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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Alessandra
Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1841 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
Giuseppe De Simone, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via
Augusto Bevignani n. 9; opponente
E
NT
, in persona del l.r.p.t., codice fiscale , rappresentata e
[...] P.IVA_1
difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Tiralongo, elettivamente domiciliata nel suo studio sito a Latina, in via C. Battisti n. 5; opposta
OGGETTO: fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Conclusioni di parte opponente: “In via preliminare: sospendere l'espropriazione forzata in atto, […];
IN VIA ISTRUTTORIA, PREVIA RIMESSIONE SUL RUOLO:
A) ordinare alla banca convenuta ex art. 210 c.p.c., di esibire e depositare il piano di ammortamento del mutuo aggiornato alla data di estinzione, […];
B) disporre CTU contabile, […], comportando la decisione della controversia anche la
1 valutazione e l'esame di questioni richiedenti specifiche capacità e cognizioni tecniche, specie sotto il profilo della scienza attuariale.
QUANTO ALLA DEDOTTA USURARIETA':
1) […] accertare e dichiarare che il TEG del rapporto controverso, tenuto conto anche della capitalizzazione composta degli interessi con cui la banca appellata ha costruito il piano di ammortamento, risulta, alla stipula, eccedente il tasso soglia di riferimento
e, per gli effetti, rideterminare il rapporto controverso ex art. 1815 c.c.;
2) in subordine, […], tenuto conto che il contratto, in caso di ritardato adempimento, prevede l'applicazione del tasso moratorio non in sostituzione, ma in aggiunta al tasso corrispettivo, accertare e dichiarare che il TEG del rapporto controverso risulta, alla stipula, eccedente il tasso soglia di riferimento e, per gli effetti, rideterminare il rapporto controverso ex art. 1815 c.c.;
3) accertare e dichiarare che alla data del 14 novembre 2018 non sussistevano i presupposti perché la potesse dichiarare risolto il contratto […]; CP_1
QUANTO ALLA DEDOTTA INDETERMINATEZZA DELLA DISCIPLINA
NEGOZIALE AFFERENTE IL TASSO DI INTERESSE:
4) accertare e dichiarare che il contratto […] non ha consentito alla parte mutuataria, in sede di sottoscrizione, di avere piena e consapevole contezza delle condizioni della futura esecuzione dell'atto sottoscritto …], con sostituzione del tasso convenzionale con quello di cui all'art. 117 TUB;
QUANTO ALLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI
PATTUIZIONE/APPLICAZIONE DI INTERESSI ANATOCISTICI:
5) verificare ed accertare che nel calcolo della quota interessi da corrispondere su ciascuna rata, per ciascuna scadenza (eccetto la prima), la banca convenuta ha sommato anche gli interessi calcolati e corrisposti nella rata precedente, applicando i medesimi sul montante e non sul capitale residuo e, per gli effetti, riconoscere il diritto della parte mutuataria a dare esecuzione al contratto corrispondendo, al finanziatore, le rate, alle scadenze pattuite, con quota di rimborso del capitale mutuato e del pagamento degli interessi determinata secondo la regola dell'interesse semplice;
IN OGNI CASO: condannare la al pagamento delle spese legali del presente CP_1 giudizio, con distrazione in favore del difensore.”.
Conclusioni di parte opposta: “Rigettare tutte le domande formulate nell'atto introduttivo in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del
2 presente atto. Con vittoria di spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla NT
, ha introdotto la fase di merito relativa
[...] Parte_1
all'opposizione all'esecuzione da lui spiegata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 99/2020. Con ordinanza del 05.02.2022, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissato il termine perentorio per l'introduzione del presente giudizio.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
- che il contratto di mutuo stipulato in data 02.08.2017, a rogito del Notaio
[...]
, rep. n. 46320 è nullo in quanto stipulato in violazione dell'art. 38 TUB, per Per_1
superamento del limite di finanziabilità;
- che il contratto è affetto da usura per superamento del tasso soglia;
- che la clausola con la quale sono stati pattuiti gli interessi è nulla per indeterminatezza, non essendo stato specificato e pattuito il regime finanziario utilizzato;
- che, pertanto, è necessario rideterminare il tasso sostituendo l'interesse indicato con quello legale sostitutivo ex art. 117 TUB;
- che il mutuo presenta, altresì, profili di nullità in quanto il piano di ammortamento viola il divieto di anatocismo.
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Con comparsa depositata il 25.07.2022 si è costituita la NT
deducendo:
[...]
- la nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
- l'infondatezza e genericità delle doglianze relative al superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB e all'usura;
- che l'ammortamento alla francese non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi;
- nel documento di sintesi allegato al contratto di mutuo sono state espressamente pattuite la tipologia del piano di ammortamento (capitalizzazione alla francese con rate costanti posticipate), la periodicità delle rate e il relativo importo.
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Acquisite le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. e rigettata la richiesta di CTU
3 contabile avanzata dall'opponente, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno provveduto nei termini di legge al deposito degli scritti conclusivi.
****
In punto di qualificazione, il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c., atteso che l'opponente ha contestato l'an debeatur, evidenziando l'inesistenza ovvero la nullità del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario del 02.08.2017, a rogito del Notaio
, rep. n. 46320. Persona_1
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per i seguenti motivi.
Preliminarmente, si dà atto che l'atto di citazione non presenta profili di nullità, contenendo tutti gli elementi indicati dalla legge.
Sempre in via preliminare, si rileva l'inammissibilità della domanda con la quale l'opponente ha chiesto disporsi la sospensione della procedura esecutiva R.G.E. n.
99/2020; infatti, il potere di sospendere il processo esecutivo spetta esclusivamente al giudice dell'esecuzione, funzionalmente competente a disporla. Si precisa, a tal proposito, come con ordinanza del 05.02.2022 il G.E. abbia già rigettato l'istanza di sospensione non ritenendone sussistenti i presupposti.
Ciò premesso, va poi ritenuta non coltivata la domanda, proposta in via principale nell'atto introduttivo del presente giudizio, con la quale l'opponente ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto di mutuo azionato, per asserito superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB. La domanda, invero, non risulta riproposta né in sede di memoria n. 1 ex art. 183, VI comma c.p.c. né in sede di precisazione delle conclusioni. Né dall'altro canto il contegno processuale tenuto dall'opponente nel corso del giudizio fa presumere una volontà diversa. Infatti, quanto alla c.d. rinuncia implicita alla domanda, la Corte di Cassazione ha affermato il principio in forza del quale la sola mancata riproposizione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni non può far ritenere, di per sé, rinunciata una determinata domanda, perché il giudice di merito, per addivenire ad una simile statuizione, deve valutare, dal complessivo comportamento processuale, se tale domanda possa ritenersi ancora valida ed attuale (Cass. n. 15214/2014: “Nel caso di mancata riproduzione, nelle conclusioni della comparsa di riassunzione, di una richiesta formulata nell'atto introduttivo, il giudice di merito deve valutare alla stregua dell'intero contesto degli atti processuali se detta omissione concreti o meno una vera
4 e propria rinuncia, ossia un inequivocabile abbandono della richiesta non riprodotta”).
Nel caso di specie, tale volontà implicita di rinuncia può senz'altro dedursi dal comportamento processuale dell'opponente, il quale, dinanzi all'affermazione dell'opposta, secondo la quale “controparte vorrebbe dimostrare il superamento del limite di finanziabilità senza mai fare cenno al valore del compendio ipotecato e la misura del superamento rispetto al c.d. valore cauzionale e/o valore di mercato”, nulla ha dedotto nei suoi scritti successivi, demandando ogni verifica sulla iniziale deduzione alla consulenza tecnica d'ufficio, non ammessa. Invero, in difetto di puntuale allegazione, la CTU avrebbe costituito lo strumento per sopperire all'onus alligandi et probandi incombente sulla parte opponente;
da qui il rigetto della richiesta.
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., infatti, configurandosi come accertamento negativo del credito contenuto nel titolo, impone al debitore opponente, in quanto attore, l'onere di dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del credito. In difetto l'opposizione va rigettata.
Si evidenzia, ad ogni buon conto, come tale doglianza, oltre ad essere generica - non avendo l'opponente né dedotto né provato il valore del compendio ipotecato e neppure la percentuale di superamento - non determinerebbe, anche se provata, la nullità del contratto di mutuo fondiario, né consentirebbe la sua diversa riqualificazione in termini di ordinario mutuo ipotecario ordinario, con disapplicazione della disciplina speciale di privilegio del mutuante (cfr. sul punto Cass. n. 7949 del 20.03.2023; Cass. Sez. Un. N.
33719/2022).
Quanto poi all'ulteriore motivo di opposizione relativo al superamento del tasso soglia usura, si evidenzia che l'opponente si è limitato a dedurre che “a fronte di un tasso soglia del 7,038%, tenuto conto degli oneri indicati in contratto e nei relativi allegati, nonché dell'onere derivante dal regime composto utilizzato, si registra un valore del
TEG, alla stipula, superiore al limite”. Nessuna ulteriore specificazione, né in ordine alla misura del presunto superamento, né ai singoli costi che sono stati considerati. Non risulta a tal riguardo intellegibile lo schema riprodotto dall'opponente a pagina 16 della propria memoria n. 1 ex art. 183 VI comma c.p.c., di talché lo stesso non può essere preso a riferimento ai fini della prova dell'asserito superamento del tasso soglia usura.
Da ciò consegue il rigetto del motivo di opposizione.
L'opponente deduce, ancora, che il mutuo non contiene la pattuizione del regime finanziario di costruzione del piano di rimborso, con conseguente indeterminatezza
5 dell'oggetto, nonché la nullità del contratto, in quanto esso genera un costo che va a violare il divieto di anatocismo.
Secondo l'opponente, nella elaborazione di un piano di rimborso del finanziamento, la banca non può limitarsi ad indicare il tasso di interesse in termini percentuali, ma deve specificare “la metodologia del relativo rimborso (“alla francese”, “all'italiana”, con rata costante ecc..)”, posto che “l'omessa indicazione degli accorgimenti di calcolo in mancanza dei quali si possa addivenire ad una pluralità risultati in termini di costo del credito per interessi, inficia di indeterminatezza e, quindi, di nullità la clausola determinativa dell'interesse posto a carico del soggetto finanziato”.
In altri termini, poiché il costo del finanziamento differisce a seconda del metodo di costruzione dell'ammortamento, è necessario che il mutuatario abbia piena conoscenza di detto metodo.
Gli argomenti non sono condivisibili.
Quanto al primo profilo, dalla lettura combinata del contratto di mutuo e del documento di sintesi ad esso allegato, risulta indicata, la metodologia di rimborso prescelta, vale a dire l'ammortamento alla francese con rate costanti posticipate (si legge chiaramente nel documento di sintesi: capitalizzazione francese, a rate costanti posticipate). Emergono, inoltre, gli ulteriori elementi del contratto quali: la somma mutuata (€ 250.000,00), la periodicità delle rate (mensili), i giorni commerciali (360),
l'importo della rata costante (euro 2.507,43), il numero delle rate (120), la tipologia del tasso di interesse (tasso variabile), con indicazione specifica del criterio di calcolo
(Euribor 6 mesi mutui + 4 punti percentuale – valore effettivo alla data della stipula pari ad 3,8%), il TAEG (pari ad 4,1%) nonché l'interesse di mora. Elementi che consentono, dunque, di avere una puntuale contezza dell'importo della rata che si andrà
a pagare, con conseguente possibilità per la parte mutuataria di valutare sin dall'inizio le condizioni economiche del proprio piano di finanziamento.
Comunque, vale la pena di evidenziare che la Corte di Cassazione, con la recente sentenza a Sezioni Unite n. 15130/2024, seppure riferita ad un ipotesi di mutuo a tasso fisso, ha ritenuto che “la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Del pari infondata risulta poi l'affermazione secondo la quale l'ammortamento alla
6 francese, determinerebbe la violazione del divieto di anatocismo.
L'ammortamento alla francese, come è noto, costituisce un regime finanziario nel quale il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito secondo rate, normalmente, costanti, comprensive di una quota di capitale crescente e di una quota di interessi decrescente. In detto piano, dunque, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota di interessi.
Orbene, l'interesse composto non ha nulla a che fare con l'anatocismo. Quest'ultimo presuppone, ai sensi dell'art. 1283 c.c. (insuscettibile di applicazione analogica, come ricordato dal Tribunale di Torino, con la sentenza n. 747/2022), interessi scaduti e, quindi, non pagati, su capitali già scaduti. L'interesse composto, invece, attiene al criterio di calcolo (anticipato) delle prestazioni delle parti.
Che tale modalità di rimborso non ricada nel divieto di anatocismo consegue dal fatto che la quota di interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla sola quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Proprio perché gli interessi delle rate pregresse non costituiscono la base di calcolo della rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare alcun effetto anatocistico, vietato dall'art. 1283 c.c., né direttamente né indirettamente.
L'ulteriore argomento speso dall'opponente, circa le conseguenze che deriverebbero dalla mancata indicazione del regime di capitalizzazione, se semplice o composto, in termini di ulteriore costo del mutuo, quale costo occulto, non possono essere condivise.
L'opponente espressamente deduce che “Nel contratto viene indicato un TAN del
3,800%. Tale tasso genera una rata mensile pari ad euro 2.507,43 utilizzando il regime finanziario della capitalizzazione composta nella costruzione del piano di rimborso. In altri termini, per garantire che il contratto faccia incassare alla il CP_1
suddetto importo mensile, è necessario che il suddetto interesse venga calcolato attraverso la formula: i = (M/C)^(1/t) – 1. L'identica misura del tasso corrispettivo periodale (3,800%), tuttavia, genera una rata mensile pari ad euro 2.419,19
7 utilizzando il regime finanziario della capitalizzazione semplice nella costruzione del piano di rimborso (vale a dire, avvalendosi della formula: i = M-C/(C * t) *100. Come si vede, la differenza di costo è pari ad euro 88,24 mensili. Tale differenza, rapportata alla durata del mutuo (10 anni), assume il valore complessivo di euro 10.588,80.
Quindi: se il tasso di interesse previsto viene sviluppato in capitalizzazione composta, la Banca incasserà ben 10.588,80 euro in più rispetto a quanto incasserebbe, invece, ove il tasso fosse sviluppato in regime semplice. E' innegabile, quindi, che la mancata esplicitazione e pattuizione del metodo con cui deve essere costruito il piano di rimborso dà luogo ad una serie di interessi diversi proprio a seconda della metodologia prescelta e, quindi, inficia di indeterminatezza assoluta la relativa clausola contrattuale, non risultando sufficiente, sotto tale aspetto, la mera indicazione del valore del tasso di interesse espresso in termini percentuali. In sostanza, la mancata specificazione, nel contratto, del regime di calcolo dell'interesse, determina una sottostima dell'onere posto a carico del cliente, per il quale è assolutamente impossibile percepire dalla mera visione del piano allegato la diversa ed effettiva dimensione del monte interessi che viene generato in un finanziamento a tasso composto rispetto ad un finanziamento a tasso semplice”.
Orbene, è proprio nelle affermazioni dell'opponente che si ha risposta alle sue contestazioni, le quali perdono rilievo. Infatti, se partendo dalla rata di euro 2.507,43, che è quella effettivamente dovuta, e ben nota al mutuatario, l'opponente deduce che essa è il risultato dell'applicazione dell'interesse composto, viene a cadere la contestazione, sia quella dell'indeterminatezza che della produzione del costo occulto.
Il costo del mutuo, infatti, è noto sin dall'inizio e non è affatto occulto, essendo esplicitati tutti gli elementi per calcolarlo;
esso non è il risultato di un'inaspettata ed ulteriore richiesta da parte della banca. Se, dunque, l'importo della rata è di euro
2.507,43 e non di euro 2.419,19 – rata, quest'ultima, che deriverebbe dall'applicazione dell'interesse semplice, allora al mutuo in oggetto è stata applicata la capitalizzazione composta, evidentemente chiara e determinata sin dalla sottoscrizione del contratto.
Che, poi, la capitalizzazione composta sia procedimento vietato, non è conseguenza così scontata, come invece assume l'opponente, il quale deduce: 1) che il regime della capitalizzazione composta, sconta, ancorché in modo surrettizio, la “produzione di interessi su interessi precedentemente maturati”, in violazione dell'art. 1283 c.c.; 2) il vigente Codice Civile impone la regola della capitalizzazione semplice nel calcolo dei frutti del capitale. Orbene, il concetto di capitalizzazione composta non impinge nel
8 fenomeno anatocistico, come sopra già evidenziato. L'eventuale maggior carico di interessi del prestito non dipende, infatti, necessariamente, da un fenomeno di interessi su interessi, ma dal fatto che il piano ritarda la restituzione del capitale per mantenere la rata costante. Questo comporta la debenza di più interessi compensativi da parte del mutuatario, poiché il termine per la restituzione del capitale viene differito (senza che ciò influisca sul TAN e sul TAEG, come esplicitati nel contratto), mentre nell'ammortamento “all'italiana” il capitale viene abbattuto più velocemente, con il pagamento di rate iniziali più alte, e quindi gli interessi sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
Dunque, nel rispetto del limite sancito dall'art. 1284, comma 1, c.c., come dell'art. 117
T.U.B., non vi è alcun divieto di utilizzo del regime di capitalizzazione composto.
Precisa la Corte di legittimità, nella sopra richiamata pronuncia, che “Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo
i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.). Non potrebbe escludersi in astratto che
l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n. 8382/2022, n.
13144/2023 cit.). Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento “alla francese”, può rispondersi avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc'anzi descritta”.
Nel caso di specie, la circostanza che il tasso effettivo risulti maggiore di quello
9 nominale, non risulta dimostrato e neppure adeguatamente allegato.
Per tutti i motivi esposti, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (D.M.
127/2022), tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, detratti i compensi relativi alla fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'opposta , in euro NT
4.200,00 (di cui euro 1.200,00 per la fase di studio;
euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 2.200,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Latina il 4.03.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessandra Lulli
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