Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA sezione c i v i l e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di ConIGlio, composto dai seguenti magistrati dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RG C 1740/2024 riservata in decisione dal 15.4.2025, avente ad oggetto: separazione
T R A
- – res in Vibo Valentia, con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Marisa Celia – giusta procura in atti
E
- – res. in Vibo Valentia, con Parte_2 C.F._2
l'Avv. Salvatore Sorbilli- giusta procura in atti;
nonché
PM - sede – intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.11.2024 la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio concordatario l'11.7.2015 in regime di separazione dei beni;
e che dall'unione nascevano due figli : RI (n. il 8.6.2017) ed il 22.11.2020)- chiedeva pronunciarsi la Per_1
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Nominato il giudice relatore, fissata l'udienza ex art. 473 bis n.14 cpc – ritualmente comunicata al PM - si costituiva il resistente evidenziando che, nelle more, era intervenuto accordo fra le parti ed instava per trasformazione del rito, chiedendo altresì l'anticipazione dell'udienza e la fissazione del termine ex art. 127 ter c.p.c,.
Disposta la trattazione sostitutiva della causa, verificate le concordi dichiarazioni delle parti, con ord. del 15.4.2025 la causa veniva riservata per la decisione collegiale previa trasformazione del rito.
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale e l'intolleranza della convivenza ed espresso la volontà di non riconciliarsi.
In merito alle statuizioni accessorio le parti hanno raggiunto il seguente accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“I figli avranno collocamento principale presso la madre nell'abitazione familiare, pertanto la casa familiare sita in Vibo Valentia via F. Seminara, ivi compresi gli arredi e suppellettili, già di proprietà della IG.ra , viene alla stessa assegnata, che vi Pt_1 continuerà ad abitare con i figli minori ed Persona_2 Per_1
Il Sig. acquisirà diversa residenza;
Pt_2
Affido condiviso
Ferma restando la richiesta di affidamento condiviso dei minori ai sensi della normativa vigente, tutte le decisioni e le questioni attinenti i figli verranno concordate e decise con civiltà e concordia nell'interesse superiore della prole;
-mantenimento prole il Sig. corrisponderà alla IG.ra € 200,00 mensili quale contributo al Pt_2 Pt_1 mantenimento dei minori, l'importo di € 200,00 è determinato nella misura di € 100,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge, da versarsi secondo modalità concordate entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dalla data di udienza figurata, oltre le variazioni ISTAT come sopra cennato.
Cederanno in parti uguali le eventuali spese straordinarie (mediche non coperte dal S.S.N. e quelle scolastiche di inizio anno, attività extrascolastiche);
Pag. 2 a 4 l'assegno unico per i minori erogato dall'INPS sarà ad esclusivo beneficio della IG.ra
, per cui il dovrà comunicare di rinunciare al 50% di spettanza in favore Pt_1 Pt_2 del coniuge. gestione dei figli minori settimanale: i figli li accompagnerà a scuola la madre, in caso di necessità i bimbi Per_3 li prenderà o li porterà a scuola il papà, i nonni materni o i nonni paterni ovvero, in mancanza loro, i genitori di compagni di scuola.
La madre li accompagnerà alle attività extrascolastiche, quando saranno con il papà provvederà lui, quest'ultimo potrà prenderli a fine giornata scolastica e solo in caso di provate necessità potrà prelevarli da scuola in anticipo rispetto al regolare orario e previo preavviso alla madre.
Visite e permanenze –
pur nell'esercizio dell'affidamento condiviso e della potestà condivisa, così come introdotto e regolamentato dalla legge n. 54/2006, il padre potrà avere i figli venerdì, ovvero in uno o più giorni diversi previo accordo telefonico con la madre, con la possibilità di ospitarli anche per il pernottamento, presso la sua nuova residenza, nei fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera;
”.
Le visite ed i pernottamenti restano condizionati al regolare svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche dei minori. periodo estivo e festività:
-i genitori nel periodo estivo post-scolastico che va dal 1° luglio al 30 agosto avranno la facoltà di avere con sé la prole per un periodo continuativo di 15 giorni da concordare all'inizio di ogni anno entro il 30 gennaio e lo stesso dicasi nel periodo delle festività natalizie e/o pasquali, per un periodo di 4/5 gg. a Natale (dal 24 al 27 dicembre) ovvero a Capodanno (dal 30 dicembre al 2 gennaio) ad anni alterni (nel senso che se i figli staranno a Natale con la madre a Capodanno staranno con il papà e viceversa) e 3 o 4 giorni a Pasqua dal venerdì Santo al lunedì Dell'Angelo ad anni alterni, l'Epifania ad anni alterni con ciascun genitore;
Inoltre, i figli staranno con il padre in occasione dei compleanni e delle ricorrenze dei familiari di quest'ultimo, lo stesso dicasi per la madre, con la precisazione che se dette ricorrenze cadranno nei periodi di vacanza o festività occorrerà accordo di entrambi i genitori, in mancanza non interromperanno le vacanze e/o festività.
I coniugi dovranno provvedere ai bisogni della prole e si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti educazione e studio dei figli;
-le parti prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
Il padre trascorrerà con ciascun minore il giorno del loro compleanno ad anni alterni.
Pag. 3 a 4 Per ogni altra questione attinente i figli si fa espresso riferimento al piano genitoriale allegato dalla ricorrente (all. 14) che i coniugi dichiarano di approvare in toto da intendersi qui trascritto e richiamato.
Questioni patrimoniali tra i coniugi:
la IG.ra si impegna a trasferire la proprietà dell'auto tipo: Volkswagen Tiguan tg. Pt_1
FN322SE in favore del IG. all'atto della sottoscrizione di accordo di Pt_2 separazione e contestuale deposito in giudizio di istanza anticipazione udienza e accordo, con spese ed oneri relativi a carico esclusivo del IG. in ragione di detto Pt_2 trasferimento le parti dichiarano di aver risolto con reciproca soddisfazione ogni questione economico patrimoniale pendente tra loro e di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro. Il IG. dal deposito dell'accordo in giudizio e contestuale Pt_2 atto di passaggio di proprietà dell'auto si allontanerà dalla casa coniugale.
I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, di rinunciare a qualsivoglia assegno di mantenimento personale”
Non apparendo in contrasto con norme imperative né agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi e – smg - con le condizioni Parte_1 Parte_2 concordate e riportate in parte motiva;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo Valentia (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2015, parte II, serie B n. 27);
C. compensa le spese
Così deciso nella C.C. da remoto del 18.4.2025
La Presidente dr.ssa Gabriella Lupoli
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