Sentenza breve 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 07/05/2026, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00849/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00485/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-85 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato NI Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sala Consilina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maddalena Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a - dell’atto, prot. n. -OMISSIS-(all.1), attraverso cui il dirigente dell’area tecnica - dopo gli accertamenti da esso effettuato, in data-OMISSIS-, e dai Carabinieri Forestali, nonchè dai rilievi topografici depositati presso l’Ente il -OMISSIS- - ha rilevato che sulla proprietà del ricorrente, distinta in catasto al Fol.-OMISSIS-, part. -OMISSIS-, sarebbero state accertate le seguenti opere abusive:
1 - recinzione in blocchetti cementizi, delle dimensioni di circa ml 29,67 x 0,20 x 0,60 e sovrastante elemento non continuo in cls di altezza di circa mt 1,00, con all’interno due cancelli in ferro d’ingresso (pedonale e carrabile), altro tratto delle dimensioni di circa ml 1,-OMISSIS-5 x 0,20 x 0,-OMISSIS-0 con paletti in rete metallica per l’altezza di circa ml 1,80, posto a distanza inferiore a quella prescritta dal RE, pari a mt 1,50;
2 - manufatto in blocchi cementizi delle dimensioni di circa mt 5,-OMISSIS-5 x 6,50 ed altezze di circa mt 3,50 - 2,70 avente copertura con struttura portante in ferro e sovrastante manto in lastre di cemento armato bonificato mediante incapsulamento, destinato a deposito;
b - dell’atto n. -OMISSIS- (all.2), con cui il Sindaco p.t., in seguito ai medesimi accertamenti, come innanzi indicati, ha contestato la presenza di opere abusive su demanio stradale - per una lunghezza di ml 9,75 ed una superficie di circa mq 5,00, interessanti la stessa Traversa di -OMISSIS- - e, per l’effetto, ha diffidato il ricorrente ad eliminare, ad horas, le seguenti opere:
1 - n. 2 pilastri in c.a. delle dimensioni di circa mt 0,20 x 0,-OMISSIS-0, con cancello in ferro carrabile, per una lunghezza totale di circa mt 3,60;
2 - recinzione in blocchi cementizi delle dimensioni di circa mt 5,15 x 0,20 ed altezza di circa mt 0,60, fino alla pianta di fico, ivi presente;
3 - altro pezzo di recinzione dopo la pianta di cui innanzi, delle dimensioni di circa 1,35 x 0,20 ed altezza di circa mt 0,80 e sovrastanti paletti in ferro con rete metallica per un’altezza di circa mt 1,-OMISSIS-0.
-OMISSIS- - una pianta di fico di ø 50 posta sulla sede stradale e così pure i rami sporgenti sulla stessa sede.
c – dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- (all.3), con cui l’Amministrazione resistente ha ordinato, pena gli effetti di cui all’art. 31 del DPR n. 380/2001, la riduzione in pristino stato delle seguenti opere:
1 - recinzione in blocchetti cementizi, delle dimensioni di circa ml 29,67 x 0,20 x 0,60 e sovrastante elemento non continuo in cls di altezza di circa mt 1,00, con all’interno due cancelli in ferro d’ingresso (pedonale e carrabile); altro tratto delle dimensioni di circa ml 1,-OMISSIS-5 x 0,20 x 0,-OMISSIS-0 con paletti in rete metallica per l’altezza di circa ml 1,80, posto a distanza inferiore a quella prescritta dal RE, pari a mt 1,50;
2 - manufatto in blocchi cementizi delle dimensioni di circa mt 5,-OMISSIS-5 x 6,50 ed altezze di circa mt 3,50 - 2,70 avente copertura con struttura portante in ferro e sovrastante manto in lastre di cemento armato bonificato mediante incapsulamento, destinato a deposito.
Segnatamente le opere di cui al punto 1, sarebbero state realizzate in violazione dell’art. 3-OMISSIS- bis del R.E. - laddove prevede la distanza non inferiore di 1,50 come limite dal selciato stradale - e che le opere descritte al sub 2 non rientrerebbe nella tipologia di interventi realizzabili mediante SCIA per insussistenza dei requisiti di conformità urbanistica, di cui all’art. 22 del TU ED., nonché dell’art. 2 della L.R.C. n. 19/2001 e della L. n. 122/2010.
d - dell’ordinanza, n. -OMISSIS-(all.-OMISSIS-), di sgombero e rimessione in possesso del demanio stradale e di demolizione delle opere abusive nella -OMISSIS-, per occupazione di opere abusive, ovvero:
1 - n. 2 pilastri in c.a. delle dimensioni di circa mt 0,20 x 0,-OMISSIS-0, con cancello in ferro carrabile, per una lunghezza totale di circa mt 3,60;
2 - recinzione in blocchi cementizi delle dimensioni di circa mt 5,15 x 0,20 ed altezza di circa mt 0,60, fino alla pianta di fico, ivi presente;
3 - altro pezzo di recinzione, dopo la pianta di fico, delle dimensioni di circa 1,35 x 0,20 ed altezza di circa mt 0,80 e sovrastanti paletti in ferro con rete metallica per un’altezza di circa mt 1,-OMISSIS-0.
-OMISSIS- - una pianta di fico di ø 50 posta sulla sede stradale e così i rami sporgenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il -OMISSIS-\-OMISSIS-\2026:
a - dell’atto, prot. n. -OMISSIS-(all.1 del ricorso principale), attraverso cui il dirigente dell’area tecnica - dopo gli accertamenti da esso effettuato, in data-OMISSIS-, e dai Carabinieri Forestali, nonché dai rilievi topografici depositati presso l’Ente il -OMISSIS- - ha rilevato che sulla proprietà del ricorrente, distinta in catasto al Fol.-OMISSIS-, part. -OMISSIS-, sarebbero state accertate le seguenti opere abusive:
1 - recinzione in blocchetti cementizi, delle dimensioni di circa ml 29,67 x 0,20
x 0,60 e sovrastante elemento non continuo in cls di altezza di circa mt 1,00, con all’interno due cancelli in ferro d’ingresso (pedonale e carrabile), altro tratto delle dimensioni di circa ml 1,-OMISSIS-5 x 0,20 x 0,-OMISSIS-0 con paletti in rete metallica per l’altezza di circa ml 1,80, posto a distanza inferiore a quella prescritta dal RE, pari a mt 1,50;
2 - manufatto in blocchi cementizi delle dimensioni di circa mt 5,-OMISSIS-5 x 6,50 ed altezze di circa mt 3,50 - 2,70 avente copertura con struttura portante in ferro e sovrastante manto in lastre di cemento armato bonificato mediante incapsulamento, destinato a deposito;
b - dell’atto n. -OMISSIS- (all.2 del ricorso principale), con cui il Sindaco p.t., in seguito ai medesimi accertamenti, come innanzi indicati, ha contestato la presenza di opere abusive su demanio stradale - per una lunghezza di ml 9,75 ed una superficie di circa mq 5,00, interessanti la stessa Traversa di -OMISSIS- - e, per l’effetto, ha diffidato il ricorrente ad eliminare, ad horas, le seguenti opere:
1 - n. 2 pilastri in c.a. delle dimensioni di circa mt 0,20 x 0,-OMISSIS-0, con cancello in ferro carrabile, per una lunghezza totale di circa mt 3,60;
2 - recinzione in blocchi cementizi delle dimensioni di circa mt 5,15 x 0,20 ed altezza di circa mt 0,60, fino alla pianta di fico, ivi presente;
3 - altro pezzo di recinzione dopo la pianta di cui innanzi, delle dimensioni di circa 1,35 x 0,20 ed altezza di circa mt 0,80 e sovrastanti paletti in ferro con rete metallica per un’altezza di circa mt 1,-OMISSIS-0.
-OMISSIS- - una pianta di fico di ø 50 posta sulla sede stradale e così pure i rami sporgenti sulla stessa sede.
c – dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- (all.3 del ricorso principale), con cui l’Amministrazione resistente ha ordinato, pena gli effetti di cui all’art. 31 del DPR n. 380/2001, la riduzione in pristino stato delle seguenti opere:
1 - recinzione in blocchetti cementizi, delle dimensioni di circa ml 29,67 x 0,20 x 0,60 e sovrastante elemento non continuo in cls di altezza di circa mt 1,00, con all’interno due cancelli in ferro d’ingresso (pedonale e carrabile); altro tratto delle dimensioni di circa ml 1,-OMISSIS-5 x 0,20 x 0,-OMISSIS-0 con paletti in rete metallica per l’altezza di circa ml 1,80, posto a distanza inferiore a quella prescritta dal RE, pari a mt 1,50;
2 - manufatto in blocchi cementizi delle dimensioni di circa mt 5,-OMISSIS-5 x 6,50 ed altezze di circa mt 3,50 - 2,70 avente copertura con struttura portante in ferro e sovrastante manto in lastre di cemento armato bonificato mediante incapsulamento, destinato a deposito. Segnatamente le opere di cui al punto 1, sarebbero state realizzate in violazione dell’art. 3-OMISSIS- bis del R.E. - laddove prevede la distanza non inferiore di 1,50 come limite dal selciato stradale - e che le opere descritte al sub 2 non rientrerebbe nella tipologia di interventi realizzabili mediante SCIA per insussistenza dei requisiti di conformità urbanistica, di cui all’art. 22 del TU ED., nonce dell’art. 2 della L.R.C. n. 19/2001 e della L. n. 122/2010.
d - dell’ordinanza, n. -OMISSIS-(all.-OMISSIS- del ricorso principale), di sgombero e rimessione in possesso del demanio stradale e di demolizione delle opere abusive nella -OMISSIS-, per occupazione di opere abusive, ovvero:
1 - n. 2 pilastri in c.a. delle dimensioni di circa mt 0,20 x 0,-OMISSIS-0, con cancello in ferro carrabile, per una lunghezza totale di circa mt 3,60;
2 - recinzione in blocchi cementizi delle dimensioni di circa mt 5,15 x 0,20 ed altezza di circa mt 0,60, fino alla pianta di fico, ivi presente;
3 - altro pezzo di recinzione, dopo la pianta di fico, delle dimensioni di circa 1,35 x 0,20 ed altezza di circa mt 0,80 e sovrastanti paletti in ferro con rete metallica per un’altezza di circa mt 1,-OMISSIS-0.
-OMISSIS- - una pianta di fico di ø 50 posta sulla sede stradale e così i rami sporgenti. Le ragioni del provvedimento ablatorio sarebbero ravvisabili nell’occupazione di suolo pubblico.
e - di ogni altro atto funzionalmente connesso, ancorché non conosciuto.
nonché per l’annullamento
dell’atto, prot. n. -OMISSIS-, mai comunicato, attraverso cui l’amministrazione ha negato l’accesso agli atti utili per il contraddittorio procedimentale perchè, a suo dire, avrebbero dovuto essere richiesti al Nucleo Forestale Carabinieri, a cui la stessa amministrazione ha trasmesso la relazione con tutti gli allegati.
Nonché per il perdurante inadempimento rispetto all’istanza del -OMISSIS-con cui il ricorrente ha chiesto copia del titolo giustificativo della proprietà della strada che si afferma essere demaniale
E PER LA ON
dell’Amministrazione resistente, previo accertamento del diritto di ostensione, al rilascio della documentazione nei termini che l’adito TAR vorrà fissare o, in mancanza, disporsi la nomina di un Commissario ad acta per l’adempimento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sala Consilina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. NI RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente impugna: a) l’ordinanza n. 1-OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il Comune di Sala Consilina ha ingiunto la demolizione di una recinzione e due cancelli posti a distanza inferiore da 1,50 ml dal selciato stradale, nonché di un manufatto abusivo adibito a deposito; b) l’ordinanza n. -OMISSIS-, relativa ad alcuni tratti di recinzione e ad un albero di fico posti sul demanio stradale; c) l’ordinanza sindacale n. 2-OMISSIS-02 del -OMISSIS-, riguardante le opere sul demanio; d) il diniego opposto all’istanza di accesso prot. n.-OMISSIS-.
Sostiene la natura interpoderale e non pubblica della strada, l’essere stata la recinzione assentita con atto n. -OMISSIS-200 del -OMISSIS-, la risalenza nel tempo del locale deposito e l’incompetenza del sindaco.
Resiste il Comune di Sala Consilina.
Il ricorso è manifestamente infondato e può essere deciso in forma semplificata.
