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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 3884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3884 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice unico dott.ssa Renata Russo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n. 5607/2019
TRA
(P.IVA ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo
Di LI (C.F. ), sostituito, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, con il presente atto dagli avvocati Francesco Paura (C.F.
) MA AL (C.F. ), EF C.F._2 C.F._3
NO (C.F. ), (C.F. C.F._4 Parte_2
), PA SC (C.F. ) in virtù di C.F._5 C.F._6 mandato in atti conferito;
- Opponente E
con sede in Mondragone al Controparte_1
Viale Margherita (P. IVA ), in persona dell'Amministratore Unico Dr. P.IVA_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ennio Romano (C.F. Controparte_2 [...]
) – giusta procura in calce al D.I. n°1175/19 – ed elettivamente C.F._7 domiciliato presso il suo studio in al Corso Giannone n°86; Pt_1
- Opposto MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° Parte_3
1175/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, notificato il
20.05.2019, con il quale le era ingiunto il pagamento di € 11.301,05 oltre interessi e spese, quale corrispettivo dovuto per prestazioni specialistiche rientranti nella branca di specialistica la specialistica ambulatoriale, branca di Fisiokinesiterapia, eseguite nell'anno 2015, in virtù di contratto sottoscritto in data 22.1.2015 prot. N.
57056.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto la presenza di un errore di calcolo è stato commesso da parte opposta nella somma del fatturato;
ha soggiunto che gli importi ingiunti erano stati erogati come da mandato di pagamento e prospetto contabile in atti. In conseguenza di ciò, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali. Pa Costituitosi in giudizio, l'opposto ha Controparte_1 contestato le deduzioni avverse;
in particolare, ha rilevato di aver ottemperato all'onere probatorio mediante la produzione del contratto e delle fatture accompagnate delle distinte riepilogative delle prestazioni eseguite. Inoltre, ha dedotto che alcun errore di calcolo era stato commesso da parte opposta nella somma del fatturato (la cui differenza risultava di soli € 20,00). Inoltre, ha Part contestato l'intervenuto il pagamento prospettato dall , evidenziando come, in realtà, il mandato costituisca atto meramente interno, non in grado di attestare il soddisfacimento del credito;
ha infine rilevato come ad ogni modo parte opponente, successivamente alla notifica del D.I., avvenuta il 20.5.2019, con mandato di pagamento n°14738 del 7.6.2019 aveva provveduto al pagamento della somma di € Cont 2.929,76 quale residuo saldo prestazioni di rese nel mese di luglio 2015. In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese con attribuzione.
Con provvedimento del 7.10.2019 era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di euro 8.371,29; in seguito, disposta ctu, ritenuti in seguito sussistenti ragioni tali da rendere opportuna la rinnovazione delle indagini affidando incarico ad un secondo ctu;
ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva assunta in decisione all'udienza non partecipata del
22.9.2025, ai sensi dell' art. 190 c.p.c.
Riparto oneri probatori – Infondatezza dell'opposizione
2.- In primo luogo, occorre richiamare il principio di non contestazione, che impone al convenuto - in questo caso l'opponente quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati. Il principio di non contestazione, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel 2009 con la modifica dell'art. 115 c.p.c., era stato già considerato dalla Corte di Cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale. Così la Suprema Corte, tra l'altro, nella sentenza n. 5356/2009: “L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto
l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. anche Cass. n. 10031/04; n. 13079/08; n. 5191/08). In una più recente pronuncia la Suprema Corte è giunta finanche ad estendere il principio della non contestazione anche ai fatti impliciti in una data allegazione:
“L'esigenza di provarlo (il fatto implicito allegato) insorge se sia contestato (…) Se tanto non sia avvenuto, l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato” (Cass. n. 22837/10). Tale principio è stato affermato dalla Cassazione con riferimento ad un giudizio di risarcimento danni per mancata informazione da parte dei sanitari circa i rischi connessi ad una gravidanza. Non vi è dubbio alcuno, pertanto, che il principio di non contestazione possa operare in giudizi, come il presente, che hanno ad oggetto diritti di contenuto prettamente patrimoniale.
