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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/06/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 544/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 121/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di rinvio disposto dalla CORTE di CASSAZIONE con ordinanza n. 29318/24, discusso all'udienza collegiale del 17/06/2025 e promosso
DA
– (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. CASAGLI MARGHERITA ed elettivamente domiciliato presso i propri Uffici in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
BALESTRO SILVIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA ORTI, 2 20122 MILANO
Resistente in riassunzione
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello ( in diversa composizione rispetto a quella Pt_1 artefice della cassata sentenza n. 2237/17 ), premesse le declaratorie del caso e respinta ogni contraria istanza, in applicazione del principio enunziato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 29318/24, pubblicata in data 13.11.24, respingere integralmente le domande formulate da con il ricorso introduttivo del I grado di giudizio Controparte_1
(RG 2196/16 del Tribunale di Milano) con la conseguente declaratoria di ripetibilità della somma lorda di E. 97.714,00 liquidata dall' in esecuzione della cassata sentenza;
Pt_1 accertare la debenza e condannare alla restituzione in favore dell' Controparte_1 Pt_1 delle somme liquidate per i ratei di pensione dal 2006 al 2015, pari all'importo lordo di E. 97.714,00, delle spese corrisposte per il II grado di giudizio e del contributo unificato
[1] versato per il giudizio d'appello; condannare controparte alla rifusione delle spese lite comprese le spese per il giudizio di cassazione e per la presente causa”.
Per : “Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed Controparte_1
I NPS confermando la sentenza di primo Controparte_2 grado. In caso di accoglimento dell'appello: previa ogni opportuna declaratoria b) accertare e dichiarare che la restituzione delle eventuali somme ritenute indebite sia effettuata al netto per tutte le ragioni esposte c) accertare e dichiarare che la somma netta percepita dal sig. in forza delle sentenze 1635/16 del Tribunale di Milano e CP_1
2237/17 della Corte d'Appello di Milano è pari a euro 74.625,99 d) accertare e dichiarare che in conseguenza del principio espresso dalla Corte di Cassazione la pensione mensile il sig. ha diritto al ripristino della pensione liquidata a luglio 2015 per euro CP_1
1.203,15 e che per effetto della perequazione l'ammontare al 31.12.2024 è pari a euro 1.434,96; e) accertare e dichiarare che il sig. ha diritto alle differenze dovute per CP_1 il riconoscimento di un minor importo mensile e che tali differenze ammontano a euro 25.945,66 al 31.12.2024 f) dichiarare la compensazione tra l'importo chiesto in restituzione dall' e l'importo dovuto in forza del punto e;
g) in caso quindi di Pt_1 accoglimento dell'appello proposto da limitare la condanna del sig. a Pt_1 CP_1 restituire l'importo di euro 48.680,33, ovvero in subordine di euro 74.625,99 ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia d) con vittoria di spese o, in subordine, con integrale compensazione per tutti i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.02.2025, l' ha riassunto, a seguito di rinvio Pt_1 disposto dalla CORTE di CASSAZIONE con ordinanza n. 29318/2024, il giudizio promosso da con il quale aveva chiesto la condanna dell' Controparte_1 [...]
alla liquidazione della pensione di vecchiaia dal 01.11.2006 ovvero CP_3 con decorrenza anteriore a quella del 01.07.2015.
A sostegno della domanda aveva esposto di aver presentato Controparte_1 domanda di pensione in data 30.06.2015 accompagnata da specifica richiesta di
“computo dei contributi versati presso l' nella Gestione Separata come CP_4 previsto dall'art 3. D.M. n. 282/96” con decorrenza da novembre 2006; che in data 06.08.2015 l' aveva liquidato la pensione sulla base di tutti i contributi Pt_1 esistenti nella Gestione Separata e nel Fondo Lavoratori Dipendenti con decorrenza dal mese successivo alla domanda (01.07.2015) e non da novembre 2006 alla quale aveva maturato sia il requisito anagrafico che quello contributivo e pertanto aveva adito il TRIBUNALE al fine di sentir condannare l'
[...]
a retrodatare la pensione di vecchiaia in godimento con decorrenza CP_3 dal 01.11.2006 ovvero con l'altra diversa decorrenza comunque anteriore a luglio 2015 e conseguentemente per sentir condannare l' a erogare i Pt_1 corrispondenti importi oltre a interessi e/o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Il TRIBUNALE di MILANO rilevava che era circostanza pacifica quella per cui il ricorrente alla data del 01.11.2006 era in possesso dei requisiti indicati nell'art.
[2] 1, comma 19, della Legge n. 335/1993 e nelle condizioni di poter cumulare la contribuzione versata nella gestione dei lavoratori dipendenti con quella della gestione separata, al fine di conseguire un'unica pensione a carico di quest'ultima gestione, con sistema interamente contributivo.
Richiamato ex art. 118 Disp. Att. c.p.c. la sentenza n. 1635/2016 pronunciata dal medesimo TRIBUNALE, il primo Giudice – a spese compensate - accoglieva il ricorso così statuendo: “accerta e dichiara il diritto del Sig. al Controparte_1 godimento della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° novembre 2006 e per l'effetto condanna al pagamento a favore di quest'ultimo dei relativi importi Pt_1 con interessi dalle singole scadenze al saldo”.
Con sentenza n. 2237/2018 questa CORTE d'APPELLO respingeva il gravame proposto dall' avverso la sentenza di I grado e condannava l'Ente a Pt_1 rifondere all'appellato le spese di lite del grado che liquidava in Euro 2.100,00, oltre a spese generali e oneri di legge.
Avverso tale sentenza, l' ha adito la CORTE DI CASSAZIONE denunciando Pt_1 la violazione dell'art. 3 del D.M. 2 maggio 1996 n. 282 relativo alla disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art. 2 comma 26 e seguenti della Legge n. 335 del 1995.
Nello specifico l' si doleva “dell'affermazione della Corte che aveva Pt_1 riconosciuto la decorrenza della pensione dal primo giorno successivo al compimento dell'età pensionabile e osservava che nell'applicare la Legge n. 155 del 1981 non aveva tenuto conto della peculiarità della fattispecie in esame in quanto con la domanda del 30.06.2015 il aveva chiesto ai sensi dell'art. 3 del D.M. CP_1
n. 282/1996 il computo della contribuzione posseduta presso la Gestione Separata. Osserva che in base a detta disposizione, il titolare poteva scegliere se avvalersi di detta contribuzione. Pertanto, non si sarebbe potuto prescindere dalla domanda e la pensione non avrebbe potuto avere decorrenza anteriore alla domanda stessa”.
Da ultimo deduceva che “il ricorrente non avrebbe potuto avvalersi, con decorrenza Contr da novembre 2006, di contribuzione , entrata nella gestione separata solo da giugno 2015”.
La Suprema Corte, in accoglimento del gravame proposto dall' ribadendo i Pt_1 principi affermati in propri precedenti (Cass. n. 21361 del 2021, 30257 e 30256 del 2022, 36199, 36030, 30689, 29250 e 29234 del 2023) ha cassato la pronuncia di questa CORTE e quindi ha rinviato a questa CORTE D'APPELLO, affinché – in diversa composizione – applichi il principio enunciato, liquidando anche le spese della fase di legittimità.
Ha riassunto il giudizio chiedendo alla , in adesione ai principi di Pt_1 CP_5 diritto indicati con l'ordinanza di rinvio, di respingere le domande formulate da con il ricorso di I grado con condanna del resistente alla Controparte_1
[3] restituzione dei ratei di pensione corrisposti dal 2006 al 2015 pari alla somma lorda di Euro 97.714,00, nonché alla restituzione delle spese di lite versate in adempimento della condanna pronunciata con la sentenza di II grado e alla corresponsione di quelle del giudizio per cassazione e di quelle del presente grado.