A seguito di segnalazione dei Carabinieri forestali riguardante il restringimento della strada pubblica causato dalla recinzione del ricorrente che impedisce il passaggio di mezzi di soccorso, il Comune ha conferito incarico ad un tecnico di fiducia, il quale ha accertato la presenza di: a) una recinzione a distanza inferiore a quella minima di m 1,50 dal selciato stradale, realizzata in blocchetti cementizi e sovrastante elemento in cls, seguita da una recinzione realizzata sempre in blocchetti cementizi e sovrastante elemento in cls; b) un locale deposito privo di titoli edilizi in blocchetti cementizi delle dimensione di 5,-OMISSIS-5x6.50 ml completo di copertura parallela alla strada comunale avente una altezza massima di 3.50 ml e una minima di 2.70 ml; c) un cancello ubicato su suolo pubblico, sorretto da due pilastri in c.a. di accesso alla proprietà per una lunghezza di ml 8.70 e per una superficie coperta di mq 35,00; d) un’ulteriore parte di recinzione dell’abitazione realizzata su suolo pubblico, in blocchetti cementizi fino allo spigolo a sud, da cui protende una enorme ed invasiva pianta di fico anch’essa sconfinante sul suolo pubblico.
Con nota n. -OMISSIS-, ha quindi domandato chiarimenti al ricorrente, il quale, in risposta, ha chiesto l’accesso agli accertamenti eseguiti ed ai rilievi fotografici.
Tanto premesso e venendo alle specifiche doglianze del ricorrente, occorre rilevare che:
- il provvedimento contingibile ed urgente sindacale, motivato per relationem sulla situazione di pericolo per l’incolumità pubblica segnalata dai Carabinieri, risulta oramai superato dalle due ordinanze di demolizione impugnate;
- il provvedimento n. -OMISSIS-, con cui il Comune ha negato l’accesso è esente dalle censure formulate, in quanto gli atti richiesti sono stati formati dai Carabinieri Forestali di Padula nella funzione di organi di polizia giudiziaria e sono da questi detenuti. Quanto alla perizia tecnica, invece, essa è stata oggetto di deposito nel presente giudizio;
- non vi è difetto d’istruttoria nella configurazione della natura demaniale della strada, sulla scorta degli accertamenti eseguiti dal tecnico incaricato dal Comune – e fatta salva la possibilità di un’azione civile –, avendo questi verificato come la stessa sia riportata nell’impianto del primo catasto risalente all’anno -OMISSIS- e nelle mappe catastali d’impianto approvate il 10.09.1916, dove -OMISSIS-, oggi -OMISSIS-, è tracciata come strada pubblica. Inoltre, detto tratto stradale presenta la numerazione civica ed è inserito nell’elenco allegato sia alla delibera di giunta comunale n. -OMISSIS--OMISSIS-, sia alla delibera di giunta comunale n. -OMISSIS- del-OMISSIS-.05.2021;
- la fascia di rispetto stradale consiste, ai sensi dell’art. 2, comma 1, n. 22, d.lgs. n. -OMISSIS-5/1992, nella “striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili”. Quindi anche le recinzioni e le piantagioni sono soggette al rispetto del vincolo stradale, indipendentemente dal fatto che siano finalizzate all’esercizio dello jus escludendi alios , o meno (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 30 gennaio 202-OMISSIS-, n. 229);
- anche una strada interpoderale, o vicinale, può essere soggetta ad uso pubblico, con conseguente applicabilità norme del codice della strada, quando sussistono gli elementi del passaggio esercitato iure servitutis pubblicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale, della concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via e di un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile. In siffatta ipotesi, la proprietà ed il possesso permangono in capo ai frontisti, ai quali è tuttavia preclusa ogni possibilità di intercludere l’accesso alla strada interpoderale in ragione della servitù pubblica che vi insiste; a tal fine, le strade vicinali pubbliche sono equiparate alle strade comunali, ex art. 2 comma 7, d.lgs. n. -OMISSIS-5/1992 e i Comuni sono legittimati ad adottare i provvedimenti opportuni a garantire l’esercizio del diritto di passaggio da parte della collettività (cfr. Cass. civ. n. 7718/1991 e n. 12181/1998);
- l’atto di autorizzazione n. -OMISSIS-200 del -OMISSIS- certamente non autorizza né lo sconfinamento sul demanio, né la violazione della fascia di rispetto stradale;
- la datazione nel tempo del locale deposito, per altro non provata, non vale di per sé sola ad attribuire allo stesso natura legittima;
La particolarità della questione consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI RA, Presidente, Estensore
GA EN, Primo Referendario
Michele Di Martino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NI RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.