Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 4065/2022
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
3.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Locri, Parte_1 C.F._1
alla Via Falcone e Borsellino, n. 66, I traversa, snc, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti PICCOLO DOMENICO e MARANDO EMANUELE, giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. QUARTA ROSSELLA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Palmi, alla Via Volta n. CP_1
2;
resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito - reddito di cittadinanza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
2019 l' le comunicava di aver accolto la domanda presentata ai fini CP_1
dell'erogazione del reddito di cittadinanza e procedeva a liquidarle la prestazione richiesta;
dedotto che l'ente resistente, con nota del 6.6.2022, ricevuta nel mese di settembre 2022, le segnalava la revoca della prestazione in ragione dell'accertamento di false dichiarazioni rese nell'istanza o mancata comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo, con contestuale richiesta di restituzione della somma di € 6.342,73; allegato che il provvedimento “faceva riferimento al fatto che nella dichiarazione dell'anno successivo, nell'ISEE, per attrazione, veniva indicato anche il padre della figlia dell'istante, precedente non indicato e che, sia nel 2019 sia nel 2020 non percepiva alcun reddito”; evidenziato che, nel 2019, il padre della bambina non veniva indicato nel nucleo familiare in quanto colpito da provvedimento restrittivo della liberta, circostanza che ne avrebbe esclusi l'attrazione di diritto nel nucleo familiare e che comunque “l'omissione non aveva fini occulti non apportando alcuna modifica al suo indicatore economico, stante la mancata percezione del reddito da parte del padre della minore”; dedotta la buona fede e il legittimo affidamento riposto nella legittima erogazione della prestazione;
concludeva chiedendo “-Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di €. 6342,73 avanzata dall' nei confronti CP_1
della ricorrente. -quindi Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di €.
6342,73 erogata dall' in favore di nel periodo sia nel 2019 sia CP_1 Parte_1
nel 2020, o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio, quindi: - Accertata e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito assistenziale de qua, per tutti i motivi indicati in epigrafe, in particolare per l'assenza di dolo, per le ragioni ivi indicate, condannare l' all'eventuale restituzione delle somme indebitamente CP_1
trattenute”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1
fatto e diritto. Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 3.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire all' le somme corrispostele a titolo di reddito di cittadinanza CP_1
dall'aprile 2019 al settembre 2020.
In particolare, ha dedotto che la prestazione veniva revocata dall' , non avendo CP_1
ella indicato quale componente del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE anche il padre della figlia. La ricorrente ha tuttavia giustificato tale omissione in ragione del fatto che , padre della bambina, fosse stato colpito da provvedimento Persona_1
restrittivo della libertà e non avesse percepito alcun reddito negli anni 2019-2020.
L' , costituendosi in giudizio, ha dedotto che dai controlli operati era emersa CP_1
l'insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti reddituali richiesti dalla legge per il godimento del RDC. In particolare, ha evidenziato che: a) il 29.1.2019, la ricorrente presentava, tramite CAF, il modello “DSU Mini” dichiarando che il nucleo familiare era esclusivamente composto da lei e dalla figlia minorenne Persona_2
il cui padre è , stato civile celibe, residente in [...]; b) la “DSU Persona_1
mini” non può essere utilizzata nei casi di “presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi”, come indicato nello stesso modello;
c) in data 06.03.2019, la ricorrente presentava domanda di RDC, Protocollo INPS-RDC-
2019-181935, e percepiva n. 18 mensilità da aprile 2019 a settembre 2020, ma la prestazione veniva successivamente revocata, ad esito dei controlli espletati dall'ente;
d) la revoca avveniva in ragione della mancata presentazione della DSU integrale e omessa indicazione dell'altro genitore , della mancata presentazione Persona_1
per il 2019 di modello RdC-Com Esteso per e per i Parte_1 Persona_1
quali risultano trasmesse comunicazioni di inizio attività lavorativa, con esclusione dei periodi di tirocinio, non risultando peraltro continuativamente Persona_1 colpito da provvedimento restrittivo della libertà nel 2019; e) risultava presentato solo modello RdC-Com Esteso il 9.7.2020 per attività autonoma o d'impresa iniziata il
22.5.2020 e senza dichiarazione del reddito.
2. Così ricostruiti i fatti di causa, è possibile passare alla ricostruzione della normativa applicabile.
Come noto, il reddito di cittadinanza costituiva prestazione dalla natura giuridica mista in quanto, alla funzione assistenziale, si affiancava quella di strumento di politica attiva del lavoro, essendo volto, mediante strumenti di riqualificazione professionale, al reinserimento del lavoratore nel tessuto sociale e lavorativo.
Nella determinazione della misura del beneficio il legislatore aveva previsto che, in sede di DSU (dichiarazione sostitutiva unica), il richiedente illustrasse le condizioni patrimoniali del nucleo familiare, rilevanti ai fini del riconoscimento della prestazione.
In particolare, l'art. 2 del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, conv. in L. n. 26 del
28 marzo 2019, nella versione ratione temporis vigente, disponeva che “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro
7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini
ISEE; c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma
3. […] 5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli […]”.
Ai sensi dell'art. 3, c. 9, era previsto che: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all' entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena CP_1
di decadenza dal beneficio […]”.
Da ultimo, per quanto di interesse ai fini della presente controversia, ai sensi dell'art. 7 era stabilito che: “[…] 4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. […] 6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso […]”.
3. Orbene, risulta pacifico e incontestato tra le parti che , nella Parte_1
presentazione della DSU, abbia omesso di indicare anche il padre naturale della figlia
. Tale circostanza, d'altronde, risulta confortata dall'attestazione Persona_2
ISEE rilasciata il 2.2.2019 (allegata al ricorso) sulla base della DSU prot. INPS-
ISEE-2019-00646843L-00, presentata dalla ricorrente in data 29.1.2019 nella quale, appunto, risultano indicate come componenti del nucleo familiare la sola Parte_1
e la figlia.
[...]
Ai sensi del su richiamato art. 2, comma 1, lett. b) num. 1) D.l. 4/19: “nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013”.
Quest'ultima disposizione stabilisce che “1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;
2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto”.
Da quanto sopra, appare dunque evidente che , ai fini del calcolo Persona_1
dell'ISEE, rilevante per il RDC, doveva essere senz'altro indicato quale componente del nucleo familiare di e della figlia , non essendo Parte_1 Persona_2
stata dedotta la ricorrenza di alcuna delle fattispecie che ne avrebbero causato l'esclusione.
Non risulta difatti che le circostanze richiamate dalla ricorrente (ossia che Per_1
risultasse sottoposto a provvedimento restrittivo della libertà personale nel
[...]
2019 e che, in ipotesi, non avrebbe apportato alcuna modifica all'indicatore economico, stante la mancata percezione di redditi) siano idonee per sé sole a escludere la necessità di indicare il padre della figlia quale componente del proprio nucleo familiare, non essendo rinvenibile alcuna normativa che disponga in tal senso.
Oltretutto, l' ha dedotto che la ricorrente non solo ometteva di comunicare CP_1
l'effettiva consistenza del nucleo familiare, ma ometteva anche di fornire una serie di informazioni dovute all' e rilevanti ai fini dell'eventuale riduzione/revoca del CP_1
beneficio (mancata presentazione per il 2019 del modello RdC-Com Esteso per e , per i quali sono state trasmesse comunicazioni di Parte_1 Persona_1
inizio attività lavorativa, con esclusione dei periodi di tirocinio;
trasmissione del solo modello RdC-Com Esteso il 09.7.2020 per attività autonoma o d'impresa iniziata il
22.5.2020 e senza dichiarazione del reddito), circostanze queste mai contestate dalla parte ricorrente.
Ne consegue dunque che, avendo la ricorrente reso dichiarazioni non corrispondenti al vero ai fini dell'erogazione del RDC, risulta legittima, alla luce di quanto disposto dall'art. 7, c. 4, D.l. 4/2019, tanto la revoca della prestazione, quanto il recupero di quanto previamente a tale titolo indebitamente corrisposto.
Sul punto, è del tutto inconferente il richiamo da parte della ricorrente al principio di affidamento, all'insussistenza di dolo in capo alla stessa e al principio di settore affermatosi nell'ambito dell'indebito previdenziale/assistenziale.
Nel caso di specie, è la normativa applicabile a prevedere espressamente che nelle ipotesi di cui all'art. 7, c. 4, D.l. 4/2019 si proceda all'immediata revoca, con efficacia retroattiva del beneficio riconosciuto, con restituzione di quanto indebitamente percepito.
Al più, in linea di principio, la ripetizione potrebbe essere ritenuta illegittima nell'ipotesi in cui effettivamente le omissioni della ricorrente non avessero inciso sull'an e sul quantum della prestazione.
Sul punto, appare sicuramente condivisibile l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito e, in particolare, dalla Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n. 510/2023, emessa nel giudizio r.g. n. 389/2022 e pubblicata il 5.9.2023, secondo cui: “la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni consente la revoca retroattiva del reddito di cittadinanza, con obbligo di restituzione di quanto già percepito, solo qualora tale divergenza abbia avuto oggettivamente effetto sull'an o sul quantum della prestazione concessa. Altrimenti, la medesima non corrispondenza finirebbe per coincidere con qualsiasi mera irregolarità, inidonea a fondare la gravità di un effetto quale la revoca retroattiva dell'intera prestazione, con ripetizione di quanto già percepito. Del resto, lo stesso art. 7 comma 4 conferma l'interpretazione ora sostenuta laddove - nell'ultimo inciso dello stesso comma - afferma che il beneficiario della prestazione è tenuto a restituire quanto
“indebitamente” percepito. Si tratta infatti di un avverbio che è necessario collegare non alla mera irregolarità formale, bensì alla idoneità delle dichiarazioni non conformi al vero a provocare pagamenti indebiti, nell'an o nel quantum. La stessa conclusione è avvalorata dalla ulteriore ipotesi di Decadenza dal RdC prevista dall'art. 7 comma 6, secondo il quale “la decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RdC in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 3 comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”. Non si capisce infatti per quale motivo, in base all'art. 7 comma 4, qualsiasi difformità fra il dichiarato ed il vero
(anche senza incidere su an e quantum della prestazione) dovrebbe portare alla ripetizione integrale della prestazione, mentre, in base all'art. 7 comma 6, in caso di dichiarazione falsa che abbia inciso sul quantum della prestazione, si verificherebbe un recupero parziale della sola misura versata in eccesso. Più in generale,
l'interpretazione dell'art. 7 comma 4 sostenuta dall darebbe luogo ad una CP_1
sanzione automatica per cui la revoca retroattiva della prestazione sarebbe collegata a qualsiasi irregolarità della domanda amministrativa, ed il recupero integrale sarebbe consentito nonostante che la stessa prestazione non possa qualificarsi come
“indebito”, né totale né parziale. Si tratterebbe insomma di una, severa, ipotesi di sanzione che opererebbe in modo automatico in conseguenza ad un difetto di diligenza (nel caso in esame, mancata inclusione della figlia nella dichiarazione
ISEE del proprio nucleo familiare, mancata indicazione della condizione di detenzione della stessa figlia), a prescindere da ogni conseguenza sul diritto, la sua misura e la sua decorrenza”.
Il principio su richiamato va tuttavia coordinato con l'ulteriore principio, pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è onere dell'accipiens, in qualità di attore del giudizio instauratosi per ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l' abbia ritenuto CP_1
indebitamente percepito, provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta
(cfr. Cass. 15550/19; Cass. SS. UU. 18046/10).
Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata apoditticamente a sostenere che la corretta indicazione del padre della figlia come componente del nucleo familiare non avrebbe inciso sulla prestazione (circostanza contestata dall ) senza tuttavia CP_1
provare in alcun modo quanto sostenuto.
Come sopra evidenziato, l'erogazione del RDC è condizionata alla sussistenza di rigorosi requisiti di reddito, di patrimonio mobiliare/immobiliare e di godimento di beni durevoli rispetto ai quali nulla di specifico è stato provato, ma in realtà neanche allegato, con riferimento alla posizione di , per come sarebbe stato Persona_1
onere della ricorrente.
Per tale motivo, in ragione del difetto assoluto di allegazione e prova in merito all'effettiva sussistenza in capo alla ricorrente del diritto all'erogazione del RDC nel periodo oggetto di contestazione, deve disporsi il rigetto del ricorso.
4. In ragione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate e in considerazione della natura delle parti e dei diritti oggetto di giudizio, si ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Locri, 04/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi