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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 7793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7793 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA EX ART. 429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 6061/2025 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Paolo Palma, Avv. Elisa Cacciato Insilla) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Funzionario dott.ssa Lucia CP_1
Torcicollo)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della Legge 18/1980, riconosciuto con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 27.04.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Deduceva, a sostegno della domanda, di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c., conclusosi con il decreto di omologa del 13.05.2024 (RG n. 31193/2023); di aver inoltrato la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta in data 18 settembre 2024 (trasmissione modello AP70), successivamente sollecitata con pec del 10.02.2025, ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei della prestazione riconosciuta, benché fosse titolare di tutti i requisiti socio-economici prescritti per legge e documentati all' che alla data odierna sono inutilmente trascorsi i CP_1
120 giorni prescritti per l'esaurimento della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo di CP_1 dichiarare cessata la materia del contendere. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e come tale merita di essere accolta. Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, depositando tutti i documenti relativi alla precedente fase amministrativa. Ha pure dedotto e provato di aver inoltrato a la documentazione occorrente per la CP_1 liquidazione della prestazione, inviando telematicamente il modello “AP70”, in data 18 settembre 2024. Ne consegue che, risulta scaduto il termine di centoventi giorni per l'adempimento a carico dell'ente debitore, al momento della proposizione del ricorso giudiziale, avvenuta in data 19 febbraio 2025. In sede di costituzione l' deduceva di aver provveduto a liquidare gli Controparte_2 arretrati dovuti, per il periodo maggio 2023 - marzo 2025, con comunicazione del 26.03.2025. Al fine di consentire alle parti la verifica dell'incasso della prestazione in esame, la causa veniva rinviata all'udienza del 01.07.2025. Venivano depositate le note di trattazione da parte del solo ricorrente, il quale insisteva per la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori. Alla luce di quanto sopra esposto, non essendo emersa prova che l' abbia Controparte_2 effettivamente dato seguito alla comunicazione di liquidazione inviata al ricorrente, provvedendo all'effettivo pagamento degli arretrati dovuti, la domanda deve essere accolta come da dispositivo. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento dei ratei relativi CP_1 all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della Legge 18/1980, in favore della parte ricorrente, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della pagina 2 di 3 domanda amministrativa del 27.4.2023, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo.
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi. Così deciso in Roma, 2 luglio 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
pagina 3 di 3
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA EX ART. 429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 6061/2025 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Paolo Palma, Avv. Elisa Cacciato Insilla) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Funzionario dott.ssa Lucia CP_1
Torcicollo)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della Legge 18/1980, riconosciuto con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 27.04.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Deduceva, a sostegno della domanda, di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c., conclusosi con il decreto di omologa del 13.05.2024 (RG n. 31193/2023); di aver inoltrato la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta in data 18 settembre 2024 (trasmissione modello AP70), successivamente sollecitata con pec del 10.02.2025, ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei della prestazione riconosciuta, benché fosse titolare di tutti i requisiti socio-economici prescritti per legge e documentati all' che alla data odierna sono inutilmente trascorsi i CP_1
120 giorni prescritti per l'esaurimento della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo di CP_1 dichiarare cessata la materia del contendere. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e come tale merita di essere accolta. Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, depositando tutti i documenti relativi alla precedente fase amministrativa. Ha pure dedotto e provato di aver inoltrato a la documentazione occorrente per la CP_1 liquidazione della prestazione, inviando telematicamente il modello “AP70”, in data 18 settembre 2024. Ne consegue che, risulta scaduto il termine di centoventi giorni per l'adempimento a carico dell'ente debitore, al momento della proposizione del ricorso giudiziale, avvenuta in data 19 febbraio 2025. In sede di costituzione l' deduceva di aver provveduto a liquidare gli Controparte_2 arretrati dovuti, per il periodo maggio 2023 - marzo 2025, con comunicazione del 26.03.2025. Al fine di consentire alle parti la verifica dell'incasso della prestazione in esame, la causa veniva rinviata all'udienza del 01.07.2025. Venivano depositate le note di trattazione da parte del solo ricorrente, il quale insisteva per la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori. Alla luce di quanto sopra esposto, non essendo emersa prova che l' abbia Controparte_2 effettivamente dato seguito alla comunicazione di liquidazione inviata al ricorrente, provvedendo all'effettivo pagamento degli arretrati dovuti, la domanda deve essere accolta come da dispositivo. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento dei ratei relativi CP_1 all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della Legge 18/1980, in favore della parte ricorrente, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della pagina 2 di 3 domanda amministrativa del 27.4.2023, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo.
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi. Così deciso in Roma, 2 luglio 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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