Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3074 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. GRITTI FRANCESCA
- RICORRENTE -
contro
CP_1 con l'avv. ORTENZI MONICA
- RESISTENTE –
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 20/12/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via principale e nel merito:
1) Accertare e dichiarare la sussistenza del contratto di appalto tra la società e la CP_1 CP_2
[...
, nonché l'avvenuto cambio di appalto con la società subentrante Sagit srl ai sensi dell'art. 42 del CCNL di settore;
2) Accertare e dichiarare il grave inadempimento da parte di in violazione del novellato art. 42 CP_1
1
20.6.2024;
3) Accertare e dichiarare la sospensione arbitraria ed illegittima del lavoratore dall'attività lavorativa e della retribuzione dall'11.1.2024 al giorno dell'effettivo trasferimento presso Sagit srl e per l'effetto condannare CP_3
[...
al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione oltre accessori come per legge, gli interessi legali di mora, la rivalutazione monetaria e i contributi previdenziali;
2) in via subordinata: 1) nella denegata ipotesi di mancato accertamento del contratto di appalto tra la società
e la , nonché l'avvenuto cambio di appalto con la società subentrante Sagit srl ai CP_1 CP_2 sensi dell'art. 42 del CCNL di settore, accertare e dichiarare la sospensione arbitraria ed illegittima del lavoratore dall'attività lavorativa e della retribuzione dall'11.1.2024 ad oggi il e per l'effetto condannare CP_3
[...
al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione oltre accessori come per legge, gli interessi legali di mora, la rivalutazione monetaria e i contributi previdenziali in ogni caso con condanna alla rifusione delle spese di lite, oltre accessori come per legge e spese generali del 15%, con distrazione a favore del sottoscritto avvocato.”
A sostegno della propria posizione riferiva:
- di essere stato assunto il 1° maggio 2018 dalla resistente con qualifica di autista,
- di essere stato adibito alla sede di lavoro di Cividino,
- di essere stato, in data 18 dicembre 2023, sottoposto a visita di idoneità alla mansione specifica dalla quale voi è emersa una limitazione alla movimentazione manuale di carichi per un peso superiore a 10 chili,
- di esser stato, in data 11 gennaio 2024, trasferito presso la sede produttiva di Latina per rispettare le limitazioni mediche,
- di avere impugnato, in data 2 Febbraio 2024, il giudizio medico,
- che, in data 13 Marzo 2024, la lo ha ritenuto idoneo con limitazione alla CP_5 movimentazione manuale di carichi di peso superiore ai 10 chili solo in via eccezionale,
- di aver messo a disposizione la propria prestazione presso la sede di Cividino,
- che, in data 14 giugno 2024, riceveva una comunicazione di revoca del trasferimento con sospensione non retribuita e diritto alla conservazione del posto di lavoro ex art. 31 del
CCNL,
- che, in data 18.6.24, cessava l'appalto di Cividino,
2 - che il 20.6.24 veniva stipulato accordo sindacale al fine di regolare il cambio di appalto di
Cividino con impegno della subentrante Sagit s.r.l. ad assumere tutti i lavoratori in servizio al 21.6.24 e addetti all'appalto da almeno sei mesi consecutivi
- di non essere stato inserito negli elenchi.
***
La parte convenuta si costituiva tardivamente, chiedendo il rigetto integrale del ricorso e, in particolare, deduceva:
- che nel giugno del 2024 la eniva colpita da un sequestro giudiziario da parte CP_1
della Procura di Latina con perdita di tutte le commesse della società, tra cui quella con Contr richiamata dal ricorrente a sostegno del presente giudizio
- che Sagit s.r.l. subentrava in tutte le posizioni dei dipendenti della impiegati CP_1 sino ad allora nell'appalto presso la sede di Cividino (BG), ad eccezione del ricorrente in quanto lo stesso, come confermato dalla stessa difesa del sig. già dal mese di Parte_1 dicembre 2023 non risultava più in forza presso il suddetto appalto,
- che il ricorrente promuoveva un ricorso di urgenza dinanzi il Tribunale di Bergamo –
Sezione Lavoro – vertente sostanzialmente sui medesimi presupposti oggi ripresentati in questa sede, integralmente e giustamente respinto;
- che in data 30.8.2024 comunicava al ricorrente la sospensione del rapporto CP_1
di lavoro, avendo la amministrazione giudiziaria aperto la Cassa Integrazione Guadagni straordinaria dal 1.9.2024 al 31.12.2024 al termine della quale si vedeva costretta a porre in essere il licenziamento collettivo anche del come da comunicazione dallo Parte_1 stesso ricevuta.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
I. Il cambio di appalto
3 Il ricorrente richiede la condanna della convenuta all'inserimento del proprio nominativo Contr nell'elenco dei lavoratori in servizio presso l'appalto di Cividino.
La domanda deve essere rigettata per una duplicità di ragioni.
Da una parte, la domanda è rivolta nei confronti del solo appaltatore uscente.
Al fine di accertare il diritto all'eventuale passaggio del ricorrente alle dipendenze dell'appaltatore entrate mediante inserimento del nome del ricorrente nell'elenco dei lavoratori che, ex art. 42 del CCNL applicato, certamente avrebbe dovuto chiamare in giudizio anche l'appaltatore subentrante Sagit s.r.l.. Pertanto, per la domanda di passaggio alle dipendenze della convenuta Sagit vi è carenza di legittimazione passivo dell'odierna convenuta e la mera domanda di inserimento nell'elenco dei lavoratori in servizio è carente di interesse, poiché
l'unica domanda è quella di passaggio alle dipendenze della subentrante.
Dall'altra, la domanda di accertamento del diritto ad essere inserito negli elenchi dei Contr lavoratori in servizio presso l'appalto di a Cividino sarebbe altresì infondata. Infatti, dal chiaro testo dell'accordo sindacale già riportato nella parte in fatto, avrebbero avuto diritto ad essere inseriti nell'elenco dei lavoratori con diritto all'assunzione presso la Sagit solo quelli
“impiegati da almeno sei mesi consecutivi”, la parte ricorrente non ha impugnato nel presente giudizio il trasferimento e pertanto almeno fino al 14.6.24 era legittimamente adibito all'appalto di Latina, inoltre solo per completezza espositiva si evidenzia che neanche nella lettera del
14.6.24 viene revocato il trasferimento con ritorno alla sede di Cividino, ma il ricorrente ivi viene solo sospeso dal servizio e dalla retribuzione. In ogni caso, anche si volesse leggere nella missiva del 14.6.24 una revoca del trasferimento, essa non potrebbe giustificare l'inserimento del ricorrente negli elenchi dei lavoratori aventi diritto al passaggio in favore nella nuova appaltante perché il ricorrente comunque non presenterebbe il necessario requisiti di adibizione all'appalto di Cividino in modo continuativo negli ultimi sei mesi.
La domanda è, quindi, infondata.
II. Le omissioni retributive
a. Il periodo dall'11 gennaio 2024 al 14 giugno 2024
La parte ricorrente chiede la condanna generica al pagamento delle retribuzioni illegittimamente omesse per il periodo dall'11 gennaio 2024 al 14 giugno 2024.
Sul punto è pacifico che il ricorrente è stato trasferito dall'11.1.24 presso l'appalto di Latina
4 ed altresì è pacifico che mai il ricorrente ha preso servizio presso tale appalto, impugnando invece le limitazioni mediche.
La domanda è infondata.
In primo luogo, il ricorrente nel presente giudizio non ha impugnato il trasferimento e nulla ha dedotto in punto di mansioni presenti presso il sito di Cividino compatibili con le limitazioni mediche apposte al giudizio di idoneità e sostanzialmente confermate in sede di Commissione.
In secondo luogo, è pacifico che il ricorrente non abbia mai preso servizio né offerto la propria prestazione presso il cantiere di Latina ove veniva trasferito.
Invero, secondo i consolidati insegnamenti della Suprema Corte, "In tema di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c., l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria, con valutazione rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se espressa con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici"
(così, da ultimo, Cass. n. 434 del 10/01/2019). Infatti, il trasferimento, ancorché non adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 c.c., non legittima di per sé solo il rifiuto del lavoratore all'osservanza del provvedimento datoriale ed a sospendere la prestazione lavorativa. L'inadempimento della prestazione lavorativa deve essere proporzionato all'inadempimento datoriale ai sensi dell'art. 1460, secondo comma c.c., dovendo trovare applicazione la disciplina dei rapporti sinallagmatici o di scambio, cui quello di lavoro si ascrive.
