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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 17/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino
Sezione civile – settore lavoro in persona del giudice, dott.ssa Vera Colella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 98 /2024 R.G. LAV. vertente
T R A
, nata a [...] il [...], residente a [...]
n.83, Cod.Fisc. CodiceFiscale_1
, nato in [...] il [...], residente in [...]
Carnevali n.12/A, Cod.Fisc. ; CodiceFiscale_2
, nata in [...] il [...], residente a [...]
Modigliani n.17, Cod.Fisc. ; CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...], residente a [...]
n.41, Cod.Fisc. ; CodiceFiscale_4
, nata ad [...] il [...], residente a [...]
di Calcutta n.96, Cod.Fisc. ; CodiceFiscale_5
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. Roberto Tonti
RICORRENTI
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai propri
[...]
funzionari ex art. 417 bis c.p.c. giusta delega in atti
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 12/03/2024 i ricorrenti esponevano di aver prestato servizio quali docenti alle dipendenze del , in virtù di incarichi relativi rispettivamente: Controparte_1
agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023; Parte_1 agli anni scolastici 2018/2019 , 2019/2020, 2020/2021 ; Parte_2
agli anni scolastici 2016/2017 2017/2018 2018/2019; Parte_3
agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_4
agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 2021/2022; Parte_5
ciò premesso, domandavano la concessione del beneficio di cui all'art. 1, commi 121 e ss., della legge 13 luglio 2015 n. 107, che ha istituito un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
a sostegno della propria domanda deducevano che tale beneficio, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, già espressa dal Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza 16.3.2022, n. 1842, deve essere riconosciuto anche in favore dei docenti precari posto che il diritto-dovere di formazione professionale e di aggiornamento grava indistintamente su tutto il personale docente e che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto contraria alla disciplina della direttiva 1999/70/CE, la normativa nazionale la quale riserva al solo personale a tempo indeterminato il detto beneficio.
Parte resistente si costituiva regolarmente in giudizio contestando nel merito la fondatezza della pretesa sussistendo ragioni oggettive per attribuire la c.d. carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato ed eccependo la prescrizione del diritto ad usufruire del beneficio relativo alla “Carta elettronica del docente” relativamente alle annualità 2016/17, 2017/18, 2018/19.
La causa veniva decisa all'esito del deposito di note scritte giusto il disposto dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo rimarcarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in quanto parte ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE.
La Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. disposto dal
Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Detto beneficio non può essere riconosciuto per gli anni scolastici precedenti all'anno 2019/2020.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, con principio di diritto espresso nella già citata sentenza:
“L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Il dies a quo deve dunque essere individuato nel giorno di conferimento dell'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico di riferimento ovvero nel caso di specie: per con riguardo all'A.S. 2018/19 avendo egli prestato servizio a far Parte_2
data dal 21/09/2018, entro il 21/09/2023 e per quanto riguarda , con riguardo Parte_3 all'A.S. 2016/17 avendo ella prestato servizio a far data dal 29/09/2016, entro il 01/10/2021; con riguardo all'A.S. 2017/18 , avendo ella prestato servizio a far data dal 13/09/2017, entro il
13/09/2022; con riguardo all'A.S. 2018/19, in cui ha prestato servizio a far data dal 13/09/2018, entro il 13/09/2023. Dalla documentazione in atti non risultano ulteriori e precedenti atti interruttivi del decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. avendo le diffide in atti tutte data successiva rispetto a quelle indicate.
Deve quindi condannarsi il convenuto alla attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, rispettivamente nei confronti di:
per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023; Parte_1
per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 ; Parte_2
agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_4
agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 2021/2022. Parte_5
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi stante la serialità del contenzioso.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
12/03/2024 , respinta ogni altra richiesta, così provvede:
- condanna il e del merito alla attribuzione della Carta Docente secondo il Controparte_1
sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, nei confronti di:
per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023; Parte_1
per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 ; Parte_2
agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_4
agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 2021/2022. Parte_5
- condanna il al pagamento, delle spese di lite che liquida in Controparte_1
euro 1.030,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario.
Urbino, 17/01/2025
Il Giudice dott.ssa Vera Colella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino
Sezione civile – settore lavoro in persona del giudice, dott.ssa Vera Colella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 98 /2024 R.G. LAV. vertente
T R A
, nata a [...] il [...], residente a [...]
n.83, Cod.Fisc. CodiceFiscale_1
, nato in [...] il [...], residente in [...]
Carnevali n.12/A, Cod.Fisc. ; CodiceFiscale_2
, nata in [...] il [...], residente a [...]
Modigliani n.17, Cod.Fisc. ; CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...], residente a [...]
n.41, Cod.Fisc. ; CodiceFiscale_4
, nata ad [...] il [...], residente a [...]
di Calcutta n.96, Cod.Fisc. ; CodiceFiscale_5
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. Roberto Tonti
RICORRENTI
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai propri
[...]
funzionari ex art. 417 bis c.p.c. giusta delega in atti
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 12/03/2024 i ricorrenti esponevano di aver prestato servizio quali docenti alle dipendenze del , in virtù di incarichi relativi rispettivamente: Controparte_1
agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023; Parte_1 agli anni scolastici 2018/2019 , 2019/2020, 2020/2021 ; Parte_2
agli anni scolastici 2016/2017 2017/2018 2018/2019; Parte_3
agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_4
agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 2021/2022; Parte_5
ciò premesso, domandavano la concessione del beneficio di cui all'art. 1, commi 121 e ss., della legge 13 luglio 2015 n. 107, che ha istituito un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
a sostegno della propria domanda deducevano che tale beneficio, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, già espressa dal Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza 16.3.2022, n. 1842, deve essere riconosciuto anche in favore dei docenti precari posto che il diritto-dovere di formazione professionale e di aggiornamento grava indistintamente su tutto il personale docente e che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto contraria alla disciplina della direttiva 1999/70/CE, la normativa nazionale la quale riserva al solo personale a tempo indeterminato il detto beneficio.
Parte resistente si costituiva regolarmente in giudizio contestando nel merito la fondatezza della pretesa sussistendo ragioni oggettive per attribuire la c.d. carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato ed eccependo la prescrizione del diritto ad usufruire del beneficio relativo alla “Carta elettronica del docente” relativamente alle annualità 2016/17, 2017/18, 2018/19.
La causa veniva decisa all'esito del deposito di note scritte giusto il disposto dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo rimarcarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in quanto parte ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE.
La Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. disposto dal
Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Detto beneficio non può essere riconosciuto per gli anni scolastici precedenti all'anno 2019/2020.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, con principio di diritto espresso nella già citata sentenza:
“L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Il dies a quo deve dunque essere individuato nel giorno di conferimento dell'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico di riferimento ovvero nel caso di specie: per con riguardo all'A.S. 2018/19 avendo egli prestato servizio a far Parte_2
data dal 21/09/2018, entro il 21/09/2023 e per quanto riguarda , con riguardo Parte_3 all'A.S. 2016/17 avendo ella prestato servizio a far data dal 29/09/2016, entro il 01/10/2021; con riguardo all'A.S. 2017/18 , avendo ella prestato servizio a far data dal 13/09/2017, entro il
13/09/2022; con riguardo all'A.S. 2018/19, in cui ha prestato servizio a far data dal 13/09/2018, entro il 13/09/2023. Dalla documentazione in atti non risultano ulteriori e precedenti atti interruttivi del decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. avendo le diffide in atti tutte data successiva rispetto a quelle indicate.
Deve quindi condannarsi il convenuto alla attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, rispettivamente nei confronti di:
per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023; Parte_1
per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 ; Parte_2
agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_4
agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 2021/2022. Parte_5
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi stante la serialità del contenzioso.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
12/03/2024 , respinta ogni altra richiesta, così provvede:
- condanna il e del merito alla attribuzione della Carta Docente secondo il Controparte_1
sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, nei confronti di:
per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023; Parte_1
per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 ; Parte_2
agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_4
agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 2021/2022. Parte_5
- condanna il al pagamento, delle spese di lite che liquida in Controparte_1
euro 1.030,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario.
Urbino, 17/01/2025
Il Giudice dott.ssa Vera Colella