Articolo 46 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 45Articolo 47
Versione
15 dicembre 1981
Art. 46. (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale)

L' articolo 685 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 685. - (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale). - Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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