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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9276/2024, avente ad oggetto “la cessazione degli effetti civili del matrimonio”
e riservata per la decisione all'udienza del 19.3.2025
TRA
), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa da Avv. MILANO DIEGO,
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ), rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa/o da Avv. RIZZO ALFREDO,
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha adito questo Tribunale Parte_1
deducendo che il Tribunale di Bari con sentenza n. 964/2022 pubblicata l'11.3.2022 ha pronunciato nell'ambito del giudizio la sua separazione personale da e con successiva CP_1
sentenza n.2555/2022 del 24/06/2022 le parti hanno rassegnato conclusioni conformi sulle ulteriori questioni accessorie.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza riconoscimento di alcun assegno divorzile in favore della ricorrente, in ragione della sua autosufficienza economica.
La parte convenuta si è costituita in CP_1
giudizio, contestando le avverse prospettazioni chiedendo la conferma delle condizioni regolanti lo stato di separazione.
In occasione della prima udienza di comparizione delle parti, i loro difensori hanno chiesto la pronuncia sullo stato ed il
Presidente, emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c..
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e,
2 precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge
898/1970, ovverosia:
a) sentenza di separazione del Tribunale di Bari – in atti – in data 11.3.2022;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno un anno dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la definizione delle ulteriori domande proposte.
Spese al definitivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che
3 rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 9276/2024 introdotto con ricorso del 13/09/2024 da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento
[...] CP_1
del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Altamura in data 24/06/1989 tra
[...]
, nato in ALTAMURA (BA) in [...] Parte_1
29/06/1964, e , nata in [...] CP_1
in data 29/09/1966, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Altamura al n. 135, parte II, serie A, anno 1989;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio innanzi al Presidente assegnatario;
6. spese al definitivo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
4 civile del Tribunale in data 1/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9276/2024, avente ad oggetto “la cessazione degli effetti civili del matrimonio”
e riservata per la decisione all'udienza del 19.3.2025
TRA
), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa da Avv. MILANO DIEGO,
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ), rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa/o da Avv. RIZZO ALFREDO,
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha adito questo Tribunale Parte_1
deducendo che il Tribunale di Bari con sentenza n. 964/2022 pubblicata l'11.3.2022 ha pronunciato nell'ambito del giudizio la sua separazione personale da e con successiva CP_1
sentenza n.2555/2022 del 24/06/2022 le parti hanno rassegnato conclusioni conformi sulle ulteriori questioni accessorie.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza riconoscimento di alcun assegno divorzile in favore della ricorrente, in ragione della sua autosufficienza economica.
La parte convenuta si è costituita in CP_1
giudizio, contestando le avverse prospettazioni chiedendo la conferma delle condizioni regolanti lo stato di separazione.
In occasione della prima udienza di comparizione delle parti, i loro difensori hanno chiesto la pronuncia sullo stato ed il
Presidente, emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c..
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e,
2 precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge
898/1970, ovverosia:
a) sentenza di separazione del Tribunale di Bari – in atti – in data 11.3.2022;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno un anno dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la definizione delle ulteriori domande proposte.
Spese al definitivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che
3 rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 9276/2024 introdotto con ricorso del 13/09/2024 da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento
[...] CP_1
del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Altamura in data 24/06/1989 tra
[...]
, nato in ALTAMURA (BA) in [...] Parte_1
29/06/1964, e , nata in [...] CP_1
in data 29/09/1966, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Altamura al n. 135, parte II, serie A, anno 1989;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio innanzi al Presidente assegnatario;
6. spese al definitivo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
4 civile del Tribunale in data 1/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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