ritiene al riguardo che il Giudice non avrebbe adeguatamente Controparte_4 valutato il compendio probatorio dal quale doveva evincersi l'esclusiva responsabilità del convenuto nella determinazione dell'incidente per avere omesso di dare la precedenza ad un crocevia, violazione il cui accertamento e la cui gravità rendeva quindi inapplicabile alla fattispecie il criterio cui all'art. 2054 c.c. comma II c.p.c., norma che troverebbe applicazione solo in via sussidiaria nell'ipotesi in cui non sia stata possibile una ricostruzione chiara della dinamica del sinistro, da escludere nella vicenda un esame in considerazione delle gravi violazioni commesse da che non si arrestava allo STOP e non concedeva la precedenza Controparte_4 alla bicicletta dell'attrice che sopraggiungeva all'incrocio, comportamento che quindi esonera l'appellante dalla dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per pag. 6/14 evitare l'evento liberandola anche dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c..
11. Con il secondo motivo di gravame l'appellante contesta poi l'“ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e falsa applicazione art.
2054 comma II c.c. e difetto di motivazione sul punto”. Sostiene al riguardo che, anche nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse non superata la presunzione di corresponsabilità ai sensi dell'art. 2054 comma II c.c., non sia tuttavia comprensibile la modalità di distribuzione del grado di colpa tra le due parti (70% a carico di a carico di ) in base alle violazioni Controparte_5 Parte_1 rispettivamente imputate, per cui il Giudice di primo grado avrebbe dovuto accertare una gradualità della colpa in capo a almeno pari al 95% anche in Controparte_4 virtù della maggiore efficienza del suo comportamento rispetto a quello dell'attrice.
12. I due motivi di gravame - che si prestano ad una congiunta trattazione - sono infondati e devono essere respinti, poiché il giudice di primo grado, nella valutazione ed interpretazione degli atti, con valide argomentazioni logico-giuridiche, è giunto a conclusioni che la Corte ritiene di condividere pienamente per le ragioni di seguito esplicitate.
13. Occorre premettere che i Carabinieri di Cagnano Amiterno nell'informativa resa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila depositata in atti, hanno dichiarato che dopo avere avuto notizia del sinistro stradale occorso il 17.7.2008 in occasione del quale , ferita, veniva condotta presso il Parte_1 Pronto Soccorso di L'Aquila, si recavano sul luogo dell'incidente ove non rinvenivano tracce né altro che potesse essere utile per la ricostruzione delle modalità del sinistro o del presunto punto d'urto essendo stati i mezzi coinvolti rimossi. Gli agenti hanno sentito a sommarie informazioni i soggetti coinvolti,
e la trasportata sul veicolo di quest'ultimo, Parte_1 Persona_1 [...]
e ricostruito - sulla base di tali dichiarazioni - la dinamica del sinistro, Per_3 redigendo anche schizzo planimetrico del teatro dell'incidente e precisando nell'informativa che il tratto di strada in questione si trova all'interno del centro abitato e che al momento del sinistro non vi erano condizioni metereologiche avverse.
14. Pertanto, tenuto conto, in merito alle dichiarazioni rese in sede di interpello dall'attrice , che l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a Parte_1 provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all'autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende (Cass. ord. 29472/2023; Cass.n. 5725/2019;
Cass. n. 13212/2006), il solo dato probatorio utile per determinare la dinamica del sinistro de quo risulta essere la deposizione di unica testimone oculare Persona_3 presente all'accaduto, sentita anche a S.I.T. dai Carabinieri di Cagnano Amiterno, che, nell'occasione dell'evento per cui è causa, si trovava in qualità di trasportata a bordo della autovettura IA Y condotta da e riferiva che mentre Persona_1
pag. 7/14 quest'ultimo percorreva alla guida della predetta autovettura Via Corruccioni con direzione di marcia San Pelino, giunto all'altezza dell'incrocio con via Roma pur fermatosi allo STOP, riprendeva la marcia, immettendosi nell'incrocio. Oltrepassata la linea di mezzeria della carreggiata, ella aveva sentito un colpo sul lato sinistro della vettura e dopo essersi fermati, si accorgevano che una ciclista aveva urtato il veicolo sul lato posteriore sinistro ed essendo questa rimasta ferita veniva da loro stessi accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di L'Aquila. Persona_3 dichiarava ai Carabinieri di avere visto la ciclista sopraggiungere alla loro sinistra allorquando l'auto condotta da si stava approssimando all'incrocio prima ER dello stop. La teste all'udienza del 11.05.2016 ha poi affermato: “… la IG.ra non è stata investita ma è lei che è venuta addosso all'autovettura, Pt_1 precisamente all'angolo di dietro quando l'autovettura era già entrata nell'incrocio…” ed ha anche aggiunto che si è meravigliata che l'urto fosse stato causato dalla ciclista in quanto nel momento in cui l'aveva avvistata non era vicina.
15. Da tale rappresentazione dell'accaduto emerge che, seppure ha Persona_1 violato indiscutibilmente l'obbligo di dare la precedenza al velocipide condotto da quest'ultima però nell'avvicinarsi all'intersezione, non ha usato le Parte_1 dovute cautele in quanto la circostanza che la vettura sia stata attinta nella parte laterale posteriore denota che l'attrice- benché norme comuni di cautela e prudenza avrebbero dovuto suggerire un rallentamento in prossimità dell'incrocio, anche in ragione della presenza di altro veicolo visibile - non diminuì l'andatura di marcia né pose in atto azione frenante o altra manovra per evitare l'impatto con l'autoveicolo del convenuto.
16. Costituisce principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione che, in tema di circolazione stradale, l' art. 145, comma 1, del Codice della Strada nel prevedere che il conducente, approssimandosi ad una intersezione, deve usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti, si rivolge a tutti i conducenti e quindi anche al conducente favorito, come era nella fattispecie giacché il diritto di Parte_1 precedenza spettante al conducente del velocipide non esonerava lo stesso dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alle norme poste dal medesimo art. 145.
Le norme sulla circolazione stradale impongono dunque all'utente severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili in modo così che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza, nonché di mantenere condizioni di controllo del veicolo idonee a fronteggiare ogni "ostacolo prevedibile". (Cass. pen. N. 6967/2012).
Invero, chi beneficia della precedenza legale deve comunque prestare attenzione alle manovre degli altri conducenti e usare le regole di comune prudenza perché nell'avvicinarsi ad un'intersezione anche il conducente del veicolo favorito deve tenere una condotta di guida ed una velocità tali da consentirgli un tempestivo rallentamento, o un'adeguata manovra di emergenza, a fronte dell'avvistamento dell'irregolare sopraggiungere di un altro veicolo, il quale, a sua volta, non rallenti la pag. 8/14 corsa e violi l'obbligo di dare la precedenza. La Suprema Corte ha costantemente statuito che : “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass.
23431/2014; Cass. 7479/2020; Cass. ord. 33483/2024), sicché l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria (nella specie non offerta), ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro e/o comunque di avere fatto tutto il possibile per scongiurare l'incidente; di conseguenza, l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 33483/2024; Cass. 7479/2020 Cass. 23431/2014; Cass. 5671/2000; Cass. 477/2003; Cass. 195/2007).
17. Nel caso che ci occupa l'appellante non è stata in grado di arrestare tempestivamente la bicicletta né di porre in essere un'adeguata manovra di emergenza a fronte del sicuro avvistamento (l'incidente è avvenuto in pieno giorno e con clima sereno in una strada rettilinea) dell'irregolare sopraggiungere della vettura condotta da ed infatti non è di poco rilievo che, come correttamente rilevato ER nella gravata sentenza “la bicicletta veniva in urto con la fiancata posteriore sinistra dell'auto” per cui fu la bici condotta da a colpire la vettura IA Y Pt_1 condotta da che quindi per primo aveva impegnato l'incrocio. ER
18. Alla luce del riesame del compendio istruttorio, deve confermarsi dunque che l'evento dannoso è riconducibile in via preponderante al conducente dell'autoveicolo IA Y che non ha osservato la norma che imponeva il rispetto della precedenza, per di più in un incrocio munito di "stop": è evidente invero che la condotta gravemente imprudente di il quale, pur arrestatosi allo stop si è però Persona_1 immesso nel crocevia sbarrando la strada alla bicicletta condotta dall'odierna appellante che sopravveniva, ha avuto una efficienza eziologia assolutamente prevalente nella causazione del sinistro;
il che però non esclude il concorso di colpa dell'attrice per le ragioni innanzi illustrate. Per le considerazioni espresse va, dunque, confermata sul punto la gravata decisione atteso che la dinamica del sinistro ricostruita in base agli elementi probatori offerti non consente di escludere il contributo causale che l'appellante apportò alla sua causazione e nella graduazione discrezionale del peso dei comportamenti colposi delle parti, la decisione adottata nella sentenza impugnata di attribuire un grado di corresponsabilità in capo al ER nella misura del 70% ed il restante 30% in capo alla rimane congrua, Pt_1 adeguata e meritevole di conferma anche in questa sede essendo stato giustamente pag. 9/14 ponderato il comportamento di entrambi i conducenti e non sussistendo elementi diversi rispetto a quelli già esaminati, atti a confortare la pretesa dell'appellante di accertare una gradualità della colpa in capo al almeno pari al 95%. Ne ER consegue quindi il rigetto dei primi due motivi di gravame.
19. Con il terzo motivo l'appellante contesta l'“ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Difetto ed illogicità della motivazione in merito al mancato riconoscimento del danno da capacità lavorativa. L'appellante lamenta una motivazione apparente laddove viene respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa specifica ed in particolare evidenzia come il giudice di prime cure, pur avendo riscontrato la perdita della capacità lavorativa specifica in capo all'attrice per il tramite del nominato CTU, causata dall'incidenza delle lesioni psichiche e psicorganiche, sulla professione di avvocato dalla stessa esercitata, non ha però liquidato il danno sul rilievo che non è stato provato nel quantum, atteso che la non avrebbe Pt_1 prodotto documentazione attestante i guadagni prima e dopo l'incidente. Il Giudice avrebbe commesso un grave errore disattendendo anche i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte (Cass. ordinanza n.21988/2019 così recepita dalla sentenza della Cassazione n.13726 del 02.05.2022) e comunque l'onere probatorio sarebbe stato dalla stessa assolto e relativamente alla prova del reddito pregresso (ossia dello svolgimento di un'attività lavorativa prima del sinistro) e alla differenza tra i guadagni, prima e dopo l'evento di danno, contrariamente a quanto asserito dal Giudice di prime cure, l'attrice ha dichiarato, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, di non avere alcuna documentazione relativa ai propri guadagni prima del sinistro, poiché essendo ancora nella fase propedeutica della propria e futura attività professionale non aveva prodotto reddito, e, successivamente al sinistro e nelle more dell'introduzione del giudizio e dei concessi termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. , non era percettrice di reddito e non riusciva a svolgere alcuna attività lavorativa con conseguente assenza di dichiarazioni reddituali, per cui il Tribunale di L'Aquila avrebbe dovuto calcolare il quantum almeno in via equitativa utilizzando quindi il criterio di cui all'art. 137 III comma D.Lgs n. 209/05-Codice dell'Assicurazioni. Insiste pertanto nella richiesta del risarcimento del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica, pari ad €. 618.628,53 ovvero pari alla pensione sociale annua 2014 per €. 4.795,57 moltiplicata per 3 per 43 anni.
20. Nella gravata sentenza, sul punto, il Giudice di primo grado ha ritenuto pacifico che all'epoca del sinistro l'attrice fosse praticante avvocato, con reddito pressocché nullo;
che conseguì l'abilitazione dell'anno 2010 iniziando a svolgere sin da allora la professione di avvocato e traendone da che vivere (altrimenti avrebbe scelto di fare altro) per cui le lesioni riportate nel sinistro non hanno precluso lo svolgimento di detta attività; ha inoltre precisato che per verificare l'effettiva sussistenza ed entità della lamentata perdita di guadagni, l'attrice avrebbe potuto/dovuto dimostrare i redditi percepiti dopo l'avvio della professione, ponendoli a confronto con quelli medi dei professionisti del settore siccome risultanti da indagini statistiche pag. 10/14 disponibili ( es. periodico rapporto redatto da Censis e in grado di CP_6 fornire un attendibile quadro sui redditi medi degli avvocati in Italia ed il loro evolversi nel tempo). Ha ritenuto peraltro non condivisibile la giustificazione addotta dall'attrice in citazione sulla mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi essendo gli stessi già “menomati” dalle lesioni non potendo il criterio dettato dall'art.137 III comma D. Lgs. n.209/05 – Codice delle Assicurazioni, supplire la mancata prova dei redditi effettivamente percepiti, onde individuare l'entità della perdita presumibilmente riconducibile alle lesioni. Pertanto, la mancata informazione relativa ai redditi percepiti dall'attrice rendeva impossibile stabilire se e quanto i suoi guadagni fossero al di sotto della media professionale o, in alternativa, al di sotto della soglia costituita dal triplo della pensione sociale. Per tutto ciò, respingeva la domanda di risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica non essendo provata nel quantum.
21. Le motivazioni addotte nella pronuncia impugnata sono ad avviso della Corte pienamente condivisibili essendo in linea con l'indirizzo giurisprudenziale dettato sul tema dalla Cassazione secondo cui il danno da capacità lavorativa specifica rappresenta un pregiudizio patrimoniale e futuro e va valutato su base prognostica e, in caso di lesioni macro-permanenti il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici. Infatti, qualora la vittima eserciti un'attività lavorativa, si presume che dalla lesione possa derivare una contrazione del reddito. Tuttavia, tale presunzione copre l'esistenza del danno (il cosiddetto “an debeatur”), mentre, ai fini della sua liquidazione (quantum debeatur), “è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei propri redditi in seguito al sinistro non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione de danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito”(Cass. 11361/2014 Cass. 15737/2018; Cass. 21988/2019). Nella specie, parte appellante non ha assolto a questo onere probatorio non provvedendo a depositare le sue dichiarazioni dei redditi successive al sinistro almeno per il periodo dal 2010 (anno dell'abilitazione all'esercizio della professione forense) al 2015 (i termini processuali per il deposito delle memorie ex art. 183 VI c. n. 2 cpc e quindi per la produzione documentale scadevano alla fine del mese di novembre 2015) così da poterle confrontare con i redditi medi degli avvocati. Pertanto la mancata produzione della necessaria documentazione specifica, non consente di effettuare un'adeguata comparazione al fine di poter accertare l'eventuale perdita patrimoniale subita ed il collegamento tra la diminuzione di reddito paventata da parte appellante e l'evento lesivo subito, né consente di poter affermare che il reddito era talmente irrisorio da poter essere paragonato a quello di un soggetto disoccupato circostanza che se provata, avrebbe consentito l'ingresso all'applicazione del criterio del triplo della pensione sociale (cfr. in tal senso Cass. 17690/2020). Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa specifica mancando nella specie la prova del pregiudizio economico allegato.
