TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 17/01/2026, n. 68
TAR
Sentenza breve 17 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Natura meramente confermativa dell'atto impugnato

    L'atto meramente confermativo non ha contenuto lesivo e non è suscettibile di autonoma impugnazione.

  • Accolto
    Illegittimità del silenzio inadempimento

    L'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990. L'annullamento giurisdizionale del diniego precedente comporta l'obbligo di riesaminare l'istanza. Le carenze documentali o l'incompatibilità urbanistica non esonerano dall'obbligo di provvedere.

  • Rigettato
    Eccezione di violazione del principio del ne bis in idem

    Il precedente contenzioso pendente ha ad oggetto la domanda di accertamento della formazione del silenzio-assenso, mentre il presente ricorso ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento, distinguendo le due fattispecie.

  • Rigettato
    Eccezione di difetto di interesse

    La ricorrente ha interesse ad ottenere un provvedimento conclusivo del procedimento per poterlo eventualmente impugnare. La questione della decadenza per mancato avvio dei lavori non è stata ancora oggetto di valutazione nel merito.

  • Rigettato
    Eccezione di tardività del ricorso avverso il silenzio

    Il termine annuale previsto dall'art. 31, co. 2, c.p.a. è una sanzione processuale che non impedisce la proposizione di un autonomo giudizio a seguito della presentazione di una nuova istanza o diffida a provvedere, equiparata a nuova istanza ai fini dell'art. 31, comma 2, c.p.a.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 17/01/2026, n. 68
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 68
    Data del deposito : 17 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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