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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/10/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 disp.att. c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.09.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 2798.2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Lauretta, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.t e difeso giusta procura generale alle liti dall'avv. Agostino Di Feo
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 13.05.24, la ricorrente in epigrafe ha esposto: di essere titolare di pensione di reversibilità categoria SO, certificato di pensione n. 003-5101-28050639, pensione di reversibilità con decorrenza dal novembre 2023; essendosi ridotta la sua capacità lavorativa del 100%, il 26/01/2024 presentava domanda n 0029018, all' CP_1 di competenza, per vedersi riconoscere il diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione n.7668/91; l' non CP_1 provvedeva a convocare la ricorrente a visita medico -legale; la ricorrente non superava il reddito familiare previsto per il riconoscimento del diritto all'assegno per cui è causa percependo, come unico reddito rilevante ai fine delle richiesta prestazione assistenziale, la sola pensione categoria SO n. 003-5101-28050639 di circa euro 630,00 mensili senza pertanto superare il limite di reddito di € 28.206,57 previsto per il riconoscimento dell'assegno al nucleo familiare e segnatamente il 70% dei suoi redditi proviene dalla pensione di cui risulta essere titolare (nucleo familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili); la ricorrente era affetta da: “ cistite cronica, nodularità tiroidea, ipertensione arteriosa bordeline, bpco con riacutizzazione da alcuni anni, ipoacusia percettiva bilaterale alla frequenze acute, lieve deterioramento intellettivo con turbe della memoria, da molti anni fibromalgia, osteoartrosi generalizzata con osteoporosi, discopatie cervicali e lombari con episodi recidivanti di acuzie, dislipidemia mista, ipertensione venosa cronica, reflusso esofageo, artrite reumatoide, crisi ansioso depressive reattive ”; avendo visto respingere la sua istanza, è costretta su. Su tali premesse, ha convenuto in giudizio l al fine di ottenere il pagamento CP_1 dell'Assegno al Nucleo Familiare (ANF) con decorrenza dal 01/12/2023 nei limiti della prescrizione quinquennale. Si è costituito in giudizio l' ed ha eccepito, con varie argomentazioni, CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. Ammessa ed espletata consulenza medico legale, sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Va preliminarmente rilevato che non si pone questione di decadenza, ex art. 47 DPR n.639/1970, trattandosi di domanda amministrativa presentata il 26.01.24 e di ricorso depositato in data 13.05.24.
Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione e va accolta alla stregua della presente motivazione. Si ricorda che, come più volte affermato dalla Suprema Corte, il diritto alla percezione degli assegni familiari in favore degli assicurati sorge in capo a questi ultimi per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerli la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che l'ente debitore è tenuto ad espletare e che sfocia in un accertamento avente natura non costitutiva ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste. (vedi Cass. n.
22051 del 02/09/2008, Cass. n. 3745/2002). Ancora in via preliminare, si rammenta che, ai sensi dell'art. 23, dpr. n. 797/55, il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni e tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce;
la prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all' CP_1
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è rivolta all'accertamento del diritto all'ANF di soggetto già titolare di pensione di reversibilità. L'art. 2 comma 8 lg. n. 153/1988 prevede un'ipotesi particolare di titolarità del diritto alla corresponsione degli Assegni per il Nucleo Familiare, per i nuclei familiari composti da una sola persona, qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Dunque, anche il coniuge del lavoratore dipendente beneficiario di pensione di reversibilità, qualora versi nella assoluta impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, ha diritto al beneficio. Nella fattispecie l'espletata consulenza medico legale ha accertato la sussistenza del requisito medico legale;
in particolare, il CTU ha affermato: La perizianda è risultata affetta da: 1) artrosi a localizzazione polidistrettuale associata a discopatie cervico-lombari plurime e piede piatto bilaterale di III-IV grado;
2) note di incipiente decadimento cognitivo con deficit mnesici;
3) ipoacusia percettiva bilaterale di modesta entità; 4) sindrome ansioso-depressiva; 5) cardiopatia ipertensiva lieve associata a pericardite cronica.
..... Le infermità descritte, in particolare quelle di pertinenza ortopedica e, in minor misura, cardiologica, incidono in maniera piuttosto importante sulla capacità del soggetto di dedicarsi ad attività ad impegno energetico non soltanto elevato ma anche moderato. In particolare, risultano molto ridotte la capacità di mantenere una prolungata stazione eretta e di svolgere attività che impegnino il rachide, sia cervicale che lombo-sacrale. Ne risulta pertanto significativamente compromessa la capacità di svolgere attività lavorative di tipo manuale. La condizione neuropsichica, caratterizzata da sindrome ansioso-depressiva (non documentata agli atti ma rilevata nel corso dell'esame clinico peritale) e da turbe mnesiche, riduce anch'essa le capacità di performance del soggetto in ambito lavorativo. Tenuto conto, inoltre, dell'età della perizianda (69 anni all'atto della domanda amministrativa) e della mancanza di qualunque livello di scolarità nonché di qualunque qualifica ed esperienza professionale, si può senz'altro concludere per la sussistenza del requisito per il riconoscimento del beneficio richiesto, a partire dalla data in cui risulta documentata la presenza di disturbi mnesici (21.01.25). Il CT ha pertanto riconosciuto a decorrere da tale data la sussistenza si un quadro patologico di entità tale da rendere l'istante inabile ad espletare un lavoro confacente alle sue attitudini. Pertanto, rilevata la sussistenza del requisito reddituale, in considerazione della documentazione afferente la situazione familiare ed economica, deve affermarsi il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare con decorrenza dalla data in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste, ossia a far data dal 21.01.25, con conseguente condanna dell' alla erogazione CP_1 dei ratei a detto titolo maturati. Alla ricorrente sono, altresì, dovuti gli interessi al saggio legale con decorrenza dal 120° giorno successivo alla maturazione del diritto al saldo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare a far data dal 21.01.25 e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della CP_1 stessa dei ratei maturati, oltre interessi al saggio legale dal 120° giorno successivo alla maturazione del diritto e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive CP_1
€ 1312,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione. Si comunichi.
Torre Annunziata, 30.09.25
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Molè
Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 disp.att. c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.09.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 2798.2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Lauretta, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.t e difeso giusta procura generale alle liti dall'avv. Agostino Di Feo
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 13.05.24, la ricorrente in epigrafe ha esposto: di essere titolare di pensione di reversibilità categoria SO, certificato di pensione n. 003-5101-28050639, pensione di reversibilità con decorrenza dal novembre 2023; essendosi ridotta la sua capacità lavorativa del 100%, il 26/01/2024 presentava domanda n 0029018, all' CP_1 di competenza, per vedersi riconoscere il diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione n.7668/91; l' non CP_1 provvedeva a convocare la ricorrente a visita medico -legale; la ricorrente non superava il reddito familiare previsto per il riconoscimento del diritto all'assegno per cui è causa percependo, come unico reddito rilevante ai fine delle richiesta prestazione assistenziale, la sola pensione categoria SO n. 003-5101-28050639 di circa euro 630,00 mensili senza pertanto superare il limite di reddito di € 28.206,57 previsto per il riconoscimento dell'assegno al nucleo familiare e segnatamente il 70% dei suoi redditi proviene dalla pensione di cui risulta essere titolare (nucleo familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili); la ricorrente era affetta da: “ cistite cronica, nodularità tiroidea, ipertensione arteriosa bordeline, bpco con riacutizzazione da alcuni anni, ipoacusia percettiva bilaterale alla frequenze acute, lieve deterioramento intellettivo con turbe della memoria, da molti anni fibromalgia, osteoartrosi generalizzata con osteoporosi, discopatie cervicali e lombari con episodi recidivanti di acuzie, dislipidemia mista, ipertensione venosa cronica, reflusso esofageo, artrite reumatoide, crisi ansioso depressive reattive ”; avendo visto respingere la sua istanza, è costretta su. Su tali premesse, ha convenuto in giudizio l al fine di ottenere il pagamento CP_1 dell'Assegno al Nucleo Familiare (ANF) con decorrenza dal 01/12/2023 nei limiti della prescrizione quinquennale. Si è costituito in giudizio l' ed ha eccepito, con varie argomentazioni, CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. Ammessa ed espletata consulenza medico legale, sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Va preliminarmente rilevato che non si pone questione di decadenza, ex art. 47 DPR n.639/1970, trattandosi di domanda amministrativa presentata il 26.01.24 e di ricorso depositato in data 13.05.24.
Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione e va accolta alla stregua della presente motivazione. Si ricorda che, come più volte affermato dalla Suprema Corte, il diritto alla percezione degli assegni familiari in favore degli assicurati sorge in capo a questi ultimi per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerli la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che l'ente debitore è tenuto ad espletare e che sfocia in un accertamento avente natura non costitutiva ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste. (vedi Cass. n.
22051 del 02/09/2008, Cass. n. 3745/2002). Ancora in via preliminare, si rammenta che, ai sensi dell'art. 23, dpr. n. 797/55, il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni e tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce;
la prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all' CP_1
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è rivolta all'accertamento del diritto all'ANF di soggetto già titolare di pensione di reversibilità. L'art. 2 comma 8 lg. n. 153/1988 prevede un'ipotesi particolare di titolarità del diritto alla corresponsione degli Assegni per il Nucleo Familiare, per i nuclei familiari composti da una sola persona, qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Dunque, anche il coniuge del lavoratore dipendente beneficiario di pensione di reversibilità, qualora versi nella assoluta impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, ha diritto al beneficio. Nella fattispecie l'espletata consulenza medico legale ha accertato la sussistenza del requisito medico legale;
in particolare, il CTU ha affermato: La perizianda è risultata affetta da: 1) artrosi a localizzazione polidistrettuale associata a discopatie cervico-lombari plurime e piede piatto bilaterale di III-IV grado;
2) note di incipiente decadimento cognitivo con deficit mnesici;
3) ipoacusia percettiva bilaterale di modesta entità; 4) sindrome ansioso-depressiva; 5) cardiopatia ipertensiva lieve associata a pericardite cronica.
..... Le infermità descritte, in particolare quelle di pertinenza ortopedica e, in minor misura, cardiologica, incidono in maniera piuttosto importante sulla capacità del soggetto di dedicarsi ad attività ad impegno energetico non soltanto elevato ma anche moderato. In particolare, risultano molto ridotte la capacità di mantenere una prolungata stazione eretta e di svolgere attività che impegnino il rachide, sia cervicale che lombo-sacrale. Ne risulta pertanto significativamente compromessa la capacità di svolgere attività lavorative di tipo manuale. La condizione neuropsichica, caratterizzata da sindrome ansioso-depressiva (non documentata agli atti ma rilevata nel corso dell'esame clinico peritale) e da turbe mnesiche, riduce anch'essa le capacità di performance del soggetto in ambito lavorativo. Tenuto conto, inoltre, dell'età della perizianda (69 anni all'atto della domanda amministrativa) e della mancanza di qualunque livello di scolarità nonché di qualunque qualifica ed esperienza professionale, si può senz'altro concludere per la sussistenza del requisito per il riconoscimento del beneficio richiesto, a partire dalla data in cui risulta documentata la presenza di disturbi mnesici (21.01.25). Il CT ha pertanto riconosciuto a decorrere da tale data la sussistenza si un quadro patologico di entità tale da rendere l'istante inabile ad espletare un lavoro confacente alle sue attitudini. Pertanto, rilevata la sussistenza del requisito reddituale, in considerazione della documentazione afferente la situazione familiare ed economica, deve affermarsi il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare con decorrenza dalla data in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste, ossia a far data dal 21.01.25, con conseguente condanna dell' alla erogazione CP_1 dei ratei a detto titolo maturati. Alla ricorrente sono, altresì, dovuti gli interessi al saggio legale con decorrenza dal 120° giorno successivo alla maturazione del diritto al saldo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare a far data dal 21.01.25 e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della CP_1 stessa dei ratei maturati, oltre interessi al saggio legale dal 120° giorno successivo alla maturazione del diritto e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive CP_1
€ 1312,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione. Si comunichi.
Torre Annunziata, 30.09.25
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Molè