Con memoria depositata il 28.03.2025 ha resistito il quale, Controparte_1 preso atto dell'ordinanza di rinvio, chiede la compensazione delle spese di lite sia dei giudizi di merito che di legittimità evidenziando di avere un reddito inferiore a Euro 25.676,02 ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
Quanto alla richiesta di restituzione della somma lorda di Euro 97.714,00 per il periodo dal 2006 al 2015 sostiene che l' non ha documentato di aver Pt_1 versato l'anzidetta somma e che comunque la restituzione dovrà essere limitata alla somma netta pari a Euro 74.652,99.
In ordine agli arretrati dovuti in restituzione, il resistente deduce che con il provvedimento del 06.08.2015, l' aveva liquidato la pensione di Controparte_3 vecchiaia con decorrenza dal 01.07.2015, per un importo mensile di euro 1.203,00; che a seguito dell'accoglimento della domanda proposta avanti il TRIBUNALE, l' con provvedimento del 20.11.2017, aveva riconosciuto Pt_1
l'anticipata decorrenza al 1.11.2006 e rideterminato l'ammontare mensile della pensione in Euro 854,35, divenuta successivamente pari a euro 1.002,73 nel 2015 per effetto della perequazione;
che dai prospetti di liquidazione e riliquidazione emerge che il montante considerato dall' per il calcolo è Pt_1 diverso, ovvero inferiore nella liquidazione del 2017 rispetto a quella del 2015; che alla luce del principio espresso con l'ordinanza di rinvio, l' è tenuta a Pt_1 riconoscere il maggior importo mensile al pensionato e quindi le differenze per gli anni dal 2015 ad oggi e il corretto importo della pensione.
Alla luce di ciò evidenzia che il credito del pensionato è pari a euro 25.945,66 al 31.12.2024 e pertanto chiede alla CORTE di compensare tale somma con quella dal medesimo dovuta a titolo di indebito a favore dell' limitando la Pt_1 condanna del pensionato alla restituzione del minor importo di Euro 48.680,33.
All'udienza del 17.06.2025, l' a parziale modifica delle conclusioni Pt_1 rassegnate con il ricorso in riassunzione, ha precisato che la somma netta di cui chiede la restituzione è pari a Euro 75.522,74 corrispondente alla somma lorda di Euro 98.727,48 come da cedolino del 01.02.2028 e non a quella di Euro 97.714,00 erroneamente indicata in sede di ricorso.
All'esito della discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura.
____________
[4] Occorre premettere che in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della CORTE di CASSAZIONE vincola il giudice del rinvio al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto;
di conseguenza questa CORTE, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata, sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dalla Suprema Corte, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Inoltre, la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio - a seguito di cassazione della sentenza - instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di Cassazione.
Nel caso di specie, mediante l'ordinanza indicata in epigrafe, la Suprema Corte, richiamati propri precedenti, ha affermato che
“6. Questa Corte, nell'esaminare controversie del tutto sovrapponibili alla presente (cfr. Cass. n. 21361 del 2021, 30257 e 30256 del 2022. Inoltre, più recentemente, Cass. nn. 36199, 36030, 30689, 29250 e 29234 del 2023), ha chiarito che la data di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia deve essere fissata dalla data della domanda amministrativa laddove l'assicurato abbia inteso avvalersi – come è avvenuto nel caso in esame - della facoltà di cui all'art 3 del D.M. n. 262 del 1996, in virtù della quale gli iscritti alla gestione separata possono chiedere, nell'ambito di detta gestione ed al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l'AGO e non, come riconosciuto dalla Corte di merito, in base all'art. 6 della legge n. 155 del 1981 (che disciplina la decorrenza delle pensioni di vecchiaia) dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile.
…
7.2. La sentenza impugnata , tuttavia, nel richiamare ed applicare il suddetto art. 6, omette di distinguere la sussistenza dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia - che in base alla legge n. 243 del 2004 erano per il ricorrente quelli previgenti - dalla questione della decorrenza della pensione, che non può non essere ancorata alla domanda (sulla distinzione tra momento perfezionativo del diritto a pensione e decorrenza del relativo trattamento si confrontino, tra l'altro, i principi espressi da questa Corte Cass. n.17083 del 2004, n. 5482 del 2012).
7.3. La necessità della presentazione della domanda trova riscontro nello stesso art. 6 che al secondo comma stabilisce che "Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa".
[5]
7.4. Nella fattispecie in esame la necessità della domanda trova poi ulteriore fondamento nell'avere il ricorrente esercitato l'opzione di cui all'art. 3 del D.M. n. 282 del 1996 in virtù del quale "gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995".
7.5. L'esercizio di tale facoltà è soggetto alla presentazione della domanda e pertanto solo da tale data detta contribuzione avrebbe potuto costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta”.
All'applicazione del principio così enunciato, cui questo Collegio è vincolato, consegue il rigetto delle domande avanzate da con il ricorso Controparte_1 introduttivo.
A tale pronuncia consegue la condanna del resistente in riassunzione a restituire all' quanto percepito in esecuzione della sentenza di II grado pari alla Pt_1 somma netta di Euro 75.522,74 corrispondente alla lorda di Euro 98.727,48 come da cedolino di febbraio 2018 (doc. n. 5 fasc. ricorrente in riassunzione).
Non può trovare accoglimento la domanda di volta a ottenere Controparte_1 la compensazione tra le differenze dovute per il riconoscimento del minor importo mensile di pensione dal 2015 ad oggi e quanto dovuto in restituzione trattandosi di domanda nuova che non può trovare ingresso nel giudizio di rinvio, ma che comunque potrà formare oggetto di richiesta in sede amministrativa.
La complessità delle questioni interpretative trattate, la non univocità degli indirizzi giurisprudenziali in materia, nonché la sussistenza di numerose pronunce della giurisprudenza di merito che si erano espresse favorevolmente a quanto sostenuto , conducono il Collegio a ritenere sussistenti Controparte_1
i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio disposto con ordinanza n. 29318/24 dalla CORTE di CASSAZIONE, respinge le domande proposte da con il ricorso Controparte_1 introduttivo del giudizio.
[6] Condanna il resistente in riassunzione a restituire a la somma netta pari Pt_1
a Euro 75.522,74.
Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Milano, 17/06/2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Silvia Marina Ravazzoni Francesca Beoni
[7]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di rinvio disposto dalla CORTE di CASSAZIONE con ordinanza n. 29318/24, discusso all'udienza collegiale del 17/06/2025 e promosso
DA
– (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. CASAGLI MARGHERITA ed elettivamente domiciliato presso i propri Uffici in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
BALESTRO SILVIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA ORTI, 2 20122 MILANO
Resistente in riassunzione
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello ( in diversa composizione rispetto a quella Pt_1 artefice della cassata sentenza n. 2237/17 ), premesse le declaratorie del caso e respinta ogni contraria istanza, in applicazione del principio enunziato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 29318/24, pubblicata in data 13.11.24, respingere integralmente le domande formulate da con il ricorso introduttivo del I grado di giudizio Controparte_1
(RG 2196/16 del Tribunale di Milano) con la conseguente declaratoria di ripetibilità della somma lorda di E. 97.714,00 liquidata dall' in esecuzione della cassata sentenza;
Pt_1 accertare la debenza e condannare alla restituzione in favore dell' Controparte_1 Pt_1 delle somme liquidate per i ratei di pensione dal 2006 al 2015, pari all'importo lordo di E. 97.714,00, delle spese corrisposte per il II grado di giudizio e del contributo unificato
[1] versato per il giudizio d'appello; condannare controparte alla rifusione delle spese lite comprese le spese per il giudizio di cassazione e per la presente causa”.
Per : “Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed Controparte_1
I NPS confermando la sentenza di primo Controparte_2 grado. In caso di accoglimento dell'appello: previa ogni opportuna declaratoria b) accertare e dichiarare che la restituzione delle eventuali somme ritenute indebite sia effettuata al netto per tutte le ragioni esposte c) accertare e dichiarare che la somma netta percepita dal sig. in forza delle sentenze 1635/16 del Tribunale di Milano e CP_1
2237/17 della Corte d'Appello di Milano è pari a euro 74.625,99 d) accertare e dichiarare che in conseguenza del principio espresso dalla Corte di Cassazione la pensione mensile il sig. ha diritto al ripristino della pensione liquidata a luglio 2015 per euro CP_1
1.203,15 e che per effetto della perequazione l'ammontare al 31.12.2024 è pari a euro 1.434,96; e) accertare e dichiarare che il sig. ha diritto alle differenze dovute per CP_1 il riconoscimento di un minor importo mensile e che tali differenze ammontano a euro 25.945,66 al 31.12.2024 f) dichiarare la compensazione tra l'importo chiesto in restituzione dall' e l'importo dovuto in forza del punto e;
g) in caso quindi di Pt_1 accoglimento dell'appello proposto da limitare la condanna del sig. a Pt_1 CP_1 restituire l'importo di euro 48.680,33, ovvero in subordine di euro 74.625,99 ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia d) con vittoria di spese o, in subordine, con integrale compensazione per tutti i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.02.2025, l' ha riassunto, a seguito di rinvio Pt_1 disposto dalla CORTE di CASSAZIONE con ordinanza n. 29318/2024, il giudizio promosso da con il quale aveva chiesto la condanna dell' Controparte_1 [...]
alla liquidazione della pensione di vecchiaia dal 01.11.2006 ovvero CP_3 con decorrenza anteriore a quella del 01.07.2015.
A sostegno della domanda aveva esposto di aver presentato Controparte_1 domanda di pensione in data 30.06.2015 accompagnata da specifica richiesta di
“computo dei contributi versati presso l' nella Gestione Separata come CP_4 previsto dall'art 3. D.M. n. 282/96” con decorrenza da novembre 2006; che in data 06.08.2015 l' aveva liquidato la pensione sulla base di tutti i contributi Pt_1 esistenti nella Gestione Separata e nel Fondo Lavoratori Dipendenti con decorrenza dal mese successivo alla domanda (01.07.2015) e non da novembre 2006 alla quale aveva maturato sia il requisito anagrafico che quello contributivo e pertanto aveva adito il TRIBUNALE al fine di sentir condannare l'
[...]
a retrodatare la pensione di vecchiaia in godimento con decorrenza CP_3 dal 01.11.2006 ovvero con l'altra diversa decorrenza comunque anteriore a luglio 2015 e conseguentemente per sentir condannare l' a erogare i Pt_1 corrispondenti importi oltre a interessi e/o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Il TRIBUNALE di MILANO rilevava che era circostanza pacifica quella per cui il ricorrente alla data del 01.11.2006 era in possesso dei requisiti indicati nell'art.
[2] 1, comma 19, della Legge n. 335/1993 e nelle condizioni di poter cumulare la contribuzione versata nella gestione dei lavoratori dipendenti con quella della gestione separata, al fine di conseguire un'unica pensione a carico di quest'ultima gestione, con sistema interamente contributivo.
Richiamato ex art. 118 Disp. Att. c.p.c. la sentenza n. 1635/2016 pronunciata dal medesimo TRIBUNALE, il primo Giudice – a spese compensate - accoglieva il ricorso così statuendo: “accerta e dichiara il diritto del Sig. al Controparte_1 godimento della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° novembre 2006 e per l'effetto condanna al pagamento a favore di quest'ultimo dei relativi importi Pt_1 con interessi dalle singole scadenze al saldo”.
Con sentenza n. 2237/2018 questa CORTE d'APPELLO respingeva il gravame proposto dall' avverso la sentenza di I grado e condannava l'Ente a Pt_1 rifondere all'appellato le spese di lite del grado che liquidava in Euro 2.100,00, oltre a spese generali e oneri di legge.
Avverso tale sentenza, l' ha adito la CORTE DI CASSAZIONE denunciando Pt_1 la violazione dell'art. 3 del D.M. 2 maggio 1996 n. 282 relativo alla disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art. 2 comma 26 e seguenti della Legge n. 335 del 1995.
Nello specifico l' si doleva “dell'affermazione della Corte che aveva Pt_1 riconosciuto la decorrenza della pensione dal primo giorno successivo al compimento dell'età pensionabile e osservava che nell'applicare la Legge n. 155 del 1981 non aveva tenuto conto della peculiarità della fattispecie in esame in quanto con la domanda del 30.06.2015 il aveva chiesto ai sensi dell'art. 3 del D.M. CP_1
n. 282/1996 il computo della contribuzione posseduta presso la Gestione Separata. Osserva che in base a detta disposizione, il titolare poteva scegliere se avvalersi di detta contribuzione. Pertanto, non si sarebbe potuto prescindere dalla domanda e la pensione non avrebbe potuto avere decorrenza anteriore alla domanda stessa”.
Da ultimo deduceva che “il ricorrente non avrebbe potuto avvalersi, con decorrenza Contr da novembre 2006, di contribuzione , entrata nella gestione separata solo da giugno 2015”.
La Suprema Corte, in accoglimento del gravame proposto dall' ribadendo i Pt_1 principi affermati in propri precedenti (Cass. n. 21361 del 2021, 30257 e 30256 del 2022, 36199, 36030, 30689, 29250 e 29234 del 2023) ha cassato la pronuncia di questa CORTE e quindi ha rinviato a questa CORTE D'APPELLO, affinché – in diversa composizione – applichi il principio enunciato, liquidando anche le spese della fase di legittimità.
Ha riassunto il giudizio chiedendo alla , in adesione ai principi di Pt_1 CP_5 diritto indicati con l'ordinanza di rinvio, di respingere le domande formulate da con il ricorso di I grado con condanna del resistente alla Controparte_1
[3] restituzione dei ratei di pensione corrisposti dal 2006 al 2015 pari alla somma lorda di Euro 97.714,00, nonché alla restituzione delle spese di lite versate in adempimento della condanna pronunciata con la sentenza di II grado e alla corresponsione di quelle del giudizio per cassazione e di quelle del presente grado.
Con memoria depositata il 28.03.2025 ha resistito il quale, Controparte_1 preso atto dell'ordinanza di rinvio, chiede la compensazione delle spese di lite sia dei giudizi di merito che di legittimità evidenziando di avere un reddito inferiore a Euro 25.676,02 ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
Quanto alla richiesta di restituzione della somma lorda di Euro 97.714,00 per il periodo dal 2006 al 2015 sostiene che l' non ha documentato di aver Pt_1 versato l'anzidetta somma e che comunque la restituzione dovrà essere limitata alla somma netta pari a Euro 74.652,99.
In ordine agli arretrati dovuti in restituzione, il resistente deduce che con il provvedimento del 06.08.2015, l' aveva liquidato la pensione di Controparte_3 vecchiaia con decorrenza dal 01.07.2015, per un importo mensile di euro 1.203,00; che a seguito dell'accoglimento della domanda proposta avanti il TRIBUNALE, l' con provvedimento del 20.11.2017, aveva riconosciuto Pt_1
l'anticipata decorrenza al 1.11.2006 e rideterminato l'ammontare mensile della pensione in Euro 854,35, divenuta successivamente pari a euro 1.002,73 nel 2015 per effetto della perequazione;
che dai prospetti di liquidazione e riliquidazione emerge che il montante considerato dall' per il calcolo è Pt_1 diverso, ovvero inferiore nella liquidazione del 2017 rispetto a quella del 2015; che alla luce del principio espresso con l'ordinanza di rinvio, l' è tenuta a Pt_1 riconoscere il maggior importo mensile al pensionato e quindi le differenze per gli anni dal 2015 ad oggi e il corretto importo della pensione.
Alla luce di ciò evidenzia che il credito del pensionato è pari a euro 25.945,66 al 31.12.2024 e pertanto chiede alla CORTE di compensare tale somma con quella dal medesimo dovuta a titolo di indebito a favore dell' limitando la Pt_1 condanna del pensionato alla restituzione del minor importo di Euro 48.680,33.
All'udienza del 17.06.2025, l' a parziale modifica delle conclusioni Pt_1 rassegnate con il ricorso in riassunzione, ha precisato che la somma netta di cui chiede la restituzione è pari a Euro 75.522,74 corrispondente alla somma lorda di Euro 98.727,48 come da cedolino del 01.02.2028 e non a quella di Euro 97.714,00 erroneamente indicata in sede di ricorso.
All'esito della discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura.
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[4] Occorre premettere che in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della CORTE di CASSAZIONE vincola il giudice del rinvio al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto;
di conseguenza questa CORTE, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata, sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dalla Suprema Corte, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Inoltre, la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio - a seguito di cassazione della sentenza - instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di Cassazione.
Nel caso di specie, mediante l'ordinanza indicata in epigrafe, la Suprema Corte, richiamati propri precedenti, ha affermato che
“6. Questa Corte, nell'esaminare controversie del tutto sovrapponibili alla presente (cfr. Cass. n. 21361 del 2021, 30257 e 30256 del 2022. Inoltre, più recentemente, Cass. nn. 36199, 36030, 30689, 29250 e 29234 del 2023), ha chiarito che la data di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia deve essere fissata dalla data della domanda amministrativa laddove l'assicurato abbia inteso avvalersi – come è avvenuto nel caso in esame - della facoltà di cui all'art 3 del D.M. n. 262 del 1996, in virtù della quale gli iscritti alla gestione separata possono chiedere, nell'ambito di detta gestione ed al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l'AGO e non, come riconosciuto dalla Corte di merito, in base all'art. 6 della legge n. 155 del 1981 (che disciplina la decorrenza delle pensioni di vecchiaia) dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile.
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7.2. La sentenza impugnata , tuttavia, nel richiamare ed applicare il suddetto art. 6, omette di distinguere la sussistenza dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia - che in base alla legge n. 243 del 2004 erano per il ricorrente quelli previgenti - dalla questione della decorrenza della pensione, che non può non essere ancorata alla domanda (sulla distinzione tra momento perfezionativo del diritto a pensione e decorrenza del relativo trattamento si confrontino, tra l'altro, i principi espressi da questa Corte Cass. n.17083 del 2004, n. 5482 del 2012).
7.3. La necessità della presentazione della domanda trova riscontro nello stesso art. 6 che al secondo comma stabilisce che "Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa".
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7.4. Nella fattispecie in esame la necessità della domanda trova poi ulteriore fondamento nell'avere il ricorrente esercitato l'opzione di cui all'art. 3 del D.M. n. 282 del 1996 in virtù del quale "gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995".
7.5. L'esercizio di tale facoltà è soggetto alla presentazione della domanda e pertanto solo da tale data detta contribuzione avrebbe potuto costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta”.
All'applicazione del principio così enunciato, cui questo Collegio è vincolato, consegue il rigetto delle domande avanzate da con il ricorso Controparte_1 introduttivo.
A tale pronuncia consegue la condanna del resistente in riassunzione a restituire all' quanto percepito in esecuzione della sentenza di II grado pari alla Pt_1 somma netta di Euro 75.522,74 corrispondente alla lorda di Euro 98.727,48 come da cedolino di febbraio 2018 (doc. n. 5 fasc. ricorrente in riassunzione).
Non può trovare accoglimento la domanda di volta a ottenere Controparte_1 la compensazione tra le differenze dovute per il riconoscimento del minor importo mensile di pensione dal 2015 ad oggi e quanto dovuto in restituzione trattandosi di domanda nuova che non può trovare ingresso nel giudizio di rinvio, ma che comunque potrà formare oggetto di richiesta in sede amministrativa.
La complessità delle questioni interpretative trattate, la non univocità degli indirizzi giurisprudenziali in materia, nonché la sussistenza di numerose pronunce della giurisprudenza di merito che si erano espresse favorevolmente a quanto sostenuto , conducono il Collegio a ritenere sussistenti Controparte_1
i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio disposto con ordinanza n. 29318/24 dalla CORTE di CASSAZIONE, respinge le domande proposte da con il ricorso Controparte_1 introduttivo del giudizio.
[6] Condanna il resistente in riassunzione a restituire a la somma netta pari Pt_1
a Euro 75.522,74.
Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Milano, 17/06/2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Silvia Marina Ravazzoni Francesca Beoni
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