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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente Rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n.1714 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter del
30.09.2025, promosso da
(C.F.: C.F. 1 ), nata a Parte 1
Reggio Calabria il 23.06.1980, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Caterina Neri, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Sant'Anna II Tr. Cda Falcone 2/C ha eletto domicilio;
E
(C.F.: C.F. 2 ), nato a [...]
Reggio Calabria il 14.03.1968, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Caterina Manti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Sant'Anna II Tr. Cda Falcone 2/C ha eletto domicilio;
-ricorrenti-
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
*****
-visto il ricorso depositato il 02.07.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il giorno 11.03.2000;
-considerato che con decreto del 28.07.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 30.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 30.09.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza", e
"dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 comma 3, 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio Calabria l'11.03.2000; b) dal matrimonio è nato un figlio: Per 1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente
,
(23.07.2007); c) con D.O. n. 29/2021 è stata dichiarata la separazione personale consensuale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di deposito del decreto di omologa, risalente al 15.03.2021, e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
28.07.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 02.07.2025 da Parte 1 e Controparte_1
così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria l'11.03.2000 tra Parte 1 e
Controparte_1 il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di و
matrimonio del Comune di Reggio Calabria, Atto n.30, parte II, Uff.1, - anno 2000, alle seguenti condizioni:
1) Entrambi i coniugi vivranno nelle loro residenze e si faranno carico, ciascuno per la propria abitazione, del pagamento delle rispettive: tasse, utenze, e ogni altro onere connesso alla propria abitazione;
2) I coniugi, sin da ora, dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascano problematiche inerenti il figlio, oggi maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, o comunque delle eventuali scelte tutte che appaiono determinanti per il futuro dello stesso, tenendo conto comunque della maturità già conseguita e delle capacità di scelta;
3) I coniugi/genitori saranno sempre tenuti aggiornati delle principali vicende relative alla vita del figlio;
4) Il signor CP 1 verserà un assegno di mantenimento pari ad
€.200,00 per il figlio che verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico o vaglia postale. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Il signor CP 1 è debitore, per mancata erogazione, dell'assegno di mantenimento al figlio di euro
9.800,00 euro a far data dal provvedimento di omologa (15\3\2021) che saranno restituiti a 100,00 euro al mese in aggiunta all'assegno di mantenimento fino all'estinzione del credito vantato;
SPESE STRAORDINARIE RELATIVE AI FIGLIO: I coniugi parteciperanno al 50% al pagamento di tutte le spese straordinarie relative al figlio. Per quanto riguarda la distinzione tra spese ordinarie
(ricomprese nel mantenimento) e spese straordinarie, tra spese straordinarie da concertare e da non concordare e la procedura di concertazione, le Parti convengono di riportarsi al locale protocollo (che quivi si allega) approvato dal locale osservatorio sulla giustizia civile in materia di Famiglia nel distretto di RC con decorrenza 15/04/2016, con tutti gli aggiornamenti giurisprudenziali e normativi medio tempore affermatisi e concordando (in deroga all'art. 10 del protocollo stesso, § riferito alle spese straordinarie obbligatorie). I coniugi sosterranno spese straordinarie che saranno affrontate tenuto conto, congiuntamente, dei bisogni, della condizione socioeconomica, in quel momento, dei coniugi stessi, del grado di essenzialità ed inevitabilità della spesa anche con riguardo al fine cui la stessa è destinata. Il coniuge che intende sostenere la spesa straordinaria subordinata al consenso dell'altro coniuge deve acquisirne il consenso, l'eventuale dissenso dovrà essere espresso e documentabile entro il termine di giorni 10 dall'invio della richiesta scritta. Per le ulteriori spese di carattere straordinario, che non rivestono carattere di urgenza, la scelta sulla loro effettuazione va rimessa, a pena di esclusiva sopportazione, all'accordo di entrambi i genitori.
Per quanto non espressamente convenuto nel presente atto, valgono le norme del Codice civile che regolano la materia. Entrambi i coniugi dichiarano reciprocamente di ritirare, se esistenti, eventuali denunzie e/o querele e che non hanno null'altro a che pretendere l'uno dall'altro;
-dichiara compensate le spese legali;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.10.2025
Il Presidente rel.
Dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente Rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n.1714 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter del
30.09.2025, promosso da
(C.F.: C.F. 1 ), nata a Parte 1
Reggio Calabria il 23.06.1980, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Caterina Neri, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Sant'Anna II Tr. Cda Falcone 2/C ha eletto domicilio;
E
(C.F.: C.F. 2 ), nato a [...]
Reggio Calabria il 14.03.1968, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Caterina Manti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Sant'Anna II Tr. Cda Falcone 2/C ha eletto domicilio;
-ricorrenti-
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
*****
-visto il ricorso depositato il 02.07.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il giorno 11.03.2000;
-considerato che con decreto del 28.07.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 30.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 30.09.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza", e
"dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 comma 3, 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio Calabria l'11.03.2000; b) dal matrimonio è nato un figlio: Per 1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente
,
(23.07.2007); c) con D.O. n. 29/2021 è stata dichiarata la separazione personale consensuale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di deposito del decreto di omologa, risalente al 15.03.2021, e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
28.07.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 02.07.2025 da Parte 1 e Controparte_1
così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria l'11.03.2000 tra Parte 1 e
Controparte_1 il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di و
matrimonio del Comune di Reggio Calabria, Atto n.30, parte II, Uff.1, - anno 2000, alle seguenti condizioni:
1) Entrambi i coniugi vivranno nelle loro residenze e si faranno carico, ciascuno per la propria abitazione, del pagamento delle rispettive: tasse, utenze, e ogni altro onere connesso alla propria abitazione;
2) I coniugi, sin da ora, dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascano problematiche inerenti il figlio, oggi maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, o comunque delle eventuali scelte tutte che appaiono determinanti per il futuro dello stesso, tenendo conto comunque della maturità già conseguita e delle capacità di scelta;
3) I coniugi/genitori saranno sempre tenuti aggiornati delle principali vicende relative alla vita del figlio;
4) Il signor CP 1 verserà un assegno di mantenimento pari ad
€.200,00 per il figlio che verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico o vaglia postale. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Il signor CP 1 è debitore, per mancata erogazione, dell'assegno di mantenimento al figlio di euro
9.800,00 euro a far data dal provvedimento di omologa (15\3\2021) che saranno restituiti a 100,00 euro al mese in aggiunta all'assegno di mantenimento fino all'estinzione del credito vantato;
SPESE STRAORDINARIE RELATIVE AI FIGLIO: I coniugi parteciperanno al 50% al pagamento di tutte le spese straordinarie relative al figlio. Per quanto riguarda la distinzione tra spese ordinarie
(ricomprese nel mantenimento) e spese straordinarie, tra spese straordinarie da concertare e da non concordare e la procedura di concertazione, le Parti convengono di riportarsi al locale protocollo (che quivi si allega) approvato dal locale osservatorio sulla giustizia civile in materia di Famiglia nel distretto di RC con decorrenza 15/04/2016, con tutti gli aggiornamenti giurisprudenziali e normativi medio tempore affermatisi e concordando (in deroga all'art. 10 del protocollo stesso, § riferito alle spese straordinarie obbligatorie). I coniugi sosterranno spese straordinarie che saranno affrontate tenuto conto, congiuntamente, dei bisogni, della condizione socioeconomica, in quel momento, dei coniugi stessi, del grado di essenzialità ed inevitabilità della spesa anche con riguardo al fine cui la stessa è destinata. Il coniuge che intende sostenere la spesa straordinaria subordinata al consenso dell'altro coniuge deve acquisirne il consenso, l'eventuale dissenso dovrà essere espresso e documentabile entro il termine di giorni 10 dall'invio della richiesta scritta. Per le ulteriori spese di carattere straordinario, che non rivestono carattere di urgenza, la scelta sulla loro effettuazione va rimessa, a pena di esclusiva sopportazione, all'accordo di entrambi i genitori.
Per quanto non espressamente convenuto nel presente atto, valgono le norme del Codice civile che regolano la materia. Entrambi i coniugi dichiarano reciprocamente di ritirare, se esistenti, eventuali denunzie e/o querele e che non hanno null'altro a che pretendere l'uno dall'altro;
-dichiara compensate le spese legali;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.10.2025
Il Presidente rel.
Dott. Giuseppe Campagna