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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Specializzata per i Minorenni composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Barbara Del Bono Presidente Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. Dott. Gabriele Paolini Consigliere Onorario
Dott.ssa Grazia De Luca Consigliere Onorario
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 278/23 R.G. V.G., trattenuta in decisione all'udienza del 7 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, e vertente
TRA
• ( cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Alba RONCA del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE/RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
• Avv. Carlotta BRAVIN , quale curatore speciale dei minori Persona_1
con studio in Pescara, P.zza Unione, 4; Persona_2 Persona_3
APPELLATA/RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
• residente in [...]; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
• (collocatari del minore), rappresentati e difesi dall'avv. Silvia CATALUCCI del CP_2 foro di L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;
LITISCONSORTI NECESSARI
Con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 15370 del 31 maggio 2023 della S.C. in tema di adottabilità del minore. Appello alla sentenza del Tribunale per i Minorenni n.54/2021 del
19 luglio 2021.
Conclusioni: i procuratori delle parti costituite hanno concluso come in atti ed in particolare come da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila ha dichiarato, provvedendo invero anche sulla responsabilità genitoriale ( di cui è stata disposta la decadenza), lo stato di adottabilità dei minori e di nati dall'unione more uxorio tra Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_1
e .
[...] Controparte_1
La decisione ha così definito un procedimento originato dall'applicazione, da parte del GIP del
Tribunale di Pescara, della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare del Per_1
per ripetuti episodi (di fatto integranti il reato di maltrattamenti) nei confronti della compagna ed alla presenza anche dei minori.
Nel corso dell'istruttoria sono emersi poi i seguenti fattori che hanno motivato la soluzione assunta dal giudice minorile:
- La coppia ha convissuto in un alloggio popolare occupato dal padre della Croce ( ) e Per_4
dalla di lui compagna, , madre di Persona_5 Controparte_1
- Dopo la scoperta della terza gravidanza, in conseguenza di un litigio con la ed il Per_5 padre, la ha lasciato l'immobile e, grazie all'intervento dei Servizi Sociali (a cui, nel ER
frattempo, la stessa si è rivolta), è stata collocata presso la Casa Famiglia Esperanza;
- A partire dal mese di maggio 2019, per due anni, il nucleo composto dalla e dai suoi ER tre bambini (tra cui anche l'ultimo genito, a cui è stato imposto il nome della madre) ER
è stato costantemente monitorato tant'è vero che agli atti sono confluite le relazioni dei Servizi sociali (del 6 maggio 2019, del 9 luglio 2020 e del 14 maggio 2021), della Casa famiglia
Esperanza (del 7 maggio 2019, del 6 novembre 2019 e del 15 luglio 2020 unitamente alla relazione redatta dalla dott.ssa Per_6
Dalla disamina di tale materiale documentale, il Tribunale ha tratto il convincimento dell'esistenza delle condizioni per l'adottabilità dei minori in quanto, nonostante i progressi palesati nel periodo di permanenza presso la struttura soprattutto per quanto concerne la capacità a prendersi cura delle esigenze primarie della prole, la ha evidenziato una scarsa consapevolezza della situazione del ER suo nucleo familiare, un'assenza (soprattutto secondo il parere della dott.ssa di Per_6
autonomizzazione derivante dall'incapacità, sottolineata a più riprese, di affrancarsi definitivamente dalla relazione sentimentale con il Per_1
2 La soluzione migliore per l'interesse dei minori è il reperimento di una risorsa/famiglia, preferibilmente fuori Regione (al chiaro fine di rendere meno agevole la presenza del Per_1
nonché il compimento di un percorso rectius di un programma terapeutico.
1.2. La pronunzia del Tribunale per i minorenni è stata impugnata dalla sola in quanto il ER
sebbene regolarmente citato, ha preferito restare contumace, mentre la Curatela dei minori Per_1
ha in parte aderito all'appello instando per il collocamento della madre e dei figli presso una famiglia affidataria fuori Regione.
In estrema sintesi, l'appellante ha censurato, rimarcando, a più riprese anche la contraddittorietà della motivazione, il passaggio che ha riconosciuto la persistenza della stato di abbandono dei minori dando in tal modo assoluta prevalenza alla relazione della dott.ssa e non tenendo, di contro, in Per_6
debita considerazione il contenuto (univoco) delle relazioni dei servizi sociali e della stessa struttura da cui, pur nel riconoscimento di un quadro complesso, legato soprattutto alla difficoltà della ER
di chiudere il rapporto con il compagno, sono stati messi in risalto i progressi compiuti dalla madre nella gestione della prole.
