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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 30/01/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3787/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Triggiano - Piazza Vittorio Veneto 43 70019 Triggiano BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1370 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento relativo ad IMU anno 2019 notificato dal Comune di
Triggiano lamentandone l'illegittimità per non aver tenuto conto del diritto alla riduzione dell'imposta del 50% in virtù dell'inabitabilità oggettiva dell'immobile sin dal 2014. Tale fatto è stato oggetto di istanza del
15.03.2022 inviata al Comune , in cui dichiarava la sussistenza, per l'immobile suddetto delle condizioni di inagibilità/inabitabilità e di effettivo non utilizzo, in quanto oggettivamente non abitabile, per ragioni igienico- sanitarie, trovandosi in uno stato di degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, rappresentato dalla mancanza di adeguati servizi igienico-sanitari e di impianto di riscaldamento,oltre che di ogni altro servizio. Tale circostanza fatto veniva constatato anche dalla Polizia
Municipale del Comune di Triggiano in occasione di un sopralluogo eseguito in data 06.06.2019, come da verbale agli atti. Evidenzia giurisprudenza favorevole di questa CGT relativamente all'annualità 2018 – Sent.
n.2537/2024.Lamenta, inoltre, erronea imputazione di quota sanzioni all'importo versato in misura del 50% in data 29.11.2023.Chiede l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di Triggiano evidenziando la correttezza del proprio operato e la mancata dimostrazione, con riferimento alla specifica annualità, delle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato prescritta dall'art. 1 comma 747 del L. 160/2019 e disciplinata dal Comune di Triggiano con l'art. 5 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria,approvato con delibera di C.C. n. 12 del 30/06/2020, stante l'assenza di autodichiarazioni antecedenti al 15.03.2022. Evidenzia, inoltre, che dalla documentazione prodotta a supporto della relazione tecnica di parte ricorrente,risulta la presentazione di una CILA per la demolizione e di rifacimento bagni, elemento che non comporta sicuramente uno stato di inagibilità, ex art. 78 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di G.M. n. 131/2005.
Evidenzia che, alla luce dell'esito del giudizio deciso con la sentenza n. 2537/2024 di questa CGT favorevole alla ricorrente, ha provveduto ad emettere atto di rettifica n. 1370 del 29/08/2024 e chiede il rigetto del ricorso con conferma dell'atto di rettifica indicato e vittoria di spese.
Parte ricorrente ha depositato memorie evidenziando che l'atto di rettifica depositato da parte resistente in sede di controdeduzioni non è mai stato notificato alla ricorrente, risulta incongruente anche sotto il profilo formale, insistendo sull'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo GU ritiene che la causa possa decidersi in virtù del principio della ragione più liquida, vale a dire sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica (cfr. Cass. SS.UU, Sentenza
n. 9936 del 08/05/2014 (Rv. 630490)e da ultimo Cass 5^ sez. - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018 (Rv.
648510, Cass. n. 5804/2017).
Dall'esame dei fatti di causa emerge in atti che il Comune di Triggiano abbia ritenuto di prestare sostanziale acquiescenza alle osservazioni formulate da parte ricorrente circa il diritto al riconoscimento della riduzione del 50% dell'IMU anno 2019 ed afferente all'immobile oggetto di interventi manutentivi: ne è prova l'avvenuto deposito agli atti del giudizio di atto di rettifica – di cui,peraltro, non risulta depositata prova di avvenuta notifica alla ricorrente – fondata sull'affermata volontà di dare attuazione alla sentenza n. 2537/2024 di questa CGT favorevole alla ricorrente, con riferimento alla medesima questione e relativa all'annualità IMU
2018 .
Ne deriva che l'oggetto del contendere cessa di sussistere. Il comportamento processuale del Comune viene valutato in sede di liquidazione delle spese alle quali deve essere condannato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Condanna il Comune di Triggiano al pagamento delle spese di causa che liquida in € 850,00 oltre Iva , CP e rimborso forfettario in misura del 15% da distrarsi a favore del Procuratore antistatario.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3787/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Triggiano - Piazza Vittorio Veneto 43 70019 Triggiano BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1370 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento relativo ad IMU anno 2019 notificato dal Comune di
Triggiano lamentandone l'illegittimità per non aver tenuto conto del diritto alla riduzione dell'imposta del 50% in virtù dell'inabitabilità oggettiva dell'immobile sin dal 2014. Tale fatto è stato oggetto di istanza del
15.03.2022 inviata al Comune , in cui dichiarava la sussistenza, per l'immobile suddetto delle condizioni di inagibilità/inabitabilità e di effettivo non utilizzo, in quanto oggettivamente non abitabile, per ragioni igienico- sanitarie, trovandosi in uno stato di degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, rappresentato dalla mancanza di adeguati servizi igienico-sanitari e di impianto di riscaldamento,oltre che di ogni altro servizio. Tale circostanza fatto veniva constatato anche dalla Polizia
Municipale del Comune di Triggiano in occasione di un sopralluogo eseguito in data 06.06.2019, come da verbale agli atti. Evidenzia giurisprudenza favorevole di questa CGT relativamente all'annualità 2018 – Sent.
n.2537/2024.Lamenta, inoltre, erronea imputazione di quota sanzioni all'importo versato in misura del 50% in data 29.11.2023.Chiede l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di Triggiano evidenziando la correttezza del proprio operato e la mancata dimostrazione, con riferimento alla specifica annualità, delle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato prescritta dall'art. 1 comma 747 del L. 160/2019 e disciplinata dal Comune di Triggiano con l'art. 5 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria,approvato con delibera di C.C. n. 12 del 30/06/2020, stante l'assenza di autodichiarazioni antecedenti al 15.03.2022. Evidenzia, inoltre, che dalla documentazione prodotta a supporto della relazione tecnica di parte ricorrente,risulta la presentazione di una CILA per la demolizione e di rifacimento bagni, elemento che non comporta sicuramente uno stato di inagibilità, ex art. 78 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di G.M. n. 131/2005.
Evidenzia che, alla luce dell'esito del giudizio deciso con la sentenza n. 2537/2024 di questa CGT favorevole alla ricorrente, ha provveduto ad emettere atto di rettifica n. 1370 del 29/08/2024 e chiede il rigetto del ricorso con conferma dell'atto di rettifica indicato e vittoria di spese.
Parte ricorrente ha depositato memorie evidenziando che l'atto di rettifica depositato da parte resistente in sede di controdeduzioni non è mai stato notificato alla ricorrente, risulta incongruente anche sotto il profilo formale, insistendo sull'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo GU ritiene che la causa possa decidersi in virtù del principio della ragione più liquida, vale a dire sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica (cfr. Cass. SS.UU, Sentenza
n. 9936 del 08/05/2014 (Rv. 630490)e da ultimo Cass 5^ sez. - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018 (Rv.
648510, Cass. n. 5804/2017).
Dall'esame dei fatti di causa emerge in atti che il Comune di Triggiano abbia ritenuto di prestare sostanziale acquiescenza alle osservazioni formulate da parte ricorrente circa il diritto al riconoscimento della riduzione del 50% dell'IMU anno 2019 ed afferente all'immobile oggetto di interventi manutentivi: ne è prova l'avvenuto deposito agli atti del giudizio di atto di rettifica – di cui,peraltro, non risulta depositata prova di avvenuta notifica alla ricorrente – fondata sull'affermata volontà di dare attuazione alla sentenza n. 2537/2024 di questa CGT favorevole alla ricorrente, con riferimento alla medesima questione e relativa all'annualità IMU
2018 .
Ne deriva che l'oggetto del contendere cessa di sussistere. Il comportamento processuale del Comune viene valutato in sede di liquidazione delle spese alle quali deve essere condannato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Condanna il Comune di Triggiano al pagamento delle spese di causa che liquida in € 850,00 oltre Iva , CP e rimborso forfettario in misura del 15% da distrarsi a favore del Procuratore antistatario.