Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/03/2023, n. 07682
CASS
Sentenza 16 marzo 2023

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Il deposito di un documento a fini probatori nell'ambito di un procedimento giudiziario contenzioso non costituisce "caso d'uso" in relazione all'art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Il deposito di un documento a fini probatori in un procedimento contenzioso non costituisce caso d'uso in relazione al D.P.R. n. 131/1986, art. 6 e la scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa. Infatti, non integra caso d'uso la produzione in giudizio di un atto ai fini dell'assolvimento degli oneri probatori previsti dal rito processuale applicabile e la ricognizione di debito, quando abbia carattere meramente dichiarativo di una data situazione giuridica, non incerta, preesistente alla stessa scrittura, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa (Euro 200,00) solo in caso d'uso. La nozione di caso d'uso, pertanto, con riferimento all'art. 6 TUR prevede che esso si verifichi quando un atto venga depositato, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organo ovvero sia obbligatorio per legge o per regolamento e, pertanto, non rientrano nelle ipotesi elencate il deposito a meri fini probatori, il quale ricorrerebbe nel caso di deposito dell'atto presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative. Una tale conclusione, d'altronde, è coerente con la tutela del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione, giacché altrimenti tale diritto fondamentale potrebbe subire una compressione in virtù della imposizione fiscale derivante dall'applicazione dell'imposta di registro sul deposito dell'atto funzionale al conseguimento per l'interessato di fini giuridici ed operativi. In conclusione, nella fattispecie, la ricognizione di debito, allorché sia finalizzata a riaffermare un rapporto obbligatorio preesistente, sul quale non vi è incertezza, si inquadra nella categoria degli atti o negozi ricognitivi finalizzati a manifestare la consapevolezza in ordine ad una data situazione giuridica, non incerta, preesistente all'atto ricognitivo, non scaturendo da essa alcun effetto reale o obbligatorio, né avendo un autonomo rilievo patrimoniale e derivandone solo l'agevolazione per il creditore sul piano dell'onere della prova e quindi la ricognizione di debito contenuta in una scrittura privata non autenticata deve essere ricondotta, ai fini dell'imposta di registro, all'art. 4 della Tariffa parte II.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Il deposito di un documento a fini probatori in un procedimento contenzioso non costituisce caso d'uso in relazione al D.P.R. n. 131/1986, art. 6 e la scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa. Infatti, non integra caso d'uso la produzione in giudizio di un atto ai fini dell'assolvimento degli oneri probatori previsti dal rito processuale applicabile e la ricognizione di debito, quando abbia carattere meramente dichiarativo di una data situazione giuridica, non incerta, preesistente alla stessa scrittura, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa (Euro 200,00) solo in caso d'uso. La nozione di caso d'uso, pertanto, con riferimento all'art. 6 TUR prevede che esso si verifichi quando un atto venga depositato, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organo ovvero sia obbligatorio per legge o per regolamento e, pertanto, non rientrano nelle ipotesi elencate il deposito a meri fini probatori, il quale ricorrerebbe nel caso di deposito dell'atto presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative. Una tale conclusione, d'altronde, è coerente con la tutela del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione, giacché altrimenti tale diritto fondamentale potrebbe subire una compressione in virtù della imposizione fiscale derivante dall'applicazione dell'imposta di registro sul deposito dell'atto funzionale al conseguimento per l'interessato di fini giuridici ed operativi. In conclusione, nella fattispecie, la ricognizione di debito, allorché sia finalizzata a riaffermare un rapporto obbligatorio preesistente, sul quale non vi è incertezza, si inquadra nella categoria degli atti o negozi ricognitivi finalizzati a manifestare la consapevolezza in ordine ad una data situazione giuridica, non incerta, preesistente all'atto ricognitivo, non scaturendo da essa alcun effetto reale o obbligatorio, né avendo un autonomo rilievo patrimoniale e derivandone solo l'agevolazione per il creditore sul piano dell'onere della prova e quindi la ricognizione di debito contenuta in una scrittura privata non autenticata deve essere ricondotta, ai fini dell'imposta di registro, all'art. 4 della Tariffa parte II.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia un carattere meramente ricognitivo di un situazione debitoria certa, non avendo per oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/03/2023, n. 07682
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7682
Data del deposito : 16 marzo 2023
Fonte ufficiale :

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