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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/05/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente rel. – est.
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 459/2025 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n. 14/2025 pubblicata il 27/01/2025 (R.G. n. 155-1/2024) e comunicata il 12.02.2025, con la quale il Tribunale di Foggia ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
TRA
con sede legale in Lucera, alla via Fiorelli n. 4 (P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. , Parte_2 C.F._1 quest'ultimo anche in proprio, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giulio Domenico D'Antuono (C.F. – tel: ) ed C.F._2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Alessandra MUCIACCIA in Bari, alla via P. Fiore, 14, i quali chiedono che le notificazioni e le comunicazioni di rito siano effettuate all'indirizzo PEC Email_1 reclamanti contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
Ida Donatella Coccia, con studio legale in Lucera, alla via De Gasperi, 17 e indirizzo PEC
Email_2
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE IMPRESA EDILE in persona del curatore e liquidatore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore FERRAZZANO (codice fiscale - C.F._4 indirizzo PEC , ed elettivamente domiciliata Email_3 presso il suo studio in Foggia al Corso Roma n. 204 nonché presso l'indirizzo digitale reclamati
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Foggia, chiedeva l'apertura della Controparte_2 liquidazione giudiziale nei confronti della società vantando un credito di € 13.916,00. Controparte_1
Il Tribunale di Foggia, verificata la propria competenza territoriale e ritenuti sussistenti i presupposti, con sentenza n. 14/2025 pubblicata il 27/01/2025 e comunicata al sig. il 12.02.2025, Parte_2 dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale dell' ritenendone Parte_1 sussistenti i presupposti, nei termini che seguono:
1. non risulta dimostrato dal resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma
1lett. D, CCII per i tre esercizi antecedenti l'istanza di liquidazione, stante la mancata costituzione in giudizio
2. Trattasi di imprenditore commerciale;
3. i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5 CCII in presenza del credito vantato dal ricorrente e da una debitoria erariale di circa € 182.000,00.
4. risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza del debitore come poteva evincersi oltre che dalla entità della debitoria e dalla persistenza dell'inadempimento, dalla pendenza di procedura esecutiva immobiliare a carico della società, dal mancato deposito dei bilanci nel triennio precedente.
Con reclamo depositato in data 7 marzo 2025 e notificato in data 21 marzo 2025, l'
[...]
. ha adito questa Corte di Appello al fine di veder revocare la sentenza n. 14/2025 Parte_1 dal Tribunale di Foggia con la quale era stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale e rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
NEL MERITO:
- revocare la sentenza n. 14/2025 del Tribunale di Foggia, dichiarando non luogo all'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”
La reclamante ha eccepito i seguenti vizi della sentenza
✓ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 121 E 49 CCII - INSUSSISTENZA DEI
PRESUPPOSTI DIMENSIONALI
✓ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 121 CCII - INSUSSISTENZA DELLO STATO DI
INSOLVENZA
✓ VIOLAZIONE DELL'ART. 41 CCII - NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO PER VIZIO DEL
CONTRADDITTORIO
✓ VIOLAZIONE DELL'ART. 49 CCII - ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI
Costituitasi, la Curatela ha chiesto il rigetto del reclamo sostenendone l'infondatezza.
a mezzo del proprio procuratore, Avv. COCCIA ha depositato atto di desistenza. CP_2
All'odierna udienza cartolare, lette le note depositate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
****
Il reclamo non può essere accolto. Principiando l'esame dal terzo motivo di doglianza, logicamente preliminare rispetto agli altri, si rileva come la reclamante abbia dedotto la nullità per violazione del contraddittorio per asseriti vizi nel procedimento di notificazione del ricorso per dichiarazione di L.G., ciò in quanto l'istanza di liquidazione giudiziale non sarebbe stata mai notificata alla società o al legale rappresentante – del quale genericamente rappresenta motivi di salute - presso la propria residenza. La censura è infondata in quanto il Codice della Crisi, all'art. 40, commi 6 e 7, prevede che, nell'ambito del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, il ricorso e il decreto di convocazione vengano notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di PEC del debitore.
Se detta notifica non risulti possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto devono essere notificati, sempre a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal giustizia, all'interno di Controparte_3 un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario stesso. La notifica si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata.
Nel caso di specie è accaduto proprio quanto previsto dall'art. 40, come risulta dalla ricevuta avvenuta notificazione (ai sensi dell'art. 40) rilasciata dal Portale delle notifiche telematiche (doc.
1); l'inserimento nel detto portale è avvenuto in data 7 novembre 2024 e, quindi, la notifica si è perfezionata in data 10 novembre 2024, cioè 30 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata per il giorno 10 dicembre 2024.
In ogni caso, stante la natura devolutiva del Reclamo, i motivi di nullità si convertono in motivi di impugnazione, cosicché la parte che ne fosse, per avventura, lesa può proporre in questa sede anche i motivi di merito per sottoporli al vaglio di questa Corte.
A giudizio della Corte, tuttavia, anche le doglianze di merito sono destituite di fondamento.
La società sottoposta a liquidazione ha infatti, nel primo motivo, lamentato che la dichiarazione di apertura della L.G. sia avvenuta illegittimamente trattandosi, nella specie, di un'impresa minore alla quale non si applicherebbero le disposizioni sulla liquidazione giudiziale. Allega, quindi, per provare tale assunto i Registri IVA e vendite relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, dai quali, a suo dire, si evincerebbe che la società non ha mai superato congiuntamente i limiti dimensionali previsti dalla legge.
Rileva la Corte Nella specie, con riferimento ai requisiti dimensionali, il Tribunale ha ritenuto non provato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 CCII, non avendo la società posta in liquidazione dato prova di tali requisiti, poiché non costituita in giudizio.
Nel corso del giudizio di reclamo la non ha prodotto i bilanci relativi ai tre esercizi CP_4 precedenti alla data dell'istanza di fallimento, in quanto mai redatti.
Va in proposito rilevato che è principio consolidato nella giurisprudenza, di merito e di legittimità – cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33091 del 20/12/2018 (Rv. 651971 - 01) - che “In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma
2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità”. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente avvertito che, ai fini della prova, da parte dell'imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2,
1.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 24138 del 2019; Cass. n. 13746 del 2017; Cass. n. 24548 del 2016).
Secondo l'insegnamento della SC, quindi, a mente dell'art. 2435, 1° co., cod. civ. (richiamato per la società a responsabilità limitata dall'art. 2478-bis, 2° co), entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio di esercizio delle società di capitali (corredata dalle relazioni previste dagli art. 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza), deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio, a mezzo di lettera raccomandata (art. 7 bis, D.Lgs. n. 357 del 1994, convertito, con modificazioni, con L. n. 489 del 1994), o attraverso adempimenti telematici. «Si tratta, invero, di un adempimento che assolve ad una funzione meramente informativa, o «conoscitiva», proprio della pubblicità-notizia che, tuttavia, riveste una certa importanza per tutti coloro che vengono a contatto con la società: infatti, l'obbligo di deposito del bilancio risponde all'interesse di ogni utilizzatore del bilancio stesso a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6018 del 1988)».
Ne deriva che il Giudice, può non tenere conto dei documenti non depositati o depositati tardivamente: «le ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità o meno dell'imprenditore in base ai dati di bilancio), fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di tali adempimenti formali, sicché - in tali casi - il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità».
Rimane, quindi, sempre in capo all'imprenditore l'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti di non fallibilità che può essere comunque potenzialmente fornita con altri elementi.
Dalla normativa di settore non emergono, infatti, elementi che permettano, infatti, di ritenere la normativa sul regime della cd. “contabilità semplificata” in qualche modo derogatoria delle disposizioni civilistiche. L'articolo 13 del D.P.R. 600/1973 si apre con la locuzione “ai fini dell'accertamento” (da intendersi) delle imposte sui redditi, il che riconduce la portata della norma all'interno del D.P.R. 600/1973 che, come noto, contiene le disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
dall'altro, l'articolo 18 del D.P.R. 600/1973 si limita a esonerare, qualora lo vogliano, taluni soggetti con determinate caratteristiche indicate nel suddetto articolo “dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli” del D.P.R. 600/1973, con la conseguenza che le disposizioni civilistiche in materia risultano applicabili a detti soggetti.
La documentazione prodotta non può pertanto ritenersi equipollente, in quanto non consente di ricostruire con sufficiente completezza e precisione la situazione patrimoniale e reddituale dell'impresa, posto che l'impresa, che anche se inattiva non ha mai dichiarato la cessazione formale delle attività, avrebbe dovuto tenere almeno il libro giornale e il libro degli inventari. Dalla documentazione prodotta non è possibile ricostruire analiticamente l'andamento aziendale e non sono dotati del crisma di idoneità di prova. Va, infatti, evidenziato che la società nel triennio antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale, non aveva depositato bilanci e in sede di reclamo il legale rappresentante ha prodotto i registri IVA, che a giudizio di questo Collegio, non sono idonei a provare il mancato superamento dei limiti o requisiti dimensionali di cui all'art. 2 del codice della crisi.
Infatti, dai registri acquisti e vendita IVA non risultano, ad esempio, eventuali crediti o documentati crediti per rimporti maggiori rispetto a quelli indicati nei limiti dimensionali e che consentano, quindi, di procedere con l'apertura della liquidazione giudiziale.
Né dagli stessi si può evincere quale sia l'attivo patrimoniale e, quindi, se esso superi o meno l'importo di €. 300.000,00.
Tanto in disparte la evidente inattendibilità dei registri IVA prodotti, in quanto, dagli stessi emergono palesi discordanze rispetto a quanto dichiarato nel reclamo:
- da dichiarazione IVA 2022 (rif. anno 2021) il volume d'affari e, quindi il fatturato è 119.154 e non 21.200 come dichiarato nel reclamo;
- per l'anno 2022 non vi sono dichiarazioni, IVA o Unico, pur avendo la società operato con il dipendente , che ha presentato istanza di liquidazione. Controparte_2
Per quanto riguarda i debiti la reclamante riconosce essere superiori al limite di €. 30.000,00, anche se, poi, anticipa che presenterà richiesta di rateizzazione del debito fiscale, che sarà, comunque, da considerarsi esistente fino alla sua estinzione.
Al momento lo stato passivo riporta debiti a carico della reclamante pari ad €. 211.692,33.
Non può inoltre trascurarsi che, nel caso in esame, la società reclamante ha depositato i Registri IVA acquisti e vendite relativi agli anni 2017-2022 e al Libro giornale relativo agli anni 2017-2021, che neppure riguardano il triennio precedente, giustificando la produzione di quella sola documentazione con la circostanza che, non avendo operato, non ha presentato i bilanci relativi agli ultimi tre anni.
Rileva tuttavia la Corte che la società non era esonerata dalla tenuta delle scritture contabili, ciò perché l'art. 2214 c.c. indica quelli che sono i registri obbligatori per tutti gli imprenditori commerciali e prevede che l'imprenditore che esercita un'attività commerciale debba tenere il libro giornale e il libro inventari e le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare in modo ordinato la corrispondenza (lettere, telegrammi, fatture inviate e ricevute).
I soli soggetti sottratti a tale disposizione sono gli imprenditori agricoli ed i piccoli imprenditori di cui alla definizione contenuta nell'art. 2083 c.c..
Pertanto, tutte le società, anche le società di persone in contabilità semplificata, sono tenute a redigere a fine anno il libro inventari ed alla stampa del libro giornale, ma mentre quest'ultimo può essere sostituito dai registri IVA integrati di quelle scritture “non IVA”, questo non può accadere per il libro inventari.
La normativa civilistica, in ordine alla regolare e corretta tenuta della contabilità e della rilevazione periodica della situazione patrimoniale dell'ente societario è dettata al fine di consentire, non soltanto un controllo interno per l'imprenditore, ma è posto a garanzia dei soggetti terzi che con l'impresa stessa entrano in contatto. In definitiva, poiché sarebbe stato onere della reclamante dimostrare in qualsiasi modo la mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 CCII, i soli documenti da essa prodotti in questa sede, che tra l'altro non coprono gli ultimi tre anni, sono insufficienti a tal fine.
Per quanto riguarda lo stato di insolvenza, la reclamante ritiene che non sussista anche se, poi, riconosce di essere inattiva dall'anno 2022.
Ebbene sul punto va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che
l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento.” (Cfr. Cass. Sez. 6-1, n. 23437/2017).
L'insolvenza consiste pertanto nell'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduce in una situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività – cfr. anche Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 32280 del 02/11/2022 (Rv. 666226 - 01).
Nel caso di specie la stessa reclamante ammette di trovarsi “in una condizione di quiescenza” nel senso che non svolge più alcuna attività e cioè “non ha più generato debiti e spese”: in sostanza essa si troverebbe in una condizione assimilabile alla fase di liquidazione.
Non va infatti trascurato che l'art. 2490 c.c., prevede che il mancato deposito, per tre anni consecutivi, del bilancio d'esercizio da parte delle società di capitali in liquidazione, autorizza il
Registro delle imprese ad avviare la procedura di iscrizione d'ufficio della cancellazione, con le conseguenze di legge. Nella specie, inoltre, la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i fatti esteriori con cui si manifesta, dedotta dal Tribunale, non risulta in alcun modo contrastata dalla reclamante per dimostrarne l'infondatezza.
Va invece, considerato che sostanzialmente la società reclamante si trova in stato di liquidazione di fatto dall'anno 2022, avendo presentato l'ultimo bilancio nell'anno 2022 (relativo all'anno 2021); ebbene, secondo un principio costante della Suprema Corte, allorquando la società si trovi in liquidazione rileva, per affermare o meno lo stato di insolvenza, unicamente la dimensione patrimoniale e, quindi, sarà possibile affermarlo se ed in quanto il passivo sia superiore all'attivo, dovendosi peraltro tener conto, al fine di determinare la misura di quest'ultima entità, delle caratteristiche effettive e concrete di realizzo delle attività, oltre che dei relativi tempi. E' allora evidente, che per quanto riguarda il patrimonio della società, non è neppure dato rilevare il suo valore economico Lo stato di insolvenza non risulta quindi in alcun modo smentito dalla reclamante.
In ultimo va valutata la dichiarazione di desistenza del creditore allegata in limine litis. CP_2
Va precisato, sul punto che, come noto, la desistenza dell'unico creditore istante, successiva alla dichiarazione di fallimento non comporta la revoca del fallimento stesso, poiché tale dichiarazione, una volta pronunciata, produce effetti erga omnes, la cui persistenza non può essere rimessa alla mera volontà del creditore istante – cfr. Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 6978/19; depositata l'11 marzo -.
In altre parole, l'istanza di fallimento non è una condizione dell'azione. Di essa il creditore non può liberamente disporre, come avviene nell'ipotesi processuale del Codice di procedura civile. Ne deriva che, in sede di reclamo fallimentare, non possono assumere rilievo i fatti sopravvenuti alla decisione di fallimento, bensì esclusivamente quelli che, esistenti al momento della proposizione dell'istanza, potevano condurre ad un rigetto della stessa per carenza dei presupposti
La Suprema Corte ha, infatti, avuto modo di rilevare che “nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta;
ne discende che la rinuncia all'azione o desistenza del creditore istante, che sia intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, è irrilevante perché al momento della decisione del tribunale sussisteva ancora la sua legittimazione all'azione”. (Cass. Sez. 1, 28/06/2017, n. 16180, Rv. 644766 - 01); conforme Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19682 del 07/08/2017 (Rv. 645472 - 01).
,
Il reclamo va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della Curatela reclamata secondo i parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni e aumento per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2)).
Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto del rigetto dell'impugnazione,
l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sul reclamo proposto da
[...]
Parte_1
1. rigetta il reclamo;
2. condanna la reclamante al pagamento, in favore dei reclamati la somma complessiva di
4.996,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.
228/12
Così deciso in Bari, il 6.05.25, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il presidente est.
