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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41832/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Pedrelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di appello iscritto al n. 41832/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 3.7.2024 con decorrenza dei termini per comparse conclusionali e relative memorie di replica a partire dal 20.8.2024 e promosso da: codice fiscale e partita IVA società costituita secondo le leggi degli CP_1 P.IVA_1
Emirati Arabi Uniti, con sede secondaria per l'Italia in Roma, Via Mario Bianchini n. 47, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente procedimento, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Laura Pierallini (c.f.: ) e Marco C.F._1
Marchegiani (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata nel loro studio sito in Roma, C.F._2
Viale Liegi 28, giusta procura alle liti in atti;
- Appellante
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA , in Controparte_2 P.IVA_2
nome e per conto di (c.f. ) e ( c.f. CP_3 C.F._3 CP_4
), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Longo Bifano ( c.f.. C.F._4
), nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via C.F._5
Chiusi n. 68, come da procura generale alle liti a rogito notaio Dott. 22 aprile 2021 (Rep. n. 10748 Per_1
– Racc. n. 3626) che si allega in calce alla comparsa di costituzione;
- Appellata
Oggetto: Risarcimento danni.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: come da citazione in appello e comparsa di risposta.
pagina 1 di 8
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la , per conto di e Controparte_2 CP_3
conveniva in giudizio avanti al giudice di pace di Roma la società società CP_4 CP_1
costituita secondo le leggi degli Emirati Arabi Uniti, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento di € 600,00 a favore di ciascuna delle parti attrici, per complessivi € 1.200,00, quale risarcimento ai sensi degli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal o diversa somma ritenuta di giustizia dal Giudice, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Gli attori davano atto che, in occasione del viaggio aereo del 29.3.2019 in partenza da Dubai e in arrivo a Milano (volo EK91), era stato loro negato l'imbarco per dichiarato overbooking del volo con conseguente riprotezione su altro volo ed arrivo a destinazione il giorno successivo.
La società in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi con comparsa, CP_1
chiedeva il rigetto della domanda attorea, deducendo che, non essendo applicabile il principio indennitario previsto dal regolamento n. 261/04/CE, trattandosi di volo organizzato da una società avente sede al di fuori dell'Unione Europea e decollato da un aeroporto situato al di fuori dell'Unione
Europea, il risarcimento a norma della Convenzione di Montreal seguiva i criteri ordinari relativamente agli oneri di allegazione e prova a carico della parte attrice, che nella fattispecie non vi aveva adempiuto.
Il giudice di pace di Roma, con sentenza n. 2449/20 depositata in data 28.1.2020, in accoglimento della domanda attorea, condannava la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di € 1.200,00, oltre interessi come da domanda e alle spese di giudizio.
Avverso la citata sentenza proponeva appello la società con atto di citazione notificato alla CP_1
in data 28.7.2020, chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare la Controparte_2
carenza di legittimazione passiva della e, nel merito, in riforma della sentenza Controparte_2
impugnata, il rigetto dell'avversa domanda, con condanna della controparte a rifondere le spese di entrambi i gradi del giudizio.
La parte appellata si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 21.6.2021, chiedendo il rigetto dell'appello.
Esperiti gli incombenti preliminari, il giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, tenutasi in modalità cartolare, e all'esito tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini per le memorie conclusive.
***********
pagina 2 di 8 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Controparte_2
, che agisce per conto di e
[...] CP_3 CP_4
In particolare, si rileva che, per proporre domanda giudiziale per conto di terzi, la giurisprudenza non richiede particolari requisiti formali, quali l'atto notarile, né particolari strumenti di pubblicità (cfr.
Cass. civ. n. 128 dell'8/1/2002). Il potere di stare in giudizio in nome e per conto di altri e di rilasciare, eventualmente, in tale veste, anche la procura al difensore, ove occorra, presuppone, salvi i casi di rappresentanza legale di cui all'art. 75 c.p.c., un mandato che abbia forma scritta e conferisca potere rappresentativo anche con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, atteso che il potere di agire o di resistere in sede processuale non è autonomamente disponibile rispetto alla titolarità del bene della vita in relazione al quale venga richiesta tutela in giudizio.
Il principio di cui all'art. 1392 c.c., in forza del quale la procura non ha effetto se non sia conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, non si applica, peraltro, con riferimento all'incarico di gestire una lite, in ordine al quale non assume rilevanza lo scopo cui il giudizio è strumentalmente diretto (cfr. Cass. civ., n. 9893 del 24/5/2004).
Nella specie, l'odierna appellata ha prodotto nel giudizio di primo grado il mandato conferitole dai passeggeri, con cui veniva stabilito espressamente che “ – in qualità di mandataria ai Controparte_5
sensi degli art. 1387 del codice civile e 77 del codice di procedura civile – potrà, tra l'altro, scegliere e nominare direttamente un legale al fine di chiedere, anche mediante azione giudiziaria, quanto dovuto al mandante in relazione al volo indicato in epigrafe” (v. doc. n. 1 allegato al fascicolo di parte di primo grado).
Deve pertanto ritenersi che alla s.r.l. Rimborso al Volo è stato conferito il potere idoneo a nominare il procuratore ad litem per conto di e che è stato, quindi, ritualmente CP_3 CP_4
esercitato.
Nel merito, l'appellante si duole della decisione di prime cure, ritenendola illegittima nella parte in cui il Giudice di pace, pur affermando l'inapplicabilità nella specie del regolamento n. 261/04/CE e di doversi applicare la diversa normativa della Convenzione di Montreal del 1999, ha poi provveduto alla liquidazione del danno in analogia con la prima previsione, non facendo corretta applicazione dei principi sulla ripartizione dell'onere probatorio in materia di risarcimento del danno.
La società censura, con due motivi di gravame, la sentenza di primo grado per la erronea CP_1
applicazione dei criteri del regolamento n. 261/04/CE ai fini della liquidazione del danno da ritardo nel volo aereo, nonchè per avere il giudice di prime cure proceduto alla liquidazione del danno non patrimoniale senza idonea allegazione e prova delle relative voci da parte dell'odierna appellata.
I motivi sono fondati.
pagina 3 di 8 Quanto alla disciplina applicabile, è appena il caso di osservare che, ai sensi dell'art. 3, il regolamento n. 261/04/CE si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato e ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo aventi come destinazione un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri abbiano ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore eurounitario.
Nella specie, in cui l'aeroporto di partenza era quello di Dubai e il vettore aereo era una società degli
Emirati Arabi, non è applicabile il citato regolamento: ha pertanto errato il giudice di pace nell'applicare, seppur analogicamente, l'articolo 7 del citato regolamento, che disciplina il risarcimento del danno da ritardo subito dai passeggeri con il sistema indennitario, come peraltro richiesto dagli stessi attori in prime cure.
Viene pertanto in rilievo la Convenzione di Montreal del 1999, il cui art. 19, rubricato “Ritardo”, dispone che “Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia, il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”.
La Convenzione di Montréal, sottoscritta dalla Comunità europea il 9/12/1999, approvata con decisione del Consiglio 5/4/2011, 2001/539/CE, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12/2004, non detta una regola specifica in ordine alla prova dell'inadempimento.
Però, ai sensi dell'art. 19, “il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Il vettore non è tuttavia responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”.
La Convenzione, pertanto, introduce una presunzione iuris tantum di responsabilità del vettore aereo, superabile offrendo la prova liberatoria dell'imprevedibilità del danno, tale che non era ragionevole ex ante adottare delle misure idonee ad evitarne l'avveramento, ovvero dell'oggettiva impossibilità di adottarle.
In sostanza, l'esenzione del vettore aereo gioca sul piano del caso fortuito o della forza maggiore.
Il successivo art. 22 pone limitazioni quantitative alla responsabilità risarcitoria del vettore, nel trasporto di persone, merci e bagagli.
Per quanto qui di interesse, in caso di danno da ritardo nel trasporto di persone, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di «4150 diritti speciali di prelievo» per ciascun passeggero (per la pagina 4 di 8 conversione dei diritti speciali di prelievo in unità monetarie, si veda l'art. 23 della medesima
Convenzione; cfr. Cass. civ. n. 14667 del 14/07/2015).
Secondo l'orientamento consolidato dalla Corte di Cassazione, la Convenzione di Montréal non prevede alcuna regola specifica in tema di onere della prova dell'inadempimento (negato imbarco o cancellazione del volo) o dell'inesatto adempimento (ritardato arrivo rispetto all'orario previsto), dovendosi pertanto far riferimento ai criteri ordinari di riparto dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., e alla giurisprudenza della Suprema Corte stratificatasi, con plurime pronunce, senza più incertezze dal noto arresto delle Sezioni unite del 2001 (cfr. Cass. civ. n. 1584 del 23/1/2018).
Costituisce, infatti, ius receptum il principio di diritto secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001; Cass. civ. n. 826 del 20/01/2015).
Nondimeno, sebbene ai fini della prova dell'inadempimento contrattuale il creditore possa limitarsi ad allegare l'esistenza del contratto da cui derivano le obbligazioni a carico della controparte, ai fini risarcitori l'attore è tenuto a comprovare l'an ed il quantum dell'asserito danno, nonché il nesso causale con la condotta del danneggiante.
Il danno non patrimoniale, inoltre, è risarcibile quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, sia quando ciò derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Più precisamente, la prova del contratto di trasporto e l'allegazione del ritardo implicano bensì, di per sé, anche l'allegazione della lesione di un interesse rilevante in contratto e, dunque, di un danno-evento.
Secondo i generali criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale tale acquisizione (ossia l'esistenza di un danno-evento) non richiede l'assolvimento di alcun altro onere probatorio da parte del creditore (spettando al debitore dimostrare l'esatto adempimento o che il ritardo pagina 5 di 8 è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile: art. 1218 cod. civ.).
L'esistenza di un danno-evento contrattuale non necessariamente comporta, però, anche l'esistenza di un danno risarcibile.
La fattispecie in esame non è però quella di un inadempimento in senso proprio ma, come detto, quella dell'adempimento ritardato (e, dunque, inesatto): la prestazione non è mancata ma differisce da quella programmata in contratto ed attesa dal creditore in relazione ad una dimensione che la connotava, quella temporale. La distanza cronologica tra il volo programmato e quello effettivo fa sì che la prestazione eseguita non sia esattamente corrispondente a quella programmata in contratto e dovuta dal vettore. Poiché l'interesse del creditore era certamente correlato anche a tale connotazione temporale della prestazione, non può dubitarsi che la sua mancanza determini lesione di quell'interesse e, in tal senso, anch'essa, un danno-evento.
Tale lesione non è però direttamente correlabile anche ad un pregiudizio risarcibile.
L'interesse del creditore (contrattualmente rilevante) al rispetto dell'orario programmato del volo non esibisce un intrinseco univoco valore suscettibile di essere posto direttamente ad oggetto e parametro della succedanea obbligazione risarcitoria: il tempo perduto (ossia quello intercorso tra il momento nel quale il creditore attendeva di essere già a destinazione e invece non lo è stato e il momento, successivo, in cui lo è stato) è di per sé un bene impalpabile in assenza di alcun riferimento a ciò che in quel segmento temporale il creditore avrebbe potuto fare e non ha fatto e/o a ciò che avrebbe potuto evitare di fare e che invece è stato costretto a fare.
Il danno risarcibile dunque non può, in tal caso, che identificarsi interamente con le utilità ed i vantaggi, estranei al vincolo obbligatorio, che siano andati eventualmente perduti in ragione del ritardo
(lucro cessante) e/o con i maggiori esborsi eventualmente resisi necessari (danno emergente).
Ciò, però, colloca il danno risarcibile sul piano dei c.d. danni consequenziali o estrinseci (tali sono, secondo definizione dottrinale, quei «pregiudizi che sporgono rispetto al solo valore dell'interesse creditorio non realizzato, o realizzato in maniera inesatta», distinti dal danno primario o intrinseco rappresentato dal mancato conseguimento o dal conseguimento inesatto dell'utilità contrattualmente dovuta ed attesa). Fuoriuscendo tali ulteriori vantaggi e utilità perdute dal perimetro dell'obbligazione, sarà onere del creditore farne specifica allegazione e darne dimostrazione, sia pure attraverso presunzioni, fondate su massime di comune esperienza (cfr. Cass. n. 9474 del 09/04/2021).
Venendo al caso di specie, è stato provato l'acquisto da parte di e dalla CP_3 CP_4
compagnia aerea di un biglietto aereo ciascuno con partenza prevista per il 29.3.2019 sul CP_1
volo diretto Dubai-Milano MPX ed è stato specificamente contestato il ritardo del volo aereo.
pagina 6 di 8 Quanto alla pretesa risarcitoria, non può riconoscersi agli appellati il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da ritardo di cui alla Convenzione di Montreal.
Difatti, gli appellati si sono limitati a dedurre il ritardo accumulato dal volo aereo da loro acquistato che avrebbe fatto perdere loro il volo di coincidenza con arrivo il giorno successivo, senza però alcuna specifica indicazione di danni subiti dal punto di vista morale, essendosi limitati ad invocare la presunzione di danno derivante dall'ingente entità del ritardo stesso, elemento quest'ultimo, alla luce delle ragioni sopra illustrate, da solo insufficiente a fondare una condanna al risarcimento del danno non patrimoniale.
Invero, gli attori che agiscono per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da ritardo nel trasporto aereo sono tenuti ad allegare e comprovare disagi che superano quella soglia della gravità della lesione e della serietà del danno quale parametro fissato dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale (c.f.r. Cass. 15352/2024;
Cass. 33276/2023).
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta in prime cure dalla avverso la società Controparte_2 CP_1
[...]
Va pertanto accolta la domanda dell'appellante di condanna della controparte alla ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, dott. Pittelli, Sez. VI civile, n. 2449 del
2020, depositata in cancelleria in data 28.1.2020, emessa all'esito del giudizio R.G. 31720/2019:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2449 del 2020, respinge le domande formulate dagli attori nei confronti della convenuta;
- - condanna la parte appellata al pagamento nei confronti dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, in relazione al giudizio di primo grado, nella misura di € 446,90 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di appello, nella misura di € 562,85 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 12.2.2025
Il Giudice
Claudia Pedrelli
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Pedrelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di appello iscritto al n. 41832/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 3.7.2024 con decorrenza dei termini per comparse conclusionali e relative memorie di replica a partire dal 20.8.2024 e promosso da: codice fiscale e partita IVA società costituita secondo le leggi degli CP_1 P.IVA_1
Emirati Arabi Uniti, con sede secondaria per l'Italia in Roma, Via Mario Bianchini n. 47, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente procedimento, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Laura Pierallini (c.f.: ) e Marco C.F._1
Marchegiani (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata nel loro studio sito in Roma, C.F._2
Viale Liegi 28, giusta procura alle liti in atti;
- Appellante
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA , in Controparte_2 P.IVA_2
nome e per conto di (c.f. ) e ( c.f. CP_3 C.F._3 CP_4
), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Longo Bifano ( c.f.. C.F._4
), nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via C.F._5
Chiusi n. 68, come da procura generale alle liti a rogito notaio Dott. 22 aprile 2021 (Rep. n. 10748 Per_1
– Racc. n. 3626) che si allega in calce alla comparsa di costituzione;
- Appellata
Oggetto: Risarcimento danni.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: come da citazione in appello e comparsa di risposta.
pagina 1 di 8
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la , per conto di e Controparte_2 CP_3
conveniva in giudizio avanti al giudice di pace di Roma la società società CP_4 CP_1
costituita secondo le leggi degli Emirati Arabi Uniti, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento di € 600,00 a favore di ciascuna delle parti attrici, per complessivi € 1.200,00, quale risarcimento ai sensi degli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal o diversa somma ritenuta di giustizia dal Giudice, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Gli attori davano atto che, in occasione del viaggio aereo del 29.3.2019 in partenza da Dubai e in arrivo a Milano (volo EK91), era stato loro negato l'imbarco per dichiarato overbooking del volo con conseguente riprotezione su altro volo ed arrivo a destinazione il giorno successivo.
La società in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi con comparsa, CP_1
chiedeva il rigetto della domanda attorea, deducendo che, non essendo applicabile il principio indennitario previsto dal regolamento n. 261/04/CE, trattandosi di volo organizzato da una società avente sede al di fuori dell'Unione Europea e decollato da un aeroporto situato al di fuori dell'Unione
Europea, il risarcimento a norma della Convenzione di Montreal seguiva i criteri ordinari relativamente agli oneri di allegazione e prova a carico della parte attrice, che nella fattispecie non vi aveva adempiuto.
Il giudice di pace di Roma, con sentenza n. 2449/20 depositata in data 28.1.2020, in accoglimento della domanda attorea, condannava la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di € 1.200,00, oltre interessi come da domanda e alle spese di giudizio.
Avverso la citata sentenza proponeva appello la società con atto di citazione notificato alla CP_1
in data 28.7.2020, chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare la Controparte_2
carenza di legittimazione passiva della e, nel merito, in riforma della sentenza Controparte_2
impugnata, il rigetto dell'avversa domanda, con condanna della controparte a rifondere le spese di entrambi i gradi del giudizio.
La parte appellata si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 21.6.2021, chiedendo il rigetto dell'appello.
Esperiti gli incombenti preliminari, il giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, tenutasi in modalità cartolare, e all'esito tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini per le memorie conclusive.
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pagina 2 di 8 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Controparte_2
, che agisce per conto di e
[...] CP_3 CP_4
In particolare, si rileva che, per proporre domanda giudiziale per conto di terzi, la giurisprudenza non richiede particolari requisiti formali, quali l'atto notarile, né particolari strumenti di pubblicità (cfr.
Cass. civ. n. 128 dell'8/1/2002). Il potere di stare in giudizio in nome e per conto di altri e di rilasciare, eventualmente, in tale veste, anche la procura al difensore, ove occorra, presuppone, salvi i casi di rappresentanza legale di cui all'art. 75 c.p.c., un mandato che abbia forma scritta e conferisca potere rappresentativo anche con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, atteso che il potere di agire o di resistere in sede processuale non è autonomamente disponibile rispetto alla titolarità del bene della vita in relazione al quale venga richiesta tutela in giudizio.
Il principio di cui all'art. 1392 c.c., in forza del quale la procura non ha effetto se non sia conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, non si applica, peraltro, con riferimento all'incarico di gestire una lite, in ordine al quale non assume rilevanza lo scopo cui il giudizio è strumentalmente diretto (cfr. Cass. civ., n. 9893 del 24/5/2004).
Nella specie, l'odierna appellata ha prodotto nel giudizio di primo grado il mandato conferitole dai passeggeri, con cui veniva stabilito espressamente che “ – in qualità di mandataria ai Controparte_5
sensi degli art. 1387 del codice civile e 77 del codice di procedura civile – potrà, tra l'altro, scegliere e nominare direttamente un legale al fine di chiedere, anche mediante azione giudiziaria, quanto dovuto al mandante in relazione al volo indicato in epigrafe” (v. doc. n. 1 allegato al fascicolo di parte di primo grado).
Deve pertanto ritenersi che alla s.r.l. Rimborso al Volo è stato conferito il potere idoneo a nominare il procuratore ad litem per conto di e che è stato, quindi, ritualmente CP_3 CP_4
esercitato.
Nel merito, l'appellante si duole della decisione di prime cure, ritenendola illegittima nella parte in cui il Giudice di pace, pur affermando l'inapplicabilità nella specie del regolamento n. 261/04/CE e di doversi applicare la diversa normativa della Convenzione di Montreal del 1999, ha poi provveduto alla liquidazione del danno in analogia con la prima previsione, non facendo corretta applicazione dei principi sulla ripartizione dell'onere probatorio in materia di risarcimento del danno.
La società censura, con due motivi di gravame, la sentenza di primo grado per la erronea CP_1
applicazione dei criteri del regolamento n. 261/04/CE ai fini della liquidazione del danno da ritardo nel volo aereo, nonchè per avere il giudice di prime cure proceduto alla liquidazione del danno non patrimoniale senza idonea allegazione e prova delle relative voci da parte dell'odierna appellata.
I motivi sono fondati.
pagina 3 di 8 Quanto alla disciplina applicabile, è appena il caso di osservare che, ai sensi dell'art. 3, il regolamento n. 261/04/CE si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato e ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo aventi come destinazione un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri abbiano ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore eurounitario.
Nella specie, in cui l'aeroporto di partenza era quello di Dubai e il vettore aereo era una società degli
Emirati Arabi, non è applicabile il citato regolamento: ha pertanto errato il giudice di pace nell'applicare, seppur analogicamente, l'articolo 7 del citato regolamento, che disciplina il risarcimento del danno da ritardo subito dai passeggeri con il sistema indennitario, come peraltro richiesto dagli stessi attori in prime cure.
Viene pertanto in rilievo la Convenzione di Montreal del 1999, il cui art. 19, rubricato “Ritardo”, dispone che “Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia, il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”.
La Convenzione di Montréal, sottoscritta dalla Comunità europea il 9/12/1999, approvata con decisione del Consiglio 5/4/2011, 2001/539/CE, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12/2004, non detta una regola specifica in ordine alla prova dell'inadempimento.
Però, ai sensi dell'art. 19, “il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Il vettore non è tuttavia responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”.
La Convenzione, pertanto, introduce una presunzione iuris tantum di responsabilità del vettore aereo, superabile offrendo la prova liberatoria dell'imprevedibilità del danno, tale che non era ragionevole ex ante adottare delle misure idonee ad evitarne l'avveramento, ovvero dell'oggettiva impossibilità di adottarle.
In sostanza, l'esenzione del vettore aereo gioca sul piano del caso fortuito o della forza maggiore.
Il successivo art. 22 pone limitazioni quantitative alla responsabilità risarcitoria del vettore, nel trasporto di persone, merci e bagagli.
Per quanto qui di interesse, in caso di danno da ritardo nel trasporto di persone, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di «4150 diritti speciali di prelievo» per ciascun passeggero (per la pagina 4 di 8 conversione dei diritti speciali di prelievo in unità monetarie, si veda l'art. 23 della medesima
Convenzione; cfr. Cass. civ. n. 14667 del 14/07/2015).
Secondo l'orientamento consolidato dalla Corte di Cassazione, la Convenzione di Montréal non prevede alcuna regola specifica in tema di onere della prova dell'inadempimento (negato imbarco o cancellazione del volo) o dell'inesatto adempimento (ritardato arrivo rispetto all'orario previsto), dovendosi pertanto far riferimento ai criteri ordinari di riparto dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., e alla giurisprudenza della Suprema Corte stratificatasi, con plurime pronunce, senza più incertezze dal noto arresto delle Sezioni unite del 2001 (cfr. Cass. civ. n. 1584 del 23/1/2018).
Costituisce, infatti, ius receptum il principio di diritto secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001; Cass. civ. n. 826 del 20/01/2015).
Nondimeno, sebbene ai fini della prova dell'inadempimento contrattuale il creditore possa limitarsi ad allegare l'esistenza del contratto da cui derivano le obbligazioni a carico della controparte, ai fini risarcitori l'attore è tenuto a comprovare l'an ed il quantum dell'asserito danno, nonché il nesso causale con la condotta del danneggiante.
Il danno non patrimoniale, inoltre, è risarcibile quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, sia quando ciò derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Più precisamente, la prova del contratto di trasporto e l'allegazione del ritardo implicano bensì, di per sé, anche l'allegazione della lesione di un interesse rilevante in contratto e, dunque, di un danno-evento.
Secondo i generali criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale tale acquisizione (ossia l'esistenza di un danno-evento) non richiede l'assolvimento di alcun altro onere probatorio da parte del creditore (spettando al debitore dimostrare l'esatto adempimento o che il ritardo pagina 5 di 8 è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile: art. 1218 cod. civ.).
L'esistenza di un danno-evento contrattuale non necessariamente comporta, però, anche l'esistenza di un danno risarcibile.
La fattispecie in esame non è però quella di un inadempimento in senso proprio ma, come detto, quella dell'adempimento ritardato (e, dunque, inesatto): la prestazione non è mancata ma differisce da quella programmata in contratto ed attesa dal creditore in relazione ad una dimensione che la connotava, quella temporale. La distanza cronologica tra il volo programmato e quello effettivo fa sì che la prestazione eseguita non sia esattamente corrispondente a quella programmata in contratto e dovuta dal vettore. Poiché l'interesse del creditore era certamente correlato anche a tale connotazione temporale della prestazione, non può dubitarsi che la sua mancanza determini lesione di quell'interesse e, in tal senso, anch'essa, un danno-evento.
Tale lesione non è però direttamente correlabile anche ad un pregiudizio risarcibile.
L'interesse del creditore (contrattualmente rilevante) al rispetto dell'orario programmato del volo non esibisce un intrinseco univoco valore suscettibile di essere posto direttamente ad oggetto e parametro della succedanea obbligazione risarcitoria: il tempo perduto (ossia quello intercorso tra il momento nel quale il creditore attendeva di essere già a destinazione e invece non lo è stato e il momento, successivo, in cui lo è stato) è di per sé un bene impalpabile in assenza di alcun riferimento a ciò che in quel segmento temporale il creditore avrebbe potuto fare e non ha fatto e/o a ciò che avrebbe potuto evitare di fare e che invece è stato costretto a fare.
Il danno risarcibile dunque non può, in tal caso, che identificarsi interamente con le utilità ed i vantaggi, estranei al vincolo obbligatorio, che siano andati eventualmente perduti in ragione del ritardo
(lucro cessante) e/o con i maggiori esborsi eventualmente resisi necessari (danno emergente).
Ciò, però, colloca il danno risarcibile sul piano dei c.d. danni consequenziali o estrinseci (tali sono, secondo definizione dottrinale, quei «pregiudizi che sporgono rispetto al solo valore dell'interesse creditorio non realizzato, o realizzato in maniera inesatta», distinti dal danno primario o intrinseco rappresentato dal mancato conseguimento o dal conseguimento inesatto dell'utilità contrattualmente dovuta ed attesa). Fuoriuscendo tali ulteriori vantaggi e utilità perdute dal perimetro dell'obbligazione, sarà onere del creditore farne specifica allegazione e darne dimostrazione, sia pure attraverso presunzioni, fondate su massime di comune esperienza (cfr. Cass. n. 9474 del 09/04/2021).
Venendo al caso di specie, è stato provato l'acquisto da parte di e dalla CP_3 CP_4
compagnia aerea di un biglietto aereo ciascuno con partenza prevista per il 29.3.2019 sul CP_1
volo diretto Dubai-Milano MPX ed è stato specificamente contestato il ritardo del volo aereo.
pagina 6 di 8 Quanto alla pretesa risarcitoria, non può riconoscersi agli appellati il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da ritardo di cui alla Convenzione di Montreal.
Difatti, gli appellati si sono limitati a dedurre il ritardo accumulato dal volo aereo da loro acquistato che avrebbe fatto perdere loro il volo di coincidenza con arrivo il giorno successivo, senza però alcuna specifica indicazione di danni subiti dal punto di vista morale, essendosi limitati ad invocare la presunzione di danno derivante dall'ingente entità del ritardo stesso, elemento quest'ultimo, alla luce delle ragioni sopra illustrate, da solo insufficiente a fondare una condanna al risarcimento del danno non patrimoniale.
Invero, gli attori che agiscono per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da ritardo nel trasporto aereo sono tenuti ad allegare e comprovare disagi che superano quella soglia della gravità della lesione e della serietà del danno quale parametro fissato dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale (c.f.r. Cass. 15352/2024;
Cass. 33276/2023).
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta in prime cure dalla avverso la società Controparte_2 CP_1
[...]
Va pertanto accolta la domanda dell'appellante di condanna della controparte alla ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, dott. Pittelli, Sez. VI civile, n. 2449 del
2020, depositata in cancelleria in data 28.1.2020, emessa all'esito del giudizio R.G. 31720/2019:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2449 del 2020, respinge le domande formulate dagli attori nei confronti della convenuta;
- - condanna la parte appellata al pagamento nei confronti dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, in relazione al giudizio di primo grado, nella misura di € 446,90 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di appello, nella misura di € 562,85 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 12.2.2025
Il Giudice
Claudia Pedrelli
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