pag. 11/14 22. Con il quarto motivo di gravame l'appellante contesta l'“ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., illogicità della motivazione nel mancato riconoscimento del danno da perdita di chance”. In particolare, censura la sentenza nella parte in cui è stata respinta la domanda risarcitoria per la perdita di chance per il mancato superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense espletato dall'attrice nel dicembre 2008 sul rilievo che “dalla motivazione espressa dalla Commissione esaminatrice, prodotta agli atti, emerge come la votazione insufficiente fu essenzialmente motivata dalla mancanza, negli elaborati, di argomentazioni ed apporti personali (si parla si assemblaggio acritico di massime della S.C. prive di contributo originale, carenze di forme e contenuti); si censura in sostanza l'erronea tecnica redazionale, vizio che non può essere con apprezzabile grado di certezza imputato alle lesioni, ben potendo derivare dalla ancora imperfetta abilità nella stesura degli elaborati costituenti prove d'esame”. Sostiene al riguardo l'appellante che le motivazioni addotte dal giudice di primo grado per rigettare la domanda sarebbero illogiche ed apodittiche, avendo il CTU affermato che le lesioni occorse alla danneggiata incidono sulla capacità specifica di lavoro e quindi sull'attività professionale dell'attrice, pertanto, le stesse hanno inciso anche nel risultato dell'esame di avvocato atteso che lo stesso è stato espletato appena 5 mesi dopo il sinistro.
23. Anche tale profilo di censura non merita condivisione atteso che Pt_1
nonostante le lesioni subite nel sinistro del 17 luglio 2008 ha potuto
[...] sostenere le prove scritte per l'esame di avvocato nel dicembre 2008 ed il giudice di primo grado ha messo in rilievo che la candidata non ha superato la prova scritta in quanto la Commissione esaminatrice ha rilevato un assemblaggio acritico di massime della S.C. prive di contributo originale, carenze di forme e contenuti, quindi per cause del tutto estranee alle lesioni subite dalla nel sinistro del quo. Pt_1
Peraltro, il danno in oggetto presuppone la prova, in via presuntiva e probabilistica, della concreta e non meramente ipotetica possibilità di conseguire la realizzazione del risultato e quindi un vantaggio economicamente apprezzabile e nel caso in esame anche nell'ipotesi in cui la candidata non avesse subito alcun tipo di lesione, non può essere considerato certo che la stessa avrebbe sicuramente superato positivamente la prova raggiungendo il risultato sperato, né l'appellante ha mosso contestazioni specifiche atte a scalfire la motivazione espressa dalla Commissione esaminatrice a sostegno della votazione insufficiente attribuita alle prove scritte richiamata dal
Giudice di primo grado nella sentenza impugnata, sicché il riferimento fatto dall'appellante all'incidenza delle lesioni subite in occasione dell'incidente sulla capacità di lavoro specifica e quindi sul risultato dell'esame risulta del tutto assertivo e comunque smentito dalla circostanza che la stessa l'anno successivo superava positivamente le prove scritte per l'esercizio della professione di avvocato.
24. L' appellata , con la comparsa di costituzione e risposta depositata il CP_1
18.05.2023 ha chiesto la restituzione da parte dell'appellante della somma di €.
pag. 12/14 77.408,24, oltre interessi e rivalutazione dal 22.12.2021 sino al soddisfo, quale differenza tra l'importo di €. 154.000,00, versati in favore di il Parte_1 22.12.2021 come da documentazione in atti, ed €. 76.591,76 liquidati nella sentenza di primo grado, ovvero, comunque, ogni somma a lei versata in eccedenza dalla medesima Compagnia rispetto a quanto statuito e liquidato in sentenza, oltre interessi e rivalutazione dal 22.12.2021 al soddisfo.
25. L'appellante con le note di trattazione scritta del 21.11.2013 ha eccepito l'inammissibilità della domanda considerandola nuova e quindi preclusa ex art. 345 cpc, sul rilievo che le somme di cui l' chiede la restituzione sono state CP_1 devolute in favore di durante la pendenza del giudizio di prime cure e, Pt_1 pertanto, prima della sentenza del Tribunale di L'Aquila impugnata. Ha replicato la Compagnia di assicurazione contestando l'eccezione e specificando che l'importo, di
€. 154,000,00, è stato corrisposto in favore dell'attrice allorché erano già stati depositati gli scritti conclusionali e nelle more del deposito della sentenza, per cui il
Giudice di primo grado non ne aveva potuto tener conto nella liquidazione finale.
26. L'eccezione sollevata dall'appellante è priva di pregio e deve essere respinta.
27. Risulta documentato in atti che in data 22.12.2021– quindi dopo lo spirare dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali concessi all'udienza del 17.03.2021- l' ha trasmesso assegno non trasferibile CP_1 dell'importo di €. 154.000,00 in favore di , somma che, sulla base Parte_1 della corrispondenza scambiata tra i rispettivi procuratori delle parti, era stata offerta dalla Compagnia - fatto salvo il diritto alla sua "ripetizione" e restituzione all'esito della emissione della sentenza – e trattenuta dall'attrice a titolo di acconto del maggior danno dovuto, non accettando la stessa l'offerta e reputando la quantificazione insoddisfacente. Trattasi di una ipotesi di volontario adempimento di un risarcimento del danno derivante da sinistro stradale cui, in seguito alla sentenza di primo grado, ha fatto seguito da parte dell' la domanda di restituzione CP_1 delle somme versate in eccedenza rispetto a quanto liquidato nel titolo provvisoriamente esecutivo reso in primo grado.
28. La somma percepita dall'attrice in esubero rispetto al dovuto stabilito nella sentenza n. 409/22 dal Tribunale di L'Aquila, e non restituita spontaneamente, integra un indebito oggettivo a norma dell'art. 2033 c.c., perché priva di causa e l'assicuratore può pretendere dal danneggiato la restituzione della somma pagata, se risulti successivamente - così come nel caso in esame - che essa non è dovuta, attesa la inesistenza di una legittima "causa solvendi" senza che rilevi che il pagamento sia avvenuto spontaneamente (Cass.n.11315/1998; Cass. n. 866/1989; Cass.
22316/2015; Cass. 11121/2013).
29. In ragione della natura restitutoria di tale pretesa creditoria, la relativa domanda può essere proposta dinanzi al giudice dell'appello, giacché non costituisce domanda nuova ai sensi dell'art. 345 cpc (Cass 11491/2006; Cass. 23972/2020) e nel caso di specie è stata formulata tempestivamente dall'appellato nell'atto di costituzione in pag. 13/14 giudizio. Per cui deve essere disposta la restituzione da parte dell'appellante in favore dell'appellata della somma di €. 77.408,24, quale differenza tra CP_1 l'importo di €. 154.000,00, versato dalla Compagnia il 22.12.2021, e l'importo di €. 76.591,76 liquidato nella sentenza di primo grado e deve essere riconosciuto il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (Cass. 34011/2021) sino al soddisfo.
30. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante ed in favore delle parti appellate. Le stesse vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 in base al valore dichiarato della controversia (euro 989.369,53), tenuto conto delle attività processuali effettivamente svolte (con esclusione della fase istruttoria non tenutasi) con aumento del 60% ex art. 4, comma 2 (poiché il procuratore degli appellati assiste tre soggetti aventi la medesima posizione processuale). Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 409/2022, del Tribunale di L'Aquila, Parte_1 pubblicata il 30.06.2022 ogni contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuta e condanna alla restituzione in favore dell' Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante p.t. della somma di €. 77.408,24 oltre interessi
[...] legali dal 22.12.2021 sino al soddisfo;
- condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati in solido delle spese di giudizio, che liquida, nella misura complessiva di €. 29.617,60 per compensi oltre rimb.
Forf. 15%, oltre accessori di legge.
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio tenutasi in videoconferenza in data 11.12.2024.
Il Giudice ausiliario estensore
Avv. Maria Luisa Martini
Il Presidente Dott. Francesco S. Filocamo
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
PRIMA SEZIONE
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo – Presidente
Dr. Silvia Rita Fabrizio - Consigliere
Avv. Maria Luisa Martini - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 134/2023
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. Gianluca Giuliani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila, Via Cardinale Mazzarino n. 41,
appellante contro
(C.F. - P. IVA ), in persona del CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore speciale all'uopo autorizzato in virtù dei poteri Controparte_2 conferiti con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 09.05.2011,
[...]
(C.F. ) in proprio e quale erede di CP_3 C.F._2 ER
(deceduto il 14.1.2018) e , (C.F. ),
[...] Controparte_4 C.F._3 quale erede di (deceduto il 14.1.2018), tutti rappresentati e difesi, giuste Persona_1 procure in atti dall'Avv. Vincenzo Salvi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in L'Aquila, Via Francesco Paolo Tosti n. 40/E, appellati avverso la sentenza n. 409/2022 pubblicata in data 30.06.2022 dal Tribunale di L'Aquila all'esito del procedimento rg. n. 2272/2014.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante:
“ Piaccia alla Giustizia dell'Ill.ma Corte di Appello adita, disattendendo ogni contraria, istanza, deduzione ed eccezione: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 409/2022, resa inter partes dal Tribunale Civile di L'Aquila, Sezione Unica in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Monica Croci – R.G. n. 2272/2014 pubblicata il 30 giugno 2022 e non notificata, rigettando tutte le domande proposte dai convenuti/appellati per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa e reietta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare che il sinistro del giorno 17.7.2008, avvenuto nel tenimento del comune Cagnano
Amiterno, all'intersezione tra via Roma e Via Corruccioni, località San Pelino, si è verificato per esclusiva responsabilità del IG. alla guida del veicolo tg. Persona_1
AJ828XM e conseguentemente condannare in solido tra loro , Persona_1 [...]
e la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_3 CP_1 risarcimento della totalità dei danni subiti e subendi dall'attrice nel Parte_1 sinistro occorso, che si quantificano in € 989.369,53, al netto dell'offerta già formulata ed incassata di € 58.000, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute pari ad € 1.221,81 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data sinistro fino a quella del soddisfo” in ogni caso rigettando ogni domanda dei convenuti/appellati, poiché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
Per le appellate e in proprio: CP_1 Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
a) rigettare l'appello proposto da siccome inammissibile e, in Parte_1 subordine, siccome infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata
e rigettando, comunque, ogni domanda avanzata dall'appellante, anche per tutti i motivi dedotti ed in forza di tutte le difese ed eccezioni sollevate nel primo grado di giudizio e nella fase di appello, condannando l'appellante medesima alla restituzione all' , in persona del leg. rappr. pro tempore, della somma di euro CP_1
77.408,24, oltre interessi e rivalutazione dal 22.12.2021 al soddisfo, o, comunque, alla restituzione di ogni somma a lei versata in eccedenza dalla medesima Compagnia
pag. 2/14 rispetto a quanto statuito e liquidato in sentenza, sempre con aggiunta di interessi e rivalutazione dal 22.12.2021 al soddisfo;
b) tener conto, in ogni caso, dell'ulteriore somma di euro 154.000,00 versata dall' alla IG.ra in data 22.12.2021, condannando CP_1 Parte_1 l'Appellante alla restituzione in favore della UD , in persona del CP_1 leg. rappr. pro tempore, di ogni somma a lei versata in eccedenza dalla medesima
Compagnia rispetto a quanto statuito e liquidato in sentenza, sempre con aggiunta di interessi e rivalutazione dal 22.12.2021 al soddisfo;
c) condannare, altresì, l'appellante IG.ra al pagamento delle spese, Parte_1 anche forfettarie, e competenze della fase di appello in favore delle concludenti
e . CP_1 Controparte_3
Per gli appellati e quali eredi di Controparte_3 Controparte_4 ER
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
a) rigettare l'appello proposto da siccome inammissibile e, in Parte_1 subordine, siccome infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata e rigettando, comunque, ogni domanda avanzata dall'appellante, anche per tutti i motivi dedotti ed in forza di tutte le difese ed eccezioni sollevate nel primo grado di giudizio e nella fase di appello, condannando l'appellante medesima alla restituzione all' , in persona del leg. rappr. pro tempore, della somma di euro CP_1
77.408,24, oltre interessi e rivalutazione dal 22.12.2021 al soddisfo, o, comunque, alla restituzione di ogni somma a lei versata in eccedenza dalla medesima Compagnia rispetto a quanto statuito e liquidato in sentenza, sempre con aggiunta di interessi e rivalutazione dal 22.12.2021 al soddisfo;
b) tener conto, in ogni caso, dell'ulteriore somma di euro 154.000,00 versata dall' alla IG.ra in data 22.12.2021, condannando CP_1 Parte_1
l'Appellante alla restituzione in favore della , in persona del leg. rappr. pro CP_1 tempore, di ogni somma a lei versata in eccedenza dalla medesima Compagnia rispetto
a quanto statuito e liquidato in sentenza, sempre con aggiunta di interessi e rivalutazione dal 22.12.2021 al soddisfo;
c) condannare, altresì, l'appellante IG.ra al pagamento delle spese, Parte_1 anche forfettarie, e competenze della fase di appello in favore dei concludenti CP_4
quali eredi di ”.
[...] Controparte_3 Persona_1
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
pag. 3/14 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva al Parte_1 Tribunale di L'Aquila, di accertare l'esclusiva responsabilità di quale Persona_1 conducente del veicolo IA Y tg. AJ828XM, di proprietà di , Controparte_3 nella causazione del sinistro stradale avvenuto il 17.07.2008 in Cagnano Amiterno in Loc.tà San Pelino all'intersezione tra via Roma e via Corruccioni, con conseguente condanna in solido di , e della compagnia di Persona_1 Controparte_3 assicurazione per la r.c.a. , al risarcimento di tutti i danni subiti in detto CP_1 incidente (danno c.d. biologico, esistenziale, da ridotta capacità di lavoro specifica, da perdita di chance), quantificati nella misura complessiva di €. 989.369,53 al netto dell'offerta già formulata ed incassata di € 58.000, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute pari ad € 1.221,81 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino a quella del soddisfo.
2. L'attrice esponeva che, mentre era alla guida della propria bicicletta e percorreva via Roma veniva attinta dall'autoveicolo IA Y condotto da che Persona_1 proveniva alla sua destra da via Corruccioni, non si fermava allo stop ed ometteva di concedere la dovuta precedenza alla bicicletta e l'attrice a causa dell'urto veniva scaraventata a terra e riportava gravi lesioni fisiche con postumi invalidanti che si ripercuotevano negativamente sulle abitudini di vita della danneggiata. Rappresentava che all'epoca dell'evento era un praticante avvocato e che le prove scritte per l'esame di abilitazione avevano avuto esito negativo a causa delle compromissioni fisiche esitate dal sinistro e ciò si traduceva in una perdita di chance di superare con successo l'esame de quo da valutarsi in termini risarcitori in via equitativa, inoltre le conseguenze dannose del sinistro avevano determinato anche una perdita della capacità di lavoro specifica, con conseguente riduzione della capacità di produrre reddito quantificabile nel triplo della pensione sociale ossia in
€. 618.628,53 (pensione sociale annua 2014 €. 4795,57x 3x 43 anni).
