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Sentenza 26 gennaio 2023
Sentenza 26 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2023, n. 3424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3424 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ER LO nato a [...] il [...] dalla parte civile UA PO nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: UA ME nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
il procedimento si è svolto in forma scritta: lette le conclusioni del PG IG Birritteri che ha chiesto l'accoglimento del ricorso delle parti civili e l'inammissibilità del ricorso dell'imputato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3424 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 04/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 maggio 2022, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. che aveva ritenuto ME RI colpevole del delitto di cui all'art. 491, comma 2, cod. pen., - per avere fatto uso, senza concorrere alla sua formazione, del falso testamento attribuito allo zio AL RI - ne confermava la responsabilità e la pena irrogata, ma estrometteva dal processo le parti civili ME EC, ON RI e NE RI, revocando così le statuizioni civili poste, a loro favore, a carico del prevenuto. 1.1 In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue. Quanto alla pretesa violazione del disposto dell'art. 516 cod. proc. pen. (per essere stato, il prevenuto condannato per l'uso del falso testamento, essendogli stato, in origine, contestato il concorso nella sua formazione), la Corte ricordava che, all'udienza, davanti al Tribunale, del 15 dicembre 2020, il Presidente del collegio aveva, appunto, invitato le parti ad interloquire sulla possibile riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 491, comma 1, cod. pen., il concorso dell'imputato, con altri soggetti rimasti ignoti, nella formazione del falso testamento, nell'ipotesi di cui al secondo comma della norma, l'utilizzo della sceda testamentaria falsa, senza avere concorso alla sua formazione. Su tale prospettazione, il difensore dell'imputato aveva chiesto un rinvio per meglio argomentare. Era stato disposto il richiesto rinvio e, alla successiva udienza del 26 febbraio 2021, il pubblico ministero aveva deciso di contestare, in via alternativa, entrambe le ipotesi sanzionate dall'art. 491 cod. pen.. Sull'ulteriore censura di appello relativo al mancato avviso all'imputato, nella seconda udienza, che, a seguito della integrazione dell'imputazione, avrebbe potuto chiedere un termine a difesa, la Corte distrettuale osservava come, nel caso di specie, si versasse proprio nell'ipotesi di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e che la difesa, nulla replicando alla ulteriore contestazione, alternativa, operata dal p.m., avesse mostrato come non intendesse avvalersi di alcuna delle facoltà previste dall'art. 519 del codice di rito. Rilevava poi la Corte come l'omesso avviso circa la possibile richiesta di un termine a difesa configuri un'ipotesi di nullità a regime intermedio, che, intervenuta in presenza della difesa, avrebbe dovuto essere immediatamente, in quella stessa udienza, eccepita. 1.2. Quanto al merito dell'accusa, la Corte distrettuale considerava come lo stesso imputato avesse riferito di avere ricevuto il testamento, falso, dalle mani dello zio (che, invece non l'aveva redatto) ed era pertanto certo che tale ricostruzione del fatto, inequivocabilmente mendace, dimostrasse la piena consapevolezza dell'imputato circa la falsità della scheda. Oltre a ciò, sul piano logico, si rilevava come le disposizioni di ultima volontà contenute nel falso testamento giovassero al solo imputato. 1.3. Quanto all'invocata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la Corte considerava il fatto non di speciale tenuità posto che era volto a spogliare gli altrimenti legittimi eredi legittimi dell'intero patrimonio del de cuius. 1.4. La Corte territoriale riteneva, infine, revocate le costituzioni di parte civile avendo queste esercitato la medesima azione in sede civile, chiedendo anche a quel giudice che accertasse la falsità della scheda testamentaria e decidesse di conseguenza sul regolamento successorio. 2. Propongono ricorso le parti civili, nelle persone di ME EC e ON RI, e l'imputato, tutti a mezzo dei rispettivi difensori. 2.1. L'Avv. Corrado Correnti, per le parti civili, articola due motivi di ricorso. 2.1.1. Con entrambi i motivi deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla presunta revoca della costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. ed alla disposta estromissione dal processo delle stesse. La Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che l'azione proposta dalle parti civili ricorrenti in sede civile - di accertamento negativo dell'autenticità del testamento - comportasse la revoca della loro costituzione di parte civile, reiterando le richieste già avanzate in sede penale. Al contrario, invece, con la costituzione nel processo penale, le parti civili si erano limitate a chiedere il risarcimento del danno cagionato dal delitto per cui era processo, la formazione del falso tentamento. Diversamente, in sede civile, seppure muovendo dal medesimo presupposto della falsità del testamento, si era adito il giudice affinchè approntasse le tutele prodromiche all'apertura della successione legittima e la dichiarasse aperta. Peraltro, si osservava che anche l'esito processuale nei due giudizi avrebbe potuto divergere, smentendo pertanto l'ipotizzata sovrappcnibilità dei giudizi, posto che, nel processo penale, si doveva accertare la consapevolezza del 2 prevenuto circa la falsità dell'atto (consapevolezza che l'imputato negava, pur non contestando la materialità della contraffazione) mentre nel giudizio civile, esclusa comunque l'autenticità del testamento, si sarebbe, di conseguenza, dichiarata aperta la successione legittima. 2.2. L'Avv. Alessandro Imbruglia, per l'imputato, articola tre motivi di ricorso. 2.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 522 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione in ordine al mutamento della condotta contestata, dal concorso nella falsificazione del testamento al mero utilizzo di tale scheda testamentaria falsa. Condotta contestata alternativamente dal pubblico ministero all'udienza, in prime cure, del 26 febbraio 2021. Condotta che doveva esser contestata ai sensi dell'art. 5:16 cod. proc.pen, e non dell'art. 519 cod. proc. pen., così da non concedere all'imputato il termine a difesa, incorrendo nella relativa nullità a regime intermedio tempestivamente eccepita con l'atto di appello. 2.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 491, 483 e 48 cod. pen., ed il vizio di motivazione in riferimento alla prova della consapevolezza da parte dell'imputato della falsità del testamento dello zio. La Corte l'aveva fondata solo sul fatto che il prevenuto sarebbe stato l'unico beneficiario del medesimo. Una motivazione che, escluso il concorso nel falso, mostrava la sua manifesta illogicità. Tanto più se si tiene coni:o della circostanza che alcuni altri possibili eredi gli avevano prospettato l'intenzione di agire civilmente per disconoscerne l'autenticità, che sarebbe stata pertanto svelata. 2.2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere, la Corte, riconosciuto l'ipotesi prevista dall'art. 131 bis cod. proc. pen.. I parenti non erano nel possesso dei beni ereditari tranne una sola di essi, per un piccolo appezzamento. 3. Il Procuratore della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto IG Birritteri, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso delle parti civili e la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato. 3 4. Il difensore del ricorrente inviava memoria con la quale insiste per l'accogliento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso presentato nell'interesse delle parti civili è fondato mentre il ricorso dell'imputato è inammissibile. 1. Le parti civili ricorrenti, ON RI e ME EC, nel censurare la loro estromissione disposta nella sentenza impugnata, sostengono di avere adito il giudice civile per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della loro costituzione nel processo penale. E ciò corrisponde al vero posto, nell'odierno processo penale, le parti civili, avevano chiesto, accertata la falsità del testamento, il risarcimento dei danni derivanti loro da tale illecito penale, mentre„ con l'azione civile proposta in sede propria (è stato allegato al ricorso l'atto di citazione), gli stessi (ed altri possibili eredi legittimi) avevano citato l'imputato chiedendo che, sempre accertata la falsità del testamento di AL RI, fosse dic:hiarata aperta la successione per legge del medesimo (con i previ atti conservatovi del patrimonio del de cuius). Era pertanto evidente che, pur muovendo dal mede:simo presupposto, l'accertamento della falsità dell'atto di ultima volontà del dante causa, e, quindi dalla stessa causa petendi, le due azioni si differenziassero per il petitum, nel processo penale il risarcimento dei danni, nel processo civile l'apertura della successione legittima. Ne deriva che la corte distrettuale ha errato nel ritenere fosse applicabile il disposto dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. che prevede come "la costituzione si intende revocata se la parte civile., promuove l'azione davanti al giudice civile". 1.1. Si deve, infatti, ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato come, al fine di ritenere la citata revoca implicita, occorra, appunto, verificare se l'azione civile sia la stessa proposta in sede penale. In particolare, lo si è sottolineato tutte le volte che il giudice penale aveva deliberato solo sull' "an" della pretesa risarcitoria da reato e la parte civile aveva poi adito, prima della definitività della pronuncia penale, il giudice civile per vedersi liquidato il "quantum" del danno già riconosciuto. In tal senso, a titolo meramente esemplificativo: Sez. 4, n. 43374 del 24/05/2007, Cassone, Rv. 237907; Sez. 5, n. 24869 del 24/01/2017, Mesi, Rv. 4 270457; Sez. 1, n. 23809 del 06/05/2009, Vattiata, Rv. 243800; Sez. 4, n. 29234 del 23/05/2013, Vitiello, Rv. 256831. Se, dunque, il principio di diritto non può che essere quello presupposto in tali pronunce - l'identità dell'azione civile proposta nell'apposito giudizio rispetto a quella avanzata nel processo penale - ne deriva che, anche nelle ulteriori ipotesi che si possano verificare (diverse dal separato giudizio sull'"an" e sul "quantum"), dovrà verificarsi tale identità al fine di ritenere la revoca implicita prevista dall'art. 82 del codice di rito. E, nell'odierna fattispecie, si è visto come, pur muovendo dalla medesima causa petendi della falsità del testamento, il petiturn azionato fosse indubitabilmente diverso (nel processo penale, il risarcimento dei danni da fatto illecito, nel processo civile la declaratoria di apertura della successione legittima) dando così luogo a distinte azioni (vd in generale sull'identità delle azioni civili Sez. 1 civile, n. 15817 del 07/06/2021, Rv. 661584). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata sul punto. L'annullamento della medesima, limitatamente alla revoca delle statuizioni civili, con la conseguente reviviscenza della condanna generica di prime cure (anche considerando l'inammissibilità delle doglianze dell'imputato in ordine alla sua declaratoria della sua responsabilità, sia penale, sia, di conseguenza, civile), è "senza rinvio" non dovendosi dare luogo ad alcuna ulteriore fase (ex art. 622 cod. proc. pen.), considerando che già si era disposto, fin dal primo grado di giudizio, che la liquidazione del danno competesse al giudice civile. 2. Si è detto come i motivi di censura presentati dall'imputato siano inammissibili. 2.1. Il primo motivo, sulla condotta alternativa contestata dal p.m. all'udienza, davanti al Tribunale, del 26 febbraio 2021, è inammissibile perché manifestamente infondata (quanto all'eccepito difetto di correlazione fra l'accusa e la sentenza) e perchè tardiva (in riferimento al mancato avviso del termine a difesa). In ordine alla prima censura, il difetto di correlazione, deve ricordarsi che si è costantemente affermato come, in presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, è legittima la contestazione, di imputazioni alternative, sia nel senso di più reati, sia di fatti alternativi, in quanto tale metodo risponde a un'esigenza della difesa, posto che l'imputato è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale (Sez. 1, n. 2112 del 22/11/2007, dep. 2008, Laurel'', Rv. 238636 in 5 un caso in cui la contestazione alternativa era stata contestata fin dall'origine, nel decreto che dispone il giudizio) Quanto, poi, alla possibilità della contestazione di una condotta alternativa, diversa da quella originariamente contestata,, secondo lo schema previsto dall'art. 516 cod. proc. pen., si è affermato, formulando un principio di diritto che questo Collegio condivide (Sez. 6, n. 8635 del 16/04/1999, Arces, Rv. 215260), che, in tema di nuove contestazioni dibattimentali, non comporta alcuna nullità della sentenza, per il difetto di correlazione fra l'accusa e la sentenza, il fatto che con la stessa sia stata statuita la condanna dell'imputato per una piuttosto che per l'altra delle condotte ascritte (nel caso della pronuncia citata, per il reato di concussione, contestato dal pubblico ministero in via alternativa, anziché sostitutiva, come pure, si aggiunge, sarebbe stato formalmente più corretto, alla originaria imputazione di corruzione, atteso che l'imputato è stato in grado di difendersi da tale nuova ipotesi accusatoria, per la quale è stata comunque esercitata l'azione penale). 