Articolo 4 della Legge 21 novembre 1950, n. 1016
Articolo 3
Versione
13 gennaio 1951
Art. 4.
Agli effetti dell' art. 81 della Costituzione , alla spesa di lire un miliardo per l'esercizio finanziario 1950-1951 si fara' fronte con la corrispondente somma gia' stanziata nel capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti dello stesso esercizio.

Entrata in vigore il 13 gennaio 1951