3. Si costituivano in giudizio, con unico atto, tutte le parti convenute che, contestavano la domanda, sia sotto il profilo dell'an che del quantum, rappresentando come, contrariamente alla ricostruzione operata dall'attrice, la stessa avesse dato causa o comunque concorso alla verificazione del sinistro in quanto aveva omesso di rispettare le norme di comune prudenza nell'approssimarsi all'incrocio così come previsto dal codice della strada e non tenendo conto che l'autovettura IA Y aveva già attraversato l'incrocio oltrepassandolo tanto che la bicicletta urtava l'auto sulla parte laterale posteriore sinistra. Contestavano poi la valutazione dei danni come riportata dall'attrice sottolineando, la contraddittorietà tra le diverse perizie dalla stessa prodotte ed evidenziavano come l'entità dei danni fosse di gran lunga superiore rispetto alla valutazione espressa dal CTU dott.
[...]
-nominato nel giudizio penale iniziato a carico di e poi Per_2 Persona_1 estintosi per rimessione di querela da parte di che aveva riscontrato Pt_1 postumi invalidanti permanenti nella misura del 13%. Negavano le ulteriori voci di danno su cui l'attrice aveva avanzato domanda di risarcimento.
pag. 4/14 4. La causa veniva istruita mediante, prova per interpello e testimoniale, CTU medico-legale, acquisizione di documentazione ex art. 210 cpc, quindi veniva decisa con la sentenza in epigrafe con la quale il Giudice del Tribunale di L'Aquila, riteneva che avesse avuto prevalente responsabilità nella causazione Controparte_4 del sinistro non avendo usato la massima prudenza nell'approssimarsi ad un incrocio omettendo di verificare - prima di riprendere la marcia dopo essersi fermato allo stop - la provenienza di altri veicoli, tuttavia anche la Pt_1 avrebbe dovuto rispettare tale regola di condotta nell'impegnare il crocevia cercando di arrestare la propria marcia per evitare l'impatto con altri veicoli, ma di tale manovra elusiva non vi era stata né allegazione né prova. Concludeva quindi considerando il grado della colpa riferibile al contributo causale apportato da ER nel determinare l'evento in misura pari al 70%, mentre il restante 30% doveva essere attribuito all'attrice Per la determinazione del quantum premetteva di Pt_1 privilegiare le risultanze emerse all'esito della consulenza tecnica espletata in corso di giudizio (che riconosceva un danno biologico da I.P. pari al 30%), quindi facendo applicazione delle Tabelle di Milano dell'anno 2021 quantificava il complessivo danno non patrimoniale c.d. biologico da I.P. e I.T. in complessivi €. 172.329,50 ridotto in misura percentuale, in ragione della quota di responsabilità del 30% imputabile all'attrice ad €. 120.630,65. Cui andava scomputato l'acconto già corrisposto dall' di €. 58.000,00, per cui, calcolata la rivalutazione e gli CP_1 interessi concludeva nel senso che l'importo ancora dovuto in favore dell'attrice era pari ad €. 75.588, 80. Riconosceva dovute in favore dell'attrice le spese mediche nella misura di €. 1.002,96 (già decurtate in ragione della percentuale di responsabilità del 30%). Respingeva la domanda di risarcimento del danno da riduzione della capacità di lavoro specifica perché non provata nel quantum, non avendo l'attrice fornito prova dei redditi effettivamente percepiti atti a dimostrare la contrazione connessa ai postumi reliquati dal sinistro. Rigettava altresì la domanda di risarcimento per perdita di chance, atteso che il risultato negativo della prova d'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense secondo la motivazione espressa dalla Commissione esaminatrice fosse da ascrivere alla mancanza negli elaborati di argomentazioni ed apporti personali quindi, più che altro ad un'erronea tecnica redazionale, non riconducibile con certezza alle compromissioni dovute alle lesioni riportate. Condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite e poneva a carico degli stessi le spese di CTU.
5. Avverso la predetta sentenza e per la riforma della stessa, ha proposto appello affidando le ragioni del gravame a quattro motivi, di cui i primi Parte_1 due attinenti all'an debeatur con i quali ha contestato sia la sussistenza che la misura del concorso di colpa riconosciuto in capo alla stessa nella determinazione del sinistro e gli altri due inerenti al quantum debeatur, con i quali ha lamentato la mancata liquidazione del danno patrimoniale da ridotta capacità di lavoro specifica nonché il danno da perdita di chance per il mancato superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. Ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate e trascritte.
pag. 5/14 6. Si sono costituiti in giudizio l' e per chiedere il CP_1 Controparte_3 rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata essendo la stessa scevra dai lamentati vizi e nel contempo dichiarando in via preliminare il decesso di ER
avvenuto 14.01.2018 come da certificato di morte prodotto in atti.
[...]
7. Con ordinanza del 15.6.2023 la Corte - rilevato che dal certificato di morte prodotto dagli appellati costituiti, l'appellato risultava essere deceduto Persona_1 prima della notificazione dell'appello presso il suo difensore domiciliatario in primo grado e constatato che non si era costituita anche in qualità di Controparte_3 erede di , ignorando quindi l'identità degli eredi dello stesso - ha Persona_1 dichiarato l'interruzione del giudizio che è stato riassunto dall'appellante nei confronti di , ed . Controparte_3 Controparte_4 CP_1
8. Si sono costituiti gli appellati in riassunzione, CP_1 Controparte_3 in proprio e quale erede di e quale erede di Persona_1 Controparte_4 ER
, per chiedere il rigetto dell'appello e la restituzione delle somme versate
[...] dall' in favore di in eccedenza rispetto a quanto statuito nella CP_1 Pt_1 sentenza, come da conclusioni in epigrafe riportate.
9. All'udienza del 10.04.2024, trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche, con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata lamentando la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla valutazione delle prove - Quadro probatorio- Applicazione dell'art.
2054 comma 1 c.c.- Illogicità della motivazione”. L'appellante si duole del riconoscimento di una concorsuale responsabilità della stessa nella determinazione del sinistro per cui è causa e quindi di un'errata applicazione dell'art. 2054 2° comma c.c. da parte del giudice di prime cure, dovendo invece il sinistro ascriversi in via esclusiva al comportamento tenuto dal conducente dell'autovettura IA Y,
Ritiene al riguardo che il Giudice non avrebbe adeguatamente Controparte_4 valutato il compendio probatorio dal quale doveva evincersi l'esclusiva responsabilità del convenuto nella determinazione dell'incidente per avere omesso di dare la precedenza ad un crocevia, violazione il cui accertamento e la cui gravità rendeva quindi inapplicabile alla fattispecie il criterio cui all'art. 2054 c.c. comma II c.p.c., norma che troverebbe applicazione solo in via sussidiaria nell'ipotesi in cui non sia stata possibile una ricostruzione chiara della dinamica del sinistro, da escludere nella vicenda un esame in considerazione delle gravi violazioni commesse da che non si arrestava allo STOP e non concedeva la precedenza Controparte_4 alla bicicletta dell'attrice che sopraggiungeva all'incrocio, comportamento che quindi esonera l'appellante dalla dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per pag. 6/14 evitare l'evento liberandola anche dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c..
11. Con il secondo motivo di gravame l'appellante contesta poi l'“ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e falsa applicazione art.
2054 comma II c.c. e difetto di motivazione sul punto”. Sostiene al riguardo che, anche nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse non superata la presunzione di corresponsabilità ai sensi dell'art. 2054 comma II c.c., non sia tuttavia comprensibile la modalità di distribuzione del grado di colpa tra le due parti (70% a carico di a carico di ) in base alle violazioni Controparte_5 Parte_1 rispettivamente imputate, per cui il Giudice di primo grado avrebbe dovuto accertare una gradualità della colpa in capo a almeno pari al 95% anche in Controparte_4 virtù della maggiore efficienza del suo comportamento rispetto a quello dell'attrice.
12. I due motivi di gravame - che si prestano ad una congiunta trattazione - sono infondati e devono essere respinti, poiché il giudice di primo grado, nella valutazione ed interpretazione degli atti, con valide argomentazioni logico-giuridiche, è giunto a conclusioni che la Corte ritiene di condividere pienamente per le ragioni di seguito esplicitate.
13. Occorre premettere che i Carabinieri di Cagnano Amiterno nell'informativa resa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila depositata in atti, hanno dichiarato che dopo avere avuto notizia del sinistro stradale occorso il 17.7.2008 in occasione del quale , ferita, veniva condotta presso il Parte_1 Pronto Soccorso di L'Aquila, si recavano sul luogo dell'incidente ove non rinvenivano tracce né altro che potesse essere utile per la ricostruzione delle modalità del sinistro o del presunto punto d'urto essendo stati i mezzi coinvolti rimossi. Gli agenti hanno sentito a sommarie informazioni i soggetti coinvolti,
e la trasportata sul veicolo di quest'ultimo, Parte_1 Persona_1 [...]
e ricostruito - sulla base di tali dichiarazioni - la dinamica del sinistro, Per_3 redigendo anche schizzo planimetrico del teatro dell'incidente e precisando nell'informativa che il tratto di strada in questione si trova all'interno del centro abitato e che al momento del sinistro non vi erano condizioni metereologiche avverse.
14. Pertanto, tenuto conto, in merito alle dichiarazioni rese in sede di interpello dall'attrice , che l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a Parte_1 provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all'autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende (Cass. ord. 29472/2023; Cass.n. 5725/2019;
Cass. n. 13212/2006), il solo dato probatorio utile per determinare la dinamica del sinistro de quo risulta essere la deposizione di unica testimone oculare Persona_3 presente all'accaduto, sentita anche a S.I.T. dai Carabinieri di Cagnano Amiterno, che, nell'occasione dell'evento per cui è causa, si trovava in qualità di trasportata a bordo della autovettura IA Y condotta da e riferiva che mentre Persona_1
pag. 7/14 quest'ultimo percorreva alla guida della predetta autovettura Via Corruccioni con direzione di marcia San Pelino, giunto all'altezza dell'incrocio con via Roma pur fermatosi allo STOP, riprendeva la marcia, immettendosi nell'incrocio. Oltrepassata la linea di mezzeria della carreggiata, ella aveva sentito un colpo sul lato sinistro della vettura e dopo essersi fermati, si accorgevano che una ciclista aveva urtato il veicolo sul lato posteriore sinistro ed essendo questa rimasta ferita veniva da loro stessi accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di L'Aquila. Persona_3 dichiarava ai Carabinieri di avere visto la ciclista sopraggiungere alla loro sinistra allorquando l'auto condotta da si stava approssimando all'incrocio prima ER dello stop. La teste all'udienza del 11.05.2016 ha poi affermato: “… la IG.ra non è stata investita ma è lei che è venuta addosso all'autovettura, Pt_1 precisamente all'angolo di dietro quando l'autovettura era già entrata nell'incrocio…” ed ha anche aggiunto che si è meravigliata che l'urto fosse stato causato dalla ciclista in quanto nel momento in cui l'aveva avvistata non era vicina.
15. Da tale rappresentazione dell'accaduto emerge che, seppure ha Persona_1 violato indiscutibilmente l'obbligo di dare la precedenza al velocipide condotto da quest'ultima però nell'avvicinarsi all'intersezione, non ha usato le Parte_1 dovute cautele in quanto la circostanza che la vettura sia stata attinta nella parte laterale posteriore denota che l'attrice- benché norme comuni di cautela e prudenza avrebbero dovuto suggerire un rallentamento in prossimità dell'incrocio, anche in ragione della presenza di altro veicolo visibile - non diminuì l'andatura di marcia né pose in atto azione frenante o altra manovra per evitare l'impatto con l'autoveicolo del convenuto.
16. Costituisce principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione che, in tema di circolazione stradale, l' art. 145, comma 1, del Codice della Strada nel prevedere che il conducente, approssimandosi ad una intersezione, deve usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti, si rivolge a tutti i conducenti e quindi anche al conducente favorito, come era nella fattispecie giacché il diritto di Parte_1 precedenza spettante al conducente del velocipide non esonerava lo stesso dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alle norme poste dal medesimo art. 145.
Le norme sulla circolazione stradale impongono dunque all'utente severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili in modo così che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza, nonché di mantenere condizioni di controllo del veicolo idonee a fronteggiare ogni "ostacolo prevedibile". (Cass. pen. N. 6967/2012).
Invero, chi beneficia della precedenza legale deve comunque prestare attenzione alle manovre degli altri conducenti e usare le regole di comune prudenza perché nell'avvicinarsi ad un'intersezione anche il conducente del veicolo favorito deve tenere una condotta di guida ed una velocità tali da consentirgli un tempestivo rallentamento, o un'adeguata manovra di emergenza, a fronte dell'avvistamento dell'irregolare sopraggiungere di un altro veicolo, il quale, a sua volta, non rallenti la pag. 8/14 corsa e violi l'obbligo di dare la precedenza. La Suprema Corte ha costantemente statuito che : “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass.
23431/2014; Cass. 7479/2020; Cass. ord. 33483/2024), sicché l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria (nella specie non offerta), ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro e/o comunque di avere fatto tutto il possibile per scongiurare l'incidente; di conseguenza, l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 33483/2024; Cass. 7479/2020 Cass. 23431/2014; Cass. 5671/2000; Cass. 477/2003; Cass. 195/2007).
17. Nel caso che ci occupa l'appellante non è stata in grado di arrestare tempestivamente la bicicletta né di porre in essere un'adeguata manovra di emergenza a fronte del sicuro avvistamento (l'incidente è avvenuto in pieno giorno e con clima sereno in una strada rettilinea) dell'irregolare sopraggiungere della vettura condotta da ed infatti non è di poco rilievo che, come correttamente rilevato ER nella gravata sentenza “la bicicletta veniva in urto con la fiancata posteriore sinistra dell'auto” per cui fu la bici condotta da a colpire la vettura IA Y Pt_1 condotta da che quindi per primo aveva impegnato l'incrocio. ER
18. Alla luce del riesame del compendio istruttorio, deve confermarsi dunque che l'evento dannoso è riconducibile in via preponderante al conducente dell'autoveicolo IA Y che non ha osservato la norma che imponeva il rispetto della precedenza, per di più in un incrocio munito di "stop": è evidente invero che la condotta gravemente imprudente di il quale, pur arrestatosi allo stop si è però Persona_1 immesso nel crocevia sbarrando la strada alla bicicletta condotta dall'odierna appellante che sopravveniva, ha avuto una efficienza eziologia assolutamente prevalente nella causazione del sinistro;
il che però non esclude il concorso di colpa dell'attrice per le ragioni innanzi illustrate. Per le considerazioni espresse va, dunque, confermata sul punto la gravata decisione atteso che la dinamica del sinistro ricostruita in base agli elementi probatori offerti non consente di escludere il contributo causale che l'appellante apportò alla sua causazione e nella graduazione discrezionale del peso dei comportamenti colposi delle parti, la decisione adottata nella sentenza impugnata di attribuire un grado di corresponsabilità in capo al ER nella misura del 70% ed il restante 30% in capo alla rimane congrua, Pt_1 adeguata e meritevole di conferma anche in questa sede essendo stato giustamente pag. 9/14 ponderato il comportamento di entrambi i conducenti e non sussistendo elementi diversi rispetto a quelli già esaminati, atti a confortare la pretesa dell'appellante di accertare una gradualità della colpa in capo al almeno pari al 95%. Ne ER consegue quindi il rigetto dei primi due motivi di gravame.
19. Con il terzo motivo l'appellante contesta l'“ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Difetto ed illogicità della motivazione in merito al mancato riconoscimento del danno da capacità lavorativa. L'appellante lamenta una motivazione apparente laddove viene respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa specifica ed in particolare evidenzia come il giudice di prime cure, pur avendo riscontrato la perdita della capacità lavorativa specifica in capo all'attrice per il tramite del nominato CTU, causata dall'incidenza delle lesioni psichiche e psicorganiche, sulla professione di avvocato dalla stessa esercitata, non ha però liquidato il danno sul rilievo che non è stato provato nel quantum, atteso che la non avrebbe Pt_1 prodotto documentazione attestante i guadagni prima e dopo l'incidente. Il Giudice avrebbe commesso un grave errore disattendendo anche i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte (Cass. ordinanza n.21988/2019 così recepita dalla sentenza della Cassazione n.13726 del 02.05.2022) e comunque l'onere probatorio sarebbe stato dalla stessa assolto e relativamente alla prova del reddito pregresso (ossia dello svolgimento di un'attività lavorativa prima del sinistro) e alla differenza tra i guadagni, prima e dopo l'evento di danno, contrariamente a quanto asserito dal Giudice di prime cure, l'attrice ha dichiarato, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, di non avere alcuna documentazione relativa ai propri guadagni prima del sinistro, poiché essendo ancora nella fase propedeutica della propria e futura attività professionale non aveva prodotto reddito, e, successivamente al sinistro e nelle more dell'introduzione del giudizio e dei concessi termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. , non era percettrice di reddito e non riusciva a svolgere alcuna attività lavorativa con conseguente assenza di dichiarazioni reddituali, per cui il Tribunale di L'Aquila avrebbe dovuto calcolare il quantum almeno in via equitativa utilizzando quindi il criterio di cui all'art. 137 III comma D.Lgs n. 209/05-Codice dell'Assicurazioni. Insiste pertanto nella richiesta del risarcimento del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica, pari ad €. 618.628,53 ovvero pari alla pensione sociale annua 2014 per €. 4.795,57 moltiplicata per 3 per 43 anni.
20. Nella gravata sentenza, sul punto, il Giudice di primo grado ha ritenuto pacifico che all'epoca del sinistro l'attrice fosse praticante avvocato, con reddito pressocché nullo;
che conseguì l'abilitazione dell'anno 2010 iniziando a svolgere sin da allora la professione di avvocato e traendone da che vivere (altrimenti avrebbe scelto di fare altro) per cui le lesioni riportate nel sinistro non hanno precluso lo svolgimento di detta attività; ha inoltre precisato che per verificare l'effettiva sussistenza ed entità della lamentata perdita di guadagni, l'attrice avrebbe potuto/dovuto dimostrare i redditi percepiti dopo l'avvio della professione, ponendoli a confronto con quelli medi dei professionisti del settore siccome risultanti da indagini statistiche pag. 10/14 disponibili ( es. periodico rapporto redatto da Censis e in grado di CP_6 fornire un attendibile quadro sui redditi medi degli avvocati in Italia ed il loro evolversi nel tempo). Ha ritenuto peraltro non condivisibile la giustificazione addotta dall'attrice in citazione sulla mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi essendo gli stessi già “menomati” dalle lesioni non potendo il criterio dettato dall'art.137 III comma D. Lgs. n.209/05 – Codice delle Assicurazioni, supplire la mancata prova dei redditi effettivamente percepiti, onde individuare l'entità della perdita presumibilmente riconducibile alle lesioni. Pertanto, la mancata informazione relativa ai redditi percepiti dall'attrice rendeva impossibile stabilire se e quanto i suoi guadagni fossero al di sotto della media professionale o, in alternativa, al di sotto della soglia costituita dal triplo della pensione sociale. Per tutto ciò, respingeva la domanda di risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica non essendo provata nel quantum.
21. Le motivazioni addotte nella pronuncia impugnata sono ad avviso della Corte pienamente condivisibili essendo in linea con l'indirizzo giurisprudenziale dettato sul tema dalla Cassazione secondo cui il danno da capacità lavorativa specifica rappresenta un pregiudizio patrimoniale e futuro e va valutato su base prognostica e, in caso di lesioni macro-permanenti il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici. Infatti, qualora la vittima eserciti un'attività lavorativa, si presume che dalla lesione possa derivare una contrazione del reddito. Tuttavia, tale presunzione copre l'esistenza del danno (il cosiddetto “an debeatur”), mentre, ai fini della sua liquidazione (quantum debeatur), “è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei propri redditi in seguito al sinistro non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione de danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito”(Cass. 11361/2014 Cass. 15737/2018; Cass. 21988/2019). Nella specie, parte appellante non ha assolto a questo onere probatorio non provvedendo a depositare le sue dichiarazioni dei redditi successive al sinistro almeno per il periodo dal 2010 (anno dell'abilitazione all'esercizio della professione forense) al 2015 (i termini processuali per il deposito delle memorie ex art. 183 VI c. n. 2 cpc e quindi per la produzione documentale scadevano alla fine del mese di novembre 2015) così da poterle confrontare con i redditi medi degli avvocati. Pertanto la mancata produzione della necessaria documentazione specifica, non consente di effettuare un'adeguata comparazione al fine di poter accertare l'eventuale perdita patrimoniale subita ed il collegamento tra la diminuzione di reddito paventata da parte appellante e l'evento lesivo subito, né consente di poter affermare che il reddito era talmente irrisorio da poter essere paragonato a quello di un soggetto disoccupato circostanza che se provata, avrebbe consentito l'ingresso all'applicazione del criterio del triplo della pensione sociale (cfr. in tal senso Cass. 17690/2020). Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa specifica mancando nella specie la prova del pregiudizio economico allegato.
pag. 11/14 22. Con il quarto motivo di gravame l'appellante contesta l'“ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., illogicità della motivazione nel mancato riconoscimento del danno da perdita di chance”. In particolare, censura la sentenza nella parte in cui è stata respinta la domanda risarcitoria per la perdita di chance per il mancato superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense espletato dall'attrice nel dicembre 2008 sul rilievo che “dalla motivazione espressa dalla Commissione esaminatrice, prodotta agli atti, emerge come la votazione insufficiente fu essenzialmente motivata dalla mancanza, negli elaborati, di argomentazioni ed apporti personali (si parla si assemblaggio acritico di massime della S.C. prive di contributo originale, carenze di forme e contenuti); si censura in sostanza l'erronea tecnica redazionale, vizio che non può essere con apprezzabile grado di certezza imputato alle lesioni, ben potendo derivare dalla ancora imperfetta abilità nella stesura degli elaborati costituenti prove d'esame”. Sostiene al riguardo l'appellante che le motivazioni addotte dal giudice di primo grado per rigettare la domanda sarebbero illogiche ed apodittiche, avendo il CTU affermato che le lesioni occorse alla danneggiata incidono sulla capacità specifica di lavoro e quindi sull'attività professionale dell'attrice, pertanto, le stesse hanno inciso anche nel risultato dell'esame di avvocato atteso che lo stesso è stato espletato appena 5 mesi dopo il sinistro.
23. Anche tale profilo di censura non merita condivisione atteso che Pt_1
nonostante le lesioni subite nel sinistro del 17 luglio 2008 ha potuto
[...] sostenere le prove scritte per l'esame di avvocato nel dicembre 2008 ed il giudice di primo grado ha messo in rilievo che la candidata non ha superato la prova scritta in quanto la Commissione esaminatrice ha rilevato un assemblaggio acritico di massime della S.C. prive di contributo originale, carenze di forme e contenuti, quindi per cause del tutto estranee alle lesioni subite dalla nel sinistro del quo. Pt_1
Peraltro, il danno in oggetto presuppone la prova, in via presuntiva e probabilistica, della concreta e non meramente ipotetica possibilità di conseguire la realizzazione del risultato e quindi un vantaggio economicamente apprezzabile e nel caso in esame anche nell'ipotesi in cui la candidata non avesse subito alcun tipo di lesione, non può essere considerato certo che la stessa avrebbe sicuramente superato positivamente la prova raggiungendo il risultato sperato, né l'appellante ha mosso contestazioni specifiche atte a scalfire la motivazione espressa dalla Commissione esaminatrice a sostegno della votazione insufficiente attribuita alle prove scritte richiamata dal
Giudice di primo grado nella sentenza impugnata, sicché il riferimento fatto dall'appellante all'incidenza delle lesioni subite in occasione dell'incidente sulla capacità di lavoro specifica e quindi sul risultato dell'esame risulta del tutto assertivo e comunque smentito dalla circostanza che la stessa l'anno successivo superava positivamente le prove scritte per l'esercizio della professione di avvocato.
24. L' appellata , con la comparsa di costituzione e risposta depositata il CP_1
18.05.2023 ha chiesto la restituzione da parte dell'appellante della somma di €.
pag. 12/14 77.408,24, oltre interessi e rivalutazione dal 22.12.2021 sino al soddisfo, quale differenza tra l'importo di €. 154.000,00, versati in favore di il Parte_1 22.12.2021 come da documentazione in atti, ed €. 76.591,76 liquidati nella sentenza di primo grado, ovvero, comunque, ogni somma a lei versata in eccedenza dalla medesima Compagnia rispetto a quanto statuito e liquidato in sentenza, oltre interessi e rivalutazione dal 22.12.2021 al soddisfo.
25. L'appellante con le note di trattazione scritta del 21.11.2013 ha eccepito l'inammissibilità della domanda considerandola nuova e quindi preclusa ex art. 345 cpc, sul rilievo che le somme di cui l' chiede la restituzione sono state CP_1 devolute in favore di durante la pendenza del giudizio di prime cure e, Pt_1 pertanto, prima della sentenza del Tribunale di L'Aquila impugnata. Ha replicato la Compagnia di assicurazione contestando l'eccezione e specificando che l'importo, di
€. 154,000,00, è stato corrisposto in favore dell'attrice allorché erano già stati depositati gli scritti conclusionali e nelle more del deposito della sentenza, per cui il
Giudice di primo grado non ne aveva potuto tener conto nella liquidazione finale.
26. L'eccezione sollevata dall'appellante è priva di pregio e deve essere respinta.
27. Risulta documentato in atti che in data 22.12.2021– quindi dopo lo spirare dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali concessi all'udienza del 17.03.2021- l' ha trasmesso assegno non trasferibile CP_1 dell'importo di €. 154.000,00 in favore di , somma che, sulla base Parte_1 della corrispondenza scambiata tra i rispettivi procuratori delle parti, era stata offerta dalla Compagnia - fatto salvo il diritto alla sua "ripetizione" e restituzione all'esito della emissione della sentenza – e trattenuta dall'attrice a titolo di acconto del maggior danno dovuto, non accettando la stessa l'offerta e reputando la quantificazione insoddisfacente. Trattasi di una ipotesi di volontario adempimento di un risarcimento del danno derivante da sinistro stradale cui, in seguito alla sentenza di primo grado, ha fatto seguito da parte dell' la domanda di restituzione CP_1 delle somme versate in eccedenza rispetto a quanto liquidato nel titolo provvisoriamente esecutivo reso in primo grado.
28. La somma percepita dall'attrice in esubero rispetto al dovuto stabilito nella sentenza n. 409/22 dal Tribunale di L'Aquila, e non restituita spontaneamente, integra un indebito oggettivo a norma dell'art. 2033 c.c., perché priva di causa e l'assicuratore può pretendere dal danneggiato la restituzione della somma pagata, se risulti successivamente - così come nel caso in esame - che essa non è dovuta, attesa la inesistenza di una legittima "causa solvendi" senza che rilevi che il pagamento sia avvenuto spontaneamente (Cass.n.11315/1998; Cass. n. 866/1989; Cass.
22316/2015; Cass. 11121/2013).
29. In ragione della natura restitutoria di tale pretesa creditoria, la relativa domanda può essere proposta dinanzi al giudice dell'appello, giacché non costituisce domanda nuova ai sensi dell'art. 345 cpc (Cass 11491/2006; Cass. 23972/2020) e nel caso di specie è stata formulata tempestivamente dall'appellato nell'atto di costituzione in pag. 13/14 giudizio. Per cui deve essere disposta la restituzione da parte dell'appellante in favore dell'appellata della somma di €. 77.408,24, quale differenza tra CP_1 l'importo di €. 154.000,00, versato dalla Compagnia il 22.12.2021, e l'importo di €. 76.591,76 liquidato nella sentenza di primo grado e deve essere riconosciuto il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (Cass. 34011/2021) sino al soddisfo.
30. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante ed in favore delle parti appellate. Le stesse vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 in base al valore dichiarato della controversia (euro 989.369,53), tenuto conto delle attività processuali effettivamente svolte (con esclusione della fase istruttoria non tenutasi) con aumento del 60% ex art. 4, comma 2 (poiché il procuratore degli appellati assiste tre soggetti aventi la medesima posizione processuale). Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 409/2022, del Tribunale di L'Aquila, Parte_1 pubblicata il 30.06.2022 ogni contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuta e condanna alla restituzione in favore dell' Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante p.t. della somma di €. 77.408,24 oltre interessi
[...] legali dal 22.12.2021 sino al soddisfo;
- condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati in solido delle spese di giudizio, che liquida, nella misura complessiva di €. 29.617,60 per compensi oltre rimb.
Forf. 15%, oltre accessori di legge.
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio tenutasi in videoconferenza in data 11.12.2024.
Il Giudice ausiliario estensore
Avv. Maria Luisa Martini
Il Presidente Dott. Francesco S. Filocamo
pag. 14/14