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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/05/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 887/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale in persona dei magistrati dr. Antonio Picardi Presidente dr. Massimiliano De Giovanni Giudice dr.ssa Elisa Zambelli Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 887/2022 promosso da:
(C.F. ), ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( , ( ) e Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
( ), con il patrocinio dall'Avv. TASSOTTI TEOBALDO Parte_5 C.F._5
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Marostica, via IV Novembre n. 33/1
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._6
MAGNABOSCO GIANFRANCO e dell'Avv. BALESTRO MARTA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Arzignano, Viale Kennedy n. 14
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
convenivano in giudizio Controparte_1
Il giudizio veniva iscritto in data 18.02.2022 al n. R.G. 887/2022.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
pagina 1 di 12 - che in data 19.12.2020 era deceduto in Santorso , nato nel 1941 (doc. 1 attori); Parte_6
- che era fratello degli attori e e Parte_6 Parte_1 Parte_2 Parte_3
della convenuta e nonno di e figlie del fratello Controparte_1 Parte_4 Parte_5
premorto ; Persona_1
- che per atto del 11.01.2021 a rogito del Notaio in EN NO TT (Rep. n. 13.533, Racc. n.
10.738: doc. 2 attori) era stato registrato il testamento pubblico del de cuius, ricevuto dal medesimo
Notaio in data 10.04.2019 (Rep. n. 344: doc. 2 attori);
- che nel testamento aveva istituito propria erede universale la sorella Parte_6 [...]
a lei lasciando tutti i propri “beni mobili ed immobili” (doc. 2 attori); CP_1
- che il testamento non era stato sottoscritto dal testatore, il quale aveva ivi dichiarato “di non sapere sottoscrivere” il testamento “per non aver utilizzato la scrittura dal tempo delle scuole elementari e quindi per averne dimenticato i caratteri” (doc. 2 attori);
- che tale dichiarazione non era “affatto veritiera” (atto di citazione, pag. 1), poiché Parte_6 aveva invero “continuato normalmente a scrivere ed a sottoscrivere” quanto meno sino al febbraio del
2019 – com'era provato da taluna documentazione bancaria da lui sottoscritta nel febbraio del 2019, nell'agosto del 2016, nel luglio del 2016 e nel maggio del 2011 (docc. 3/8 attori).
1.2. Tanto premesso, gli attori rilevavano che il testamento del de cuius era nullo, poiché esso non era stato sottoscritto dal testatore e recava, in vece della sottoscrizione, la sopra menzionata dichiarazione che, tuttavia, non era veritiera.
Dato atto del fatto che in assenza del testamento si sarebbe aperta (anche) in loro favore la successione legittima del de cuius (che era deceduto essendo celibe e senza figli), gli attori concludevano chiedendo la declaratoria della nullità del testamento.
2. La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
attorea.
2.1. In comparsa di costituzione veniva dedotto:
- che era stata la sola, tra i fratelli, a occuparsi di finché egli era Controparte_1 Parte_6
stato in vita, che era stata lei ad anticipare integralmente le spese di successione e che era stata sempre lei a farsi carico del pagamento delle bollette e delle spese condominiali del fratello a partire del luglio del 2020, quando le sue condizioni di salute si erano aggravate;
- che aveva prestato al fratello l'importo di lire 31.000.000, che mai era stato Parte_6 Per_1
restituito;
- che tale somma sarebbe stata dunque “opposta in compensazione” a e nel caso Parte_4 Pt_5
in cui la convenuta avesse dovuto effettuare pagamenti in loro favore all'esito del presente giudizio pagina 2 di 12 (comparsa, pag. 3);
- che, per altro, la convenuta era stata “esclusa (quale femmina) dall'intestazione dei terreni acquistati” dal padre, dei quali avevano beneficiato soltanto i suoi fratelli (comparsa, pag. 3);
- che la pretesa degli attori era dunque pretestuosa e in ogni caso infondata;
- che proprio la documentazione depositata dagli attori (da leggersi in uno ad ulteriore documentazione bancaria recante la sottoscrizione di , depositata dalla convenuta sub docc. 6/9) Parte_6 mostrava che all'epoca di redazione del testamento (ma invero già in epoca Parte_6 precedente) non era più in grado di “apporre la propria firma per esteso e leggibile”, scrivendo il nome e il cognome (comparsa, pag. 4).
2.2. Tanto premesso, la convenuta segnalava che l'atto notarile deve contenere “la sottoscrizione col nome, cognome delle parti” a norma dell'art. 51, n. 10 della L. n. 89/1913, ove è al contempo previsto che “se alcune delle parti … non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che gliela impedisca e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione”.
In comparsa di costituzione veniva pertanto dedotto che la censura di nullità avanzata dagli attori era infondata, poiché la sottoscrizione non apposta da in calce al testamento Parte_6
rilasciato in forma pubblica era stata correttamente surrogata dalla sua dichiarazione (raccolta dal
Notaio e veritiera) di non saper sottoscrivere l'atto.
2.3. Chiesto, pertanto, il rigetto della domanda attorea, la convenuta lamentava che gli attori avevano agito con mala fede o colpa grave, anche trascrivendo la domanda e così impendendole di disporre del bene immobile caduto in successione – bene rispetto al quale deduceva di aver ricevuto una proposta di acquisito alla quale non aveva “potuto dar seguito” proprio per via della trascrizione della domanda (comparsa, pag. 7).
Sulla scorta di tali deduzioni la convenuta chiedeva la condanna degli attori al pagamento dell'importo di € 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno, all'uopo invocando l'art. 96 c.p.c.
3. All'udienza di prima comparizione del 21.06.2022 gli attori chiedevano la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e a tale istanza aderiva la convenuta.
3.1. In data 21.01.2025 si teneva quindi l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Gli attori insistevano per l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “ogni contraria eccezione, istanza e domanda di parte attrice respinta, voglia, il Tribunale Ill.mo, accertare e dichiarare la nullità del testamento pubblico rep. 344 - 10 aprile 2019 Not. NO TT, registrato con rep. 13.533 - 11 gennaio 2021 medesimo Notaio, non corrispondendo a verità la dichiarazione del testatore di non essere in grado di sottoscrivere quel testamento «per non avere utilizzato la scrittura dal tempo delle scuole elementari e quindi per averne dimenticato i caratteri». Vinte le spese ed i
pagina 3 di 12 compensi del presente giudizio, comprese quelle per la fase della mediazione obbligatoria, da attribuirsi al sottoscritto difensore, in quanto antistatario”.
La convenuta insisteva per l'accoglimento delle conclusioni che qui si ritrascrivono: “1)
Respingere ogni domanda degli attori perché infondata in fatto ed in diritto, e conseguentemente ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata da parte attrice presso l'Ufficio Provinciale di Vicenza, Territorio, Servizi di Pubblicità Immobiliare di Schio, Agenzia delle Entrate, ai numeri 2325 RG e 1714 RP in data 08/03/2022 (doc. n. 11). 2) In via riconvenzionale:
Accertata e dichiarata l'infondatezza delle domande attoree condannare ex art. 96 cpc gli attori stessi al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla convenuta da determinarsi in corso di causa e da liquidarsi in via equitativa, comunque nel limite di € 25.000,00=, per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave e per aver illegittimamente trascritto la domanda giudiziale in danno alla convenuta 3) Con vittoria di spese e competenze”.
Su tali conclusioni il giudizio veniva trattenuto in decisione, con assegnazione di termini alle parti per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
4. Gli attori hanno proposto il giudizio in scrutinio per ottenere la declaratoria della nullità del testamento pubblico di , ricevuto in data 10.04.2019 dal Notaio in EN NO Parte_6
TT (Rep. n. 344: doc. 2 attori) e registrato in data 11.01.2021 dal medesimo Notaio (Rep. n.
13.533; Racc. n. 10738: doc. 2 attori).
4.1. Facendosi qui questione di un testamento pubblico, va innanzitutto rilevato che a norma dell'art. 603, co. 1 e 3 c.c. il testamento pubblico è “ricevuto dal notaio” e deve essere sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio. E se il testatore “non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà”, egli deve “dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione”
(art. 603, co. 3 c.c.).
Posto, dunque, che il testamento pubblico assume la veste di un atto notarile, rileva nel caso di specie anche la Legge n. 89/1913 recante l'Ordinamento del notariato e degli archivi notarili e, segnatamente, il suo articolo 51, a norma del quale l'atto notarile “deve contenere” la “sottoscrizione col nome, cognome delle parti” – con la precisazione che “se alcune delle parti (…) non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che gliela impedisca e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione” (art. 51, n. 10).
Va infine rammentato che, per consolidato approdo interpretativo, “nel testamento pubblico, quando il notaio fa menzione di una dichiarazione del testatore riguardante, ai sensi dell'art. 603 c.c., una causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto (…) il testamento è valido solo se tale causa
pagina 4 di 12 effettivamente sussista, derivandone in caso contrario il difetto di sottoscrizione e, quindi, la nullità del testamento per difetto di un requisito formale” (Cass. civ. n. 27824/2008).
4.2. Ebbene, il testamento pubblico per cui è causa non è stato sottoscritto di pugno dal testatore il quale, dopo aver pronunciato le proprie volontà testamentarie, ha dichiarato al Notaio di “non saper sottoscrivere” il testamento “per non aver utilizzato la scrittura dal tempo delle scuole elementari e quindi per averne dimenticato i caratteri”.
A dire degli attori il testamento sarebbe nullo poiché, da un lato, non reca la sottoscrizione del testatore e, dall'altro lato, reca la dichiarazione ora rammentata, che sarebbe tuttavia non rispondente a verità e dunque inidonea a tener validamente luogo della sottoscrizione mancante.
Sempre secondo la prospettazione attorea, la “non rispondenza a verità” della dichiarazione che si rinviene in testamento sarebbe palese, poiché il testatore (che ha dichiarato di non saper sottoscrivere per non aver più usato la scrittura dai tempi della scuola elementare e per averne così dimenticato i caratteri) ha invero utilizzato la scrittura nel corso della propria vita, apponendo sottoscrizioni anche in epoca assai vicina all'aprile del 2019, quando ha rilasciato al Notaio il testamento per cui è causa.
Ritiene il Collegio che l'argomento attoreo non colga nel segno.
*
5. La sottoscrizione del testamento (anche di quello pubblico) è requisito formale che risponde al fine, invero manifesto, di dotare la scheda testamentaria di una risultanza estrinseca (la sottoscrizione, appunto) che, anche ex post (e, segnatamente, dopo la morte del testatore), permetta di ricondurre la scheda medesima al testatore – il quale, si presume, sottoscrivendo la scheda ne ha fatto proprio il contenuto, assumendone la paternità.
Così, quanto al testamento olografo (ma il principio, mutatis mutandis, non può che valere anche per il testamento pubblico) la giurisprudenza di legittimità insegna che il “requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità
e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento (…)” (Cass. civ. n. 18616/2017).
5.1. Ebbene, nel testamento pubblico la sottoscrizione del testatore può invero mancare ed essere per così dire sostituita da una dichiarazione resa dal testatore (il quale dichiara al Notaio di non poter o di non saper sottoscrivere l'atto) e raccolta dal Notaio (che di tale dichiarazione deve far menzione nell'atto): tanto è previsto, come detto, sia dall'art. 603, co. 3 c.c., sia dall'art. 51, n. 10 della
L. n. 89/1913.
pagina 5 di 12 Laddove il testamento pubblico sia privo della sottoscrizione del testatore, ma munito della dichiarazione predetta, esso è dunque formalmente valido (per quanto concerne il profilo della sottoscrizione che viene qui in rilievo).
5.2. Chiaramente, la sottoscrizione di pugno presente entro una scheda testamentaria può essere contestata da coloro i quali ne assumano il carattere apocrifo.
Allo stesso modo, è possibile contestare la veridicità della dichiarazione di incapacità o di impossibilità a sottoscrivere che sia presente in un testamento pubblico, in luogo della sottoscrizione del testatore.
Colui il quale contesta l'autografia della sottoscrizione deve dimostrare che la sottoscrizione non è stata apposta dal testatore. Laddove, per contro, si faccia questione della contestazione della veridicità della dichiarazione di incapacità o di impossibilità a sottoscrivere, presente in un testamento pubblico, si tratta di dimostrare non tanto che il testatore non ha rilasciato la dichiarazione (tanto comporterebbe in effetti la proposizione di querela di falso verso l'atto notarile, ove il Notaio ha fatto constare che il testatore ha reso la dichiarazione in sua presenza), quanto piuttosto che egli, rilasciando la dichiarazione, non ha detto la verità: che egli, detto altrimenti, ha dato conto di una impossibilità o incapacità di sottoscrivere invero non sussistenti.
Va da sé che l'accertamento della non rispondenza al vero della dichiarazione getta per così dire un'ombra sulla dichiarazione medesima e sul testamento tutto. E poiché, morto il testatore, non è possibile stabilire se egli abbia voluto far proprio il testamento pur senza sottoscriverlo e pur rilasciando una dichiarazione di incapacità o impossibilità a sottoscrivere non rispondente al vero, o se egli abbia dichiarato circostanze non rispondenti al vero proprio per non sottoscrivere il testamento non voluto, sì da minarne la validità, la dichiarazione non veritiera risulta priva della capacità di fare validamente “le veci” della sottoscrizione mancante – con la conseguenza che il testamento (non sottoscritto e non munito di una valida dichiarazione) risulta irrimediabilmente nullo per mancanza di un requisito formale.
5.3. Ora, il testamento pubblico per cui è causa, non sottoscritto da , è Parte_6
formalmente munito della dichiarazione già più volte menzionata.
Era allora onere degli attori, attesa la domanda che essi hanno proposto, provare che la dichiarazione, pur formalmente presente, non è rispondente al vero.
5.4. Si impone, a tal riguardo, una precisazione.
Diversamente da quanto opinato dagli attori, non rileva, qui, il fatto che (che Parte_6
ha dichiarato al Notaio di non aver usato la scrittura dal tempo della scuola elementare) possa aver invero utilizzato la scrittura nel corso della propria esistenza.
pagina 6 di 12 Ciò che va qui stabilito è, piuttosto, se , il 10.04.2019, quando ha rilasciato il Parte_6
proprio testamento al Notaio, fosse (o meno) effettivamente in grado di redigere e dunque utilizzare i caratteri della scrittura.
Detto altrimenti. La veridicità della dichiarazione di deve essere qui indagata Parte_6
non verificando se egli abbia (o meno) utilizzato la scrittura dopo aver concluso la scuola elementare, ma verificando se egli nell'aprile del 2019 fosse (o meno) in grado di utilizzare la scrittura ed i relativi caratteri – al fine precipuo di apporre in calce al testamento la propria sottoscrizione.
Per dimostrare la mendacità della dichiarazione, pertanto, gli attori avrebbe dovuto semplicemente provare che nell'aprile del 2019 ricordava ed era in grado di utilizzare Parte_6
i caratteri della scrittura per redigere la propria sottoscrizione.
5.5. Ebbene, per verificare se gli attori abbiano assolto, o meno, al predetto onere probatorio, vanno esaminati gli unici mezzi di prova che essi hanno depositato in giudizio – cioè a dire la documentazione bancaria di cui ai docc. 3/8.
Gli attori (che all'udienza di prima comparizione hanno chiesto senz'altro la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza chiedere l'assegnazione di termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c.) non hanno infatti offerto in giudizio alcun mezzo di prova ulteriore, rispetto alla documentazione allegata all'atto di citazione, né hanno insistito per l'ammissione di un qualsivoglia accertamento istruttorio.
Essi in atto di citazione e poi in sede di precisazione delle conclusioni (e negli scritti difensivi conclusivi) si sono limitati a rimettere a questo Tribunale la decisione di disporre una consulenza calligrafica che, secondo la loro prospettazione, avrebbe dovuto avere ad oggetto gli originali dei documenti bancari qui depositati e “gli originali di tutti i moduli, specimen informative e contratti” sottoscritti da presso Cassa di Risparmio del Veneto e Banca Intesa negli ultimi dieci Parte_6
anni – documenti, questi ultimi, che il Tribunale avrebbe dovuto acquisire avvalendosi dello strumento di cui all'art. 210 c.p.c. (atto di citazione, pag. 3).
Posto che gli attori, come già rilevato, nel corso del giudizio non hanno insistito in tale istanza, essa si appalesa in ogni caso inammissibile, poiché è all'evidenza esplorativa, poiché la autografia delle sottoscrizioni presenti sulla documentazione depositata dagli attori non è contestata in giudizio e poiché ai fini che qui ci occupano non è necessario analizzare la scrittura di quanto “agli Parte_6 ultimi dieci anni” della sua vita.
5.6. Ebbene, passando in rassegna la documentazione depositata dagli attori si può agevolmente verificare che nel corso del mese di maggio del 2011 ha sottoscritto della Parte_6
documentazione bancaria apponendo su di essa una firma comprensiva di cognome e nome, redatta pagina 7 di 12 utilizzando i caratteri della scrittura e pienamente leggibile (doc. 6 attori).
Già nel corso del 2016, tuttavia, la firma del de cuius è andata impoverendosi.
In calce alla documentazione bancaria prodotta dagli attori sub doc. 5 si rinviene infatti una sottoscrizione (apposta in data 19.07.2016) che ancora comprende il cognome ed il nome, ma nella quale solo taluni caratteri risultano leggibili. E se in tale sottoscrizione quanto al nome è dato leggere, quanto meno, la lettera “A” maiuscola iniziale e la lettera “l”, nella documentazione di cui al doc. 4 attoreo (documentazione sottoscritta in data 12.08.2016) si rinvengono tre sottoscrizioni nelle quali il nome ( ) risulta totalmente illeggibile e ridotto ad un segno grafico (per altro differente, in Pt_6
ciascuna delle tre sottoscrizioni) nel quale non è dato riconoscere alcun carattere.
Guardando, quindi, alla documentazione bancaria depositata dagli attori sub doc. 3, sottoscritta da in data 06.02.2019, su di essa si rinvengono 5 sottoscrizioni, tutte differenti le une Parte_6
dalle altre, nelle quali è divenuto totalmente illeggibile anche il cognome e che si risolvono, interamente, in un segno grafico incomprensibile e che non ha nulla a che vedere con i “caratteri della scrittura”.
Rileva, infine, la documentazione bancaria depositata dalla convenuta sub doc. 8, sottoscritta da in data 27.02.2019, nella quale si rinvengono quali “sottoscrizioni” dei segni grafici Parte_6
incomprensibili, al pari di quello ora preso in esame, nonché la documentazione bancaria di cui al doc.
7 della convenuta, sottoscritta in data 05.06.2019 – nella quale la “sottoscrizione” di si Parte_6
condensa dapprima, alla pag. 1, in un unico segno grafico che parrebbe da ricondurre ad una “A” maiuscola e poi, nella pagina finale, in un unico segno grafico radicalmente illeggibile.
5.7. E' allora evidente che le risultanze di causa non provano affatto che alla Parte_6
data dal 10.04.2019 ricordava i caratteri della scrittura e che egli era in grado di utilizzarli al fine di redigere la propria sottoscrizione.
Le risultanza di causa (e, tra queste, proprio i documenti prodotti dagli attori) provano piuttosto che alla data del 10.04.2019 davvero non era in grado di utilizzare “i caratteri della Parte_6 scrittura” che egli ha dichiarato al Notaio di aver dimenticato e che egli davvero non era in grado di apporre in calce al testamento una sottoscrizione interamente leggibile e comprensiva di nome e cognome (qual è quella che l'art. 51, n. 10 della L. n. 89/1913 richiede quanto agli atti notarili) - e nemmeno una anche differente sottoscrizione, pur sempre redatta, tuttavia, utilizzando quanto meno quei “caratteri della scrittura” menzionati nella dichiarazione qui contestata dagli attori.
Dichiarando al Notaio di non saper apporre la propria sottoscrizione, per aver dimenticato i caratteri della scrittura, il testatore ha dunque dichiarato una circostanza rispondente al vero, dal momento che egli una simile sottoscrizione non è stato in grado di apporre nemmeno sulla pagina 8 di 12 documentazione bancaria (documentazione che viene per altro ordinariamente percepita come
“importante” e “ufficiale”, anche dalle persone anziane, e che per questo viene tendenzialmente sottoscritta con una certa dose di attenzione e precisione) sia in epoca precedente, sia in epoca successiva alla data in cui il Notaio ha ricevuto il suo testamento.
*
6. Si è già rilevato, d'altro canto, che l'indagine intorno alla veridicità della dichiarazione rilasciata dal testatore che non sottoscrive il testamento pubblico è volta, in buona sostanza, a verificare se il testamento, pur non sottoscritto, possa essere (senza dubbi o incertezze) attribuito alla paternità del testatore.
6.1. Ebbene, gli attori, come detto, non hanno affatto assolto all'onere di provare che Pt_6
alla data del 19.04.2019 ricordasse e fosse in grado di utilizzare i caratteri della scrittura e,
[...]
anzi, hanno concorso a provare l'esatto contrario.
Il fatto che abbia dichiarato al Notaio di non saper sottoscrivere il testamento Parte_6 non può allora destare alcun “sospetto”, dal momento che egli davvero non era in grado di vergare la propria sottoscrizione.
6.2. Ciò detto, gli attori non hanno nemmeno assolto all'onere di allegare e provare che il testamento pubblico per cui è causa sarebbe non riconducibile alla paternità di . Parte_6
Si intende dire che mai, nel corso del giudizio, gli attori hanno revocato in dubbio la genuinità della volontà testamentaria cristallizzata nel testamento che essi hanno impugnato.
6.3. Soltanto in comparsa conclusionale essi hanno dedotto che il testatore potrebbe aver
“intenzionalmente” rilasciato una dichiarazione “falsa”, per “evitare di lasciare un testamento contrario alla propria volontà”; che dovrebbe dubitarsi del fatto che il testatore “possa aver detto seriamente, consapevolmente, spontaneamente che non ricordava i caratteri dell'alfabeto”; che ci si dovrebbe chiedere se sia stata proprio la convenuta ad accompagnare il fratello “ormai settantottenne” dal Notaio, “perché la nominasse unica erede” (comparsa, pagg. 7 e 8) – giungendo financo a dedurre nella memoria di replica conclusiva che sarebbe stato condotto dal Notaio dalla Parte_6 sorella “per fare testamento a suo favore, evidentemente controvoglia, o, forse, non CP_1 rendendosene addirittura conto” (memoria di replica, pag. 1).
Si tratta, è evidente, di deduzioni inammissibili. Gli attori le hanno infatti introdotte in giudizio tardivamente negli scritti difensivi conclusivi - gli unici scritti difensivi che essi hanno depositato in corso di causa, dal momento che all'udienza di prima comparizione essi, come già rammentato, hanno senz'altro richiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Si tratta, del resto, di deduzioni oltremodo generiche, che nemmeno possono essere qui intese pagina 9 di 12 quali allegazioni e che si compendiando invero in mere illazioni, prive del benché minimo riscontro oggettivo e probatorio.
Si tratta, ancora, di deduzioni gravemente perplesse. Gli attori, in effetti, paiono aver voluto assumere che il testatore, presentatosi davanti al Notaio, sarebbe stato pienamente capace e consapevole (avendo egli financo deciso di rendere una dichiarazione falsa, per invalidare un testamento non gradito) e, al contempo, che egli sarebbe stato in radice incapace di testare (avendo egli rilasciato un testamento “senza rendersene conto”: così si legge nella memoria di replica, come detto).
Si tratta, infine, di deduzioni completamente eccentriche rispetto all'oggetto del giudizio, dal momento che esse paiono alludere ad una condizione di incapacità di testare (mai dedotta nel presente giudizio, ove il testamento non è stato impugnato ai sensi dell'art. 591 c.c.) o financo ad una condotta di captazione testamentaria in ipotesi addebitabile alla convenuta (condotta nemmeno accennata in atto di citazione).
*
7. Se, dunque, la dichiarazione contestata dagli attori all'esito del giudizio risulta e va dichiarata pienamente conforme a verità, al contempo non v'è agli atti alcun riscontro di una ipotetica non genuinità della volontà testamentaria formalizzata nel testamento per cui è causa.
La domanda degli attori va pertanto rigettata, essendo destituita di fondamento la loro pretesa di caducare il testamento pubblico rilasciato da . Parte_6
*
8. La convenuta ha chiesto la condanna degli attori al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, co. 2 c.p.c., lamentando che essi, trascrivendo la domanda oggetto del presente giudizio, avrebbero serbato una condotta sorretta da male fede o colpa grave.
La domanda va rigettata.
8.1. Si legge negli scritti difensivi della convenuta che la trascrizione della domanda sarebbe stata effettuata dagli attori illegittimamente (comparsa di costituzione, pag. 8).
La deduzione non coglie nel segno.
A norma dell'art. 2652 c.c. la domanda di impugnazione del testamento è trascrivibile e tanto basta per concludere che la trascrizione della domanda che ci occupa è avvenuta legittimamente.
8.2. Ciò detto, a norma dell'art. 96, co. 2 c.p.c. colui il quale ha trascritto una domanda giudiziale, a presidio di un diritto poi accertato come inesistente, può essere condannato al risarcimento del danno soltanto nel caso in cui egli, procedendo alla trascrizione, abbia agito “senza la normale prudenza”.
Ebbene, tanto non è avvenuto nel caso di specie nel quale, impugnato il testamento, gli attori pagina 10 di 12 hanno trascritto la domanda, come usualmente accade - e anche in ragione del fatto che, è agevole intuirlo, sarebbe stato imprudente non trascriverla.
8.3. Non può del resto nemmeno asserirsi che la domanda attorea fosse ictu oculi infondata e dunque che la stessa sia stata pretestuosamente proposta dagli attori, non per far valere quello che essi hanno ritenuto essere un loro diritto, ma al mero fine di ostacolare la circolazione dei beni relitti dal de cuius e di danneggiare la convenuta.
Tanto equivale a dire che non si ravvisa nel caso di specie né un'ipotesi di abuso dello strumento processuale, né un'ipotesi di proposizione di un giudizio con colpa grave e, a fortiori, con mala fede.
8.4. Ciò detto quanto all'an della pretesa della convenuta, rileva il Collegio che
[...]
ha lamentato un danno del quale non v'è contezza in atti. CP_1
La convenuta, a tal riguardo, si è infatti limitata a depositare sub doc. 11 una proposta d'acquisto avente ad oggetto un bene indicato come facente parte del compendio ereditario relitto dal de cuius, allegando che la compravendita del bene non si sarebbe stata perfezionata in ragione dell'esistenza della trascrizione della domanda.
Tale allegazione, tuttavia, è rimasta priva di riscontro probatorio, dal momento che nessun mezzo di prova è stato offerto sul punto in comparsa di costituzione dalla convenuta - la quale poi, al pari degli attori, all'udienza di prima comparizione non ha richiesto l'assegnazione di termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Sono dunque mancate nel caso di specie anche la precisa identificazione e la prova del danno in tesi patito dalla convenuta, che in comparsa di costituzione si è limitata a tratteggiare un danno patrimoniale non meglio identificato e a quantificarlo, in modo del tutto apodittico, in € 25.000,00.
8.5. Per il compendio di tali ragioni la domanda di risarcimento del danno va rigettata.
*
9. In conclusione, la domanda attorea va rigettata e va parimenti rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dalla convenuta ai sensi dell'art. 96, co. 2 c.p.c.
9.1. Visto l'art. 2668, co. 2 c.c., va ordinata al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari la cancellazione (con oneri e spese a carico degli attori, in solido) della trascrizione della domanda giudiziale così emarginata: Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Vicenza – Territorio,
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Schio, Presentazione n. 8 del 08.03.2022, Registro generale n.
2325, Registro Particolare n. 1714.
Ai sensi dell'art. 2668, co. 1 c.c., la cancellazione potrà avvenire all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza.
pagina 11 di 12 9.2. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, che va ravvisata in capo agli attori. E' vero, infatti, che la convenuta è soccombente quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., ma è agevole rilevare che tale domanda ha costituito una mera reazione alla domanda attorea e che essa ha avuto nell'economia del presente giudizio un rilievo del tutto marginale.
Gli attori, in solido, vanno dunque condannati a rifondere a le spese di lite Controparte_1
che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi medi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva e di decisione, quanto a giudizi di valore indeterminabile e di media complessità), vanno liquidate in € 7.122,00 per compensi (da intendersi satisfattivi anche delle competenze relative al procedimento per sequestro giudiziario ante causam proposto dagli attori innanzi al Tribunale di Vicenza ed ivi iscritto al n. R.G. 3174/2021), oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 887/2022:
1) rigetta la domanda attorea;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno svolta in via riconvenzionale dalla convenuta;
3) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale così emarginata: Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Vicenza – Territorio,
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Schio, Presentazione n. 8 del 08.03.2022, Registro generale n.
2325, Registro Particolare n. 1714, con oneri e spese a carico degli attori, in solido;
4) condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 solido, a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 7.122,00 per compensi, oltre al Controparte_1
rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2025
Il Giudice estensore dr.ssa Elisa Zambelli
Il Presidente dr. Antonio Picardi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale in persona dei magistrati dr. Antonio Picardi Presidente dr. Massimiliano De Giovanni Giudice dr.ssa Elisa Zambelli Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 887/2022 promosso da:
(C.F. ), ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( , ( ) e Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
( ), con il patrocinio dall'Avv. TASSOTTI TEOBALDO Parte_5 C.F._5
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Marostica, via IV Novembre n. 33/1
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._6
MAGNABOSCO GIANFRANCO e dell'Avv. BALESTRO MARTA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Arzignano, Viale Kennedy n. 14
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
convenivano in giudizio Controparte_1
Il giudizio veniva iscritto in data 18.02.2022 al n. R.G. 887/2022.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
pagina 1 di 12 - che in data 19.12.2020 era deceduto in Santorso , nato nel 1941 (doc. 1 attori); Parte_6
- che era fratello degli attori e e Parte_6 Parte_1 Parte_2 Parte_3
della convenuta e nonno di e figlie del fratello Controparte_1 Parte_4 Parte_5
premorto ; Persona_1
- che per atto del 11.01.2021 a rogito del Notaio in EN NO TT (Rep. n. 13.533, Racc. n.
10.738: doc. 2 attori) era stato registrato il testamento pubblico del de cuius, ricevuto dal medesimo
Notaio in data 10.04.2019 (Rep. n. 344: doc. 2 attori);
- che nel testamento aveva istituito propria erede universale la sorella Parte_6 [...]
a lei lasciando tutti i propri “beni mobili ed immobili” (doc. 2 attori); CP_1
- che il testamento non era stato sottoscritto dal testatore, il quale aveva ivi dichiarato “di non sapere sottoscrivere” il testamento “per non aver utilizzato la scrittura dal tempo delle scuole elementari e quindi per averne dimenticato i caratteri” (doc. 2 attori);
- che tale dichiarazione non era “affatto veritiera” (atto di citazione, pag. 1), poiché Parte_6 aveva invero “continuato normalmente a scrivere ed a sottoscrivere” quanto meno sino al febbraio del
2019 – com'era provato da taluna documentazione bancaria da lui sottoscritta nel febbraio del 2019, nell'agosto del 2016, nel luglio del 2016 e nel maggio del 2011 (docc. 3/8 attori).
1.2. Tanto premesso, gli attori rilevavano che il testamento del de cuius era nullo, poiché esso non era stato sottoscritto dal testatore e recava, in vece della sottoscrizione, la sopra menzionata dichiarazione che, tuttavia, non era veritiera.
Dato atto del fatto che in assenza del testamento si sarebbe aperta (anche) in loro favore la successione legittima del de cuius (che era deceduto essendo celibe e senza figli), gli attori concludevano chiedendo la declaratoria della nullità del testamento.
2. La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
attorea.
2.1. In comparsa di costituzione veniva dedotto:
- che era stata la sola, tra i fratelli, a occuparsi di finché egli era Controparte_1 Parte_6
stato in vita, che era stata lei ad anticipare integralmente le spese di successione e che era stata sempre lei a farsi carico del pagamento delle bollette e delle spese condominiali del fratello a partire del luglio del 2020, quando le sue condizioni di salute si erano aggravate;
- che aveva prestato al fratello l'importo di lire 31.000.000, che mai era stato Parte_6 Per_1
restituito;
- che tale somma sarebbe stata dunque “opposta in compensazione” a e nel caso Parte_4 Pt_5
in cui la convenuta avesse dovuto effettuare pagamenti in loro favore all'esito del presente giudizio pagina 2 di 12 (comparsa, pag. 3);
- che, per altro, la convenuta era stata “esclusa (quale femmina) dall'intestazione dei terreni acquistati” dal padre, dei quali avevano beneficiato soltanto i suoi fratelli (comparsa, pag. 3);
- che la pretesa degli attori era dunque pretestuosa e in ogni caso infondata;
- che proprio la documentazione depositata dagli attori (da leggersi in uno ad ulteriore documentazione bancaria recante la sottoscrizione di , depositata dalla convenuta sub docc. 6/9) Parte_6 mostrava che all'epoca di redazione del testamento (ma invero già in epoca Parte_6 precedente) non era più in grado di “apporre la propria firma per esteso e leggibile”, scrivendo il nome e il cognome (comparsa, pag. 4).
2.2. Tanto premesso, la convenuta segnalava che l'atto notarile deve contenere “la sottoscrizione col nome, cognome delle parti” a norma dell'art. 51, n. 10 della L. n. 89/1913, ove è al contempo previsto che “se alcune delle parti … non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che gliela impedisca e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione”.
In comparsa di costituzione veniva pertanto dedotto che la censura di nullità avanzata dagli attori era infondata, poiché la sottoscrizione non apposta da in calce al testamento Parte_6
rilasciato in forma pubblica era stata correttamente surrogata dalla sua dichiarazione (raccolta dal
Notaio e veritiera) di non saper sottoscrivere l'atto.
2.3. Chiesto, pertanto, il rigetto della domanda attorea, la convenuta lamentava che gli attori avevano agito con mala fede o colpa grave, anche trascrivendo la domanda e così impendendole di disporre del bene immobile caduto in successione – bene rispetto al quale deduceva di aver ricevuto una proposta di acquisito alla quale non aveva “potuto dar seguito” proprio per via della trascrizione della domanda (comparsa, pag. 7).
Sulla scorta di tali deduzioni la convenuta chiedeva la condanna degli attori al pagamento dell'importo di € 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno, all'uopo invocando l'art. 96 c.p.c.
3. All'udienza di prima comparizione del 21.06.2022 gli attori chiedevano la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e a tale istanza aderiva la convenuta.
3.1. In data 21.01.2025 si teneva quindi l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Gli attori insistevano per l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “ogni contraria eccezione, istanza e domanda di parte attrice respinta, voglia, il Tribunale Ill.mo, accertare e dichiarare la nullità del testamento pubblico rep. 344 - 10 aprile 2019 Not. NO TT, registrato con rep. 13.533 - 11 gennaio 2021 medesimo Notaio, non corrispondendo a verità la dichiarazione del testatore di non essere in grado di sottoscrivere quel testamento «per non avere utilizzato la scrittura dal tempo delle scuole elementari e quindi per averne dimenticato i caratteri». Vinte le spese ed i
pagina 3 di 12 compensi del presente giudizio, comprese quelle per la fase della mediazione obbligatoria, da attribuirsi al sottoscritto difensore, in quanto antistatario”.
La convenuta insisteva per l'accoglimento delle conclusioni che qui si ritrascrivono: “1)
Respingere ogni domanda degli attori perché infondata in fatto ed in diritto, e conseguentemente ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata da parte attrice presso l'Ufficio Provinciale di Vicenza, Territorio, Servizi di Pubblicità Immobiliare di Schio, Agenzia delle Entrate, ai numeri 2325 RG e 1714 RP in data 08/03/2022 (doc. n. 11). 2) In via riconvenzionale:
Accertata e dichiarata l'infondatezza delle domande attoree condannare ex art. 96 cpc gli attori stessi al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla convenuta da determinarsi in corso di causa e da liquidarsi in via equitativa, comunque nel limite di € 25.000,00=, per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave e per aver illegittimamente trascritto la domanda giudiziale in danno alla convenuta 3) Con vittoria di spese e competenze”.
Su tali conclusioni il giudizio veniva trattenuto in decisione, con assegnazione di termini alle parti per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
4. Gli attori hanno proposto il giudizio in scrutinio per ottenere la declaratoria della nullità del testamento pubblico di , ricevuto in data 10.04.2019 dal Notaio in EN NO Parte_6
TT (Rep. n. 344: doc. 2 attori) e registrato in data 11.01.2021 dal medesimo Notaio (Rep. n.
13.533; Racc. n. 10738: doc. 2 attori).
4.1. Facendosi qui questione di un testamento pubblico, va innanzitutto rilevato che a norma dell'art. 603, co. 1 e 3 c.c. il testamento pubblico è “ricevuto dal notaio” e deve essere sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio. E se il testatore “non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà”, egli deve “dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione”
(art. 603, co. 3 c.c.).
Posto, dunque, che il testamento pubblico assume la veste di un atto notarile, rileva nel caso di specie anche la Legge n. 89/1913 recante l'Ordinamento del notariato e degli archivi notarili e, segnatamente, il suo articolo 51, a norma del quale l'atto notarile “deve contenere” la “sottoscrizione col nome, cognome delle parti” – con la precisazione che “se alcune delle parti (…) non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che gliela impedisca e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione” (art. 51, n. 10).
Va infine rammentato che, per consolidato approdo interpretativo, “nel testamento pubblico, quando il notaio fa menzione di una dichiarazione del testatore riguardante, ai sensi dell'art. 603 c.c., una causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto (…) il testamento è valido solo se tale causa
pagina 4 di 12 effettivamente sussista, derivandone in caso contrario il difetto di sottoscrizione e, quindi, la nullità del testamento per difetto di un requisito formale” (Cass. civ. n. 27824/2008).
4.2. Ebbene, il testamento pubblico per cui è causa non è stato sottoscritto di pugno dal testatore il quale, dopo aver pronunciato le proprie volontà testamentarie, ha dichiarato al Notaio di “non saper sottoscrivere” il testamento “per non aver utilizzato la scrittura dal tempo delle scuole elementari e quindi per averne dimenticato i caratteri”.
A dire degli attori il testamento sarebbe nullo poiché, da un lato, non reca la sottoscrizione del testatore e, dall'altro lato, reca la dichiarazione ora rammentata, che sarebbe tuttavia non rispondente a verità e dunque inidonea a tener validamente luogo della sottoscrizione mancante.
Sempre secondo la prospettazione attorea, la “non rispondenza a verità” della dichiarazione che si rinviene in testamento sarebbe palese, poiché il testatore (che ha dichiarato di non saper sottoscrivere per non aver più usato la scrittura dai tempi della scuola elementare e per averne così dimenticato i caratteri) ha invero utilizzato la scrittura nel corso della propria vita, apponendo sottoscrizioni anche in epoca assai vicina all'aprile del 2019, quando ha rilasciato al Notaio il testamento per cui è causa.
Ritiene il Collegio che l'argomento attoreo non colga nel segno.
*
5. La sottoscrizione del testamento (anche di quello pubblico) è requisito formale che risponde al fine, invero manifesto, di dotare la scheda testamentaria di una risultanza estrinseca (la sottoscrizione, appunto) che, anche ex post (e, segnatamente, dopo la morte del testatore), permetta di ricondurre la scheda medesima al testatore – il quale, si presume, sottoscrivendo la scheda ne ha fatto proprio il contenuto, assumendone la paternità.
Così, quanto al testamento olografo (ma il principio, mutatis mutandis, non può che valere anche per il testamento pubblico) la giurisprudenza di legittimità insegna che il “requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità
e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento (…)” (Cass. civ. n. 18616/2017).
5.1. Ebbene, nel testamento pubblico la sottoscrizione del testatore può invero mancare ed essere per così dire sostituita da una dichiarazione resa dal testatore (il quale dichiara al Notaio di non poter o di non saper sottoscrivere l'atto) e raccolta dal Notaio (che di tale dichiarazione deve far menzione nell'atto): tanto è previsto, come detto, sia dall'art. 603, co. 3 c.c., sia dall'art. 51, n. 10 della
L. n. 89/1913.
pagina 5 di 12 Laddove il testamento pubblico sia privo della sottoscrizione del testatore, ma munito della dichiarazione predetta, esso è dunque formalmente valido (per quanto concerne il profilo della sottoscrizione che viene qui in rilievo).
5.2. Chiaramente, la sottoscrizione di pugno presente entro una scheda testamentaria può essere contestata da coloro i quali ne assumano il carattere apocrifo.
Allo stesso modo, è possibile contestare la veridicità della dichiarazione di incapacità o di impossibilità a sottoscrivere che sia presente in un testamento pubblico, in luogo della sottoscrizione del testatore.
Colui il quale contesta l'autografia della sottoscrizione deve dimostrare che la sottoscrizione non è stata apposta dal testatore. Laddove, per contro, si faccia questione della contestazione della veridicità della dichiarazione di incapacità o di impossibilità a sottoscrivere, presente in un testamento pubblico, si tratta di dimostrare non tanto che il testatore non ha rilasciato la dichiarazione (tanto comporterebbe in effetti la proposizione di querela di falso verso l'atto notarile, ove il Notaio ha fatto constare che il testatore ha reso la dichiarazione in sua presenza), quanto piuttosto che egli, rilasciando la dichiarazione, non ha detto la verità: che egli, detto altrimenti, ha dato conto di una impossibilità o incapacità di sottoscrivere invero non sussistenti.
Va da sé che l'accertamento della non rispondenza al vero della dichiarazione getta per così dire un'ombra sulla dichiarazione medesima e sul testamento tutto. E poiché, morto il testatore, non è possibile stabilire se egli abbia voluto far proprio il testamento pur senza sottoscriverlo e pur rilasciando una dichiarazione di incapacità o impossibilità a sottoscrivere non rispondente al vero, o se egli abbia dichiarato circostanze non rispondenti al vero proprio per non sottoscrivere il testamento non voluto, sì da minarne la validità, la dichiarazione non veritiera risulta priva della capacità di fare validamente “le veci” della sottoscrizione mancante – con la conseguenza che il testamento (non sottoscritto e non munito di una valida dichiarazione) risulta irrimediabilmente nullo per mancanza di un requisito formale.
5.3. Ora, il testamento pubblico per cui è causa, non sottoscritto da , è Parte_6
formalmente munito della dichiarazione già più volte menzionata.
Era allora onere degli attori, attesa la domanda che essi hanno proposto, provare che la dichiarazione, pur formalmente presente, non è rispondente al vero.
5.4. Si impone, a tal riguardo, una precisazione.
Diversamente da quanto opinato dagli attori, non rileva, qui, il fatto che (che Parte_6
ha dichiarato al Notaio di non aver usato la scrittura dal tempo della scuola elementare) possa aver invero utilizzato la scrittura nel corso della propria esistenza.
pagina 6 di 12 Ciò che va qui stabilito è, piuttosto, se , il 10.04.2019, quando ha rilasciato il Parte_6
proprio testamento al Notaio, fosse (o meno) effettivamente in grado di redigere e dunque utilizzare i caratteri della scrittura.
Detto altrimenti. La veridicità della dichiarazione di deve essere qui indagata Parte_6
non verificando se egli abbia (o meno) utilizzato la scrittura dopo aver concluso la scuola elementare, ma verificando se egli nell'aprile del 2019 fosse (o meno) in grado di utilizzare la scrittura ed i relativi caratteri – al fine precipuo di apporre in calce al testamento la propria sottoscrizione.
Per dimostrare la mendacità della dichiarazione, pertanto, gli attori avrebbe dovuto semplicemente provare che nell'aprile del 2019 ricordava ed era in grado di utilizzare Parte_6
i caratteri della scrittura per redigere la propria sottoscrizione.
5.5. Ebbene, per verificare se gli attori abbiano assolto, o meno, al predetto onere probatorio, vanno esaminati gli unici mezzi di prova che essi hanno depositato in giudizio – cioè a dire la documentazione bancaria di cui ai docc. 3/8.
Gli attori (che all'udienza di prima comparizione hanno chiesto senz'altro la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza chiedere l'assegnazione di termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c.) non hanno infatti offerto in giudizio alcun mezzo di prova ulteriore, rispetto alla documentazione allegata all'atto di citazione, né hanno insistito per l'ammissione di un qualsivoglia accertamento istruttorio.
Essi in atto di citazione e poi in sede di precisazione delle conclusioni (e negli scritti difensivi conclusivi) si sono limitati a rimettere a questo Tribunale la decisione di disporre una consulenza calligrafica che, secondo la loro prospettazione, avrebbe dovuto avere ad oggetto gli originali dei documenti bancari qui depositati e “gli originali di tutti i moduli, specimen informative e contratti” sottoscritti da presso Cassa di Risparmio del Veneto e Banca Intesa negli ultimi dieci Parte_6
anni – documenti, questi ultimi, che il Tribunale avrebbe dovuto acquisire avvalendosi dello strumento di cui all'art. 210 c.p.c. (atto di citazione, pag. 3).
Posto che gli attori, come già rilevato, nel corso del giudizio non hanno insistito in tale istanza, essa si appalesa in ogni caso inammissibile, poiché è all'evidenza esplorativa, poiché la autografia delle sottoscrizioni presenti sulla documentazione depositata dagli attori non è contestata in giudizio e poiché ai fini che qui ci occupano non è necessario analizzare la scrittura di quanto “agli Parte_6 ultimi dieci anni” della sua vita.
5.6. Ebbene, passando in rassegna la documentazione depositata dagli attori si può agevolmente verificare che nel corso del mese di maggio del 2011 ha sottoscritto della Parte_6
documentazione bancaria apponendo su di essa una firma comprensiva di cognome e nome, redatta pagina 7 di 12 utilizzando i caratteri della scrittura e pienamente leggibile (doc. 6 attori).
Già nel corso del 2016, tuttavia, la firma del de cuius è andata impoverendosi.
In calce alla documentazione bancaria prodotta dagli attori sub doc. 5 si rinviene infatti una sottoscrizione (apposta in data 19.07.2016) che ancora comprende il cognome ed il nome, ma nella quale solo taluni caratteri risultano leggibili. E se in tale sottoscrizione quanto al nome è dato leggere, quanto meno, la lettera “A” maiuscola iniziale e la lettera “l”, nella documentazione di cui al doc. 4 attoreo (documentazione sottoscritta in data 12.08.2016) si rinvengono tre sottoscrizioni nelle quali il nome ( ) risulta totalmente illeggibile e ridotto ad un segno grafico (per altro differente, in Pt_6
ciascuna delle tre sottoscrizioni) nel quale non è dato riconoscere alcun carattere.
Guardando, quindi, alla documentazione bancaria depositata dagli attori sub doc. 3, sottoscritta da in data 06.02.2019, su di essa si rinvengono 5 sottoscrizioni, tutte differenti le une Parte_6
dalle altre, nelle quali è divenuto totalmente illeggibile anche il cognome e che si risolvono, interamente, in un segno grafico incomprensibile e che non ha nulla a che vedere con i “caratteri della scrittura”.
Rileva, infine, la documentazione bancaria depositata dalla convenuta sub doc. 8, sottoscritta da in data 27.02.2019, nella quale si rinvengono quali “sottoscrizioni” dei segni grafici Parte_6
incomprensibili, al pari di quello ora preso in esame, nonché la documentazione bancaria di cui al doc.
7 della convenuta, sottoscritta in data 05.06.2019 – nella quale la “sottoscrizione” di si Parte_6
condensa dapprima, alla pag. 1, in un unico segno grafico che parrebbe da ricondurre ad una “A” maiuscola e poi, nella pagina finale, in un unico segno grafico radicalmente illeggibile.
5.7. E' allora evidente che le risultanze di causa non provano affatto che alla Parte_6
data dal 10.04.2019 ricordava i caratteri della scrittura e che egli era in grado di utilizzarli al fine di redigere la propria sottoscrizione.
Le risultanza di causa (e, tra queste, proprio i documenti prodotti dagli attori) provano piuttosto che alla data del 10.04.2019 davvero non era in grado di utilizzare “i caratteri della Parte_6 scrittura” che egli ha dichiarato al Notaio di aver dimenticato e che egli davvero non era in grado di apporre in calce al testamento una sottoscrizione interamente leggibile e comprensiva di nome e cognome (qual è quella che l'art. 51, n. 10 della L. n. 89/1913 richiede quanto agli atti notarili) - e nemmeno una anche differente sottoscrizione, pur sempre redatta, tuttavia, utilizzando quanto meno quei “caratteri della scrittura” menzionati nella dichiarazione qui contestata dagli attori.
Dichiarando al Notaio di non saper apporre la propria sottoscrizione, per aver dimenticato i caratteri della scrittura, il testatore ha dunque dichiarato una circostanza rispondente al vero, dal momento che egli una simile sottoscrizione non è stato in grado di apporre nemmeno sulla pagina 8 di 12 documentazione bancaria (documentazione che viene per altro ordinariamente percepita come
“importante” e “ufficiale”, anche dalle persone anziane, e che per questo viene tendenzialmente sottoscritta con una certa dose di attenzione e precisione) sia in epoca precedente, sia in epoca successiva alla data in cui il Notaio ha ricevuto il suo testamento.
*
6. Si è già rilevato, d'altro canto, che l'indagine intorno alla veridicità della dichiarazione rilasciata dal testatore che non sottoscrive il testamento pubblico è volta, in buona sostanza, a verificare se il testamento, pur non sottoscritto, possa essere (senza dubbi o incertezze) attribuito alla paternità del testatore.
6.1. Ebbene, gli attori, come detto, non hanno affatto assolto all'onere di provare che Pt_6
alla data del 19.04.2019 ricordasse e fosse in grado di utilizzare i caratteri della scrittura e,
[...]
anzi, hanno concorso a provare l'esatto contrario.
Il fatto che abbia dichiarato al Notaio di non saper sottoscrivere il testamento Parte_6 non può allora destare alcun “sospetto”, dal momento che egli davvero non era in grado di vergare la propria sottoscrizione.
6.2. Ciò detto, gli attori non hanno nemmeno assolto all'onere di allegare e provare che il testamento pubblico per cui è causa sarebbe non riconducibile alla paternità di . Parte_6
Si intende dire che mai, nel corso del giudizio, gli attori hanno revocato in dubbio la genuinità della volontà testamentaria cristallizzata nel testamento che essi hanno impugnato.
6.3. Soltanto in comparsa conclusionale essi hanno dedotto che il testatore potrebbe aver
“intenzionalmente” rilasciato una dichiarazione “falsa”, per “evitare di lasciare un testamento contrario alla propria volontà”; che dovrebbe dubitarsi del fatto che il testatore “possa aver detto seriamente, consapevolmente, spontaneamente che non ricordava i caratteri dell'alfabeto”; che ci si dovrebbe chiedere se sia stata proprio la convenuta ad accompagnare il fratello “ormai settantottenne” dal Notaio, “perché la nominasse unica erede” (comparsa, pagg. 7 e 8) – giungendo financo a dedurre nella memoria di replica conclusiva che sarebbe stato condotto dal Notaio dalla Parte_6 sorella “per fare testamento a suo favore, evidentemente controvoglia, o, forse, non CP_1 rendendosene addirittura conto” (memoria di replica, pag. 1).
Si tratta, è evidente, di deduzioni inammissibili. Gli attori le hanno infatti introdotte in giudizio tardivamente negli scritti difensivi conclusivi - gli unici scritti difensivi che essi hanno depositato in corso di causa, dal momento che all'udienza di prima comparizione essi, come già rammentato, hanno senz'altro richiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Si tratta, del resto, di deduzioni oltremodo generiche, che nemmeno possono essere qui intese pagina 9 di 12 quali allegazioni e che si compendiando invero in mere illazioni, prive del benché minimo riscontro oggettivo e probatorio.
Si tratta, ancora, di deduzioni gravemente perplesse. Gli attori, in effetti, paiono aver voluto assumere che il testatore, presentatosi davanti al Notaio, sarebbe stato pienamente capace e consapevole (avendo egli financo deciso di rendere una dichiarazione falsa, per invalidare un testamento non gradito) e, al contempo, che egli sarebbe stato in radice incapace di testare (avendo egli rilasciato un testamento “senza rendersene conto”: così si legge nella memoria di replica, come detto).
Si tratta, infine, di deduzioni completamente eccentriche rispetto all'oggetto del giudizio, dal momento che esse paiono alludere ad una condizione di incapacità di testare (mai dedotta nel presente giudizio, ove il testamento non è stato impugnato ai sensi dell'art. 591 c.c.) o financo ad una condotta di captazione testamentaria in ipotesi addebitabile alla convenuta (condotta nemmeno accennata in atto di citazione).
*
7. Se, dunque, la dichiarazione contestata dagli attori all'esito del giudizio risulta e va dichiarata pienamente conforme a verità, al contempo non v'è agli atti alcun riscontro di una ipotetica non genuinità della volontà testamentaria formalizzata nel testamento per cui è causa.
La domanda degli attori va pertanto rigettata, essendo destituita di fondamento la loro pretesa di caducare il testamento pubblico rilasciato da . Parte_6
*
8. La convenuta ha chiesto la condanna degli attori al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, co. 2 c.p.c., lamentando che essi, trascrivendo la domanda oggetto del presente giudizio, avrebbero serbato una condotta sorretta da male fede o colpa grave.
La domanda va rigettata.
8.1. Si legge negli scritti difensivi della convenuta che la trascrizione della domanda sarebbe stata effettuata dagli attori illegittimamente (comparsa di costituzione, pag. 8).
La deduzione non coglie nel segno.
A norma dell'art. 2652 c.c. la domanda di impugnazione del testamento è trascrivibile e tanto basta per concludere che la trascrizione della domanda che ci occupa è avvenuta legittimamente.
8.2. Ciò detto, a norma dell'art. 96, co. 2 c.p.c. colui il quale ha trascritto una domanda giudiziale, a presidio di un diritto poi accertato come inesistente, può essere condannato al risarcimento del danno soltanto nel caso in cui egli, procedendo alla trascrizione, abbia agito “senza la normale prudenza”.
Ebbene, tanto non è avvenuto nel caso di specie nel quale, impugnato il testamento, gli attori pagina 10 di 12 hanno trascritto la domanda, come usualmente accade - e anche in ragione del fatto che, è agevole intuirlo, sarebbe stato imprudente non trascriverla.
8.3. Non può del resto nemmeno asserirsi che la domanda attorea fosse ictu oculi infondata e dunque che la stessa sia stata pretestuosamente proposta dagli attori, non per far valere quello che essi hanno ritenuto essere un loro diritto, ma al mero fine di ostacolare la circolazione dei beni relitti dal de cuius e di danneggiare la convenuta.
Tanto equivale a dire che non si ravvisa nel caso di specie né un'ipotesi di abuso dello strumento processuale, né un'ipotesi di proposizione di un giudizio con colpa grave e, a fortiori, con mala fede.
8.4. Ciò detto quanto all'an della pretesa della convenuta, rileva il Collegio che
[...]
ha lamentato un danno del quale non v'è contezza in atti. CP_1
La convenuta, a tal riguardo, si è infatti limitata a depositare sub doc. 11 una proposta d'acquisto avente ad oggetto un bene indicato come facente parte del compendio ereditario relitto dal de cuius, allegando che la compravendita del bene non si sarebbe stata perfezionata in ragione dell'esistenza della trascrizione della domanda.
Tale allegazione, tuttavia, è rimasta priva di riscontro probatorio, dal momento che nessun mezzo di prova è stato offerto sul punto in comparsa di costituzione dalla convenuta - la quale poi, al pari degli attori, all'udienza di prima comparizione non ha richiesto l'assegnazione di termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Sono dunque mancate nel caso di specie anche la precisa identificazione e la prova del danno in tesi patito dalla convenuta, che in comparsa di costituzione si è limitata a tratteggiare un danno patrimoniale non meglio identificato e a quantificarlo, in modo del tutto apodittico, in € 25.000,00.
8.5. Per il compendio di tali ragioni la domanda di risarcimento del danno va rigettata.
*
9. In conclusione, la domanda attorea va rigettata e va parimenti rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dalla convenuta ai sensi dell'art. 96, co. 2 c.p.c.
9.1. Visto l'art. 2668, co. 2 c.c., va ordinata al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari la cancellazione (con oneri e spese a carico degli attori, in solido) della trascrizione della domanda giudiziale così emarginata: Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Vicenza – Territorio,
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Schio, Presentazione n. 8 del 08.03.2022, Registro generale n.
2325, Registro Particolare n. 1714.
Ai sensi dell'art. 2668, co. 1 c.c., la cancellazione potrà avvenire all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza.
pagina 11 di 12 9.2. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, che va ravvisata in capo agli attori. E' vero, infatti, che la convenuta è soccombente quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., ma è agevole rilevare che tale domanda ha costituito una mera reazione alla domanda attorea e che essa ha avuto nell'economia del presente giudizio un rilievo del tutto marginale.
Gli attori, in solido, vanno dunque condannati a rifondere a le spese di lite Controparte_1
che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi medi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva e di decisione, quanto a giudizi di valore indeterminabile e di media complessità), vanno liquidate in € 7.122,00 per compensi (da intendersi satisfattivi anche delle competenze relative al procedimento per sequestro giudiziario ante causam proposto dagli attori innanzi al Tribunale di Vicenza ed ivi iscritto al n. R.G. 3174/2021), oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 887/2022:
1) rigetta la domanda attorea;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno svolta in via riconvenzionale dalla convenuta;
3) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale così emarginata: Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Vicenza – Territorio,
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Schio, Presentazione n. 8 del 08.03.2022, Registro generale n.
2325, Registro Particolare n. 1714, con oneri e spese a carico degli attori, in solido;
4) condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 solido, a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 7.122,00 per compensi, oltre al Controparte_1
rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2025
Il Giudice estensore dr.ssa Elisa Zambelli
Il Presidente dr. Antonio Picardi
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