Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/06/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 20/06/2025, alle ore 11,55 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. MARICA ANGELONE in sostituzione dell'Avv LALLI CLAUDIO per la parte ricorrente e l'Avv. CAROLINA TONINI in sostituzione dell'Avv. MESSURI PAOLO per la parte resistente.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Parte resistente rappresenta il mancato deposito della memoria conclusionale da parte della ricorrrente.
L'avv. Angelone precisa che, trattandosi di rito del lavoro, non si tratta di memorie conclusionali ma di note difensive che, come risulta dal verbale precedente, sono facoltative.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 12,00.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
1
rappresentata da Avv. CLAUDIO LALLI Parte_1
CONTRO
Controparte_1 rappresentato da Avv. MESSURI PAOLO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10-07-23 Parte_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia dichiarare che alla signora per le mansioni Parte_1 effettivamente svolte alle dipendenze della Casa famiglia Insieme di aveva certo il Controparte_1 diritto sin dalla assunzione di essere inquadrato e quindi retribuito secondo il superiore livello B (o in ipotesi dei minori livelli inferiori ma superiore a quello riconosciuto del CCNL Case di Cura del 08/10/2020;
2) Voglia conseguentemente condannare il signor
[...]
titolare della ditta CP_1 Controparte_1
con sede in Sarzana Via Turi 18 a pagare
[...] alla ricorrente a titolo di differenze retributive di cui alla premessa la complessiva somma in tesi di € 11.695,17 o quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute più giuste ed eque in applicazione anche dell'articolo 36 della costituzione oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. 3) Voglia infine condannare il signor
[...]
a pagare al ricorrente a pagare tutte le spese e CP_1 competenze del presente giudizio.”
I – ORARIO DI LAVORO
L'assunzione e le proroghe prevedevano un orario di lavoro part-time di 32 ore settimanali espressamente indicate nel contratto e cioè il lunedì dalle ore
8,00 alle ore 14,00, il martedì e il mercoledì dalle ore
14,00 alle ore 21,00, il giovedì dalle ore 14,00 alle ore
18,00 e il venerdì e il sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00.
2 La ricorrente sostiene che invece operava con turni giornalieri di 12 ore così organizzati: un giorno dalle ore
8,00 alle ore 20,00, il giorno successivo riposo, poi tre giorni consecutivi dalle ore 20,00 alle ore 8,00 e poi un giorno di riposo.
Parte ricorrente ha depositato prospetti presenze non sottoscritti da alcuno, privi di intestazione e, quindi, di valore probatorio.
Peraltro, da tali brogliacci risulta che vi fossero tre addette;
da un estratto relativo a marzo si evincono turni dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20.
II – INQUADRAMENTO
La ricorrente, inquadrata nel livello A Case di cura private
- Aris (pers. Non medico) 8 ottobre 2020, deduce di aver svolto mansioni che le davano il diritto di essere inquadrata e quindi retribuita nel superiore livello B, consistenti nel accudire gli anziani ospitati nella struttura, pulire la struttura, predisporre le macchine lavatrici per il lavaggio degli indumenti degli ospiti e di quanto necessario alla struttura, cucinare in prima persona i pasti necessari agli ospiti, servire i pasti stessi, procedere alla ripulitura della cucina, somministrare agli ospiti i farmaci previsti e dovuti per le loro cure, procedere a piccole medicazioni di ulcere e piaghe;
precisava che, essendo l'unica dipendente presente in tutta la struttura, doveva provvedere a svolgere i ruoli sopra elencati nei confronti n° 8 ospiti, operando necessariamente in piene autonomia esecutiva.
Sosteneva infine la ricorrente di disporre di diploma di insegnamento alle scuole di grado preparatorio (cioè di asili nido e scuola materna), nonché di titolo formativo di soccorritrice del 118.
Secondo il CCNL applicato dall'azienda appartengono alla
Posizione A, tra gli altri, l'addetto alle pulizie, Operaio
3 qualificato, Addetto alla piscina, Commesso, Ausiliario. Sono inoltre comprese nella posizione le qualifiche che seguono, così rinominate dal C.C.N.L. 1998-2001: Addetto alla piscina
(già Bagnino); Commesso (già Telefonista); Ausiliario (già
Addetto alla cucina, Addetto al guardaroba, Lavandaio/a,
Disinfettatore, Ausiliario di assistenza per anziani,
Ausiliario socio-sanitario).
L'autonomia operativa si limita all'esecuzione dei compiti assegnati nell'ambito di istruzioni ricevute. L'attività è resa in base a istruzioni ed in esecuzione di prassi e metodologie definite, nell'area dei servizi generali e tecnico economali, con particolare riferimento alle pulizie da espletarsi in tutti gli ambienti della Struttura.
Nella posizione B sono inquadrati i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono: - conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati;
- capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali;
- autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
Tra i profili professionali troviamo: Operatore Tecnico addetto all'Assistenza (OTA), Cuoco, Assistente socio- sanitario con funzioni educative, Assistente socio-sanitario con funzioni di Sostegno.
Quanto ai requisiti culturali e professionali, occorre il possesso di licenza della scuola dell'obbligo unita a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica.
Per l'OTA, il titolo specifico è quello previsto dal D.M.
295/91, così come recepito negli Accordi del 25.11.91 e del
6.12.91, che fanno parte integrante del CCNL (Allegato 4).
III – LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
Il teste riferiva, tra l'altro: “Conosco la Testimone_1 ricorrente perché la lavorava nella Casa Parte_1
4 Famiglia “ ” sita a Marina di Carrara via Tiro 2… Mia CP_1 mamma è deceduta in data 04.01.2023 ed è stata ospite della
Struttura per un periodo di circa cinque o sei mesi.
Io andavo a trovare mia mamma quando si poteva entrare perché era periodo Covid e vigevano delle regole molto rigide per l'accesso. Mi recavo a trovare mia mamma in struttura, in genere, in orario prima di pranzo e prima di cena, a giorni alterni. Non sempre trovavo la sig.ra . Gli ospiti erano circa 6 o Parte_1
7, compresa mia madre. La ricorrente l'ho vista aiutare gli ospiti a mangiare, spesse volte l'ho vista cambiare gli ospiti. Non ricordo se l'ho vista fare le pulizie della Struttura, la vedevo che trafficava sempre. L'ho vista servire i pasti, non ricordo di averla vista somministrare i farmaci. Mia mamma non aveva una terapia farmacologica, forse prendeva una pasticca per dormire”.
La teste dipendente dal 2020 della Casa Testimone_2
Famiglia “ di riferiva: “A volte CP_1 Controparte_1 ho lavorato in turno con la ricorrente. Non ho mai visto la ricorrente somministrare i farmaci agli ospiti anche perché noi non possiamo farlo ma ci pensano direttamente i pazienti. Non serve l'infermiere in una Casa Famiglia perché gli ospiti sono autosufficienti. I farmaci sono chiusi a chiave dentro un armadietto la cui chiave viene detenuta dalle operatrici del turno. All'orario del farmaco,
l'operatrice porta all'ospite la scatola con il medicinale da somministrare e l'ospite assume il farmaco in autonomia. Anche la posologia viene determinata dall'ospite”. Sul cap. 2 (“La sig.ra
, all'occorrenza, effettuava cure e medicazioni agli Parte_1 ospiti della casa famiglia insieme?”): “Non è vero, non si può fare. Eventualmente si fa richiesta di infermiere e l'infermiere viene a fare le medicazioni.
L'ospite che necessita di medicazioni arriva già con
5 la prescrizione per l'assistenza infermieristica che viene attivata dall'ASL”…
La teste dipendente della Casa Testimone_3 CP_1 dall'anno 2022 con mansioni di OSS, riferiva: “Il numero di utenza del telefono mobile inidcato in capitolo è il mio.
I turni di lavoro li elaboravo io. Se c'era qualche esigenza particolare di qualche ragazza poi i turni venivano modificati. Erano compresi anche i turni della ricorrente” … “La Casa Famiglia di Marina di Carra prevede al massimo la presenza di 8 ospiti. La ricorrente in turno era da sola. All'ora del cambio turno, la ricorrente stava un po' di più al lavoro per fare il passaggio di consegne” … “Quelle elencate sono le attività di competenza di qualunque OSS. Non ci occupavamo della medicazione e dell'assunzione dei farmaci di cui gli ospiti si occupano in autonomia perché sono ospiti autosufficienti. Noi gli ricordiamo all'orario se hanno preso il farmaco. Non prepariamo il farmaco” … “Ogni ospite ha la sua scatola di farmaci nella propria stanza e si gestisce in autonomia la somministrazione. I familiari ci consegnano le scatole dei farmaci con l'indicazione degli orari di somministrazione di ciascun farmaco. Controlliamo che ciascun ospite assuma il dosaggio corretto del farmaco e guardiamo che prenda il farmaco”. “Non ho mai visto la ricorrente somministrare i farmaci agli ospiti e neanche fare cure e medicazioni agli ospiti”.
Il legale rapp.te della società resistente CP_1
ha dichiarato, tra l'altro: “…Gli orari dei turni
[...] indicati nel contratto di lavoro della ricorrente erano decisi in base ai turni delle altre ragazze ed in base alle necessità di lavoro. … Per me gli orari di lavoro erano quelli stabiliti con il commercialista nei contratti”.
6 IV – CONCLUSIONI
Per quanto riguarda gli orari di lavoro, parte ricorrente non ha provato di aver svolto lavoro supplementare o straordinario.
E' possibile che lavorasse di più, sia in ragione delle turnazioni che si adattavano alle esigenze del momento, sia per effetto dei tempi richieste dall'effettuare “le consegne” alla collega del turno successivo (v. dep. ), ma non Tes_3 vengono in rilievo risultanze determinate e specifiche.
Certo è che le indicazioni delle buste paga (5,33 ore giornaliere per 6 giorni la settimana) paiono fittizie.
Con riguardo alle mansioni, la ricorrente non era in possesso di idonei titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica.
L'istruttoria orale ha confermato lo svolgimento di mansioni riconducibili all'Ausiliario di assistenza per anziani
(posizione A). Secondo il CCNL nella posizione A l'autonomia operativa si limita all'esecuzione dei compiti assegnati nell'ambito di istruzioni ricevute. L'attività è resa in base a istruzioni ed in esecuzione di prassi e metodologie definite. Pertanto, pare irrilevante la circostanza che la ricorrente svolgesse turni da sola.
Una teste, esprimendo peraltro un giudizio, ha riferito che le mansioni svolte dalla ricorrente erano di competenza delle OSS
(operatore socio sanitario). In realtà tale profilo rientra nella posizione B2, neppure richiesta, ed è necessario apposito titolo abilitante non in possesso della ricorrente.
Pertanto, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le innegabili difficoltà istruttorie inducono a compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni
7 diversa domanda, eccezione e difesa respinte, rigetta il ricorso e dichiara la compensazione tra le parti delle spese di causa.
Massa, 20/06/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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