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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13140 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 18/12/2025, all'esito di Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art.429 ,I c.CPC ,nella causa iscritta al n. 37688 /2023 R.G. promossa
Da
, rappresentata e difesa dall'avv.to M.P. GENTILI e dall'avv. D. Parte_1
LOSI ricorrente contro
CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa
[...] dall'avv.to M. SANDULLI
resistente
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 27.11.2023 e regolarmente notificato, esponeva: Parte_1 era stata iscritta all'albo degli architetti dal 9.3.1983 e dal 1.2.1988 si era iscritta ad;
aveva mantenuto l'iscrizione a confidando nella futura e legittima CP_1 CP_1 percezione di un trattamento pensionistico adeguato e aveva maturato un'anzianità contributiva superiore alla minima richiesta;
a decorrere dal 2013 aveva CP_1 modificato la normativa del proprio regime previdenziale e con l'art.28 NRGP aveva
1 introdotto una serie di limitazioni al diritto di ottenere l'integrazione al minimo della pensione, in particolate aveva previsto che , “ferma restando la normativa previgente”, l'adeguamento alla pensione minima non spetta “al pensionato il cui valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), di cui al d.lgs. n. 109/1998 e ss.mm.ii., con riferimento all'anno precedente il pensionamento, sia superiore a euro 30.000,00”; tale previsione aveva sconvolto la ricorrente, la quale, avendo un reddito ISEE superiore a tale somma e non potendo certo sviluppare alternative previdenziali o professionali ad un'età già così avanzata e prossima alla soglia di pensionabilità, aveva cominciato a temere che tutti i sacrifici posti in essere sarebbero stati vani;
in data 28.7.2022 aveva presentato domanda di liquidazione della pensione di vecchiaia unificata c.d. ordinaria attraverso il modulo predisposto dalla Con CP_2 provvedimento del 24.9.2022 (prot. 1443179), aveva liquidato la pensione alla CP_1 ricorrente, comunicandole che la sua pensione avrebbe avuto decorrenza dal 1°.
9.2022 e che l'importo sarebbe stato pari a soli Euro 4.093,00 lordi annui , corrispondenti ad Euro 314,85 lordi mensili;
aveva proposto ricorso amministrativo, ma era stato respinto;
contestava in diritto il provvedimento della richiamava giurisprudenza;
eccepiva la CP_2 violazione dell'art.3 Cost. e delle norme dell'Unione europea;
eccepiva la discriminazione per ragioni di età, e la violazione del legittimo affidamento ex art.1175 e 1375 CC;
concludeva: “a) in via principale, per i motivi di cui in narrativa, previa dichiarazione di illegittimità della normativa di Inarcassa di cui in narrativa (art. 28 del NRGP) ostativa al riconoscimento del diritto della ricorrente all'integrazione al minimo della pensione (sino al raggiungimento dell'importo della pensione minima di cui alla “tabella O” allegata al Nuovo Regolamento Generale Previdenza 2012), e previa disapplicazione della stessa nel caso di specie, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della pensione di vecchiaia unificata con integrazione dell'importo sino a quello minimo indicato nella
“tabella O” allegata al Nuovo Regolamento Generale Previdenza 2012 (o sino al diverso importo, maggiore od inferiore, che dovesse essere ritenuto di giustizia), con decorrenza dal 1°.9.2022 (data di decorrenza del trattamento pensionistico in corso di erogazione), o da altra data, anteriore o successiva, che dovesse essere ritenuta di giustizia;
b) per l'effetto, condannare al riconoscimento ed alla riliquidazione di detto CP_1 trattamento pensionistico, con decorrenza dal 1°.9.2022 (o da altra data, anteriore o successiva, che dovesse essere ritenuta di giustizia) ed a corrispondere alla ricorrente le differenze sui ratei di pensione erogati maturate dalla suddetta data (o da altra data che dovesse essere ritenuta di giustizia), maggiorate da interessi legali;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava in diritto, richiamando le norme del CP_1 nuovo Regolamento entrato in vigore il 1.1.2013 ed evidenziando che il caso in oggetto ricade nell'art.28 lett.a), che prevede che l'adeguamento alla pensione minima non spetta nel caso in cui il pensionato vanti un indicatore ISEE superiore a E.30.000,00, come quello della ricorrente;
riguardo al principio del pro rata temporis, opponeva che il nuovo quadro normativo impone il passaggio al metodo contributivo sempre in base al pro rata, tenendo
2 però conto delle specificità della popolazione di riferimento con la garanzia dello stesso grado di assistenza agli iscritti presente nel sistema retributivo vigente, insieme a forme di solidarietà; lamentava che l'incremento per via giudiziale del valore delle pensioni a seguito dell'adeguamento al minimo avrebbe un evidente impatto sull'equilibrio e sulla sostenibilità della che comporterebbe la necessità della di rivedere le CP_2 CP_3 proprie disposizioni per ristabilire l'equilibrio, attraverso misure quali più stringenti requisiti di accesso ovvero l'adozione di un aumento delle aliquote contributive (vedi anche la stima del 14 giugno 2013 e che tale maggiore esborso, poichè non previsto nei bilanci tecnici della potrebbe inficiare la stessa sostenibilità a 50 anni dell'Ente; aggiungeva che “i CP_2 professionisti (come l'Arch. ) interessati dall'intervento regolamentare erano iscritti Pt_1 in periodi in cui la contribuzione minima dovuta e versata era estremamente esigua, rispetto a quella richiesta attualmente, e per di più fruiscono di un sistema di calcolo retributivo delle prestazioni per gli anni fino al 2012. L'esclusione della integrazione al minimo in discussione è pertanto motivata anche dalla necessità di non gravare, in un sistema a ripartizione, gli attuali iscritti e le future generazioni (che non fruiranno di pensioni retributive e dell'integrazione al minimo esclusa per le pensioni contributive) di oneri per garantire posizioni di vantaggio ai vecchi iscritti”; evidenziava ancora l'autonomia regolamentare degli enti di previdenza privati/privatizzati; richiamava giurisprudenza;
Rilevava che l'integrazione al minimo della pensione è una misura con una forte componente solidaristica, finanziata dalla contribuzione di tutti gli altri professionisti e non dai contributi versati dal beneficiario, e quindi si tratta di una misura del tutto sganciata dalla corrispettività tra contributi versati e prestazione erogata, e che l'Arch. ha Pt_1 avuto una pensione parametrata all'ammontare della contribuzione effettivamente versata;
laddove gli venisse riconosciuta l'integrazione al minimo, tale onere sarebbe a carico degli altri iscritti, non potendo la beneficiare di finanziamenti pubblici;
evidenziava che CP_2 durante la vigenza degli Statuti/Regolamenti precedenti quello del 2012, la ricorrente non possedeva i requisiti e, pertanto, non aveva maturato alcun diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia o di anzianità e quindi non era titolare di un diritto quesito né poteva vantare un “legittimo affidamento” meritevole di tutela;
contestava il quantum indicato dalla ricorrente;
concludeva quindi per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
All'esito di istruttoria documentale, la causa è stata discussa oralmente e decisa con la presente sentenza, previo deposito di note conclusive.
Premesso che i fatti non sono contestati, ritiene il Tribunale di dover recepire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att c.p.c., le conclusioni e le argomentazioni più volte espresse in precedenti pronunzie (v. tra le altre, Trib. Roma 23/5/2017, n. 4814 e Trib. Roma, 23/5/2018, n. 4267), confermate dalla Corte d'Appello di Roma (v. tra le altre, App. Roma 16/4/2021 n. 1010 e App. Roma 7/10/2024 n. 3265), relative a fattispecie sovrapponibile alla presente, nelle quali si è osservato quanto segue.
A decorrere dall'anno 2013, ha dettato, nell'esercizio della propria autonomia CP_1 regolamentare ex d.lgs. 509/1994, una nuova disciplina del regime previdenziale degli iscritti tramite il Nuovo Regolamento Generale Previdenza 2012 (NRGP).
3 L'art. 28 del predetto Regolamento, dopo avere disposto, al comma 1, che "La misura dei trattamenti pensionistici… non può essere inferiore all'importo della pensione minima indicata nella allegata tabella O…" prevede, ai commi successivi, e, in particolare al comma 5, numerose limitazioni al diritto dell'iscritto ad ottenere la predetta integrazione al minimo della pensione tra cui, per quanto più specificamente rileva ai fini della presente decisione, alla lett. a), l'impossibilità di usufruire di tale beneficio per il "pensionato il cui valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), di cui al d.lgs. n. 108/1998 e s.m.i., con riferimento all'anno precedente il pensionamento, sia superiore a euro 30.000,00".
