Sentenza 8 agosto 2002
Massime • 1
In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere ,ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività , e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12012 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GO NU, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO NU II 30, presso lo studio dell'avvocato UGO RUFFOLO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BOZZI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
SE ASSICURAZIONI SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 767/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, 2^ CIVILE EMESSA il 7/5/1999, depositata il 06/07/99; rg.759/98, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI (per delega Avv. Ugo Ruffolo);
udito l'Avvocato GIUSEPPE BOZZI,
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel corso di una partita di calcio tra amici nel campetto adiacente ad una chiesa parrocchiale, il minore AN EG cadde riportando la frattura biossea del braccio con esiti permanenti.
I genitori AN EG e LI NT, quali esercenti la potestà, agirono per il risarcimento dei danni (che indicarono in L. 96.164.000) nei confronti del giocatore della squadra avversaria OR AL, che - affermarono - dopo essere stato superato in dribbling dal EG, lo aveva rincorso e "falciato", benché quello avesse già passato la palla ad un compagno di squadra.
Il AL resistette, assumendo che l'incidente si era verificato in un contesto connotato da un doppio contrasto tra i due giocatori che si contendevano la palla e negando, in particolare, di aver inseguito l'avversario e di averne provocato la caduta dopo che questi aveva passato il pallone. Chiamò, peraltro, in garanzia la SE s.p.a. (con la quale il padre aveva stipulato un'assicurazione per danni cagionati anche dai familiari conviventi), la quale a sua volta instò per il rigetto della domanda del EG, deducendo che l'infortunio era connaturato al gioco ed al rischio connessovi, previamente accettato dal EG, sicché andava esclusa la responsabilità aquiliana del AL.
Con sentenza non definitiva del 20.5.1998 l'adito tribunale di Ravenna accolse la domanda in punto di an debeatur, disponendo che il processo proseguisse per la quantificazione del danno.
2. La decisione è stata riformata dalla corte d'appello di Bologna che, decidendo con sentenza n. 191/2000 sul gravame degli attori cui avevano resistito il AL e la società assicuratrice, ha rigettato la domanda sul sostanziale rilievo che il partecipante al gioco accetta anche il rischio del fallo e che nella fattispecie non era stato travalicato il margine di rischio accettato, non essendo risultato che il AL avesse volontariamente posto a repentaglio l'incolumità dell'altro giocatore.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione AN EG affidandosi a due motivi, cui il AL resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
L'intimata SE s.p.a. non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Col primo motivo denunciando falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. il ricorrente si duole che la corte d'appello abbia illegittimamente sindacato l'apprezzamento delle prove testimoniali da parte del primo giudice, giudicando apodittica la valutazione di inattendibilità di alcuni testi compiuta dal tribunale, che aveva correttamente conferito particolare rilevanza alla deposizione del EN, invece trasfigurata dai giudici di secondo grado, che avevano desunto dalle dichiarazioni del teste elementi assolutamente non risultanti in modo oggettivo.
1.2. La doglianza è inammissibile:
- nella parte in cui si risolve in una censura della valutazione delle risultanze probatorie, in quanto il relativo apprezzamento è esclusivamente riservato al giudice del merito;
- laddove si prospetta la trasfigurazione delle risultanze della deposizione, perché l'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., e non anche col ricorso per cassazione (cfr., ex plurimis,
Cass., 15.5.1997, n. 4310).
2.1. Col secondo motivo è dedotta violazione di legge per falsa ed erronea applicazione dell'art. 2043 c.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. La sentenza è censurata per avere, da un lato, riconosciuto che certamente l'intervento del AL aveva "costituito violazione del regolamento del gioco sanzionabile con l'ammonizione se non con l'espulsione" e, dall'altro, contraddittoriamente ed erroneamente negato che ciò comporti l'attribuzione di responsabilità anche aquiliana.
Sostiene il ricorrente (citando anche giurisprudenza di merito) che gli eventuali eventi dannosi che possono occorrere ai partecipanti alle competizioni sportive rientrano nell'ambito del rischio accettato solo se la condotta di un altro partecipante che cagioni il danno nello svolgimento della gara sia conforme alle regole della disciplina specifica (oltre che a quelle di comune prudenza), mentre l'evento dannoso causalmente collegato all'inosservanza delle regole comporta responsabilità ex art. 2043 c.c.. La sentenza - afferma ancora il ricorrente - non chiarisce del resto per quali ragioni il superamento del limite del rischio accettato avvenga soltanto quando l'evento lesivo sia voluto dall'agente, non essendo stato tanto sostenuto neppure da Cass. pen., 5^ sez., 30.4.1992 (richiamata nella gravata sentenza) che ha solo chiarito come il reato sia doloso se l'intenzione dell'agente è quella di provocare lesioni, sicché la gara (o il fallo di gioco) non rappresenti altro che la mera occasione per ledere, ma non ha affatto escluso la configurabilità del reato colposo se l'elemento soggettivo sia costituito dalla violazione del regolamento. La colpa sarebbe dunque bastata a sorreggere la responsabilità dell'agente per l'evento dannoso causalmente dipeso dalla sua condotta.
2.2. La corte d'appello ha così ricostruito i fatti:
"Tra i due protagonisti vi fu un doppio contrasto di giuoco. In un primo tempo il EG ebbe a carpire la palla al AL...;... il EN si smarcò in avanti per ricevere il passaggio del EG;
... il AL, intuito il pericolo dell'azione che andava delineandosi, ha cercato di rinvenire sull'avversarlo per riprendere il pallone ed impedire così la triangolazione;
... l'intervento è stato intempestivo, tanto è vero che ciò non ha impedito che la palla pervenisse al EN;
... l'intempestività dell'intervento del AL ha determinato la caduta del EG".
Sulla scorta di tale accertamento il giudice del merito ha escluso che il AL avesse "voluto colpire volontariamente il suo avversario ed ha ritenuto che "il fatto si verificò nel corso di un'azione di giuoco e non per una proditoria e volontaria aggressione del AL", benché il suo intervento avesse costituito "violazione del regolamento del giuoco, sanzionabile con l'ammonimento, se non con l'espulsione".
Ha soggiunto la corte territoriale che "la violazione di regole dettate per la salvaguardia dell'incolumità dei partecipanti non comporta automaticamente la responsabilità ex art. 2043 c.c., atteso che il partecipante al giuoco ha accettato previamente il rischio generico del fallo" nella consapevolezza "della possibilità di venire atterrato con uno sgambetto o con una spinta che superino i limiti regolamentari del giuoco". Insomma, "partecipando al giuoco, ha tacitamente accettato il rischio di subire, in relazione a ciò, lesioni anche gravi".
Ha dunque ritenuto che la responsabilità aquiliana è configurabile solo quando il rischio consentito viene travalicato e che il superamento del rischio accettato si verifica quando viene posta a repentaglio, volontariamente e coscientemente, l'incolumità del giocatore, "il quale legittimamente si attende dall'avversario un comportamento agonistico anche rude, purché non sia di tale durezza da comportare la prevedibilità di pericolo serio dell'evento lesivo a carico dell'avversario che trasmodi nel disprezzo per l'altrui integrità fisica".
Il che non era accaduto, posto che se l'intervento fosse stato di particolare durezza, il EG avrebbe riportato lesioni alle gambe e non al braccio, a seguito della caduta.
2.3. La soluzione della corte di merito è, con le precisazioni che seguono, corretta in diritto ed il motivo è, perciò, infondato. Non appare revocabile in dubbio che il gioco del calcio, come ogni attività sportiva connotata da competitività e da un certo grado di contrasto fisico tra i partecipanti in funzione del raggiungimento di un risultato favorevole nella disputa, comporta un rischio per l'incolumità dei giocatori, insito nello stesso espletamento dell'attività, che è certamente consentita dall'ordinamento e, anzi, promossa e favorita dallo Stato. Si è prevalentemente ritenuto che il criterio discriminante del comportamento dell'agente per le lesioni provocate da un atto di giuoco vada individuato nel consenso dell'avente diritto, che accetterebbe il rischio delle lesioni rientranti nell'alea normale del tipo di attività (così, ex multis, Cass. civ, 20 febbraio 1997, n. 1564; nonché Cass. pen., nn. 2765 e 8910 del 2000), quantomeno di quelle provocate dall'atto rispettoso delle regole. Ma si è a ragione obiettato in dottrina che esso è inconfigurabile in ordine alle lesioni con postumi permanenti, per l'insuperabile ostacolo costituito dal divieto di atti dispositivi del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica (art. 5 c.c.) e per l'evidente forzatura insita nella presunzione che,
decidendo di giocare al pallone, il partecipante accetti anche, solo per questo, il rischio di riportare lesioni personali permanenti, o addirittura di perdere la vita.
Del pari inappagante è il criterio fondato sulla valutazione di prevedibilità delle conseguenze lesive da parte dell'autore del fatto (Cass. pen., sez. 5^, 30.4-8.10.1992, Lolli), in quanto queste sono prevedibili in pressoché ogni contatto fisico di una certa violenza, pure spesso consentito;
e perché, inoltre, se la linea di discrimine tra il lecito e l'illecito fosse tracciata, verso l'illecito, dalla prevedibilità delle conseguenze in una alla sola violazione della lex artis, quale che essa sia, il gioco non sarebbe di fatto più praticabile per l'intollerabilità del rischio delle conseguenze economiche pregiudizievoli, essendo possibile che qualsiasi giocatore incorra, nell'irruenza del gioco, in un fallo. Una risalente sentenza di merito (Trib. Bari, 22 maggio 1963) ha incisivamente osservato, sul punto, che il comune criterio della prevedibilità del pericolo snaturerebbe l'attività sportiva, privandola delle sue caratteristiche essenziali, ed ha individuato il criterio di imputazione del fatto lesivo nella creazione di eccezionali situazioni di pericolo assolutamente incompatibili con la finalità e la disciplina tecnica del giuoco, talché l'evento lesivo che ne derivi appaia conseguenza del tutto abnorme, ascrivibile ad una condotta trasmodante che trascende i confini della tutela sportiva.
Insomma, se si seguisse il criterio della accettazione volontaria del rischio connesso ad un gioco assolutamente rispettoso di ogni regola, non potrebbe assumere rilievo scriminante la non qualificabilità del fatto come fallo, in relazione alla sicura nullità (secondo la legge civile) dell'accordo tacito concretatosi nell'accettazione dell'eventualità di lesioni con postumi permanenti o di morte, provocate da un intervento regolare (ma solo secondo l'ordinamento sportivo); se, invece, si conferisse determinante rilievo alla violazione della regola particolare della disciplina sportiva, sarebbe inevitabile ravvisare responsabilità ogni qual volta essa sia rimasta inosservata, con l'impossibilità di scriminare l'atto falloso tutte le volte che la regola miri anche a salvaguardare l'incolumità dei partecipanti, quand'anche la coscienza sociale rifiuti l'attribuzione di responsabilità per la sola inosservanza della regola.
Da ultimo, il criterio dell'esercizio del diritto è certamente inapplicabile al giuoco svolgentesi al di fuori dell'ordinamento sportivo (legge 16 febbraio 1942, n. 425, recante costituzione ed ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, e d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530). Conviene allora far leva su un dato il più possibile obiettivo che, muovendo dal rilievo che la lesione dell'integrità fisica del giocatore ad opera di altro partecipante costituisco un'eventualità contemplata e che un gioco si caratterizza per le suo connotazioni tipiche, per le sue regole e per il contesto nel quale si svolge, discrimini il comportamento dell'agente in relazione allo stretto collegamento funzionale tra giuoco ed evento lesivo;
collegamento funzionale che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco.
Non qualsiasi violazione di una regola di gioco si pone, infatti, "al di fuori" del gioco stesso, che non può essere efficacemente svolto senza energia, aggressività, velocità, rapidità di decisioni, istintività di reazioni, generalmente considerate incompatibili con un elevato grado di considerazione della altrui incolumità e col costante rispetto delle regole proprie del gioco;
il quale mira ad un risultato alla cui realizzazione sono del resto indispensabili - com'è stato osservato - anche un certo grado "di audacia e di spericolatezza".
