Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 6 ottobre 1992.
Articolo 2
- Legge 12 marzo 1996, n. 173
Articolo 1 della Legge 12 marzo 1996, n. 173
Versione
31 marzo 1996
31 marzo 1996
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