In precedenza, il diritto dell'iscritto ad ottenere l'integrazione al minimo della pensione era previsto e regolamentato, alla data di maturazione della necessaria anzianità contributiva, dall'art 2 della l. 6/1981, il quale prevedeva, al comma 3 che “La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione” stabilendo pertanto, incondizionatamente, il diritto dell'iscritto alla percezione della pensione per un importo non inferiore a quanto ivi stabilito.
Il diritto dell'iscritto a tale importo minimo era stato successivamente ribadito, sempre in maniera incondizionata, anche dalla disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del suddetto NRGP 2012 e cioè dall'art. 25 dello Statuto Inarcassa del 1995 emanato successivamente alla privatizzazione tale ente.
La clausola dell'art. 28, comma 5, lett. a) del NRGP, che elimina totalmente l'integrazione al minimo per i titolari di reddito ISEEE superiore ad Euro 30.0000,00 nell'ano precedente a quello della liquidazione della pensione costituisce violazione di quanto disposto, in ordine al principio del pro rata, dall'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 alla cui stregua gli Enti previdenziali privatizzati possono adottare “i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità ed equità fra generazioni”.
Ciò “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni (lasso di tempo successivamente esteso a cinquanta anni dall'art. 24, comma 24, dl 201/2011 conv. in l. 214/2011 n.d.e.) ” e “in esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2”.
4 Trattasi di disposizione legislativa che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr, tra le molte, Cass., S.U., 8/9/2015, n. 17742) costituisce parametro di validità della norma regolamentare in esame.
Com'è noto il d.lgs. 509/1994 emanato in attuazione della delega conferita dalla l. 537/1993 aveva attribuito alle Casse previdenziali "privatizzate", all'art. 2, “autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta " prevedendo, al comma 2, che" la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale".
Il d.lgs. n. 509/1994 e le disposizioni ivi contenute “non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2,( che indica i regolamenti di delegificazione come quelli "destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite) sicché ad essi…non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art.3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate” (v. Cass. 14/1/2019, n. 603).
A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Il necessario rispetto del principio del pro rata temporis contenuto nella ricordata L. n.335 del 1995 (art. 3, comma 12) indica chiaramente che i provvedimenti adottandi dalle Casse di previdenza "allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio" devono garantire l'intangibilità degli effetti derivanti, per gli assicurati le cui prestazioni pensionistiche non siano state ancora acquisite, dalle quote di contribuzione già versate” (Cass .15/6/2016, n. 12338) e ancora che, gli enti previdenziali privatizzati “non possono adottare - in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle proprie gestioni, provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongono un massimale allo stesso trattamento e, come tali, risultino incompatibili con il rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti”(Cass. SU 8/9/2015 n. 17742).
Ne consegue che la disposizione regolamentare in esame viola i limiti imposti dall'art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, facendo venire del meno per gli assicurati la cui situazione economica familiare ecceda quella stabilita dalla i meccanismi di integrazione della CP_2 pensione minima, senza tenere in alcun modo presente il principio del pro rata (e le connesse esigenze di tutela dell'affidamento) né dei principi di gradualità e del perseguimento dell'equità tra generazioni.
5 La disposizione regolamentare in esame non ha in particolare, nell'ancorare l'importo della pensione dovuta esclusivamente alla complessiva condizione economica familiare dell'assicurato nell'anno precedente al pensionamento, tenuto in alcun conto le anzianità contributive maturate prima della data di operatività delle disposizioni dettate dalla legge n. 335/1995 e dal Regolamento anzidetto, finendo per vanificarle del tutto ai fini del conseguimento del diritto alla pensione minima.
La totale esclusione dell'integrazione al minimo in relazione alla condizione economica e familiare dell'assicurato in un determinato momento storico non può del resto nemmeno ritenersi rispettoso dei vincoli ex art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, di gradualità ed equità tra generazioni.
Trattasi infatti di requisito che proprio in quanto riferito ad un dato (quello della situazione economica familiare nell'anno anteriore al pensionamento) suscettibile di variazioni nel corso del tempo, non può certamente ritenersi idoneo criterio di determinazione degli importi pensionistici futuri nemmeno nella prospettiva di proporzionare tali importi alle condizioni economiche concrete del beneficiario.
