Accoglimento
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/07/2025, n. 6201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6201 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06201/2025REG.PROV.COLL.
N. 01880/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1880 del 2025, proposto da
ZZ TI, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Abbamonte e Giovanni Bozzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi, 5;
contro
E-Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police e Filippo Degni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 06927/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di E-Distribuzione s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
visti gli artt. 105, comma 2 e 87, comma 3, Cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 il Cons. Alberto Urso e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso di primo grado ZZ TI riassumeva dinanzi al Tribunale amministrativo per la Campania il giudizio inizialmente incardinato davanti al Tribunale ordinario di Benevento in relazione alla domanda di rimozione e delocalizzazione del palo di linea elettrica installato sulla sua proprietà in Melizzano (BN) dalla E-Distribuzione s.p.a. e alle correlate domande risarcitorie e indennitarie; con la sentenza n. 1436 del 2020 il suddetto Tribunale civile aveva infatti dichiarato la carenza di giurisdizione reputando la controversia devoluta al giudice amministrativo in via esclusiva.
Riassumendo la causa, il ricorrente domandava la declaratoria d’illegittimità del modus operandi di E-Distribuzione e invocava l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da quest’ultima e dell’obbligo della stessa alla rimozione del palo controverso, con condanna al pagamento di tutti gli indennizzi e risarcimenti spettanti.
2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza di E-Distribuzione, dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di giurisdizione, come eccepito dalla difesa della resistente.
Riteneva, al riguardo, che le questioni controverse afferissero a comportamenti non costituenti espressione, neppure mediata, di poteri autoritativi dell’amministrazione; segnatamente, la dislocazione del palo di cui si chiedeva la rimozione era avvenuta da E-Distribuzione senza alcuna procedura o autorizzazione, e in assenza di qualsivoglia servitù, essendo stata eseguita in maniera del tutto arbitraria e abusiva.
In tale contesto, il petitum sostanziale non presupponeva che la resistente avesse assunto provvedimenti o avesse agito nell’esercizio procedimentalizzato del potere di realizzare infrastrutture di trasporto comprese nella rete di trasmissione nazionale.
Il che parimenti valeva per le domande avverso il silenzio, le quali presuppongono, per il radicamento della giurisdizione amministrativa, la sussistenza di situazioni di interesse legittimo, nella specie non ravvisabile.
Di qui la ritenuta giurisdizione ordinaria sulla controversia, con conseguente dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello il ZZ deducendo:
I) error in iudicando : violazione e falsa applicazione dell’art. 133, comma 1, lett. o) , Cod. proc. amm.; carenza di istruttoria; travisamento dei fatti e carenza dei presupposti di legge; violazione del giudicato formatosi sulla questione della giurisdizione;
II) segue: error in iudicando ; violazione e falsa applicazione dell’art. 133, comma 1, lett. o) , Cod. proc. amm. in connessione con l’art. 42- bis d.P.R. n. 327 del 2001; violazione del giudicato formatosi sulla questione della giurisdizione;
III) error in iudicando : violazione e falsa applicazione dell’art. 133, comma 1, lett. o) , in combinato disposto con l’art. 31 Cod. proc. amm.; carenza di istruttoria; travisamento dei fatti e carenza dei presupposti; violazione del giusto procedimento di legge.
In tale contesto, l’appellante conclude domandando la riforma della sentenza, con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 Cod. proc. amm.
4. Resiste al gravame E-Distribuzione, chiedendone la reiezione.
5. Alla camera di consiglio del 10 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Col primo motivo di gravame, l’appellante si duole dell’errore commesso dal giudice di primo grado nel declinare la propria giurisdizione, essendosi già formato giudicato sul punto.
La precedente sentenza del Tribunale di Benevento di declinatoria della giurisdizione non era stata infatti impugnata da alcuno, sicché s’era formato il giudicato sulla questione, preclusivo di una nuova pronuncia di difetto di giurisdizione.
6.1. Il motivo è fondato e va accolto, pur nei termini e con gli effetti che seguono.
6.1.1. Come noto, ai sensi dell’art. 11, comma 3, Cod. proc. amm., a seguito di declinatoria di giurisdizione in favore del giudice amministrativo « Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione ».
Nel caso di specie, pur ritenendo di essere sprovvisto di giurisdizione, il giudice di primo grado, all’esito della prima (e unica) udienza, ha dichiarato inammissibile il ricorso anziché sollevare d’ufficio il conflitto di giurisdizione.
Tale vizio ben ricade, a ben vedere, nel perimetro della doglianza sollevata dall’appellante, che censura la (nuova) pronuncia sulla giurisdizione da parte del Tar, nei termini suindicati, allorquando lo stesso non poteva più statuire sul punto.
Né rileva, in diverso senso, il fatto che il ZI invochi tale errore deducendo l’intervenuto giudicato sul punto (in assenza di impugnazioni della decisione del Tribunale di Benevento) e affinché la causa sia rimessa nel merito al primo giudice: è comunque corretta e fondata, infatti, la censura sul fatto che il Tar non poteva più statuire sulla giurisdizione, difettando ormai un suo potere al riguardo, mentre l’invocata rimessione della causa al primo giudice perché la decida nel merito (anziché sollevare conflitto di giurisdizione, ex art. 11, comma 3, Cod. proc. amm.) attiene agli effetti della decisione, che in quanto tali pertengono comunque al giudicante a prescindere dal contenuto delle doglianze e delle richieste delle parti.
In tale prospettiva, non è dunque condivisibile la speculare eccezione d’inammissibilità dell’appello sollevata da E-Distribuzione per non avere l’appellante censurato la mancata sollevazione del conflitto di giurisdizione: come già posto in risalto, infatti, il ZZ (ben) censura il vizio della sentenza consistente nell’avere il Tar nuovamente statuito - in carenza di potere - sulla giurisdizione; che ciò non deduca in funzione della previsione dell’art. 11, comma 3, Cod. proc. amm. (e, dunque, nella prospettiva della mancata sollevazione del conflitto) non assume rilievo ai fini della presente decisione, attenendo il profilo, appunto, agli effetti legali della statuizione, e dunque - nella presente sede - al contenuto e alle ragioni del rinvio al primo giudice ex art. 105, comma 1, Cod. proc. amm.
Risalta per converso, dalle doglianze dell’appellante, l’errore commesso dal giudice di primo grado nello statuire nuovamente in ordine alla giurisdizione, dichiarando l’inammissibilità del ricorso, pur a fronte della preclusione in rito (che gli imponeva ipso facto di sollevare conflitto di giurisdizione).
Di qui il vizio della sentenza consistente nell’aver erroneamente declinato la giurisdizione (anziché sollevare conflitto negativo, ai sensi dell’art. 11, comma 3, Cod. proc. amm.) e nell’aver erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso per la medesima ragione inerente alla giurisdizione.
Tali vizi implicano, ai sensi dell’art. 105, comma 1, Cod. proc. amm., la rimessione della causa al primo giudice (cfr., in ordine all’erronea dichiarazione d’inammissibilità, di recente, Cons. Stato, Ad. plen., 20 novembre 2024, n. 16).
7. In ragione di quanto suesposto va dunque accolto il primo motivo d’appello, nei termini suindicati, avente portata assorbente su tutti gli altri, con conseguente annullamento dell’impugnata sentenza e rimessione della causa al Tribunale amministrativo regionale per la Campania ai sensi dell’art. 105, comma 1, Cod. proc. amm.
7.1. La decisione esclusivamente in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’appellata sentenza rimettendo la causa al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ai sensi dell’art. 105 Cod. proc. amm., come in motivazione;
Compensa integralmente le spese fra le parti.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Alberto Urso, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Urso | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO