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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Il giorno 09.06.2025, ore 12:20, davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, viene aperto il verbale relativo al processo iscritto al n. 5569/2021 R.G.A.C., per il quale con provvedimento del 14/04/2025 è stata disposta, ex art. 127 ter c.p.c., la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio telematico di note scritte da valere come presenza all'udienza.
Dato atto che nelle predette note l'Avv. Carlo Comandè per già CP_1
ha discusso la causa riportandosi a tutte le eccezioni e le difese CP_2 CP_3
spiegate in atti e gli Avv.ti Prof. Francesco Munari, Simone Pedemonte e Giovanna
Carla Milano per parte opposta, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni (ivi incluse le istanze istruttorie), così come formulate nelle note conclusive dell'11.11.2024 in atti, ed hanno dato atto della partecipazione alla redazione delle note scritte della
Dott.ssa Gaia della Dott.ssa Irene Dasso ai fini della pratica forense. Parte_1
IL G.O.P.
Definitivamente pronunciando, alle ore 17:45, provvede come da sentenza che allega al presente verbale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
Caraccia, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
1 nel procedimento iscritto al n. 5569/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
( ), (già in persona del legale CP_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3
rappresentante pro tempore, con sede legale in Palermo Via Quinta Casa n. 8, rappresentata e difesa, congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Carlo Comandè
( e dall'Avv. Marzia Comandè ( Email_1 Email_2
giusta procura rilasciata con atto separato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
(c.f. e p.i. ), in persona Controparte_4 P.IVA_2 [...]
e legale rappresentante pro tempore, con sede in Molo Sanità, CP_5 CP_4
Stazione Marittima, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti
Prof. Francesco Munari ( , Simone Pedemonte Email_3
( e Giovanna Carla Milano Email_4
giusta procura allegata al ricorso monitorio Email_5
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
P.Q.M
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede.
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1010/2021 emesso dal Tribunale di Palermo;
- condanna la (già in persona del legale CP_1 CP_2 CP_3
rappresentante pro tempore,al pagamento, in favore del Controparte_4
della somma di € 16.233,36 oltre la maggiorazione di cui
[...] all'art.8 D lett. a) del Decreto Tariffe n. 11/2019, gli interessi di mora ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 maturati dalla data di scadenza di ciascun ordine di introito al saldo;
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- compensa un terzo delle spese di lite del giudizio monitorio e quello di opposizione e condanna la (già , in persona del CP_1 CP_2 CP_3
legale rappresentante pro tempore,al pagamento della restante quota, in favore del spese che vanno liquidate Controparte_4 nell'intero in € 6.324,50, di cui € 343,50 per esborsi ed € 5.981,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13/04/2021, la (oggi CP_2 CP_3 [...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1010/2021 emesso da CP_1
questo Tribunale, depositato il 05.03.2021 e notificato in pari data, con cui alla predetta
è stato ingiunto il pagamento, in favore del , Controparte_4 della somma di € 32.308,62, oltre interessi come in domanda, le spese del procedimento monitorio liquidate in € 904,00 per onorario ed € 343,50 per esborsi ed accessori di legge, richiesti a titolo di pagamento di alcuni ordini di introito emessi a fronte di servizi di pilotaggio nel Porto di CP_4
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo sostenendo che l'applicazione della tariffa base, da maggio a dicembre 2020, calcolata ai sensi dell'art. 1 del Tariffario di cui al decreto n. 11/2019 della Direzione Marittima di Palermo, è stata determinata sulla base di una non corretta individuazione della stazza del convoglio, ovvero compresa nello scaglione tra 5.001 e 7.000 GT, e che la maggiorazione del 50%, sulla tariffa base, prevista per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine, di cui all'art. 8 lett. D-a del detto Tariffario, non doveva essere applicata, così come era avvenuto fino ad aprile 2020; ha dedotto che, non essendosi avveduta della modifica della tariffa, ha proposto inizialmente un piano di rientro ma, successivamente, da una più attenta analisi degli ordini di introito, accortasi dell'erronea applicazione della maggiorazione e dell'altrettanto errata applicazione della tariffa base, ha chiesto la rettifica degli importi e delle fatture.
Si è costituita in giudizio il (in seguito per Controparte_4 brevità: ) chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione CP_6
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del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e, in subordine, la condanna della società opponente al pagamento della somma di €
32.308,62, oltre interessi e, in ogni caso, della maggiore o minore somma ritenuta come dovuta.
Con provvedimento del 19.01.2022, è stata concessa la parziale provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 16.233,36 e, quindi, concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e istruita la causa mediante prova per testi e prova documentale, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 12.12.2024 e, successivamente rinviata, per esigenze di ruolo, per la medesima attività, all'udienza del 09.06.2025.
Prova del credito ingiunto
E' opportuno premettere che è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (cfr.
Cass. 13/03/2024 n. 6633; Cass. 11/12/2023 n. 34475; Cass. 27/02/2023, n. 5853; Cass.
12/10/2018 n. 25584; Cass. 29/05/2018 n. 13370; Cass. sez. un. 30/10/2001 n. 13533).
Conseguentemente, il primo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento delle proprie obbligazioni.
Questo principio va applicato anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo il cui atto introduttivo, come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. sez. un. 14/01/2014
n. 578; Cass. 06/06/2018 n. 14640), dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione finalizzato ad accertare la fondatezza della domanda del creditore opposto (che mantiene la posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve
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valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente ingiunto
(che assume posizione sostanziale di convenuto).
In altri termini, l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova.
Da tale assunto discende che il creditore-opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia fatto nel corso della procedura di ingiunzione, inevitabilmente soggetta ad oneri e cognizioni sommarie e ciò affinché il giudice possa accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente.
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione.
Tanto premesso, va osservato che l'opposizione merita accoglimento solo parzialmente.
Con specifico riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dietro presentazione di fatture, va osservato che “Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato né comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an
o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. fra le tante Cass. 28/05/2019 n.
14473; Cass. 02/07/2019 n. 17659; Cass. 12/01/2016 n. 299; Cass. 11/03/2011 n. 5915).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se è vero che in tale fase processuale la fattura non costituisce fonte di prova dei fatti in essa contenuti in favore della parte che l'ha emessa, tuttavia, quando tale rapporto contrattuale non è controverso, la fattura può costituire un valido elemento di prova per quanto riguarda la prestazione eseguita specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse
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nel corso dell'esecuzione del rapporto e, pertanto, il credito rinveniente dalle medesime e non corrisposto deve considerarsi dimostrato.
“La fattura commerciale, oltre ad avere efficacia probatoria contro l'emittente, può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contrente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Tale accettazione non richiede formule sacramentali, potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti” (cfr. Cass. 21/10/2019 n.
26801; Cass. 15/05/2018 n. 11736).
Nel caso in esame, la società opposta ha ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base di alcuni ordini di introito (nn.153 del 23.5.2020 per Euro 1.262,38; n. 183 del 22.6.2020 per Euro 2.942,89; n. 187 del 27.6.2020 per Euro 2.522,76; n. 200 del 4.7.2020 per Euro
2.522,76; n. 205 dell'8.7.2020 per Euro 203,32; n. 206 dell'8.7.2020 per Euro 203,32;
n. 207 dell'11.7.2020 per Euro 2.522,76; n. 215 del16.7.2020 per Euro 2.522,76; n. 220 del 21.7.2020 per Euro 2.522,76; n. 222 del 28.7.2020 per Euro 2.942,89; n. 244 del
10.8.2020 per Euro 2.522,76; n. 351 del 24.10.2020 per Euro 2.522,76; n. 359 del
30.10.2020 per Euro 2.522,76; n. 369 del 5.11.20202 per Euro 2.522,76; n. 377 del
10.11.2020 per Euro 2.522,76 e n. 429 del 29.12.2020 per Euro 1.262,38), dei buoni del servizio di pilotaggio emessi e del registro Iva autentico delle vendite dall'01/05/2020 al
31/12/2020 (cfr. docc. 5 - 8 - 9 fascicolo monitorio).
A fronte di ciò, l'odierna opponente non ha contestato di avere usufruito dei servizi di pilotaggio prestati dalla Corporazione in relazione alle manovre di ingresso e uscita dal porto di relative al convoglio composto dal pontone IO e dal CP_4 rimorchiatore “Mer Provider” ma ha contestato l'applicazione della tariffa base per una non corretta individuazione della stazza del convoglio nonché la maggiorazione del
50%.
In particolare, ha sostenuto che la tariffa base del servizio di pilotaggio avrebbe dovuto essere applicata, ai sensi dell'art. 3 punto 1 del decreto della direzione Marittima di Palermo n. 11/2019, in base al valore di stazza lorda (G.T.) risultante dal Certificato di Stazzatura Internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, ovvero entro lo scaglione GT 5000 stante che il mezzo in questione aveva stazza
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complessiva di GT 4.969, tenuto conto che era costituito dal Controparte_7
GT 804, iscritto nel registro internazionale tenuto dalla Capitaneria di Porto di
[...]
Napoli al n. 576 e dal GT 4.165 iscritto nei registri navali di Malta al n Parte_2
299; inoltre, ha sostenuto che non poteva trovare applicazione la maggiorazione del
50% di cui all'art. 8 D lett. a) del Decreto Tariffe, prevista “per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine”, in quanto il come emerge dal Controparte_7
certificato in atti, risultava dotato di due motori per una potenza complessiva di 2942
kW e non avrebbe usufruito del servizio di assistenza.
La Corporazione ha sostenuto, di contro, che le manovre di ingresso ed uscita del suddetto convoglio dal porto di sono avvenute con l'ausilio di n. 2 rimorchiatori CP_4
della concessionaria portuale i quali devono ritenersi (quanto meno uno dei due) parte integrante del convoglio in movimento con la conseguenza che doveva essere applicata la tariffa relativa allo scaglione tra 5001-7000 GT e non quella inferiore;
ha dedotto, ancora, che andava applicata anche la maggiorazione del 50% considerato che il pontone IO era privo di un proprio apparato propulsivo.
Innanzitutto, appare pacifico che “Il servizio di pilotaggio nei porti, ove obbligatorio, costituisce un servizio di interesse generale finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo, destinato a soddisfare non solo le esigenze della singola nave ma anche gli interessi dell'intera comunità portuale. Le prestazioni rese dai piloti nell'ambito di tale servizio, anche in situazioni di emergenza o pericolo sotto il coordinamento dell'Autorità Marittima, rientrano nei normali compiti istituzionali e sono remunerate secondo le apposite tariffe ministeriali, non potendo dar luogo a compensi ulteriori per attività di salvataggio ai sensi della Convenzione di Londra del
1989. In particolare, quando una nave in difficoltà deve essere assistita per l'ingresso e
l'ormeggio in porto, l'intervento dei piloti per dirigere le operazioni di accosto e manovra fino al completo ormeggio costituisce ordinaria attività di pilotaggio obbligatorio, anche se svolta in coordinamento con altri soggetti e sotto la vigilanza del
Comandante del porto. Tale inquadramento deriva dal fatto che ogni nave che entra o esce dal porto deve obbligatoriamente avvalersi dell'opera dei piloti, a maggior ragione in presenza di situazioni di pericolo, trattandosi di attività necessaria per attuare il fine
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pubblico della sicurezza della navigazione. La circostanza che l'intervento avvenga nell'ambito di più ampie operazioni di soccorso coordinate dall'Autorità Marittima non modifica la natura delle prestazioni rese dai piloti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, né giustifica la richiesta di compensi ulteriori rispetto alle tariffe previste per il servizio di pilotaggio” (cfr. Cass. 13/03/2020 n. 7150; Cons Stato n. 7006/2019).
Nel Porto di il servizio di pilotaggio è stato reso obbligatorio con decreto del CP_4
MIT del 20.12.2001, così come modificato dal successivo D.M. del 14.5.2015.
Per quanto concerne le tariffe di pilotaggio, all'epoca vigente, queste sono contenute nel decreto del MIT Direzione Marittima di Palermo n. 11/2019, in vigore dall'1.4.2019; tale decreto all'art. 1 stabilisce le tariffe base applicabili alle navi in ingresso e in uscita dal porto, suddivise in scaglioni a seconda della stazza lorda delle navi, mentre l'art. 8 disciplina le maggiorazioni sulla tariffa base per alcuni tipi di servizi, tra i quali alla lett. D- a), dispone che “per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50% della tariffa base di cui all'art. 1”.
Per quantificare la tariffa base, l'art. 3 punto 1 del decreto della Direzione Marittima di Palermo n. 11/2019 stabilisce che “per navi dotate del Certificato di Stazzatura
Internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 le tariffe del servizio di pilotaggio dovranno intendersi riferite al valore di stazza lorda
Internazionale (G.T.) risultante dallo stesso certificato”.
Con la circolare 26 ottobre 2011 prot. M_TRA/PORT/, allegata in atti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che, con riguardo alle modalità di calcolo della stazza “anche per i convogli deve farsi riferimento, ai fini delle tariffe portuali di ormeggio, di pilotaggio e di rimorchio, alla stazza lorda (GT) dei singoli elementi costituenti i convogli stessi….Resta inteso che, ai predetti fini, la stazza complessiva del convoglio è quella risultante dalla somma dei singoli elementi che lo compongono”.
Sul punto, è nuovamente intervenuto il Ministero con nota prot. n. 0003845 del 9 febbraio 2021 nella quale è stata precisata la differenza tra rimorchio-trasporto (avente
“la finalità di consentire il trasporto di galleggianti. In genere il mezzo trasportato viene affidato in via contrattuale al soggetto che effettua il rimorchio, che assume la
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responsabilità del trasporto. Il rimorchiatore e il mezzo trasportato vengono qualificati come “convoglio””) e il rimorchio-manovra, quale attività oggetto del servizio di rimorchio portuale svolto in regime di concessione (che “consiste nell'assistere, con uno o più rimorchiatori, le navi che devono compiere manovre in spazi ristretti, quali quelli portuali, ai fini dell'ormeggio e del disormeggio o degli spostamenti in ambito portuale: i rimorchiatori quindi integrano/costituiscono l'apparato manovriero delle navi. È quindi un servizio strettamente legato alla sicurezza della navigazione in ambito portuale…che viene svolto in regime di esclusiva dal soggetto affidatario del servizio…”).
Nella nota è stato ribadito che “Il “convoglio” va considerato, quindi, come un'unica nave, in cui il rimorchiatore costituisce l'apparato propulsivo, e anche ai fini del rimorchio-manovra va considerato alla stregua delle navi ordinarie”.
Con nota Prot. 13832/2021, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale di a seguito della CP_4
richiesta di chiarimenti presentata da mare in merito alla determinazione delle CP_2 tariffe per l'ingresso e l'uscita del convoglio nel porto di dopo avere richiamato CP_4
il decreto e le note sopra riportate, ha concluso che la tariffa applicabile al convoglio costituito dal capo convoglio R/re (GT 804) e dal Controparte_7 Pt_2
(GT 4165), è pari “alla tariffa base, che dovrà essere calcolata sulla base della
[...]
stazza del convoglio in argomento (R/re Mer Provider GT 804 +Pontone Antonio GT
4165 = stazza convoglio GT 4969)” (cfr. doc. E produzione parte opposta).
Ciò detto, non appare condivisibile la conclusione cui è pervenuta la Corporazione secondo cui la Capitaneria non ha in alcun modo considerato i rimorchiatori della concessionaria portuale in quanto omessi nella richiesta di mare. CP_2
Invero, la menzionata nota, nel richiamare la nota prot. n. 0003845 del 9 febbraio
2021 del Ministero, ove è spiegata la differenza tra rimorchio-trasporto e rimorchio- manovra e ove è chiarito che solo al rimorchio-trasporto va attribuita la qualifica di
“convoglio”, ha inteso implicitamente precisare che il rimorchiatore della Corporazione che esegue la manovra di ingresso o di uscita nel porto, svolgendo la manovra di
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rimorchio-manovra ovvero di assistenza e supporto al convoglio, non è parte integrante del “convoglio” su cui va applicata la tariffa base.
Nel caso di specie, pertanto, in presenza dei certificati che determinano espressamente la stazza lorda complessiva del rimorchiatore Mer Provider GT 804 e del pontone
Antonio GT 4165, appare errata la tariffa applicata su una stazza GT 5.500 a fronte della stazza effettiva certificata di GT 4.969.
Per quanto concerne la maggiorazione prevista dall'art.
8 - D lett. a) secondo cui “Per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al
50% della tariffa base di cui all'art. 1”, va rilevato che l'applicazione della stessa avviene nel caso in cui il convoglio che deve entrare in porto ed usufruire dei relativi servizi di pilotaggio non tanto sia privo di macchine ma effettui la manovra senza l'uso delle macchine.
È pacifico che il convoglio costituito dal rimorchiatore MER PROVIDER e dal
è stato assistito nelle manovre di entrata e di uscita dal Porto di Parte_2
anche perché il servizio di pilotaggio era obbligatorio così come è pacifico che CP_4
il è privo di un proprio apparato propulsivo mentre ne era munito il Parte_2
rimorchiatore MER PROVIDER, come si evince dai relativi certificati (cfr. docc. 8 e 9 fascicolo opponente).
Il teste ha riferito che: “il convoglio costituito dal rimorchiatore MER Testimone_1
PROVIDER GT e dal GT 4.165 è in grado di effettuare l'ingresso in porto Parte_2
senza ausilio di altri mezzi a meno che non vi siano condizioni metereologiche avverse o indicazioni contrarie da parte dell'autorità marittima del porto in questione o da eventuali regolamenti. Nel periodo maggio 2020- dicembre 2020 il convoglio ha effettuato alcuni
accessi al porto di ma non ricordo se in alcune circostanze abbia avuto indicazioni CP_4 di essere coadiuvato nell'ingresso dall'autorità marittima e, comunque, se ciò c'è avvenuto deve esserci un ordine scritto. Durante l'ingresso in assistenza al convoglio c'è un rimorchiatore” (cfr. verbale udienza del 16/03/2023).
Il teste, però, pur confermando che il convoglio in questione è in grado di effettuare l'ingresso in porto senza ausilio di altri mezzi, non ha chiarito se le manovre sono state eseguite con o senza l'uso effettivo delle macchine.
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I testi, sig.ri , e , hanno tutti confermato Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
il capitolo 1 della memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c della Corporazione ovvero che “nel periodo compreso tra maggio 2020 e dicembre 2020, i piloti della
Corporazione hanno effettuato a favore di le prestazioni di assistenza e Per_1
pilotaggio indicate negli ordini di introito e nei buoni di pilotaggio allegati sub docc. 5
e 8 della Corporazione…”.
I buoni di pilotaggio allegati indicano l'effettuazione della manovra senza l'uso delle macchine.
Orbene, avendo parte opposta dimostrato che le manovre di cui agli ordini di introito sono state eseguite senza l'uso delle macchine, circostanza peraltro non espressamente contestata, appare chiaro che la maggiorazione di cui all'art. 8 D lett. a) del decreto tariffe n. 11/2019 debba essere applicata.
Va rammentato, infine, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione, sicché ove accerti che la pretesa originariamente azionata dal creditore è soltanto parzialmente accolta, deve, oltre a revocare il decreto ingiuntivo, condannare l'opponente a pagare la minore somma dovuta al creditore opposto (cfr. Cass.
02/09/2013 n. 20052; Cass. 17/10/2011 n. 21432 e Cass. 19/03/2007 n. 6514).
Alla luce delle superiori considerazioni, il decreto ingiuntivo n. 1010/2021 va revocato con la condanna di al pagamento, in favore del CP_2 CP_3 Controparte_4
, della somma di € 16.233,36 oltre la maggiorazione di cui all'art.8 D CP_4 CP_4
lett. a) del Decreto Tariffe n. 11/2019 e gli interessi di mora ex art. 5 del D.Lgs. n.
231/2002 maturati dalla data di scadenza di ciascun ordine di introito al fino al soddisfo.
Spese di lite
Per ciò che concerne le spese di lite, è bene osservare che nel procedimento per ingiunzione, l'atto introduttivo del giudizio che consegue all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente. Pertanto, se con la sentenza che conclude il giudizio di opposizione
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permane la condanna dell'opponente, sia pure per un importo ridotto rispetto a quello del decreto ingiuntivo, il detto opponente è da ritenersi sostanzialmente soccombente e legittimamente egli può essere condannato alle spese del giudizio, salva la facoltà del giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse, senza che ne risulti violato il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr.
Cass. 01/02/2007 n. 2217; Cass. 21/03/1983 n. 1977).
Nel caso in esame, in considerazione del parziale accoglimento della domanda e della condanna alla corresponsione di una somma inferiore rispetto a quella richiesta, appare equa una parziale compensazione delle spese processuali (Cass. civ. 10/12/2012
n. 22388 e Cass. civ. 06/12/2003 n. 18705) in ragione di un terzo e porre a carico dell'opponente la restante quota.
La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi della tabella n. 2 per le cause di valore da € 5.201,00 fino ad € 26.000,00.
Così deciso in Palermo, 09 giugno 2025
IL GIUDICE
Giuseppa Caraccia
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