Pertanto, affinché possa ravvisarsi la proporzionalità con l'inadempimento datoriale, il rifiuto di assumere il servizio presso la sede di lavoro assegnata deve essere accompagnato da una seria, concreta ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria (vd. Cass. 29 febbraio 2016, n. 3959 e Cass. 5 dicembre 2017, n. 29054). In particolare, secondo la S.C., il trasferimento disposto dal datore di lavoro in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, non giustifica in via automatica il rifiuto del lavoratore di adempiere all'ordine datoriale e di svolgere la prestazione lavorativa, mentre l'inottemperanza al provvedimento di trasferimento illegittimo deve essere valutata in applicazione del disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c. secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte
5 non inadempiente non può rifiutare l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede (vd. Cass. n. 11408 del 11/05/2018).
Nel caso di specie al presente Giudice non è neanche ammesso sindacare la legittimità di un trasferimento che non è stato impugnato e in relazione al quale nulla è stato argomentato.
Di conseguenza, correttamente la parte convenuta, nell'ambito del rapporto sinallagmatico, in assenza di prestazione lavorativa dipendente esclusivamente dalla volontà del ricorrente ha omesso legittimamente la propria prestazione retributiva dal giorno di rifiuto del trasferimento al 14.6.24.
***
Quanto al periodo successivo al 14.6.24, la parte ricorrente è stata sospesa invocando l'art. 31 del CCNL adito che, però, prevede “Art. 31 – Ritiro patente/carta conducente 1. L'autista al quale dall'Autorità, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, sia ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna.”.
Si tratta di fattispecie per nulla conferente con quella allegata dalla convenuta di perdita degli appalti, pertanto non si può che accertare l'illegittimità della causa di sospensione della prestazione della retribuzione e il conseguente diritto al pagamento della retribuzione.
Quanto alla debenza delle somme richieste nonostante la mancata prestazione lavorativa, è necessario, in primo luogo, rammentare la costante giurisprudenza in tema di messa a disposizione.
Sul punto “pertanto al dipendente spetta la retribuzione tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, sia se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti (Cass. 23 novembre 2006, n. 24886; Cass. 23 luglio 2008, n. 20316), perchè, una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare la controprestazione retributiva.” (Cass. lav., 21/04/2020, (ud.
28/01/2020, dep. 21/04/2020), n.7977).
La parte convenuta ha poi dedotto di esser stata oggetto di sequestro giudiziario con perdita di tutte le commesse, di essere dal 30.8.24 in amministrazione giudiziaria ed aver aperto una
CIGS dall'1.9.24 al 31.12.24 al termine della quale aveva posto in essere un licenziamento collettivo avente come destinatario anche il ricorrente.
6 La parte ricorrente ha dedotto di non aver percepito nulla per il periodo successivo al trasferimento e di non aver ricevuto alcuna lettera di licenziamento.
La parte convenuta da una parte, si è costituita tardivamente nel presente giudizio ed è pertanto decaduta dalla prova e, dall'altra, né in sede di memoria di costituzione né in sede di note conclusive ha fornito prova della domanda e accettazione della CIGS e dell'irrogato licenziamento. Infatti, nulla ha allegato in punto di Cassa Integrazione e in relazione all'asserito licenziamento ha prodotto solo una raccomandata con compiuta giacenza ma senza allegare il testo della comunicazione.
Pertanto, la parte convenuta non ha provato in giudizio né che il periodo dal 1.9.24 al
31.12.24 era coperto dalla Cassa integrazione né l'avvenuto licenziamento del ricorrente, di conseguenza deve essere condannata a corrispondere le retribuzioni omesse per tutto il periodo asseritamente coperto da Cassa Integrazione e anche per il periodo successivo non essendo stato provato il giudizio l'avvenuto licenziamento del ricorrente.
Considerata la reciproca soccombenza si ritiene equo compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
- condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte ricorrente le retribuzioni omesse a decorrere dal 14.6.24 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo,
- rigetta per il resto,
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Bergamo, 26/03/2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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