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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/08/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1218/2024 r.g. proposta da
, (c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dallo Studio legale MS & Partners STP srl con difesa tecnica congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv.to LUIGI MARIA
MALLUZZO e all'avv. FRANCESCO SURACE, giusta procura in atti;
opponente contro
– (ex Controparte_1 Controparte_2
), in persona legale rapp.pt., P.IVA , rappresentata e
[...] P.IVA_1
difesa dall'Avv. Antonio Caruso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
opposta nonché
Controparte_3
in persona del legale
[...]
rappresentante p.t., (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to P.IVA_2
ANTONELLA GRILLO, domiciliatario, giusta procura in atti;
opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.) Conclusioni: alla udienza del 03.7.2025, stante l'adesione di parte opponente alla eccezione di improcedibilità della opposizione sollevata dalla difesa di , le parti hanno discusso la causa ex art. 281 sexies CP_4
c.p.c. e chiesto la cessazione della materia del contendere rimettendo al
Tribunale la decisione sulle spese di lite secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
1- Con atto di citazione del 26/12/2024, notificato in data 27/12/2024, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 09420249012729874-000 del 30/08/2024, allo stesso notificata in data 12/11/2024 e, all'uopo, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'adito Tribunale, e l CP_5 Controparte_6
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...]
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare 1) in via preliminare e pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva della intimazione e della sottesa cartella e/o di ogni atto presupposto oggi comunque opposto per le motivazioni espresse in narrativa;
2) Nel merito, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della preannunciata esecuzione forzata per mancata e/o irregolare notifica della delibera di revoca del finanziamento e/o della ingiunzione di pagamento e/o della cartella di pagamento e/o comunque per la inesistenza di un valido titolo esecutivo;
3)
Ancora nel merito dichiarare prescritte tutte le somme richieste a titolo di capitale erogato a fondo perduto, interessi di mora, oneri di riscossione e
Pag. 2 di 7 prestito agevolato;
4) In subordine ed ancora nel merito dichiarare comunque non dovute le somme richieste a titolo di capitale erogato a fondo perduto;
5) ancora in subordine dichiarare prescritte in cinque anni le somme richieste a titolo di interessi di mora, oneri di riscossione;
6)
Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore ex art. 93 cpc in favore dello
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore”. Controparte_7
A fondamento della domanda parte attrice ha addotto i seguenti motivi: (i)
l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento impugnata per asserita omessa notifica degli atti presupposti, individuati dalla stessa nella delibera di revoca del finanziamento a suo tempo concesso da , CP_5
nell'ingiunzione di pagamento emessa da e nella cartella di CP_5
pagamento n. 09420100003817510000; (ii) l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata per decorso del termine decennale ordinario;
(iii)
l'intervenuta prescrizione delle somme richieste a titolo di interessi di mora ed accessori per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 c.c.; (iv)
l'illegittimità ed infondatezza del credito restitutorio afferente alle somme a suo tempo concesse a fondo perduto;
(v) la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per omessa indicazione degli interessi e degli oneri di riscossione nonché l'illegittima richiesta degli oneri di riscossione.
I.
2- Nel costituirsi in giudizio ha in primo luogo eccepito la Controparte_5
inammissibilità della spiegata opposizione per violazione del principio del ne bis in idem evidenziando in via assolutamente pregiudiziale che l'intimazione di pagamento impugnata si riferisce, tra le altre, alla cartella di pagamento n. 09420100003817510000 avente, a sua volta, ad oggetto il credito vantato da nei confronti del e di cui CP_5 Parte_1
Pag. 3 di 7 all'ingiunzione fiscale n. 44534/AMAG emessa da in data CP_4
23/12/2008 rispetto alla quale con atto di citazione del 24/06/2019, notificato a mezzo pec in data 25/06/2019 era stata proposta già opposizione avverso la diversa e precedente intimazione di pagamento n.
09420199002513416000, notificata in data 26/04/2019 (doc. 2), cui era sottesa, tra le altre, sempre la predetta cartella di pagamento n.
09420100003817510000 lamentando in quella sede l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito;
che il relativo giudizio, iscritto al n. 1065/2019 r.g. era stato definito con la sentenza n. 668/2020 emessa in data 22/10/2020 dal Tribunale di Locri non impugnata e, pertanto, divenuta definitiva di rigetto della opposizione sul presupposto della regolare notifica in data 07/04/2010 della cartella di pagamento n.
09420100003817510000 e della infondatezza della eccezione di prescrizione del credito. In subordine, ha eccepito la inammissibilità della opposizione con riferimento ai motivi sussumibili nelle ipotesi di cui all'art. 617 c.p.c. stante il mancato rispetto del termine di decadenza di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Nel merito ha contestato le avverse difese argomentando come da comparsa di costituzione alla quale si fa rinvio e depositato documentazione attestante la prova della rituale notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento opposta.
I.
3- Si è costituita in giudizio Controparte_8
concludendo per la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto nel merito sulla base delle argomentazioni dedotte nella comparsa di costituzione depositata il 23.2.2025 ed alla quale si rinvia.
I.4 Alla prima udienza celebrata il 03 luglio 2025 la difesa di parte opponente ha aderito alla eccezione di inammissibilità della opposizione
Pag. 4 di 7 per violazione del principio del ne bis in idem per come sollevata dalla difesa di Stante il mancato accordo sulle spese le parti Controparte_5
hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere demandando al Tribunale la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. in punto di spese di lite in applicazione dei principi di cd. soccombenza virtuale.
II.
1- La materia del contendere deve ritenersi cessata e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. civ., 21 aprile 1982, n. 2463).
Infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Orbene, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, per dirla con Cassazione
Civile, Sezione lavoro, 27 aprile 2000, n. 5390, che: "a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
e) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura "ad hoc".
Pag. 5 di 7 Peraltro l'interesse ad agire e a contraddire devono ritenersi ancora sussistenti quando, pur non essendovi più alcun contrasto nel merito e vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di procura, non vi sia però accordo sulla regolazione delle spese processuali (Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2000, n. 2180 e la stessa Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n.
5393 già citata).
II.
2- Orbene, va evidenziato che in sede di comparsa di CP_4
costituzione (depositata in data 28.3.2025), oltre che al verbale della scorsa udienza del 03.7.2025 ha eccepito la inammissibilità della domanda documentando la circostanza che i motivi di opposizione sollevati avverso l'intimazione di pagamento odiernamente opposta cui è sottesa la cartella di pagamento n. 0942010000381710000 erano già stati oggetto di un analogo giudizio avverso la precedente intimazione di pagamento alla quale era sottesa la medesima cartella definito dal Tribunale di Locri con sentenza passata in giudicato. La difesa del ha aderito alla Parte_1
eccezione di inammissibilità della opposizione con la conseguenza che tutte le parti hanno concluso per la cessazione della materia del contendere con applicazione da parte del Tribunale del principio della soccombenza virtuale stante l'omesso accordo sulle spese di lite.
II.
3- Orbene, deve evidenziarsi che – anche a prescindere dalla predetta eccezione di inammissibilità – l'opposizione non avrebbe potuto trovare accoglimento stante la prova in atti della rituale notifica degli atti prodromici che consentono anche di ritenere infondata la eccezione di prescrizione della pretesa.
Pag. 6 di 7 Per tali ragioni si ritiene che, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, debba per un verso tenersi conto della condotta processuale della difesa di parte opponente – che ha prestato adesione in prima udienza alla eccezione di inammissibilità – così da riconoscere una compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3; per la restante parte, stante la verosimile soccombenza anche in relazione agli altri motivi di opposizione, le spese di lite relative alle fasi studio, introduttiva e decisoria – liquidate in misura inferiore ai medi tariffari di cui al d.m. n. 147/2022 sulla base dello scaglione di valore dichiarato (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) - sono poste in via definitiva a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1218/2024 r.g., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite nella misura di 2/3 che liquida – per ciascuna delle parti opposte - in complessivi euro
1.937,33 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con compensazione per la restante parte.