Maria Mitola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente rel. – est.
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 459/2025 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n. 14/2025 pubblicata il 27/01/2025 (R.G. n. 155-1/2024) e comunicata il 12.02.2025, con la quale il Tribunale di Foggia ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
TRA
con sede legale in Lucera, alla via Fiorelli n. 4 (P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. , Parte_2 C.F._1 quest'ultimo anche in proprio, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giulio Domenico D'Antuono (C.F. – tel: ) ed C.F._2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Alessandra MUCIACCIA in Bari, alla via P. Fiore, 14, i quali chiedono che le notificazioni e le comunicazioni di rito siano effettuate all'indirizzo PEC Email_1 reclamanti contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
Ida Donatella Coccia, con studio legale in Lucera, alla via De Gasperi, 17 e indirizzo PEC
Email_2
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE IMPRESA EDILE in persona del curatore e liquidatore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore FERRAZZANO (codice fiscale - C.F._4 indirizzo PEC , ed elettivamente domiciliata Email_3 presso il suo studio in Foggia al Corso Roma n. 204 nonché presso l'indirizzo digitale reclamati
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Foggia, chiedeva l'apertura della Controparte_2 liquidazione giudiziale nei confronti della società vantando un credito di € 13.916,00. Controparte_1
Il Tribunale di Foggia, verificata la propria competenza territoriale e ritenuti sussistenti i presupposti, con sentenza n. 14/2025 pubblicata il 27/01/2025 e comunicata al sig. il 12.02.2025, Parte_2 dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale dell' ritenendone Parte_1 sussistenti i presupposti, nei termini che seguono:
1. non risulta dimostrato dal resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma
1lett. D, CCII per i tre esercizi antecedenti l'istanza di liquidazione, stante la mancata costituzione in giudizio
2. Trattasi di imprenditore commerciale;
3. i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5 CCII in presenza del credito vantato dal ricorrente e da una debitoria erariale di circa € 182.000,00.
4. risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza del debitore come poteva evincersi oltre che dalla entità della debitoria e dalla persistenza dell'inadempimento, dalla pendenza di procedura esecutiva immobiliare a carico della società, dal mancato deposito dei bilanci nel triennio precedente.
Con reclamo depositato in data 7 marzo 2025 e notificato in data 21 marzo 2025, l'
[...]
. ha adito questa Corte di Appello al fine di veder revocare la sentenza n. 14/2025 Parte_1 dal Tribunale di Foggia con la quale era stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale e rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
NEL MERITO:
- revocare la sentenza n. 14/2025 del Tribunale di Foggia, dichiarando non luogo all'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”
La reclamante ha eccepito i seguenti vizi della sentenza
✓ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 121 E 49 CCII - INSUSSISTENZA DEI
PRESUPPOSTI DIMENSIONALI
✓ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 121 CCII - INSUSSISTENZA DELLO STATO DI
INSOLVENZA
✓ VIOLAZIONE DELL'ART. 41 CCII - NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO PER VIZIO DEL
CONTRADDITTORIO
✓ VIOLAZIONE DELL'ART. 49 CCII - ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI
Costituitasi, la Curatela ha chiesto il rigetto del reclamo sostenendone l'infondatezza.
a mezzo del proprio procuratore, Avv. COCCIA ha depositato atto di desistenza. CP_2
All'odierna udienza cartolare, lette le note depositate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
****
Il reclamo non può essere accolto. Principiando l'esame dal terzo motivo di doglianza, logicamente preliminare rispetto agli altri, si rileva come la reclamante abbia dedotto la nullità per violazione del contraddittorio per asseriti vizi nel procedimento di notificazione del ricorso per dichiarazione di L.G., ciò in quanto l'istanza di liquidazione giudiziale non sarebbe stata mai notificata alla società o al legale rappresentante – del quale genericamente rappresenta motivi di salute - presso la propria residenza. La censura è infondata in quanto il Codice della Crisi, all'art. 40, commi 6 e 7, prevede che, nell'ambito del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, il ricorso e il decreto di convocazione vengano notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di PEC del debitore.