2.2. Quanto alla seconda censura, la nullità derivante dal mancato avviso, da parte del Tribunale, della possibilità di avvalersi di un termine a difesa dopo la contestazione della condotta alternativa, si ricorda come si sia costantemente affermato che: - in tema di integrazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., l'omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere un termine a difesa integra una nullità a regime intermedio (Sez. 4, n. 33869 del 28/10/2020, Trombetta, Rv. 279947); - l'omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere un termine a difesa a fronte della contestazione di un reato connesso integra una nullità a regime intermedio che, in quanto tale, deve essere dedotta dal difensore presente prima di ogni altra difesa (Sez. 3, n. 16848 del 03/02/2010, Cucumazzo, Rv. 246975). Nel caso di specie, come si è visto, dopo il mancato avviso della facoltà di chiedere un termine a difesa (ulteriore, peraltro, rispetto al rinvio concesso, su istanza della difesa, alla precedente udienza, sempre per valutare l'ipotesi di diversa contestazione), non era seguita, da parte del difensore, la formulazione dall'immediata eccezione di nullità dell'atto - come previsto dagli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. - così che la stessa, opposta solo con l'atto di appello, deve considerarsi tardiva, come rilevato dalla medesima Corte territoriale. 3. Il secondo motivo, relativo alla contestata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la consapevolezza dell'imputato della falsità del testamento, è inammissibile perché interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di 6 fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, in. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte territoriale, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva dedotto la piena consapevolezza da parte del prevenuto della falsità dell'atto di ultima volontà dello zio dalla ricostruzione, altrettanto falsa, da egli fornita circa la consegna a sue mani dell'atto da parte dello zio (che, non avendolo formato, certo non poteva passarglielo) e dalla circostanza, logica, che l'imputato stesso ne era l'unico beneficiario. 4. E' inammissibile anche il terzo motivo, sulla mancata applicazione del disposto dell'art. 131 bis cod. pen., avendo sul punto congruamente motivato la Corte territoriale, deducendo la gravità del reato e, quindi, tenendo conto di uno dei criteri fissati dall'art. 133 cod. pen., dall'intento del prevenuto di spossessare gli eredi legittimi dell'intero asse ereditario, circostanza in ordine alla quale, l'assunto (peraltro indinnostrato in fatto) del ricorrente circa l'attuale possesso da parte di una sola erede di un singolo bene del dante causa, è del tutto inconferente, dovendosi avere riguardo, per valutarne la gravità della condotta ed i danni cagionati o preventivati, all'esito finale perseguito, l'appropriazione dell'intero patrimonio del dante causa. 5. All'inammissibilità del ricorso dell'imputato segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla revoca delle statuizioni civili, revoca che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso di RI ME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 novembre 2022.
il procedimento si è svolto in forma scritta: lette le conclusioni del PG IG Birritteri che ha chiesto l'accoglimento del ricorso delle parti civili e l'inammissibilità del ricorso dell'imputato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3424 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 04/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 maggio 2022, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. che aveva ritenuto ME RI colpevole del delitto di cui all'art. 491, comma 2, cod. pen., - per avere fatto uso, senza concorrere alla sua formazione, del falso testamento attribuito allo zio AL RI - ne confermava la responsabilità e la pena irrogata, ma estrometteva dal processo le parti civili ME EC, ON RI e NE RI, revocando così le statuizioni civili poste, a loro favore, a carico del prevenuto. 1.1 In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue. Quanto alla pretesa violazione del disposto dell'art. 516 cod. proc. pen. (per essere stato, il prevenuto condannato per l'uso del falso testamento, essendogli stato, in origine, contestato il concorso nella sua formazione), la Corte ricordava che, all'udienza, davanti al Tribunale, del 15 dicembre 2020, il Presidente del collegio aveva, appunto, invitato le parti ad interloquire sulla possibile riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 491, comma 1, cod. pen., il concorso dell'imputato, con altri soggetti rimasti ignoti, nella formazione del falso testamento, nell'ipotesi di cui al secondo comma della norma, l'utilizzo della sceda testamentaria falsa, senza avere concorso alla sua formazione. Su tale prospettazione, il difensore dell'imputato aveva chiesto un rinvio per meglio argomentare. Era stato disposto il richiesto rinvio e, alla successiva udienza del 26 febbraio 2021, il pubblico ministero aveva deciso di contestare, in via alternativa, entrambe le ipotesi sanzionate dall'art. 491 cod. pen.. Sull'ulteriore censura di appello relativo al mancato avviso all'imputato, nella seconda udienza, che, a seguito della integrazione dell'imputazione, avrebbe potuto chiedere un termine a difesa, la Corte distrettuale osservava come, nel caso di specie, si versasse proprio nell'ipotesi di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e che la difesa, nulla replicando alla ulteriore contestazione, alternativa, operata dal p.m., avesse mostrato come non intendesse avvalersi di alcuna delle facoltà previste dall'art. 519 del codice di rito. Rilevava poi la Corte come l'omesso avviso circa la possibile richiesta di un termine a difesa configuri un'ipotesi di nullità a regime intermedio, che, intervenuta in presenza della difesa, avrebbe dovuto essere immediatamente, in quella stessa udienza, eccepita. 1.2. Quanto al merito dell'accusa, la Corte distrettuale considerava come lo stesso imputato avesse riferito di avere ricevuto il testamento, falso, dalle mani dello zio (che, invece non l'aveva redatto) ed era pertanto certo che tale ricostruzione del fatto, inequivocabilmente mendace, dimostrasse la piena consapevolezza dell'imputato circa la falsità della scheda. Oltre a ciò, sul piano logico, si rilevava come le disposizioni di ultima volontà contenute nel falso testamento giovassero al solo imputato. 1.3. Quanto all'invocata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la Corte considerava il fatto non di speciale tenuità posto che era volto a spogliare gli altrimenti legittimi eredi legittimi dell'intero patrimonio del de cuius. 1.4. La Corte territoriale riteneva, infine, revocate le costituzioni di parte civile avendo queste esercitato la medesima azione in sede civile, chiedendo anche a quel giudice che accertasse la falsità della scheda testamentaria e decidesse di conseguenza sul regolamento successorio. 2. Propongono ricorso le parti civili, nelle persone di ME EC e ON RI, e l'imputato, tutti a mezzo dei rispettivi difensori. 2.1. L'Avv. Corrado Correnti, per le parti civili, articola due motivi di ricorso. 2.1.1. Con entrambi i motivi deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla presunta revoca della costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. ed alla disposta estromissione dal processo delle stesse. La Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che l'azione proposta dalle parti civili ricorrenti in sede civile - di accertamento negativo dell'autenticità del testamento - comportasse la revoca della loro costituzione di parte civile, reiterando le richieste già avanzate in sede penale. Al contrario, invece, con la costituzione nel processo penale, le parti civili si erano limitate a chiedere il risarcimento del danno cagionato dal delitto per cui era processo, la formazione del falso tentamento. Diversamente, in sede civile, seppure muovendo dal medesimo presupposto della falsità del testamento, si era adito il giudice affinchè approntasse le tutele prodromiche all'apertura della successione legittima e la dichiarasse aperta. Peraltro, si osservava che anche l'esito processuale nei due giudizi avrebbe potuto divergere, smentendo pertanto l'ipotizzata sovrappcnibilità dei giudizi, posto che, nel processo penale, si doveva accertare la consapevolezza del 2 prevenuto circa la falsità dell'atto (consapevolezza che l'imputato negava, pur non contestando la materialità della contraffazione) mentre nel giudizio civile, esclusa comunque l'autenticità del testamento, si sarebbe, di conseguenza, dichiarata aperta la successione legittima. 2.2. L'Avv. Alessandro Imbruglia, per l'imputato, articola tre motivi di ricorso. 2.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 522 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione in ordine al mutamento della condotta contestata, dal concorso nella falsificazione del testamento al mero utilizzo di tale scheda testamentaria falsa. Condotta contestata alternativamente dal pubblico ministero all'udienza, in prime cure, del 26 febbraio 2021. Condotta che doveva esser contestata ai sensi dell'art. 5:16 cod. proc.pen, e non dell'art. 519 cod. proc. pen., così da non concedere all'imputato il termine a difesa, incorrendo nella relativa nullità a regime intermedio tempestivamente eccepita con l'atto di appello. 2.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 491, 483 e 48 cod. pen., ed il vizio di motivazione in riferimento alla prova della consapevolezza da parte dell'imputato della falsità del testamento dello zio. La Corte l'aveva fondata solo sul fatto che il prevenuto sarebbe stato l'unico beneficiario del medesimo. Una motivazione che, escluso il concorso nel falso, mostrava la sua manifesta illogicità. Tanto più se si tiene coni:o della circostanza che alcuni altri possibili eredi gli avevano prospettato l'intenzione di agire civilmente per disconoscerne l'autenticità, che sarebbe stata pertanto svelata. 2.2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere, la Corte, riconosciuto l'ipotesi prevista dall'art. 131 bis cod. proc. pen.. I parenti non erano nel possesso dei beni ereditari tranne una sola di essi, per un piccolo appezzamento. 3. Il Procuratore della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto IG Birritteri, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso delle parti civili e la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato. 3 4. Il difensore del ricorrente inviava memoria con la quale insiste per l'accogliento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso presentato nell'interesse delle parti civili è fondato mentre il ricorso dell'imputato è inammissibile. 1. Le parti civili ricorrenti, ON RI e ME EC, nel censurare la loro estromissione disposta nella sentenza impugnata, sostengono di avere adito il giudice civile per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della loro costituzione nel processo penale. E ciò corrisponde al vero posto, nell'odierno processo penale, le parti civili, avevano chiesto, accertata la falsità del testamento, il risarcimento dei danni derivanti loro da tale illecito penale, mentre„ con l'azione civile proposta in sede propria (è stato allegato al ricorso l'atto di citazione), gli stessi (ed altri possibili eredi legittimi) avevano citato l'imputato chiedendo che, sempre accertata la falsità del testamento di AL RI, fosse dic:hiarata aperta la successione per legge del medesimo (con i previ atti conservatovi del patrimonio del de cuius). Era pertanto evidente che, pur muovendo dal mede:simo presupposto, l'accertamento della falsità dell'atto di ultima volontà del dante causa, e, quindi dalla stessa causa petendi, le due azioni si differenziassero per il petitum, nel processo penale il risarcimento dei danni, nel processo civile l'apertura della successione legittima. Ne deriva che la corte distrettuale ha errato nel ritenere fosse applicabile il disposto dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. che prevede come "la costituzione si intende revocata se la parte civile., promuove l'azione davanti al giudice civile". 1.1. Si deve, infatti, ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato come, al fine di ritenere la citata revoca implicita, occorra, appunto, verificare se l'azione civile sia la stessa proposta in sede penale. In particolare, lo si è sottolineato tutte le volte che il giudice penale aveva deliberato solo sull' "an" della pretesa risarcitoria da reato e la parte civile aveva poi adito, prima della definitività della pronuncia penale, il giudice civile per vedersi liquidato il "quantum" del danno già riconosciuto. In tal senso, a titolo meramente esemplificativo: Sez. 4, n. 43374 del 24/05/2007, Cassone, Rv. 237907; Sez. 5, n. 24869 del 24/01/2017, Mesi, Rv. 4 270457; Sez. 1, n. 23809 del 06/05/2009, Vattiata, Rv. 243800; Sez. 4, n. 29234 del 23/05/2013, Vitiello, Rv. 256831. Se, dunque, il principio di diritto non può che essere quello presupposto in tali pronunce - l'identità dell'azione civile proposta nell'apposito giudizio rispetto a quella avanzata nel processo penale - ne deriva che, anche nelle ulteriori ipotesi che si possano verificare (diverse dal separato giudizio sull'"an" e sul "quantum"), dovrà verificarsi tale identità al fine di ritenere la revoca implicita prevista dall'art. 82 del codice di rito. E, nell'odierna fattispecie, si è visto come, pur muovendo dalla medesima causa petendi della falsità del testamento, il petiturn azionato fosse indubitabilmente diverso (nel processo penale, il risarcimento dei danni da fatto illecito, nel processo civile la declaratoria di apertura della successione legittima) dando così luogo a distinte azioni (vd in generale sull'identità delle azioni civili Sez. 1 civile, n. 15817 del 07/06/2021, Rv. 661584). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata sul punto. L'annullamento della medesima, limitatamente alla revoca delle statuizioni civili, con la conseguente reviviscenza della condanna generica di prime cure (anche considerando l'inammissibilità delle doglianze dell'imputato in ordine alla sua declaratoria della sua responsabilità, sia penale, sia, di conseguenza, civile), è "senza rinvio" non dovendosi dare luogo ad alcuna ulteriore fase (ex art. 622 cod. proc. pen.), considerando che già si era disposto, fin dal primo grado di giudizio, che la liquidazione del danno competesse al giudice civile. 2. Si è detto come i motivi di censura presentati dall'imputato siano inammissibili. 2.1. Il primo motivo, sulla condotta alternativa contestata dal p.m. all'udienza, davanti al Tribunale, del 26 febbraio 2021, è inammissibile perché manifestamente infondata (quanto all'eccepito difetto di correlazione fra l'accusa e la sentenza) e perchè tardiva (in riferimento al mancato avviso del termine a difesa). In ordine alla prima censura, il difetto di correlazione, deve ricordarsi che si è costantemente affermato come, in presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, è legittima la contestazione, di imputazioni alternative, sia nel senso di più reati, sia di fatti alternativi, in quanto tale metodo risponde a un'esigenza della difesa, posto che l'imputato è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale (Sez. 1, n. 2112 del 22/11/2007, dep. 2008, Laurel'', Rv. 238636 in 5 un caso in cui la contestazione alternativa era stata contestata fin dall'origine, nel decreto che dispone il giudizio) Quanto, poi, alla possibilità della contestazione di una condotta alternativa, diversa da quella originariamente contestata,, secondo lo schema previsto dall'art. 516 cod. proc. pen., si è affermato, formulando un principio di diritto che questo Collegio condivide (Sez. 6, n. 8635 del 16/04/1999, Arces, Rv. 215260), che, in tema di nuove contestazioni dibattimentali, non comporta alcuna nullità della sentenza, per il difetto di correlazione fra l'accusa e la sentenza, il fatto che con la stessa sia stata statuita la condanna dell'imputato per una piuttosto che per l'altra delle condotte ascritte (nel caso della pronuncia citata, per il reato di concussione, contestato dal pubblico ministero in via alternativa, anziché sostitutiva, come pure, si aggiunge, sarebbe stato formalmente più corretto, alla originaria imputazione di corruzione, atteso che l'imputato è stato in grado di difendersi da tale nuova ipotesi accusatoria, per la quale è stata comunque esercitata l'azione penale). 2.2. Quanto alla seconda censura, la nullità derivante dal mancato avviso, da parte del Tribunale, della possibilità di avvalersi di un termine a difesa dopo la contestazione della condotta alternativa, si ricorda come si sia costantemente affermato che: - in tema di integrazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., l'omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere un termine a difesa integra una nullità a regime intermedio (Sez. 4, n. 33869 del 28/10/2020, Trombetta, Rv. 279947); - l'omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere un termine a difesa a fronte della contestazione di un reato connesso integra una nullità a regime intermedio che, in quanto tale, deve essere dedotta dal difensore presente prima di ogni altra difesa (Sez. 3, n. 16848 del 03/02/2010, Cucumazzo, Rv. 246975). Nel caso di specie, come si è visto, dopo il mancato avviso della facoltà di chiedere un termine a difesa (ulteriore, peraltro, rispetto al rinvio concesso, su istanza della difesa, alla precedente udienza, sempre per valutare l'ipotesi di diversa contestazione), non era seguita, da parte del difensore, la formulazione dall'immediata eccezione di nullità dell'atto - come previsto dagli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. - così che la stessa, opposta solo con l'atto di appello, deve considerarsi tardiva, come rilevato dalla medesima Corte territoriale. 3. Il secondo motivo, relativo alla contestata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la consapevolezza dell'imputato della falsità del testamento, è inammissibile perché interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di 6 fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, in. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte territoriale, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva dedotto la piena consapevolezza da parte del prevenuto della falsità dell'atto di ultima volontà dello zio dalla ricostruzione, altrettanto falsa, da egli fornita circa la consegna a sue mani dell'atto da parte dello zio (che, non avendolo formato, certo non poteva passarglielo) e dalla circostanza, logica, che l'imputato stesso ne era l'unico beneficiario. 4. E' inammissibile anche il terzo motivo, sulla mancata applicazione del disposto dell'art. 131 bis cod. pen., avendo sul punto congruamente motivato la Corte territoriale, deducendo la gravità del reato e, quindi, tenendo conto di uno dei criteri fissati dall'art. 133 cod. pen., dall'intento del prevenuto di spossessare gli eredi legittimi dell'intero asse ereditario, circostanza in ordine alla quale, l'assunto (peraltro indinnostrato in fatto) del ricorrente circa l'attuale possesso da parte di una sola erede di un singolo bene del dante causa, è del tutto inconferente, dovendosi avere riguardo, per valutarne la gravità della condotta ed i danni cagionati o preventivati, all'esito finale perseguito, l'appropriazione dell'intero patrimonio del dante causa. 5. All'inammissibilità del ricorso dell'imputato segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla revoca delle statuizioni civili, revoca che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso di RI ME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 novembre 2022.