Sentenza 9 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 09/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 430 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di NA Modifica Sezione Unica condizioni regolamentaz.
esercizio responsabilita'
genitoriale (contenzioso)
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Il Tribunale Ordinario di NA riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati Dott.ssa Marianna Serrao Presidente est Dott. Michele Moggi Giudice Dott. Giulia Capannoli Giudice
nel procedimento n 430 /24 R.G. promosso da c.f. , attualmente residente in [...] C.F._1 Marzabotto n.8 Staggia Senese (SI), ai fini della presente procedura rappresentata e difesa dalla avvocata Lucia Ciacci ( C.F. )che la rappresenta e difende e C.F._2 presso il cui studio sito in NA, Viale Vittorio Veneto n. 13, dichiara di eleggere domicilio, il tutto giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE CONTRO
CO RESISTENTE CONTUMACE Con l'intervento del Pubblico Ministero : atti trasmessi in data 8.3.2024 avente ad oggetto: Modifica delle condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale ha pronunciato la seguente SENTENZA
All'esito dell'udienza cartolare del 16.1.2025 la causa era rimessa alla decisione del Collegio sulle seguenti conclusioni della parte ricorrente : Voglia l'Ecc.mo Tribunale di NA, per tutte le ragioni espresse e documentate in ricorso ed in atti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, In via principale, immediata, nel merito ed in ogni caso Posta la dichiarata la contumacia di controparte, disporre con immediatezza la revoca del
Pagina 1
ai Servizi Sociali incaricati e dunque disporre l'affidamento esclusivo del figlio
[...] minore alla madre sig.ra con conseguente collocamento Persona_1 Parte_1 definitivo ed esclusivo del medesimo minore presso l'abitazione della madre sita in Piazza Marzabotto n. 8 a Staggia Senese – PO (SI). Inoltre sempre in In via principale, immediata, nel merito ed in ogni caso Premessa e dichiara la contumacia di controparte e dunque l'assenza di ogni difesa e richiesta di , revocare sine die ogni diritto CO di visita/permanenza/contatto di verso il figlio CO Persona_1
Unicamente in via di denegata ipotesi Se il Tribunale di NA, nonostante le risultanze di causa, le prove addotte e la CTU espletata, la mancanza di ogni richiesta della controparte dichiarata contumace e dunque decaduta, dunque nonostante nessuna richiesta di questi sia in atti dispiegata data la di esso contumacia, dovesse ritenere di riconoscere ad
[...]
diritto di contatto/visita con il figlio, Voglia il Tribunale stabilire una preventiva CP_1 propedeutica consulenza tecnica/perizia valutativa e accertativa delle reali capacità genitoriali di , ovviamente in rigoroso contraddittorio con la Voglia CO Pt_1 inoltre, agli esiti di essa perizia che dovranno risultare totalmente positivi, imporre comunque un propedeutico percorso specialistico a carico di ai fini del CO recupero della capacità genitoriale e comunque accertativo delle capacità dell'uomo in questione, pertanto nulla al momento concedere e/o disporre circa diritti di visita del padre in favore del figlio, anche se in via osservata ed in ambiente protetto. In ipotesi di ulteriore subordine e dunque nella denegatissima ipotesi in cui il Tribunale di NA dovesse ritenere che il padre, nonostante nessuna richiesta di questi sia in atti dispiegata data la di esso contumacia, possa vedere il figlio, si chiede che ciò avvenga solo dopo che esso padre abbia affrontato comunque una valutazione delle capacità umane e genitoriali ed esaurito un adeguato percorso di aiuto e supporto alla genitorialità, il tutto al fine di far prendere al padre coscienza della patologia del figlio e di ogni necessità di questi, disponendo l'eventuale postumo diritto di visita in ambiente protetto ed osservato per massimo una due ore di un pomeriggio alla settimana, sempre ed in ogni caso, previa acquisizione del benestare di ed imprescindibilmente solo dopo lo svolgimento da parte di CP_2 [...]
di un percorso ed un periodo di adeguata osservazione, in particolare disporsi il CP_1 ricorso a una figura professionale esterna con il compito di monitorare l'andamento del rapporto padre/figlio, fornendo le opportune indicazioni eventualmente correttive dei comportamenti disfunzionali del genitore ed intervenendo a sostegno del medesimo e di redigere relazione informativa sull'attività svolta. In ogni caso, Voglia sempre e comunque il Tribunale adito raccogliere il preventivo parere positivo del minore alla Persona_1 ripresa di ogni qualsivoglia genere di rapporto con il padre, anche se subordinato ad una preliminare acquisizione di elaborato peritale sulle capacità umane e genitoriali dell , allo svolgimento di un percorso di ausilio allo sviluppo e alla verifica CO delle capacità genitoriali e ad osservazione e/o protezione dei servizi preposti. R_ infatti, anche come da risultanze di CTU, risulta capace di discernimento nonostante non abbia ancora compiuto i 12 anni, ma già in grado di valutare gli atteggiamenti paterni nei di lui confronti. In ogni caso e per sempre Disporre che mai, nè ora, né in futuro, venga consentito alcun tipo di contatto di con i nonni paterni e tutta la famiglia di R_ provenienza di , ciò per i noti motivi di pericolo, il tutto, anche se in CO ambiente neutro e /o protetto e/o osservato. In ogni caso dunque nulla al momento disporre circa la permanenza padre figlio seppur solo per un giorno, di conseguenza nulla
Pagina 2 disporre circa le ferie e le vacanze. Pertanto nulla disporre circa il diritto di visita e/o permanenza fintanto che la figura genitoriale paterna potrà dirsi adeguatamente recuperata a seguito dell'intervento di una perizia personale/CTU su e fintanto che CO l non abbia dimostrato un fruttuoso percorso di sostegno alla genitorialità del R_ quale dovrà dare prova che comunque dovrà essere vagliata dal Tribunale adito, oltre ciò, qualsivoglia valutazione ai fini della ripresa di qualsivoglia rapporto padre figlio, non potrà essere fatta prescindendo da una più ampia valutazione del nucleo familiare CO con la moglie ed i figli di questa, sempre previo assenso di alla CP_3 R_ ripresa di qualsivoglia rapporto con il padre. Voglia in ogni caso il Tribunale adito, riconoscere alla ricorrente “la delega sanitaria”, ciò indipendentemente dal regime di affido che verrà adottato, in modo da non paralizzare le decisioni necessarie e spesso urgenti che la madre, sempre con l'ausilio di personale specializzato nel conoscere della patologia di dovrà prendere, posto il provato R_ pregresso atteggiamento dell verso terapie medico-assistenziali in favore di R_
. Quanto al mantenimento in favore di Voglia il Persona_1 Persona_1
Tribunale adito, posto quanto in epigrafe esposto e documentato disporre a carico di
[...]
un mantenimento in favore del figlio non inferiore ad € 500,00 mensili, o quella CP_1 somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Voglia il Tribunale di NA disporre in via definitiva che sia la madre unica destinataria finale Parte_1 dell'assegno UNICO in favore del figlio , dunque confermare l'obbligo per di CO richiedere l'assegno UNICO per il figlio, con conseguente obbligo di storno immediato in favore della . Voglia inoltre verificare l'eventuale pregresso percepimento di Parte_1 essa misura da parte dell e, in caso, condannare in via immediata lo stesso alla R_ refusione di ogni importo indebitamente acquisito che avrebbe dovuto essere destinato, come da decreto, alla Voglia il tribunale adito statuire che il sig. contribuirà, Pt_1 R_ altresì, nella misura del 50% alle spese straordinarie, accertando e dichiarando tali le seguenti spese: rette scolastiche e/o oneri ad esse equiparabili, mensa scolastica, spese mediche non coperte dal S.S.N., spese per corsi ( medicali, fisioterapici, logopedistici,ecc….) necessari ed idonei allo sviluppo psico-fisico di che R_ risulteranno necessari anche in relazione alla patologia del minore. Spese per il corredo scolastico, libri, iscrizione a corsi scolastici, attività didattiche di qualsiasi natura, ripetizioni utili alla patologia del minore e dunque corsi post scolastici, scuolabus, gite scolastiche ed ogni servizio connesso alla frequentazione della scuola, le attività formative e/ o ludiche extra scolastiche tra le quali si indicano a titolo esemplificativo le attività sportive e/o artistiche e corsi di lingua straniera, corsi post scolastici e campi solari. Per il resto della identificazione delle spese ci si riporta ai protocolli attualmente in vigore presso il Tribunale di NA . In via istruttoria: Si insiste per ogni istanza istruttoria in atti formulata seppur respinta e/o disattesa e si chiede che venga acquisita agli atti del presente giudizio il verbale dei CC di Barberino Val D'Elsa ed ogni atto relativo a questo introdotto presso il TM di Firenze. Si chiede disporsi accertamento sulla persona della SI , nonché sulla di lei CP_3 adeguatezza alla frequentazione con il minore anche mediante indagine socio familiare sulla famiglia di e ed i figli di questa. Si chiede che il Tribunale CO CP_3 ordini ad ogni documento economico fiscale in ossequio all'art. 473 bis CO punto 12 cpc come da recente riforma. Voglia disporre interrogatorio formale della controparte in via immediata sui seguenti capitoli:
1) DCV avete richiesto gli assegni familiari e/o l'assegno UNICO al vs datore di lavoro?
2) DCV Se positiva la domanda sopra dite da quanto li avete percepiti e per quale somma e s eli avete stornati in favore della come da decreto del Tribunale Pt_1 Con vittoria di spese “
Pagina 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.3.2024 ha chiesto, rassegnando le Parte_1 conclusioni in epigrafe riportate, la modifica del decreto del Tribunale di NA che , all'esito di una lunga vicenda di contrapposizione tra le parti aveva disposto l'affidamento del figlio minore della coppia , , ai servizi Sociali già incaricati del Persona_1 monitoraggio , con collocazione presso la madre;
confermato le precedenti statuizioni sul contributo ordinario e sulle spese straordinarie di cui al decreto 8/10/2019. chiede la revoca dell'affidamento del minore , nato dalla relazione Parte_1 R_ con , ai Servizi Sociali , e l'affidamento super esclusivo o esclusivo a sé o , CO in subordine , il collocamento prevalente e comunque l'autorizzazione ad assumere alcune decisioni ( in materia sanitaria o concernenti l'istruzione del figlio) in via esclusiva , in considerazione dell'ostracismo da sempre posto in essere dal padre del bambino .
Radicatosi il contraddittorio restava contumace . CO
La causa era rimessa al Collegio per la decisione all'esito della prima udienza .
Con pronuncia parziale del 2.7.2024 il Tribunale , richiamati i precedenti provvedimenti che avevano regolamentato i rapporti inter partes , esposte le ragioni della ricorrente ( che pare ultroneo nuovamente qui riportare) così osservava:
il Collegio , in primo luogo , osserva che l'affidamento al Servizio sociale è stato disposto con decreto del 10.12.2021 per sei mesi, confermato con decreto del 12.10.2022 e si è poi prolungato in assenza di istanze di parte ( fino al ricorso depositato il 4.3.2024) ed è stata disposta comunque la vigilanza da parte del Giudice Tutelare Non può inoltre il Collegio non tenere conto di quanto risulta dall'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali ( integrata dalle competenze professionali della psicologa) depositata agli atti del Giudice Tutelare ( proc n. 1629/22, acquisito d'ufficio) ovvero in sintesi :
- Il perdurante conflitto , non diminuito, nella gestione del bambino tra i genitori determinato dal diverso atteggiarsi nei confronti della patologia , purtroppo accertata, del bambino che porta la madre ( definita accudente, presente , attenta) ad occuparsene sotto ogni aspetto – forse a volte infantilizzando i comportamenti del bambino- e il padre il quale
, nonostante l'evidenza del dato medico, tende a negare o comunque a sminuire gli effetti del disturbo , tanto da avere nei confronti di un comportamento “ adultizzante”e R_ tale da non comprendere che certe reazioni del bambino sono dovute alla patologia e non già a capricci meritevoli di punizione o a colpa della madre;
- La necessità di integrazione degli aspetti educativi , affettivi ed emotivi della madre e del padre , che necessitano di supporto personale di tipo psicologico nonché di supporto alla genitorialità , sussistendo il rischio , nella preadolescenza di di insorgenza di Per_2 patologie psicotiche anche di rilevo;
- il suggerimento di prorogare l'affidamento ai Servizi Pare al Collegio quindi , allo stato, di non poter revocare l'affidamento ai Servizi Sociali e per la valutazione sulla domanda affidamento esclusivo di dover disporre consulenza tecnica psicologica sulla genitorialità secondo i quesiti indicai in dispositivo . L'incarico sarà affidato a consulente iscritto nell'Albo CTU del Tribunale di Firenze, stante l'impossibilità
,allo stato, di attingere all'Albo presso il Tribunale di NA e vigendo comunque , ai sensi dell'art. 24 bis disp att. C.p.c. l'Elenco nazionale dei Consulenti tecnici ( in via di popolamento) . Ogni decisione su affidamento e frequentazione sarà assunta all'esito .
Era disposta quindi CTU psicologica sui seguenti quesiti : “ La CTU , esaminati gli atti del giudizio, esaminata la documentazione in atti ( in particolare quella sanitaria e redatta dai professionisti che hanno in cura il bambino) previa idonea interlocuzione con i Servizi Sociali attualmente affidatari del minore, previa verifica delle attuali condizioni di vita del minore e dei genitori e dei rispettivi nuclei familiari – con facoltà di sentire i componenti degli stessi - tenuto conto della patologia dalla quale è affetto il minore ( anche ai fini di
Pagina 4 valutarne le modalità di audizione) esprima una valutazione in ordine alla qualità ed adeguatezza di ciascuno dei due genitori;
a tali fini, la CTU compirà ogni indagine ritenuta necessaria evidenziando le rispettive capacità genitoriali e se siano tali da assicurare al minore una sufficiente equilibrata evoluzione, tenendo conto di quanto sopra detto e in particolare del disturbo oppositivo sopra indicato. La CTU esprimerà, altresì, una sua valutazione sull'opportunità in merito alla tipologia dell'affidamento del minore :esclusivo , come richiesto dalla madre , o congiunto e offrendo al Tribunale possibili dispositivo di frequentazione . Ogni valutazione dovrà essere effettuata con esclusivo riferimento al futuro benessere ed equilibrio psicologico del minore ed alla migliore evoluzione della sua personalità”
Era altresì, nelle more , autorizzata la madre del minore, coadiuvata dai medici che seguono ( affetto da “Disturbo complesso del neurosviluppo caratterizzato da R_ disturbo da deficit di attenzione e iperattività, prevalente forma inattentiva, disturbo del linguaggio di tipo fono articolatorio, difficoltà di coordinazione e pianificazione motoria e discontinuità del funzionamento socio-comunicativo in bambino con livello cognitivo globalmente in area limite [...] al momento inquadrabile all'interno del funzionamento di un disturbo dello spettro autistico”) a decidere anche in via esclusiva in ordine ad ogni aspetto sanitario riguardante il figlio previa informativa al padre e anche in assenza di previo consenso ( ove non pervenga entro tre giorni dall'informativa) nonché consentirne la frequentazione del Centro Sprint o di altro centro specializzato in assistenza scolastica e comportamentale dei minori, recanti patologie come quelle di , nonché ad R_ effettuare l'iscrizione del minore a campi estivi parascolastici. Era posto a carico di
[...]
, a titolo di contributo ordinario per il mantenimento di il pagamento di € CP_1 R_ 300,00 mensili con decorrenza dalla data della domanda e disposto che l'assegno unico, fosse usufruito per intero, da . Parte_1
1. La domanda di affidamento superesclusivo o esclusivo. Giova, in proposito, evidenziare come l'affidamento esclusivo o “monogenitoriale” -ai sensi dell'art. 337 quater c.c.- costituisca ipotesi residuale rispetto all'affidamento condiviso ex art. 337 ter c.c., potendo essere disposto soltanto in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore l'affidamento condiviso. In tema di provvedimenti inerenti la prole, la l. 54/2006 e, più recentemente, il D.Lgs. 154/2013, hanno sancito il primario diritto del minore alla bigenitorialità. Già la l. 54/2006, nello stabilire all'art. 155, 3 co. c.c. che “la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori”, aveva individuato l'affidamento condiviso come soluzione prioritaria. In continuità con tale scelta legislativa, l'art. 337 ter c.c. introdotto dal D.Lgs. 154/2013, ha disposto che “la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” e conferma così il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre
“qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”. La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte ribadito che i provvedimenti che dispongono l'affidamento esclusivo devono essere specificamente motivati sia in ordine al
“pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso” sia anche
“all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. 27/2017). Inoltre, ha chiarito il contenuto del pregiudizio nei confronti del minore. In particolare, in positivo ha riconosciuto che esso è rinvenibile in tutte quelle situazioni idonee ad alterare o porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei minori;
in negativo ha statuito che il pregiudizio per il minore non può risolversi nell'indicazione di una conflittualità fra figlio – genitore o fra genitori, non essendo questa sufficiente ad elidere il diritto alla bigenitorialità per il minore né lo speculare dovere di responsabilità genitoriale sussistente in capo al genitore (Cass. 27/2017). Il principio ispiratore in materia, pertanto, è quello di “best interest of the child” (traducibile
Pagina 5 come “protezione del miglior interesse del minore”), sancito in primis dall'art. 3 della Convenzione di New York sulla protezione di diritti del fanciullo del 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 176/1991) e recepito dalla legislazione comunitaria e nazionale e dalla giurisprudenza a tutti i livelli. Proprio nell'ottica del superiore interesse del minore si colloca l'istituto dell'affidamento c.d. super esclusivo ricavato dalla giurisprudenza dall'interpretazione dell'art. 337 quater c.c. introdotto dal D. Lgs. 154/2013, nella parte in cui dispone “salvo che non sia diversamente stabilito”, inserito prima della disposizione per cui “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”, che afferma la derogabilità giudiziaria del regime di affidamento esclusivo, in favore di uno ancora più stringente. Il regime esclusivo, infatti, lascia comunque in capo al genitore non affidatario la possibilità di adottare, insieme al genitore affidatario, le decisioni di maggiore importanza per la prole. La clausola di riserva sopra citata, invece, permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore. Peraltro, la pronuncia di affidamento esclusivo (al pari di quella che prevede l'affidamento cd. superesclusivo o esclusivo rafforzato) deve essere sorretta da una motivazione sia (in positivo) sull'idoneità del genitore affidatario, sia (in negativo) sull'inidoneità educativa o la manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. ex multis Cass. civ., sez. 6-1, ord. 2.12.2010, n. 24526).
2. Nel caso in esame, pare al Collegio di poter accogliere la doma da di affidamento superesclusivo del minore alla madre.
Innanzitutto la consulenza tecnica ha restituito l'immagine di una madre molto presente nell'esercizio della funzione genitoriale protettiva (cure adeguate ai bisogni), ancor più in ragione delle problematiche del bambino con sviluppo della capacità di intuire e facilitare le acquisizioni evolutive del piccolo ( che ha oggi 9 anni) , laddove il padre, come R_ accertato anche attraverso le numerose relazioni dei Servizi Sociali disposte all'interno dei procedimenti giudiziari che hanno interessato la coppia fin dall'anno 2019, pare aver sempre rifiutato la patologia del bambino e in particolare la sua complessità così da non riuscire a interagire con lui in modo adeguato , ovvero pretendendo da lui comportamenti , anche in termini di disciplina, che da un bambino affetto da “spettro autistico” non potrebbero pretendersi, e reagendo in modo punitivo e incomprensibile . Come evidenziato nelle relazioni del Servizio affidatario il padre, nonostante l'evidenza del dato medico, tende a negare o comunque a sminuire gli effetti del disturbo , tanto da avere nei confronti di un comportamento “ adultizzante”e tale da non comprendere che R_ certe reazioni del bambino sono dovute alla patologia e non già a capricci meritevoli di punizione o a colpa della madre Il bambino ha sviluppato nel tempo un vero e proprio rifiuto verso il padre , come è emerso anche in sede di audizione da parte della consulente d'ufficio Si riporta di seguito un breve passaggio
“[col babbo] In che cosa siete diversi? Lui non gioca così con te?”
"No…cioè, poche volte” R_ CTU “Cosa ti irrita del babbo?”
“Ha un comportamento non uguale al mio [...] nel senso…mi piacerebbe che R_ cambiasse…però…[...] in punizione nell'angolo [...] non è un babbo bravo, diciamo, ha un comportamento che non cambia, non lo vuoi cambiare? e allora affari tua! Inutile che io ci vada”; poi racconta, sollecitato dalla CTU, la volta che il babbo, quando era più piccolo, gli ha tagliato tutti i capelli, e lui ha pianto. Poi chiede di continuare a giocare. R_
aggiunge “Non è mai stato un babbo bravo [...] ero nel passeggino, ora non mi R_ ricordo, sempre a discutere”.
Pagina 6 Rispetto alla madre la consulente ha unicamente suggerito che la stessa , che vive insieme al bambino, con i suoi genitori dovrebbe, riuscire ad acquisire una piena autonomia dalla propria famiglia d'origine, condizione che non solo gioverebbe a lei e la farebbe crescere, come persona e come genitore, ma aiuterebbe molto anche a confrontarsi con R_ attività quotidiane nuove e spazi evolutivi maggiormente ampi, senza ovviamente recidere
o ridurre eccessivamente anche la presenza importante dei nonni.
Ha quindi concluso che
● debba essere affidato alla madre in regime esclusivo;
R_
● Il padre possa incontrare il minore in incontri protetti, ma solo dopo un'adeguata preparazione alla gestione del rapporto col bambino e all'elaborazione di quegli aspetti disfunzionali che hanno condotto al rigido rifiuto di , rispettando R_ una paziente gradualità nell'avvicinamento padre-figlio; parimenti dovrà avvenire una parallela preparazione del bambino all'incontro col babbo. Solo se questa prima fase preparatoria e l'avvicinamento successivo “a piccoli passi” saranno completati con successo e benessere del bambino, si potrà pensare ad un ulteriore step;
● La madre ed i nonni sarebbe opportuno si impegnassero in un percorso psicoterapeutico familiare, volto a stimolare l'autonomia di e a far lavorare il nucleo sugli aspetti di Parte_1 disfunzionalità evidenziati nell'elaborato peritale;
● Il mantenimento di tutti gli interventi in atto per . R_
3.Allo stato l'affidamento superesclusivo pare essere la misura più adeguata a tutela del bambino, che sempre più percepisce il conflitto tra i genitori ( i quali del resto non hanno mai convissuto e hanno interrotto la relazione quando il bambino aveva solo quattro mesi) e ne risente . Consentire alla madre , la quale ha d'altro canto mostrato di esserne in grado - e comunque di affidarsi ai consigli degli specialisti che seguono di R_ adottare le decisioni in via esclusiva , specie in ambito sanitario ed educativo, risponde all'interesse del bambino di condurre una vita il più possibile serena e senza traumi ulteriori. L'affidamento ai Servizi Sociali, valutata dal Tribunale come extrema ratio volta a responsabilizzare i genitori non ha evidentemente dato i frutti sperati .
4.Quanto alla frequentazione padre -figlio ritiene il Tribunale di seguire l'indicazione della consulente e stabilire che la frequentazione , inizialmente protetta , organizzata e monitorata dai Sevizi Sociali possa riprendere gradualmente , e soltanto dopo che il padre avrà seguito , auspicabilmente, un personale percorso psicoterapeutico che lo prepari agli incontri con il bambino .Con esclusione , allo stato , di previsione di frequentazione autonoma per i periodi di vacanza e con esclusione di frequentazione del nucleo familiare paterno. Rimane il mandato ai servizi sociali di monitoraggio, come fin qui fatto, con particolare attenzione all'interlocuzione con il padre del minore al fine di comprendere se e quando vi siano i presupposti per la ripresa della frequentazione . I Servizi relazioneranno con cadenza semestrale al Giudice Tutelare, in relazione al potere di vigilanza ad esso facente capo ai sensi dell'art. 337 c.c.
5.La domanda di contributo ordinario e dell'assegno unico . il Collegio ha già provveduto con la pronuncia parziale nel presente procedimento né risultano allegati fatti sopravvenuti. Ogni residua statuizione del 2.7.2024 dev'essere confermata.
6.Le spese processuali . In ragione della soccombenza le spese processuali liquidate come in dispositivo- valore indeterminabile primo scaglione- per fase di studio, introduttiva , istruttoria decisoria ( le ultime due fasi in misura ridotta considerata l'attività processuale
Pagina 7 svolta stante la contumacia della controparte) le spese di ctu dovranno gravare sul resistente contumace (cfr Cass.5813/23 ) salva la solidarietà nei confronti della consulente
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede
1) il minore esclusivamente alla madre, la quale Pt_2 Persona_1 Parte_1 assumerà senza il consenso dell'altro genitore (c.d. affido superesclusivo) le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del bambino, tenuto conto delle capacità e della personalità del minore;
2) Regolamenta la ripresa della frequentazione come al punto 4 della parte motiva
3) Conferma per il resto le statuizioni di cui all'ordinanza del 1-2 luglio 2024;
4) Pone a carico del resistente contumace il pagamento delle spese processuali liquidate in
€ 125,00 ed € 5.260,00 per compenso oltre il 15% per rimborso spese forfetarie e c.p.a ed iva come per legge nonché il pagamento delle spese di ctu come liquidate con separato decreto, salva la solidarietà nei confronti della consulente .
Così deciso in NA , Camera di Consiglio 7.2.2025 La Presidente est. Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. La Presidente Marianna Serrao
Pagina 8