Locri, 07.8.2025
Il Giudice
Mariagrazia Galati
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1218/2024 r.g. proposta da
, (c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dallo Studio legale MS & Partners STP srl con difesa tecnica congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv.to LUIGI MARIA
MALLUZZO e all'avv. FRANCESCO SURACE, giusta procura in atti;
opponente contro
– (ex Controparte_1 Controparte_2
), in persona legale rapp.pt., P.IVA , rappresentata e
[...] P.IVA_1
difesa dall'Avv. Antonio Caruso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
opposta nonché
Controparte_3
in persona del legale
[...]
rappresentante p.t., (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to P.IVA_2
ANTONELLA GRILLO, domiciliatario, giusta procura in atti;
opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.) Conclusioni: alla udienza del 03.7.2025, stante l'adesione di parte opponente alla eccezione di improcedibilità della opposizione sollevata dalla difesa di , le parti hanno discusso la causa ex art. 281 sexies CP_4
c.p.c. e chiesto la cessazione della materia del contendere rimettendo al
Tribunale la decisione sulle spese di lite secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
1- Con atto di citazione del 26/12/2024, notificato in data 27/12/2024, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 09420249012729874-000 del 30/08/2024, allo stesso notificata in data 12/11/2024 e, all'uopo, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'adito Tribunale, e l CP_5 Controparte_6
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...]
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare 1) in via preliminare e pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva della intimazione e della sottesa cartella e/o di ogni atto presupposto oggi comunque opposto per le motivazioni espresse in narrativa;
2) Nel merito, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della preannunciata esecuzione forzata per mancata e/o irregolare notifica della delibera di revoca del finanziamento e/o della ingiunzione di pagamento e/o della cartella di pagamento e/o comunque per la inesistenza di un valido titolo esecutivo;
3)
Ancora nel merito dichiarare prescritte tutte le somme richieste a titolo di capitale erogato a fondo perduto, interessi di mora, oneri di riscossione e
Pag. 2 di 7 prestito agevolato;
4) In subordine ed ancora nel merito dichiarare comunque non dovute le somme richieste a titolo di capitale erogato a fondo perduto;
5) ancora in subordine dichiarare prescritte in cinque anni le somme richieste a titolo di interessi di mora, oneri di riscossione;
6)
Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore ex art. 93 cpc in favore dello
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore”. Controparte_7
A fondamento della domanda parte attrice ha addotto i seguenti motivi: (i)
l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento impugnata per asserita omessa notifica degli atti presupposti, individuati dalla stessa nella delibera di revoca del finanziamento a suo tempo concesso da , CP_5
nell'ingiunzione di pagamento emessa da e nella cartella di CP_5
pagamento n. 09420100003817510000; (ii) l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata per decorso del termine decennale ordinario;
(iii)
l'intervenuta prescrizione delle somme richieste a titolo di interessi di mora ed accessori per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 c.c.; (iv)
l'illegittimità ed infondatezza del credito restitutorio afferente alle somme a suo tempo concesse a fondo perduto;
(v) la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per omessa indicazione degli interessi e degli oneri di riscossione nonché l'illegittima richiesta degli oneri di riscossione.
I.
2- Nel costituirsi in giudizio ha in primo luogo eccepito la Controparte_5
inammissibilità della spiegata opposizione per violazione del principio del ne bis in idem evidenziando in via assolutamente pregiudiziale che l'intimazione di pagamento impugnata si riferisce, tra le altre, alla cartella di pagamento n. 09420100003817510000 avente, a sua volta, ad oggetto il credito vantato da nei confronti del e di cui CP_5 Parte_1
Pag. 3 di 7 all'ingiunzione fiscale n. 44534/AMAG emessa da in data CP_4
23/12/2008 rispetto alla quale con atto di citazione del 24/06/2019, notificato a mezzo pec in data 25/06/2019 era stata proposta già opposizione avverso la diversa e precedente intimazione di pagamento n.
09420199002513416000, notificata in data 26/04/2019 (doc. 2), cui era sottesa, tra le altre, sempre la predetta cartella di pagamento n.
09420100003817510000 lamentando in quella sede l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito;
che il relativo giudizio, iscritto al n. 1065/2019 r.g. era stato definito con la sentenza n. 668/2020 emessa in data 22/10/2020 dal Tribunale di Locri non impugnata e, pertanto, divenuta definitiva di rigetto della opposizione sul presupposto della regolare notifica in data 07/04/2010 della cartella di pagamento n.
09420100003817510000 e della infondatezza della eccezione di prescrizione del credito. In subordine, ha eccepito la inammissibilità della opposizione con riferimento ai motivi sussumibili nelle ipotesi di cui all'art. 617 c.p.c. stante il mancato rispetto del termine di decadenza di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Nel merito ha contestato le avverse difese argomentando come da comparsa di costituzione alla quale si fa rinvio e depositato documentazione attestante la prova della rituale notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento opposta.
I.
3- Si è costituita in giudizio Controparte_8
concludendo per la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto nel merito sulla base delle argomentazioni dedotte nella comparsa di costituzione depositata il 23.2.2025 ed alla quale si rinvia.
I.4 Alla prima udienza celebrata il 03 luglio 2025 la difesa di parte opponente ha aderito alla eccezione di inammissibilità della opposizione
Pag. 4 di 7 per violazione del principio del ne bis in idem per come sollevata dalla difesa di Stante il mancato accordo sulle spese le parti Controparte_5
hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere demandando al Tribunale la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. in punto di spese di lite in applicazione dei principi di cd. soccombenza virtuale.
II.
1- La materia del contendere deve ritenersi cessata e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. civ., 21 aprile 1982, n. 2463).
Infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Orbene, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, per dirla con Cassazione
Civile, Sezione lavoro, 27 aprile 2000, n. 5390, che: "a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
e) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura "ad hoc".
Pag. 5 di 7 Peraltro l'interesse ad agire e a contraddire devono ritenersi ancora sussistenti quando, pur non essendovi più alcun contrasto nel merito e vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di procura, non vi sia però accordo sulla regolazione delle spese processuali (Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2000, n. 2180 e la stessa Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n.
5393 già citata).
II.
2- Orbene, va evidenziato che in sede di comparsa di CP_4
costituzione (depositata in data 28.3.2025), oltre che al verbale della scorsa udienza del 03.7.2025 ha eccepito la inammissibilità della domanda documentando la circostanza che i motivi di opposizione sollevati avverso l'intimazione di pagamento odiernamente opposta cui è sottesa la cartella di pagamento n. 0942010000381710000 erano già stati oggetto di un analogo giudizio avverso la precedente intimazione di pagamento alla quale era sottesa la medesima cartella definito dal Tribunale di Locri con sentenza passata in giudicato. La difesa del ha aderito alla Parte_1
eccezione di inammissibilità della opposizione con la conseguenza che tutte le parti hanno concluso per la cessazione della materia del contendere con applicazione da parte del Tribunale del principio della soccombenza virtuale stante l'omesso accordo sulle spese di lite.
II.
3- Orbene, deve evidenziarsi che – anche a prescindere dalla predetta eccezione di inammissibilità – l'opposizione non avrebbe potuto trovare accoglimento stante la prova in atti della rituale notifica degli atti prodromici che consentono anche di ritenere infondata la eccezione di prescrizione della pretesa.
Pag. 6 di 7 Per tali ragioni si ritiene che, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, debba per un verso tenersi conto della condotta processuale della difesa di parte opponente – che ha prestato adesione in prima udienza alla eccezione di inammissibilità – così da riconoscere una compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3; per la restante parte, stante la verosimile soccombenza anche in relazione agli altri motivi di opposizione, le spese di lite relative alle fasi studio, introduttiva e decisoria – liquidate in misura inferiore ai medi tariffari di cui al d.m. n. 147/2022 sulla base dello scaglione di valore dichiarato (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) - sono poste in via definitiva a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1218/2024 r.g., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite nella misura di 2/3 che liquida – per ciascuna delle parti opposte - in complessivi euro
1.937,33 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con compensazione per la restante parte.
Locri, 07.8.2025
Il Giudice
Mariagrazia Galati
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