Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/03/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 10590/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/07/1976, elettivamente domiciliata in Genova, via XX Settembre 1/5, presso e nello studio dell'Avv. CERBARA ANNA (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e la difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. PERUGGI
GIAN MARCO (C.F. ), come da procura in atti C.F._3
Nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
19/03/1973, elettivamente domiciliato in Genova, via Cesarea, n. 12/5, presso e nello studio dell'Avv. TONNARELLI ANDREA (C.F. ) C.F._5
che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere la Parte_1
pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di;
Controparte_1
Rilevato che all'udienza del 24/02/2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo per consensualizzare la separazione personale alle condizioni di cui al dispositivo;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 10/09/2005 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
d) dall'unione coniugale nasceva una figlia, in data 10.7.2007, Per_1
attualmente studentessa.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto
b) la figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione abitativa insieme alla NO presso la casa Parte_1
coniugale di Genova, Via dei Platani 19/19;
c) la casa coniugale di Genova, Via dei Platani 19/19, in comproprietà al 50% tra i coniugi, è assegnata alla NO , la quale vi abiterà Parte_1
insieme alla figlia Per_1
d) il padre potrà vedere la figlia, frequentarla e tenerla con sé previ accordi diretti con la stessa sia per la frequentazione ordinaria che per le festività e le ferie;
e) il padre, sig. verserà un assegno per contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia minorenne i € 400,00 mensili per 12 mensilità Per_1
annue a decorrere da marzo 2025 da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra e da rivalutarsi annualmente in base Parte_1
alla variazione dell'indice Istat a partire dal marzo 2026.
f) Ciascuno dei genitori provvederà al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione
Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova
(http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/).
Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2005, Numero 400, Parte II, Serie A, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 14/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4