All'esito di una CTU affidata ad un esperto psicologo, questa Corte Territoriale, in diversa composizione, ha integralmente confermato la decisione di primo grado.
Muovendo, in buona sostanza, dall'assunto secondo cui occorre avere in massima considerazione il superiore interesse dei minori, operando una scelta consapevole di non aderire (in linea con quanto espresso anche dal P.G.) alle conclusioni rassegnate dall'esperto, è stato rilevato che:
- La soluzione ipotizzata dall'esperto risulta gravosa per i minori costretti a doversi trasferire in un nuovo ambiente e con la prevedibile certezza che, in assenza della completa acquisizione da parte della madre del proprio ruolo genitoriale, tale opzione è destinata a protrarsi a lungo;
- A corroborare, poi, tale valutazione soccorrono ulteriori fattori: l'assenza di una famiglia d'origine in grado di poter fornire alla Croce quell'indispensabile supporto di cui la stessa ha bisogno;
l'inaffidabilità del compagno desumibile dai comportamenti tenuti e dai precedenti penali;
- Non sono emersi elementi in grado di poter formulare una prognosi favorevole sul processo di autonomizzazione così da doversi condividere quanto rappresentato dalla dott.ssa Per_6
- Nel lasso di tempo trascorso dall'inserimento nella casa famiglia, la non è riuscita a ER
raggiungere un apprezzabile livello sulla consapevolezza delle competenze genitoriali;
1.3. Avverso la sentenza di appello, la ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. ER
3 E così, è stata lamentata l'omessa valutazione di una serie di circostanze che avrebbero senza dubbio determinato un diverso esito della controversia (tra cui, in particolare, la disponibilità, acquisita, nelle more, di un immobile in locazione da parte della unitamente alla rinnovata intenzione della ER
famiglia di origine ad offrirle un valido sostegno).
Con la seconda doglianza, invece, la ricorrente ha censurato il vizio di motivazione soffermando, in particolare, l'attenzione sul fatto che la Corte Territoriale non ha adeguatamente indicato le ragioni che l'hanno indotta a discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU.
Infine, l'ultimo motivo ha riguardato la plurima violazione di legge (articoli 1,8,10 L. 184/83, art 3°
Cost, art 8 CEDU, Convenzioni di Strasburgo e New York) in ordine allo stato di adottabilità non ricorrendo i presupposti per la sua dichiarazione.
La S.C. nell'accogliere il ricorso ha evidenziato i seguenti aspetti:
a) “- in tema di adozione del minore, poi, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori” (cfr pag. 6 dell'ordinanza);
b) “ il prioritario diritto del figlio di vivere con i suoi genitori e nell'ambito della propria famiglia” può essere limitato unicamente in presenza di “endemico e radicale stato di abbandono, la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come extrema ratio a causa della irreversibilità incapacità dei genitori e dei parenti di allevarlo e curarlo per la loro totale inadeguatezza” (cfr pagg 6-7);
c) “la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi, poiché ha fondato la sua decisione sul carattere aleatorio del recupero della capacità genitoriale da parte della ricorrente alla stregua di un giudizio prognostico astratto e privo di un confronto effettivo con gli elementi nuovi emersi anche dall'indagine peritale” disattendendo le considerazioni svolte dal ctu;
1.4. Il giudizio di rinvio è stato tempestivamente e ritualmente riassunto dalla che ha insistito, ER
richiamandosi alle considerazioni poste a fondamento del provvedimento della S.C..
La curatela dei minori si è costituita limitandosi a rilevare di non aver più avuto notizie degli stessi dalla pubblicazione della sentenza di questa Corte poi cassata, e nelle note di trattazione del 28 marzo
2024 ha aderito alla prospettazione della coppia affidataria tanto da chiedere, seppur in via gradata, una rinnovazione della CTU.
4 Da par suo, il P.G., a cui gli atti sono stati trasmessi per le conclusioni, ha così concluso “Parere favorevole ad un supplemento istruttorio quale quello sollecitato dalla Cassazione al fine di addivenire ad una sentenza che dichiari, in adesione alla giurisprudenza di legittimità, realizzabile con significative probabilità di successo un progetto di recupero e di autonomia o che, al contrario, rigetti nuovamente l'appello qualora venga accertato, stavolta in maniera inequivoca senza margini di dubbio e incertezza anche con auspicabile rinnovo della C.T.U., l'irreversibile incapacità del genitore e dei parenti di allevare e curare la prole”.
, invece, è rimasto contumace e nelle more si è anche costituita la coppia affidataria Controparte_1 che ha concluso per il rigetto dell'appello o comunque (motivando essenzialmente sul tempo di permanenza già trascorso dai minori) per la rinnovazione della CTU.
Il giudizio di rinvio è stato quindi istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e dei fascicoli d'ufficio del primo grado.
E' stata altresì disposta, alla luce del quadro emerso nel corso del giudizio, una nuova CTU.
All'esito dell'udienza del 7 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.In limine litis, va dichiarata, non avendovi provveduto in corso di giudizio la contumacia di non costituitosi sebbene regolarmente citato. Controparte_1
3. Nell'assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
Giova a tale riguardo considerare che il giudizio di rinvio si struttura come un procedimento sostanzialmente chiuso il cui esatto perimetro è in effetti chiaramente ed obbligatoriamente delineato dalla pronunzia della S.C. che lo ha determinato.
Tale particolare meccanismo processuale, però, non preclude al giudice del rinvio, proprio perché trattasi di una prosecuzione del processo già instaurato, la possibilità di assumere una decisione diversa rispetto a quella che ha determinato il ricorso per cassazione, con una motivazione però necessariamente diversa e che comunque ed in ogni caso tenga in debito conto dei principi di diritto enunciati dal giudice di legittimità.
La trasposizione di tali principi di ordine generale al caso di specie comporta l'indispensabilità di valutare la sussistenza dello stato di adottabilità verificando l'idoneità della madre (essendo stata l'unica ad impugnare la pronunzia di secondo grado) e la soluzione che meglio possa soddisfare il prioritario e superiore interesse dei minori.
5 4.Il punto di snodo, anche alla luce del giudizio di rinvio, dell'intera vicenda deve senza dubbio individuarsi nell'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità dei minori.
L'ordinanza della S.C. ha imposto una rivisitazione del materiale probatorio emerso e quindi delle conclusioni a cui è pervenuto il primo CTU, dei fattori sopravvenuti emersi quanto alla valutazione dello stato di adottabilità che non può essere condotta secondo un giudizio prognostico ex ante, bensì tenendo conto della situazione attuale e considerando che la ratio dell'impianto normativo che è nel senso di ritenere l'adozione un rimedio estremo e residuale potendosi di conseguenza recidere il legame tra i minori ed i genitori soltanto in presenza di un conclamato quadro di idoneità degli stessi a prendersi cura dei figli.
Muovendosi pertanto necessariamente all'interno di tale direttrice interpretativa, deve osservarsi quanto segue.
4.1.In punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità ha in effetti costantemente chiarito che
“L'adottabilità di un minore può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono dello stesso sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica, grave e non transitoria, che renda il genitore, seppur ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico” (cfr Cass Civ, Sez I, 13.7.2020 n. 14914).
Inoltre, “Ai fini della valutazione dello stato di abbandono, quale presupposto legittimante la declaratoria dello stato di adottabilità, dovendo tutelarsi esclusivamente l'interesse del minore, importa di avere riguardo, piuttosto che ai comportamenti di ciascun genitore, alle possibili conseguenze sullo sviluppo psicofisico della personalità del fanciullo, considerato non in astratto ma in concreto, in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicofisiche, alla sua età e al suo grado di sviluppo” (cfr Corte Appello Roma, 6.4.2020).
Ed ancora, nel solco di questo orientamento interpretativo, è stato ulteriormente affermato che “Il diritto del minore a vivere nella propria famiglia d'origine è tutelato in via prioritaria dall'art. 1 della l. n. 184 del 1983; tuttavia se il minore versa in una situazione di abbandono, privato dell'assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti, l'art. 8 della medesima legge sull'adozione prevede che ne venga dichiarato lo stato di adottabilità. In particolare, va dichiarata
l'adottabilità del minore ogni volta che, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà, permanga la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi
6 compatibili con le esigenze di crescita sana ed equilibrata dei minori. In tale prospettiva vanno tenute in debito conto soprattutto le tempistiche, per cui è necessario accertare l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole, valutando la veloce ed irripetibile crescita dei minori: in sostanza il giudice deve operare un giudizio prognostico vòlto a verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, sia con riferimento alle condizioni di lavoro, reddituali e abitative - senza però che esse assumano valenza discriminatoria - sia con riguardo a quelle psichiche e solo all'esito di tale giudizio è chiamato alla dichiarazione di adottabilità del minore se accerta che il genitore non è in grado di recuperare adeguatamente le sue capacità in tempi ragionevoli” (cfr Corte Appello Roma, sez I, 12.5.2023 n. 3416).
Con specifico riguardo, poi, ai rapporti con la famiglia naturale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il minore che sia stato dichiarato adottabile versa nella condizione giuridica di essere posto in affidamento preadottivo. Non è prevista da alcuna norma e presa come conseguenza automatica della dichiarazione di adottabilità la recisione di qualsiasi rapporto e contatto con i genitori biologici, mentre tale effetto si determina definitivamente ai sensi dell'art. 27 l. n. 184 del
1983 con la adozione. La cessazione dei rapporti e dei contatti con la famiglia di origine è, tuttavia, una conseguenza diretta dell'affidamento preadottivo perché costituisce una modalità di attuazione di questa cruciale fase del rapporto tra adottante e adottando, diretta a culminare nella dichiarazione di adozione. Può, pertanto, ritenersi che con la dichiarazione di adottabilità, in quanto finalizzata alla adozione legittimante (ancorché possa verificarsi in alcune ipotesi la assenza di tale esito finale) si determina la cessazione dei rapporti con i genitori biologici, non essendo compatibile con la finalità ultima dell'istituto la perpetuazione di una relazione che è destinata a recidersi definitivamente con la assunzione di un diverso status filiale mediante l'adozione” (cfr Cass Civ, Sez
I, 13.2.2020 n. 3643).
4.2.La disamina del complessivo quadro documentale deve essere svolta su un duplice piano;
da un lato, va considerato quanto emerso prima della pronunzia della S.C.; dall'altro, devono porsi le risultanze della nuova CTU espletata.
4.2.1.Tanto considerato, con riguardo al primo ambito è emerso quanto segue:
- Le relazioni dei Servizi Sociali e della casa famiglia Esperanza hanno escluso, dopo aver potuto attenzionare da vicino la condotta tenuta dalla profili di criticità rilevanti quanto ER
alle proprie capacità genitoriali;
7 - In effetti, la donna è stata, a più riprese, definita come una “madre attenta”, capace, nonostante la giovane età, il vissuto non certo facile e le condizioni di salute, di prendersi adeguatamente cura dei figli;
- Nelle suddette relazioni, invero, l'unico profilo di criticità (non direttamente incidente però sulla capacità genitoriale), ha riguardato la difficoltà della a prendere le distanze dal ER
compagno la cui presenza è stata valutata certamente come un fattore Controparte_1
destabilizzante per il suo equilibrio emotivo (si è fatto in particolare, cenno ai ripetuti litigi che la coppia ha avuto anche presso la casa famiglia tanto da rendere necessario in alcuni casi l'intervento non solo del personale, ma anche delle stesse forze dell'ordine);
- La relazione della dott.ssa (a cui il Tribunale per i minorenni ha fatto ampio cenno) Per_6 in realtà ha, dopo aver operato un excursus del contesto familiare, evidenziato che all'esito della somministrazione del test MMPI2, la si è rivelata un “soggetto adeguato”, tuttavia ER
è poi giunta alla conclusione che si è in presenza di un disturbo affettivo idoneo ad incidere sulla capacità attentiva e di aderenza alla realtà;
- La prima CTU ha effettuato interviste con la ma anche con il padre e la compagna ER
(che, come anticipato, è la madre del traendo queste conclusioni: a) quanto alla Per_1 odierna appellante: “Emergono sentimenti di paura e diffidenza che sono riferibili alla esperienza di estromissione dal progetto appena trascorsa. La signora necessita di essere sostenuta in un contesto di fiducia e affidamento nel quale possa ritrovare la capacità di usufruire adeguatamente degli aiuti posti in essere e portare avanti una progettualità che riguarda la sua genitorialità. Circa il rapporto con il padre delle bambine, mostra una consapevolezza maturata alla luce degli ultimi accadimenti e il rischio evolutivo al quale sono state sottoposte le figlie minori a causa di vissuti relativi alla violenza assistita.
L'atteggiamento che emerge dal colloquio evidenzia una condizione di adesione al progetto
e capacità di uniformarsi a quanto potrebbe essere suggerito dalle risorse territorialmente competenti e all'uopo attivate” (cfr pag 33 della consulenza); b) per i nonni dei minori: “Il colloquio mette in luce l'assenza di consapevolezza circa il divenire degli eventi e gli esiti che si sono poi delineati” nonostante la “buona volontà” manifestata di fornire un proprio aiuto che non si coniuga adeguatamente con le limitate risorse economiche e con i bisogni concreti delle minori (cfr pag 29);
- L'esperto ha ascoltato anche l'assistente sociale che ha seguito la nel suo percorso ed ER il responsabile della casa famiglia traendo queste conclusioni: “Il colloquio svolto con gli operatori mette in luce che la vera difficoltà della signora non consiste nel fatto che la ER
stessa non segua le prescrizioni e non si affidi al servizio sociale, quanto invece il suo
8 attaccamento al padre delle minori, uomo ritenuto violento ed aggressivo, la cui presenza non garantirebbe tutela e sicurezza alle bambine” (cfr pag 26);
- Sono stati poi somministrati (al fine di rendere ancor più attendibile l'esito dell'accertamento) da cui è risultato: “Gli elementi di fragilità della sua personalità non rappresentano tuttavia, allo stato, dei nuclei psicopatologici ma piuttosto elementi sui quali è necessario porre attenzione. La consapevolezza della necessità di aiuto costituisce un predittore di trattabilità dal momento che la stessa non si sottrae all'analisi e all'approfondimento di tali condizioni interne. L'approccio alla realtà tende alla semplificazione per favorire l'adattamento, con un pensiero concreto, condizione che le consente di affrontare le situazioni rispetto alle richieste dell'ambiente. E' presente una certa dose di impulsività che a volte le impedisce la riflessione creando una confusione interna. La situazione attuale è vissuta con particolare stress ed emergono emozioni ambivalenti. Il tono emotivo si caratterizza per una lieve difficoltà nell'espressione e modulazione delle emozioni che tendono ad essere inappropriate. Tale difficoltà limita la capacità di essere consapevole delle proprie emozioni e di descriverle agli altri. Si rileva una elevata preoccupazione per sé stessa, per come vive, per i propri problemi, per come si vede, a causa di una profonda insoddisfazione. Inoltre, è preoccupata per la propria condizione di salute fisica. Il soggetto mostra buone capacità di relazione e comunicazione interpersonale. Ella sa mettere in atto attività appropriate, capacità di padroneggiare la situazione, attività di coping appropriate. La signora non sempre sa individuare gli elementi critici di una situazione educativa, riesce comunque a reperire delle soluzioni adeguate per la tutela dei figli. Si evince una certa fatica ad empatizzare circa le emozioni ed i sentimenti che si palesano, tuttavia è in grado di attuare comportamenti efficaci per poter contenere adeguatamente la situazione che si viene a creare. Emerge uno stile genitoriale che necessita di essere implementato sugli aspetti di comprensione di elementi critici, capacità di comunicazione e gestione delle emozioni” (cfr pag 41);
- In conclusione, l'esperto ha rilevato “..Le capacità genitoriali risultano carenti e necessitano di riabilitazione. I tempi di recupero sono compatibili con le esigenze di crescita delle figlie minori;
di verificare se la sua famiglia di origine sia effettivamente disposta ad aiutarla sotto il profilo anche materiale e se sia in possesso a sua volta di sufficienti capacità e delle necessarie risorse, di stabilire se tale soluzione sia meglio rispondente alle complessive necessità delle minori. La famiglia di origine pur essendo disposta ad aiutarla sotto il profilo anche materiale (attraverso contribuzioni di natura economica), non è in possesso a sua volta di sufficienti capacità e delle necessarie risorse e tale soluzione non è rispondente alle complessive necessità delle minori;
… La madre deve poter essere reinserita in Casa Famiglia
9 insieme alle figlie minori per la prosecuzione del progetto di recupero delle competenze genitoriali, in una Struttura fuori regione. Il collocamento in una nuova struttura deve prevedere un percorso di intervento di almeno sei mesi trascorsi i quali sarà necessario il reperimento di una famiglia affidataria per le minori, famiglia che affiancherà la signora nell'esercizio della genitorialità e che consentirà lo svincolo definitivo dalla Casa ER
Famiglia. In questo modo sarà possibile favorire la costruzione di una rete sociale di appartenenza e integrazione. Sarà altresì fondamentale l'avvio di un percorso di psicoterapia
a beneficio della signora Infine, l'adesione puntuale al progetto rappresenta una ER
conditio sine qua non per il raggiungimento di adeguate capacità genitoriali, in mancanza della quale non è possibile alcuna forma di recupero” (cfr pagg 46-47);
4.2.2. Nelle more, come anticipato, è risultato che a partire dal mese di settembre 2022, le minori e ono state collocate presso una famiglia affidataria. Per_1 Per_2 ER
Di conseguenza, anche in relazione al lasso di tempo trascorso, è stata disposta una nuova CTU le cui risultanze possono di seguito essere così sintetizzate:
-sono stati svolti colloqui con la le minori e la famiglia affidataria;
ER
- quanto a quest'ultima, il quadro delineato dall'esperto deve ritenersi positivo;
infatti, nel corso dell'attività proposta (una rappresentazione grafica) “si evidenzia la presenza di ottimo coinvolgimento e sostegno…Per quanto riguarda sia padre che la madre durante il compito si evidenzia in più occasioni la presenza di sostegno diretta verso i figli….tutti i membri della famiglia vengono rappresentati” (cfr pagg 44-45) così da affermare che l'osservazione clinica del nucleo ha palesato un clima di collaborazione e soprattutto di ben definita individuazione dei ruoli senza alcun fattore negativo (cfr pag 45);
- con riguardo, invece, alle minori;
ha ricordato la figura della madre e l'esperienza vissuta Per_2 all'interno della casa famiglia manifestando (ed è stata in questa l'unica) un negativo effetto emotivo derivante dalla separazione con la medesima tanto da suggerire la necessità di un percorso psicologico
(cfr pagg. 22-23); invece, ha riferito di essere felice e di esserlo stato dal momento in cui la Per_1 coppia di “nuovi genitori” l'ha prelevata dalla casa famiglia (cfr pag 29) e l'esperto ha così concluso dunque allo stato attuale evidenzia uno stile di attaccamento di tipo sicuro in relazione alla Per_1
percezione della FdA introiettata, quella del genitore affidatario, presentando una grave flessione dell'umore allorquando si trova materialmente ad accettare la separazione dalla stessa, evidenziando un rischio di significativo abbassamento del tono dell'umore che, in età così precoce, appare sul piano prognostico rilevante e da evidenziarsi per un potenziale sviluppo di reazioni depressive infantili in caso di abbandono” (cfr pag 31); a riferito del periodo presso la casa famiglia dove ER
10 ha aggiunto di essere stato in compagnia di una donna di nome “ ” aggiungendo di essersi sentita Pt_1
“superbene” quando però l'ha lasciata (cfr pag.36); all'esito dei test il consulente ha riferito che non evidenzia delle problematiche e/o delle difficoltà nelle principali fasi dinamiche ER
..fornendo nel 70% dei casi risposte di natura sostanzialmente sana ed in linea con la sua fase psicoevolutiva…la minore presenta ansia da separazione dalle figure genitoriali che percepisce come costantemente presenti durante la lettura di ciascuna favola…assimilando il concetto di allontanamento e perdita a quello di morte” (cfr pag. 41-42);
- ampia attenzione è stata evidentemente data alla figura della Croce;
in primo luogo, sono emersi fattori di novità della propria condizione rispetto al quadro precedentemente indicato in quanto: a) la stessa è divenuta madre di un altro figlio, avuto sempre dal b) la relazione CP_3 Per_1 sentimentale con quest'ultimo è ancora esistente tant'è vero che la coppia si è trasferita (dove peraltro dovrebbe trovarsi a tutt'oggi) a Milano dove hanno trovato ospitalità presso un cugino dell'uomo; c) il svolge lavori saltuari e la soluzione abitativa è stata individuata in una zona dove insistono Per_1
insediamenti precari;
d) anche per l'ultimo nato, sebbene non risultino assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, è stata attivata una osservazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di Foggia (individuati come territorialmente competenti avendo la Croce dichiarato di essere residente in quel centro) che ha evidenziato (sul punto la CTU è risultata estremamente chiara) una situazione di criticità; e) l'esperto ha anche provveduto ad incontrare il responsabile della Casa
Famiglia Esperanza dove la è stata ospitata insieme ai figlioli la quale ha riferito che ER
l'autonomia della donna (comunque circoscritta alla somministrazione unicamente di cure primarie)
è stata apprezzata soltanto nei periodi in cui la stessa ha interrotto la frequentazione con il Per_1
- anche per la Croce l'esperto ha seguito lo stesso metodo effettuando dapprima un colloquio e successivamente provvedendo alla somministrazione di test;
il quadro delineatosi può essere così compendiato;
l'odierna appellante presenta una “personalità disfunzionale caratterizzata da pensiero semplice e poco complesso con limitate capacità di coping” (cfr pag 47) nonché da “deficit metacognitivi..problematiche rilevanti sul piano affettivo e relazionale che determinano una qualità disturbata delle relazioni affettive di riferimento….tendenza a distorcere la realtà…Competenze genitoriali di secondo livello inadeguate” (cfr pag 60); la stessa ha maturato la convinzione di essere vittima di una persecuzione non avendo manifestato comportamenti tali da giustificare le decisioni assunte con riguardo al rapporto con i figli;
“…non si evidenziano capacità di riconoscimento degli stati mentali dell'altro intese come bisogno emotivi primari, primo tra i quali il bisogno di protezione, stabilità e sicurezza affettiva e familiare” (cfr pag 47); “La sig.ra non ha mai chiesto aiuto a specialisti della salute mentale nonostante le sollecitazioni proposte” (cfr pag 49); “Non sono emersi elementi in favore di una manifesta volontà di comprensione della condizione mentale delle minori
11 da parte della sig.ra né sul piano affettivo né su quello psicologico” (cfr pag 51); “Nel quadro ER
della sig.ra dunque vengono meno alleanze terapeutiche, consensi, presente consapevolezza e ER
soprattutto la necessità di esercitare un ruolo, quello di genitore, che non è un ruolo passivo, a cui deve essere fornito, denaro, abitazione, lavoro e nulla di più, bensì un ruolo che deve essere costruito personalmente da ogni soggetto che si interessa ai minori” (cfr pag. 58); “Non ha acquisito capacità genitoriali così da poter assumere un ruolo educativo e di guida positiva nei confronti delle minori”
(cfr pag. 61);
- le conclusioni a cui è pervenuta la CTU devono ritenersi, in quanto espressione di un percorso logico ed argomentativo immune da censure, pienamente condivisibili;
ne deriva, pertanto, come non possono trovare accoglimento le osservazioni sollevate dal procuratore della (cfr pag 114 della ER
CTU) che, in estrema sintesi, ha lamentato, quanto alla verifica delle capacità genitoriali, il mancato confronto tra le predetta e le figlie nonché l'omesso rispetto di protocolli così violando l'art. 473 bis n. 25 cpc;
a tali osservazioni, l'esperto ha così risposto: a) la metodologia seguita è stata quella stabilita dall' (utilizzato peraltro su vasta scala nazionale) che Controparte_4
non contempla alcuna interazione nella redazione della CTU tra la madre ed i minori;
b) l'esame delle competenze genitoriali della è stato fondato all'esito della somministrazione di test (sulla cui ER
attendibilità scientifica non possono nutrirsi dubbi) ;
- a tali considerazioni deve aggiungersi che alla luce del lasso di tempo trascorso e soprattutto al fine di tutelare l'equilibrio psico fisico delle minori (anche alla luce di quanto emerso nel corso dei colloqui a cui le piccole sono state sottoposte), deve privilegiarsi la scelta di non effettuare un incontro con la madre;
4.3.Le risultanze della seconda CTU della dott.ssa , anche in ragione dei principi di diritto Per_7
sopra citati (e della stessa ordinanza della S.C. che ha cassato la sentenza di questa Corte), devono essere integralmente recepite e fatte, di conseguenza, proprie in quanto:
- Il quadro attuale consente di esprimere una valutazione negativa sull'idoneità delle capacità genitoriali della ER
- La predetta, infatti, risulta ancora sentimentalmente legata alla persona del con il Per_1
quale ha avuto, nel frattempo un altro figlio, e con cui vive a Milano ospite presso un parente dello stesso;
- Il progetto di vita dei due non ha raggiunto un grado di apprezzabile e significativa autonomia in quanto il non lavora stabilmente il rende oltremodo difficoltosa la permanenza in Per_1
una realtà dove è notorio il costo della vita è elevato e certamente è tale con un nucleo familiare numeroso;
12 - La stessa condizione abitativa deve ritenersi precaria;
- Il quadro psicologico della già ampiamente delineato nelle pagine che precedono, ER depone in senso negativo sulle proprie competenze genitoriali;
l'appellante, infatti, si è ostinata a sostenere la tesi dell'essere vittima di un complotto ordito ai suoi danni, senza tuttavia considerare che le lacune emerse hanno trovato riscontro anzitutto nei risultati emersi nel corso dei test somministrati ed anche in alcune circostanze palesatesi durante il colloquio con la dott.ssa tra cui, in particolare, il mancato svolgimento di un'attività Per_7
lavorativa ed il rifiuto ad intraprendere un percorso presso il centro di salute mentale nonostante le ripetute sollecitazioni in tal senso;
- La giurisprudenza (anche l'ordinanza della S.C. che ha cassato la precedente decisione di questa Corte Territoriale) è concorde nel ritenere che la dichiarazione di abbandono deve rappresentare un'extrema ratio;
tuttavia, nella valutazione dei fatti, in una sorta di equo contemperamento dei contrapposti interessi, deve anche tenersi in debito conto il superiore interesse dei minori. Collocandosi, allora, all'interno di tale solco interpretativo non possono essere obliterate alcune circostanze verificatesi nelle more ovvero: a partire dal settembre
2022 (e quindi oramai da oltre due anni) le minori sono state collocate presso una famiglia affidataria;
la coppia si è sottoposta alle verifiche richieste dal CTU evidenziando una piena capacità genitoriale;
d'altronde, il riscontro quanto mai attendibile è pervenuto proprio dall'osservazione della coppia con le minori da cui è emersa complicità, ma anche una chiara differenziazione dei ruoli;
e hanno chiaramente manifestato Per_1 Per_2 ER un'adesione alla soluzione attuale e l'esperienza passata con la madre presso la casa famiglia non è stata ricordata positivamente;
la condizione attuale della (ancor più adesso che ER
persiste la relazione con il che non ha mostrato alcuna attenzione nei confronti delle Per_1
figlie) non consente di esprimere una prognosi favorevole sul fatto che la stessa possa rappresentare un valido punto di riferimento nel percorso di crescita delle figlie;
la capacità
(evidenziata nel colloquio che la dott.ssa ha avuto con la Casa Famiglia Per_7
Esperanza) di adottare cure primarie non può rivelarsi sufficiente;
né l'assenza (perché non note) di misure adottate anche per quanto concerne l'ultimo figlio può valere, a fronte CP_3
del quadro tratteggiato a colmare la valutazione negativa sulle competenze genitoriali;
- Il percorso suggerito nella precedente CTU della dott.ssa di prosecuzione per un Per_8
periodo in casa famiglia diversa da quella sinora utilizzata e una successiva fase presso una famiglia affidataria) non può pertanto rappresentare la modalità in grado di consentire alla
Croce di raggiungere quell'indispensabile livello di consapevolezza del ruolo genitoriale;
13 - Tale opzione, infatti, in tanto avrebbe potuto trovare accoglimento in quanto fosse anzitutto emerso un legame solido tra le minori e la madre e soprattutto non vi fosse stato l'affidamento preadottivo oppure lo stesso non avesse avuto effetti positivi sul benessere psicofisico delle stesse;
- Inoltre, tale soluzione, a fronte di un rapporto ancora in essere con il non potrebbe Per_1
neppure favorire quel processo di autonomizzazione della al cui raggiungimento tutti ER
gli esperti che si sono approcciato al caso (anche quindi la prima CTU) deve ritenersi indispensabile la lontananza dal compagno essendo questa un requisito imprescindibile per il buon esito del processo di crescita;
5.Sulla scorta, pertanto, delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto da Parte_1
deve essere rigettato.
6.Con riguardo al regime delle spese di lite, deve farsi applicazione del principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui occorre nel giudizio di rinvio tener conto dell'esito complessivo del giudizio ( cfr Cass Civ, Sez III, 26.7.2019 n. 20292).
Deve farsi applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/18 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 comma 2° cpc, nella formulazione successiva all'entrata in vigore della L.
162/14 nella parte in cui ha escluso la compensazione in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
Tale requisito è certamente rinvenibile nella fattispecie alla luce delle seguenti considerazioni: la curatela ha nella sostanza aderito alla prospettazione della ritenendo l'insussistenza dello stato ER
di adottabilità; il si è nella sostanza disinteressato del giudizio. Per_1
Quanto alle coppie affidatarie, trattandosi di una partecipazione imposta dalla legge in ragione della particolarità del giudizio, è da escludere che possa farsi applicazione del principio della soccombenza.
7. Le spese di CTU devono essere poste a carico di e quindi a carico dell'erario Parte_1
essendo la parte ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione specializzata per i minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila n. 54/21 così decide nel contraddittorio delle parti:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello c) compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio;
14 d) pone le spese di CTU definitivamente a carico di e quindi a carico Controparte_5 dell'erario essendo la parte ammessa al gratuito patrocinio;
e) dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Si comunichi alle parti ed al Procuratore Generale.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16 gennaio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Barbara Del Bono
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