Se detta notifica non risulti possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto devono essere notificati, sempre a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal giustizia, all'interno di Controparte_3 un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario stesso. La notifica si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata.
Nel caso di specie è accaduto proprio quanto previsto dall'art. 40, come risulta dalla ricevuta avvenuta notificazione (ai sensi dell'art. 40) rilasciata dal Portale delle notifiche telematiche (doc.
1); l'inserimento nel detto portale è avvenuto in data 7 novembre 2024 e, quindi, la notifica si è perfezionata in data 10 novembre 2024, cioè 30 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata per il giorno 10 dicembre 2024.
In ogni caso, stante la natura devolutiva del Reclamo, i motivi di nullità si convertono in motivi di impugnazione, cosicché la parte che ne fosse, per avventura, lesa può proporre in questa sede anche i motivi di merito per sottoporli al vaglio di questa Corte.
A giudizio della Corte, tuttavia, anche le doglianze di merito sono destituite di fondamento.
La società sottoposta a liquidazione ha infatti, nel primo motivo, lamentato che la dichiarazione di apertura della L.G. sia avvenuta illegittimamente trattandosi, nella specie, di un'impresa minore alla quale non si applicherebbero le disposizioni sulla liquidazione giudiziale. Allega, quindi, per provare tale assunto i Registri IVA e vendite relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, dai quali, a suo dire, si evincerebbe che la società non ha mai superato congiuntamente i limiti dimensionali previsti dalla legge.
Rileva la Corte Nella specie, con riferimento ai requisiti dimensionali, il Tribunale ha ritenuto non provato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 CCII, non avendo la società posta in liquidazione dato prova di tali requisiti, poiché non costituita in giudizio.
Nel corso del giudizio di reclamo la non ha prodotto i bilanci relativi ai tre esercizi CP_4 precedenti alla data dell'istanza di fallimento, in quanto mai redatti.
Va in proposito rilevato che è principio consolidato nella giurisprudenza, di merito e di legittimità – cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33091 del 20/12/2018 (Rv. 651971 - 01) - che “In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma
2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità”. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente avvertito che, ai fini della prova, da parte dell'imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2,
1.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 24138 del 2019; Cass. n. 13746 del 2017; Cass. n. 24548 del 2016).
Secondo l'insegnamento della SC, quindi, a mente dell'art. 2435, 1° co., cod. civ. (richiamato per la società a responsabilità limitata dall'art. 2478-bis, 2° co), entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio di esercizio delle società di capitali (corredata dalle relazioni previste dagli art. 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza), deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio, a mezzo di lettera raccomandata (art. 7 bis, D.Lgs. n. 357 del 1994, convertito, con modificazioni, con L. n. 489 del 1994), o attraverso adempimenti telematici. «Si tratta, invero, di un adempimento che assolve ad una funzione meramente informativa, o «conoscitiva», proprio della pubblicità-notizia che, tuttavia, riveste una certa importanza per tutti coloro che vengono a contatto con la società: infatti, l'obbligo di deposito del bilancio risponde all'interesse di ogni utilizzatore del bilancio stesso a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6018 del 1988)».
Ne deriva che il Giudice, può non tenere conto dei documenti non depositati o depositati tardivamente: «le ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità o meno dell'imprenditore in base ai dati di bilancio), fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di tali adempimenti formali, sicché - in tali casi - il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità».
Rimane, quindi, sempre in capo all'imprenditore l'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti di non fallibilità che può essere comunque potenzialmente fornita con altri elementi.
Dalla normativa di settore non emergono, infatti, elementi che permettano, infatti, di ritenere la normativa sul regime della cd. “contabilità semplificata” in qualche modo derogatoria delle disposizioni civilistiche. L'articolo 13 del D.P.R. 600/1973 si apre con la locuzione “ai fini dell'accertamento” (da intendersi) delle imposte sui redditi, il che riconduce la portata della norma all'interno del D.P.R. 600/1973 che, come noto, contiene le disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
dall'altro, l'articolo 18 del D.P.R. 600/1973 si limita a esonerare, qualora lo vogliano, taluni soggetti con determinate caratteristiche indicate nel suddetto articolo “dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli” del D.P.R. 600/1973, con la conseguenza che le disposizioni civilistiche in materia risultano applicabili a detti soggetti.
La documentazione prodotta non può pertanto ritenersi equipollente, in quanto non consente di ricostruire con sufficiente completezza e precisione la situazione patrimoniale e reddituale dell'impresa, posto che l'impresa, che anche se inattiva non ha mai dichiarato la cessazione formale delle attività, avrebbe dovuto tenere almeno il libro giornale e il libro degli inventari. Dalla documentazione prodotta non è possibile ricostruire analiticamente l'andamento aziendale e non sono dotati del crisma di idoneità di prova. Va, infatti, evidenziato che la società nel triennio antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale, non aveva depositato bilanci e in sede di reclamo il legale rappresentante ha prodotto i registri IVA, che a giudizio di questo Collegio, non sono idonei a provare il mancato superamento dei limiti o requisiti dimensionali di cui all'art. 2 del codice della crisi.
Infatti, dai registri acquisti e vendita IVA non risultano, ad esempio, eventuali crediti o documentati crediti per rimporti maggiori rispetto a quelli indicati nei limiti dimensionali e che consentano, quindi, di procedere con l'apertura della liquidazione giudiziale.
Né dagli stessi si può evincere quale sia l'attivo patrimoniale e, quindi, se esso superi o meno l'importo di €. 300.000,00.
Tanto in disparte la evidente inattendibilità dei registri IVA prodotti, in quanto, dagli stessi emergono palesi discordanze rispetto a quanto dichiarato nel reclamo:
- da dichiarazione IVA 2022 (rif. anno 2021) il volume d'affari e, quindi il fatturato è 119.154 e non 21.200 come dichiarato nel reclamo;
- per l'anno 2022 non vi sono dichiarazioni, IVA o Unico, pur avendo la società operato con il dipendente , che ha presentato istanza di liquidazione. Controparte_2
Per quanto riguarda i debiti la reclamante riconosce essere superiori al limite di €. 30.000,00, anche se, poi, anticipa che presenterà richiesta di rateizzazione del debito fiscale, che sarà, comunque, da considerarsi esistente fino alla sua estinzione.
Al momento lo stato passivo riporta debiti a carico della reclamante pari ad €. 211.692,33.
Non può inoltre trascurarsi che, nel caso in esame, la società reclamante ha depositato i Registri IVA acquisti e vendite relativi agli anni 2017-2022 e al Libro giornale relativo agli anni 2017-2021, che neppure riguardano il triennio precedente, giustificando la produzione di quella sola documentazione con la circostanza che, non avendo operato, non ha presentato i bilanci relativi agli ultimi tre anni.
Rileva tuttavia la Corte che la società non era esonerata dalla tenuta delle scritture contabili, ciò perché l'art. 2214 c.c. indica quelli che sono i registri obbligatori per tutti gli imprenditori commerciali e prevede che l'imprenditore che esercita un'attività commerciale debba tenere il libro giornale e il libro inventari e le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare in modo ordinato la corrispondenza (lettere, telegrammi, fatture inviate e ricevute).
I soli soggetti sottratti a tale disposizione sono gli imprenditori agricoli ed i piccoli imprenditori di cui alla definizione contenuta nell'art. 2083 c.c..
Pertanto, tutte le società, anche le società di persone in contabilità semplificata, sono tenute a redigere a fine anno il libro inventari ed alla stampa del libro giornale, ma mentre quest'ultimo può essere sostituito dai registri IVA integrati di quelle scritture “non IVA”, questo non può accadere per il libro inventari.
La normativa civilistica, in ordine alla regolare e corretta tenuta della contabilità e della rilevazione periodica della situazione patrimoniale dell'ente societario è dettata al fine di consentire, non soltanto un controllo interno per l'imprenditore, ma è posto a garanzia dei soggetti terzi che con l'impresa stessa entrano in contatto. In definitiva, poiché sarebbe stato onere della reclamante dimostrare in qualsiasi modo la mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 CCII, i soli documenti da essa prodotti in questa sede, che tra l'altro non coprono gli ultimi tre anni, sono insufficienti a tal fine.
Per quanto riguarda lo stato di insolvenza, la reclamante ritiene che non sussista anche se, poi, riconosce di essere inattiva dall'anno 2022.
Ebbene sul punto va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che
l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento.” (Cfr. Cass. Sez. 6-1, n. 23437/2017).
L'insolvenza consiste pertanto nell'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduce in una situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività – cfr. anche Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 32280 del 02/11/2022 (Rv. 666226 - 01).
Nel caso di specie la stessa reclamante ammette di trovarsi “in una condizione di quiescenza” nel senso che non svolge più alcuna attività e cioè “non ha più generato debiti e spese”: in sostanza essa si troverebbe in una condizione assimilabile alla fase di liquidazione.
Non va infatti trascurato che l'art. 2490 c.c., prevede che il mancato deposito, per tre anni consecutivi, del bilancio d'esercizio da parte delle società di capitali in liquidazione, autorizza il
Registro delle imprese ad avviare la procedura di iscrizione d'ufficio della cancellazione, con le conseguenze di legge. Nella specie, inoltre, la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i fatti esteriori con cui si manifesta, dedotta dal Tribunale, non risulta in alcun modo contrastata dalla reclamante per dimostrarne l'infondatezza.
Va invece, considerato che sostanzialmente la società reclamante si trova in stato di liquidazione di fatto dall'anno 2022, avendo presentato l'ultimo bilancio nell'anno 2022 (relativo all'anno 2021); ebbene, secondo un principio costante della Suprema Corte, allorquando la società si trovi in liquidazione rileva, per affermare o meno lo stato di insolvenza, unicamente la dimensione patrimoniale e, quindi, sarà possibile affermarlo se ed in quanto il passivo sia superiore all'attivo, dovendosi peraltro tener conto, al fine di determinare la misura di quest'ultima entità, delle caratteristiche effettive e concrete di realizzo delle attività, oltre che dei relativi tempi. E' allora evidente, che per quanto riguarda il patrimonio della società, non è neppure dato rilevare il suo valore economico Lo stato di insolvenza non risulta quindi in alcun modo smentito dalla reclamante.
In ultimo va valutata la dichiarazione di desistenza del creditore allegata in limine litis. CP_2
Va precisato, sul punto che, come noto, la desistenza dell'unico creditore istante, successiva alla dichiarazione di fallimento non comporta la revoca del fallimento stesso, poiché tale dichiarazione, una volta pronunciata, produce effetti erga omnes, la cui persistenza non può essere rimessa alla mera volontà del creditore istante – cfr. Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 6978/19; depositata l'11 marzo -.
In altre parole, l'istanza di fallimento non è una condizione dell'azione. Di essa il creditore non può liberamente disporre, come avviene nell'ipotesi processuale del Codice di procedura civile. Ne deriva che, in sede di reclamo fallimentare, non possono assumere rilievo i fatti sopravvenuti alla decisione di fallimento, bensì esclusivamente quelli che, esistenti al momento della proposizione dell'istanza, potevano condurre ad un rigetto della stessa per carenza dei presupposti
La Suprema Corte ha, infatti, avuto modo di rilevare che “nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta;
ne discende che la rinuncia all'azione o desistenza del creditore istante, che sia intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, è irrilevante perché al momento della decisione del tribunale sussisteva ancora la sua legittimazione all'azione”. (Cass. Sez. 1, 28/06/2017, n. 16180, Rv. 644766 - 01); conforme Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19682 del 07/08/2017 (Rv. 645472 - 01).
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Il reclamo va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della Curatela reclamata secondo i parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni e aumento per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2)).
Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto del rigetto dell'impugnazione,
l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sul reclamo proposto da
[...]
Parte_1
1. rigetta il reclamo;
2. condanna la reclamante al pagamento, in favore dei reclamati la somma complessiva di
4.996,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.
228/12
Così deciso in Bari, il 6.05.25, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il presidente est.
Maria Mitola