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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 24/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2563/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2563/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. BERGAMINO LUISA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e domanda di cessazione effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 CP_1
esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in FOSSANO in data 11/06/2022 tra- scritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4 parte II, Serie A, dell'anno 2022, che dal matrimonio non sono nati figli, che divenuta la convivenza intollerabile si erano de- terminati a presentare ricorso per separazione e contestuale domanda di cessazione effetti ci- vili del matrimonio allo scadere del termine di legge.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
1 Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata: si trascrivono le condizioni previste dai coniugi e affe- renti alla loro sfera patrimoniale
“I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto.
I coniugi, economicamente autonomi, null'altro hanno a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto stabilito nel presente atto.
La casa coniugale sita in Fossano (CN), Via Marene, n. 28 viene assegnata al IG. CP_1 completa di mobili e arredi, fatta eccezione per il mobilio delle due camere da letto che sarà asse- gnato alla IG.ra . Parte_2
La IG.ra trasferirà la propria residenza non appena avrà reperito una situazione Parte_1 stabile e consona alle proprie esigenze.
Il IG. si impegna a versare alla IG.ra l'importo delle rate del mutuo CP_1 Parte_1 ipotecario n. 06/045/8013045 presso la Cassa di Risparmio di Fossano S.p.a. sino al momento dell'estinzione.
Il IG. si impegna a versare alla IG.ra nel momento in cui venderà la CP_1 Parte_1 casa coniugale l'importo necessario all'eventuale estinzione del mutuo ipotecario n.
06/045/8013045 presso la Cassa di Risparmio di Fossano S.p.a. e, comunque, nel limite di euro
38.000,00.
Fatto salvo quanto sopra, le parti si impegnano a dichiararsi tacitate di ogni diritto a loro derivan- te dal rapporto coniugale, dichiarando di rinunciare reciprocamente a qualunque altra pretesa o rivendicazione.
Le parti dichiarano che i restanti rapporti patrimoniali inter partes sono già stati definiti e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro ad eccezione di quanto stabilito nel presente atto”
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
Con separata ordinanza si dispone per il prosieguo del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 28/01/1998 a SAVIGLIANO (CN), Parte_1
E
, n. il 03/07/1995 a SAVIGLIANO (CN), CP_1
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473bis.51 comma 2 cpc e che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025
2 Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
Il giudice est.
Dott. Natalia Fiorello
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2563/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. BERGAMINO LUISA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e domanda di cessazione effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 CP_1
esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in FOSSANO in data 11/06/2022 tra- scritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4 parte II, Serie A, dell'anno 2022, che dal matrimonio non sono nati figli, che divenuta la convivenza intollerabile si erano de- terminati a presentare ricorso per separazione e contestuale domanda di cessazione effetti ci- vili del matrimonio allo scadere del termine di legge.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
1 Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata: si trascrivono le condizioni previste dai coniugi e affe- renti alla loro sfera patrimoniale
“I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto.
I coniugi, economicamente autonomi, null'altro hanno a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto stabilito nel presente atto.
La casa coniugale sita in Fossano (CN), Via Marene, n. 28 viene assegnata al IG. CP_1 completa di mobili e arredi, fatta eccezione per il mobilio delle due camere da letto che sarà asse- gnato alla IG.ra . Parte_2
La IG.ra trasferirà la propria residenza non appena avrà reperito una situazione Parte_1 stabile e consona alle proprie esigenze.
Il IG. si impegna a versare alla IG.ra l'importo delle rate del mutuo CP_1 Parte_1 ipotecario n. 06/045/8013045 presso la Cassa di Risparmio di Fossano S.p.a. sino al momento dell'estinzione.
Il IG. si impegna a versare alla IG.ra nel momento in cui venderà la CP_1 Parte_1 casa coniugale l'importo necessario all'eventuale estinzione del mutuo ipotecario n.
06/045/8013045 presso la Cassa di Risparmio di Fossano S.p.a. e, comunque, nel limite di euro
38.000,00.
Fatto salvo quanto sopra, le parti si impegnano a dichiararsi tacitate di ogni diritto a loro derivan- te dal rapporto coniugale, dichiarando di rinunciare reciprocamente a qualunque altra pretesa o rivendicazione.
Le parti dichiarano che i restanti rapporti patrimoniali inter partes sono già stati definiti e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro ad eccezione di quanto stabilito nel presente atto”
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
Con separata ordinanza si dispone per il prosieguo del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 28/01/1998 a SAVIGLIANO (CN), Parte_1
E
, n. il 03/07/1995 a SAVIGLIANO (CN), CP_1
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473bis.51 comma 2 cpc e che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025
2 Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
Il giudice est.
Dott. Natalia Fiorello
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