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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 16/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1443/2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n.229/2023”
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. elettivamente domiciliati EN (PZ) alla Via Vesco- C.F._2
vado n.34 presso lo studio dell'avv. Pace Giuseppe (C.F. ) che li C.F._3
rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
– APPELLANTI –
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in TE (MT) Via Molinello n.3 c/o lo studio dell'avv. Ditaranto Rocco Luigi ( ) che la rappresenta e di- C.F._4
fende in virtù di mandato in atti;
residente in [...]; – Controparte_2
APPELLATI –
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 14/2/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non ri- chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del proces- so e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della
1 decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
e rispettivamente proprietario e conducente Parte_1 Parte_2 dell'auto tg. ES573GX, assicurata per la responsabilità civile da Controparte_3
hanno impugnato la sentenza n. 229 resa il 3/8/2023 dal Giudice di Pace di
[...]
Pisticci che aveva rigettato la loro domanda, avanzata nei confronti di Controparte_4
e di detta compagnia assicuratrice, tesa ad ottenere il risarcimento dei danni pa-
[...]
trimoniali e morali, complessivamente quantificati in € 11.283,22, patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 3/9/2020, alle 18.30 sulla SP Tursi-Policoro zona Troili, quando il veicolo tg. BP741KX di proprietà di sopraggiungendo Controparte_2
da tergo, aveva tamponato il loro mezzo, determinandone la fuoriuscita dal manto stra- dale, nel terreno limitrofo, al margine destro della strada.
A sostegno del gravame, gli appellanti hanno dedotto che la corretta interpretazione del- le risultanze istruttorie avrebbe imposto al primo giudice di riconoscere la fondatezza della domanda, evincendosi elementi favorevoli da: a) le deposizioni testimoniali rese dal terzo trasportato e dal soggetto che aveva predisposto preventivo per la riparazione dell'auto; b) le dichiarazioni riportate nel modello CAI debitamente sottoscritto anche dall' c) la documentazione medica in atti, d) le conclusioni formulate dal CP_2
consulente tecnico sulla compatibilità tecnica dei danni riportati dai veicoli. Hanno, per- ciò, chiesto accertarsi l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sini- stro con condanna di questi in solido con al risarcimento diretto, ai Controparte_1 sensi dell'art.149 D.lgs 209/2005, di tutti i danni patiti, come sopra quantificati, nonché alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio e di quelle sostenute per l'espletamento della consulenza tecnica.
nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza Controparte_1 dell'appello, assumendo che il giudice aveva correttamente ritenuto inattendibile la ri- costruzione dei fatti riferita dai danneggiati, alla stregua delle dichiarazioni rese dall' il quale aveva riferito di impatto con un veicolo in sosta sul lato della CP_2
strada e non in movimento come prospettato dagli attori, del contenuto del CAI che evi- denziava l'assenza di feriti anche lievi, ad onta delle lesioni lamentate da CP_5
le in conseguenza del sinistro e delle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte in ordine all'incompatibilità dei punti d'urto tra i veicoli ed all'assenza di residui
2 di terra sul mezzo tamponato, ciò che rendeva inverosimile la fuoriuscita dello stesso nel fondo limitrofo.
Sul quantum, ha contestato la congruità della domanda risarcitoria, attesa l'insufficienza probatoria del preventivo, ancorché confermato dal teste escusso e l'antieconomicità della riparazione in ragione del valore del veicolo tg. ES573GX in epoca antecedente al sinistro, nonché l'incompatibilità delle lesioni assunte con la dinamica del sinistro, sic- ché ha concluso per l'integrale rigetto dell'appello, con vittoria di spese legali.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale, Controparte_2
pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
L'appello è parzialmente fondato.
Va evidenziato che, anche in materia di azione diretta per il risarcimento dei danni deri- vanti dalla circolazione di veicoli ai sensi dell'art. 149 C.d.A., assume particolare rile- vanza l'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova incombenti sull'attore che si assume danneggiato, in applicazione dell'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo della pretesa creditoria. Nondimeno, nello specifico si reputa che gli appellanti abbiano fornito elementi sufficienti a dimostrare l'esistenza e la dinamica del sinistro con riferi- mento al tamponamento dell'auto condotta da ad opera del veicolo di Parte_2
proprietà dell In particolare, il teste , terzo trasportato a CP_2 Testimone_1
bordo del veicolo tamponato, ha riferito con precisione in ordine alle modalità di verifi- cazione del sinistro, indicando con esattezza le circostanze di tempo e di luogo dello stesso, nonché la tipologia dei mezzi coinvolti, ciò che depone per la sua attendibilità e credibilità, non potendo di contro desumersi la carenza di genuinità delle sue dichiara- zioni dalla mera condizione di passeggero sull'auto condotta dal danneggiato, essendo stato escluso che egli abbia subito danni in conseguenza del tamponamento.
Corrobora inoltre, la prospettazione attorea il contenuto del modello di constatazione amichevole di incidente (CAI) allegato agli atti e sottoscritto anche dall' CP_2
Sul punto si reputa che - pur se la sottoscrizione congiunta del CAI non è condizione sufficiente a conferire allo stesso valore di piena prova, potendo determinare solo una presunzione iuris tantum che il sinistro si sia realmente verificato secondo le modalità ivi descritte (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 12/11/2020 n. 25468) - va, tuttavia, rilevato che quanto riportato in detto modello con riferimento al tamponamento del veicolo tg.
ES573GX ad opera del mezzo di proprietà del convenuto ha trovato riscontro nelle con-
3 clusioni dell'ausiliare del giudice, il quale, con analisi corretta sotto il profilo logico e tecnico, previa verifica delle zone d'urto indicate dalle parti, ha sostenuto che: “la natu- ra, l'ubicazione, l'impronta geometrica, la quota delle avarie riportate alla parte ante- riore centro-destra della siano compatibili con quelle subite alla parte cen- CP_6
trale e sinistra della Ford Fiesta attorea. Tutti i danni si ritengono inoltre coerenti con la posizione planimetrica dell'impatto indicata da parte attorea e cioè subiti in conse- guenza del tamponamento. Analoga compatibilità e coerenza si rileva per quanto attie- ne ai danni rilevati alla parte anteriore dell'autovettura attorea, conseguenti alla de- viazione post-urto a destra e all'impatto contro il terreno”. All'uopo. non persuadono le valutazioni del consulente di parte della in ordine alla non compatibili- Controparte_1
tà tecnica dei danni, dovendo condividersi con dell'ausiliare del giudice la prospettazio- ne dell'esistenza di danni diretti e indiretti eziologicamente riferibili al sinistro, conside- rata la resistenza strutturale delle componenti meccaniche compromesse. Né rileva la contestata assenza di residui di terra o altro materiale organico sul paraurti anteriore del-
CP_ la , stante l'espletamento delle operazioni peritali a distanza di molto tempo dall'evento ed essendo stata accertata la presenza di danni oggettivamente compatibili con urto da impuntamento verso il basso, ciò che conferma la ricostruzione dei fatti ope- rata dagli attori con riferimento alla fuoriuscita del veicolo tamponato dal manto strada- le ed al conseguente impatto dello stesso con la scarpata che costeggia il margine destro della strada.
Nessun argomento in senso contrario può poi trarsi dalla dedotta circostanza che nel modello CAI non figuri barrata la casella relativa alla presenza di feriti anche se lievi, considerato che le lesioni asseritamente riportate dal in conseguenza del Parte_2
sinistro (trauma cranico minore con cervicalgia distrattiva e lombalgia post-trauma di- strattivo) -refertate il giorno seguente al sinistro dal Pronto Soccorso del nosocomio di
Policoro a seguito di esame radiografico- costituiscono esiti traumatici che possono ve- rosimilmente non insorgere nell'immediatezza dell'evento pregiudizievole. Infine si re- puta, irrilevante che l' in sede di autodichiarazione dell'8/2/2021, abbia ri- CP_2
ferito di un impatto con l'auto in sosta sul margine destro della strada e non in movi- mento, come dichiarato dal conducente danneggiato, atteso che ciò non incide sulla compatibilità dei danni riscontrati sui mezzi sinistrati, né muta la ripartizione dei profili di responsabilità delle parti rispetto al sinistro: infatti il convenuto ha ammesso, in quel-
4 la sede -come in punto di compilazione del modello CAI- di aver tamponato il veicolo di proprietà di e non può certo assumere rilevanza l'avere egli ve- Parte_1
rificato che tale mezzo (la cui presenza non era stata da lui precedentemente avvertita dal momento che lo ha impattato così violentemente) fosse fermo o in movimento.
La disamina complessiva delle risultanze istruttorie consente, quindi, di ritenere provato il verificarsi del sinistro con le modalità prospettate dagli attori, ciò che depone per la fondatezza della domanda risarcitoria dagli stessi avanzata, attesa l'addebitabilità dell'evento lesivo alla condotta negligente del convenuto, in ragione del mancato rispet- to della distanza di sicurezza previsto dall'art.149 C.d.S. con presunzione di responsabi- lità esclusiva del conducente del veicolo tamponante.
In ordine al quantum risarcibile a titolo di danni non patrimoniali, va accolta la doman- da relativa al risarcimento di quello biologico, in quanto le accertate modalità di verifi- cazione del sinistro inducono ragionevolmente a ritenere eziologicamente riferibili al sinistro le lesioni subite da consistite nel trauma al tratto cervicale e Parte_2
lombare conseguenti ad esiti di sollecitazione improvvisa e inattesa impressa dal tam- ponamento avvenuto da tergo. In ragione di ciò e tenuto conto limitata entità del pregiu- dizio sofferto dall'appellante per il trauma cranico minore, si ritiene congruo riconosce- re un'invalidità permanente pari al 1% e una temporanea al 75% per giorni 10 e al 50% per giorni 15. Dunque, l'entità del danno biologico, calcolata alla stregua di quanto pre- visto dall'art.5 legge 57/2001, come da ultimo aggiornato con D.M. 16/7/2024, è di €
1685,91, rinveniente dalla somma di: € 857,31 per invalidità permanente;
€ 414,30 per
ITP al 75% ed € 414,30 per ITP al 50%, pari ad € 55,24 al giorno, non sussistendo i pre- supposti per riconoscere il danno esistenziale, in alcun modo provato.
Quanto al nocumento subito da , considerati il preventivo prodotto Parte_1
in atti, confemato dal teste e la stima analitica dei danni redatta dal con- Testimone_2
sulente tecnico, si reputa congruo riconoscere l'importo di € 7.938,72, in assenza di prova del pregiudizio sofferto dal proprietario per il fermo tecnico del mezzo (cfr. Cass.
Civ. Sez.II sent.14/3/2023 n.7358). Sotto questo profilo, non assume rilevanza la più limitata valutazione del mezzo all'epoca del sinistro, non potendo ritenersi nel caso di specie che la reintegrazione in forma specifica comporti locupletazione per il danneg- giato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la
5 condanna del debitore ad una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato (cfr. Cass. civ. Sez.III. ord. 20/4/2023 n. 10686).
Conseguentemente gli appellati vanno condannati in solido al pagamento di € 1.685,91 in favore di e di € 7.938,72 in favore di , oltre gli Parte_2 Parte_1
interessi legali di natura moratoria dal giorno del sinistro sino al soddisfo.
Le spese processuali, comprese quelle di consulenza tecnica, attesa la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico di e di Controparte_2 [...]
Quelle legali, in ragione della relativa complessità della Controparte_8
controversia, si liquidano, avuto riguardo alla limitata fondatezza della domanda ed alla stregua dei parametri minimi dettati dal D.M.55/2014, in € 264,00 per esborsi, €
1.046,00 (€ 213 studio,€ 176 fase introduttiva,€ 284 trattazione,€ 373 decisione) per onorari per il primo grado ed in € 355,50 per esborsi, € 2.540,00 (€ 460 studio, € 389 fa- se introduttiva, € 840 trattazione, € 851 decisione) per onorari per il presente giudizio oltre, per entrambi i gradi, rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 229 resa dal Giudice di Pace di Pisticci in data 3/08/2023,
[...]
così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la responsabilità esclusiva di
[...]
nella causazione del sinistro verificatosi in Tursi il 3-9-2020 e condan- Controparte_2
na e in solido al pagamento Controparte_2 Controparte_1 di € 1.685,91 in favore di e di € 7.938,72 in favore di Parte_2 CP_9
, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
[...]
- condanna e alla rifusione Controparte_2 Controparte_1
in solido in favore degli appellanti delle spese processuali, ivi comprese quelle di consu- lenza tecnica, liquidando le legali per il primo grado in € 264,00 per esborsi ed €
1046,00 per onorari, nonché per il presente giudizio in € 355,50 per esborsi ed €
6 2.540,00 per onorari, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 16/4/2025
Il Giudice
Gaetano Catalani
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1443/2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n.229/2023”
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. elettivamente domiciliati EN (PZ) alla Via Vesco- C.F._2
vado n.34 presso lo studio dell'avv. Pace Giuseppe (C.F. ) che li C.F._3
rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
– APPELLANTI –
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in TE (MT) Via Molinello n.3 c/o lo studio dell'avv. Ditaranto Rocco Luigi ( ) che la rappresenta e di- C.F._4
fende in virtù di mandato in atti;
residente in [...]; – Controparte_2
APPELLATI –
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 14/2/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non ri- chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del proces- so e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della
1 decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
e rispettivamente proprietario e conducente Parte_1 Parte_2 dell'auto tg. ES573GX, assicurata per la responsabilità civile da Controparte_3
hanno impugnato la sentenza n. 229 resa il 3/8/2023 dal Giudice di Pace di
[...]
Pisticci che aveva rigettato la loro domanda, avanzata nei confronti di Controparte_4
e di detta compagnia assicuratrice, tesa ad ottenere il risarcimento dei danni pa-
[...]
trimoniali e morali, complessivamente quantificati in € 11.283,22, patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 3/9/2020, alle 18.30 sulla SP Tursi-Policoro zona Troili, quando il veicolo tg. BP741KX di proprietà di sopraggiungendo Controparte_2
da tergo, aveva tamponato il loro mezzo, determinandone la fuoriuscita dal manto stra- dale, nel terreno limitrofo, al margine destro della strada.
A sostegno del gravame, gli appellanti hanno dedotto che la corretta interpretazione del- le risultanze istruttorie avrebbe imposto al primo giudice di riconoscere la fondatezza della domanda, evincendosi elementi favorevoli da: a) le deposizioni testimoniali rese dal terzo trasportato e dal soggetto che aveva predisposto preventivo per la riparazione dell'auto; b) le dichiarazioni riportate nel modello CAI debitamente sottoscritto anche dall' c) la documentazione medica in atti, d) le conclusioni formulate dal CP_2
consulente tecnico sulla compatibilità tecnica dei danni riportati dai veicoli. Hanno, per- ciò, chiesto accertarsi l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sini- stro con condanna di questi in solido con al risarcimento diretto, ai Controparte_1 sensi dell'art.149 D.lgs 209/2005, di tutti i danni patiti, come sopra quantificati, nonché alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio e di quelle sostenute per l'espletamento della consulenza tecnica.
nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza Controparte_1 dell'appello, assumendo che il giudice aveva correttamente ritenuto inattendibile la ri- costruzione dei fatti riferita dai danneggiati, alla stregua delle dichiarazioni rese dall' il quale aveva riferito di impatto con un veicolo in sosta sul lato della CP_2
strada e non in movimento come prospettato dagli attori, del contenuto del CAI che evi- denziava l'assenza di feriti anche lievi, ad onta delle lesioni lamentate da CP_5
le in conseguenza del sinistro e delle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte in ordine all'incompatibilità dei punti d'urto tra i veicoli ed all'assenza di residui
2 di terra sul mezzo tamponato, ciò che rendeva inverosimile la fuoriuscita dello stesso nel fondo limitrofo.
Sul quantum, ha contestato la congruità della domanda risarcitoria, attesa l'insufficienza probatoria del preventivo, ancorché confermato dal teste escusso e l'antieconomicità della riparazione in ragione del valore del veicolo tg. ES573GX in epoca antecedente al sinistro, nonché l'incompatibilità delle lesioni assunte con la dinamica del sinistro, sic- ché ha concluso per l'integrale rigetto dell'appello, con vittoria di spese legali.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale, Controparte_2
pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
L'appello è parzialmente fondato.
Va evidenziato che, anche in materia di azione diretta per il risarcimento dei danni deri- vanti dalla circolazione di veicoli ai sensi dell'art. 149 C.d.A., assume particolare rile- vanza l'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova incombenti sull'attore che si assume danneggiato, in applicazione dell'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo della pretesa creditoria. Nondimeno, nello specifico si reputa che gli appellanti abbiano fornito elementi sufficienti a dimostrare l'esistenza e la dinamica del sinistro con riferi- mento al tamponamento dell'auto condotta da ad opera del veicolo di Parte_2
proprietà dell In particolare, il teste , terzo trasportato a CP_2 Testimone_1
bordo del veicolo tamponato, ha riferito con precisione in ordine alle modalità di verifi- cazione del sinistro, indicando con esattezza le circostanze di tempo e di luogo dello stesso, nonché la tipologia dei mezzi coinvolti, ciò che depone per la sua attendibilità e credibilità, non potendo di contro desumersi la carenza di genuinità delle sue dichiara- zioni dalla mera condizione di passeggero sull'auto condotta dal danneggiato, essendo stato escluso che egli abbia subito danni in conseguenza del tamponamento.
Corrobora inoltre, la prospettazione attorea il contenuto del modello di constatazione amichevole di incidente (CAI) allegato agli atti e sottoscritto anche dall' CP_2
Sul punto si reputa che - pur se la sottoscrizione congiunta del CAI non è condizione sufficiente a conferire allo stesso valore di piena prova, potendo determinare solo una presunzione iuris tantum che il sinistro si sia realmente verificato secondo le modalità ivi descritte (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 12/11/2020 n. 25468) - va, tuttavia, rilevato che quanto riportato in detto modello con riferimento al tamponamento del veicolo tg.
ES573GX ad opera del mezzo di proprietà del convenuto ha trovato riscontro nelle con-
3 clusioni dell'ausiliare del giudice, il quale, con analisi corretta sotto il profilo logico e tecnico, previa verifica delle zone d'urto indicate dalle parti, ha sostenuto che: “la natu- ra, l'ubicazione, l'impronta geometrica, la quota delle avarie riportate alla parte ante- riore centro-destra della siano compatibili con quelle subite alla parte cen- CP_6
trale e sinistra della Ford Fiesta attorea. Tutti i danni si ritengono inoltre coerenti con la posizione planimetrica dell'impatto indicata da parte attorea e cioè subiti in conse- guenza del tamponamento. Analoga compatibilità e coerenza si rileva per quanto attie- ne ai danni rilevati alla parte anteriore dell'autovettura attorea, conseguenti alla de- viazione post-urto a destra e all'impatto contro il terreno”. All'uopo. non persuadono le valutazioni del consulente di parte della in ordine alla non compatibili- Controparte_1
tà tecnica dei danni, dovendo condividersi con dell'ausiliare del giudice la prospettazio- ne dell'esistenza di danni diretti e indiretti eziologicamente riferibili al sinistro, conside- rata la resistenza strutturale delle componenti meccaniche compromesse. Né rileva la contestata assenza di residui di terra o altro materiale organico sul paraurti anteriore del-
CP_ la , stante l'espletamento delle operazioni peritali a distanza di molto tempo dall'evento ed essendo stata accertata la presenza di danni oggettivamente compatibili con urto da impuntamento verso il basso, ciò che conferma la ricostruzione dei fatti ope- rata dagli attori con riferimento alla fuoriuscita del veicolo tamponato dal manto strada- le ed al conseguente impatto dello stesso con la scarpata che costeggia il margine destro della strada.
Nessun argomento in senso contrario può poi trarsi dalla dedotta circostanza che nel modello CAI non figuri barrata la casella relativa alla presenza di feriti anche se lievi, considerato che le lesioni asseritamente riportate dal in conseguenza del Parte_2
sinistro (trauma cranico minore con cervicalgia distrattiva e lombalgia post-trauma di- strattivo) -refertate il giorno seguente al sinistro dal Pronto Soccorso del nosocomio di
Policoro a seguito di esame radiografico- costituiscono esiti traumatici che possono ve- rosimilmente non insorgere nell'immediatezza dell'evento pregiudizievole. Infine si re- puta, irrilevante che l' in sede di autodichiarazione dell'8/2/2021, abbia ri- CP_2
ferito di un impatto con l'auto in sosta sul margine destro della strada e non in movi- mento, come dichiarato dal conducente danneggiato, atteso che ciò non incide sulla compatibilità dei danni riscontrati sui mezzi sinistrati, né muta la ripartizione dei profili di responsabilità delle parti rispetto al sinistro: infatti il convenuto ha ammesso, in quel-
4 la sede -come in punto di compilazione del modello CAI- di aver tamponato il veicolo di proprietà di e non può certo assumere rilevanza l'avere egli ve- Parte_1
rificato che tale mezzo (la cui presenza non era stata da lui precedentemente avvertita dal momento che lo ha impattato così violentemente) fosse fermo o in movimento.
La disamina complessiva delle risultanze istruttorie consente, quindi, di ritenere provato il verificarsi del sinistro con le modalità prospettate dagli attori, ciò che depone per la fondatezza della domanda risarcitoria dagli stessi avanzata, attesa l'addebitabilità dell'evento lesivo alla condotta negligente del convenuto, in ragione del mancato rispet- to della distanza di sicurezza previsto dall'art.149 C.d.S. con presunzione di responsabi- lità esclusiva del conducente del veicolo tamponante.
In ordine al quantum risarcibile a titolo di danni non patrimoniali, va accolta la doman- da relativa al risarcimento di quello biologico, in quanto le accertate modalità di verifi- cazione del sinistro inducono ragionevolmente a ritenere eziologicamente riferibili al sinistro le lesioni subite da consistite nel trauma al tratto cervicale e Parte_2
lombare conseguenti ad esiti di sollecitazione improvvisa e inattesa impressa dal tam- ponamento avvenuto da tergo. In ragione di ciò e tenuto conto limitata entità del pregiu- dizio sofferto dall'appellante per il trauma cranico minore, si ritiene congruo riconosce- re un'invalidità permanente pari al 1% e una temporanea al 75% per giorni 10 e al 50% per giorni 15. Dunque, l'entità del danno biologico, calcolata alla stregua di quanto pre- visto dall'art.5 legge 57/2001, come da ultimo aggiornato con D.M. 16/7/2024, è di €
1685,91, rinveniente dalla somma di: € 857,31 per invalidità permanente;
€ 414,30 per
ITP al 75% ed € 414,30 per ITP al 50%, pari ad € 55,24 al giorno, non sussistendo i pre- supposti per riconoscere il danno esistenziale, in alcun modo provato.
Quanto al nocumento subito da , considerati il preventivo prodotto Parte_1
in atti, confemato dal teste e la stima analitica dei danni redatta dal con- Testimone_2
sulente tecnico, si reputa congruo riconoscere l'importo di € 7.938,72, in assenza di prova del pregiudizio sofferto dal proprietario per il fermo tecnico del mezzo (cfr. Cass.
Civ. Sez.II sent.14/3/2023 n.7358). Sotto questo profilo, non assume rilevanza la più limitata valutazione del mezzo all'epoca del sinistro, non potendo ritenersi nel caso di specie che la reintegrazione in forma specifica comporti locupletazione per il danneg- giato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la
5 condanna del debitore ad una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato (cfr. Cass. civ. Sez.III. ord. 20/4/2023 n. 10686).
Conseguentemente gli appellati vanno condannati in solido al pagamento di € 1.685,91 in favore di e di € 7.938,72 in favore di , oltre gli Parte_2 Parte_1
interessi legali di natura moratoria dal giorno del sinistro sino al soddisfo.
Le spese processuali, comprese quelle di consulenza tecnica, attesa la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico di e di Controparte_2 [...]
Quelle legali, in ragione della relativa complessità della Controparte_8
controversia, si liquidano, avuto riguardo alla limitata fondatezza della domanda ed alla stregua dei parametri minimi dettati dal D.M.55/2014, in € 264,00 per esborsi, €
1.046,00 (€ 213 studio,€ 176 fase introduttiva,€ 284 trattazione,€ 373 decisione) per onorari per il primo grado ed in € 355,50 per esborsi, € 2.540,00 (€ 460 studio, € 389 fa- se introduttiva, € 840 trattazione, € 851 decisione) per onorari per il presente giudizio oltre, per entrambi i gradi, rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 229 resa dal Giudice di Pace di Pisticci in data 3/08/2023,
[...]
così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la responsabilità esclusiva di
[...]
nella causazione del sinistro verificatosi in Tursi il 3-9-2020 e condan- Controparte_2
na e in solido al pagamento Controparte_2 Controparte_1 di € 1.685,91 in favore di e di € 7.938,72 in favore di Parte_2 CP_9
, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
[...]
- condanna e alla rifusione Controparte_2 Controparte_1
in solido in favore degli appellanti delle spese processuali, ivi comprese quelle di consu- lenza tecnica, liquidando le legali per il primo grado in € 264,00 per esborsi ed €
1046,00 per onorari, nonché per il presente giudizio in € 355,50 per esborsi ed €
6 2.540,00 per onorari, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 16/4/2025
Il Giudice
Gaetano Catalani
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