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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/10/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 662 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FECI CINZIA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. PATRIZI BARBARA parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: divorzio - scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 7/10/2025
pagina 1 di 3 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 5/03/2025 chiedeva a questo Tri- Parte_1 bunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in San Gio- vanni TO (VR) il 11/08/2005 tra la ricorrente e , unio- CP_1 ne dalla quale in data 15/09/2005 nasceva la figlia La difesa di parte ri- Per_1 corrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come succes- sivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando atto che i coniugi vivevano separati dal 10/04/2014, data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, poi definito con sentenza del Tribunale di Parma resa in data 11/07/2018.
Si costituiva , il quale non si opponeva alla declaratoria di CP_1 scioglimento del matrimonio, chiedendo, tuttavia, una condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.
Con note depositate in data 3/10/2025 entrambe le parti davano atto del raggiun- gimento di un accordo per la definizione del giudizio con la pronuncia di una sen- tenza sul vincolo, a spese compensate.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 7/10/2025 compari- vano i difensori delle parti dando atto della rinuncia dei rispettivi assistiti a com- parire all'udienza e della volontà degli stessi di definire il giudizio alle condizioni concordate.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 17/10/2025.
§
La domanda principale (ed unica) volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimen- to del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, la separazione dei coniugi, uniti in matrimonio civile il 11/08/2005 in San
IO TO, è definita da sentenza di questo Tribunale n. 1143/2018 emes- sa il 11/07/2018.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono per- tanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pagina 2 di 3 pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria, sussistono giustificati motivi per disporre una compensazione integrale delle spese.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 11/08/2005 in San
IO TO tra (nata in [...] il [...]) e Parte_1
(nato in [...] il [...]), matrimonio trascritto CP_1 nei registri dello Stato Civile del Comune di San IO TO, atto n. 1,
Parte 1, anno 2005;
2. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Gio- vanni TO (VR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 17/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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