Lo stesso risulta invece palesemente irrazionale ove compie, una tantum, la valutazione della spettanza o meno dell'integrazione al minimo sulla base di situazioni economiche invece variabili nel tempo e in contrasto con il principio costituzionale, sancito in materia previdenziale dall'art. 38, comma 2, Cost. (applicabile al presente caso di specie in ragione della prestazione oggetto di controversia), ove impone che la prestazione pensionistica debba garantire ai lavoratori “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita…e vecchiaia”.»
Neppure appare fondata la tesi propugnata dalla secondo cui all'integrazione del CP_2 trattamento minimo dovrebbe riconoscersi natura assistenziale, sicchè essa sarebbe sottratta all'applicazione del principio del pro-rata.
È sufficiente richiamare in questa sede, ai sensi dell'art. 118 att. c.p.c., quanto già puntualizzato da altra decisione della Corte di Appello di Roma ( v. App. Roma, V sez., 30.7.2024 n. 2556), ossia che l'integrazione al trattamento minimo è una mera «modalità di calcolo della prestazione previdenziale, applicata ove, in base alla contribuzione accreditata, la sua misura risulti inferiore al minimo necessario per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita ai sensi del secondo comma dell'art. 38 della Costituzione (v. Cass. n. 107 e 240 del 1994 e Corte costituzionale n. 127/1997): dunque si tratta di un istituto previdenziale fondato sul principio di solidarietà».
Rileva il Tribunale che l'erogazione di prestazioni previdenziali in misura non inferiore ad un determinato importo trova giustificazione nel principio posto dall'art. 38, co. 2, Cost.. L'integrazione al minimo, infatti, ha la funzione di integrare la pensione quando dal calcolo in base alla contribuzione versata risulti un importo inferiore ad un minimo ritenuto necessario ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, secondo quando disposto dal precetto dell'art. 32, co. 2, Cost. Tale funzione qualifica l'integrazione
6 al trattamento minimo come istituto previdenziale (anziché assistenziale) fondato sul principio di solidarietà ( v. Corte Cost. 10/6/1994, n. 240 e Corte Cost. 3/6/1992, n. 243).
Non appare, poi, superfluo ricordare che la Corte costituzionale ( v. Corte Cost. 15/5/1990, n. 243), con riferimento alla previdenza dei Geometri, ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 4 e 5 della legge n. 773/1982, nella parte in cui prevedono che le pensioni di inabilità e di invalidità siano calcolate in proporzione ai redditi professionali escludendo ogni intervento di solidarietà che valga a garantire il minimo vitale. Ha, poi, ( v. Corte Cost. 6/5/1997, n. 119) dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, co. 4, legge n. 773/1982 nella parte in cui garantisce, indipendentemente dalla posizione reddituale, a tutti gli iscritti alla la pensione minima di CP_2 Parte_2 vecchiaia.
Occorre, inoltre, ricordare, con riferimento al trattamento minimo pensionistico per i liberi professionisti, che l'art. 7, legge 29 dicembre 1988, n. 544 prevede a favore dei titolari di pensione corrisposta da una Cassa di previdenza la garanzia di un importo della pensione non inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pur precisando che le Casse adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la copertura dei relativi oneri, che restano a loro carico, nei limiti in cui le disponibilità complessive delle rispettive gestioni lo consentano e con esclusione di oneri a carico dello Stato.
Rileva, infine, il Tribunale che diversa conclusione, in ordine all'esito della domanda proposta, non può fondarsi sul principio affermato dalla Suprema Corte della recente sentenza n. 34273 del 24/12/2024, secondo cui “il principio del pro-rata, previsto dall'art. 1, comma 12, l. n. 335 del 1995, attiene ai meccanismi di calcolo della pensione e non ai requisiti di maturazione del corrispondente diritto, e quindi non può essere richiamato per i trattamenti pensionistici introdotti ex novo dai regolamenti adottati dalle casse professionali;
ne consegue che la pensione anticipata di vecchiaia, introdotta dall' per gli ingegneri e architetti liberi professionisti con il Regolamento CP_1 approvato nel 2012, e maturata in vigenza di quest'ultimo, rinviene solo in esso la disciplina dei relativi requisiti, senza alcun rilievo del principio anzidetto”.
Osserva il Tribunale che la fattispecie in esame non ha ad oggetto il riconoscimento del diritto all'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia unificata anticipata introdotta dal NRGP di nel 2013, su cui è intervenuta la citata sentenza della Corte di CP_1
Cassazione, la quale ha esaminato la legittimità dell'art. 28 del NRGP nella parte in cui preclude il diritto alla pensione minima per coloro che hanno avuto accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, cioè a coloro che hanno avuto accesso al pensionamento con un anticipo di massimo 3 anni rispetto all'età pensionabile ordinaria, ma ha ad oggetto il riconoscimento del diritto all'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia unificata c.d. ordinaria, precluso dall'art. 28 del NRGP a coloro che, come la ricorrente, alla cui è stata appunto riconosciuta una pensione di vecchiaia unificata ordinaria e non una pensione di vecchiaia anticipata, godevano nell'anno antecedente al pensionamento di un ISEE superiore ad Euro 30.000.
7 Tale distinzione è essenziale, in quanto la sentenza della Corte di Cassazione citata, nell'escludere l'applicabilità del principio del pro-rata di cui all'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, da cui fa discendere la legittimità dell'esclusione del diritto all'integrazione al minimo della pensione, fonda la sua motivazione esclusivamente sulla considerazione per cui la pensione di vecchiaia anticipata è un trattamento diverso dalla pensione di vecchiaia ordinaria, “istituito ex novo” dal Regolamento del 2012, con la conseguenza per cui “il diritto soggettivo alla pensione anticipata di vecchiaia è maturato in capo alla controricorrente tutto e solo nella vigenza del Regolamento del 2012, e quindi ad esso solo si conforma la relativa regolamentazione, senza che venga in gioco il principio del pro rata” e che, avendo “la controricorrente, nel nuovo regime, … esercitato un diritto diverso, alla pensione di vecchiaia anticipata”, … “l'anzianità maturata e rilevante ai fini del pregresso diritto venuto meno ha perso rilievo ai fini dell'integrazione al minimo nell'alveo del nuovo diritto”, evidenziando, infine, come “del tutto legittimamente, il vantaggio del pensionamento anticipato di 2 anni rispetto alla regola dei 65 anni, è stato controbilanciato dalla assenza di un minimo pensionabile”.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha affatto goduto del beneficio dell'anticipo della pensione, che potrebbe giustificare la esclusione totale dall'integrazione al minimo della pensione, ma ha chiesto ed ottenuto la liquidazione della pensione di vecchiaia nel rispetto dei requisiti anagrafici e contributivi “ ordinari” previsti dall'art. 20 del NRGP, secondo cui
“Dal 1° gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad . CP_1
A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'età pensionabile ordinaria è elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i sessantasei anni, come da allegata tabella I, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a trentacinque anni, come indicato nella stessa tabella I.
Al raggiungimento del requisito anagrafico di sessantasei anni previsto dalla tabella I, l'età pensionabile ordinaria è aggiornata agli incrementi della speranza di vita”.
La ricorrente, infatti, alla data della domanda aveva computo 66 anni di età e poteva vantare 34 anni di contributi.
Deve quindi dichiararsi il diritto della medesima alla pensione di vecchiaia con integrazione del suo importo sino al raggiungimento di quello della pensione minima di cui alla “tabella O” allegata all'art. 28 del Nuovo Regolamento Generale Previdenza 2012 con decorrenza dal 1.9.22, con conseguente condanna della resistente al riconoscimento del CP_2 suddetto trattamento ed alla corresponsione di tutte le differenze sui ratei di pensione maturati, oltre interessi legali sulle differenze maturate
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
8 definitivamente pronunciando:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la ricorrente ha diritto all'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia liquidatale dalla resistente con decorrenza dal CP_2
1.9.22 sino al raggiungimento dell'importo della pensione minima di cui alla “tabella O” allegata all'art. 28 del Nuovo Regolamento Generale Previdenza 2012;
condanna la resistente a corrispondere alla ricorrente la pensione di vecchiaia determinata nella misura di cui al punto 1), e delle conseguenti differenze sui ratei di pensione già liquidati, oltre interessi legali a decorrere dal 121' giorno successivo a quello di proposizione della domanda amministrativa;
condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonchè rimborso del contributo unificato versato.
Roma, 18.12.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
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