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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 4603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4603 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17/12/2024, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1424 dell'anno 2020 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
e , in persona del Parte_1 Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Antonio Napolitano e Alfonso Auricchio tutti elettivamente domiciliati in Ottaviano (NA) al viale Elena n. 12
Appellanti
E
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Formisano Controparte_2 unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Rosa
Magnetta, sito in Napoli (NA) alla via Figurelle n. 25
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 09.07.2020, Parte_1
e hanno proposto appello avverso la sentenza del Controparte_1
giudice del lavoro di Nola n. 607/2020 notificata in data 11.06.2020 con la quale il
Tribunale, in accoglimento della domanda proposta da così Controparte_2
provvedeva:
“1) accerta che tra e è intercorso un rapporto Controparte_2 Parte_1
di lavoro subordinato dal 2.5.2012 al 6.2.2014; 2) accerta che tra e la è intercorso un Controparte_2 Controparte_1
rapporto di lavoro subordinato dal 7.2.2014 al 22.6.2015;
3) per effetto dell'accertamento di cui al capo 1) condanna a Parte_1 pagare in favore della ricorrente la complessiva somma lorda di € 22.762,61, di cui € 21.337,05 a titolo di differenze retributive ed € 1.425,56 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dal giorno della debenza di ciascun credito (mensilmente per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto per il TFR) al saldo;
4) per effetto dell'accertamento di cui al capo 2) condanna la Controparte_1
a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma lorda di €
[...]
19.648,89, di cui € 18.420,00 a titolo di differenze retributive ed € 1.228,89 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dal giorno della debenza di ciascun credito (mensilmente per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto per il TFR) al saldo;
5) condanna entrambi i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.379,50, oltre spese generali, iva
e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario”.
Parte appellante censura la sentenza del primo giudice lamentando una erronea valutazione del materiale probatorio raccolto. In particolare, evidenzia che alcun rapporto di lavoro subordinato può ritenersi provato alle dipendenze della la quale mai è stata titolare dello studio di cui era originario titolare il Pt_1 marito, rag. deceduto in data 22.05.2012 riportando, all'uopo, le varie Per_1
deposizioni testimoniali raccolte in primo grado;
rimarca, ancora che il compenso fisso mensile, il possesso delle chiavi da parte della e la tipologia di CP_2 mansioni svolte (sui quali il giudice ha posto l'attenzione ai fini della decisione) non possono considerarsi indici utili per l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato;
lamenta, inoltre, che il giudice non avrebbe tenuto nella debita considerazione la documentazione prodotta (in particolare delle dichiarazioni rilasciate dalla stessa all'ufficio di collocamento); contesta, ancora, i CP_2
conteggi sui quali il giudice si è basato per la determinazione delle differenze retributive;
censura, infine la decisione nella parte relativa alle spese di lite. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita che ha chiesto Controparte_2 il rigetto dell'appello di cui ha rimarcato preliminarmente l'inammissibilità e, quindi, l'infondatezza.
All'esito dell'udienza odierna, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., viste le note depositate da entrambe le parti, la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. sollevata da parte appellata.
Ed invero, parte appellante ha chiaramente denunciato i vizi della sentenza impugnata riportandone, di volta in volta, i passi nei quali ha ritenuto di riscontrare l'erroneità della decisione.
Al riguardo, è opportuno rimarcare che – secondo gli ultimi arresti della Suprema
Corte - l'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione, non esige dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza", alcun vacuo formalismo fine a se stesso né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.
Ha, infatti, sottolineato la Cassazione a più riprese che il nostro processo civile è caratterizzato da un "assetto teleologico delle forme", di cui è traccia evidente nell'art. 156 c.p.c., comma 3 - espressione di un principio generale sotteso dall'ordinamento processuale, che l'interprete non può ignorare - secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità d'una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.
D'altro canto, è ormai pacifico che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo. Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo.
In particolare, nella sentenza n. 26242 del 12/12/2014, le Sezioni Unite hanno proclamato il superamento "dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito", soggiungendo che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicchè tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo (nel medesimo senso: Ord. n. 10916/2017, Sent. n. 27199/2017
e da ultimo sent n. 13535/2018).
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo non provato il fondamento della stessa alla luce delle deposizioni testimoniali raccolte.
Parte appellante si duole della valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice di primo grado, rimarcando che le dichiarazioni rilasciate dai testi non confermano lo svolgimento dell'attività lavorativa nel periodo indicato in ricorso alle dipendenze della . Pt_1
La censura è destituita di fondamento.
Occorre, invero, evidenziare come il giudice di primo grado abbia correttamente motivato la propria decisione valutando analiticamente l'intero materiale probatorio offerto tenendo conto di una serie di circostanze emerse dall'istruttoria che considerate nel loro complesso (e, dunque, non parcellizzate, come sembra, invece, fare l'appellante) lasciano chiaramente intendere la natura dei rapporti intercorsi tra le parti.
Ed invero, il Tribunale ha attentamente soppesato le dichiarazioni rilasciate dai testi rimarcandone gli aspetti che ne evidenziano la attendibilità e quelli che, al contrario, ne evidenziano le contraddizioni o comunque la poca credibilità.
In particolare, e il collegio condivide la notazione, il giudice ha ritenuto che le dichiarazioni del teste si rivelano assolutamente attendibili sia in Tes_1 considerazione del fatto che egli alcun tipo di interesse ha all'esito della controversia, sia perché egli ha rilasciato dichiarazioni certamente favorevoli alla ricorrente, ma anche ad essa contrarie (specie in relazione alla durata del rapporto ed all'orario di lavoro seguito), sia, infine, perché le sue affermazioni hanno trovato riscontro anche nella deposizione di altro teste ( , per altro indicato da parte Tes_2
resistente.
Quanto alle dichiarazioni di quest'ultima, esse si rivelano certamente attendibili con riferimento all'aspetto puramente fattuale: ci si riferisce, in particolar modo, all'affermazione della presenza quotidiana della nello studio dal maggio CP_2
2012 al 2015, al pagamento fisso di una somma mensile dell'importo di € 400,00 e al possesso delle chiavi dell'immobile. Tuttavia, come correttamente e condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, non risulta assolutamente credibile che la frequentazione dello studio e il pagamento fisso mensile possano essere intesi a titolo puramente amicale. In primo luogo, appare quanto meno dubbio che possa essere quotidianamente tollerata la presenza di una persona estranea nei locali di uno studio professionale dove vengono trattati dati personali dei clienti che certamente sono protetti da un obbligo di riservatezza da parte del professionista;
e ciò senza considerare che tale presenza non può che risultare di disturbo a chi in quel luogo si trova per espletare un'attività lavorativa. Inoltre, del tutto incomprensibile si rivelerebbe il possesso delle chiavi dello studio da parte di chi non fa parte dell'organizzazione, a prescindere da chi gliele abbia consegnate: ed invero, se anche si volesse ammettere che tale consegna sia stata effettuata dal al decesso di quest'ultimo, pur non volendo ritenere che la Per_1 Pt_1
fosse subentrata nella gestione dello studio professionale, questa avrebbe avuto, oltre che la possibilità, tutto il diritto di richiedere in qualunque momento la restituzione delle chiavi. A ciò si aggiunga che del tutto inverosimile si palesa la corresponsione di una somma mensile fissa a mero titolo di liberalità: una siffatta erogazione per pura cortesia ed amicizia si sarebbe potuta ritenere veritiera se la cifra fosse stata inferiore e soprattutto variabile anche in considerazione dell'instabile fatturato dello studio. Essa, per altro, si palesa del tutto incongrua (per eccesso) rispetto alla asserita assoluta esiguità e semplicità delle attività alla attribuite quali la preparazione del caffè o l'effettuazione delle CP_2
fotocopie.
D'altro canto, che la – sia pure per un periodo limitato – abbia, quale Pt_1
titolare, gestito lo studio professionale è indubitabile proprio alla luce delle dichiarazioni rilasciate dalla A qualunque titolo fosse stata tollerata la Tes_2
presenza della nello studio, la stessa teste ha rimarcato di averne fatto CP_2
preventiva richiesta – per esserne autorizzata – alla . Se, infatti, lo Pt_1 studio fosse stato “cogestito”, sia la che la avrebbero potuto Tes_2 Pt_1 consentire l'accesso ai locali della senza la necessaria preventiva CP_2 autorizzazione dell'altra “titolare”.
Alcun rilievo può, poi, riconoscersi alle dichiarazioni rilasciate dalla lavoratrice all'Ufficio per l'impiego in data 10.07.2012, posto che le stesse sono relative ad un periodo per la maggior parte antecedente a quello oggetto della presente controversia (maggio 2012 – giugno 2015), laddove, oltretutto, in questo caso si discute di un rapporto di lavoro a nero e, dunque, in alcun modo formalizzato. Ancora infondate si palesano le censure relative ai conteggi effettuati dalla ricorrente, posto che il giudice di primo grado ha individuato le somme dovute a titolo di differenze retributive dandone una precisa ed analitica motivazione che risulta assolutamente condivisibile: “la ricorrente ha dedotto di avere percepito €
200,00 al mese per il periodo in cui ha lavorato per . Tuttavia, dalle Parte_1 dichiarazioni testimoniali è emersa la prova che ella percepiva € 400,00 al mese
…Per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della , invece, ha dedotto di CP_1 aver percepito la somma mensile di € 200,00 per il periodo dal 7.2.2014 al
30.10.2014, ossia al periodo privo di formale inquadramento, ed € 352,34 per il periodo successivo …deve ritenersi che la ricorrente per il periodo alle dipendenze della società abbia percepito gli importi così come dedotti in ricorso. Dall'esame dei conteggi allegati all'atto introduttivo, tuttavia, emerge che per tale periodo alcuna somma è stata detratta dal dovuto a titolo di percepito. Sulla base di tali considerazioni e delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio, i conteggi depositati dalla ricorrente sono stati utilizzati dal giudicante per rideterminare le somme dovute alla stessa: in particolare dai conteggi allegati al ricorso, utilizzati negli importi lordi riportati e non al netto, sono state scorporate le somme richieste a titolo di festività, ferie, permessi e lavoro straordinario, risultati non dovuti all'esito dell'istruttoria; le somme richieste a titolo di quattordicesima mensilità per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze di
, nonché le mensilità antecedenti a maggio 2012 e quelle successive Parte_1
a giugno 2015, parimenti non dovute, stante la prova dell'inizio del rapporto con la a maggio 2012 e della cessazione dello stesso con la in data Pt_1 CP_1
22.6.2015. Quali somme percepite dalla ricorrente sono state, poi, considerate €
400,00 mensili e non € 200,00 come indicato in ricorso per il periodo alle dipendenze di , raddoppiando il percepito indicato nei conteggi Parte_1
allegati al ricorso e sottraendolo dal dovuto riconosciuto;
nonché le somme indicate come percepite in ricorso per il periodo alle dipendenze della non CP_1 considerate affatto nei conteggi depositati unitamente all'atto introduttivo. Inoltre, il TFR dovuto alla ricorrente è stato rideterminato in proporzione della retribuzione riconosciuta, scorporando dall'importo richiesto in ricorso tutti gli emolumenti fissi e continuativi computati nei conteggi, ma non dovuti alla ricorrente (ferie, permessi, festività e straordinario)”. La fondatezza della domanda giustifica anche la condanna alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza: di qui, l'infondatezza anche dell'ultima censura proposta dalle appellanti.
Ne discende il rigetto dell'appello.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna le appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in € 5000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Pasquale Formisano. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali per l'appellante principale e per quello incidentale, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro