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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/04/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N N. 2502 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO CON FIGLI
MINORI
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Antonella Guerra PRESIDENTE
Silvia Rizzuto GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
19/02/2025
DA
(c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/12/1979
(c.f. )nata a [...] il Parte_2 C.F._2
03/06/1980 rappresentati e difesi da Avv.ti CUBISINO ANGELO e AMBROSINI
LAURA, come da mandati in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/12/1979
1 (c.f. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 03/06/1980 celebrato il 26.6.2008 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di LAZISE (VR) al Num. 12 - PARTE II - SERIE A - ANNO
2008, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di San Giovanni Lupatoto, Via
Croce n. 24, lett. C int. 6 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente Parte_2
conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3) I figli e restano affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione e la residenza della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei minori;
4) La casa coniugale sita in San Giovanni Lupatoto, Via Croce n. 24, lett. C int.
6, di proprietà di terzi, sarà occupata dalla madre che la Parte_2
abiterà unitamente ai figli e il padre potrà Persona_1 Persona_2
esercitare il diritto di visita potrà vedere i figli minori i finesettimana alternativamente con la madre dal sabato pomeriggio alla domenica sera ore
20:00, e nelle settimane in cui non ha il fine settimana di competenza, il giorno infrasettimanale del mercoledì. Le visite nelle festività verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli minori, per cui nei 15 giorni a cavallo delle feste natalizie, i minori e resteranno con un Per_1 Per_2 genitore dal 23 dicembre al 31 dicembre mattina, mentre l'altro genitore li terrà dal 31 dicembre pomeriggio al 7 gennaio seguente. L'anno seguente, i genitori terranno i minori con inversione dei giorni sopra indicati. Per le festività pasquali il genitore che farà dalla data di vacanza scolastica al giorno di Pasqua fino a sera, lascerà all'altro genitore i minori dal Lunedì dell'Angelo mattina
2 fino a rientro scolastico, e l'anno seguente i genitori terranno i figli invertendo i giorni di cui sopra.
Per le vacanze estive i minori e trascorreranno con il padre Per_1 Per_2
almeno 3 settimane anche non consecutive dal mese di giugno fine scuola al mese di settembre inizio scuola, previo accordo tra i coniugi almeno entro il mese di maggio dello stesso anno. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori che comunque non saranno modificativi dell'accordo oggi sottoscritto;
5) verserà a tramite accredito in c/c, entro e Parte_1 Controparte_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari complessivamente ad E. 300,00 e così E. 150,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza.
6) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Verona;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, la sig.ra e dichiarano di rinunciare reciprocamente Parte_2 Parte_1
ad ogni forma di mantenimento per differenza di reddito.
8) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
Le parti, con note scritte depositate in data 26.03.2025 dichiaravano di confermare le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data
19.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
3 Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 3.4.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
4 Antonella Guerra
5
N N. 2502 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO CON FIGLI
MINORI
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Antonella Guerra PRESIDENTE
Silvia Rizzuto GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
19/02/2025
DA
(c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/12/1979
(c.f. )nata a [...] il Parte_2 C.F._2
03/06/1980 rappresentati e difesi da Avv.ti CUBISINO ANGELO e AMBROSINI
LAURA, come da mandati in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/12/1979
1 (c.f. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 03/06/1980 celebrato il 26.6.2008 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di LAZISE (VR) al Num. 12 - PARTE II - SERIE A - ANNO
2008, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di San Giovanni Lupatoto, Via
Croce n. 24, lett. C int. 6 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente Parte_2
conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3) I figli e restano affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione e la residenza della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei minori;
4) La casa coniugale sita in San Giovanni Lupatoto, Via Croce n. 24, lett. C int.
6, di proprietà di terzi, sarà occupata dalla madre che la Parte_2
abiterà unitamente ai figli e il padre potrà Persona_1 Persona_2
esercitare il diritto di visita potrà vedere i figli minori i finesettimana alternativamente con la madre dal sabato pomeriggio alla domenica sera ore
20:00, e nelle settimane in cui non ha il fine settimana di competenza, il giorno infrasettimanale del mercoledì. Le visite nelle festività verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli minori, per cui nei 15 giorni a cavallo delle feste natalizie, i minori e resteranno con un Per_1 Per_2 genitore dal 23 dicembre al 31 dicembre mattina, mentre l'altro genitore li terrà dal 31 dicembre pomeriggio al 7 gennaio seguente. L'anno seguente, i genitori terranno i minori con inversione dei giorni sopra indicati. Per le festività pasquali il genitore che farà dalla data di vacanza scolastica al giorno di Pasqua fino a sera, lascerà all'altro genitore i minori dal Lunedì dell'Angelo mattina
2 fino a rientro scolastico, e l'anno seguente i genitori terranno i figli invertendo i giorni di cui sopra.
Per le vacanze estive i minori e trascorreranno con il padre Per_1 Per_2
almeno 3 settimane anche non consecutive dal mese di giugno fine scuola al mese di settembre inizio scuola, previo accordo tra i coniugi almeno entro il mese di maggio dello stesso anno. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori che comunque non saranno modificativi dell'accordo oggi sottoscritto;
5) verserà a tramite accredito in c/c, entro e Parte_1 Controparte_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari complessivamente ad E. 300,00 e così E. 150,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza.
6) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Verona;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, la sig.ra e dichiarano di rinunciare reciprocamente Parte_2 Parte_1
ad ogni forma di mantenimento per differenza di reddito.
8) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
Le parti, con note scritte depositate in data 26.03.2025 dichiaravano di confermare le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data
19.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
3 Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 3.4.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
4 Antonella Guerra
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