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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 829 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Monserrato (CA), via 31 Marzo 1943 n. 26, presso lo studio dell'Avv. Emanuele
Foddis, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al presente atto;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del
29.1.2024 prot. n.146/2024;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], ivi res.te al Vl. Monastir n. 127, C.F. CP_1
C.F._2 convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale
1) Stabilire l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, stabilendo Persona_1
altresì che la stessa possa decidere in via esclusiva sulla formazione della figlia, sulla sua salute e su tutte le decisioni più importanti per la sua vita.
2) Stabilire il collocamento della minore, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre,
attualmente in Cagliari, via La Somme n. 4.
3) Stabilire a carico del sig. un contributo nel mantenimento della minore di Euro CP_1
623,00 mensili, ovvero nella misura maggiore o minore risultante in corso di causa, da pagarsi in favore della ricorrente e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. 4) Con vittoria delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Erario.”
****
Con ricorso art. 473 bis c.p.c. depositato in data 12.2.2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo venissero regolamentate le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore (25.02.2018). Persona_1
A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha esposto di aver intrattenuto una convivenza more uxorio con il resistente dalla cui unione è nata la minore riconosciuta da Persona_1
entrambi i genitori e attualmente convivente con la madre;
che fallita l'unione sentimentale, i due genitori hanno interrotto la convivenza e di aver trasferito il proprio domicilio e quello della figlia in Cagliari nella via La Somme n. 4; che dopo la fine della relazione (da circa quattro anni) il resistente non ha avuto alcun rapporto con la figlia, se non qualche sporadica videochiamata ma ha continuato a provvedere al suo mantenimento, con un importo di Euro 623,83 mensili;
che la ricorrente non ha mai avuto alcuna notizia circa il nuovo domicilio e l'attività professionale svolta dalla controparte;
di aver appreso invece che il convenuto è stato sottoposto ad indagine per una serie di gravi delitti ed è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere;
di non essere a conoscenza del luogo in cui il convenuto stia scontando la misura cautelare non avendolo stesso più fornito notizie di sé ; che il convenuto non ha più provveduto al mantenimento della bambina e da oltre tre anni non incontra la minore.
Per quanto concerne la propria condizione reddituale ha dedotto di svolgere attività lavorativa part-
time con contratto a tempo determinato come commessa con una retribuzione mensile di euro
500,00 mensili e di percepire l'assegno unico di importo pari ad euro 190,00 mensili.
Ha rappresentato di non avere conoscenza degli introiti lavorativi del resistente precisando che nell'anno 2022 ha partecipato al mantenimento della figlia corrispondendo in media Euro 712,16
mensili e nell'anno 2023 una media di Euro 535,50 mensili.
*****
All'udienza di comparizione del 17.04.2024 è comparsa la sola ricorrente, il quale ha confermato il contenuto del ricorso dichiarando altresì: “ Da circa 4 anni la convivenza con il è interrotta. Per_1
Io abito in un appartamento nella via La Somme 4 a Cagliari non lontano da dove convivevo con il
Dalla relazione è nato la figlia il 25.2.2018. la bambina sta con me e il padre Per_1 Persona_1
di fatto non la vede e tiene con sé. Dall'interruzione della convivenza il ha visto la figlia Per_1
qualche volta in videochiamata ma di fatto non l'ha presa con sé mai. Nell'ultimo periodo si è avuta notizia del suo arresto nell'ambito di un'indagine per reati legati al traffico di stupefacenti. Per_1
frequenta la scuola materna a Cagliari nella Piazza Medaglia Miracolosa l'anno prossimo frequenterà la prima elementare. Il finora ha versato la somma mediamente di euro 623,00 Per_1
mensili sebbene non versasse mensilmente ma con diverse cadenze a suo piacimento. Non so che lavoro faccia il Durante la convivenza lavorava in un Tabacchino e sapevo che poteva fare Per_1
il cuoco. Io lavoro come addetta alle vendite in un negozio nella via Is Mirrionis con lo stipendio di circa euro 500,00 perché sono in regime di part-time. Prendo l'assegno unico per la bambina e mi aiutano i genitori che abitano di fronte a me. Per la casa di proprietà comunale pago un canone di euro 30,00. Preciso che il 20 novembre 2023 i Carabinieri sono venuti a casa mia per avere notizie del e hanno proceduto alla perquisizione. Non è stato trovato nulla perché il non ci Per_1 Per_1
abita da anni. Non so dove possa essere il e da novembre non ha più dato notizie di sé e non Per_1
ha più versato alcuna somma. Domando l'affido esclusivo della bambina. “
Il Giudice all'esito dell'udienza ha conferito incarico ai Servizi Sociali di Cagliari di acquisire informazioni sulle condizioni abitative e di vita della ricorrente e della figlia verificando se nell'accudimento di quest'ultima possa avvalersi anche di terzi familiari.
****
Con successiva ordinanza resa in data 1.08.2024, il Giudice, in via provvisoria e urgente, ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con facoltà della medesima Per_1
di assumere in proprio ogni decisione riguardante la minore stessa (c.d. affido super esclusivo);
prevedenndo in capo al l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con un importo Per_1
mensile di euro 600,00 e la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Il Giudice, inoltre, non essendovi necessità di ulteriore istruzione, anche in ragione della contumacia del ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio. Per_1
****
Per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, devono ritenersi sussistenti nel caso di specie i presupposti che giustificano il provvedimento di adozione del regime dell'affido esclusivo della figlia minore delle parti ai sensi dell'art. 337 quater c.c., già reso in sede di provvedimenti provvisori e urgenti.
Premesso, infatti, che, perché possa derogarsi al regime di affido condiviso (elevato dalla L. n. 54
del 2006 a regola generale del regime di affidamento dei figli minori), occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente circa il totale disinteresse manifestato dal convenuto, successivamente alla interruzione della convivenza, nei confronti della figlia appaiono avvalorate anche dal contegno processuale dal che, rimasto contumace, non ha opposto Per_1
alcuna argomentazione di segno contrario al plesso assertivo della il che conferma Pt_1
ulteriormente quel contegno improntato al più assoluto disinteresse nei confronti della figlia ascritto al medesimo dalla ricorrente.
Invero, la ricorrente ha lamentato che cessata la convivenza il convenuto si è disinteressato alla cura e della figlia, cessando anche di corrispondere dal 2023 il contributo per il suo mantenimento. Ha,
altresì, rilevato che il resistente è stato sottoposto ad indagine penale e a misura restrittiva delle libertà personale e di non essere a conoscenza della sua condizion e collocazione non avendo lo stesso comunicato alcunché alla ricorrente.
In verità la lontananza dalla minore e la mancata contribuzione al mantenimento perdura da tempo;
il disinteresse manifestato nel lungo periodo alle esigenze della figlia, alla sua quotidianità e ai suoi interessi, alle questioni educative, di salute, non collaborando mai in alcun modo con la ricorrente alla sua cura, facendo prevalere i suoi interessi su quelli della minore, sono sintomatici dell'inequivocabile disinteresse dello stesso per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale,
nonché di una condizione di manifesta carenza ed un'inidoneità tale finanche a concretizzare quel pregiudizio per il minore che, ai sensi dell'art. 337 quater c.c, può giustificare l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente. Per la quale va, invece, confermata una prognosi favorevole in ordine alla idoneità genitoriale, essendosi sempre occupata con continuità e responsabilità della figlia minore.
Ciò emerge da quanto riportato nella relazione dei servizi sociali che qualifica la come una Pt_1
madre responsabile dedita alla cura e al benessere della sua bambina, nonostante le difficoltà economiche e le complicate circostanze familiari. E'stato peraltro rilevato dai servizi che la situazione abitativa della ricorrente, seppur irregolare, appare stabile grazie al sostegno della famiglia che costituisce una rete attiva e di supporto alla ricorrente, anche dal punto di vista economico.
Dovranno pertanto essere riservate alla anche le scelte sulle questioni di maggior interesse di Pt_1
ogni ambito, posto che l'irreperibilità del padre renderebbe alla stessa, di fatto, impossibile l'adozione di ogni decisione.
Quanto al diritto di visita del padre l'inequivocabile disinteresse manifestato dal resistente rispetto all'affidamento nonché l'attuale assenza di ogni rapporto con la figlia non ne consentono una regolamentazione. Il genitore non affidatario potrà, quindi, vedere e incontrare la minore solamente previo accordo con la madre e secondo la volontà della minore
****
Per quanto concerne il contributo al mantenimento della figlia, giova osservare, altresì, che la mancata costituzione del convenuto non può, evidentemente, costituire condizione ostativa dell'obbligo, a carico del resistente, di corrispondere una contribuzione adeguata al mantenimento dei figli.
Se, infatti, è vero che la scelta di non costituirsi implica, de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della complessiva situazione patrimoniale del resistente,
nondimeno tale evenienza non può e non deve tradursi in senso pregiudizievole del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza e/o una contribuzione adeguata sulla base della capacità reddituale e/o lavorativa di ciascun genitore.
A tal riguardo a norma dell'art. 316 bis c.c., si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di provvedere a tutte le esigenze dei figli, non solamente sotto il profilo alimentare, ma anche rispetto alle ulteriori esigenze siano esse di natura scolastica, sportiva, sanitaria e sociale. Il parametro di riferimento ai fini della quantificazione del contributo è costituito non solo dalle rispettive sostanze dei genitori, ma anche dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge e, pertanto, dalle potenzialità reddituali.
Per quanto concerne la ricorrente, ella ha rappresentato di svolgere attività lavorativa come commessa con contratto a tempo parziale e di percepire uno stipendio di euro 500,00 mensili.
Non si conosce invece la condizione reddituale del convenuto, il quale, da ultimo le consegnava circa euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia.
Pertanto, considerata la condizione economica e personale dei genitori, i tempi pressoché totali di permanenza degli stessi con la madre, si ritiene equo confermare l'obbligo in capo al di Per_1
contribuire al mantenimento della figlia con il versamento di un assegno mensile pari ad euro
400,00 mensili favore della ricorrente, con rivalutazione annuale secondo la variazione degli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza del resistente nonostante sia rimasto contumace, non potendosi derogare al principio della soccombenza, operando una compensazione,
solo perché non ha spiegato contestazioni ed eccezioni (CASS. Sez. VI ord. n.13674 del 2.04.2022)
e dovranno essere corrisposte allo stato essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. dispone l'affidamento in via esclusiva a della figlia minore Parte_1 [...]
fissando la collocazione, anche ai fini anagrafici, presso la madre;
la stessa, inoltre, Per_1
potrà adottare in autonomia tutte le decisioni inerenti la figlia;
2. il padre potrà vedere e incontrare la minore previo accordo con la madre tenendo conto della volontà della stessa;
3. dispone che contribuisca al mantenimento della figlia mediante il CP_1
versamento a favore di entro il 5 di ogni mese della somma di euro 400,00 Parte_1
mensili con rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in euro 4000,000 oltre accessori dovuti per legge;
Così deciso in Cagliari in data 18.3.2024, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 829 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Monserrato (CA), via 31 Marzo 1943 n. 26, presso lo studio dell'Avv. Emanuele
Foddis, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al presente atto;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del
29.1.2024 prot. n.146/2024;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], ivi res.te al Vl. Monastir n. 127, C.F. CP_1
C.F._2 convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale
1) Stabilire l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, stabilendo Persona_1
altresì che la stessa possa decidere in via esclusiva sulla formazione della figlia, sulla sua salute e su tutte le decisioni più importanti per la sua vita.
2) Stabilire il collocamento della minore, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre,
attualmente in Cagliari, via La Somme n. 4.
3) Stabilire a carico del sig. un contributo nel mantenimento della minore di Euro CP_1
623,00 mensili, ovvero nella misura maggiore o minore risultante in corso di causa, da pagarsi in favore della ricorrente e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. 4) Con vittoria delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Erario.”
****
Con ricorso art. 473 bis c.p.c. depositato in data 12.2.2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo venissero regolamentate le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore (25.02.2018). Persona_1
A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha esposto di aver intrattenuto una convivenza more uxorio con il resistente dalla cui unione è nata la minore riconosciuta da Persona_1
entrambi i genitori e attualmente convivente con la madre;
che fallita l'unione sentimentale, i due genitori hanno interrotto la convivenza e di aver trasferito il proprio domicilio e quello della figlia in Cagliari nella via La Somme n. 4; che dopo la fine della relazione (da circa quattro anni) il resistente non ha avuto alcun rapporto con la figlia, se non qualche sporadica videochiamata ma ha continuato a provvedere al suo mantenimento, con un importo di Euro 623,83 mensili;
che la ricorrente non ha mai avuto alcuna notizia circa il nuovo domicilio e l'attività professionale svolta dalla controparte;
di aver appreso invece che il convenuto è stato sottoposto ad indagine per una serie di gravi delitti ed è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere;
di non essere a conoscenza del luogo in cui il convenuto stia scontando la misura cautelare non avendolo stesso più fornito notizie di sé ; che il convenuto non ha più provveduto al mantenimento della bambina e da oltre tre anni non incontra la minore.
Per quanto concerne la propria condizione reddituale ha dedotto di svolgere attività lavorativa part-
time con contratto a tempo determinato come commessa con una retribuzione mensile di euro
500,00 mensili e di percepire l'assegno unico di importo pari ad euro 190,00 mensili.
Ha rappresentato di non avere conoscenza degli introiti lavorativi del resistente precisando che nell'anno 2022 ha partecipato al mantenimento della figlia corrispondendo in media Euro 712,16
mensili e nell'anno 2023 una media di Euro 535,50 mensili.
*****
All'udienza di comparizione del 17.04.2024 è comparsa la sola ricorrente, il quale ha confermato il contenuto del ricorso dichiarando altresì: “ Da circa 4 anni la convivenza con il è interrotta. Per_1
Io abito in un appartamento nella via La Somme 4 a Cagliari non lontano da dove convivevo con il
Dalla relazione è nato la figlia il 25.2.2018. la bambina sta con me e il padre Per_1 Persona_1
di fatto non la vede e tiene con sé. Dall'interruzione della convivenza il ha visto la figlia Per_1
qualche volta in videochiamata ma di fatto non l'ha presa con sé mai. Nell'ultimo periodo si è avuta notizia del suo arresto nell'ambito di un'indagine per reati legati al traffico di stupefacenti. Per_1
frequenta la scuola materna a Cagliari nella Piazza Medaglia Miracolosa l'anno prossimo frequenterà la prima elementare. Il finora ha versato la somma mediamente di euro 623,00 Per_1
mensili sebbene non versasse mensilmente ma con diverse cadenze a suo piacimento. Non so che lavoro faccia il Durante la convivenza lavorava in un Tabacchino e sapevo che poteva fare Per_1
il cuoco. Io lavoro come addetta alle vendite in un negozio nella via Is Mirrionis con lo stipendio di circa euro 500,00 perché sono in regime di part-time. Prendo l'assegno unico per la bambina e mi aiutano i genitori che abitano di fronte a me. Per la casa di proprietà comunale pago un canone di euro 30,00. Preciso che il 20 novembre 2023 i Carabinieri sono venuti a casa mia per avere notizie del e hanno proceduto alla perquisizione. Non è stato trovato nulla perché il non ci Per_1 Per_1
abita da anni. Non so dove possa essere il e da novembre non ha più dato notizie di sé e non Per_1
ha più versato alcuna somma. Domando l'affido esclusivo della bambina. “
Il Giudice all'esito dell'udienza ha conferito incarico ai Servizi Sociali di Cagliari di acquisire informazioni sulle condizioni abitative e di vita della ricorrente e della figlia verificando se nell'accudimento di quest'ultima possa avvalersi anche di terzi familiari.
****
Con successiva ordinanza resa in data 1.08.2024, il Giudice, in via provvisoria e urgente, ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con facoltà della medesima Per_1
di assumere in proprio ogni decisione riguardante la minore stessa (c.d. affido super esclusivo);
prevedenndo in capo al l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con un importo Per_1
mensile di euro 600,00 e la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Il Giudice, inoltre, non essendovi necessità di ulteriore istruzione, anche in ragione della contumacia del ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio. Per_1
****
Per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, devono ritenersi sussistenti nel caso di specie i presupposti che giustificano il provvedimento di adozione del regime dell'affido esclusivo della figlia minore delle parti ai sensi dell'art. 337 quater c.c., già reso in sede di provvedimenti provvisori e urgenti.
Premesso, infatti, che, perché possa derogarsi al regime di affido condiviso (elevato dalla L. n. 54
del 2006 a regola generale del regime di affidamento dei figli minori), occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente circa il totale disinteresse manifestato dal convenuto, successivamente alla interruzione della convivenza, nei confronti della figlia appaiono avvalorate anche dal contegno processuale dal che, rimasto contumace, non ha opposto Per_1
alcuna argomentazione di segno contrario al plesso assertivo della il che conferma Pt_1
ulteriormente quel contegno improntato al più assoluto disinteresse nei confronti della figlia ascritto al medesimo dalla ricorrente.
Invero, la ricorrente ha lamentato che cessata la convivenza il convenuto si è disinteressato alla cura e della figlia, cessando anche di corrispondere dal 2023 il contributo per il suo mantenimento. Ha,
altresì, rilevato che il resistente è stato sottoposto ad indagine penale e a misura restrittiva delle libertà personale e di non essere a conoscenza della sua condizion e collocazione non avendo lo stesso comunicato alcunché alla ricorrente.
In verità la lontananza dalla minore e la mancata contribuzione al mantenimento perdura da tempo;
il disinteresse manifestato nel lungo periodo alle esigenze della figlia, alla sua quotidianità e ai suoi interessi, alle questioni educative, di salute, non collaborando mai in alcun modo con la ricorrente alla sua cura, facendo prevalere i suoi interessi su quelli della minore, sono sintomatici dell'inequivocabile disinteresse dello stesso per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale,
nonché di una condizione di manifesta carenza ed un'inidoneità tale finanche a concretizzare quel pregiudizio per il minore che, ai sensi dell'art. 337 quater c.c, può giustificare l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente. Per la quale va, invece, confermata una prognosi favorevole in ordine alla idoneità genitoriale, essendosi sempre occupata con continuità e responsabilità della figlia minore.
Ciò emerge da quanto riportato nella relazione dei servizi sociali che qualifica la come una Pt_1
madre responsabile dedita alla cura e al benessere della sua bambina, nonostante le difficoltà economiche e le complicate circostanze familiari. E'stato peraltro rilevato dai servizi che la situazione abitativa della ricorrente, seppur irregolare, appare stabile grazie al sostegno della famiglia che costituisce una rete attiva e di supporto alla ricorrente, anche dal punto di vista economico.
Dovranno pertanto essere riservate alla anche le scelte sulle questioni di maggior interesse di Pt_1
ogni ambito, posto che l'irreperibilità del padre renderebbe alla stessa, di fatto, impossibile l'adozione di ogni decisione.
Quanto al diritto di visita del padre l'inequivocabile disinteresse manifestato dal resistente rispetto all'affidamento nonché l'attuale assenza di ogni rapporto con la figlia non ne consentono una regolamentazione. Il genitore non affidatario potrà, quindi, vedere e incontrare la minore solamente previo accordo con la madre e secondo la volontà della minore
****
Per quanto concerne il contributo al mantenimento della figlia, giova osservare, altresì, che la mancata costituzione del convenuto non può, evidentemente, costituire condizione ostativa dell'obbligo, a carico del resistente, di corrispondere una contribuzione adeguata al mantenimento dei figli.
Se, infatti, è vero che la scelta di non costituirsi implica, de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della complessiva situazione patrimoniale del resistente,
nondimeno tale evenienza non può e non deve tradursi in senso pregiudizievole del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza e/o una contribuzione adeguata sulla base della capacità reddituale e/o lavorativa di ciascun genitore.
A tal riguardo a norma dell'art. 316 bis c.c., si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di provvedere a tutte le esigenze dei figli, non solamente sotto il profilo alimentare, ma anche rispetto alle ulteriori esigenze siano esse di natura scolastica, sportiva, sanitaria e sociale. Il parametro di riferimento ai fini della quantificazione del contributo è costituito non solo dalle rispettive sostanze dei genitori, ma anche dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge e, pertanto, dalle potenzialità reddituali.
Per quanto concerne la ricorrente, ella ha rappresentato di svolgere attività lavorativa come commessa con contratto a tempo parziale e di percepire uno stipendio di euro 500,00 mensili.
Non si conosce invece la condizione reddituale del convenuto, il quale, da ultimo le consegnava circa euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia.
Pertanto, considerata la condizione economica e personale dei genitori, i tempi pressoché totali di permanenza degli stessi con la madre, si ritiene equo confermare l'obbligo in capo al di Per_1
contribuire al mantenimento della figlia con il versamento di un assegno mensile pari ad euro
400,00 mensili favore della ricorrente, con rivalutazione annuale secondo la variazione degli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza del resistente nonostante sia rimasto contumace, non potendosi derogare al principio della soccombenza, operando una compensazione,
solo perché non ha spiegato contestazioni ed eccezioni (CASS. Sez. VI ord. n.13674 del 2.04.2022)
e dovranno essere corrisposte allo stato essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. dispone l'affidamento in via esclusiva a della figlia minore Parte_1 [...]
fissando la collocazione, anche ai fini anagrafici, presso la madre;
la stessa, inoltre, Per_1
potrà adottare in autonomia tutte le decisioni inerenti la figlia;
2. il padre potrà vedere e incontrare la minore previo accordo con la madre tenendo conto della volontà della stessa;
3. dispone che contribuisca al mantenimento della figlia mediante il CP_1
versamento a favore di entro il 5 di ogni mese della somma di euro 400,00 Parte_1
mensili con rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in euro 4000,000 oltre accessori dovuti per legge;
Così deciso in Cagliari in data 18.3.2024, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti