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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1036/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(P.Iva: assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Tommaso Bertuccelli appellante contro
(C.F./P.IVA , assistita e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Luigi Scarpa appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria eccezione, difesa e istanza, in accoglimento delle doglianze formulate da parte appellante, riformare integralmente la Sentenza n. 600/2023, emessa dal Giudice Unico del
Tribunale di Massa in data in data 4.10.2023, pubblicata in data 12.10.2023 e notificata in data 12.10.2023, e conseguentemente, revocata ogni contraria statuizione contenuta nella decisione appellata, accogliere le conclusioni rassegnate dall'odierna appellante nel giudizio a quo, qui da intendersi interamente richiamate e ritrascritte, condannando l'appellata al pagamento delle spese e dei costi di lite per ambo i gradi di giudizio”
Conclusioni dell'appellante svolte nel primo grado di giudizio:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice designato, disattesa ogni contraria istanza, accogliere l'opposizione spiegata dalla già in data Parte_1 Controparte_2
27.12.2019 e ciò per i motivi di cui alla narrativa, per l'effetto dichiarando illegittimo, inammissibile ed improcedibile il pignoramento presso terzi fatto eseguire dalla in data 6.12.2019, inefficace e/o nullo e/o da revocarsi, e Controparte_1 sempre per l'effetto condannando la a rifondere alla Controparte_1 [...]
tutte le somme che fossero state alla stessa assegnate nelle more ed in Parte_1
esito allo stesso procedimento espropriativo (maggiorate degli accessori). Con vittoria di spese e di compenso di ambo le fasi del giudizio”
Per la parte appellata:
"Piaccia alla Ecc. ma Corte di Appello contrariis reiectis 1) previa ogni ritenuta pronuncia di nullità e/o inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'avversario appello rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto confermando integralmente la sentenza n.600/2023 del Tribunale di Massa con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non percepito le seconde. 2) Nel subordinato caso di modifica della sentenza ex adverso impugnata voglia comunque accogliere tutte le conclusioni così come svolte nel giudizio di primo grado e di seguito ritrascritte: A) previa ogni ritenuta pronuncia di invalidità e/o inammissibilità e/o tardività delle avversarie domande, rigettare tutte le domande formulate da , già perché infondate Parte_1 Controparte_2
in fatto ed in diritto. B) con vittoria di spese e competenze di giudizio. In via istruttoria si chiede la acquisizione agli atti del fascicolo R.G.E.n.1030/2019. 3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con distrazione ex art.93
c.p.c. a favore del procuratore antistatario”.
pag. 2/6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n.600/2023 del 4 ottobre 2023 il Tribunale di Massa ha rigettato l'opposizione proposta ex artt. 615 e 617 cpc da (già Parte_1 [...]
) avverso l'esecuzione presso terzi (rg 1030/2019) intrapresa da Controparte_2 con atto di pignoramento 6 dicembre 2019, per l'importo di € Controparte_1
345.134,16 (pari all'importo del credito, per € 230.089,44 aumentato della metà), notificato in pari data dall'Ufficiale Giudiziario ai terzi , , CP_3 Pt_2
Monte dei Paschi di Siena SpA, Banco BPM SpA, nonché, a mezzo posta, con raccomandata inviata in data 6 dicembre 2019 e ricevuta in data 11 dicembre 2019, a
, e, in data 9 dicembre 2019 al debitore Parte_3 Controparte_2
(ora )(doc.11 convenuta opposta primo grado di
[...] Parte_1
giudizio). Con la sentenza di primo grado sono state ritenute infondate le ragioni dell'opponente, dedotte in relazione alla lamentata carenza dei presupposti di cui all'art.474 c.p.c. per inesigibilità dei crediti (di cui ai decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi n.1184/2019 e n.1235/2019 pronunciati dal Tribunale di
Genova) per l'intervenuta autorizzazione al sequestro conservativo, per l'importo di €
250.000,00, concessa dal Tribunale di Massa a (ora Controparte_2 [...]
