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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/05/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Sezione Specializzata in materia di Imprese in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Alberto BINETTI presidente
Paolo RIZZI consigliere, relatore
Maristella SARDONE consigliere ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1491 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 7 gennaio 2025 con contestuale concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
( , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ) e ( ), CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
elett.te domiciliati in Bari, alla via Pasquale Villari n. 50, presso lo studio dell'avv.
Patrizia Ciorciari, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Scillitani come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI
E
), elett.te domiciliata in Cetaro, alla via Lungo Aron I CP_1 P.IVA_1 traversa n. 30, presso lo studio dell'avv. Beniamino Iacovo che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
( ), elett.te domiciliato in Bari, alla via Amendola Parte_4 P.IVA_2
n. 166/5, presso lo studio dell'avv. Felice Eugenio Lorusso che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
1 APPELLATI
OGGETTO: impugnazione deliberazione assembleare, appello avverso la sentenza n.
1168/2022 pronunciata dal Tribunale di Bari il 7 marzo 2022, pubblicata il 30 marzo
2022.
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 gennaio 2025 – tenuta secondo il modulo della trattazione scritta – i procuratori delle parti ha precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1168/2022 del 7 marzo 2022, pubblicata il successivo 30 marzo 2022, il Tribunale di Bari ha rigettato l'impugnazione proposta, per varie ragioni, da _1
, e avverso il decreto del Sindaco di
[...] Parte_2 Parte_3 Pt_4
n. 79 del 12/09/2014 e la conseguente deliberazione dell'assemblea ordinaria dell' del 2/10/2014, che hanno dichiarato la decadenza del Collegio CP_1 sindacale della società, composto dagli attori, in conseguenza dell'insediamento del nuovo consiglio comunale di unico azionista, e sono stati nominati i nuovi Pt_4 componenti dell'organo di controllo. Ha, poi, compensato integralmente le spese di lite, in esse comprese quelle di Cassazione, adita per regolare la giurisdizione.
***
Avverso detta sentenza hanno proposto appello , e Parte_1 Parte_2
. Parte_3
L' ed il hanno chiesto il rigetto del gravame. CP_1 Parte_4
***
Con il primo motivo, gli appellanti hanno dedotto il fatto che il Tribunale, nell'esaminare la fondatezza dell'impugnazione degli atti da cui è derivata la decadenza del collegio sindacale della società, non ha considerato l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 8, comma 3, dello statuto dell' all'organismo di controllo, CP_1
ricavabile anche dalla sentenza n. 390/2008 della Corte Costituzionale. Errando, poi, nell'avere ritenuto gli appellanti revocati dall'incarico e non già dichiarati decaduti, trascurando però poi di valutare il contrasto con gli artt. 2400 c.c. e 50 TUEL, non ricorrendo l'esistenza di una giusta causa e in difetto dell'approvazione del Tribunale competente.
I fatti che hanno condotto all'introduzione del giudizio sono documentati e pacifici tra le parti.
2 La società una c.d. società in house providing, partecipata integralmente CP_1
dal Parte_4
Gli appellanti erano stati nominati sindaci del sodalizio dal Sindaco di per il Pt_4
triennio 2013/2015.
Tuttavia, intervenute le elezioni locali e insediatasi la nuova assise comunale, con delibera di CC del 1/08/2014 è stato varato il nuovo regolamento per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del presso enti esterni, in Parte_4
sostituzione di quello previgente sicché, con proprio decreto n. 79 del 12/09/2014, il sindaco, rammentato che il regolamento “prevede che l'insediamento del Consiglio comunale neoeletto costituisce causa di decadenza del mandato dei rappresentanti del negli enti esterni, comprese le società partecipate indirettamente dall'ente” - Pt_4
come già previsto dal precedente regolamento approvato con delibera consiliare n. 88 del
30/11/2009 - e che i sindaci in carica avevano “espressamente preso atto e accettato che ai sensi dell'art. 8, comma 3, dello Statuo sociale, l'insediamento del Consiglio
Comunale è causa di decadenza dell'incarico”, ha preso “atto che il Collegio sindacale di composto dal dott. , presidente, dal dott. CP_1 Parte_1 Pt_2
e dalla dott.ssa , sindaci effettivi, quale organo di controllo in
[...] Parte_3 carica al momento dell'insediamento del Consiglio Comunale neoeletto, è decaduto da tale data pur rimanendo nell'esercizio delle funzioni in regime di prorogatio” e nominato i nuovi membri del Collegio sindacale.
L'art. 1, comma 4, del richiamato regolamento del 2014 stabilisce che il sindaco provvede alle nomine entro 45 giorni dalla data dell'insediamento del Consiglio.
Il comma 4 dell'art. 2 prevede che “il rapporto intercorrente tra l'Amministrazione comunale ed i suoi rappresentanti negli enti esterni ha natura fiduciaria. Pertanto con
l'atto di accettazione i nominati e designati dal Sindaco, dichiarano di accettare come causa di decadenza del proprio mandato l'insediamento del consiglio comunale neoeletto pur rimanendo nell'esercizio delle funzioni in regime di prorogatio”.
L'esistenza di una dichiarata relazione di fiducia tra l'ente e i suoi rappresentanti è ulteriormente ribadita dall'art. 6, comma 3, che ammette la revoca di questi ultimi se l'attività di rappresentanza nel suo complesso di rivela in contrasto con gli indirizzi programmatici del consiglio comunale o del sindaco.
Coerentemente, l'art. 8 dello Statuto dell' dopo avere precisato che le CP_1
nomine e le revoche dei componenti degli organismi societari sono effettuate dal Sindaco di con proprio decreto, al comma 3 prevede che “con l'atto di accettazione il Pt_4
3 nominato dichiara di accettare come causa di decadenza del proprio mandato
l'insediamento del consiglio comunale neoeletto. Fino alla sostituzione gli amministratori decaduti restano in carica in regime di prorogatio pertanto la decadenza ha effetto dal momento in cui l'organo viene ricostituito”.
In precedenza, il medesimo Statuto (vigente allorchè intervenne la designazione di
, e ), all'art. 8 bis conteneva una prescrizione del tutto simile, _1 Pt_2 Pt_3 ovvero che “con l'atto di accettazione il nominato dichiara di accettare come causa di decadenza del proprio mandato l'insediamento del consiglio comunale neoeletto. Fino alla sostituzione il nominato resta in regime di prorogatio”.
Perciò, gli appellanti, all'atto della nomina, hanno tra l'altro fatto espressa accettazione della previsione di decadenza prescritta dallo Statuto, che ha recepito il regolamento comunale (che sul punto ricalcava quelli previgenti di cui alle delibere di CC nn. 21 del
8/09/2004 e 88 del 30/11/2009).
Il 2 ottobre 2010 l'assemblea di ha preso atto della nomina del nuovo CP_1
collegio sindacale.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha disatteso la domanda perché già dal 2004 il regolamento comunale prevedeva l'accettazione, da parte del nominato, della causa di decadenza costituita dall'insediamento del nuovo consiglio comunale a seguito di elezioni.
Tale previsione, riprodotta anche nello statuto della società del 2014, trova applicazione non solo “agli amministratori ma anche ai sindaci, tenuto conto che lo stesso art. 8 al comma 2 fa riferimento agli organi di “amministrazione o di controllo” delle società partecipate e che al successivo comma 3 vi è un generico riferimento ai soggetti
“nominati”, prevedendosi solo per gli amministratori che, in caso di cessazione dall'incarico per l'elezione di nuova assise cittadina, costoro rimandano in regime di prorogatio per 45 giorni, mentre la modifica del detto comma si è limitata unicamente a modificare il regime della prorogatio, disciplinandola in modo uniforme per tutte le cariche di nomina comunale”.
In sostanza, secondo il primo giudice l'iniziativa degli attori è infondata perché l'ente locale e la società partecipata avevano chiaramente previsto che l'insediamento del nuovo consiglio comunale avrebbe comportato la decadenza dei suoi rappresentanti nelle partecipate e tale prescrizione era nota ai componenti del collegio sindacale dell' CP_1
che l'avevano accettata.
[...]
***
4 Con l'appello, lo , il e la lamentano il fatto che il Tribunale _1 Pt_2 Pt_3 di Bari ha trascurato di considerare l'illegittimità del Regolamento del Parte_4
e, di riflesso, l'art. 8 dello Statuto dell' perché contrario con la CP_1
inapplicabilità del c.d. spoils system agli organismi di controllo delle società partecipate dagli enti pubblici.
