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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 3717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3717 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile composta dai magistrati: dott. Giorgio SENSALE - Presidente dott. Francesco NOTARO - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1882 R.G.A.C. per l'anno 2024, avente ad oggetto “revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4 cpc della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 5371/2023, pubblicata in data 27.12.2023”, riservata in decisione immediata, senza assegnazione dei termini, all'udienza del 10.7.2025, vertente
TRA
(C.F. e P. IVA , con sede Parte_1 P.IVA_1 legale a Sorrento (NA), C.so Italia n. 248, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, sig.
, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in Parte_2 atti, dall'avv. prof. Luciano Castelli e dall'avv. Laura Minoli, elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso
LCA Studio Legale in Roma, piazza del Popolo n. 18;
Ricorrente in revocazione
CONTRO
(C.F. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2 in Sorrento, C.so Italia n. 170, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, avv. Giuseppe Di Casola, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Balsamo del foro di Torre Annunziata (NA), presso il cui studio in Torre
Annunziata, Corso Umberto I n. 233, è elettivamente domiciliata;
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 3.7.2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127ter cpc, la Corte, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza nel termine perentorio assegnato alle parti, rinviava la causa, ex art. 127ter, comma 4, cpc, all'udienza (in presenza) del 10.7.2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno compariva.
1 In tale udienza, pertanto, la Corte riservava la causa in decisione immediata, senza assegnazione dei termini, per verificare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Orbene, l'art. 127ter cpc, inserito dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149/2022, rubricato “Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza”, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023 a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione, prevede, al comma 4, che: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Attesa, quindi, l'assenza delle parti anche all'udienza fisica del
10.7.2025, sono maturati i presupposti previsti dalla su richiamata disposizione normativa per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo, da dichiarare con sentenza (ex art. 307, ultimo comma, c.p.c.).
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (ex art. 310, ultimo comma, c.p.c.), onde non occorre alcuna pronuncia al riguardo.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunziando nella causa civile iscritta al N. 1882 R.G.A.C. per l'anno 2024, tra le parti indicate in epigrafe, avente ad oggetto
“revocazione della sentenza della Corte di appello di Napoli n.
5371/2023, pubblicata in data 27.12.2023”, così provvede:
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Napoli il 10.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Ada Meterangelis dott. Giorgio Sensale
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