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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/11/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 593/2024 R.G., avente ad oggetto: “Servitù di passaggio” promossa da
(C.F.: ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasqualino PO (C.F.: ) e C.F._2
ZO PO (C.F.: ), giusta procura in calce all'atto di appello;
C.F._3
Appellante nei confronti di
(C.F.: , nata ad [...] il 22 settembre Controparte_1 C.F._4
1944, rappresentata e difesa dall'Avv. Venera Sirugo (C.F. ), giusta C.F._5 procura in atti;
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._6 rappresentato e difeso dall'Avv. Venera Sirugo (C.F. ), giusta procura in C.F._5 atti;
(C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._7 rappresentata e difesa dall'Avv. Ursula Raniolo (C.F.: , giusta procura in C.F._8 atti;
1 Appellati
e di
C.F.: ) nato a [...] il [...]; Controparte_2 C.F._9
Appellato Contumace
All'udienza di discussione orale del 28 ottobre 2025 la causa veniva posta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da note difensive conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 853/2024, pubblicata il 10 aprile 2024, il Tribunale di Siracusa (nel giudizio iscritto al n. 3876/2019 R.G.), rigettava la domanda spiegata da volta Parte_1 alla declaratoria di inesistenza di qualsiasi servitù a carico della particella di sua proprietà e a vantaggio di quelle di proprietà di e dei due figli e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 intervenuti in giudizio, quali eredi di (deceduto in corso di causa), e la
[...] Persona_1 condannava, infine, al pagamento delle spese processuali, per ciascuno dei convenuti costituiti, liquidate in complessivi € 662.00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello La con atto di citazione Parte_1 notificato il 23 aprile 2024, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza di primo grado per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo nonché la condanna degli appellati al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.
Con autonome comparse di costituzione e risposta depositate rispettivamente il 16 e il 17 settembre 2024 si costituivano in giudizio e chiedendo il Controparte_1 Parte_2 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata in ogni sua parte nonché la condanna di al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 25 luglio 2024 si costituiva nel medesimo giudizio anche chiedendo, in via preliminare, la propria estromissione dal giudizio Parte_3 per difetto di legittimazione passiva e nel merito il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
All'udienza del 1° ottobre 2024, la Corte, rilevata la mancata costituzione in giudizio di
, rinviava la causa all'udienza del 19 novembre 2024 invitando parte Controparte_2 appellante a depositare, entro il termine di sette giorni prima della suddetta udienza, la documentazione relativa alla notificazione effettuata nei confronti del predetto appellato.
2 Senonché, all'udienza del 19 novembre 2024, verificata l'integrità del contraddittorio e la regolarità della notifica nei confronti di ne dichiarava la contumacia e Controparte_2 rinviava la causa per la discussione orale all'udienza dell'8 luglio 2025 assegnando alle parti termini fino a 10 giorni prima per il deposito di note difensive conclusionali.
All'udienza del 8 luglio 2025, viste le note difensive conclusionali depositate dalle parti, la Corte poneva la causa in decisione.
Tuttavia, la Corte, rilevato che “i documenti dettagliatamente elencati e prodotti in primo grado dall'attrice unitamente all'atto di citazione (v. allegati nn. 1 - 7), alcuni dei quali espressamente richiamati sia nell'atto di appello e già acquisiti al fascicolo di primo grado, che dal primo giudice in sentenza, a sostegno della decisione oggetto di impugnazione, non risultano presenti nei fascicoli informatici d'ufficio del giudizio di primo grado (iscritto a ruolo nel 2019)
e del presente giudizio di appello, né in quelli cartacei”; ritenuta la rilevanza dei predetti documenti, ai fini della decisione, e la necessità di poterne visionare l'intero contenuto, la Corte rimetteva la causa sul ruolo per consentirne alle parti il deposito.
Rinviava, dunque, la causa per la decisione all'udienza del 28 ottobre 2025 assegnando alle parti un nuovo termine fino a 10 giorni prima della suddetta udienza per il deposito di note difensive conclusionali.
Infine, all'udienza di discussione orale del 28 ottobre 2025, la Corte, ritenendo la causa sufficientemente istruita, poneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto della contumacia dell'appellato, il quale Controparte_2 sebbene sia stato regolarmente citato, non si è costituito nel presente giudizio.
In via preliminare, altresì, va disattesa l'eccezione di rito sollevata in comparsa da parte degli appellati, e di nullità dell'appello per mancata Controparte_1 Parte_2 integrazione del contradditorio nei confronti di (terzo proprietario di un terreno Persona_2 servito dalla stradella per cui è causa) in quanto, secondo consolidata e recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 2, n. 22835 del 14 agosto 2024; Cass. Sez. 2, n. 13818 del 22 maggio
2019), “l'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, ove l'azione sia diretta
3 soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo (Sez. 2, n. 17663 del 5 luglio 2018; Sez. 2, n.
6622 del 6 aprile 2016)”.
Nel merito, con i primi quattro motivi, che per la loro connessione logico – giuridica possono essere trattati congiuntamente, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nelle parti in cui il primo decidente 1) “ha rigettato la domanda attrice perché Parte_1 non è stata in grado di provare l'esistenza di una servitù posta a carico della sua particella
[...]
n. 432 a vantaggio delle particelle n.n. 681 e 687 di proprietà dei convenuti”; 2) ha rigettato la domanda “per carenza di prova della asserita sofferta turbativa e/o della violazione delle modalità di esercizio delle servitù secondo quanto divisato nell'atto di divisione del 28 gennaio
1994”; 3) ha rigettato la domanda di ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione del muro di recinzione, l'eliminazione del cancello apposto sul nuovo varco ed il ripristino della parte di recinzione abbattuto per il nuovo varco, perché tutte le opere “sono state realizzate all'interno della loro proprietà senza arrecare alcuna turbativa a Parte_1 nell'esercizio della servitù di passaggio”; 4) ha omesso di statuire sulla dichiarazione di permanenza della servitù di passaggio nel luogo originario.
Tutti i motivi di appello sopra elencati sono infondati per le ragioni che seguono.
Procedendo con ordine, occorre, in primo luogo, fare chiarezza circa lo stato dei luoghi oggetto di causa.
L'odierna appellante, è proprietaria di un terreno agricolo ubicato in Parte_1
Avola, nella Via Fangello (ex C.da Puzzi), distinto in Catasto al foglio di mappa n. 68, particella n. 432, 433 e 434 della superficie pari a mq. 973,00 giusta atto di Donazione rogato dal Notaio
Dott. in data 20 gennaio 1994 dalla madre che gode di Persona_3 Persona_4 servitù di passaggio sulla stradella, oggetto dell'odierno giudizio, che dipartendosi dalla strada pubblica Fangello, corre, all'interno della particella n. 681 (ex 423 del foglio di mappa n. 68), di proprietà dei coniugi e lungo il confine con le terre di Persona_1 Controparte_1 proprietà degli stessi distinti al catasto al foglio 77 particelle 577 (ex 166 del foglio 68 F.R.).
Nello specifico, si ritiene di notevole rilevanza la bozza di relazione di CTU redatta dal
Dott. in data 30 settembre 2025, tempestivamente allegata alle note Persona_5 conclusive depositate dalla difesa degli appellati in data 14 ottobre 2025, relativa ad un separato
4 procedimento attualmente pendente presso il Tribunale di Siracusa e iscritto al N.R.G. 654/2021, avente ad oggetto i medesimi luoghi e le stesse parti processuali (oltre ad un terzo estraneo al presente giudizio), alle cui operazioni peritali ha partecipato anche il Geom. Persona_6 autore dell'atto di frazionamento richiamato nell'atto di divisione ereditaria del 1994 intervenuta tra i sigg. (dante causa di , , Persona_4 Parte_1 Persona_7 Pt_4
e .
[...] Persona_1 Controparte_1
Dalla lettura della su menzionata relazione tecnica, nella sezione intitolata “Risposta ai requisiti” a pag. 4, Il CTU rileva che “L'esatta ubicazione della stradella e del muro che ad Est la delimita è stata eseguita tramite rilievo topografico in contraddittorio con i CTP delle parti durante le operazioni peritali, col ricorso a strumentazioni GPS e rilevando i diversi manufatti materializzati sui luoghi” e che, “…dall'esito della sovrapposizione, come illustrato nell'allegata
Tav.1 si evince in maniera inequivocabile che la stradella risulta interamente all'interno del lotto di proprietà della SI.ra , convenuta, di cui alle particella n. 681 e parte della Controparte_1 particella n. 678 del foglio di mappa 68”.
Il medesimo, infine, ha accertato che in base alla consultazione di siti dedicati alla raccolta di ortofoto aeree e satellitari, quali SIAN, S.I.T.R., TOPOGRAM nonché quelli di più comune uso quali GOOGLE MAPS, GOOGLE EARTH non vi era stata, già a partire dai primi anni novanta, alcuna modifica del tracciato della suddetta stradella, oggetto di causa, rispetto alla situazione attuale e che il rilievo topografico la colloca nettamente all'interno del lotto della
SI.ra lungo tutto il confine Ovest e, all'opposto, lungo il confine recintato di Controparte_1 proprietà dei coniugi Pt_2
Peraltro, lo stato di fatto dei luoghi testé rappresentato dal CTU trova, altresì, Per_5 corrispondenza con quanto rilevato dal CTP, Arch. , nominato in primo grado dalla Per_8 stessa appellante, il quale ha affermato che la stradella oggi è a confine con la p.lla n. 432 di proprietà di negando qualunque invasione e/o occupazione dei fondi Parte_1 dell'appellante. L'inciso aggiunto a penna in calce alla relazione “NO; forse è in parte sulla part.
432” è privo di data certa e della firma del tecnico e, di conseguenza, non attendibile.
Alla luce di quanto sopra, dunque, non risulta che vi sia stato alcuno illegittimo spostamento del tragitto seguito dalla suddetta stradella ad opera dei coniugi – Pt_2
, rimasto invariato per oltre un trentennio, sin da quando è stato realizzato l'originario CP_1 frazionamento n. 18/94 del 26 gennaio 1994 (richiamato espressamente nell'atto di divisione) e
5 che, piuttosto, l'iniziale incertezza doveva attribuirsi, a parere del CTU, ad un fisiologico disallineamento/scarto di circa 8 metri quadrati rilevato, sulla base di un raffronto tra la mappa allegata al Frazionamento e le recenti aerofotogrammetrie, tra i confini dei terreni di proprietà delle parti del presente giudizio.
Analogamente a quanto sopra, anche la domanda di parte appellante, relativa alla lamentata turbativa e/o violazione della modalità di esercizio della servitù rispetto a quanto previsto nell'atto di frazionamento del 26 gennaio 1994, è infondata.
Invero, in materia di servitù di passaggio tra fondi confinanti, l'art. 1067, comma 2 c.c. prevede che il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio delle servitù o renderlo più incomodo.
Tuttavia, sul punto si è espressa più volte la giurisprudenza della Corte di legittimità statuendo che “sebbene l'art. 1067, comma 2 c.c. esclude la facoltà del proprietario del fondo servente di eseguire opere che, incidendo sull'andatura e sull'estensione della servitù, riducano la possibilità per il proprietario del fondo dominante di trarre dalla stessa servitù la più ampia utilitas assicurata dal titolo. Conseguentemente, per interpretazione consolidata di questa Corte, in tema di servitù di passaggio, non comporta diminuzione dell'esercizio della servitù
l'esecuzione di opere, ovvero la modifica dello stato dei luoghi che, pur riducendo la larghezza dello spazio di fatto disponibile a tal fine (e ciò a maggior ragione nel caso che ci occupa laddove vi è stato sia un aumento delle dimensioni delle strade nonché un miglioramento delle condizioni manutentive e di sicurezza), la conservino, tuttavia, in quelle dimensioni che non cagionino una riduzione o una maggiore scomodità dell'esercizio delle servitù” (cfr. Cass. sent.
25056 del 2018; Cass. Sez. 2 sent. n. 10990 del 3 novembre 1998; Cass. Sez. 2, sent. n. 4585 del
19 aprile 1993).
Nel caso di specie, si rileva che le opere e le migliorie eseguite da parte appellata sulla stradella consistono, da un lato, nell'apposizione di un cancello in metallo a chiusura del varco di accesso prospiciente sulla via principale Fangello - è pacifica e non contestata tra le parti la circostanza che sia stata, fin da subito, in possesso di una copia delle chiavi - e, Parte_1 dall'altro, nell'allargamento della stessa al fine di renderne più comodo il passaggio non solo per i proprietari dei fondi che essa serve ma anche per il transito di automezzi con l'aggiunta, solo sul lato confinante con il terreno della proprietà – di un muretto di recinzione. CP_1 Pt_2
6 Tali opere, dunque, lungi dall'escludere l'odierna appellante dal godimento della stradella e/o dal renderne più incomodo il suo godimento non le hanno generato alcun tipo di turbativa. Ne consegue che in questa sede le censure mosse dall'odierna appellante ai sensi dell'art. 1067, comma 2 c.c. non possono trovare accoglimento.
Alla luce delle superiori statuizioni la sentenza di primo grado va, pertanto, integralmente confermata.
Conseguentemente, atteso il totale rigetto dell'appello, deve ritenersi assorbita l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'appellata, Parte_3
In base al principio della soccombenza, l'appellante va condannata alla rifusione delle spese processuali del giudizio di appello in favore di tutti gli appellati costituiti, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, come dichiarato in appello (€
19.183,15), dell'attività difensiva svolta e della complessità della vicenda processuale, applicando, ratione temporis, i parametri medi di cui alla tabelle allegate al D.M. Giustizia n.
147/2022, ad eccezione per la fase di trattazione per cui si applicheranno i parametri minimi
(scaglione da € 5.200,01 - € 26.000,00), in mancanza di alcuna attività di natura istruttoria, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Venera Sirugo, per gli appellati e Controparte_1
, e dell'Avv. Ursula Raniolo, quale difensore antistatario di . Parte_2 Parte_3
Per quanto riguarda la posizione processuale di e del figlio Controparte_1 Parte_2
avendo svolto le medesime difese con lo stesso difensore, le spese saranno liquidate in
[...] un unico importo con l'aumento del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. Giustizia n.
55/2014 e succ. modifiche e integr.
Nulla sulle spese di giudizio per rimasto contumace. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n.
593/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 853/2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Siracusa in data 10 aprile 2024 nel giudizio iscritto al N.R.G. 3876/2019.
Condanna l'appellante, alla rifusione in favore di e Controparte_1 Parte_2 delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in complessivi € 6.354,40 (di cui €
1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione,
€ 1.911,00 per la fase decisoria ed € 1.466,40 per aumento del 30% ex art. 4 comma 2 del D.M.
7 55/2014), oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali (15%), da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario, Venera Sirugo.
Condanna, altresì, l'appellante alla refusione in favore di delle spese del Parte_3 presente giudizio di appello, che si liquidano in complessivi € 4.888,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali (15%), da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario, Ursula Raniolo.
Nulla sulle spese per attesa la sua contumacia. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 13 novembre 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DOTT. MASSIMO LO TRUGLIO DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 593/2024 R.G., avente ad oggetto: “Servitù di passaggio” promossa da
(C.F.: ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasqualino PO (C.F.: ) e C.F._2
ZO PO (C.F.: ), giusta procura in calce all'atto di appello;
C.F._3
Appellante nei confronti di
(C.F.: , nata ad [...] il 22 settembre Controparte_1 C.F._4
1944, rappresentata e difesa dall'Avv. Venera Sirugo (C.F. ), giusta C.F._5 procura in atti;
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._6 rappresentato e difeso dall'Avv. Venera Sirugo (C.F. ), giusta procura in C.F._5 atti;
(C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._7 rappresentata e difesa dall'Avv. Ursula Raniolo (C.F.: , giusta procura in C.F._8 atti;
1 Appellati
e di
C.F.: ) nato a [...] il [...]; Controparte_2 C.F._9
Appellato Contumace
All'udienza di discussione orale del 28 ottobre 2025 la causa veniva posta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da note difensive conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 853/2024, pubblicata il 10 aprile 2024, il Tribunale di Siracusa (nel giudizio iscritto al n. 3876/2019 R.G.), rigettava la domanda spiegata da volta Parte_1 alla declaratoria di inesistenza di qualsiasi servitù a carico della particella di sua proprietà e a vantaggio di quelle di proprietà di e dei due figli e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 intervenuti in giudizio, quali eredi di (deceduto in corso di causa), e la
[...] Persona_1 condannava, infine, al pagamento delle spese processuali, per ciascuno dei convenuti costituiti, liquidate in complessivi € 662.00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello La con atto di citazione Parte_1 notificato il 23 aprile 2024, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza di primo grado per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo nonché la condanna degli appellati al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.
Con autonome comparse di costituzione e risposta depositate rispettivamente il 16 e il 17 settembre 2024 si costituivano in giudizio e chiedendo il Controparte_1 Parte_2 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata in ogni sua parte nonché la condanna di al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 25 luglio 2024 si costituiva nel medesimo giudizio anche chiedendo, in via preliminare, la propria estromissione dal giudizio Parte_3 per difetto di legittimazione passiva e nel merito il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
All'udienza del 1° ottobre 2024, la Corte, rilevata la mancata costituzione in giudizio di
, rinviava la causa all'udienza del 19 novembre 2024 invitando parte Controparte_2 appellante a depositare, entro il termine di sette giorni prima della suddetta udienza, la documentazione relativa alla notificazione effettuata nei confronti del predetto appellato.
2 Senonché, all'udienza del 19 novembre 2024, verificata l'integrità del contraddittorio e la regolarità della notifica nei confronti di ne dichiarava la contumacia e Controparte_2 rinviava la causa per la discussione orale all'udienza dell'8 luglio 2025 assegnando alle parti termini fino a 10 giorni prima per il deposito di note difensive conclusionali.
All'udienza del 8 luglio 2025, viste le note difensive conclusionali depositate dalle parti, la Corte poneva la causa in decisione.
Tuttavia, la Corte, rilevato che “i documenti dettagliatamente elencati e prodotti in primo grado dall'attrice unitamente all'atto di citazione (v. allegati nn. 1 - 7), alcuni dei quali espressamente richiamati sia nell'atto di appello e già acquisiti al fascicolo di primo grado, che dal primo giudice in sentenza, a sostegno della decisione oggetto di impugnazione, non risultano presenti nei fascicoli informatici d'ufficio del giudizio di primo grado (iscritto a ruolo nel 2019)
e del presente giudizio di appello, né in quelli cartacei”; ritenuta la rilevanza dei predetti documenti, ai fini della decisione, e la necessità di poterne visionare l'intero contenuto, la Corte rimetteva la causa sul ruolo per consentirne alle parti il deposito.
Rinviava, dunque, la causa per la decisione all'udienza del 28 ottobre 2025 assegnando alle parti un nuovo termine fino a 10 giorni prima della suddetta udienza per il deposito di note difensive conclusionali.
Infine, all'udienza di discussione orale del 28 ottobre 2025, la Corte, ritenendo la causa sufficientemente istruita, poneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto della contumacia dell'appellato, il quale Controparte_2 sebbene sia stato regolarmente citato, non si è costituito nel presente giudizio.
In via preliminare, altresì, va disattesa l'eccezione di rito sollevata in comparsa da parte degli appellati, e di nullità dell'appello per mancata Controparte_1 Parte_2 integrazione del contradditorio nei confronti di (terzo proprietario di un terreno Persona_2 servito dalla stradella per cui è causa) in quanto, secondo consolidata e recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 2, n. 22835 del 14 agosto 2024; Cass. Sez. 2, n. 13818 del 22 maggio
2019), “l'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, ove l'azione sia diretta
3 soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo (Sez. 2, n. 17663 del 5 luglio 2018; Sez. 2, n.
6622 del 6 aprile 2016)”.
Nel merito, con i primi quattro motivi, che per la loro connessione logico – giuridica possono essere trattati congiuntamente, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nelle parti in cui il primo decidente 1) “ha rigettato la domanda attrice perché Parte_1 non è stata in grado di provare l'esistenza di una servitù posta a carico della sua particella
[...]
n. 432 a vantaggio delle particelle n.n. 681 e 687 di proprietà dei convenuti”; 2) ha rigettato la domanda “per carenza di prova della asserita sofferta turbativa e/o della violazione delle modalità di esercizio delle servitù secondo quanto divisato nell'atto di divisione del 28 gennaio
1994”; 3) ha rigettato la domanda di ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione del muro di recinzione, l'eliminazione del cancello apposto sul nuovo varco ed il ripristino della parte di recinzione abbattuto per il nuovo varco, perché tutte le opere “sono state realizzate all'interno della loro proprietà senza arrecare alcuna turbativa a Parte_1 nell'esercizio della servitù di passaggio”; 4) ha omesso di statuire sulla dichiarazione di permanenza della servitù di passaggio nel luogo originario.
Tutti i motivi di appello sopra elencati sono infondati per le ragioni che seguono.
Procedendo con ordine, occorre, in primo luogo, fare chiarezza circa lo stato dei luoghi oggetto di causa.
L'odierna appellante, è proprietaria di un terreno agricolo ubicato in Parte_1
Avola, nella Via Fangello (ex C.da Puzzi), distinto in Catasto al foglio di mappa n. 68, particella n. 432, 433 e 434 della superficie pari a mq. 973,00 giusta atto di Donazione rogato dal Notaio
Dott. in data 20 gennaio 1994 dalla madre che gode di Persona_3 Persona_4 servitù di passaggio sulla stradella, oggetto dell'odierno giudizio, che dipartendosi dalla strada pubblica Fangello, corre, all'interno della particella n. 681 (ex 423 del foglio di mappa n. 68), di proprietà dei coniugi e lungo il confine con le terre di Persona_1 Controparte_1 proprietà degli stessi distinti al catasto al foglio 77 particelle 577 (ex 166 del foglio 68 F.R.).
Nello specifico, si ritiene di notevole rilevanza la bozza di relazione di CTU redatta dal
Dott. in data 30 settembre 2025, tempestivamente allegata alle note Persona_5 conclusive depositate dalla difesa degli appellati in data 14 ottobre 2025, relativa ad un separato
4 procedimento attualmente pendente presso il Tribunale di Siracusa e iscritto al N.R.G. 654/2021, avente ad oggetto i medesimi luoghi e le stesse parti processuali (oltre ad un terzo estraneo al presente giudizio), alle cui operazioni peritali ha partecipato anche il Geom. Persona_6 autore dell'atto di frazionamento richiamato nell'atto di divisione ereditaria del 1994 intervenuta tra i sigg. (dante causa di , , Persona_4 Parte_1 Persona_7 Pt_4
e .
[...] Persona_1 Controparte_1
Dalla lettura della su menzionata relazione tecnica, nella sezione intitolata “Risposta ai requisiti” a pag. 4, Il CTU rileva che “L'esatta ubicazione della stradella e del muro che ad Est la delimita è stata eseguita tramite rilievo topografico in contraddittorio con i CTP delle parti durante le operazioni peritali, col ricorso a strumentazioni GPS e rilevando i diversi manufatti materializzati sui luoghi” e che, “…dall'esito della sovrapposizione, come illustrato nell'allegata
Tav.1 si evince in maniera inequivocabile che la stradella risulta interamente all'interno del lotto di proprietà della SI.ra , convenuta, di cui alle particella n. 681 e parte della Controparte_1 particella n. 678 del foglio di mappa 68”.
Il medesimo, infine, ha accertato che in base alla consultazione di siti dedicati alla raccolta di ortofoto aeree e satellitari, quali SIAN, S.I.T.R., TOPOGRAM nonché quelli di più comune uso quali GOOGLE MAPS, GOOGLE EARTH non vi era stata, già a partire dai primi anni novanta, alcuna modifica del tracciato della suddetta stradella, oggetto di causa, rispetto alla situazione attuale e che il rilievo topografico la colloca nettamente all'interno del lotto della
SI.ra lungo tutto il confine Ovest e, all'opposto, lungo il confine recintato di Controparte_1 proprietà dei coniugi Pt_2
Peraltro, lo stato di fatto dei luoghi testé rappresentato dal CTU trova, altresì, Per_5 corrispondenza con quanto rilevato dal CTP, Arch. , nominato in primo grado dalla Per_8 stessa appellante, il quale ha affermato che la stradella oggi è a confine con la p.lla n. 432 di proprietà di negando qualunque invasione e/o occupazione dei fondi Parte_1 dell'appellante. L'inciso aggiunto a penna in calce alla relazione “NO; forse è in parte sulla part.
432” è privo di data certa e della firma del tecnico e, di conseguenza, non attendibile.
Alla luce di quanto sopra, dunque, non risulta che vi sia stato alcuno illegittimo spostamento del tragitto seguito dalla suddetta stradella ad opera dei coniugi – Pt_2
, rimasto invariato per oltre un trentennio, sin da quando è stato realizzato l'originario CP_1 frazionamento n. 18/94 del 26 gennaio 1994 (richiamato espressamente nell'atto di divisione) e
5 che, piuttosto, l'iniziale incertezza doveva attribuirsi, a parere del CTU, ad un fisiologico disallineamento/scarto di circa 8 metri quadrati rilevato, sulla base di un raffronto tra la mappa allegata al Frazionamento e le recenti aerofotogrammetrie, tra i confini dei terreni di proprietà delle parti del presente giudizio.
Analogamente a quanto sopra, anche la domanda di parte appellante, relativa alla lamentata turbativa e/o violazione della modalità di esercizio della servitù rispetto a quanto previsto nell'atto di frazionamento del 26 gennaio 1994, è infondata.
Invero, in materia di servitù di passaggio tra fondi confinanti, l'art. 1067, comma 2 c.c. prevede che il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio delle servitù o renderlo più incomodo.
Tuttavia, sul punto si è espressa più volte la giurisprudenza della Corte di legittimità statuendo che “sebbene l'art. 1067, comma 2 c.c. esclude la facoltà del proprietario del fondo servente di eseguire opere che, incidendo sull'andatura e sull'estensione della servitù, riducano la possibilità per il proprietario del fondo dominante di trarre dalla stessa servitù la più ampia utilitas assicurata dal titolo. Conseguentemente, per interpretazione consolidata di questa Corte, in tema di servitù di passaggio, non comporta diminuzione dell'esercizio della servitù
l'esecuzione di opere, ovvero la modifica dello stato dei luoghi che, pur riducendo la larghezza dello spazio di fatto disponibile a tal fine (e ciò a maggior ragione nel caso che ci occupa laddove vi è stato sia un aumento delle dimensioni delle strade nonché un miglioramento delle condizioni manutentive e di sicurezza), la conservino, tuttavia, in quelle dimensioni che non cagionino una riduzione o una maggiore scomodità dell'esercizio delle servitù” (cfr. Cass. sent.
25056 del 2018; Cass. Sez. 2 sent. n. 10990 del 3 novembre 1998; Cass. Sez. 2, sent. n. 4585 del
19 aprile 1993).
Nel caso di specie, si rileva che le opere e le migliorie eseguite da parte appellata sulla stradella consistono, da un lato, nell'apposizione di un cancello in metallo a chiusura del varco di accesso prospiciente sulla via principale Fangello - è pacifica e non contestata tra le parti la circostanza che sia stata, fin da subito, in possesso di una copia delle chiavi - e, Parte_1 dall'altro, nell'allargamento della stessa al fine di renderne più comodo il passaggio non solo per i proprietari dei fondi che essa serve ma anche per il transito di automezzi con l'aggiunta, solo sul lato confinante con il terreno della proprietà – di un muretto di recinzione. CP_1 Pt_2
6 Tali opere, dunque, lungi dall'escludere l'odierna appellante dal godimento della stradella e/o dal renderne più incomodo il suo godimento non le hanno generato alcun tipo di turbativa. Ne consegue che in questa sede le censure mosse dall'odierna appellante ai sensi dell'art. 1067, comma 2 c.c. non possono trovare accoglimento.
Alla luce delle superiori statuizioni la sentenza di primo grado va, pertanto, integralmente confermata.
Conseguentemente, atteso il totale rigetto dell'appello, deve ritenersi assorbita l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'appellata, Parte_3
In base al principio della soccombenza, l'appellante va condannata alla rifusione delle spese processuali del giudizio di appello in favore di tutti gli appellati costituiti, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, come dichiarato in appello (€
19.183,15), dell'attività difensiva svolta e della complessità della vicenda processuale, applicando, ratione temporis, i parametri medi di cui alla tabelle allegate al D.M. Giustizia n.
147/2022, ad eccezione per la fase di trattazione per cui si applicheranno i parametri minimi
(scaglione da € 5.200,01 - € 26.000,00), in mancanza di alcuna attività di natura istruttoria, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Venera Sirugo, per gli appellati e Controparte_1
, e dell'Avv. Ursula Raniolo, quale difensore antistatario di . Parte_2 Parte_3
Per quanto riguarda la posizione processuale di e del figlio Controparte_1 Parte_2
avendo svolto le medesime difese con lo stesso difensore, le spese saranno liquidate in
[...] un unico importo con l'aumento del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. Giustizia n.
55/2014 e succ. modifiche e integr.
Nulla sulle spese di giudizio per rimasto contumace. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n.
593/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 853/2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Siracusa in data 10 aprile 2024 nel giudizio iscritto al N.R.G. 3876/2019.
Condanna l'appellante, alla rifusione in favore di e Controparte_1 Parte_2 delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in complessivi € 6.354,40 (di cui €
1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione,
€ 1.911,00 per la fase decisoria ed € 1.466,40 per aumento del 30% ex art. 4 comma 2 del D.M.
7 55/2014), oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali (15%), da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario, Venera Sirugo.
Condanna, altresì, l'appellante alla refusione in favore di delle spese del Parte_3 presente giudizio di appello, che si liquidano in complessivi € 4.888,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali (15%), da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario, Ursula Raniolo.
Nulla sulle spese per attesa la sua contumacia. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 13 novembre 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DOTT. MASSIMO LO TRUGLIO DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
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