) in procedimento ex artt. 669 sexies e 617 cpc nei confronti di Parte_1
per il credito risarcitorio vantato da (ora Controparte_1 Controparte_2
) in relazione a danni ad una imbarcazione. Parte_1
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti due motivi di impugnazione:
i. con un primo motivo, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l'azionabilità dei titoli costituiti dal decreto ingiuntivo n.1184/2019 e dal decreto ingiuntivo n.1235/2019 pronunciati dal
Tribunale di Genova, dichiarati provvisoriamente esecutivi, e oggetto di opposizione in separato procedimento, riproponendo quanto dedotto in primo grado in ordine alla non esigibilità dei crediti portati dai decreti ingiuntivi alla data di inizio dell'esecuzione, in conseguenza dell'intervenuta esecuzione del sequestro conservativo cui l'odierna appellante era stata autorizzata;
pag. 3/6 ii. con un secondo motivo, l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione di primo grado in ordine all'individuazione del momento in cui è iniziata l'esecuzione nei confronti dell'odierna appellante, essendo la stessa iniziata in data 6 dicembre 2019, ed essendo il provvedimento di autorizzazione al sequestro conservativo stato revocato solo in data 9 dicembre 2019.
3- La società appellata si è costituita nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Ha dedotto che gli atti di precetto erano stati notificati alla debitrice in data 25 novembre
2019 e che il ricorso per sequestro conservativo era stato depositato dall'odierna appellante solo in data 28 novembre 2019, successivamente alla notificazione degli atti di precetto, ottenendo dal Tribunale di Massa la pronuncia di decreto inaudita altera parte poi revocato in data 9 dicembre 2019. Ha osservato che, alla data della notificazione degli atti di precetto non esisteva ancora il vincolo dedotto da parte appellante, e che alla data dell'esecuzione del pignoramento presso terzi, nonché dell'instaurazione dell'opposizione, non sussisteva alcun vincolo di indisponibilità, essendo stato revocato in data 9 dicembre 2019 il decreto pronunciato inaudita altera parte. Ha osservato, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass.
n.32804/2023), che il pignoramento, quale fattispecie a formazione progressiva, inizia al momento della notificazione dell'atto al debitore, ove la dichiarazione positiva del terzo ha mera funzione di perfezionamento della fattispecie.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc nei termini assegnati, veniva riservata al collegio la decisione, ai sensi dell'art. 352 co.2 cpc, con ordinanza 2 febbraio 2025 all'esito di udienza svolta nelle forme dell'art. 127 ter cpc con note scritte in sostituzione d'udienza.
5- Questa Corte non può che rilevare preliminarmente l'inammissibilità dell'appello limitatamente alle ragioni d'appello costituenti opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc avverso l'atto di pignoramento de quo, stante il disposto dell'art. 618 u.c. cpc.
pag. 4/6 6- Osserva quindi questa Corte che, nella parte in cui il primo motivo d'appello è diretto a contestare l'esigibilità del credito al momento del pignoramento, non può che richiamarsi il costante orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “l'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente;
pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché - per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex art. 2932 c.c. - è specificamente collegato ad un rapporto esistente, e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione” (Cass.Sez.3, 27 ottobre 2022, n.31844; conformi: Cass.Sez.3, 24 maggio 2023, n.14419; Cass.Sez.3, 8 ottobre 2019, n.25042;
Cass.Sez.6-3, 22 giugno 2017, n.15607; Cass.Sez.3, 4 dicembre 1987, n.9027;
Cass.Sez.1, 22 giugno 1972, n.2055). Il primo motivo d'appello è conseguentemente infondato, non essendo l'esigibilità del credito un presupposto per l'inizio dell'esecuzione presso terzi. Stante il principio sopra ricordato il secondo motivo resta assorbito, per l'irrilevanza, nel caso, del momento in cui è iniziato il pignoramento.
L'appello deve essere rigettato.
7- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (importo di € 230.089,44 di cui ai due atti di precetto), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 52.001,00 sino ad € 260.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.977,00, fase introduttiva del giudizio €
1.911,00, fase di trattazione € 4.326,00, fase decisionale € 5.103,00, e così complessivamente € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
pag. 5/6 8- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 20 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1036/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(P.Iva: assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Tommaso Bertuccelli appellante contro
(C.F./P.IVA , assistita e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Luigi Scarpa appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria eccezione, difesa e istanza, in accoglimento delle doglianze formulate da parte appellante, riformare integralmente la Sentenza n. 600/2023, emessa dal Giudice Unico del
Tribunale di Massa in data in data 4.10.2023, pubblicata in data 12.10.2023 e notificata in data 12.10.2023, e conseguentemente, revocata ogni contraria statuizione contenuta nella decisione appellata, accogliere le conclusioni rassegnate dall'odierna appellante nel giudizio a quo, qui da intendersi interamente richiamate e ritrascritte, condannando l'appellata al pagamento delle spese e dei costi di lite per ambo i gradi di giudizio”
Conclusioni dell'appellante svolte nel primo grado di giudizio:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice designato, disattesa ogni contraria istanza, accogliere l'opposizione spiegata dalla già in data Parte_1 Controparte_2
27.12.2019 e ciò per i motivi di cui alla narrativa, per l'effetto dichiarando illegittimo, inammissibile ed improcedibile il pignoramento presso terzi fatto eseguire dalla in data 6.12.2019, inefficace e/o nullo e/o da revocarsi, e Controparte_1 sempre per l'effetto condannando la a rifondere alla Controparte_1 [...]
tutte le somme che fossero state alla stessa assegnate nelle more ed in Parte_1
esito allo stesso procedimento espropriativo (maggiorate degli accessori). Con vittoria di spese e di compenso di ambo le fasi del giudizio”
Per la parte appellata:
"Piaccia alla Ecc. ma Corte di Appello contrariis reiectis 1) previa ogni ritenuta pronuncia di nullità e/o inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'avversario appello rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto confermando integralmente la sentenza n.600/2023 del Tribunale di Massa con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non percepito le seconde. 2) Nel subordinato caso di modifica della sentenza ex adverso impugnata voglia comunque accogliere tutte le conclusioni così come svolte nel giudizio di primo grado e di seguito ritrascritte: A) previa ogni ritenuta pronuncia di invalidità e/o inammissibilità e/o tardività delle avversarie domande, rigettare tutte le domande formulate da , già perché infondate Parte_1 Controparte_2
in fatto ed in diritto. B) con vittoria di spese e competenze di giudizio. In via istruttoria si chiede la acquisizione agli atti del fascicolo R.G.E.n.1030/2019. 3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con distrazione ex art.93
c.p.c. a favore del procuratore antistatario”.
pag. 2/6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n.600/2023 del 4 ottobre 2023 il Tribunale di Massa ha rigettato l'opposizione proposta ex artt. 615 e 617 cpc da (già Parte_1 [...]
) avverso l'esecuzione presso terzi (rg 1030/2019) intrapresa da Controparte_2 con atto di pignoramento 6 dicembre 2019, per l'importo di € Controparte_1
345.134,16 (pari all'importo del credito, per € 230.089,44 aumentato della metà), notificato in pari data dall'Ufficiale Giudiziario ai terzi , , CP_3 Pt_2
Monte dei Paschi di Siena SpA, Banco BPM SpA, nonché, a mezzo posta, con raccomandata inviata in data 6 dicembre 2019 e ricevuta in data 11 dicembre 2019, a
, e, in data 9 dicembre 2019 al debitore Parte_3 Controparte_2
(ora )(doc.11 convenuta opposta primo grado di
[...] Parte_1
giudizio). Con la sentenza di primo grado sono state ritenute infondate le ragioni dell'opponente, dedotte in relazione alla lamentata carenza dei presupposti di cui all'art.474 c.p.c. per inesigibilità dei crediti (di cui ai decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi n.1184/2019 e n.1235/2019 pronunciati dal Tribunale di
Genova) per l'intervenuta autorizzazione al sequestro conservativo, per l'importo di €
250.000,00, concessa dal Tribunale di Massa a (ora Controparte_2 [...]
