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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 06/11/2024, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2102/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato, all'esito delle note scritte ex art. 127 ter cpc in data 27/09/2024, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2102/2019, avente ad oggetto:
“opposizione a decreto ingiuntivo n. 468/2019 del 11/09/2019”, promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Doriano
[...] CodiceFiscale_2
Manuello
ATTORI-OPPONENTI
Contro
(P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. Marco Rossi CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA-OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sintetizzarsi come segue.
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la agiva in via monitoria, Controparte_1
assumendo di essere titolare del credito vantato verso e Parte_1
per il mancato pagamento delle rate di un contratto di Parte_2 finanziamento stipulato con GO UC S.p.A., acquistato nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione. Nel ricorso monitorio, l'istante specificava che
GO UC, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, cedeva il proprio credito alla che quest'ultima cedeva alla Banca IFIS Parte_3
pagina 1 di 5 il credito vantato nei confronti dei predetti e , con atto del CP_1 Pt_1 Parte_2
27.11.2015, asserendo che della predetta cessione venivano informati i debitori;
specificava che appartenente al Gruppo Banca Ifis, era Controparte_1
divenuta titolare del suddetto credito in virtù di atto di conferimento di ramo d'azienda in data 29.06.2018. Chiedeva, quindi, al Tribunale la condanna in via monitoria dei debitori al pagamento della somma di € 22.623,40, oltre interessi e spese della procedura.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Presidente dott. Giorgio Pica, accoglieva la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 468/2019 del
11.09.2019 e per l'effetto ingiungeva ai debitori il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione.
Avverso il decreto ingiuntivo così emesso e notificato ai debitori, questi proponevano formale opposizione, con atto di citazione ritualmente notificato alla eccependo: la mancanza di prova del credito;
la mancata Controparte_1 comunicazione della cessione del credito al debitore ceduto e l'inefficacia della cessione del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 58 D.lgs.
n.385/1993; l'abusività e vessatorietà della clausola contrattuale relativa agli interessi di mora. Chiedevano, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della società opposta alla rifusione delle spese di giudizio.
La convenuta costituendosi in giudizio, resisteva all'avversa Controparte_1 opposizione e ne chiedeva il rigetto, sostenendone l'infondatezza.
Denegata la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., la causa, avendo natura documentale e non necessitando di attività istruttoria, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note difensive e di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
2. Ciò posto, occorre esaminare preliminarmente la questione del difetto di legittimazione ad agire della parte opposta.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare”. Tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incompatibili con la contestazione dell'altrui titolarità, ma non dal pagina 2 di 5 contegno omissivo di mancata contestazione (cfr. Cass. Sez. Un., 16.02.2016, n.
2951; Cass. civ., 20.05.2020, n. 9253). Secondo le Sezioni Unite, la contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo, senza incorrere in decadenza, e che il Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni (cfr. capi 64-65 della sentenza Cass.
Sez. Un. n. 2951/16, cit.).
Nel caso di specie, gli opponenti, nell'atto di citazione, hanno eccepito la mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla e il Controparte_1
rilievo è stato ribadito dalla parte nelle proprie memorie. Hanno evidenziato, in particolare, che l'opposta non ha dimostrato l'inserimento dell'originario contratto anche nella precedente cessione di (sua cedente). Parte_3
Il globale contegno processuale dell'opponente, teso ad evidenziare l'assenza di prova della cessione del credito azionato, è incompatibile con il riconoscimento dell'altrui titolarità del diritto e ben consente di scrutinare la questione di merito.
La prova del trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione ad agire, della cui prova è onerato il cessionario.
In particolare, in tema di cartolarizzazioni nel settore bancario con cessione in blocco dei crediti, contemplate e regolate dall'art. 58 T.u.b., un condivisibile orientamento della giurisprudenza più recente ha evidenziato l'inettitudine dell'avviso in Gazzetta Ufficiale a fornire la prova negoziale del credito e l'inclusione dello stesso all'interno della cessione, gravando in ogni caso sul creditore che agisce l'onere di dimostrare l'attuale titolarità del credito per cui è causa (cfr. Cass. civ. 29.09.2020, n. 20495; Cass. civ. 28.02.2020, n. 13954).
Sulla scia della giurisprudenza di legittimità, anche la giurisprudenza di merito è
Con incline a negare all'estratto di il valore di prova della cessione, che deve sempre essere fornita in via documentale mediante l'allegazione del relativo contratto (cfr. Trib. Napoli, 22.04.2021, Trib. Civitavecchia, 08.01.2021; Trib.
Benevento, 21.01.2021; Trib. Catanzaro, 22.11.2020; Trib. Avezzano,
03.07.2020).
pagina 3 di 5 Grava, infatti, sulla società che intenda affermarsi successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società,
l'onere di produrre i documenti negoziali idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. Occorre naturalmente che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile: ne consegue che l'onere della prova non sia assolto quando il contratto di cessione abbia un oggetto del tutto indeterminato e non consenta di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione, in violazione dell'art. 1346 c.c. (cfr. Cass. civ. 05.11.2020, n. 24798;
Cass. civ. n. 10518/2016 e analogamente Trib. Benevento, 07.08.2018, n. 1384).
Tra l'altro, in caso di cessioni plurime – come nella fattispecie in esame – grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet (cfr. Trib. Napoli Nord, 08.06.2022, n. 2217).
3. Tanto premesso in diritto, manca agli atti la prova in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito in capo a Controparte_1
L'opposta, pur dando atto delle plurime cessioni di crediti intervenute, non ha fornito la prova negoziale di tutte le cessioni, in particolare – come dedotto da parte opponente - non ha fornito la prova della prima cessione, intervenuta tra
GO s.p.a. e , essendosi limitata a produrre il relativo estratto della Parte_3
Gazzetta Ufficiale, il quale, come sopra detto, non può ritenersi idoneo a fornire la prova dell'inclusione del credito nella cessione. Ne consegue che l'opposta non ha fornito prova della sua legittimazione sostanziale.
Ne consegue la carenza di legittimazione ad agire, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, di Controparte_1
4. In definitiva, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese di lite - liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi cui al d.m. 147/2022 relativi allo scaglione di riferimento, con riduzione del 50%, stante la limitata attività assertiva delle parti - seguono la soccombenza e vanno pagina 4 di 5 poste in favore dell'Erario, essendo l'opponente stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opposta al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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