Non la volontarietà del fallo dunque rileva ne' - entro i limiti cui si è accennato e che di seguito vengono meglio delineati - che violazione della regola di gioco vi sia stata o non, ma lo stretto rapporto di collegamento funzionale tra giuoco ed evento lesivo. Se l'atto è posto in essere allo scopo di provocare lesioni, quella relazione viene senz'altro a mancare pur se l'azione non integri un fallo di gioco, per l'ovvia ragione che non rientra fra le sue caratteristiche che un partecipante volontariamente provochi lesioni ad altro giocatore. E viene del pari meno se il giocatore, pur non volendo provocare lesioni, faccia tuttavia ricorso ad una violenza di tipo tale da non essere compatibile con le caratteristiche proprie del giuoco nel contesto nel quale esso si svolge. Sicché in entrambi i casi sarà civilmente responsabile del danno provocato, rispettivamente a titolo di dolo o di colpa. La decisione sulla sussistenza della colpa dipende dunque dal risultato dell'indagine sul comportamento dell'agente in relazione alle connotazioni proprie del giuoco ed al contesto nel quale esso concretamente si svolge, che finiscono inevitabilmente col costituire gli unici, autentici parametri valutativi di riferimento: a meno di spaziare liberamente tra un'impostazione secondo la quale la colpa va esclusa se l'integrità fisica del partecipante sia pregiudicata da un comportamento agonistico anche rude, purché questo "non travalichi dal dovere di lealtà sportiva fino a trasmodare nel disprezzo per l'altrui incolumità fisica" (Cass. pen., citata) e quella che invece la afferma anche quando la regola sia stata osservata, ma il comportamento dell'agente non si sia tuttavia uniformato "al senso vigile ed umanitario del rispetto dell'integrità fisica e della vita dell'avversario" (Cass. pen., 9 ottobre 1950). Ma parametri siffatti non sembrano poter offrire, così come enunciati, risposte soddisfacenti al quesito se risponda o meno delle conseguenze lesive provocate il giocatore che volontariamente falci l'avversario per evitarne il tiro in porta o il passaggio ad altro giocatore, essendo evidente che l'atto travalica dal dovere di lealtà sportiva, ma non essendo tuttavia indicato alcun metro di valutazione per stabilire se esso sia trasmodato nel disprezzo, o anche soltanto nel mancato rispetto (che è cosa assai diversa) dell'altrui incolumità fisica.
Il criterio della decisione è comunque connesso, a ben vedere, al tipo di violenza esercitato in relazione al contesto: così, lo sgambetto in un incontro tra giocatori professionisti sarà senz'altro discriminato agli effetti civili, mentre l'intervento a gamba tesa sul ginocchio del quattordicenne in una partita tra amici comporterà certamente l'affermazione della responsabilità civile. Ma ciò non già perché l'altro quattordicenne abbia "disprezzato" l'incolumità fisica dell'avversario coetaneo (che verosimilmente non aveva avuto neppure il tempo di ponderare), ovvero perché non l'abbia "rispettata", ma perché il contesto non consentiva di ritenere compatibile con le caratteristiche del gioco l'impiego di quel tipo di irruenza.
Deve conclusivamente affermarsi quanto segue:
a) il giudice, accertato la caratteristiche del fatto produttivo di lesioni personali ad un partecipante ad attività sportiva posto in essere da altro partecipante, affermerà la responsabilità dell'agente nel caso di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione della regola dell'attività svolta;
b) escluderà la responsabilità se le lezioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza violazione delle regole dell'attività e se, pur in presenza di violazione della regola propria dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso, considerando che, in entrambi i casi, il nesso funzionale è escluso dall'impiego di un grado di violenza o di irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contento ambientale nel quale l'attività si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano.
Nella specie, pacificamente difettando la volontà di ledere ed avendo la corte di merito escluso in fatto che l'intervento fosse stato di particolare durezza nel descritto, concitato contesto di giuoco, la decisione è corretta pur con le precisazioni di cui alle considerazioni svolte.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
3. Le ragioni della decisione e la non conformità delle sentenze dei due gradi integrano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2002