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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 256/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 256/2021 R.G., avente ad oggetto altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni promosso - riassunto da:
(C.F. ) nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente a Firenze in piazza Poggi n. 1, rappresentato e difeso, oltre che da se medesimo ex art. 86 c.p.c., dall'Avv. Diego Raffaele Verusio del foro di Firenze e dall'Avv. Sandra Gruppioni del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nello studio di quest'ultima sito in Bologna alla via Caprarie n. 7;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nata ad Imola (BO) in [...] Controparte_1 C.F._2
02.05.1966 e residente a[...];
APPELLATA CONTUMACE
IN PUNTO A: giudizio di rinvio a seguito della cassazione, con ordinanza depositata il 13.11.2020, della sentenza n. 580/2018 della Corte di Appello di Bologna;
CONCLUSIONI: All'udienza del 5 novembre 2024, l'appellante Avv. si Parte_1
riportava integralmente ai propri atti e quindi precisava le sue conclusioni come da atto di citazione in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
1 - a) in accoglimento dell'appello proposto da e in totale riforma della sentenza Parte_1
del Tribunale di Ravenna n. 989/2010 pubblicata il 27 ottobre 2010 respingere la domanda attrice siccome infondata in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare che la trascrizione - dell'atto di citazione in riassunzione avanti la Corte di Appello di Firenze, datato 21.04.2007 e notificato il 23.04.2007 - comprensiva dell'appezzamento di terreno con sovrastante casa era legittima;
- b) CP_2 conseguentemente, stante il carattere temerario della lite promossa dall'attrice, condannarla al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa;
- c) condannare
[...]
alla refusione delle spese di tutti i seguenti giudizi intercorsi: - Tribunale di Controparte_1
Ravenna R.G. n 4611/2007 terminato con sentenza n. 989/2010; - Corte di Appello di Bologna R.G.
2652/2011 terminato con sentenza n. 580/2018 - Corte di Cassazione R.G. 10894/2019 terminato con ordinanza 25666/20; - presente giudizio in sede di rinvio avanti alla Corte di Bologna”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato l'11.12.2007, la Sig.ra Controparte_1 onveniva in giudizio avanti al Tribunale di Ravenna l'Avv. al fine di sentire
[...] Parte_1 dichiarare che la trascrizione dell'atto di citazione in riassunzione - notificato all'attrice dal convenuto in data
23.04.2007 - eseguita in data 03.05.2007 sull'appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato denominato
, sito in Godo di Russi (RA), via Faentina n. 290, censito al Catasto Terreni del Comune di Russi - cod. CP_2
AH7AR - foglio 52 - part. 1/1; 1/2; 2 - ha. 1,57,72, di proprietà esclusiva dell'istante, era illegittima, con conseguente ordine di immediata cancellazione al o comunque al titolare dell'Agenzia del Parte_1
Territorio di Ravenna affinché vi provveda, con esonero di ogni sua responsabilità, nonché condannare il convenuto a risarcire a i danni, patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, Controparte_1 anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da quantificarsi nell'importo di € 50.000,00 o in quello diverso che si riterrà, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dallo 03.05.2007 al saldo, il tutto con vittoria di spese di lite. Esponeva più specificamente l'attrice di essere proprietaria a titolo esclusivo, in virtù di successione mortis causa, di un appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato, denominato
, sito nel Comune di Russi (RA), come stabilito nella sentenza n. 757/1991 emessa dalla Corte di CP_2
Appello di Firenze, e che il convenuto aveva illegittimamente, in quanto pienamente consapevole dell'altrui appartenenza del bene, trascritto sul medesimo bene un atto di citazione in riassunzione concernente giudizio di divisione di un compendio ereditario che non comprenderebbe il fondo ”. Si costituiva regolarmente CP_2
2 l'Avv. eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale Parte_1
di Ravenna per sussistere invece la competenza funzionale, prevalente su quella territoriale, della Corte di
Appello di Firenze, quale giudice naturale della domanda che si pretendeva non trascrivibile. Nel merito, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda avversaria in quanto manifestamente infondata. Secondo l'Avv.
l'immobile sul quale era stata trascritta la domanda non era di proprietà esclusiva Parte_1 dell'attrice, atteso che la sentenza richiamata nell'atto di citazione, passata in giudicato, assegnava sì detto bene all'attrice ma per disposizione testamentaria “ai sensi e nei limiti dell'art. 733 c.c.”, dunque con effetti meramente obbligatori anziché traslativi della proprietà, l'immobile continuava a fare parte del compendio ereditario oggetto di divisione giudiziale avanti alla Corte di Appello di Firenze e del tutto legittima risultava dunque, ai sensi dell'art. 2646 comma 2 c.c., la trascrizione effettuata dal convenuto. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, all'udienza allo scopo fissata le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche. Con sentenza n. 989/2010 pubblicata il 27.10.2010, il Tribunale di Ravenna, preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza avanzata dal convenuto, per esservi la competenza territoriale dell'adito Tribunale in forza dell'art. 22 n. 1 c.p.c. (azione di interpretazione di testamento e di divisione giudiziale), in accoglimento della domanda attorea, dichiarava che la trascrizione dell'atto di citazione in riassunzione, per prosecuzione di divisione giudiziale mortis causa davanti alla Corte di Appello di Firenze, anche sul fondo ” era illegittima, in quanto non prevista, con conseguente ordine e/o CP_2
autorizzazione di cancellazione in riferimento al fondo in questione, escluso dalla divisione degli altri beni ex art. 733 c.c. come stabilito dalla Corte di Appello di Firenze, rigettava la domanda risarcitoria avanzata ai sensi dell'art. 96 c.c., non essendovi prova sufficiente di colpa grave del convenuto e compensava integralmente le spese di lite. A fondamento della ritenuta non legittimità della trascrizione della domanda giudiziale sul fondo
, osservava il giudice di primo grado come, a seguito della sentenza della Corte di Appello di Firenze CP_2
emessa in sede di rinvio, di natura parziale e passata in giudicato, si è chiarito che il fondo in questione “va attribuito solo all'attrice, secondo le previsioni di cui all'art. 733 c.c.”, tale bene va quindi computato “nella quota ideale assegnata all'erede secondo le previsioni del testatore”. La pronuncia “è sufficientemente chiara sul punto….così esprimendosi nel dispositivo: “…dichiara che l'eredità relitta spetta per 3/12 a
[...]
per 3/12 a per 3/12 a , ricompresa in Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 detta quota, ai sensi e nei limiti dell'art. 733 c.c., il fondo indicato nel testamento (fondo ), e per 3/12 a CP_2
che ha anche il diritto di abitazione sulla casa familiare”. Reputa dunque il giudice di prime cure che CP_5 essendo “l'asse ereditario più che consistente, come ha rilevato la Corte fiorentina”, “più che ragionevolmente” il fondo de quo non rientra tra i beni da dividere nei 3/12. Ritiene altresì il giudicante che ricorrano giusti motivi e/o gravi ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite, essendosi dovuto ricorrere per interpretare il titolo giudiziale in esame a metodiche ermeneutiche di non immediata decodifica.
3 Avverso detta sentenza, proponeva appello con un primo atto di citazione notificato Parte_1
in data 07.12.2011 ove erano omesse sia la citazione in giudizio, sia la data di comparizione. Accortosi della svista, l'appellante il 15.12.2011 notificava “atto di citazione in riassunzione”, invitando la convenuta a comparire all'udienza del 18.04.2012 e rivolgendole gli ammonimenti di legge. In via preliminare l'appellante insisteva per la declaratoria di incompetenza funzionale e/o territoriale del Tribunale di Ravenna, già sollevata in primo grado, nel merito chiedeva, in totale riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. Costituitasi in giudizio, domandava l'appellata in via pregiudiziale dichiararsi tardiva, inammissibile, improcedibile o, comunque, priva di effetti l'avversa impugnazione e le domande tutte proposte dall'appellante, nel merito rigettarsi l'appello perché infondato, con vittoria di spese.
Alla prima udienza del 24.04.2012, l'appellante contestava l'avversa comparsa e le eccezioni preliminari avanzate da e l'appellata insisteva per il loro accoglimento, riportandosi al Controparte_1
proprio atto difensivo;
entrambe le parti chiedevano poi fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza da ultimo allo scopo fissata e svoltasi il 24.10.2017, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Con sentenza n. 580/2018 del 27.02.2018, la Corte di Appello di Bologna, rilevato che l'atto di citazione notificato in data 07.12.2011 era privo dell'indicazione della data di udienza, dell'invito alla comparente di costituirsi nel termine di 20 giorni ai sensi e nelle forme stabilite dagli artt. 347
e 166 c.p.c. nonché dell'ammonimento che la costituzione oltre il predetto termine comporta le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 343 c.p.c., e che la notifica di altro atto di appello, sanato dalle dimenticanze/omissioni di cui sopra, è avvenuta il 15.12.2011, decorsi un anno e 45 giorni dalla data di deposito della sentenza impugnata, ritenuto nullo e non validamente sanato l'atto di appello notificato in data 07.12.2011 e tardivo l'atto notificato il 15.12.2011, essendo già trascorso il termine per la tempestiva impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna il 27.10.2010, dichiarava inammissibile l'appello proposto da
[...]
e condannava l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite. Parte_1
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione instaurando così il Parte_1
procedimento n. 10894/2019 R.G. nel quale l'intimata non si costituiva. Il Controparte_1
ricorrente denunciava con un unico motivo la violazione dell'art. 164 c.p.c. per non avere la Corte territoriale considerato che la nullità della prima citazione in appello era stata sanata con la seconda citazione, emendata dai vizi della prima, con effetto ex tunc, seppur notificata oltre il termine impugnatorio di decadenza che scadeva in data 12.12.2011. Con ordinanza n. 25666/20 del 13.11.2020, la Suprema Corte, osservato che la rilevata nullità del primo atto di appello non aveva prodotto alcun effetto impeditivo della valida instaurazione del rapporto processuale in appello “se si considera che si trattava di vizio della vocatio in ius che imponeva
4 al giudice di ordinare la rinnovazione della citazione con effetto ex tunc, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164 comma 2 c.p.c., e che soprattutto analogo effetto sanante aveva prodotto l'intervenuta costituzione in giudizio dell'appellata….”, ritenuto irrilevante che al momento della notifica della seconda impugnazione il termine lungo di impugnazione fosse scaduto, accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata, rinviando alla
Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.
2.- Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato e depositato in data 12.02.2021,
[...]
riassumeva il procedimento dinanzi alla Corte di Appello chiedendo, disattesa ogni contraria Parte_1
istanza ed eccezione, in accoglimento del proposto appello e in totale riforma della sentenza del Tribunale di
Ravenna, respingersi la domanda di in quanto del tutto infondata e, per l'effetto, Controparte_1 dichiarare che la trascrizione dell'atto di citazione in riassunzione avanti la Corte di Appello di Firenze, comprensiva dell'appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato denominato , era legittima, e CP_2 conseguentemente, stante il carattere temerario della lite promossa dall'attrice, condannarla al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, il tutto con refusione delle spese di tutti i giudizi intercorsi
3.- Alla prima udienza svoltasi in modalità cartolare il 25.05.2021, la Corte, rilevato che l'appellante aveva depositato note di udienza e che nessuno si era costituto per pur ritualmente Controparte_1
citata, dichiarava la contumacia dell'appellata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza da ultimo fissata per l'incombente il 5 novembre 2024, l'appellante precisava nuovamente le conclusioni come in atti e la Corte tratteneva la causa in decisione con la concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale.
4.- Ciò premesso in punto a svolgimento del processo e richiamati i principi enunciati nell'ordinanza della
Corte di cassazione secondo cui l'appello proposto da è senz'altro ammissibile, Parte_1
venendo ora al merito, questa Corte osserva quanto segue. L'odierno riassumente provvedeva a trascrivere l'atto di citazione in riassunzione di giudizio di divisione di beni immobili derivanti da successione mortis causa davanti alla Corte di Appello di Firenze anche sul fondo denominato ” sito a Russi (RA) e facente CP_2 parte del compendio ereditario, l'appellata si opponeva a detta trascrizione in Controparte_1 quanto il fondo ” era di sua esclusiva proprietà, in forza della sentenza parziale n. 757/1991, emessa in CP_2
sede di rinvio dalla Corte fiorentina e passata in giudicato, nella quale, per quanto qui di rilievo, si dichiarava che “….l'eredità relitta spetta per 3/12 a per 3/12 a , per Pt_1 Parte_1 Controparte_3
3/12 a , ricompresa in detta quota, ai sensi e nei limiti dell'art. 733 c.c., il fondo Controparte_4
indicato nel testamento (fondo ), e per 3/12 a che ha anche il diritto di abitazione sulla casa CP_2 CP_5
familiare”. Al tempo della trascrizione di cui si duole l'appellata, il bene immobile in questione faceva ancora parte del patrimonio ereditario, oggetto di giudizio di divisione. Inoltre, giusta il chiaro disposto dell'art. 733
c.c., quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti
5 per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore;
tale disposizione normativa, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, ha efficacia meramente obbligatoria e non traslativa (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. Sez. II 17.07.2006, n. 16216 ove si è affermato:
“La disposizione testamentaria con cui un determinato bene viene destinato ad uno dei coeredi, comprendendolo nella quota di sua spettanza, ha natura di norma volta a regolare la futura divisione, ai sensi dell'art. 733 c.c., e, esprimendo una mera preferenza in favore dell'erede, ha efficacia obbligatoria e non reale, effetto che invece si verificherebbe se il testatore, procedendo immediatamente alla divisione, assegnasse direttamente il bene”; Cass. civ. Sez. II, 20.08.2009, n. 18561; Cass. civ. n. 10797/2009). Nella sentenza di primo grado gravata, correttamente il giudice non dichiara già proprietaria Controparte_1 esclusiva del fondo, come asserito dalla stessa nell'atto di citazione, ma osserva come il bene in questione vada attribuito solo all'attrice, secondo le previsioni di cui all'art. 733 c.c., in quanto “essendo l'asse ereditario più che consistente” può ritenersi “più che ragionevolmente” che il fondo de quo non rientri “nei beni da dividere nei 3/12”. Una tale affermazione, di carattere meramente probabilistico espressa con riferimento alla capienza dell'asse ereditario, non è condivisibile al fine di ritenere e dichiarare non legittima la trascrizione sul fondo
. Il terreno con sovrastante fabbricato denominato non era, lo si ribadisce, di proprietà esclusiva CP_2 CP_2 dell'appellata al momento della trascrizione dell'atto di citazione in riassunzione ma faceva parte della massa ereditaria oggetto di divisione, con probabile ma non certa futura assegnazione a Controparte_4
ove fosse verificato, tramite la valutazione del bene, la ricorrenza delle condizioni richieste dall'art. 733 c.c.
Ne consegue che trattandosi di causa concernente divisione di beni ereditari ai sensi dell'art. 2646 comma 2
c.c. legittima, in nessun modo imprudente, risultava la trascrizione dell'atto introduttivo sul bene in questione.
Ad abundantiam, si rileva come la Corte di Appello di Firenze nella sentenza parziale n. 580/2014 emessa in data 13.03.2014 abbia avuto modo di osservare che il bene immobile “va valutato ai sensi dell'art. 733 CP_2
comma 1 c.c. per verificare che il suo valore non ecceda la quota di 3/12 di competenza, altrimenti spettano conguagli in favore dei coeredi”.
L'appello proposto da merita quindi accoglimento. La domanda proposta da Parte_1
va rigettata, essendo la trascrizione in questione legittima. Controparte_1
Le spese di lite del primo e secondo grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio sono poste a carico dell'appellata in favore di Controparte_1 Parte_1
e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal
D.M. n. 147/2022 (vedasi, in punto ad applicazione dei nuovi criteri e tariffe, Cass. civ. Sez. III ord.
13.07.2021, n. 19989 ove si è affermato che in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto
6 decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata), avuto riguardo al valore della causa, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del primo grado, importo medio per le fasi di studio e introduttiva e minimo per quella decisionale del secondo grado, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per il giudizio davanti alla Corte di cassazione e importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del presente giudizio di rinvio).
Quanto infine alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellante, si rileva come sia noto che la condanna prevista da tale disposizione normativa, ossia la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente (vedasi, Cass. civ. Sez. 6-2, ord. 11.02.2014 n. 3003) e richiede la formulazione di difese giuridicamente inconsistenti, secondo l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. III,
30.12.2014, n. 27534) non essendo sufficiente la mera prospettazione di tesi difensive che risultino infondate. Già solo per i principi giurisprudenziali sopra illustrati, la domanda di Parte_1
non può trovare accoglimento e va rigettata, non apparendo le difese proposte dall'appellata manifestamente infondate e del tutto pretestuose, e non essendovi sufficiente dimostrazione che questa abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave o abbia omesso quel minimo di diligenza che avrebbe dovuto far ritenere fondati i propri assunti difensivi. Ad abundantiam, si sottolinea che l'appellante non ha offerto alcun elemento utile ed idoneo a procedere alla liquidazione, sia pure in via equitativa, del pregiudizio asseritamente sofferto, oltre a quello derivante dall'avere dovuto sostenere le spese legali per la presente causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. Controparte_1
989/2010, a seguito di rinvio dalla Suprema Corte con ordinanza n. 25666/20, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, RIGETTA la domanda proposta da Controparte_1
in ordine alla trascrizione dell'atto di citazione in riassunzione eseguita da
[...] [...]
Parte_1
II - CONDANNA l'appellata alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore dell'appellante che si liquidano in € 5.810,00 per compenso Parte_1 professionale del primo grado, in € 450,00 per spese ed € 5.211,00 per compenso professionale del secondo
7 grado, € 5.513,00 per compenso professionale del giudizio di legittimità e in € 6.946,00 per compenso professionale del giudizio di rinvio, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III - RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellante.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
14.01.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Antonella Allegra)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 256/2021 R.G., avente ad oggetto altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni promosso - riassunto da:
(C.F. ) nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente a Firenze in piazza Poggi n. 1, rappresentato e difeso, oltre che da se medesimo ex art. 86 c.p.c., dall'Avv. Diego Raffaele Verusio del foro di Firenze e dall'Avv. Sandra Gruppioni del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nello studio di quest'ultima sito in Bologna alla via Caprarie n. 7;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nata ad Imola (BO) in [...] Controparte_1 C.F._2
02.05.1966 e residente a[...];
APPELLATA CONTUMACE
IN PUNTO A: giudizio di rinvio a seguito della cassazione, con ordinanza depositata il 13.11.2020, della sentenza n. 580/2018 della Corte di Appello di Bologna;
CONCLUSIONI: All'udienza del 5 novembre 2024, l'appellante Avv. si Parte_1
riportava integralmente ai propri atti e quindi precisava le sue conclusioni come da atto di citazione in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
1 - a) in accoglimento dell'appello proposto da e in totale riforma della sentenza Parte_1
del Tribunale di Ravenna n. 989/2010 pubblicata il 27 ottobre 2010 respingere la domanda attrice siccome infondata in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare che la trascrizione - dell'atto di citazione in riassunzione avanti la Corte di Appello di Firenze, datato 21.04.2007 e notificato il 23.04.2007 - comprensiva dell'appezzamento di terreno con sovrastante casa era legittima;
- b) CP_2 conseguentemente, stante il carattere temerario della lite promossa dall'attrice, condannarla al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa;
- c) condannare
[...]
alla refusione delle spese di tutti i seguenti giudizi intercorsi: - Tribunale di Controparte_1
Ravenna R.G. n 4611/2007 terminato con sentenza n. 989/2010; - Corte di Appello di Bologna R.G.
2652/2011 terminato con sentenza n. 580/2018 - Corte di Cassazione R.G. 10894/2019 terminato con ordinanza 25666/20; - presente giudizio in sede di rinvio avanti alla Corte di Bologna”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato l'11.12.2007, la Sig.ra Controparte_1 onveniva in giudizio avanti al Tribunale di Ravenna l'Avv. al fine di sentire
[...] Parte_1 dichiarare che la trascrizione dell'atto di citazione in riassunzione - notificato all'attrice dal convenuto in data
23.04.2007 - eseguita in data 03.05.2007 sull'appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato denominato
, sito in Godo di Russi (RA), via Faentina n. 290, censito al Catasto Terreni del Comune di Russi - cod. CP_2
AH7AR - foglio 52 - part. 1/1; 1/2; 2 - ha. 1,57,72, di proprietà esclusiva dell'istante, era illegittima, con conseguente ordine di immediata cancellazione al o comunque al titolare dell'Agenzia del Parte_1
Territorio di Ravenna affinché vi provveda, con esonero di ogni sua responsabilità, nonché condannare il convenuto a risarcire a i danni, patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, Controparte_1 anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da quantificarsi nell'importo di € 50.000,00 o in quello diverso che si riterrà, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dallo 03.05.2007 al saldo, il tutto con vittoria di spese di lite. Esponeva più specificamente l'attrice di essere proprietaria a titolo esclusivo, in virtù di successione mortis causa, di un appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato, denominato
, sito nel Comune di Russi (RA), come stabilito nella sentenza n. 757/1991 emessa dalla Corte di CP_2
Appello di Firenze, e che il convenuto aveva illegittimamente, in quanto pienamente consapevole dell'altrui appartenenza del bene, trascritto sul medesimo bene un atto di citazione in riassunzione concernente giudizio di divisione di un compendio ereditario che non comprenderebbe il fondo ”. Si costituiva regolarmente CP_2
2 l'Avv. eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale Parte_1
di Ravenna per sussistere invece la competenza funzionale, prevalente su quella territoriale, della Corte di
Appello di Firenze, quale giudice naturale della domanda che si pretendeva non trascrivibile. Nel merito, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda avversaria in quanto manifestamente infondata. Secondo l'Avv.
l'immobile sul quale era stata trascritta la domanda non era di proprietà esclusiva Parte_1 dell'attrice, atteso che la sentenza richiamata nell'atto di citazione, passata in giudicato, assegnava sì detto bene all'attrice ma per disposizione testamentaria “ai sensi e nei limiti dell'art. 733 c.c.”, dunque con effetti meramente obbligatori anziché traslativi della proprietà, l'immobile continuava a fare parte del compendio ereditario oggetto di divisione giudiziale avanti alla Corte di Appello di Firenze e del tutto legittima risultava dunque, ai sensi dell'art. 2646 comma 2 c.c., la trascrizione effettuata dal convenuto. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, all'udienza allo scopo fissata le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche. Con sentenza n. 989/2010 pubblicata il 27.10.2010, il Tribunale di Ravenna, preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza avanzata dal convenuto, per esservi la competenza territoriale dell'adito Tribunale in forza dell'art. 22 n. 1 c.p.c. (azione di interpretazione di testamento e di divisione giudiziale), in accoglimento della domanda attorea, dichiarava che la trascrizione dell'atto di citazione in riassunzione, per prosecuzione di divisione giudiziale mortis causa davanti alla Corte di Appello di Firenze, anche sul fondo ” era illegittima, in quanto non prevista, con conseguente ordine e/o CP_2
autorizzazione di cancellazione in riferimento al fondo in questione, escluso dalla divisione degli altri beni ex art. 733 c.c. come stabilito dalla Corte di Appello di Firenze, rigettava la domanda risarcitoria avanzata ai sensi dell'art. 96 c.c., non essendovi prova sufficiente di colpa grave del convenuto e compensava integralmente le spese di lite. A fondamento della ritenuta non legittimità della trascrizione della domanda giudiziale sul fondo
, osservava il giudice di primo grado come, a seguito della sentenza della Corte di Appello di Firenze CP_2
emessa in sede di rinvio, di natura parziale e passata in giudicato, si è chiarito che il fondo in questione “va attribuito solo all'attrice, secondo le previsioni di cui all'art. 733 c.c.”, tale bene va quindi computato “nella quota ideale assegnata all'erede secondo le previsioni del testatore”. La pronuncia “è sufficientemente chiara sul punto….così esprimendosi nel dispositivo: “…dichiara che l'eredità relitta spetta per 3/12 a
[...]
per 3/12 a per 3/12 a , ricompresa in Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 detta quota, ai sensi e nei limiti dell'art. 733 c.c., il fondo indicato nel testamento (fondo ), e per 3/12 a CP_2
che ha anche il diritto di abitazione sulla casa familiare”. Reputa dunque il giudice di prime cure che CP_5 essendo “l'asse ereditario più che consistente, come ha rilevato la Corte fiorentina”, “più che ragionevolmente” il fondo de quo non rientra tra i beni da dividere nei 3/12. Ritiene altresì il giudicante che ricorrano giusti motivi e/o gravi ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite, essendosi dovuto ricorrere per interpretare il titolo giudiziale in esame a metodiche ermeneutiche di non immediata decodifica.
3 Avverso detta sentenza, proponeva appello con un primo atto di citazione notificato Parte_1
in data 07.12.2011 ove erano omesse sia la citazione in giudizio, sia la data di comparizione. Accortosi della svista, l'appellante il 15.12.2011 notificava “atto di citazione in riassunzione”, invitando la convenuta a comparire all'udienza del 18.04.2012 e rivolgendole gli ammonimenti di legge. In via preliminare l'appellante insisteva per la declaratoria di incompetenza funzionale e/o territoriale del Tribunale di Ravenna, già sollevata in primo grado, nel merito chiedeva, in totale riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. Costituitasi in giudizio, domandava l'appellata in via pregiudiziale dichiararsi tardiva, inammissibile, improcedibile o, comunque, priva di effetti l'avversa impugnazione e le domande tutte proposte dall'appellante, nel merito rigettarsi l'appello perché infondato, con vittoria di spese.
Alla prima udienza del 24.04.2012, l'appellante contestava l'avversa comparsa e le eccezioni preliminari avanzate da e l'appellata insisteva per il loro accoglimento, riportandosi al Controparte_1
proprio atto difensivo;
entrambe le parti chiedevano poi fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza da ultimo allo scopo fissata e svoltasi il 24.10.2017, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Con sentenza n. 580/2018 del 27.02.2018, la Corte di Appello di Bologna, rilevato che l'atto di citazione notificato in data 07.12.2011 era privo dell'indicazione della data di udienza, dell'invito alla comparente di costituirsi nel termine di 20 giorni ai sensi e nelle forme stabilite dagli artt. 347
e 166 c.p.c. nonché dell'ammonimento che la costituzione oltre il predetto termine comporta le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 343 c.p.c., e che la notifica di altro atto di appello, sanato dalle dimenticanze/omissioni di cui sopra, è avvenuta il 15.12.2011, decorsi un anno e 45 giorni dalla data di deposito della sentenza impugnata, ritenuto nullo e non validamente sanato l'atto di appello notificato in data 07.12.2011 e tardivo l'atto notificato il 15.12.2011, essendo già trascorso il termine per la tempestiva impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna il 27.10.2010, dichiarava inammissibile l'appello proposto da
[...]
e condannava l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite. Parte_1
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione instaurando così il Parte_1
procedimento n. 10894/2019 R.G. nel quale l'intimata non si costituiva. Il Controparte_1
ricorrente denunciava con un unico motivo la violazione dell'art. 164 c.p.c. per non avere la Corte territoriale considerato che la nullità della prima citazione in appello era stata sanata con la seconda citazione, emendata dai vizi della prima, con effetto ex tunc, seppur notificata oltre il termine impugnatorio di decadenza che scadeva in data 12.12.2011. Con ordinanza n. 25666/20 del 13.11.2020, la Suprema Corte, osservato che la rilevata nullità del primo atto di appello non aveva prodotto alcun effetto impeditivo della valida instaurazione del rapporto processuale in appello “se si considera che si trattava di vizio della vocatio in ius che imponeva
4 al giudice di ordinare la rinnovazione della citazione con effetto ex tunc, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164 comma 2 c.p.c., e che soprattutto analogo effetto sanante aveva prodotto l'intervenuta costituzione in giudizio dell'appellata….”, ritenuto irrilevante che al momento della notifica della seconda impugnazione il termine lungo di impugnazione fosse scaduto, accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata, rinviando alla
Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.
2.- Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato e depositato in data 12.02.2021,
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riassumeva il procedimento dinanzi alla Corte di Appello chiedendo, disattesa ogni contraria Parte_1
istanza ed eccezione, in accoglimento del proposto appello e in totale riforma della sentenza del Tribunale di
Ravenna, respingersi la domanda di in quanto del tutto infondata e, per l'effetto, Controparte_1 dichiarare che la trascrizione dell'atto di citazione in riassunzione avanti la Corte di Appello di Firenze, comprensiva dell'appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato denominato , era legittima, e CP_2 conseguentemente, stante il carattere temerario della lite promossa dall'attrice, condannarla al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, il tutto con refusione delle spese di tutti i giudizi intercorsi
3.- Alla prima udienza svoltasi in modalità cartolare il 25.05.2021, la Corte, rilevato che l'appellante aveva depositato note di udienza e che nessuno si era costituto per pur ritualmente Controparte_1
citata, dichiarava la contumacia dell'appellata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza da ultimo fissata per l'incombente il 5 novembre 2024, l'appellante precisava nuovamente le conclusioni come in atti e la Corte tratteneva la causa in decisione con la concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale.
4.- Ciò premesso in punto a svolgimento del processo e richiamati i principi enunciati nell'ordinanza della
Corte di cassazione secondo cui l'appello proposto da è senz'altro ammissibile, Parte_1
venendo ora al merito, questa Corte osserva quanto segue. L'odierno riassumente provvedeva a trascrivere l'atto di citazione in riassunzione di giudizio di divisione di beni immobili derivanti da successione mortis causa davanti alla Corte di Appello di Firenze anche sul fondo denominato ” sito a Russi (RA) e facente CP_2 parte del compendio ereditario, l'appellata si opponeva a detta trascrizione in Controparte_1 quanto il fondo ” era di sua esclusiva proprietà, in forza della sentenza parziale n. 757/1991, emessa in CP_2
sede di rinvio dalla Corte fiorentina e passata in giudicato, nella quale, per quanto qui di rilievo, si dichiarava che “….l'eredità relitta spetta per 3/12 a per 3/12 a , per Pt_1 Parte_1 Controparte_3
3/12 a , ricompresa in detta quota, ai sensi e nei limiti dell'art. 733 c.c., il fondo Controparte_4
indicato nel testamento (fondo ), e per 3/12 a che ha anche il diritto di abitazione sulla casa CP_2 CP_5
familiare”. Al tempo della trascrizione di cui si duole l'appellata, il bene immobile in questione faceva ancora parte del patrimonio ereditario, oggetto di giudizio di divisione. Inoltre, giusta il chiaro disposto dell'art. 733
c.c., quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti
5 per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore;
tale disposizione normativa, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, ha efficacia meramente obbligatoria e non traslativa (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. Sez. II 17.07.2006, n. 16216 ove si è affermato:
“La disposizione testamentaria con cui un determinato bene viene destinato ad uno dei coeredi, comprendendolo nella quota di sua spettanza, ha natura di norma volta a regolare la futura divisione, ai sensi dell'art. 733 c.c., e, esprimendo una mera preferenza in favore dell'erede, ha efficacia obbligatoria e non reale, effetto che invece si verificherebbe se il testatore, procedendo immediatamente alla divisione, assegnasse direttamente il bene”; Cass. civ. Sez. II, 20.08.2009, n. 18561; Cass. civ. n. 10797/2009). Nella sentenza di primo grado gravata, correttamente il giudice non dichiara già proprietaria Controparte_1 esclusiva del fondo, come asserito dalla stessa nell'atto di citazione, ma osserva come il bene in questione vada attribuito solo all'attrice, secondo le previsioni di cui all'art. 733 c.c., in quanto “essendo l'asse ereditario più che consistente” può ritenersi “più che ragionevolmente” che il fondo de quo non rientri “nei beni da dividere nei 3/12”. Una tale affermazione, di carattere meramente probabilistico espressa con riferimento alla capienza dell'asse ereditario, non è condivisibile al fine di ritenere e dichiarare non legittima la trascrizione sul fondo
. Il terreno con sovrastante fabbricato denominato non era, lo si ribadisce, di proprietà esclusiva CP_2 CP_2 dell'appellata al momento della trascrizione dell'atto di citazione in riassunzione ma faceva parte della massa ereditaria oggetto di divisione, con probabile ma non certa futura assegnazione a Controparte_4
ove fosse verificato, tramite la valutazione del bene, la ricorrenza delle condizioni richieste dall'art. 733 c.c.
Ne consegue che trattandosi di causa concernente divisione di beni ereditari ai sensi dell'art. 2646 comma 2
c.c. legittima, in nessun modo imprudente, risultava la trascrizione dell'atto introduttivo sul bene in questione.
Ad abundantiam, si rileva come la Corte di Appello di Firenze nella sentenza parziale n. 580/2014 emessa in data 13.03.2014 abbia avuto modo di osservare che il bene immobile “va valutato ai sensi dell'art. 733 CP_2
comma 1 c.c. per verificare che il suo valore non ecceda la quota di 3/12 di competenza, altrimenti spettano conguagli in favore dei coeredi”.
L'appello proposto da merita quindi accoglimento. La domanda proposta da Parte_1
va rigettata, essendo la trascrizione in questione legittima. Controparte_1
Le spese di lite del primo e secondo grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio sono poste a carico dell'appellata in favore di Controparte_1 Parte_1
e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal
D.M. n. 147/2022 (vedasi, in punto ad applicazione dei nuovi criteri e tariffe, Cass. civ. Sez. III ord.
13.07.2021, n. 19989 ove si è affermato che in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto
6 decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata), avuto riguardo al valore della causa, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del primo grado, importo medio per le fasi di studio e introduttiva e minimo per quella decisionale del secondo grado, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per il giudizio davanti alla Corte di cassazione e importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del presente giudizio di rinvio).
Quanto infine alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellante, si rileva come sia noto che la condanna prevista da tale disposizione normativa, ossia la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente (vedasi, Cass. civ. Sez. 6-2, ord. 11.02.2014 n. 3003) e richiede la formulazione di difese giuridicamente inconsistenti, secondo l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. III,
30.12.2014, n. 27534) non essendo sufficiente la mera prospettazione di tesi difensive che risultino infondate. Già solo per i principi giurisprudenziali sopra illustrati, la domanda di Parte_1
non può trovare accoglimento e va rigettata, non apparendo le difese proposte dall'appellata manifestamente infondate e del tutto pretestuose, e non essendovi sufficiente dimostrazione che questa abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave o abbia omesso quel minimo di diligenza che avrebbe dovuto far ritenere fondati i propri assunti difensivi. Ad abundantiam, si sottolinea che l'appellante non ha offerto alcun elemento utile ed idoneo a procedere alla liquidazione, sia pure in via equitativa, del pregiudizio asseritamente sofferto, oltre a quello derivante dall'avere dovuto sostenere le spese legali per la presente causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. Controparte_1
989/2010, a seguito di rinvio dalla Suprema Corte con ordinanza n. 25666/20, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, RIGETTA la domanda proposta da Controparte_1
in ordine alla trascrizione dell'atto di citazione in riassunzione eseguita da
[...] [...]
Parte_1
II - CONDANNA l'appellata alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore dell'appellante che si liquidano in € 5.810,00 per compenso Parte_1 professionale del primo grado, in € 450,00 per spese ed € 5.211,00 per compenso professionale del secondo
7 grado, € 5.513,00 per compenso professionale del giudizio di legittimità e in € 6.946,00 per compenso professionale del giudizio di rinvio, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III - RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellante.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
14.01.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Antonella Allegra)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
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