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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7441/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
11.11.2024, assunto in decisione in data 25.2.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
2.9.1994, con l'Avvocato Rosa Taccogna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Monza,
Corso Milano n. 37;
e tra
(c.f. ) nato in [...] il Parte_2 C.F._2
4.2.1985, con l'Avvocato Alessia Fonda ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via
S. Antonio Maria Zaccaria n. 1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. Affidamento e collocamento. Il figlio minore, , resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 con collocazione prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre. Le decisioni di maggiore importanza concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione del minore dovranno essere concordate congiuntamente dai genitori, valutate le capacità, inclinazioni e attitudini del minore. I genitori si impegnano a provvedere personalmente alla cura, istruzione ed educazione del figlio.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
3. Assegnazione casa coniugale.
a) La casa coniugale, sita in BO AG (MB) in Corso Milano n.25, in comproprietà tra i coniugi, resterà assegnata con quanto l'arreda alla IG.ra che l'abiterà unitamente Parte_1
Per_ al figlio , fermo quanto previsto al successivo punto 4.
b) A decorrere dal mese di ottobre 2024 la IG.ra si farà carico in via Parte_1
Per_ esclusiva del mutuo n. 30192682 contratto con la CA di ST (Rep. 298769 Racc. 33166 Notaio di
Cantù) da cui l'immobile è gravato, la cui rata mensile è di Euro 742,00. Il IGnor Parte_3 quindi liberato dal pagamento del mutuo.
[...]
c) Le spese di gestione (ammontanti a circa Euro 10,00 al mese) del conto corrente cointestato n.
[...]presso CA ST su cui è addebitata la rata di mutuo, dovranno essere sostenute nella misura del 50% da ciascuno.
d) Entro la data di sottoscrizione del presente accordo, il IG. si impegna Parte_2
a revocare dal predetto conto cointestato ogni domiciliazione ivi presente a proprio nome ed a non attivarne di nuove, essendo un conto da utilizzarsi unicamente ai fini del pagamento delle rate di mutuo.
e) Il IG. , che ha già trasferito il proprio domicilio, consegnerà alla moglie Parte_2 tutte le chiavi dell'abitazione coniugale alla data della sottoscrizione del presente ricorso e si impegna a prelevare dalla casa coniugale i suoi effetti personali entro il giorno 31.10.2024, con possibilità di lasciarli in deposito presso il solaio dell'abitazione, senza limiti di tempo. Entro la data di sottoscrizione del presente accordo, il marito si impegna a disdire il contratto a proprio nome del servizio di internet presente presso l'immobile coniugale.
4.Vendita casa coniugale. I coniugi concordano sin da ora che la casa coniugale in comproprietà, sita in
BO AG (MB) in Corso Milano n.25 (estremi catastali: foglio 12, particella 610, subalterno 704), dovrà essere venduta entro e non oltre la fine del mese di novembre 2027, e che il ricavato, dedotto l'importo pagina 2 di 10 residuo del mutuo al momento della vendita, sarà suddiviso al 50%, previa decurtazione dell'importo complessivo delle rate di mutuo versate in via esclusiva dalla IG.ra che Parte_1 pertanto dovranno essere conteggiate ai fini della ripartizione del prezzo ricavato.
5.Frequentazioni padre/figlio.
a) Per quanto attiene le modalità con cui il padre vedrà e terrà con sé il figlio, i coniugi precisano che il IG.
, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, avrà facoltà di tenere Parte_2 con sé il figlio n.6 giorni al mese, allorquando sarà di riposo dal lavoro, con almeno due pernottamenti al mese presso la casa paterna, secondo le seguenti modalità:
• n.2 giorni consecutivi, con un pernottamento presso l'abitazione paterna, in un fine settimana ogni mese;
• n.2 giorni consecutivi, con pernottamento presso l'abitazione paterna, anche infrasettimanalmente ogni mese;
Per_
• per quanto riguarda le festività, trascorrerà con ciascun genitore una settimana nel corso delle vacanze natalizie, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni;
le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi secondo il criterio dell'alternanza; 15 giorni nel corso delle vacanze estive da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno. Il tutto compatibilmente con i turni lavorativi paterni, concordando i genitori che in caso il padre sia impegnato al lavoro durante le vacanze e la sospensione scolastica, la frequentazione Per_ con seguirà il calendario ordinario. Il padre dovrà farsi carico in via esclusiva dei costi della baby sitter per il periodo di Natale o Capodanno se impegnato al lavoro. Per_ La baby sitter sarà scelta dal padre e ove possibile starà da lui con durante l'orario di lavoro.
b) Il IG. si impegna a comunicare alla IG.ra Parte_2 Parte_1
Per_
entro il 25 di ogni mese i giorni del mese successivo in cui terrà con sé , stante la turnazione
[...] lavorativa.
c) Nei giorni di pertinenza del padre, quest'ultimo si impegna ad andare a prendere il figlio presso l'abitazione materna o presso quella della bisnonna materna (oppure presso la Chiesa che frequenta sita in Milano in zona
Certosa, previa tempestiva comunicazione da parte della madre del minore) e ad accompagnare e prendere il figlio a scuola, di portarlo alle attività extrascolastiche e/o mediche che lo riguardo, nonché di seguirlo nello svolgimento dei compiti.
Allorquando il IG. dovrà iniziare il turno di lavoro alle ore 5:00 di mattina, Parte_2 la sera precedente riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione della madre o della bisnonna materna tra le ore
20,00 e le ore 22.00, (in ogni caso dopo cena), comunicando almeno un'ora prima l'orario alla madre del Per_ minore. Si specifica che i pernottamenti di con padre, dovranno essere sempre presso la di lui abitazione e non presso la casa coniugale.
pagina 3 di 10 d) il minore potrà vedere il nonno materno solo alla presenza della madre o del padre, o della bisnonna materna . Parte_4
e) I genitori concordano di gestire con la massima gradualità - e sempre nel rispetto della sensibilità del figlio Per_ minore – le relazioni con eventuali nuovi partners che saranno presentati a solo in caso di rapporto stabile e comunque decorsi 6 mesi dall'inizio della frequentazione.
6) Contributo al mantenimento del figlio. Tenuto conto dei complessivi rapporti economici fra le parti, il IG. Per_
contribuirà al mantenimento di versando alla IG.ra Parte_2
[...]
, a decorrere dal mese di ottobre 2024, la somma mensile di euro 325,00 Parte_1
(trecentoventicinque/00) entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico bancario, per
12 mensilità all'anno, oltre rivalutazione Istat trascorso un anno dal versamento della prima mensilità;
7) Spese babysitter. Le spese per la baby sitter (familiare e/o estranea) , la cui spesa mensile non dovrà superare l'importo di Euro 400,00, saranno divise tra i coniugi, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, nella misura del 45% a carico del IG. (il cui ammontare massimo è quindi Parte_2 di Euro 180,00 mensili) e del 55% a carico della IG.ra , fermo restando Parte_1 che eventuali costi di vitto e alloggio della baby sitter saranno a carico della madre convivente con il minore, fin quando la madre abiterà presso la casa coniugale. Il padre si impegna a versare, entro il 31.12.2024, alla Per_ madre l'importo di Euro 350,00 quale contributo alle spese arretrate della Babysitter di , a tacitazione di qualunque altra pretesa. Per_
8) Spese straordinarie. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per saranno sostenute dalla madre in misura del 55% e dal padre in misura del 45% secondo il seguente schema del Tribunale di Monza:
- Spese Mediche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari prescritti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, occhiali e lenti a contatto/farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) dotazione informatica se dovuta dalla scuola;
d) fondo cassa;
e) assicurazione obbligatoria;
e) gite scolastiche senza pernottamento;
f) trasporto pubblico;
e) mensa.
pagina 4 di 10 - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, corsi di musica, corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze;
g) spese per conseguimento della patente di guida e acquisto e manutenzione mezzo di trasporto per la prole;
9) Assegno unico. Le parti concordano, e il IG. dà il proprio consenso, a Parte_2 che la IG.ra possa richiedere e ricevere il 100% dell'assegno unico e così Parte_1 anche il 50% di spettanza del IG. precisando che con decorrenza dal mese di settembre Parte_2
2024 quest'ultimo verserà la propria quota di assegno unico alla moglie, sino a quando a quest'ultima non verrà erogata direttamente dall'INPS anche la di lui quota.
10) Divisione dei beni e debiti comuni.
a) Le parti concordano altresì che l'autovettura tg. GS679KN, - Parte_5 intestata alla sola IG.ra ma acquistata in costanza di matrimonio in Parte_1 comunione dei beni
– rimanga alla IG.ra a fronte del versamento al IG. della somma Pt_1 Parte_2 di Euro 2.800 a titolo di acquisto di detta autovettura, importo calcolato quale ammontare della quota del
40% del valore di Euro 18.000,00, decurtato dall'importo del finanziamento pendente su detto mezzo di circa Euro 11.000,00. Il versamento dovrà avvenire al momento della sottoscrizione del presente accordo, contestualmente al quale il IG. consegnerà le chiavi dell'autovettura ancora in suo possesso Parte_2
(unitamente alle chiavi della casa coniugale come previsto al punto 3e). Con ciò, il IG. non avrà Parte_2 null'altro a che prendere relativamente al mezzo succitato. Eventuali multe o sanzioni relative a infrazioni commesse dal mese di maggio 2024 ad oggi saranno a carico esclusivo della moglie.
b) Inoltre, le parti concordano che il conto presso la CA di ST, cointestato, rimarrà aperto solo per il pagamento del mutuo a carico della signora con spese di gestione a Parte_1 carico di entrambi i coniugi.
c) Per quanto riguarda il conto Unicredit, cointestato, con un fido di € 1.500, i coniugi, con decorrenza da gennaio 2025, provvederanno a versare ogni mese 100 euro ciascuno sino al raggiungimento dello scoperto, ciò al fine di procedere alla chiusura di detto conto. Si precisa che la rata di € 100 ciascuno dovrà essere versata entro l'ultimo giorno del mese di competenza.
d) Inoltre, le parti concordano la seguente ripartizione dei debiti coniugali: pagina 5 di 10 • il signor si farà carico in via esclusiva del debito con l'Agenzia delle Parte_2
Entrate relativo ad imposta di registro e mora per l'atto di acquisto della casa coniugale, di circa Euro
1.374,87, notificatogli nei primi giorni di giugno 2024;
• La signora si farà carico in via esclusiva del debito sino ad oggi maturato Parte_1 con il condominio, per il mancato versamento delle spese condominiali, di circa Euro 1.400,00
• I coniugi pagheranno nella misura del 50% ciascuno gli arretrati TARI maturati sino al mese di maggio
2024.
11)Remissione delle denunce/querele. I coniugi si impegnano a rimettere reciprocamente ogni querela pendente, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, esibendo la relativa documentazione.
12) Autonomia economica. I coniugi rinunciano reciprocamente ad avanzare richiesta di contributo al mantenimento, essendo autosufficienti economicamente.
13) Rilascio passaporti. I genitori, per quanto possa valere, si autorizzano reciprocamente, dalla data di sottoscrizione del presente accordo, alla richiesta di rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio propri e del figlio minore.
14) Spese di lite. Con compensazione delle spese tra le parti e rinunzia al vincolo di solidarietà professionale ai sensi dell'art.13 Legge professionale.
pagina 6 di 10 Motivi della decisione
Premesso che:
- e Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 14.12.2018 a Baranzate;
- Dall'unione è nato , in data [...]; Persona_3
- l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
9.12.2024; a tale udienza le parti hanno rispettivamente dichiarato:
IT AN RT PI: ho scoperto che lui mi aveva denunciato e allora l'ho denunciato anche io. Lui è verbalmente aggressivo, mi denigra come madre e come persona, ho tolto la denuncia per poter addivenire ad un accordo, ma lui continua a denigrarmi, e mi mette in difficoltà. A Natale il bambino aveva una delega e avevo detto che non potevo andare, gli avevo chiesto di andare al posto mio, ma lui non è andato. Quando ero piccola mio PA ha avuto un procedimento per abusi nei miei confronti, ma è stato assolto. C'è frequentazione, ma minima e i bambino sono sempre a casa con mia mamma o la baby sitter.
PA RI TA JO: sono tre anni che vado sempre io alla festa di Natale, le ho detto che siccome ci sono stati 3 mesi di preavviso poteva andare lei, per fare vedere a mio figlio di essere presente. Non mi sembrava fosse un atto estremo. La questione del nonno è che le altre sue figlie non possono dormire dal nonno per via di queste cose degli abusi
e allora io ho chiesto che anche mio figlio non dorma da lui, mio RO non è una persona tranquillo e più di una volta abbiamo anche dovuto recuperarlo perché non aveva la patente. Mio RO e mia RA sono separati e lui non vede mia i bambini anche di giorno, al limite li vede poco, in qualche vacanza.
I legali hanno esposto che le parti hanno reciprocamente rimesso le rispettive querele, che afferivano l'episodio del 4.5.2024, giorno in cui è cessata la convivenza;
che l'episodio dell'abuso da parte del nonno materno è presunto, la signora aveva 15 anni e non ha un ricordo nitido, sua mamma dice che il padre è stato assolto, ma non sa riferire di più.
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio ( , 11.4.2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Persona_3 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
pagina 7 di 10 Dalla documentazione depositata ed afferente il procedimento avanti al TM emerge che è stato emesso decreto definitivo afferente le due figlie avute dalla ricorrente da precedente unione ed a lei affidate in via esclusiva.
Nel decreto leggesi che Dal ricorso emergeva che la ricorrente ha avuto una relazione sentimentale con il signor CP_1
dalla quale sono nate due figlie, e . La relazione si è
[...] Persona_4 Persona_5
CP_ interrotta a causa del comportamento possessivo e violento del signor che ha costretto la ricorrente a sporgere varie denunce;
In seguito alla proposizione delle denunce da parte della signora venivano avviati tre procedimenti penali nei Pt_1
CP_ confronti del sig.
1. Proc. pen. n. 12415/ 16 rgnr – 48980/ 16 rgtrib, per il reato di cui agli artt. 61 n.1 e 612 bis c. I, II e III c.p., all'esito del quale veniva condannato alla pena di anni 1 di reclusione;
2. Proc. pen. n. 40455/ 16 rgnr – 3355/ 18 rga, per i reati di cui agli artt. 81, 612 bis c. I, II, III, IV c.p.; artt. 582,
585, 576 n.
5.1 c.p.; art. 337 c.p., all'esito del quale veniva condannato alla pena di anni 1 di reclusione;
3. Proc. pen. n. 20878/ 17 rgnr – 1768/ 19 rga per i reati di cui agli artt. 612 bis c.p. e 570 c.p., all'esito del quale la pena, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte d'Appello di cui al punto 2), veniva rideterminata in anni
1 e mesi 7 di reclusione;
In data 23.11.2016 il Tribunale di Milano, sez. IX civile, pronunciava decreto provvisorio con cui affidava le bambine ai
Servizi sociali del comune di Baranzate Milanese – con collocamento presso la madre- cui demandava la gestione degli incontri padre/ figlie anche in Spazio Neutro, tenuto conto della misura del divieto di avvicinamento in corso. Lo stesso decreto disponeva inoltre che il padre contribuisse al mantenimento delle bambine mediante il versamento di un assegno mensile di euro 320, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche documentate;
CP_ Il sig. ha trascurato totalmente i propri doveri di genitore con grave pregiudizio delle figlie: ha omesso integralmente il versamento del contributo al mantenimento dal febbraio 2017 e si è sottratto completamente ad ogni rapporto con le bambine, fino a rendersi irreperibile. Il sig. al momento risulta rimosso dall'anagrafe nazionale della popolazione residente;
Pt_6
La sig. ha creato un nuovo nucleo familiare, sposandosi nel 2018 con il sig. e Pt_1 Parte_2 ha avuto un altro bambino, nato a [...] il [...]. Al nucleo appartiene anche Persona_6 la primogenita della signora , nata a [...] il [...] da una precedente Pt_1 Persona_7 relazione. Le minori riconoscono il sig. come figura paterna;
Parte_2
I Servizi sociali del comune di Baranzate hanno nel tempo continuato a seguire l'originario nucleo familiare, verificando i progressi effettuati dalla madre nella gestione delle figlie e nella propria autonomia personale e lavorativa. È stato inoltre rilevata la completa assenza del signor sotto ogni profilo;
Pt_6
pagina 8 di 10 Le parti venivano convocate presso il Tribunale per i Minorenni di Milano per il giorno 18.03.2022. La notifica al sig. Pt_6 era regolare ai sensi dell'art. 143 c.c., ma il convenuto non si presentava;
In data 18.03.2022, in sede di audizione, la signora ha confermato quanto esposto nel ricorso introduttivo, precisando Pt_1 che:
il sig. a trascurato completamente i propri doveri di genitore, essendosi presentato agli incontri predisposti in Spazio Neutro Pt_6 solo due volte dopo la nascita della minore , rendendosi poi irreperibile ai Servizi sociali di Milano e alla compagna Per_5 dall'inizio del 2017;
entrambe le figlie non hanno ricordi del padre;
le figlie riconoscono il sig. come figura paterna, anche se, con l'aiuto dei Servizi sociali, hanno provato a spiegare Parte_2 loro che il sig. non è il loro padre biologico;
Parte_2
la signora sta seguendo un percorso di supporto psicologico. Nella gestione dei figli è aiutata, oltre che dai padri dei Pt_1 figli, anche dalla madre e da una babysitter;
la signora lavora come store manager in un ristorante a Milano, mentre Pt_1 il sig. lavora come receptionist in un hotel a Milano;
Parte_2
In occasione dell'audizione, il difensore della signora chiedeva di valutare la revoca dell'affido all'Ente, considerato il Pt_1 percorso fatto dalla signora e la collaborazione con i servizi;
Dalla relazione dei Servizi sociali del comune di BO AG (MB) del 04.07.2022 si poteva evincere che la signora ed il marito sig. si sono mostrati disponibili e collaboranti, esprimendo un autentico interesse e Pt_1 Parte_2 coinvolgimento nel fornire un quadro aggiornato sulla situazione del nucleo. La famiglia appare stabile e sufficientemente serena.
La signora in particolare si è dimostrata molto attenta al benessere dei quattro figli. A fronte di quanto esposto, gli Pt_1 operatori scriventi ritenevano che non ci fossero elementi di criticità tali da limitare la genitorialità della signora e Pt_1 proponevano la revoca dell'affido all'Ente delle minori;
Ritenuto che:
Alla luce di quanto in premessa, il padre delle minori ha violato e trascurato i suoi doveri inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, ponendo in essere gravi reati di maltrattamento a danno della madre delle minori ed in presenza delle figlie;
Tale condotta paterna ha determinato una situazione di pregiudizio nei confronti delle minori, rispetto alle quali il genitore non ha assicurato continuità affettiva, in quanto non si è mai attivato al fine di poter riprendere i contatti con le stesse;
Il padre deve, pertanto, essere dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale, rilevandosi al riguardo che tale provvedimento, sempre revocabile, se ha come effetto quello di escludere il genitore decaduto dalla rappresentanza dei figli minori
pagina 9 di 10 e dal potere di prendere decisioni nei loro confronti, tuttavia non implica, di per sé, il divieto dei rapporti, né fa venire meno
l'obbligo di mantenimento economico della prole.
La madre delle minori, invece, si è mostrata un genitore adeguato e tutelante, capace di comprendere i bisogni delle figlie, riuscendo
a utilizzare il percorso attuato con i Servizi sociali come strumento non solo di riflessione, ma anche di sprono per garantire un migliore futuro a sé e alle figlie.
Appare necessario, pertanto, disporre la revoca dell'affido delle minori all'Ente.
Il decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano del 6.11.2024 ha dunque rilevato una buona capacità della ricorrente nell'esercizio della responsabilità genitoriale e non ha ravvisato elementi di pregiudizio nell'affido a lei delle due figlie maggiori;
il medesimo decreto evidenzia le capacitò genitoriali di che si è Parte_2 occupato negli anni anche delle figlie della donna.
Alla luce di quanto precede, gli accordi assunti dalle parti appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali Per_ di;
ciò anche con riferimento alla limitazione di libere frequentazioni del nonno materno: sebbene i comportamenti inadeguati che egli avrebbe tenuto siano stati soltanto lumeggiati, appare opportuno tutelare il minore dalla possibilità di trascorrere tempo in esclusiva con l'ascendente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , con ricorso depositato in Parte_1 Parte_2 data 11.11.2024, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio
[...] Parte_2 in Baranzate in data 11.4.2019 (Atto n. 15, Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Baranzate), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Baranzate, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.2.2025
Il Presidente Carmen Arcellaschi
Il Giudice rel.
Claudia Bonomi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
11.11.2024, assunto in decisione in data 25.2.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
2.9.1994, con l'Avvocato Rosa Taccogna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Monza,
Corso Milano n. 37;
e tra
(c.f. ) nato in [...] il Parte_2 C.F._2
4.2.1985, con l'Avvocato Alessia Fonda ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via
S. Antonio Maria Zaccaria n. 1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. Affidamento e collocamento. Il figlio minore, , resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 con collocazione prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre. Le decisioni di maggiore importanza concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione del minore dovranno essere concordate congiuntamente dai genitori, valutate le capacità, inclinazioni e attitudini del minore. I genitori si impegnano a provvedere personalmente alla cura, istruzione ed educazione del figlio.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
3. Assegnazione casa coniugale.
a) La casa coniugale, sita in BO AG (MB) in Corso Milano n.25, in comproprietà tra i coniugi, resterà assegnata con quanto l'arreda alla IG.ra che l'abiterà unitamente Parte_1
Per_ al figlio , fermo quanto previsto al successivo punto 4.
b) A decorrere dal mese di ottobre 2024 la IG.ra si farà carico in via Parte_1
Per_ esclusiva del mutuo n. 30192682 contratto con la CA di ST (Rep. 298769 Racc. 33166 Notaio di
Cantù) da cui l'immobile è gravato, la cui rata mensile è di Euro 742,00. Il IGnor Parte_3 quindi liberato dal pagamento del mutuo.
[...]
c) Le spese di gestione (ammontanti a circa Euro 10,00 al mese) del conto corrente cointestato n.
[...]presso CA ST su cui è addebitata la rata di mutuo, dovranno essere sostenute nella misura del 50% da ciascuno.
d) Entro la data di sottoscrizione del presente accordo, il IG. si impegna Parte_2
a revocare dal predetto conto cointestato ogni domiciliazione ivi presente a proprio nome ed a non attivarne di nuove, essendo un conto da utilizzarsi unicamente ai fini del pagamento delle rate di mutuo.
e) Il IG. , che ha già trasferito il proprio domicilio, consegnerà alla moglie Parte_2 tutte le chiavi dell'abitazione coniugale alla data della sottoscrizione del presente ricorso e si impegna a prelevare dalla casa coniugale i suoi effetti personali entro il giorno 31.10.2024, con possibilità di lasciarli in deposito presso il solaio dell'abitazione, senza limiti di tempo. Entro la data di sottoscrizione del presente accordo, il marito si impegna a disdire il contratto a proprio nome del servizio di internet presente presso l'immobile coniugale.
4.Vendita casa coniugale. I coniugi concordano sin da ora che la casa coniugale in comproprietà, sita in
BO AG (MB) in Corso Milano n.25 (estremi catastali: foglio 12, particella 610, subalterno 704), dovrà essere venduta entro e non oltre la fine del mese di novembre 2027, e che il ricavato, dedotto l'importo pagina 2 di 10 residuo del mutuo al momento della vendita, sarà suddiviso al 50%, previa decurtazione dell'importo complessivo delle rate di mutuo versate in via esclusiva dalla IG.ra che Parte_1 pertanto dovranno essere conteggiate ai fini della ripartizione del prezzo ricavato.
5.Frequentazioni padre/figlio.
a) Per quanto attiene le modalità con cui il padre vedrà e terrà con sé il figlio, i coniugi precisano che il IG.
, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, avrà facoltà di tenere Parte_2 con sé il figlio n.6 giorni al mese, allorquando sarà di riposo dal lavoro, con almeno due pernottamenti al mese presso la casa paterna, secondo le seguenti modalità:
• n.2 giorni consecutivi, con un pernottamento presso l'abitazione paterna, in un fine settimana ogni mese;
• n.2 giorni consecutivi, con pernottamento presso l'abitazione paterna, anche infrasettimanalmente ogni mese;
Per_
• per quanto riguarda le festività, trascorrerà con ciascun genitore una settimana nel corso delle vacanze natalizie, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni;
le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi secondo il criterio dell'alternanza; 15 giorni nel corso delle vacanze estive da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno. Il tutto compatibilmente con i turni lavorativi paterni, concordando i genitori che in caso il padre sia impegnato al lavoro durante le vacanze e la sospensione scolastica, la frequentazione Per_ con seguirà il calendario ordinario. Il padre dovrà farsi carico in via esclusiva dei costi della baby sitter per il periodo di Natale o Capodanno se impegnato al lavoro. Per_ La baby sitter sarà scelta dal padre e ove possibile starà da lui con durante l'orario di lavoro.
b) Il IG. si impegna a comunicare alla IG.ra Parte_2 Parte_1
Per_
entro il 25 di ogni mese i giorni del mese successivo in cui terrà con sé , stante la turnazione
[...] lavorativa.
c) Nei giorni di pertinenza del padre, quest'ultimo si impegna ad andare a prendere il figlio presso l'abitazione materna o presso quella della bisnonna materna (oppure presso la Chiesa che frequenta sita in Milano in zona
Certosa, previa tempestiva comunicazione da parte della madre del minore) e ad accompagnare e prendere il figlio a scuola, di portarlo alle attività extrascolastiche e/o mediche che lo riguardo, nonché di seguirlo nello svolgimento dei compiti.
Allorquando il IG. dovrà iniziare il turno di lavoro alle ore 5:00 di mattina, Parte_2 la sera precedente riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione della madre o della bisnonna materna tra le ore
20,00 e le ore 22.00, (in ogni caso dopo cena), comunicando almeno un'ora prima l'orario alla madre del Per_ minore. Si specifica che i pernottamenti di con padre, dovranno essere sempre presso la di lui abitazione e non presso la casa coniugale.
pagina 3 di 10 d) il minore potrà vedere il nonno materno solo alla presenza della madre o del padre, o della bisnonna materna . Parte_4
e) I genitori concordano di gestire con la massima gradualità - e sempre nel rispetto della sensibilità del figlio Per_ minore – le relazioni con eventuali nuovi partners che saranno presentati a solo in caso di rapporto stabile e comunque decorsi 6 mesi dall'inizio della frequentazione.
6) Contributo al mantenimento del figlio. Tenuto conto dei complessivi rapporti economici fra le parti, il IG. Per_
contribuirà al mantenimento di versando alla IG.ra Parte_2
[...]
, a decorrere dal mese di ottobre 2024, la somma mensile di euro 325,00 Parte_1
(trecentoventicinque/00) entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico bancario, per
12 mensilità all'anno, oltre rivalutazione Istat trascorso un anno dal versamento della prima mensilità;
7) Spese babysitter. Le spese per la baby sitter (familiare e/o estranea) , la cui spesa mensile non dovrà superare l'importo di Euro 400,00, saranno divise tra i coniugi, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, nella misura del 45% a carico del IG. (il cui ammontare massimo è quindi Parte_2 di Euro 180,00 mensili) e del 55% a carico della IG.ra , fermo restando Parte_1 che eventuali costi di vitto e alloggio della baby sitter saranno a carico della madre convivente con il minore, fin quando la madre abiterà presso la casa coniugale. Il padre si impegna a versare, entro il 31.12.2024, alla Per_ madre l'importo di Euro 350,00 quale contributo alle spese arretrate della Babysitter di , a tacitazione di qualunque altra pretesa. Per_
8) Spese straordinarie. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per saranno sostenute dalla madre in misura del 55% e dal padre in misura del 45% secondo il seguente schema del Tribunale di Monza:
- Spese Mediche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari prescritti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, occhiali e lenti a contatto/farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) dotazione informatica se dovuta dalla scuola;
d) fondo cassa;
e) assicurazione obbligatoria;
e) gite scolastiche senza pernottamento;
f) trasporto pubblico;
e) mensa.
pagina 4 di 10 - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, corsi di musica, corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze;
g) spese per conseguimento della patente di guida e acquisto e manutenzione mezzo di trasporto per la prole;
9) Assegno unico. Le parti concordano, e il IG. dà il proprio consenso, a Parte_2 che la IG.ra possa richiedere e ricevere il 100% dell'assegno unico e così Parte_1 anche il 50% di spettanza del IG. precisando che con decorrenza dal mese di settembre Parte_2
2024 quest'ultimo verserà la propria quota di assegno unico alla moglie, sino a quando a quest'ultima non verrà erogata direttamente dall'INPS anche la di lui quota.
10) Divisione dei beni e debiti comuni.
a) Le parti concordano altresì che l'autovettura tg. GS679KN, - Parte_5 intestata alla sola IG.ra ma acquistata in costanza di matrimonio in Parte_1 comunione dei beni
– rimanga alla IG.ra a fronte del versamento al IG. della somma Pt_1 Parte_2 di Euro 2.800 a titolo di acquisto di detta autovettura, importo calcolato quale ammontare della quota del
40% del valore di Euro 18.000,00, decurtato dall'importo del finanziamento pendente su detto mezzo di circa Euro 11.000,00. Il versamento dovrà avvenire al momento della sottoscrizione del presente accordo, contestualmente al quale il IG. consegnerà le chiavi dell'autovettura ancora in suo possesso Parte_2
(unitamente alle chiavi della casa coniugale come previsto al punto 3e). Con ciò, il IG. non avrà Parte_2 null'altro a che prendere relativamente al mezzo succitato. Eventuali multe o sanzioni relative a infrazioni commesse dal mese di maggio 2024 ad oggi saranno a carico esclusivo della moglie.
b) Inoltre, le parti concordano che il conto presso la CA di ST, cointestato, rimarrà aperto solo per il pagamento del mutuo a carico della signora con spese di gestione a Parte_1 carico di entrambi i coniugi.
c) Per quanto riguarda il conto Unicredit, cointestato, con un fido di € 1.500, i coniugi, con decorrenza da gennaio 2025, provvederanno a versare ogni mese 100 euro ciascuno sino al raggiungimento dello scoperto, ciò al fine di procedere alla chiusura di detto conto. Si precisa che la rata di € 100 ciascuno dovrà essere versata entro l'ultimo giorno del mese di competenza.
d) Inoltre, le parti concordano la seguente ripartizione dei debiti coniugali: pagina 5 di 10 • il signor si farà carico in via esclusiva del debito con l'Agenzia delle Parte_2
Entrate relativo ad imposta di registro e mora per l'atto di acquisto della casa coniugale, di circa Euro
1.374,87, notificatogli nei primi giorni di giugno 2024;
• La signora si farà carico in via esclusiva del debito sino ad oggi maturato Parte_1 con il condominio, per il mancato versamento delle spese condominiali, di circa Euro 1.400,00
• I coniugi pagheranno nella misura del 50% ciascuno gli arretrati TARI maturati sino al mese di maggio
2024.
11)Remissione delle denunce/querele. I coniugi si impegnano a rimettere reciprocamente ogni querela pendente, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, esibendo la relativa documentazione.
12) Autonomia economica. I coniugi rinunciano reciprocamente ad avanzare richiesta di contributo al mantenimento, essendo autosufficienti economicamente.
13) Rilascio passaporti. I genitori, per quanto possa valere, si autorizzano reciprocamente, dalla data di sottoscrizione del presente accordo, alla richiesta di rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio propri e del figlio minore.
14) Spese di lite. Con compensazione delle spese tra le parti e rinunzia al vincolo di solidarietà professionale ai sensi dell'art.13 Legge professionale.
pagina 6 di 10 Motivi della decisione
Premesso che:
- e Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 14.12.2018 a Baranzate;
- Dall'unione è nato , in data [...]; Persona_3
- l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
9.12.2024; a tale udienza le parti hanno rispettivamente dichiarato:
IT AN RT PI: ho scoperto che lui mi aveva denunciato e allora l'ho denunciato anche io. Lui è verbalmente aggressivo, mi denigra come madre e come persona, ho tolto la denuncia per poter addivenire ad un accordo, ma lui continua a denigrarmi, e mi mette in difficoltà. A Natale il bambino aveva una delega e avevo detto che non potevo andare, gli avevo chiesto di andare al posto mio, ma lui non è andato. Quando ero piccola mio PA ha avuto un procedimento per abusi nei miei confronti, ma è stato assolto. C'è frequentazione, ma minima e i bambino sono sempre a casa con mia mamma o la baby sitter.
PA RI TA JO: sono tre anni che vado sempre io alla festa di Natale, le ho detto che siccome ci sono stati 3 mesi di preavviso poteva andare lei, per fare vedere a mio figlio di essere presente. Non mi sembrava fosse un atto estremo. La questione del nonno è che le altre sue figlie non possono dormire dal nonno per via di queste cose degli abusi
e allora io ho chiesto che anche mio figlio non dorma da lui, mio RO non è una persona tranquillo e più di una volta abbiamo anche dovuto recuperarlo perché non aveva la patente. Mio RO e mia RA sono separati e lui non vede mia i bambini anche di giorno, al limite li vede poco, in qualche vacanza.
I legali hanno esposto che le parti hanno reciprocamente rimesso le rispettive querele, che afferivano l'episodio del 4.5.2024, giorno in cui è cessata la convivenza;
che l'episodio dell'abuso da parte del nonno materno è presunto, la signora aveva 15 anni e non ha un ricordo nitido, sua mamma dice che il padre è stato assolto, ma non sa riferire di più.
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio ( , 11.4.2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Persona_3 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
pagina 7 di 10 Dalla documentazione depositata ed afferente il procedimento avanti al TM emerge che è stato emesso decreto definitivo afferente le due figlie avute dalla ricorrente da precedente unione ed a lei affidate in via esclusiva.
Nel decreto leggesi che Dal ricorso emergeva che la ricorrente ha avuto una relazione sentimentale con il signor CP_1
dalla quale sono nate due figlie, e . La relazione si è
[...] Persona_4 Persona_5
CP_ interrotta a causa del comportamento possessivo e violento del signor che ha costretto la ricorrente a sporgere varie denunce;
In seguito alla proposizione delle denunce da parte della signora venivano avviati tre procedimenti penali nei Pt_1
CP_ confronti del sig.
1. Proc. pen. n. 12415/ 16 rgnr – 48980/ 16 rgtrib, per il reato di cui agli artt. 61 n.1 e 612 bis c. I, II e III c.p., all'esito del quale veniva condannato alla pena di anni 1 di reclusione;
2. Proc. pen. n. 40455/ 16 rgnr – 3355/ 18 rga, per i reati di cui agli artt. 81, 612 bis c. I, II, III, IV c.p.; artt. 582,
585, 576 n.
5.1 c.p.; art. 337 c.p., all'esito del quale veniva condannato alla pena di anni 1 di reclusione;
3. Proc. pen. n. 20878/ 17 rgnr – 1768/ 19 rga per i reati di cui agli artt. 612 bis c.p. e 570 c.p., all'esito del quale la pena, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte d'Appello di cui al punto 2), veniva rideterminata in anni
1 e mesi 7 di reclusione;
In data 23.11.2016 il Tribunale di Milano, sez. IX civile, pronunciava decreto provvisorio con cui affidava le bambine ai
Servizi sociali del comune di Baranzate Milanese – con collocamento presso la madre- cui demandava la gestione degli incontri padre/ figlie anche in Spazio Neutro, tenuto conto della misura del divieto di avvicinamento in corso. Lo stesso decreto disponeva inoltre che il padre contribuisse al mantenimento delle bambine mediante il versamento di un assegno mensile di euro 320, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche documentate;
CP_ Il sig. ha trascurato totalmente i propri doveri di genitore con grave pregiudizio delle figlie: ha omesso integralmente il versamento del contributo al mantenimento dal febbraio 2017 e si è sottratto completamente ad ogni rapporto con le bambine, fino a rendersi irreperibile. Il sig. al momento risulta rimosso dall'anagrafe nazionale della popolazione residente;
Pt_6
La sig. ha creato un nuovo nucleo familiare, sposandosi nel 2018 con il sig. e Pt_1 Parte_2 ha avuto un altro bambino, nato a [...] il [...]. Al nucleo appartiene anche Persona_6 la primogenita della signora , nata a [...] il [...] da una precedente Pt_1 Persona_7 relazione. Le minori riconoscono il sig. come figura paterna;
Parte_2
I Servizi sociali del comune di Baranzate hanno nel tempo continuato a seguire l'originario nucleo familiare, verificando i progressi effettuati dalla madre nella gestione delle figlie e nella propria autonomia personale e lavorativa. È stato inoltre rilevata la completa assenza del signor sotto ogni profilo;
Pt_6
pagina 8 di 10 Le parti venivano convocate presso il Tribunale per i Minorenni di Milano per il giorno 18.03.2022. La notifica al sig. Pt_6 era regolare ai sensi dell'art. 143 c.c., ma il convenuto non si presentava;
In data 18.03.2022, in sede di audizione, la signora ha confermato quanto esposto nel ricorso introduttivo, precisando Pt_1 che:
il sig. a trascurato completamente i propri doveri di genitore, essendosi presentato agli incontri predisposti in Spazio Neutro Pt_6 solo due volte dopo la nascita della minore , rendendosi poi irreperibile ai Servizi sociali di Milano e alla compagna Per_5 dall'inizio del 2017;
entrambe le figlie non hanno ricordi del padre;
le figlie riconoscono il sig. come figura paterna, anche se, con l'aiuto dei Servizi sociali, hanno provato a spiegare Parte_2 loro che il sig. non è il loro padre biologico;
Parte_2
la signora sta seguendo un percorso di supporto psicologico. Nella gestione dei figli è aiutata, oltre che dai padri dei Pt_1 figli, anche dalla madre e da una babysitter;
la signora lavora come store manager in un ristorante a Milano, mentre Pt_1 il sig. lavora come receptionist in un hotel a Milano;
Parte_2
In occasione dell'audizione, il difensore della signora chiedeva di valutare la revoca dell'affido all'Ente, considerato il Pt_1 percorso fatto dalla signora e la collaborazione con i servizi;
Dalla relazione dei Servizi sociali del comune di BO AG (MB) del 04.07.2022 si poteva evincere che la signora ed il marito sig. si sono mostrati disponibili e collaboranti, esprimendo un autentico interesse e Pt_1 Parte_2 coinvolgimento nel fornire un quadro aggiornato sulla situazione del nucleo. La famiglia appare stabile e sufficientemente serena.
La signora in particolare si è dimostrata molto attenta al benessere dei quattro figli. A fronte di quanto esposto, gli Pt_1 operatori scriventi ritenevano che non ci fossero elementi di criticità tali da limitare la genitorialità della signora e Pt_1 proponevano la revoca dell'affido all'Ente delle minori;
Ritenuto che:
Alla luce di quanto in premessa, il padre delle minori ha violato e trascurato i suoi doveri inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, ponendo in essere gravi reati di maltrattamento a danno della madre delle minori ed in presenza delle figlie;
Tale condotta paterna ha determinato una situazione di pregiudizio nei confronti delle minori, rispetto alle quali il genitore non ha assicurato continuità affettiva, in quanto non si è mai attivato al fine di poter riprendere i contatti con le stesse;
Il padre deve, pertanto, essere dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale, rilevandosi al riguardo che tale provvedimento, sempre revocabile, se ha come effetto quello di escludere il genitore decaduto dalla rappresentanza dei figli minori
pagina 9 di 10 e dal potere di prendere decisioni nei loro confronti, tuttavia non implica, di per sé, il divieto dei rapporti, né fa venire meno
l'obbligo di mantenimento economico della prole.
La madre delle minori, invece, si è mostrata un genitore adeguato e tutelante, capace di comprendere i bisogni delle figlie, riuscendo
a utilizzare il percorso attuato con i Servizi sociali come strumento non solo di riflessione, ma anche di sprono per garantire un migliore futuro a sé e alle figlie.
Appare necessario, pertanto, disporre la revoca dell'affido delle minori all'Ente.
Il decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano del 6.11.2024 ha dunque rilevato una buona capacità della ricorrente nell'esercizio della responsabilità genitoriale e non ha ravvisato elementi di pregiudizio nell'affido a lei delle due figlie maggiori;
il medesimo decreto evidenzia le capacitò genitoriali di che si è Parte_2 occupato negli anni anche delle figlie della donna.
Alla luce di quanto precede, gli accordi assunti dalle parti appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali Per_ di;
ciò anche con riferimento alla limitazione di libere frequentazioni del nonno materno: sebbene i comportamenti inadeguati che egli avrebbe tenuto siano stati soltanto lumeggiati, appare opportuno tutelare il minore dalla possibilità di trascorrere tempo in esclusiva con l'ascendente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , con ricorso depositato in Parte_1 Parte_2 data 11.11.2024, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio
[...] Parte_2 in Baranzate in data 11.4.2019 (Atto n. 15, Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Baranzate), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Baranzate, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.2.2025
Il Presidente Carmen Arcellaschi
Il Giudice rel.
Claudia Bonomi
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