Inoltre, deve considerarsi che il principio di non contestazione, nell'interpretazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, impone alla parte di contestare specificamente le circostanze prospettate dalla controparte, con la conseguenza che non assume rilievo una contestazione generica;
così, tra le altre, Corte di Cassazione, sentenza n. 21847/14: “In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali
e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse”. Applicando tali principi al caso di specie consegue che le contestazioni sollevate nell'atto di opposizione, attesa la genericità, non sono idonee ad incidere sulla fondatezza ed entità del credito azionato in sede monitoria, non risultando in ogni caso contestato il rapporto, né in realtà il credito.
2.1.- In secondo luogo, quanto alla eccezione relativa alla insufficienza della documentazione prodotta, alla luce del fascicolo in atti, può sicuramente dirsi che il centro opposto ha ottemperato all'onere probatorio su di esso gravante, poiché la documentazione depositata, rappresentata dal contratt stipulato tra le parti nell'anno
2015, fatture, estratti autentici e distinte riepilogative delle prestazioni eseguite, costituisce prova idonea, – sia per la fase monitoria che per quella a cognizione piena instauratasi con l'opposizione -, a dimostrare il credito vantato.
L'eccezione di avvenuto pagamento
3.- Parte opposta non ha negato che siano effettivamente intervenuti dei pagamenti, evidenziando che in realtà gli stessi mandati costituirebbero atti meramente interni, non in grado di attestare il soddisfacimento del credito. Ha inoltre negato la Part duplicazione della fatturazione e l'errore di calcolo, assunti dalla .
Ebbene , il ctu ha provveduto a verificare l' elenco dei bonifici effettuati dalla asl attinente al ramo della FISIOKINESITERAPIA;
alla luce delle conclusioni raggiunte dal ctu sul rapporto di dare avere tra le parti, l è tenuto a Pt_5 corrispondere al l'importo di € Controparte_1
6.764,36 (in luogo della somma ingiunta di euro 11.301,05), essendo risultato, a seguito delle verifiche effettuate dal consulente, un residuo credito di importo inferiore a quello ingiunto.
Da tutto quanto esposto deriva la revoca del decreto ingiuntivo n.° 1175/2019 con Part condanna della a corrispondere la somma di euro 6.764,36, in luogo di quella ingiunta. Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora, in esito all'ordinario giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione, il credito dell'opposto risulti di importo inferiore a quello ingiunto, il giudice deve accogliere la domanda nei limiti del provato e non limitarsi alla revoca del decreto ingiuntivo. E ciò, in quanto la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore al momento della costituzione o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sé in modo implicito la richiesta di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso, che può, pertanto, essere pronunciata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, anche in difetto di esplicita domanda in tal senso, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (Cass. 30 aprile 2005, n. 9021).
Sulle spese
4. - La natura della presente controversia e l'esito della stessa (con accoglimento parzialòe dell'opposizione), complessivamente considerati, costituiscono motivi idonei a giustificare la compensazione nella misura di 1/3. Le spese sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del criterio del decisum (e non del criterio del disputatum, da ultimo cfr.
Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 29 febbraio 2016 n. 3903) e dell'attività processuale svolta nelle dette relative fasi. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Romano come richiesto nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta.
Le spese occorse per la stesura della ctu già liquidate in atti vanno poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Revoca il decreto ingiuntivo n.° 1175/2019;
• Condanna l in persona del legale rapp.te pro Parte_1 tempore al pagamento, in favore di Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, dell'importo di euro 6.764,36, oltre interessi legali ai sensi del D.Lgs. n°231/2002 sino al soddisfo e spese come liquidate nel procedimento monitorio;
• Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e conseguentemente condanna l' in persona del legale rapp. pro tempore al Parte_1 pagamento delle stesse nella misura di 2/3, in favore
[...]
in persona del legale rapp.te pro Controparte_4 tempore , che liquida in € 1.778,00 oltre IVA, CPA e spese generali per spese legali, con attribuzione al procuratore Avv. Ennio Romano.
• Pone a carico di parte opponente le spese occorse per la stesura delle due ctu, già liquidate in atti. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, lì 2.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Renata Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice unico dott.ssa Renata Russo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n. 5607/2019
TRA
(P.IVA ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo
Di LI (C.F. ), sostituito, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, con il presente atto dagli avvocati Francesco Paura (C.F.
) MA AL (C.F. ), EF C.F._2 C.F._3
NO (C.F. ), (C.F. C.F._4 Parte_2
), PA SC (C.F. ) in virtù di C.F._5 C.F._6 mandato in atti conferito;
- Opponente E
con sede in Mondragone al Controparte_1
Viale Margherita (P. IVA ), in persona dell'Amministratore Unico Dr. P.IVA_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ennio Romano (C.F. Controparte_2 [...]
) – giusta procura in calce al D.I. n°1175/19 – ed elettivamente C.F._7 domiciliato presso il suo studio in al Corso Giannone n°86; Pt_1
- Opposto MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° Parte_3
1175/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, notificato il
20.05.2019, con il quale le era ingiunto il pagamento di € 11.301,05 oltre interessi e spese, quale corrispettivo dovuto per prestazioni specialistiche rientranti nella branca di specialistica la specialistica ambulatoriale, branca di Fisiokinesiterapia, eseguite nell'anno 2015, in virtù di contratto sottoscritto in data 22.1.2015 prot. N.
57056.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto la presenza di un errore di calcolo è stato commesso da parte opposta nella somma del fatturato;
ha soggiunto che gli importi ingiunti erano stati erogati come da mandato di pagamento e prospetto contabile in atti. In conseguenza di ciò, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali. Pa Costituitosi in giudizio, l'opposto ha Controparte_1 contestato le deduzioni avverse;
in particolare, ha rilevato di aver ottemperato all'onere probatorio mediante la produzione del contratto e delle fatture accompagnate delle distinte riepilogative delle prestazioni eseguite. Inoltre, ha dedotto che alcun errore di calcolo era stato commesso da parte opposta nella somma del fatturato (la cui differenza risultava di soli € 20,00). Inoltre, ha Part contestato l'intervenuto il pagamento prospettato dall , evidenziando come, in realtà, il mandato costituisca atto meramente interno, non in grado di attestare il soddisfacimento del credito;
ha infine rilevato come ad ogni modo parte opponente, successivamente alla notifica del D.I., avvenuta il 20.5.2019, con mandato di pagamento n°14738 del 7.6.2019 aveva provveduto al pagamento della somma di € Cont 2.929,76 quale residuo saldo prestazioni di rese nel mese di luglio 2015. In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese con attribuzione.
Con provvedimento del 7.10.2019 era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di euro 8.371,29; in seguito, disposta ctu, ritenuti in seguito sussistenti ragioni tali da rendere opportuna la rinnovazione delle indagini affidando incarico ad un secondo ctu;
ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva assunta in decisione all'udienza non partecipata del
22.9.2025, ai sensi dell' art. 190 c.p.c.
Riparto oneri probatori – Infondatezza dell'opposizione
2.- In primo luogo, occorre richiamare il principio di non contestazione, che impone al convenuto - in questo caso l'opponente quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati. Il principio di non contestazione, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel 2009 con la modifica dell'art. 115 c.p.c., era stato già considerato dalla Corte di Cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale. Così la Suprema Corte, tra l'altro, nella sentenza n. 5356/2009: “L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto
l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. anche Cass. n. 10031/04; n. 13079/08; n. 5191/08). In una più recente pronuncia la Suprema Corte è giunta finanche ad estendere il principio della non contestazione anche ai fatti impliciti in una data allegazione:
“L'esigenza di provarlo (il fatto implicito allegato) insorge se sia contestato (…) Se tanto non sia avvenuto, l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato” (Cass. n. 22837/10). Tale principio è stato affermato dalla Cassazione con riferimento ad un giudizio di risarcimento danni per mancata informazione da parte dei sanitari circa i rischi connessi ad una gravidanza. Non vi è dubbio alcuno, pertanto, che il principio di non contestazione possa operare in giudizi, come il presente, che hanno ad oggetto diritti di contenuto prettamente patrimoniale.
Inoltre, deve considerarsi che il principio di non contestazione, nell'interpretazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, impone alla parte di contestare specificamente le circostanze prospettate dalla controparte, con la conseguenza che non assume rilievo una contestazione generica;
così, tra le altre, Corte di Cassazione, sentenza n. 21847/14: “In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali
e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse”. Applicando tali principi al caso di specie consegue che le contestazioni sollevate nell'atto di opposizione, attesa la genericità, non sono idonee ad incidere sulla fondatezza ed entità del credito azionato in sede monitoria, non risultando in ogni caso contestato il rapporto, né in realtà il credito.
2.1.- In secondo luogo, quanto alla eccezione relativa alla insufficienza della documentazione prodotta, alla luce del fascicolo in atti, può sicuramente dirsi che il centro opposto ha ottemperato all'onere probatorio su di esso gravante, poiché la documentazione depositata, rappresentata dal contratt stipulato tra le parti nell'anno
2015, fatture, estratti autentici e distinte riepilogative delle prestazioni eseguite, costituisce prova idonea, – sia per la fase monitoria che per quella a cognizione piena instauratasi con l'opposizione -, a dimostrare il credito vantato.
L'eccezione di avvenuto pagamento
3.- Parte opposta non ha negato che siano effettivamente intervenuti dei pagamenti, evidenziando che in realtà gli stessi mandati costituirebbero atti meramente interni, non in grado di attestare il soddisfacimento del credito. Ha inoltre negato la Part duplicazione della fatturazione e l'errore di calcolo, assunti dalla .
Ebbene , il ctu ha provveduto a verificare l' elenco dei bonifici effettuati dalla asl attinente al ramo della FISIOKINESITERAPIA;
alla luce delle conclusioni raggiunte dal ctu sul rapporto di dare avere tra le parti, l è tenuto a Pt_5 corrispondere al l'importo di € Controparte_1
6.764,36 (in luogo della somma ingiunta di euro 11.301,05), essendo risultato, a seguito delle verifiche effettuate dal consulente, un residuo credito di importo inferiore a quello ingiunto.
Da tutto quanto esposto deriva la revoca del decreto ingiuntivo n.° 1175/2019 con Part condanna della a corrispondere la somma di euro 6.764,36, in luogo di quella ingiunta. Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora, in esito all'ordinario giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione, il credito dell'opposto risulti di importo inferiore a quello ingiunto, il giudice deve accogliere la domanda nei limiti del provato e non limitarsi alla revoca del decreto ingiuntivo. E ciò, in quanto la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore al momento della costituzione o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sé in modo implicito la richiesta di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso, che può, pertanto, essere pronunciata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, anche in difetto di esplicita domanda in tal senso, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (Cass. 30 aprile 2005, n. 9021).
Sulle spese
4. - La natura della presente controversia e l'esito della stessa (con accoglimento parzialòe dell'opposizione), complessivamente considerati, costituiscono motivi idonei a giustificare la compensazione nella misura di 1/3. Le spese sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del criterio del decisum (e non del criterio del disputatum, da ultimo cfr.
Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 29 febbraio 2016 n. 3903) e dell'attività processuale svolta nelle dette relative fasi. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Romano come richiesto nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta.
Le spese occorse per la stesura della ctu già liquidate in atti vanno poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Revoca il decreto ingiuntivo n.° 1175/2019;
• Condanna l in persona del legale rapp.te pro Parte_1 tempore al pagamento, in favore di Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, dell'importo di euro 6.764,36, oltre interessi legali ai sensi del D.Lgs. n°231/2002 sino al soddisfo e spese come liquidate nel procedimento monitorio;
• Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e conseguentemente condanna l' in persona del legale rapp. pro tempore al Parte_1 pagamento delle stesse nella misura di 2/3, in favore
[...]
in persona del legale rapp.te pro Controparte_4 tempore , che liquida in € 1.778,00 oltre IVA, CPA e spese generali per spese legali, con attribuzione al procuratore Avv. Ennio Romano.
• Pone a carico di parte opponente le spese occorse per la stesura delle due ctu, già liquidate in atti. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, lì 2.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Renata Russo