) in procedimento ex artt. 669 sexies e 617 cpc nei confronti di Parte_1
per il credito risarcitorio vantato da (ora Controparte_1 Controparte_2
) in relazione a danni ad una imbarcazione. Parte_1
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti due motivi di impugnazione:
i. con un primo motivo, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l'azionabilità dei titoli costituiti dal decreto ingiuntivo n.1184/2019 e dal decreto ingiuntivo n.1235/2019 pronunciati dal
Tribunale di Genova, dichiarati provvisoriamente esecutivi, e oggetto di opposizione in separato procedimento, riproponendo quanto dedotto in primo grado in ordine alla non esigibilità dei crediti portati dai decreti ingiuntivi alla data di inizio dell'esecuzione, in conseguenza dell'intervenuta esecuzione del sequestro conservativo cui l'odierna appellante era stata autorizzata;
pag. 3/6 ii. con un secondo motivo, l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione di primo grado in ordine all'individuazione del momento in cui è iniziata l'esecuzione nei confronti dell'odierna appellante, essendo la stessa iniziata in data 6 dicembre 2019, ed essendo il provvedimento di autorizzazione al sequestro conservativo stato revocato solo in data 9 dicembre 2019.
3- La società appellata si è costituita nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Ha dedotto che gli atti di precetto erano stati notificati alla debitrice in data 25 novembre
2019 e che il ricorso per sequestro conservativo era stato depositato dall'odierna appellante solo in data 28 novembre 2019, successivamente alla notificazione degli atti di precetto, ottenendo dal Tribunale di Massa la pronuncia di decreto inaudita altera parte poi revocato in data 9 dicembre 2019. Ha osservato che, alla data della notificazione degli atti di precetto non esisteva ancora il vincolo dedotto da parte appellante, e che alla data dell'esecuzione del pignoramento presso terzi, nonché dell'instaurazione dell'opposizione, non sussisteva alcun vincolo di indisponibilità, essendo stato revocato in data 9 dicembre 2019 il decreto pronunciato inaudita altera parte. Ha osservato, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass.
n.32804/2023), che il pignoramento, quale fattispecie a formazione progressiva, inizia al momento della notificazione dell'atto al debitore, ove la dichiarazione positiva del terzo ha mera funzione di perfezionamento della fattispecie.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc nei termini assegnati, veniva riservata al collegio la decisione, ai sensi dell'art. 352 co.2 cpc, con ordinanza 2 febbraio 2025 all'esito di udienza svolta nelle forme dell'art. 127 ter cpc con note scritte in sostituzione d'udienza.
5- Questa Corte non può che rilevare preliminarmente l'inammissibilità dell'appello limitatamente alle ragioni d'appello costituenti opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc avverso l'atto di pignoramento de quo, stante il disposto dell'art. 618 u.c. cpc.
pag. 4/6 6- Osserva quindi questa Corte che, nella parte in cui il primo motivo d'appello è diretto a contestare l'esigibilità del credito al momento del pignoramento, non può che richiamarsi il costante orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “l'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente;
pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché - per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex art. 2932 c.c. - è specificamente collegato ad un rapporto esistente, e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione” (Cass.Sez.3, 27 ottobre 2022, n.31844; conformi: Cass.Sez.3, 24 maggio 2023, n.14419; Cass.Sez.3, 8 ottobre 2019, n.25042;
Cass.Sez.6-3, 22 giugno 2017, n.15607; Cass.Sez.3, 4 dicembre 1987, n.9027;
Cass.Sez.1, 22 giugno 1972, n.2055). Il primo motivo d'appello è conseguentemente infondato, non essendo l'esigibilità del credito un presupposto per l'inizio dell'esecuzione presso terzi. Stante il principio sopra ricordato il secondo motivo resta assorbito, per l'irrilevanza, nel caso, del momento in cui è iniziato il pignoramento.
L'appello deve essere rigettato.
7- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (importo di € 230.089,44 di cui ai due atti di precetto), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 52.001,00 sino ad € 260.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.977,00, fase introduttiva del giudizio €
1.911,00, fase di trattazione € 4.326,00, fase decisionale € 5.103,00, e così complessivamente € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
pag. 5/6 8- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 20 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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