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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 2755 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], parte rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. SITO ANNA, come da procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], parte rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
ROMANO CIRO, come da procura in atti;
ricorrenti
NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., Parte_1 Controparte_1 anche da loro sottoscritto, in data 21/11/2024, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 12/09/2009, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Massa Di SO (NA) (al N. 22, Parte II, Serie A, Anno 2009). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, nato ad [...] il [...], Per_1
nato ad [...] il [...] e d Avellino (AV) il 04/01/2018, le parti Per_2 Per_3 hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Il Pubblico Ministero con visto del 23/12/2024 nulla ha opposto. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) I coniugi vivranno separatamente, con facoltà di stabilire la loro residenza dove lo riterranno opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali variazioni. 2) La casa coniugale sita in Cercola (Na) al Viale delle Acacie, 10 di proprietà esclusiva della IG.ra
, continuerà ad essere abitata da questa ultima unitamente ai tre minori, con tutti Parte_1
i mobili e le suppellettili che la arredano;
la IG.ra si obbliga a pagare al 100% le Parte_1 restanti rate di mutuo pari ad € 600,00 mensili e tutti gli oneri e costi da esso scaturenti e gravanti. 3) Il IG. , quando si troverà a Napoli soggiornerà temporaneamente presso Controparte_1
l'abitazione dei genitori sita in Cercola (Na) alla Via Picasso n 13, in attesa di fittare altro immobile in modo da rendersi indipendente. Attualmente, trovandosi per motivi di lavoro a Grosseto, soggiorna presso un immobile in fitto all' interno dell'agriturismo Aliseo in località Casotto dei Pescatori in Strada Squadre 1637, Grosseto cap. 58100;
4) I figli minori , e saranno affidati ad entrambi i genitori secondo le Per_1 Per_2 Per_3 disposizioni sull'affido condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione abitata dalla madre sita in Cercola (Na) al Viale delle Acacie,10; per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi
i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5) Il padre IG. quando si troverà a Napoli e per impegni di lavoro non sarà in Controparte_1 altra regione, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori, terrà con sé i bambini due giorni a settimana e precisamente il martedì ed il giovedì quando quest'ultimi trascorreranno il week end con la mamma e il martedì e venerdì quando i minori trascorreranno il week end con il padre. Il padre nei giorni di visita, come sopra stabiliti, accompagnerà, se compatibile con gli orari di lavoro professionale, e preleverà dalla scuola i minori all'ora di uscita (che può variare a seconda del calendario scolastico e della mensa) e li accompagnerà entro le ore 21,00 presso l'abitazione materna sita in Cercola (Na) al Viale delle Acacie, n 10 ad eccezione del venerdì quando il IG.
tratterrà con sé i minori per il week end di sua competenza;
il IG. qualora CP_1 Controparte_1 per impegni di lavoro, come quelli attuali che lo vedono impegnato con contratto a tempo determinato scadenza 30/06/2025 presso il liceo Rosmini di Grosseto, non potrà durante la settimana esercitare il diritto di visita, vedrà i minori dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica primo pomeriggio, a week end alternati con la madre. Entrambi i genitori, in base al calendario di cui sopra, nel proprio giorno di competenza con i minori si occuperanno di accompagnare i bimbi allo sport, catechismo e visite mediche e qualora per motivi di lavoro siano impossibilitati a prelevare personalmente i minori da scuola, sono d'accordo a sottoscrivere una delega ad una persona di famiglia a ciò delegata.
6) In ordine alle festività del periodo natalizio, il padre trascorrerà le feste con i figli, alternando le stesse con la madre, con cadenza annuale, e precisamente alternando il periodo continuativo dal 24 al 26 dicembre ed il periodo continuativo dal 31 dicembre al 1 gennaio;
in ordine all'epifania il padre trascorrerà i giorni dal 5 al 6 gennaio, alternandoli con cadenza annuale con la madre;
in ordine alle vacanze di Pasqua, il padre terrà con sé i minori alternando con la IG.ra Parte_1
il periodo continuativo dal Sabato Santo alla Domenica di Pasqua, con il Lunedì di
[...] pasquetta, con cadenza annuale;
Il IG. , in ordine al prelievo dei minori durante le Controparte_1 suindicate vacanze (natalizie, epifania e pasquali), preleverà i minori alle ore 10.00 e lì accompagnerà nel giorno stabilito entro e non oltre le ore 21,00 presso l' abitazione materna. I coniugi, di comune accordo, stabiliscono che durante la chiusura della scuola per le vacanze Natalizie e Pasquali, nei giorni non festivi di competenza, collaboreranno unitamente nella gestione dei minori seguendo il calendario innanzi indicato, salvo diversi accordi tra le parti. In ordine alla festa del papà ( 19 marzo) e del compleanno del medesimo, i minori , e Per_1 Per_2 Per_3 trascorreranno tale festività con il padre IG. anche se ricade nel week end di Controparte_1 competenza della madre, che si impegna ad accompagnarli e prelevarli da scuola ed a riaccompagnarli entro le ore 21,00 presso l' abitazione materna sita in Cercola (Na) al Viale delle
Acacie; In ordine alla festa della mamma e del compleanno della medesima, i minori , Per_1
e trascorreranno tale festività con la mamma anche se la domenica ricade nel week Per_2 Per_3 end di competenza del padre, con facoltà di quest' ultimo di recuperare. Per quanto riguarda il compleanno dei ragazzi i genitori si alterneranno. In ordine al periodo estivo, i minori , Per_1
e , trascorreranno con il padre: la terza settimana di giugno, una settimana di luglio Per_2 Per_3 da concordare annualmente e due settimane anche non consecutive nel mese di agosto, previo accordo con la madre entro il 30 aprile di ogni anno, da comunicarsi per iscritto. I genitori dovranno comunicare reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
7) Il sig. corrisponderà per il mantenimento dei figli , e , Controparte_1 Per_1 Per_2 Per_3 e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, la somma complessiva di € 900,00 di cui
€ 630,00 in un'unica soluzione con bonifico bancario sull' IBAN [...] entro il primo di ogni mese ed € 270,00 quale cessione di parte della quota a lui spettante a titolo di assegno unico. La suindicata somma di € 630,00 sarà rivalutata secondo gli indici ISTAT anno per anno. L'ISTAT sarà calcolato a partire dall'anno successivo dalla data di omologa. 8) le condizioni di cui al punto 7 in ordine al mantenimento dei figli, subiranno le seguenti variazioni allorquando il IG. oltre al reddito da libero professionista, lavorerà anche in Controparte_1 qualità di docente con incarico fuori regione, non potendo esercitare il proprio diritto di visita infrasettimanale. In tal caso corrisponderà per il mantenimento dei tre minori la somma di € 1.029,50 di cui € 700,00 in un'unica soluzione con bonifico bancario sull'IBAN [...] entro il primo di ogni mese ed € 329,50 quale cessione di metà della quota a lui spettante a titolo di assegno unico calcolato ad oggi. La suindicata somma di € 700,00 sarà rivalutata secondo gli indici ISTAT anno per anno. L'ISTAT sarà calcolato a partire dall'anno successivo alla data di omologa. 9) le parti, in ordine all'assegno unico, erogato mensilmente dall' e al momento pari ad € CP_2 659,00, stabiliscono che l'intero importo sarà accreditato nell'interesse dei minori, sul conto corrente della IG.ra , in qualità di genitore collocatario e la somma di € 59,50, Parte_1 quale differenza tra € 329,50 (50% dell'assegno unico) e € 270,00 quale somma riconosciuta alla nelle ipotesi di cui al punto 7, sarà restituita mensilmente al IG . Il IG. Pt_1 CP_1 CP_1
, per tutta la durata dell'erogazione si impegna a non revocare il suo consenso per la sua
[...] quota. Le parti di comune accordo stabiliscono che qualora tale beneficio economico dovesse essere ridotto o soppresso e non sostituito da altro beneficio, il IG. concorrerà a versare, Controparte_1 in ogni caso, fino al massimo del 50% dell'importo dell'assegno unico di sua spettanza e cioè fino ad €160,00. Nel caso invece l'importo dell'assegno unico dovesse aumentare, l'aumento sarà per accordo tra le parti trattenuto nella misura del 50% a titolo di acconto sull'importo del mantenimento dei figli nell' interesse dei minori dalla IG.ra . Parte_1
10) Le parti concordano nel dividere nella misura del 50% ogni spesa straordinaria sostenuta nel interesse dei minori , e e, comunque occorrente per il sano e sereno Per_1 Per_2 Per_3 sviluppo culturale e morale dei minori quali le spese mediche, le spese scolastiche, le spese per lo svolgimento di attività sportive, incluse le spese per attività sportiva di nuoto agonistico svolto dai tre minori (che dovranno essere concordate tra i genitori di anno in anno), ed extrascolastiche, campo estivo (se necessario ed in base agli impegni di lavoro dei genitori), così come stabilite dal Consiglio Nazionale Forense nel novembre 2017 previa condivisione e tenendo conto delle sostanze economiche dei genitori. Per accordo tra le parti, solo per quest' anno e salvo diversi accordi per il futuro, sarà ripartita al 50% anche la spesa inerente il trasporto scolastico del minore Per_1 per l'anno scolastico 2024/2025. Per quanto riguarda le spese mediche la ripartizione dovrà tener conto del rimborso ottenuto dalla IG.ra in virtù di polizza sanitaria da lei Parte_1 sottoscritta.
