TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1821/2024 V.G. introdotta da
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Parte_1
Capriglione ed elettivamente domiciliata in Potenza, alla via Amerigo Vespucci nr. 5 c/o lo studio del predetto difensore.
e da
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Donatello Genovese Parte_2 ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla Via Mazzini nr. 23/A c/o lo studio del predetto difensore.
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: le parti chiedono di omologare la separazione consensuale richiesta, ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso, così come precisate all'udienza del 05/12/2024.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 05/09/2024, i coniugi e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Avigliano (PZ), il 19/09/2015 e che dalla loro unione sono nati i figli (nato il Per_1
30/12/2016) e (nata il [...]) - hanno dedotto l'insorgenza di divergenze tali da Per_2 precludere la prosecuzione della convivenza.
Hanno chiesto che sia dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Ciascuno di essi è libero di stabilire la propria residenza e domicilio ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare all'altro entro 30 giorni dal cambio di residenza eventuali trasferimenti.
2. I figli minori, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, verranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
3. I genitori si obbligano a collaborare nell'educazione ed istruzione dei figli minori, ad astenersi da comportamenti lesivi della dignità e della figura dell'altro genitore e a conservare un contegno improntato alla salvaguardia del dovuto decoro, riservatezza, onorabilità e rispetto reciproco, a preminente tutela dei minori.
4. Ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante i tempi di rispettiva permanenza dei figli minori, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al Giudice nel rispetto di quanto statuito dall'art. 337ter c.c...
5. La casa familiare ubicata in Avigliano al Corso Garibaldi n. 31 rimarrà nella disponibilità del sig. , proprietario, essendo volontà della sig.ra abitare in altra casa.
6. Pt_2 Parte_1
L'abitazione e la residenza principale dei minori resterà quella in cui attualmente vivono, unitamente al padre, mentre la madre terrà con sé la prole tutti i giorni, dall'uscita di scuola fino alle ore 19,00 allorquando il padre li andrà a riprendere. Durante i fine settimana le parti si accordano nel seguente modo: a. il primo ed il terzo fine settimana del mese, dal venerdi alla domenica, staranno con il padre dalle ore 19,00 in poi;
b. il secondo ed il quarto fine settimana del mese, dal venerdì alla domenica, staranno con la madre dall'uscita di scuola alle ore 19,00. 7. I genitori potranno stabilire modalità e tempi di visita differenti, sempre nell'interesse primario dei figli e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi, nel rispetto delle loro esigenze lavorative.
8. Durante il periodo estivo i figli continueranno a fruire dei centri estivi, come da abitudine consolidata, dalla chiusura della scuola a tutto luglio, salvo vacanze da trascorrere con l'uno o l'altro genitore;
ad agosto resteranno 15 giorni con il padre e 15 con la madre anche non consecutivi, seguendo il criterio della rotazione annuale o altro criterio da essi stessi convenuto. Quanto alle altre festività: la domenica di Pasqua e il lunedì in Albis, verranno trascorse con ciascun genitore nel rispetto del criterio dell'alternanza annuale. Nelle vacanze natalizie i figli resteranno il 24 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro; il giorno 31 con un genitore e il 1^ gennaio con l'altro; il giorno dell'Epifania sarà trascorsa per metà giornata con un genitore e l'altra metà con l'altro che li andrà a prendere alle ore 16,00 dilatando gli orari di rientro in casa. I minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno e dell'onomastico con entrambi i genitori e - laddove non sia possibile -, alternando di anno in anno la loro presenza con i genitori anche tra il giorno e la sera;
il giorno della festa della mamma, nonché onomastico e compleanno della medesima, i minori staranno con la madre;
viceversa resteranno con il padre in occasione delle corrispondenti festività. Tali ultime festività saranno in ogni caso prevalenti rispetto ai giorni di frequentazione ordinaria.
9. Oltre a quanto sopra previsto, i figli potranno frequentare la madre ogniqualvolta lo desiderino, compatibilmente con l'attività lavorativa e gli impegni di questa. In tali occasioni, previo accordo, i figli potranno anche pernottare presso la casa materna. 10. Ciascun genitore, avendo uguali tempi di frequentazione dei figli, provvederà al loro mantenimento diretto, incamerando l'A.U.U. di cui alla L. 46 del 01/04/2021 al 50% come per legge. In caso di disaccordo tra di essi o di diversa modalità di collocazione della prole, il genitore collocatario dovrà percepire la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 cad.) a titolo di mantenimento indiretto dei figli da versare entro il 5 di ogni mese all'altro genitore. 11. I genitori provvederanno in misura del 50% alle spese straordinarie. Tali spese sono sia quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) sia quelle concernenti eventi ordinari (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, libri di testo e cancelleria, attività sportive agonistiche e non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN. Nel caso in cui le predette spese vengano anticipate da uno dei genitori, l'altro s'impegna a rimborsarne la metà entro il 15 giorni dalla richiesta. 12. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.”.
All'udienza del 05/12/2024, svoltasi in presenza dei coniugi e dei difensori, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato quanto dedotto nel ricorso, con ulteriori precisazioni. In particolare, il IG. ha dichiarato di lavorare come magazziniere, con orario giornaliero di lavoro Pt_2
07:00-17:00 e sabato libero;
la IG.ra ha dichiarato di lavorare presso un supermercato, con Pt_1 turni giornalieri di sette ore ciascuno, con unico riposo settimanale. Tali impegni lavorativi, secondo quanto dichiarato in udienza dalla IG.ra , impediscono alla stessa di impegnarsi per la Pt_1 collocazione prevalente dei minori. Le parti hanno altresì dichiarato che la collocazione dei figli minori presso l'abitazione familiare soddisfa l'interesse degli stessi a permanere nell'originaria sede familiare ed alla vicinanza all'istituto scolastico frequentato e trae origine anche dalla diretta collaborazione dei nonni paterni e materni e dai tempi di lavoro dei ricorrenti che vanno necessariamente coordinati in modo da garantire la presenza almeno di uno dei due genitori.
Il Tribunale ha quindi riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
Esso, inoltre, risponde all'interesse dei figli minori a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la loro vita, la loro salute e la loro formazione, nonché al loro interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordata nei piani genitoriali in atti, qui integralmente richiamati, soddisfano l'interesse dei minori a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
Le parti, in ogni caso, in merito alla gestione dei figli minori, si riportano a quanto concordato nei rispettivi piani genitoriali, cui si rimanda integralmente, sottoscritti all'udienza del
05/12/2024.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato dai coniugi non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
L'accordo tra le parti va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Avigliano (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Nulla per le spese, dato il ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e con Parte_2 Parte_1 ricorso del 05/09/2024, così provvede: a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in Avigliano (PZ) in data 19/09/2015, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Avigliano, dell'anno 2015 - Parte II - Serie A - Atto nr. 46;
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
c) dispone l'affidamento congiunto dei figli minori, e , ad entrambi i coniugi, con Per_1 Per_2 collocamento presso il padre, nella casa familiare;
c) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate e integrate in motivazione;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Avigliano per gli adempimenti di competenza;
e) nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio, in Potenza il 05/12/2024.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni