Cass. civ., sez. I, sentenza 07/04/1970, n. 940
CASS
Sentenza 7 aprile 1970

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Quando la Competenza spetti alle Sezioni Unite il ricorso e ammissibile anche se diretto alle Sezioni Unite. ( Conf 625-66, massima n 321242 555-66, massima n 321108 1668-63 2335-49 1875-48).*

Il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 111 cost, e ammissibile anche avverso le decisioni non definitive della commissione centrale delle imposte. ( 93-69, massima n 337956 3720-68, massima n 337052).*

Al procedimento davanti alle commissioni tributarie sono applicabili, in linea di massima, le norme che regolano il processo civile, sempreche non si oppongano ragioni derivanti dal sistema proprio del procedimento stesso, e manchino norme particolari. Devono essere pero in ogni caso osservati i principi fondamentali del processo, fra i quali vanno annoverati il rispetto del contraddittorio e la rispondenza del pronunciato al chiesto (art 112 cod proc civ). ( V 2591-68, massima n 335065).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/04/1970, n. 940
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 940
    Data del deposito : 7 aprile 1970

    Testo completo