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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/11/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO BE Presidente
Valeria Monti Giudice
AB LI Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2877/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 29/05/2025
DA
( ) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FRATTI SALIMA
E
) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BARBA LUCREZIA FRANCESCA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia accogliere le seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La ricorrente rimarrà a vivere con entrambi i figli nell'appartamento condotto in locazione che occupa unitamente ai figli, sito in Bozzolo, via R. Ardigò n.
4. Entro due mesi dall'emissione della sentenza di separazione la sig.ra Pt_1 provvederà a subentrare al coniuge nel contratto di locazione, attualmente intestato a . Controparte_1
3) è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno Pt_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia minore, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
4) I tempi di permanenza della figlia con il padre verranno gestiti tra padre e figlia in autonomia durante la settimana, mentre al sabato e alla domenica la permanenza presso i genitori sarà alternata. Rispetto alle vacanze estive, Per_1 trascorrerà con il padre fino a 15 giorni consecutivi con preavviso alla madre di almeno 7 giorni. Le festività Pasquali e Natalizie ad anni alterni presso ciascun genitore. Natale verrà trascorso con la madre nel 2025 e Pasqua 2026 con il padre e così di seguito. I genitori di comune accordo potranno modificare i turni sulle festività.
5) Il padre verserà alla madre a titolo di contribuzione al mantenimento di Pt_2 la somma mensile di euro 280,00 entro il giorno 15 di ogni mese per il mese in corso, con rivalutazione annuale Istat dal mese di maggio 2026.
6) L'assegno unico per i figli sarà percepito per l'intero dalla madre
[...]
. Pt_1
7) è maggiorenne ed attualmente inoccupato, il padre verserà alla Per_2 madre la somma mensile di euro 100,00 a titolo di contribuzione al suo mantenimento, entro il giorno 15 di ogni mese per il mese in corso, salvo che si trasferisca Per_2 a vivere con il padre.
8) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie di entrambi i figli, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova, in mancanza secondo le indicazioni del CNF. Il genitore che le avrà sostenute avrà diritto al rimborso senza ritardo dall'altro genitore.
9) La sig.ra è proprietaria dell'autovettura BMW targata DP712HF in uso Pt_1 al coniuge, il sig. si impegna a effettuare il passaggio di proprietà a CP_1 suo nome il prima possibile. In ogni caso fino al trasferimento di proprietà, l'autovettura è concessa al in uso gratuito, previa esibizione del bollo CP_1 annuale pagato e della assicurazione pagata. In caso contrario, in qualsiasi momento la sig.ra vrà diritto a pretendere la restituzione dell'autovettura. Pt_1
10) Spese legali compensate tra le parti.
*** Decorsi i termini di legge dalla comparizione delle parti dinnanzi al G.R., si chiede che la causa venga rimessa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, disposta la trasmissione degli atti al PM per acquisirne il parere, Voglia l'Ill.mo Tribunale pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato a Fontanellato e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al Numero 1 Parte I dell'anno 2002 del comune di Fontanellato, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La ricorrente rimarrà a vivere con entrambi i figli nell'appartamento condotto in locazione che occupa unitamente ai figli, sito in Bozzolo, via R. Ardigò n.
4. Entro due mesi dall'emissione della sentenza di separazione la sig.ra provvederà a Pt_1 subentrare al coniuge nel contratto di locazione, attualmente intestato a
. Controparte_1
2 3) è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno Pt_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia minore, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
4) I tempi di permanenza della figlia con il padre verranno gestiti tra padre e figlia in autonomia durante la settimana, mentre al sabato e alla domenica la permanenza presso i genitori sarà alternata. Rispetto alle vacanze estive, trascorrerà con Per_1 il padre fino a 15 giorni consecutivi con preavviso alla madre di almeno 7 giorni. Le festività Pasquali e Natalizie ad anni alterni presso ciascun genitore. Natale verrà trascorso con la madre nel 2025 e Pasqua 2026 con il padre e così di seguito. I genitori di comune accordo potranno modificare i turni sulle festività.
5) Il padre verserà alla madre a titolo di contribuzione al mantenimento di la Pt_2 somma mensile di euro 280,00 entro il giorno 15 di ogni mese per il mese in corso, con rivalutazione annuale Istat dal mese di maggio 2026.
6) L'assegno unico per i figli sarà percepito per l'intero dalla madre . Parte_1
7) è maggiorenne ed attualmente inoccupato, il padre verserà alla madre la Per_2 somma mensile di euro 100,00 a titolo di contribuzione al suo mantenimento, entro il giorno 15 di ogni mese per il mese in corso, salvo che si trasferisca a Per_2 vivere con il padre.
8) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie di entrambi i figli, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova, in mancanza secondo le indicazioni del CNF. Il genitore che le avrà sostenute avrà diritto al rimborso senza ritardo dall'altro genitore.
9) La sig.ra è proprietaria dell'autovettura BMW targata DP712HF in uso al Pt_1 coniuge, il sig. si impegna a effettuare il passaggio di proprietà a suo CP_1 nome il prima possibile. In ogni caso fino al trasferimento di proprietà, l'autovettura è concessa al in uso gratuito, previa esibizione del bollo CP_1 annuale pagato e della assicurazione pagata. In caso contrario, in qualsiasi momento la sig.ra avrà diritto a pretendere la restituzione dell'autovettura. Pt_1
10) Spese legali compensate tra le parti…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione, con domanda cumulativa di divorzio, le parti, premesso di aver contratto matrimonio in FONTANELLATO in data 12/01/2002 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 1, parte I, anno 2002) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età e maggiorenne e non economicamente autosufficiente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
3 Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FONTANELLATO (PR) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27.11.2025
La Giudice relatrice Il Presidente
AB LI IO BE
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO BE Presidente
Valeria Monti Giudice
AB LI Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2877/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 29/05/2025
DA
( ) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FRATTI SALIMA
E
) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BARBA LUCREZIA FRANCESCA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia accogliere le seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La ricorrente rimarrà a vivere con entrambi i figli nell'appartamento condotto in locazione che occupa unitamente ai figli, sito in Bozzolo, via R. Ardigò n.
4. Entro due mesi dall'emissione della sentenza di separazione la sig.ra Pt_1 provvederà a subentrare al coniuge nel contratto di locazione, attualmente intestato a . Controparte_1
3) è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno Pt_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia minore, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
4) I tempi di permanenza della figlia con il padre verranno gestiti tra padre e figlia in autonomia durante la settimana, mentre al sabato e alla domenica la permanenza presso i genitori sarà alternata. Rispetto alle vacanze estive, Per_1 trascorrerà con il padre fino a 15 giorni consecutivi con preavviso alla madre di almeno 7 giorni. Le festività Pasquali e Natalizie ad anni alterni presso ciascun genitore. Natale verrà trascorso con la madre nel 2025 e Pasqua 2026 con il padre e così di seguito. I genitori di comune accordo potranno modificare i turni sulle festività.
5) Il padre verserà alla madre a titolo di contribuzione al mantenimento di Pt_2 la somma mensile di euro 280,00 entro il giorno 15 di ogni mese per il mese in corso, con rivalutazione annuale Istat dal mese di maggio 2026.
6) L'assegno unico per i figli sarà percepito per l'intero dalla madre
[...]
. Pt_1
7) è maggiorenne ed attualmente inoccupato, il padre verserà alla Per_2 madre la somma mensile di euro 100,00 a titolo di contribuzione al suo mantenimento, entro il giorno 15 di ogni mese per il mese in corso, salvo che si trasferisca Per_2 a vivere con il padre.
8) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie di entrambi i figli, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova, in mancanza secondo le indicazioni del CNF. Il genitore che le avrà sostenute avrà diritto al rimborso senza ritardo dall'altro genitore.
9) La sig.ra è proprietaria dell'autovettura BMW targata DP712HF in uso Pt_1 al coniuge, il sig. si impegna a effettuare il passaggio di proprietà a CP_1 suo nome il prima possibile. In ogni caso fino al trasferimento di proprietà, l'autovettura è concessa al in uso gratuito, previa esibizione del bollo CP_1 annuale pagato e della assicurazione pagata. In caso contrario, in qualsiasi momento la sig.ra vrà diritto a pretendere la restituzione dell'autovettura. Pt_1
10) Spese legali compensate tra le parti.
*** Decorsi i termini di legge dalla comparizione delle parti dinnanzi al G.R., si chiede che la causa venga rimessa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, disposta la trasmissione degli atti al PM per acquisirne il parere, Voglia l'Ill.mo Tribunale pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato a Fontanellato e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al Numero 1 Parte I dell'anno 2002 del comune di Fontanellato, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La ricorrente rimarrà a vivere con entrambi i figli nell'appartamento condotto in locazione che occupa unitamente ai figli, sito in Bozzolo, via R. Ardigò n.
4. Entro due mesi dall'emissione della sentenza di separazione la sig.ra provvederà a Pt_1 subentrare al coniuge nel contratto di locazione, attualmente intestato a
. Controparte_1
2 3) è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno Pt_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia minore, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
4) I tempi di permanenza della figlia con il padre verranno gestiti tra padre e figlia in autonomia durante la settimana, mentre al sabato e alla domenica la permanenza presso i genitori sarà alternata. Rispetto alle vacanze estive, trascorrerà con Per_1 il padre fino a 15 giorni consecutivi con preavviso alla madre di almeno 7 giorni. Le festività Pasquali e Natalizie ad anni alterni presso ciascun genitore. Natale verrà trascorso con la madre nel 2025 e Pasqua 2026 con il padre e così di seguito. I genitori di comune accordo potranno modificare i turni sulle festività.
5) Il padre verserà alla madre a titolo di contribuzione al mantenimento di la Pt_2 somma mensile di euro 280,00 entro il giorno 15 di ogni mese per il mese in corso, con rivalutazione annuale Istat dal mese di maggio 2026.
6) L'assegno unico per i figli sarà percepito per l'intero dalla madre . Parte_1
7) è maggiorenne ed attualmente inoccupato, il padre verserà alla madre la Per_2 somma mensile di euro 100,00 a titolo di contribuzione al suo mantenimento, entro il giorno 15 di ogni mese per il mese in corso, salvo che si trasferisca a Per_2 vivere con il padre.
8) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie di entrambi i figli, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova, in mancanza secondo le indicazioni del CNF. Il genitore che le avrà sostenute avrà diritto al rimborso senza ritardo dall'altro genitore.
9) La sig.ra è proprietaria dell'autovettura BMW targata DP712HF in uso al Pt_1 coniuge, il sig. si impegna a effettuare il passaggio di proprietà a suo CP_1 nome il prima possibile. In ogni caso fino al trasferimento di proprietà, l'autovettura è concessa al in uso gratuito, previa esibizione del bollo CP_1 annuale pagato e della assicurazione pagata. In caso contrario, in qualsiasi momento la sig.ra avrà diritto a pretendere la restituzione dell'autovettura. Pt_1
10) Spese legali compensate tra le parti…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione, con domanda cumulativa di divorzio, le parti, premesso di aver contratto matrimonio in FONTANELLATO in data 12/01/2002 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 1, parte I, anno 2002) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età e maggiorenne e non economicamente autosufficiente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
3 Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FONTANELLATO (PR) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27.11.2025
La Giudice relatrice Il Presidente
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