La censura è fondata e deve essere accolta, con il conseguente assorbimento degli altri motivi di gravame.
Non è superfluo precisare che il provvedimento contestato si fonda sulla decadenza dei sindaci, sicché occorre solo valutare la correttezza della trama di norme regolamentari che disciplina tale materia. Del tutto diversa dalla revoca, governata dall'art. 2400, comma 2, c.c., che esige la ricorrenza di una giusta causa.
Il potere, per gli enti locali, di nominare propri rappresentanti nelle società in mano pubblica, quale l' rinviene dall'art. 50, commi 8 e 9 del d. lvo 267/2000, CP_1
che, per quanto qui rileva, stabilisce che il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentati del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
La norma è chiaramente richiamata dal regolamento del di cui si è Parte_4
dato atto.
Secondo gli appellanti la disposizione darebbe cittadinanza al principio richiamato dello spoils system di derivazione nordamericana, ovvero quel meccanismo in forza del quale
-in origine- i dirigenti della pubblica amministrazione cambiano con il governo che, attraverso dirigenti di propria fiducia, si assicura che la macchina amministrativa contribuisca al raggiungimento dei propri obiettivi politici (spoils in inglese vuol dire bottino). Con il progressivo strutturarsi dell'organizzazione di governo anche con la costituzione di società da esso partecipate, il sistema in discussione si è esteso anche agli amministratori di dette società, di nomina fiduciaria del suo azionista politico.
La questione che pongono gli appellanti è se la legittimità di tale modello, recepito dal
è limitata all'organo gestorio della società o può riguardare anche Parte_4 quello di controllo, quale il collegio sindacale, secondo l'interpretazione predicata dagli appellati.
La Corte Costituzione ha ritenuto legittima la previsione della decadenza degli organi di vertice delle aziende sanitarie, perché mira a garantire la consonanza di impostazione
5 gestionale tra il direttore generale e i direttori amministrativi e sanitari (sentenza n. 233 del 5-16 giugno 2006).
Il principio è stato condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, con riguardo agli incarichi dirigenziali del pubblico impiego, attesa la fiduciarietà della scelta del soggetto da nominare, da intendersi come preventiva valutazione di consonanza politica e personale con il titolare dell'organo politico (cfr. Cass. 2022/n. 35235), in relazione ai direttori delle Agenzie fiscali, che non svolgono compito di carattere tecnico-operativo ma operano sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dell'economia e delle finanze ed espletano funzioni di coordinamento politico-amministrativo in stretta collaborazione con il supremo organo di indirizzo politico, basata sull'intuitu pensonae
(cfr. Cass. 2021/n. 31465).
Si è, poi, affermato che la previsione dell'art. 50, commi 8 e 9, del TUEL, sopra richiamati, integri di per sé una giusta causa di revoca degli amministratori delle società partecipate dal poiché tale disposizione ha una propria autonoma rilevanza Pt_4 rispetto alle regole statutarie ed assembleari e tra l'ente locale e gli amministratori in discussione sussiste un rapporto di natura fiduciaria (cfr. Cass. 2019/n. 16335, a Sezioni
Unite).
A parere della Corte, però, a diversa conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda gli organismi di controllo, muovendo dalla decisione assunta dai giudici della Consulta con la sentenza n. 290 del 28 novembre 2008, invocata dagli appellanti, che, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 133, comma 5, l. della regione Lazio n. 4/2006, che prevedeva un meccanismo di decadenza automatica dei componenti degli organi di
Parte controllo delle ha incentrato la sua decisione sull'esigenza di distinzione e autonomia che deve riconoscersi per l'appunto all'organo di controllo amministrativo e contabile della stessa azienda, i cui componenti, a differenza del direttore generale, non sono chiamati ad attuare programmi e a realizzare obiettivi definiti dall'organo politico regionale, ma svolgono, in posizione di neutralità, funzioni attinenti al controllo del rispetto della legge e della regolare tenuta della contabilità.
Per i componenti di simili organi non sono ravvisabili quelle particolari esigenze di coesione con l'organo politico capaci di giustificare, per le sole posizioni dirigenziali apicali di diretta collaborazione, un rapporto fondato sull'intuitus personae. Sicchè per i componenti di questi organi non può configurarsi la previsione di un meccanismo automatico di decadenza.
6 In sostanza, lo spoils system in questo caso pregiudicherebbe la necessaria esigenza di tutela della neutralità e imparzialità dell'organismo nell'esercizio della sua funzione. In definitiva, l'indipendenza che deve connotare un soggetto addetto a svolgere funzioni di controllo, ponendosi in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Per pervenire all'esposta decisione, il Giudice delle leggi ha affermato che “nei confronti dei titolari di organi con funzioni di controllo, sussistono esigenze di neutralità
e imparzialità perfino più marcate di quelle che hanno indotto questa Corte a dichiarare la illegittimità di meccanismi di decadenza automatica riferiti ad incarichi di funzioni dirigenziali”, trattandosi di soggetti che “non sono chiamati ad attuare programmi e a realizzare obiettivi definiti dall'organo politico regionale, ma svolgono, in posizione di neutralità, funzioni attinenti al controllo del rispetto della legge e della regolare tenuta della contabilità”.
Ancora, che “in nessun caso, quindi, per i componenti di simili organi sono ravvisabili quelle particolari esigenze di "coesione" con l'organo politico, le quali - secondo la giurisprudenza di questa Corte - possono giustificare, per le sole posizioni dirigenziali apicali di diretta collaborazione, un rapporto fondato sull'intuitus personae (sentenza n.
233 del 2006). Tanto più gravi, pertanto, appaiono, con riferimento ai componenti di questi organi, la previsione di un meccanismo automatico di decadenza e la conseguente violazione del principio del giusto procedimento”.
Il ragionamento è perfettamente applicabile al caso di specie, in cui occorre valutare la decadenza automatica dei membri del collegio sindacale di un soggetto privato, quale una società per azioni, seppure in mano pubblica. Ponendosi quale criterio di interpretazione della legittimità della previsione regolamentare che la contempla.
Insomma, vi è una differenza non trascurabile tra l'organo di gestione e quello di controllo di una società, che comporta anche una diversità di disciplina.
Gli amministratori restano legati al soggetto che li ha designati, ad esso coesi, perché contribuiscono, alla guida della società in house, alla realizzazione dei suoi obiettivi politici, che ne costituiscono l'indirizzo per tutta la durata del mandato.
I componenti dell'organismo di controllo, invece ricevono una investitura fiduciaria dall'ente locale solo al momento della nomina. Successivamente, infatti, assumono la veste di un organo autonomo, che per la funzione che è chiamato a svolgere, non può subire alcun condizionamento politico. Si assume, in merito, che “per i sindaci la nomina
è fiduciaria nel senso minimale di nomina che avviene intuitu personae (Trib. Palermo
13.02.2013 cit.), ma la fiduciarietà si esaurisce nel momento della individuazione del
7 soggetto ritenuto idoneo a svolgere quella funzione, non potendo invece permanere nel concreto ed obiettivo svolgimento della funzione (Cons. St. 15 febbraio 2017, n. 677).
Proprio in ragione di ciò è stato affermato che “E' principio immanente in tema di cariche elettive dei revisori dei conti degli enti locali quello che esclude la necessità del collegamento fiduciario tra organo che elegge ed organo eletto una volta perfezionata la nomina” (Cons. St. 8 agosto 2008, n. 3915)” (cfr. Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di impresa, sentenza del 19 aprile 2023 pronunciata nella causa n. 1735/2018).
Dunque, attesa la contrarietà della previsione all'assetto costituzionale prodotto dagli artt. 3 e 97, ne discende che il meccanismo contemplato dalle richiamate norme del regolamento del e, di riflesso, dello Statuto dell' deve Parte_4 CP_1
essere dichiarato illegittimo con la conseguenza che illegittima è la decadenza pronunciata sulla loro scorta.
D'altro canto, il Regolamento è stato introdotto dopo la pronuncia della Corte
Costituzionale del 2008, che ha ritenuto incompatibile lo spoils system con riguardo agli incarichi di controllo, sicché l'ente locale ne aveva chiara la contrarietà ai principi costituzionali, evidentemente non suscettibili di essere trasgrediti dall'autonomia di cui godono gli enti locali.
Alcuna rilevanza può assumere il fatto che gli appellanti, all'atto dell'accettazione della designazione da parte del Sindaco, abbiano dichiarato di conoscere la previsione di decadenza in caso di insediamento della nuova assise a seguito di elezioni e di accettarla.
La scelta dell'ente locale, di ospitare nel proprio “Regolamento concernente gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del presso Parte_4 enti esterni” una norma frutto di un principio che ha ricevuto uno scrutinio negativo di costituzionalità da parte della Consulta, e di averne confermata la presenza anche a distanza di anni, si risolve in una operazione illegittima, che colpisce anche lo Statuto della società in house, che ne costituisce derivazione.
Pertanto, l'accettazione della decadenza patisce la stessa illegittimità, atteso che non si tratta, evidentemente, di una scelta ispirata all'autonomia negoziale ma di un passaggio necessitato, dunque imposto, dall'esistenza della previsione nello Statuto della società e prima ancora nel regolamento comunale.
La rilevata illegittimità della decadenza comporta l'accoglimento della domanda risarcitoria articolata dagli appellanti.
8 Il danno, in particolare quello da lucro cessante, non può essere liquidato nell'ammontare lordo dei compensi che sarebbero spettati ai sindaci decaduti sino al termine del loro mandato.
Gli istanti hanno chiesto la corresponsione di € 39.617,46 per lo , quale _1 presidente del collegio sindacale, ed € 26.837,76 ciascuno per i componenti e Pt_2
. Pt_3
Tanto alla luce del fatto che l'onorario mensile era stato concordato in ragione di €
900,00 (oltre accessori di legge) per il presidente ed € 585,00 per i componenti (cfr. decreto del Sindaco di n. 29 del 30/04/2013). Cui aggiungere un importo pari alla Pt_4 media degli emolumenti percepiti per le attività “straordinarie” espletate nel lasso di tempo di durata dell'incarico.
L'ultimo degli elementi indicati deve essere integrato nella base da considerare, atteso che gli istanti, nel replicare in particolar modo alla comparsa di costituzione e risposta dall' hanno documentato di avere espletato attività ulteriore in favore del CP_1
sodalizio, fatturata e retribuita oltre il compenso fisso. Sicché è del tutto ragionevole ritenere che anche per lo scorcio di incarico residuo, sino alla cessazione, avrebbero svolto ulteriori compiti, remunerati a parte, ove non fosse intervenuta la decadenza illegittima.
A causa della loro sostituzione, dunque, gli appellanti hanno perso il diritto a percepire il compenso convenuto. Hanno, però, del pari visto estinguersi gli obblighi inerenti all'incarico da loro ricoperto, “liberando” il tempo e le energie necessarie allo svolgimento della loro attività professionale in favore di terzi, ricevendone il corrispettivo.
Il danno da lucro cessante deve allora necessariamente liquidato sulla base di parametri equitativi, tenendo presente il complessivo ammontare dei compensi che avrebbero presumibilmente ogni mese percepito fino alla naturale scadenza dell'incarico ma tenendo conto anche dei correlativi vantaggi patrimoniali in termini di risparmi di spese e di energie lavorative, che - essendo impossibile una loro precisa quantificazione monetaria - possono essere approssimativamente valorizzati detraendo dal predetto ammontare una percentuale del 35% (in termini, Corte d'App. Napoli, 27 gennaio 2011,
n. 165; Tribunale di Catanzaro, sentenza del 19 aprile 2023, cit.).
La necessità di una liquidazione in via equitativa del danno risarcibile, parametrata - ma non coincidente - all'ammontare degli emolumenti non percepiti fino alla scadenza dell'incarico, è affermata altresì dall'orientamento in materia del Tribunale di IL
(sentenze del 14 febbraio 2004 e del 22 marzo 2007, secondo cui “il risarcimento
9 conseguente alla revoca senza giusta causa si parametra normalmente, in via equitativa, all'emolumento che la parte avrebbe conseguito per la prestazione gestoria nell'arco di sei mesi, quale lasso di tempo ragionevolmente idoneo a consentire all'amministratore revocato di reperire nuovi incarichi comportanti analoghe prestazioni ed analoghi compensi, a meno che il mandato non scada in epoca anteriore”).
Quindi, sulla scorta dei criteri enunciati, allo spetterà la somma di € 25.751,34 _1
e a ciascuno degli altri appellanti € 17.444,54.
Non è dovuta l'IVA, posto che le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, quali quelle in esame, non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta (cfr. Cass.
2000/n. 6693).
Gli importi così liquidati, espressione di un debito di valore, devono essere rivalutati dal
12/09/2014 all'attualità. Quindi, sulla somma come rivalutata decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Non è dovuto, invece, alcun risarcimento per il predicato danno all'immagine.
La decadenza, infatti, è intervenuta per effetto della applicazione di un istituto illegittimo senza, però, che sia stata accompagnata da un giudizio negativo sulla professionalità dei sindaci, neppure implicito.
Resta, infine, da chiarire su chi debba gravare la condanna al risarcimento del danno patrimoniale come sopra liquidato, essendo la questione controversa tra le parti.
Sul punto, in virtù dell'inquadramento privatistico delle società pubbliche di cui si è fin qui discorso, è ormai del tutto superata l'impostazione secondo cui, in caso di revoca senza giusta causa dell'amministratore o del sindaco effettuata dall'ente che lo ha nominato, e cioè per l'ipotesi ex art. 2449, 2° c., c.c., la società non può essere chiamata a risarcire un danno per un atto che non ha compiuto e che è il frutto dell'esercizio del potere amministrativo discrezionale dell'ente (Cass. 15 luglio 1982, n. 4139).
È assodato che, essendo la facoltà di nomina e revoca di cui all'art. 2449 c.c. conferita al socio pubblico dallo statuto, cioè da un atto fondamentale di natura negoziale, il relativo potere è esercitato dall'ente pubblico non a titolo proprio, ma surrogandosi all'assemblea, sì che, una volta che si sia proceduto alla nomina, in capo agli amministratori e sindaci nominati si instaura un rapporto di mandato solo con la società, unico soggetto tenuto a rispondere dell'eventuale obbligazione risarcitoria derivante dall'illegittimità del provvedimento medesimo (Trib. IL 10 febbraio 2014; Trib. Belluno 9 novembre
2017; Cass., S.U. n. 16335/2019 cit.).
10 Il principio è stato affermato anche dalla Corte di legittimità, secondo cui in tema di società per azioni, la revoca dell'amministratore da parte dello Stato o dell'ente pubblico che lo ha nominato, ai sensi dell'art. 2449, comma 2, c.c., è un atto di diritto privato da imputarsi alla società partecipata, sicché della sua eventuale illegittimità risponde la sola società e non anche lo Stato o l'ente titolare della relativa partecipazione (cfr. Cass.
2024/n. 31994).
Le spese, tanto quelle del doppio grado di merito quanto di quelle del giudizio di legittimità per il regolamento della giurisdizione, tra gli appellanti e l' CP_1
seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi per le cause di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 di cui al d.m.
147/2022.
Nel rapporto tra gli appellanti, l' ed il si stima equo compensarle CP_1 Pt_4 nei, tenuto conto del rapporto di mandato tra l'ente locale e la società partecipata e del fatto che la decadenza è dipesa essenzialmente dalla disciplina del regolamento del
Parte_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Specializzata in materia di Imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da _1
, e appello avverso la sentenza n. 1168/2022
[...] Parte_2 Parte_3
pronunciata dal Tribunale di Bari il 7 marzo 2022, pubblicata il 30 marzo 2022, rigettata ogni altra istanza così provvede:
• Accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna l' a pagare in favore di la somma di € CP_1 Parte_1
25.751,34, di € 17.444,54 e di € 17.444,54; tutte Parte_2 Parte_3 da rivalutarsi secondo gli indici Istat dal 12/09/2014 all'attualità, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
• condanna la lla rifusione delle spese di lite in favore , CP_1 Parte_1
e che liquida, quanto al primo grado, in € Parte_2 Parte_3
1.063,00 per spese ed € 7.616,00 per compenso di avvocato;
per il presente grado, in € 1581,00 per spese ed € 9991,00 per compenso di avvocato;
quanto al giudizio in Corte di Cassazione in € 5.513,00 per compenso di avvocato;
tutte oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
11 • Compensa le spese tra gli appellanti, la ed il CP_1 Parte_4
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di imprese della Corte di Appello, addì 6 maggio 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Alberto BINETTI
12