11) In ordine al rimborso al genitore anticipatario, in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall' altro (a mezzo sms, e-mail, fax. Pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta con le stesse modalità di accredito del mantenimento, fermo ed impregiudicato il diritto di agire in sede ordinaria per la tutela del diritto di credito nei confronti del genitore inadempiente.
12) Il IG. in qualità di proprietario esclusivo dell'immobile sito in Diamante (CS) Controparte_1 alla Via Pietra Rossa, n. 2, con tutti i mobili e le suppellettili che la arredano continuerà a goderne in maniera esclusiva e si obbliga a versare il 100% e sino all' estinzione della quota di mutuo pari ad € 229,00 gravante sull'immobile suindicato oltre il 100% di ogni onere e tassa arretrata e non che dovesse pervenire, nonché le spese ordinarie e straordinarie condominiali.
13) La IG.ra in qualità di proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Cercola Parte_1
(Na) alla Via Tenente Barone n. 1, in uso al IG. per la sua attività professionale, Controparte_1 si obbliga a sottoscrivere un contratto di comodato d'uso gratuito a favore di quest'ultimo per la durata di anni sei prorogabile di altri sei anni in base all' effettive esigenze lavorative del IG.
che per la durata del comodato si obbliga a volturare le utenze. Qualora per motivi Controparte_1 di scelte professionali il IG. dovesse cancellarsi dall'Ordine degli Avvocati di Nola Controparte_1
(NA) il contratto di comodato si intenderà automaticamente risolto ed i locali saranno consegnati alla IG.ra liberi da cose e persone. Parte_1
14) I IG.ri di professione Avvocato e Professore con contratto a tempo determinato Controparte_1 presso istituti superiori e impiegata bancaria part time fino a marzo 2025 e dal Parte_1 mese di aprile 2025 di nuovo full time, si dichiarano economicamente autosufficienti;
i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico tra loro e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti e in grado di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza.
15) Per accordo tra le parti la IG.ra riceverà la somma di € 5.000,00, quale Parte_1 ripartizione dei risparmi familiari, depositata sul conto corrente intestato a n. 4248 Controparte_1 in essere presso la Banca Intesa San Paolo Agenzia di Casalnuovo di Napoli senza null'altro a pretendere;
Si precisa che ad oggi i minori sono titolari ciascuno di un c/c sui quali la Pt_1 acconsente idonea delega in favore del . CP_1
16) Le parti di comune accordo in ordine agli autoveicoli presenti in famiglia stabiliscono che il veicolo Opel IL tg. ES650VY di proprietà del IG. sarà utilizzato esclusivamente Controparte_1 da quest'ultimo, mentre il veicolo Hyundai ON tg. GC803XN e numero di telaio TMAJD81AAMJ008269, come da libretto di circolazione che si allega al presente ricorso, in comproprietà al 50% tra le parti sarà utilizzato esclusivamente dalla IG.ra che si Parte_1 obbliga a pagare le restanti rate del finanziamento pari ad € 189,00 mensili e il IG. Controparte_1 con il presente atto presta formalmente il proprio consenso al trasferimento di proprietà in favore della con intestazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) ; Le spese eventuali Pt_1 saranno a carico della IG.ra . Parte_1
17) le parti di comune accordo rispetto agli immobili di rispettiva proprietà si concedono diritto di prelazione e quindi in caso di vendita a terzi saranno preferiti a parità di condizioni;
18) Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambio di residenza ed a comunicare anche il reciproco recapito di telefonia mobile ed a concedersi reciproco assenso per la richiesta del passaporto per i figli minori e per la sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.
19) Gli istanti dichiarano di non avere null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale. 20) Le spese del presente procedimento saranno ripartite per metà a carico di entrambi i coniugi” L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n.
2755 /2024, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Massa Di SO (NA) (al N. 22, Parte II,
Serie A, Anno 2009 di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Massa Di SO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.
Nola, 24/02/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice