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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/05/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2827 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
30 settembre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(P. I.V.A.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1
legale in Milano, via Fantoli, n. 15/2 ed elettivamente domiciliata in Milano, Foro
Buonaparte, n. 70, presso lo studio dell'avv. Marica Di Toro, che la rappresenta e difende giusta procura generali alle liti autenticata dal notaio di Persona_1
Milano in data 11 febbraio 2009 (repertorio n. 4324, raccolta n. 2834), in atti
APPELLANTE
pagina1 di 28 ONro
(C.F.: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri, n. 3 ed elettivamente domiciliata in Genova, via Corsica, n. 21/16, presso lo studio dell'avv. Livio Caprile, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO
E contro
C.F. e P. I.V.A.: ), ONroparte_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, viale Monte
Grappa, nn. 3/5 ed elettivamente domiciliata in Milano, via Santa Maria alla
Porta, n. 2, presso lo studio degli avvocati Natale Christian Di Mauro, Elisa Rossi
e Paolo Lani, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro,
giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 7542/2024, pubblicata in data 1 agosto 2024 dal Tribunale
di Milano nella causa iscritta al n. 48855/2021 r.g.
OGGETTO: Trasporto
Conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, in riforma totale o parziale
pagina2 di 28 della sentenza del Tribunale di Milano n. 7542/2024 pubblicata in data
01/08/2024, R.G. n. 48855/2021 Repert. n. 6706/2024 del 01/08/2024, così giudicare:
Nel merito:
In via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta per i motivi di cui alla narrativa Parte_1 della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado sub 1 ed in atti ed in particolare in quanto il contratto di trasporto per cui è causa è stato concluso con la società belga;
per l'effetto, Parte_1 CP_3 dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'azione avversaria, ovvero rigettare le domande ex adverso proposte.
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione dell'azione nei confronti del vettore ai sensi dell'art. 1698 c.c. e/o ai sensi dell'art. 30 della Convezione relativa al contratto di trasporto internazionale di cose su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, (CMR), oppure la decadenza dell'attrice dal diritto ad avanzare pretese risarcitorie nei confronti del vettore ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali di trasporto UPS. In via principale: rigettare le domande proposte nei riguardi di
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di Parte_1 cui in narrativa e non provate.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui UPS dovesse essere ritenuta responsabile, determinare il risarcimento in ipotesi dovuto facendo applicazione dei limiti alla responsabilità del vettore previsti dagli artt. 9.1-9.2 delle condizioni generali di trasporto UPS oppure dall'art. 1696 c.c. oppure dell'art. 23.3 della Convezione relativa al contratto di trasporto internazionale di cose su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, (CMR).
In via di estremo subordine: nella denegata ipotesi in cui i limiti alla responsabilità del vettore dovessero essere ritenuti inapplicabili al caso di specie, determinare il risarcimento in ipotesi dovuto facendo applicazione dei criteri di liquidazione del danno emergente previsti dall'art. 1696, comma 1 c.c..
In ogni caso di accertamento di responsabilità e/o di condanna di
[...]
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, Parte_1 totale o parziale, della domanda attrice, dichiarare il terzo,
[...]
(C.F. ), con sede legale in Milano, Viale Monte ONroparte_2 P.IVA_3
Grappa 3/5 in persona del legale rappresentante pro tempore, obbligato a manlevare e tenere indenne da ogni e Parte_1 qualsivoglia responsabilità̀ e condanna. Per l'effetto: condannare la e la CP_1 ONroparte_2
a restituire ad gli importi che quest'ultima
[...] Parte_1 ha corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento al saldo e precisamente:
- Euro 9.560,00 pagati da UPS ad CP_2
- Euro 44.928,00 pagati da UPS ad CP_1
- Euro 10.377,96 pagati da UPS allo Studio Legale Caprile e Associati.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria:
1. Si chiede che la Corte d'Appello adita voglia ordinare all'attrice nonché alla (P.IVA ), con sede ONroparte_4 P.IVA_4 in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Leone Tolstoj 7, l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di copia delle comunicazioni intercorse con in relazione al trasporto CP_2
pagina3 di 28 tracking 1Z3961v36896312422 o comunque in relazione al pacco oggetto di causa asseritamente perso. A. Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di sulle seguenti circostanze: ONroparte_2
1) Vero che il pacco contrassegnato dal numero tracking di UPS
1Z3961v36896312422 risulta essere stato consegnato ad presso il CP_2 magazzino di Torrazze Piemonte, come da documenti che mi vengono mostrati (docc. 5, 6, 9 e 10).
2) Vero che, per prassi, presso le filiali di UPS accedono una serie di camion sui quali vengono caricati i pacchi provenienti da UPS e diretti ad
CP_2
3) Vero che periodicamente, ad effettuare delle verifiche ed a restituire ad UPS i pacchi caricati per errore sui camion nelle filiali di UPS.
Si producono inoltre le prove di pagamento degli importi di cui alla sentenza di primo grado ed in particolare:
D. bonifico ad CP_2
E. quietanza CP_1 F. conferma ricezione pagamenti . CP_1
Per CP_1
“Nell'interesse di rappresentata, assistita e ONroparte_5 difesa dall'Avv.to L. Caprile del foro di Genova, preso atto del contenuto dell'ordinanza emessa durante l'udienza del 18.02.25, si ribadiscono le conclusioni già precisate in sede costitutiva di appello, instando affinchè la Corte Ill.ma voglia: In via principale e nel merito, confermare la sentenza resa dal Tribunale di Milano 7542/2024, vinte le spese del presente giudizio, incluso il 15% per spese generali, oltre ai compensi professionali con distrazione a favore dell'Avv.to Caprile”.
Per ONroparte_2
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, difesa ed eccezione, così giudicare:
- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da per le ragioni esposte nella propria ONroparte_6 comparsa di costituzione e risposta;
- In via principale, respingere in ogni sua parte il sesto motivo d'appello proposto da e, per l'effetto ONroparte_6 confermare la decisione assunta in merito alla domanda di manleva formulata nei confronti di nell'appellata sentenza n. 7542/2024 ONroparte_2 del Tribunale di Milano, XI Sezione Civile, Dott.ssa Antonella Caterina Attardo, pubblicata in data 1 agosto 2024, nel giudizio di primo grado rubricato al R.G. n.
48855/2021;
- In subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario:
Nel merito, rigettare la domanda di manleva formulata nei confronti di da in ONroparte_2 ONroparte_6
pagina4 di 28 quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella propria comparsa di costituzione e risposta;
In via istruttoria, rigettare tutte le istanze formulate ex adverso;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina5 di 28 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 6 dicembre 2021, CP_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano,
[...] [...]
(di seguito denominata , chiedendo, previo Parte_1 ONroparte_6
accertamento della responsabilità contrattuale o extracontrattuale della parte convenuta, la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di denaro di euro 33.417,72, o della diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
A fondamento della domanda la parte attrice ha allegato le seguenti circostanze:
ON (di seguito denominata ), specializzata ONroparte_4
nella vendita di prodotti medicali e forniture ospedaliere, aveva acquistato dalla società belga PL BV, con sede in Kortessem (LG), dei farmaci contenuti in cinque colli del peso complessivo di circa 140 kg e del valore complessivo di euro 181.086,00;
ON
aveva incaricato del trasporto di tale merce, da ritirare ONroparte_6
presso PL BV, sita in Gulmerstraat 55 – B-3721 Kortessem (BE);
aveva ritirato la merce, tramite la sua consorella belga, ONroparte_6
presso la sede di PL BV il 3 novembre 2020, per portarla a destino in
ON
, presso la sede del compratore , sita in Trezzano sul Naviglio (MI), via Pt_1
Tolstoi, n. 7;
solo quattro colli su cinque erano giunti a destino e all'arrivo parziale della ON spedizione, il 5 novembre 2020, aveva apposto tempestive riserve, segnalando la mancanza di un intero collo, contenente 600 pezzi di medicinali
(AWB ; CodiceFiscale_1
ON a seguito della comunicazione dell'ammanco di un collo, da parte di nei confronti di UPS, il vettore aveva effettuato una verifica e aveva informato la destinataria che la merce mancante era stata erroneamente consegnata presso i magazzini in Torrazza Piemonte (TO); CP_2
ON contattata da , aveva, in un primo momento, confermato che il CP_2
collo era stato da loro accettato solo come reso, nonostante la necessità di una specifica conservazione del bene, trattandosi di farmaci, ma, in un secondo pagina6 di 28 momento, a seguito di una successiva verifica, aveva dichiarato che il collo mancante era stato smarrito;
ON in data 8 gennaio 2021 aveva responsabilizzato formalmente UPS
LG;
a seguito di richiesta di chiarimenti, PL BV aveva comunicato ad ON
che tutti i cinque colli erano stati ritirati da UPS nel luogo e al momento concordato per il ritiro;
titolare di una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dal ON trasporto, aveva comunicato ad lo smarrimento della predetta CP_1 merce, al fine di richiedere il pagamento dell'indennizzo in base alla polizza n.
76358244;
aveva, quindi, liquidato il sinistro il 22 marzo 2021, mediante CP_1
atto di quietanza del valore di euro 33.417,72, così surrogandosi alla propria
ON assicurata , ai sensi dell'art. 1916 c.c.;
mediante formale atto di cessione dei diritti, si era sostituita CP_1
ON nei diritti di ai sensi dell'art. 1260 c.c.;
a seguito di tali atti, aveva responsabilizzato dei danni subiti CP_1
per lo smarrimento delle merci in questione sia sia UPS LG;
ONroparte_6
sia sia UPS Deutschland, per conto di UPS LG, ONroparte_6
avevano offerto un risarcimento limitato a euro 282,56, come da Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di cose su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (c.d. CMR).
Costituitasi in giudizio, ha contestato il fondamento della ONroparte_6
domanda, chiedendone il rigetto.
La parte convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che il contratto di trasporto era stato concluso con UPS Belgium NV;
ON che la destinataria aveva correttamente segnalato la riscontrata mancanza di un collo ad UPS Belgium NV e non anche a la quale era stata ONroparte_6
coinvolta per la prima volta solo dai legali di con lettera del 13 CP_1
aprile 2021; che, dunque, non corrispondeva né alla documentazione contrattuale
ON né alla realtà dei fatti l'affermazione di parte attrice secondo cui avrebbe incaricato del trasporto della merce. ONroparte_6
pagina7 di 28 La parte convenuta ha, altresì, eccepito l'estinzione dell'azione nei propri confronti ai sensi dell'art. 1698 c.c. e dell'art. 30 della CMR, non risultando che al momento della ricezione della spedizione APM avesse immediatamente segnalato a la mancanza di un collo né che avesse ricevuto ONroparte_6 ONroparte_6
il documento n. 6 prodotto da parte attrice, consistente, secondo quest'ultima, nel bollettino di consegna di un collo mancante con riserva.
ha, inoltre, eccepito la decadenza dal diritto risarcitorio nei ONroparte_6 confronti del vettore ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali di trasporto di
UPS, essendo decorsi quattordici giorni dalla consegna per la proposizione del reclamo scritto e oltre otto mesi per l'esercizio dell'azione legale.
Nel merito, la parte convenuta ha dedotto che il pacco mancante risultava essere stato consegnato presso il centro logistico di smistamento, in Torrazza
Piemonte, appartenente ad che tale società aveva ONroparte_2
accettato di ricevere il pacco, dopodichè lo aveva smarrito. Per tali motivi
[...]
ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di tale società, CP_6
per essere da questa tenuta indenne in caso di condanna al pagamento di qualsivoglia somma di denaro in favore di parte attrice.
ha, altresì, eccepito la violazione dell'art. 3 delle condizioni ONroparte_6
generali di trasporto di UPS, che esclude il trasporto di merci deperibili o che richiedano temperature controllate dai servizi di trasporto offerti da UPS.
In subordine, la parte convenuta ha chiesto l'applicazione dei limiti di responsabilità del vettore previsti dagli artt.
9.1 e 9.2 delle condizioni generali di trasporto di UPS oppure dall'art. 1696 c.c. oppure dall'art. 23.3 della
Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di cose su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (c.d. CMR).
In via di ulteriore subordine, ha chiesto la liquidazione del ONroparte_6 danno emergente ai sensi dell'art. 1696, primo comma, c.c., che prevede che il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
Ritualmente evocata in giudizio da previa autorizzazione ONroparte_6
del giudice istruttore, si è costituita, chiedendo il ONroparte_2
rigetto della domanda formulata nei suoi confronti.
pagina8 di 28 Tale parte convenuta ha negato di aver ricevuto, presso il proprio magazzino di smistamento, il collo contenente medicinali e, per il resto, ha aderito alle eccezioni preliminari e di merito formulate da nei confronti di ONroparte_6
Ha affermato l'assenza di un rapporto contrattuale con CP_1 CP_6
ha eccepito il difetto di prova del reale contenuto e del valore dei farmaci
[...]
oggetto della pretesa risarcitoria.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, con sentenza n. 7542/2024, pubblicata in data 1 agosto 2024, il Tribunale di Milano ha condannato a corrispondere ad ONroparte_6 CP_1
la somma di denaro di euro 33.417,72, oltre interessi, nonché a rimborsare
[...]
le spese processuali in favore di parte attrice e di ONroparte_2
Per quanto di interesse nel presente processo, il Tribunale di Milano ha accertato la legittimazione passiva di quale “subvettore che ha ONroparte_6
avuto la custodia dei beni perduti nel tratto finale del trasporto e che ha consegnato gli stessi a . Ha accertato la tempestività dell'azione CP_2 esercitata da ai sensi dell'art. 1698 c.c. e dell'art. 30 della CP_1
Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di cose su strada del
19 maggio 1956, in quanto la destinataria della merce, APM, aveva prontamente segnalato l'assenza del collo oggetto di causa, accettando con riserva i residui quattro pallets.
Il giudice di prime cure ha, inoltre, accertato l'inapplicabilità al caso in esame dell'art. 12 delle condizioni generali di contratto di UPS, in assenza di ON prova dell'accettazione di tali condizioni da parte di , sia con riferimento al contratto stipulato con UPS Belgium prima del 2020, sia con riferimento al trasporto oggetto di causa.
Ritenendo provato che le merci, ivi incluso il collo andato perduto, fossero state consegnate a UPS Belgium NV, che fossero state trasportate in Italia e che il collo 4 non fosse mai stato consegnato alla destinataria acquirente e ritenendo, altresì, il mancato assolvimento, da parte della società convenuta, dell'onere sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 1693 c.c., “di provare che la perdita sia derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi della merce o del loro imballaggio, o da fatto del mittente o del destinatario”, il giudice di prime cure ha imputato lo smarrimento del collo oggetto di causa a inadempimento di ONroparte_6
pagina9 di 28 Escluse le limitazioni del quantum risarcibile, in applicazione degli artt.
1696 c.c. e dell'art. 23.3 della richiamata Convenzione di Ginevra del 19 maggio
1956, ritenendo lo smarrimento della merce determinato da colpa grave di
[...]
in ordine alla quantificazione del danno emergente, il giudice di prime CP_6
cure ha riconosciuto ad la somma di denaro richiesta, di euro CP_1
33.417,72, pari ad un quinto del valore complessivo della fattura emessa dal venditore belga PL BV.
Quanto alla domanda di manleva proposta da nei confronti ONroparte_6
di il giudice ha ritenuto che non ONroparte_2 ONroparte_6
avesse assolto il proprio onere di allegazione, non avendo specificato a quale titolo, contrattuale o extracontrattuale, avrebbe ONroparte_2 dovuto essere condannata a versare a le somme che quest'ultima ONroparte_6
fosse condannata a pagare a parte attrice. Ha accertato il mancato assolvimento, da parte di dell'onere di fornire la prova della sussistenza di un ONroparte_6
vincolo contrattuale con o, comunque, di ONroparte_2
circostanze idonee a far sorgere una responsabilità, in capo a quest'ultima, di natura contrattuale o extracontrattuale, per l'asserito smarrimento, nel suo magazzino, della merce oggetto di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 30 settembre 2024, CP_6
ha proposto appello avverso detta sentenza, di cui ha sollecitato l'integrale
[...]
riforma.
Costituitesi in giudizio, a mezzo di differenti difensori, il 28 gennaio 2025,
e hanno confutato i motivi di CP_1 ONroparte_2
appello, chiedendone il rigetto.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 15 aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, di trenta giorni, di venti giorni e di dieci giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'eccezione preliminare formulata da ONroparte_2
pagina10 di 28 Prima di valutare il gravame va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata da per non avere la parte ONroparte_2
appellante provveduto al deposito del proprio fascicolo di primo grado e, dunque, della relativa documentazione a supporto delle proprie domande.
L'eccezione risulta superata dal deposito nel presente giudizio, unitamente alla comparsa conclusionale, non solo del fascicolo di primo grado di parte appellante, ma anche degli atti e dei documenti depositati nel giudizio di primo grado da e, quindi, di tutti i documenti posti dall'appellante a CP_1
fondamento del gravame.
Per completezza va, comunque, ricordato che, in ragione del mutato contesto normativo del processo civile, con ordinanza del 9 maggio 2022, n.
14534, la Corte di Cassazione ha rimesso all'attenzione delle sezioni unite di valutare se l'adozione del processo telematico, che prevede la creazione di un unico fascicolo e non contempla l'ipotesi del ritiro dei documenti in esso contenuti, comporti l'abbandono della distinzione tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte di cui agli artt. 168, 169 c.p.c., 72, 73, 74, 75, 76 e 77 disp. att.
c.p.c., inoltre se ciò determini il superamento della posizione interpretativa secondo cui l'appellante subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice d'appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare ed, infine, se tale superamento valga solo per le cause ove i documenti sono contenuti nel c.d. fascicolo informatico ovvero se - al fine di evitare irragionevoli differenze di trattamento - valga anche per cause ove i documenti siano ancora presenti in formato cartaceo nel fascicolo di parte.
In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in prova, come affermato dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza 16 febbraio 2023, n. 4835 e ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza del 17 aprile 2023, n. 10202.
pagina11 di 28 Pertanto, il giudice dell'impugnazione ha il potere-dovere di esaminare i documenti ritualmente prodotti nel giudizio di primo grado, quando la parte interessata vi faccia esplicito riferimento nei propri scritti difensivi.
Nel caso in esame tutti i documenti su cui si è basata la decisione impugnata e su cui si fonda l'impugnazione sono stati prodotti telematicamente e non in forma cartacea.
L'appello di ONroparte_6
Con un primo motivo di impugnazione l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di difetto della propria legittimazione passiva.
Censura, quindi, le parti della sentenza in cui il giudice ha ritenuto quanto segue:
che la parte attrice ( avesse allegato, senza che fosse stata CP_1
tempestivamente contestata dalla parte convenuta di modo che ONroparte_6
risultava provata anche ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., la circostanza della esecuzione, da parte di del contratto di trasporto nella parte ONroparte_6
finale, in territorio italiano;
che il documento n. 11 prodotto dalla parte convenuta, che avrebbe provato l'estraneità di all'intera vicenda, fosse inidoneo a provare quanto ONroparte_6
affermato da parte convenuta, non essendo dalla stessa allegato in che modo esso fosse idoneo a provare tale estraneità;
che, pertanto, dovesse ritenersi sussistente la legittimazione passiva di
[...]
come subvettore che aveva avuto la custodia dei beni perduti nel tratto CP_6
finale del trasporto e che aveva consegnato gli stessi ad CP_2
che, inoltre, in alcune comunicazioni scambiate tra parte attrice e CP_6
in fase stragiudiziale, non avesse negato di aver avuto un
[...] ONroparte_6
ruolo vettoriale nel trasporto delle merci, rispondendo, nel merito, alle richieste della parte attrice, indirizzate a e formulando una proposta ONroparte_6
transattiva.
L'appellante ritiene che le censurate affermazioni del giudice di prime cure siano in contrasto con le allegazioni della parte convenuta e con le prove documentali acquisite nel processo.
pagina12 di 28 Spiega che nell'atto di citazione la parte attrice non aveva allegato che
[...]
aveva agito come subvettore per la parte finale del trasporto nel tratto CP_6
italiano, ma aveva dedotto, al contrario, che fosse il vettore e UPS ONroparte_6
LG il subvettore e non aveva mai fatto riferimento al tratto finale del trasporto, corrispondente al territorio italiano, né aveva mai specificato quale soggetto lo avesse eseguito;
che solo nella memoria di cui all'art.183, sesto comma, n. 1),
c.p.c. la parte attrice aveva dedotto per la prima volta che aveva ONroparte_6
agito quale subvettore di UPS LG per la tratta finale del trasporto.
L'appellante afferma di aver contestato tempestivamente le predette allegazioni, negando anche negli scritti conclusivi di aver assunto il ruolo di subvettore e di aver materialmente eseguito una tratta del trasporto.
L'appellante ritiene, quindi, che il giudice di prime cure abbia commesso un errore manifesto nell'applicare il principio di non contestazione e nel ritenere, sulla scorta di tale principio, provata l'esecuzione, da parte di ONroparte_6
della parte finale del trasporto, in territorio italiano.
Aggiunge che il documento n. 11 prodotto da nel giudizio ONroparte_6
di primo grado è la fattura relativa al prezzo del trasporto per cui è causa, che è stata emessa da UPS Belgium NV nei riguardi di PL BV (la mittente belga) e che tale fattura prova senz'altro, insieme agli altri documenti acquisiti nel processo, che il contratto di trasporto per l'intera tratta LG-Italia era stato concluso da UPS Belgium NV e non da in quanto è stata UPS ONroparte_6
Belgium NV a fatturare il corrispettivo del trasporto e non ONroparte_7
inoltre, che nella mail del 23 aprile 2021, inviata dalla dott.ssa
[...]
di UPS alla dott.ssa Caprile (legale di e nella quale la CP_8 CP_2
prima formulava una proposta transattiva, si può notare che la dott.ssa non CP_8 ha mai speso il nome di ma ha indicato genericamente “UPS”, ONroparte_6
senza chiarire se la proposta transattiva fosse stata fatta per conto di CP_6
o di UPS Belgium NV;
che, inoltre, la dott.ssa non ha mai affermato
[...] CP_8
che aveva assunto il ruolo di subvettore ed eseguito una parte del ONroparte_6
trasporto con mezzi propri.
L'appellante aggiunge che a tale mail aveva fatto seguito la comunicazione dell'ufficio legale di UPS del 30 giugno 2021, con la quale era stato ribadito all'avv. Caprile che il contratto di trasporto era stato concluso da UPS Belgium
pagina13 di 28 NV e che, dunque, quest'ultima era l'unico soggetto legittimato, nei riguardi del quale gli aventi diritto avrebbero potuto sollevare eventuali pretese contrattuali.
L'appellante afferma, quindi, che non è possibile desumere dalla mail del 23 aprile 2021 la legittimazione passiva di tanto più che non esiste ONroparte_6 alcun documento contrattuale che attesti l'asserito ruolo di ultimo subvettore di
ONroparte_6
Afferma che tutti i documenti prodotti dalle parti individuano come unico vettore UPS Belgium NV e che dagli stessi non è dato desumere se vi furono o meno dei subvettori incaricati da UPS Belgium NV e quale fu l'ultimo dei subvettori.
Con un secondo motivo di gravame l'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto sussistente il diritto di ad agire nei CP_1
confronti di ai sensi degli artt. 1698 c.c. e 30 della Convenzione ONroparte_6
relativa al trasporto internazionale di cose su strada del 19 maggio 1956.
Censura, quindi, la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha motivato nei seguenti termini:
“Si versa infatti nell'ipotesi di perdita parziale del carico. Tale perdita è stata tempestivamente segnalata, al momento della consegna dei residui 4 pallets
ON a , che ha apposto idonea riserva (“manca un collo”) alla bolla di consegna
(doc. 4 fasc. attoreo). Pertanto risulta provato per tabulas che l'accettazione dei ON 4 colli da parte di , in contraddittorio con il vettore (o subvettore), che ha eseguito la parte finale del trasporto, è stata con riserva, relativa alla mancanza del quinto collo, di talché non si è verificata alcuna decadenza, né ai sensi dell'art. 1698 c.c. né ai sensi dell'art. 30 CMR” (p. 7, sentenza gravata).
L'appellante ritiene che la censurata decisione sia frutto di una valutazione erronea e illogica del documento n. 4 prodotto da parte attrice e che il giudice non abbia preso posizione sulle contestazioni formulate da ONroparte_9
che, come già eccepito nel giudizio di primo grado, non risponde al
[...]
vero che al momento della ricezione della spedizione APM avesse immediatamente segnalato la mancanza di un collo a che ONroparte_6 [...]
non ha mai ricevuto e non conosce il documento n. 4 prodotto da CP_6
pagina14 di 28 che secondo quest'ultima consisterebbe nel bollettino di consegna CP_1
con riserva per un collo mancante;
che detto documento è, invece, una semplice stampa dal sito internet di UPS LG (come si vede chiaramente
ON dall'intestazione e dal piè di pagina), sulla quale, a latere, sembra aver apposto una scritta e un timbro sociale;
che da tale documento non si può, comunque, desumere la prova che fosse realmente la bolletta di consegna e che fu firmato, timbrato e consegnato al vettore al momento della consegna dei quattro colli facenti parte del trasporto o che venne in qualche modo trasmesso al vettore o che venne consegnato o trasmesso a (il documento indica UPS ONroparte_6
Belgium NV nell'intestazione).
L'appellante afferma, quindi, che il citato documento n. 4 non vale quale segnalazione a della perdita parziale del carico;
che la prima ONroparte_6
comunicazione utile sulla perdita inviata a è quella dei legali di ONroparte_6 del 13 aprile 2021, di circa cinque mesi dopo l'arrivo a CP_1
destinazione dei restanti quattro colli;
che, pertanto, l'azione nei riguardi di
[...]
è estinta ai sensi dell'art. 1698 c.c. e dell'art. 30 della CMR. CP_6
Con un terzo motivo di impugnazione si duole che il ONroparte_6
giudice abbia ritenuto che non fosse incorsa nella decadenza CP_1 prevista dall'art. 12 delle condizioni generali di trasporto di UPS.
Censura, anzitutto, la parte della sentenza in cui il giudice ha ritenuto che i documenti nn. 3 e 4 prodotti dalla parte convenuta, relativi alle condizioni generali di trasporto di , non recassero alcuna data. CP_6
L'appellante afferma che, al contrario, le condizioni generali di contratto di recano, in calce, la data del gennaio 2019 (”Rev 01/19”). CP_6
Censura, altresì, la parte della sentenza in cui il giudice ha affermato quanto segue:
“Non vi è infine prova che quelle di siano quelle applicabili al CP_6 trasporto di cui è causa, mancando, tra l'altro, totalmente indicazione circa la data di compilazione. Né le CGC di né quelle di UPS Belgium CP_6
risultano sottoscritte;
non vi è dunque prova della loro conoscenza né tantomeno accettazione da parte dell'altro contraente. Si deve, inoltre, concordare con la
pagina15 di 28 tesi attorea, secondo la quale, dato che l'art. 12 introduce una decadenza a carico del contraente diverso da UPS, essa rientra tra le clausole che, ai sensi degli artt. 1341 co. 2 e ss. cc. Non hanno effetto se non approvate specificamente per iscritto. Essendo assente tale sottoscrizione specifica, la clausola di cui all'art. 12 delle CGC non può produrre alcun effetto, con la conseguenza che
l'eccezione di UPS deve essere respinta” (pp. 7 e 8, sentenza impugnata).
In primo luogo, l'appellante deduce che la ricevuta di spedizione di UPS
Belgium NV, depositata da come documento n. 3, indica CP_1
chiaramente in calce che tutti i trasporti sono soggetti alle condizioni generali del paese d'origine in vigore al momento del trasporto e che possono essere rinvenute sul sito di UPS e che, dunque, la prova della conoscenza da parte del mittente è agli atti.
In secondo luogo, afferma che la sentenza si pone in ONroparte_6 contrasto con l'art. 1341 c.c., che stabilisce che le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro se, al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza;
che, dunque, non è indispensabile la sottoscrizione delle condizioni generali di contratto affinché le stesse possano avere effetto nei confronti dell'altro contraente, essendo sufficiente una conoscibilità astratta. Spiega che nel caso in esame mittente e destinatario del trasporto erano imprese, che avevano utilizzato il sito internet di UPS, dal quale avevano scaricato la documentazione inerente al trasporto versata in atti dalla parte attrice e che, dunque, si deve ragionevolmente ritenere che conoscessero o avrebbero potuto conoscere, con l'ordinaria diligenza, le condizioni generali di contratto di UPS.
Infine, l'appellante censura la statuizione della sentenza in cui il giudice ha affermato che l'art. 12 delle condizioni generali di trasporto introduce una decadenza a carico del contraente diverso da UPS e rientra, dunque, tra le clausole che, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., non hanno effetto se non approvate specificamente per iscritto.
Secondo l'appellante la clausola in questione non ha natura di clausola vessatoria, poiché riproduce il contenuto di una norma di legge: l'art. 31, comma pagina16 di 28 2, della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal).
Con un quarto motivo di gravame l'appellante deduce l'omessa pronuncia sull'eccezione sollevata da concernente la violazione dell'art. 3 ONroparte_6
delle condizioni generali di trasporto di UPS, che esclude le merci deperibili o che richiedono temperature controllate dai servizi di trasporto offerti da UPS.
Afferma che il trasporto, avente ad oggetto medicinali e, quindi, “merci deperibili o che richiedano temperature controllate”, è avvenuto in violazione delle condizioni generali di trasporto di UPS e della Guida dei servizi e delle tariffe di UPS (cui le condizioni generali fanno rinvio), che consentono il trasporto di merci deperibili o che richiedano temperature controllate solo a condizione che il mittente accetti che il trasporto avvenga a proprio rischio e pericolo e solo con lo specifico consenso del vettore e, dunque, sulla base di contratti negoziati individualmente con il vettore e non con contratti standard, quale quello per cui è causa.
Ritiene, dunque, che l'art. 3 delle condizioni generali di contratto di UPS non rientri nel novero delle clausole vessatorie di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c., con la conseguenza che non è necessaria la specifica approvazione per iscritto;
che la limitazione di responsabilità prevista dall'art.
3.5 delle dette condizioni è legata all'oggetto del contratto, dovendo il vettore essere responsabile solo per i beni che possono essere oggetto del contratto e non anche per la perdita o l'avaria di quelli il cui trasporto non avrebbe potuto e dovuto essere eseguito.
Con un quinto motivo di gravame l'appellante deduce la violazione dell'art. 1696 c.c. in relazione alle modalità di determinazione del danno emergente.
Censura, quindi, la parte della sentenza che ha motivato nei seguenti termini:
“Non è stato contestato da che il valore delle cose trasportate CP_6 nel luogo e tempo della consegna, come previsto dall'art. 1696 c.c., fosse quello oggetto della domanda di In particolare, non è stato dalla convenuta CP_1
pagina17 di 28 contestato il doc. 2 del fascicolo attoreo, costituito dalla fattura di vendita da
ON PL a della merce, suddivisa in 5 colli, identici, sia come peso (come appare dal documento nr 3 del fascicolo attoreo, di provenienza della stessa
UPS) sia come contenuto (circostanza provata ex art. 115 cpc). Deve pertanto ritenersi che il valore della merce perduta sia pari a 1/5 del totale esposto nel doc. 2 del fascicolo attoreo” (p. 9, sentenza impugnata).
L'appellante censura tale statuizione, rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, aveva contestato la ONroparte_6
ON fattura di vendita della merce da PL BV ad e che la sentenza gravata ha, dunque, operata un'applicazione semplicistica del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Spiega che nella comparsa di risposta aveva evidenziato che ONroparte_6 la pretesa risarcitoria di era “manifestamente arbitraria”, non CP_1
essendo chiaro secondo quale criterio il valore dei farmaci contenuti nel pacco smarrito fosse stato determinato in euro 33.417,72, considerato che era stata prodotta in giudizio solo una fattura relativa al valore complessivo della merce.
Aggiunge che non solo non aveva nulla replicato a tale CP_1
contestazione, ma non aveva allegato nulla di preciso sul valore del collo smarrito, non assolvendo, quindi, il proprio onere probatorio.
Quanto al documento n. 3 prodotto da l'appellante rileva che CP_1
esso proviene da UPS Belgium NV e non da che se è vero che da ONroparte_6
tale documento emerge che i cinque colli oggetto del trasporto avevano lo stesso peso, non vi sono ragioni per operare un automatismo tra peso e valore della merce e per presumere che i cinque colli contenessero ciascuno lo stesso quantitativo di merce, tutta dello stesso valore, anche perché dalla fattura di vendita emerge che i prodotti compravenduti erano di due tipologie diverse, per diversi valori.
L'appellante ritiene, quindi, che, a fronte delle carenze di allegazioni e di prova in ordine al valore della merce contenuta nel collo smarrito, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere non provato il danno e, quindi, rigettare la domanda attorea.
pagina18 di 28 Con un sesto e ultimo motivo di impugnazione l'appellante si duole del rigetto della propria domanda di manleva proposta nei confronti di
[...]
ONroparte_10
quindi, le parti della sentenza in cui il giudice ha ritenuto quanto
[...]
segue:
che non avesse allegato a quale titolo, contrattuale o ONroparte_6
extracontrattuale, dovesse essere condannata a ONroparte_2
corrispondere a le somme che questa fosse condannata a pagare ONroparte_6
alla parte attrice;
che non vi fosse, infatti, traccia di tale allegazione né nell'atto di citazione notificato da ad né nella comparsa ONroparte_6 ONroparte_2
di risposta di ONroparte_6
che non fosse stata fornita alcuna prova della sussistenza di un vincolo contrattuale tra e ONroparte_6 ONroparte_2
che, “Infine, si è limitata ad allegare che il collo mancante CP_6
sarebbe stato consegnato a presso un suo magazzino piemontese. CP_2
Tuttavia tale circostanza non è stata provata: i documenti relativi, infatti, sono tutti documenti di provenienza di UPS (docc. 5, 6, 9, 10 fasc. convenuta;
docc. 14
e 15 fasc. attoreo); sono stati tempestivamente contestati da e non CP_2
risultano idonei a provare che la merce sia stata consegnata ad o ad CP_2
altro soggetto alla stessa riconducibile. A fronte della contestazione, tempestiva e completa, da parte di della esistenza di rapporto contrattuale con CP_2 [...]
, e della sussistenza di circostanze idonee a far sorgere una responsabilità, CP_6 in capo ad di natura contrattuale o extracontrattuale, per l'asserito CP_2
smarrimento, nel suo magazzino, della merce di cui è causa, si deve giungere alla conclusione che non abbia provato la sussistenza dei requisiti, in CP_6
termini di allegazione e prova, per l'accoglimento delle domande svolte nei confronti di (pp. 9 e 10, sentenza gravata). CP_2
L'appellante afferma che nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n.
1), c.p.c. aveva qualificato la propria azione nei riguardi di
[...]
sia come di natura contrattuale sia come di natura ONroparte_2
ON extracontrattuale;
che aveva chiarito anche che tra e è in essere un CP_2
generico accordo o quantomeno una procedura per la consegna, la gestione e lo pagina19 di 28 smistamento dei pacchi e che non ne ha mai negato ONroparte_2
l'esistenza; che la responsabilità aquiliana di nei ONroparte_2
confronti di è indubbia. ONroparte_6
Deduce, inoltre, che la prova dell'avvenuta consegna del pacco ad
[...]
è stata raggiunta, così come la prova dello smarrimento da ONroparte_2 parte di quest'ultima.
Spiega che la prova dell'avvenuta consegna del pacco ad
[...]
che il giudice di prime cure non ha valutato attentamente, risulta: ONroparte_2
ON a) da quanto affermato da nell'atto di citazione (“la (omissis) CP_1
contattava che confermava in prima battuta che il collo era stato da loro CP_2 accettato solo come “reso” … ma, in seconda battuta, a seguito di una successiva verifica, che lo stesso era stato smarrito”); b) dalle ricevute di consegna e dalle risultanze del sistema informatico di UPS prodotte in giudizio;
c) dai documenti nn. 14 e 15 di (tracciamento del trasporto e prova di consegna ad CP_1
forniti da UPS Belgium NV); d) dal documento n. 16 di CP_2 CP_1
che contiene una mail del 12 novembre 2020, inviata dalla mittente PL alla
ON destinataria , nella quale si legge che: “Come sa è un magazzino CP_2
enorme e dipendiamo unicamente dalla loro buona volontà perché non abbiamo una persona come contatto o un numero di telefono. Ho chiesto del servizio clienti ma sembra che non abbiano alcun numero. Dunque sto tentando tutti i possibili canali per recuperare questo cartone”.
L'appellante afferma, dunque, che non solo i documenti di ONroparte_6
ma anche quelli di provano la consegna del pacco ad CP_1 CP_2
lamenta che il giudice abbia attribuito rilievo probatorio ad alcuni dei documenti tratti dal sistema informatico di UPS e non ad altri.
Aggiunge che le contestazioni sollevate da ONroparte_2
avverso la documentazione prodotta da sono state puntualmente ONroparte_6
confutate, senza che il giudice di prime cure abbia tenuto conto di ciò.
In particolare, spiega che il documento n. 5 di (denominato ONroparte_6
“doc. 5 – cronologia trasporto”) non è del tutto in lingua tedesca, in quanto le parti principali sono in italiano;
che lo stesso presenta un chiaro collegamento con il trasporto oggetto di causa, in quanto reca, in alto a sinistra, il codice cliente del pagina20 di 28 mittente n. 3961V3, che appartiene a PL BV, relativo al contratto di trasporto tra il mittente e UPS Belgium NV.
Quanto al documento n. 6 di (documento denominato “doc ONroparte_6
6 – ricevuta consegna ), l'appellante ribadisce che il documento non CP_2
sembra presentare alcuna alterazione (contrariamente a quanto eccepito da
; che è il destinatario del trasporto ONroparte_2 CP_11
nonché amministratore unico di come emerge dai ONroparte_4
documenti nn. 1 e 3 prodotti da che nessuno ha mai sostenuto che CP_1
tale persona sia stata dipendente o contractor esterno di che il CP_2
documento costituisce prova di consegna del pacco cui il numero di tracking si riferisce (esso reca i dati del trasporto e attesta che il pacco fu consegnato ad il 5 novembre 2020 alle ore 2.35). CP_2
L'appellante afferma che, pur avendo sostenuto di non avere alcuna evidenza di aver ricevuto il pacco il 5 novembre 2020 né di aver mai smaltito merce definita pericolosa, come i medicinali in esso contenuti,
[...] non ha prodotto alcuna copia dei registri interni o dell'inventario ONroparte_2
dei prodotti ricevuti, sicché non ha fornito prova delle proprie affermazioni.
L'appellante sostiene che, ove il giudice avesse avuto dubbi sui documenti prodotti, avrebbe potuto ammettere le prove richieste da e, in ONroparte_6 particolare, l'interrogatorio formale del legale rappresentate di
[...]
ON e l'ordine di esibizione delle comunicazioni intercorso tra e ONroparte_2
in relazione al trasporto oggetto di causa. CP_2
L'esame del gravame.
Il primo motivo di gravame merita accoglimento.
Il giudice di prime cure ha ritenuto la legittimazione passiva (propriamente, la titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio;
cfr., sulla differenza tra legittimazione e titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, Cass., S.U., 16 febbraio 2016, n. 2951) di sul ONroparte_6
presupposto che non fosse stata contestata da tale parte la circostanza, allegata da parte attrice, che il convenuto avesse eseguito il contratto di ONroparte_6
trasporto oggetto di causa nella parte finale, in territorio italiano.
Il giudice non ha fatto corretta applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
pagina21 di 28 Anzitutto, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado CP_1
aveva allegato quanto segue:
ON (di seguito denominata ) “acquistava ONroparte_4
dalla PROFIPLUS BV di Kortessem (LG) (infra PL) dei farmaci
ON contenuti in 5 colli (omissis) la incaricava la Parte_1
(infra UPS) per il trasporto di suddetta merce da ritirare presso la
[...]
PL sita in Gulmerstraat 55 – B-3721 Kortessen (BE); la ONroparte_6
tramite la sua consorella belga, ritirava la merce (5 colli) presso la sede della
PROFIPLUS in data 03.11.2020 per portarla a destino in alla sede Pt_1 dell'acquirente sita in Via Tolstoi, 7 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)” (pp. 1 e
2, atto di citazione di primo grado).
Secondo le originarie allegazioni di parte attrice CP_1 CP_6
era il vettore e UPS Belgium NV il subvettore.
[...]
Nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c. CP_1
aveva dedotto per la prima volta che era il subvettore finale del ONroparte_6 trasporto;
che “il trasporto ha avuto inizio in LG dove la PL (venditore e mittente della merce) aveva stipulato con la UPS LG un contratto a favore
ON della per il trasporto di 5 colli contenenti prodotti medicinali” (p. 2 della detta memoria).
Con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c., CP_6
aveva tempestivamente contestato di aver svolto il ruolo di subvettore,
[...] precisando che “ è del tutto estranea al rapporto contrattuale per cui è CP_6 causa, e non ha mai neppure assunto il ruolo di subvettore” (p. 1 della detta memoria).
Nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2) c.p.c., la parte attrice aveva insistito nell'affermare che “la era l'ultimo sub-vettore incaricato dal CP_6
Gruppo Europeo UPS in generale, o dalla UPS LG in particolare, di
ON consegnare le merci alla ” (p. 2 della detta memoria).
Con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 3), c.p.c., CP_6
aveva contestato le predette allegazioni, affermando che “ è del
[...] CP_6
tutto estranea al rapporto contrattuale per cui è causa, e non ha mai neppure assunto il ruolo di subvettore né concluso un contratto di subtrasporto con UPS
Belgium, che dunque è rimasto il vettore contrattuale responsabile di tutto il
pagina22 di 28 trasporto. Neppure vi è prova del fatto che abbia materialmente CP_6 eseguito l'ultima tratta del trasporto con propri mezzi” (pp. 1 e 2 della memoria cit.).
ONrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, sin dal primo atto successivo alle allegazioni di parte attrice, aveva contestato ONroparte_6
specificamente di aver assunto il ruolo di subvettore e di aver eseguito una tratta del trasporto.
Non sussiste alcun documento contrattuale che attesti l'asserito ruolo di subvettore o di ultimo vettore di e i documenti prodotti in ONroparte_6
giudizio individuano chiaramente quale unico vettore UPS Belgium NV.
In particolare, il dettaglio della spedizione del 13 novembre 2020 (doc. n. 3, fascicolo di primo grado di è un documento in lingua inglese, CP_1
verosimilmente riferibile a UPS Belgium NV, dal quale risulta che il trasporto doveva eseguirsi dalla sede del venditore e mittente PL BV alla sede di
ON
in Trezzano sul Naviglio (MI), in Italia;
il documento n. 4 prodotto da ritenuto dal giudice di prime cure quale prova dell'accettazione CP_1
ON con riserva dei colli da parte del destinatario , reca nell'intestazione il riferimento a UPS Belgium NV e indica i centri di raccolta di UPS Belgium in
Kortessem, Hoeselt e Bilzen, località del LG, mentre non sussiste alcun elemento che provi la trasmissione di tale documento a UPS la lettera CP_6
in data 8 gennaio 2021 (doc. n. 6, fascicolo di primo grado di , con CP_1
ON la quale il destinatario ha segnalato al vettore l'ammanco di un collo, è stata inviata solo a UPS Belgium NV e non anche a il documento n. ONroparte_6
14 prodotto da (comunicazione di smarrimento proveniente da UPS CP_1
Deutschland) non proviene da e la prova di consegna prodotta da ONroparte_6
come documento n. 15 proviene da UPS Belgium NV. CP_1
Si aggiunga che il documento n. 11 prodotto da è la fattura ONroparte_6
del corrispettivo del trasporto emessa da UPS Belgium NV nei riguardi del mittente belga PL BV.
Tale documento, che il giudice di prime cure ha ritenuto inidoneo a provare l'estraneità di al trasporto oggetto di causa, concorre, invece, con ONroparte_6
i documenti in precedenza evidenziati, a dimostrare che il contratto di trasporto pagina23 di 28 per l'intera tratta dal LG all' era stato concluso dal mittente belga Pt_1
PL BV con UPS Belgium NV.
Il fatto che non abbia emesso la fattura per il corrispettivo ONroparte_6
del servizio di trasporto è un elemento idoneo a dimostrare che la stessa non ha assunto il ruolo di vettore, posto che il soggetto che emette una fattura per il corrispettivo di un servizio coincide normalmente con il soggetto che ha eseguito la prestazione del servizio.
A fronte delle evidenziate prove documentali è affatto irrilevante la circostanza, evidenziata dal giudice di prime cure, che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (doc. n. 10, fascicolo di primo grado di CP_1
emerga che aveva formulato una proposta transattiva ONroparte_6
stragiudiziale ad CP_1
Invero, occorre considerare che il documento richiamato nella sentenza gravata è la mail del 23 aprile 2021 proveniente da e non dal legale CP_8
rappresentante di e che a tale mail ha fatto seguito la ONroparte_6 comunicazione del 30 giugno 2021 dell'ufficio legale interno di UPS
Deutschland, in Neuss (doc. n. 12, fascicolo di primo grado di , CP_1 con la quale è stato ribadito all'avv. Livio Caprile (legale di che il CP_1
rapporto contrattuale di trasporto era intercorso esclusivamente tra il mittente e
UPS Belgium.
In presenza di plurimi elementi documentali che indicano in UPS Belgium
NV il vettore delle merci per cui è causa e in assenza di documenti contrattuali di segno contrario, non è possibile riconoscere alla semplice mail del 23 aprile 2021, peraltro neppure proveniente da legale rappresentante di la prova ONroparte_6
della legittimazione passiva (propriamente, della titolarità passiva del rapporto) in capo a e, quindi, della circostanza che quest'ultima abbia eseguito ONroparte_6
la parte finale del trasporto in territorio italiano.
In accoglimento del motivo in esame e in riforma della sentenza gravata, la domanda proposta da nei confronti di deve essere CP_1 ONroparte_6
rigettata.
L'accoglimento del primo motivo di gravame comporta l'assorbimento degli altri, in quanto riguardano questioni (estinzione e decadenza dall'azione di responsabilità del vettore, limiti oggettivi della responsabilità del vettore,
pagina24 di 28 quantificazione del danno emergente e domanda di manleva proposta da
[...]
nei confronti di che presuppongono CP_6 ONroparte_2
l'accertamento della qualità di vettore in capo all'appellante.
Per effetto dell'accoglimento del gravame, deve essere revocata la pronuncia di rigetto della domanda di manleva proposta da nei ONroparte_6
confronti di rimanendo tale domanda assorbita dal ONroparte_2
rigetto della domanda proposta da nei confronti di CP_1 ONroparte_6
Domanda di restituzione degli importi pagati dall'appellante ad CP_1
e ad in esecuzione della sentenza
[...] ONroparte_2
gravata.
In conseguenza della riforma della sentenza impugnata deve essere accolta la domanda di restituzione formulata dall'appellante, in relazione alla somma di denaro corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata. Va, peraltro, ricordato che tale restituzione può anche essere disposta d'ufficio dal giudice, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata (cfr., da ultimo,
Cass., ord. 29 ottobre 2020, n. 23972).
Le somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, che in conseguenza della riforma di detta sentenza da parte del giudice di appello, debbano essere restituite, costituiscono debito di valuta, avendo l'obbligazione di restituzione per oggetto una somma di denaro ben determinata, con la conseguenza che trova applicazione il principio nominalistico in base al quale l'obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta, oltre gli interessi legali.
L'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti", art. 2033 c.c., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'"accipiens", atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono pagina25 di 28 essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (cfr.
Cass. 5 agosto 2005, n. 16559; Cass. 16 maggio 2006, n. 11491).
ha documentato di aver corrisposto ad ONroparte_6 [...]
la somma di denaro di euro 9.568,00, a mezzo bonifico bancario ONroparte_2
del 15 ottobre 2024 (doc. D) e di aver corrisposto ad la somma di CP_1
denaro di euro 44.928,00, giusta quietanza del 7 ottobre 2024 (doc. E).
Le predette parti appellate devono essere condannate a corrispondere a
[...]
rispettivamente, la somma di denaro di CP_6 ONroparte_2
euro 9.568,00, oltre interessi legali dal 15 ottobre 2024 al saldo e CP_1
la somma di denaro di euro 44.928,00, oltre interessi legali dal 7 ottobre 2024 al saldo.
La regolamentazione delle spese processuali.
“In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 1775 del 2017; Cass. n.
14916 del 2020).
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
pagina26 di 28 Per effetto dell'integrale riforma della sentenza gravata, CP_1 risultata soccombente all'esito del giudizio di appello, deve essere condannata a rimborsare alle parti vittoriose le spese di ambo i gradi di giudizio.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, dunque, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum e, quindi, pari al valore della domanda rigettata (euro 33.417,72 in linea capitale).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di per la riforma della sentenza n. CP_1 ONroparte_2
7542/2024, pubblicata in data 1 agosto 2024 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 48855/2021 r.g. e, per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza gravata,
RIGETTA
La domanda proposta da nei confronti di CP_1 [...]
Parte_1
REVOCA
La pronuncia di rigetto della domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] ONroparte_2
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
corrispondere a in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, la somma di denaro di euro 44.928,00, oltre interessi legali dal 7 ottobre 2024 e sino all'effettivo soddisfo;
CONDANNA
pagina27 di 28 in persona del legale rappresentante pro ONroparte_2
tempore, a corrispondere a in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, la somma di denaro di euro 9.568,00, oltre interessi legali dal 15 ottobre 2024 e sino all'effettivo soddisfo;
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
rimborsare a in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 7.616,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente giudizio, in euro 6.946,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
rimborsare ad in persona del legale rappresentante ONroparte_2 pro tempore, le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 7.616,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente giudizio, in euro 6.946,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Così deciso dalla Corte d'Appello di Milano, Sezione Seconda Civile, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2827 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
30 settembre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(P. I.V.A.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1
legale in Milano, via Fantoli, n. 15/2 ed elettivamente domiciliata in Milano, Foro
Buonaparte, n. 70, presso lo studio dell'avv. Marica Di Toro, che la rappresenta e difende giusta procura generali alle liti autenticata dal notaio di Persona_1
Milano in data 11 febbraio 2009 (repertorio n. 4324, raccolta n. 2834), in atti
APPELLANTE
pagina1 di 28 ONro
(C.F.: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri, n. 3 ed elettivamente domiciliata in Genova, via Corsica, n. 21/16, presso lo studio dell'avv. Livio Caprile, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO
E contro
C.F. e P. I.V.A.: ), ONroparte_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, viale Monte
Grappa, nn. 3/5 ed elettivamente domiciliata in Milano, via Santa Maria alla
Porta, n. 2, presso lo studio degli avvocati Natale Christian Di Mauro, Elisa Rossi
e Paolo Lani, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro,
giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 7542/2024, pubblicata in data 1 agosto 2024 dal Tribunale
di Milano nella causa iscritta al n. 48855/2021 r.g.
OGGETTO: Trasporto
Conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, in riforma totale o parziale
pagina2 di 28 della sentenza del Tribunale di Milano n. 7542/2024 pubblicata in data
01/08/2024, R.G. n. 48855/2021 Repert. n. 6706/2024 del 01/08/2024, così giudicare:
Nel merito:
In via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta per i motivi di cui alla narrativa Parte_1 della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado sub 1 ed in atti ed in particolare in quanto il contratto di trasporto per cui è causa è stato concluso con la società belga;
per l'effetto, Parte_1 CP_3 dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'azione avversaria, ovvero rigettare le domande ex adverso proposte.
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione dell'azione nei confronti del vettore ai sensi dell'art. 1698 c.c. e/o ai sensi dell'art. 30 della Convezione relativa al contratto di trasporto internazionale di cose su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, (CMR), oppure la decadenza dell'attrice dal diritto ad avanzare pretese risarcitorie nei confronti del vettore ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali di trasporto UPS. In via principale: rigettare le domande proposte nei riguardi di
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di Parte_1 cui in narrativa e non provate.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui UPS dovesse essere ritenuta responsabile, determinare il risarcimento in ipotesi dovuto facendo applicazione dei limiti alla responsabilità del vettore previsti dagli artt. 9.1-9.2 delle condizioni generali di trasporto UPS oppure dall'art. 1696 c.c. oppure dell'art. 23.3 della Convezione relativa al contratto di trasporto internazionale di cose su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, (CMR).
In via di estremo subordine: nella denegata ipotesi in cui i limiti alla responsabilità del vettore dovessero essere ritenuti inapplicabili al caso di specie, determinare il risarcimento in ipotesi dovuto facendo applicazione dei criteri di liquidazione del danno emergente previsti dall'art. 1696, comma 1 c.c..
In ogni caso di accertamento di responsabilità e/o di condanna di
[...]
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, Parte_1 totale o parziale, della domanda attrice, dichiarare il terzo,
[...]
(C.F. ), con sede legale in Milano, Viale Monte ONroparte_2 P.IVA_3
Grappa 3/5 in persona del legale rappresentante pro tempore, obbligato a manlevare e tenere indenne da ogni e Parte_1 qualsivoglia responsabilità̀ e condanna. Per l'effetto: condannare la e la CP_1 ONroparte_2
a restituire ad gli importi che quest'ultima
[...] Parte_1 ha corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento al saldo e precisamente:
- Euro 9.560,00 pagati da UPS ad CP_2
- Euro 44.928,00 pagati da UPS ad CP_1
- Euro 10.377,96 pagati da UPS allo Studio Legale Caprile e Associati.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria:
1. Si chiede che la Corte d'Appello adita voglia ordinare all'attrice nonché alla (P.IVA ), con sede ONroparte_4 P.IVA_4 in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Leone Tolstoj 7, l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di copia delle comunicazioni intercorse con in relazione al trasporto CP_2
pagina3 di 28 tracking 1Z3961v36896312422 o comunque in relazione al pacco oggetto di causa asseritamente perso. A. Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di sulle seguenti circostanze: ONroparte_2
1) Vero che il pacco contrassegnato dal numero tracking di UPS
1Z3961v36896312422 risulta essere stato consegnato ad presso il CP_2 magazzino di Torrazze Piemonte, come da documenti che mi vengono mostrati (docc. 5, 6, 9 e 10).
2) Vero che, per prassi, presso le filiali di UPS accedono una serie di camion sui quali vengono caricati i pacchi provenienti da UPS e diretti ad
CP_2
3) Vero che periodicamente, ad effettuare delle verifiche ed a restituire ad UPS i pacchi caricati per errore sui camion nelle filiali di UPS.
Si producono inoltre le prove di pagamento degli importi di cui alla sentenza di primo grado ed in particolare:
D. bonifico ad CP_2
E. quietanza CP_1 F. conferma ricezione pagamenti . CP_1
Per CP_1
“Nell'interesse di rappresentata, assistita e ONroparte_5 difesa dall'Avv.to L. Caprile del foro di Genova, preso atto del contenuto dell'ordinanza emessa durante l'udienza del 18.02.25, si ribadiscono le conclusioni già precisate in sede costitutiva di appello, instando affinchè la Corte Ill.ma voglia: In via principale e nel merito, confermare la sentenza resa dal Tribunale di Milano 7542/2024, vinte le spese del presente giudizio, incluso il 15% per spese generali, oltre ai compensi professionali con distrazione a favore dell'Avv.to Caprile”.
Per ONroparte_2
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, difesa ed eccezione, così giudicare:
- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da per le ragioni esposte nella propria ONroparte_6 comparsa di costituzione e risposta;
- In via principale, respingere in ogni sua parte il sesto motivo d'appello proposto da e, per l'effetto ONroparte_6 confermare la decisione assunta in merito alla domanda di manleva formulata nei confronti di nell'appellata sentenza n. 7542/2024 ONroparte_2 del Tribunale di Milano, XI Sezione Civile, Dott.ssa Antonella Caterina Attardo, pubblicata in data 1 agosto 2024, nel giudizio di primo grado rubricato al R.G. n.
48855/2021;
- In subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario:
Nel merito, rigettare la domanda di manleva formulata nei confronti di da in ONroparte_2 ONroparte_6
pagina4 di 28 quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella propria comparsa di costituzione e risposta;
In via istruttoria, rigettare tutte le istanze formulate ex adverso;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina5 di 28 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 6 dicembre 2021, CP_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano,
[...] [...]
(di seguito denominata , chiedendo, previo Parte_1 ONroparte_6
accertamento della responsabilità contrattuale o extracontrattuale della parte convenuta, la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di denaro di euro 33.417,72, o della diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
A fondamento della domanda la parte attrice ha allegato le seguenti circostanze:
ON (di seguito denominata ), specializzata ONroparte_4
nella vendita di prodotti medicali e forniture ospedaliere, aveva acquistato dalla società belga PL BV, con sede in Kortessem (LG), dei farmaci contenuti in cinque colli del peso complessivo di circa 140 kg e del valore complessivo di euro 181.086,00;
ON
aveva incaricato del trasporto di tale merce, da ritirare ONroparte_6
presso PL BV, sita in Gulmerstraat 55 – B-3721 Kortessem (BE);
aveva ritirato la merce, tramite la sua consorella belga, ONroparte_6
presso la sede di PL BV il 3 novembre 2020, per portarla a destino in
ON
, presso la sede del compratore , sita in Trezzano sul Naviglio (MI), via Pt_1
Tolstoi, n. 7;
solo quattro colli su cinque erano giunti a destino e all'arrivo parziale della ON spedizione, il 5 novembre 2020, aveva apposto tempestive riserve, segnalando la mancanza di un intero collo, contenente 600 pezzi di medicinali
(AWB ; CodiceFiscale_1
ON a seguito della comunicazione dell'ammanco di un collo, da parte di nei confronti di UPS, il vettore aveva effettuato una verifica e aveva informato la destinataria che la merce mancante era stata erroneamente consegnata presso i magazzini in Torrazza Piemonte (TO); CP_2
ON contattata da , aveva, in un primo momento, confermato che il CP_2
collo era stato da loro accettato solo come reso, nonostante la necessità di una specifica conservazione del bene, trattandosi di farmaci, ma, in un secondo pagina6 di 28 momento, a seguito di una successiva verifica, aveva dichiarato che il collo mancante era stato smarrito;
ON in data 8 gennaio 2021 aveva responsabilizzato formalmente UPS
LG;
a seguito di richiesta di chiarimenti, PL BV aveva comunicato ad ON
che tutti i cinque colli erano stati ritirati da UPS nel luogo e al momento concordato per il ritiro;
titolare di una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dal ON trasporto, aveva comunicato ad lo smarrimento della predetta CP_1 merce, al fine di richiedere il pagamento dell'indennizzo in base alla polizza n.
76358244;
aveva, quindi, liquidato il sinistro il 22 marzo 2021, mediante CP_1
atto di quietanza del valore di euro 33.417,72, così surrogandosi alla propria
ON assicurata , ai sensi dell'art. 1916 c.c.;
mediante formale atto di cessione dei diritti, si era sostituita CP_1
ON nei diritti di ai sensi dell'art. 1260 c.c.;
a seguito di tali atti, aveva responsabilizzato dei danni subiti CP_1
per lo smarrimento delle merci in questione sia sia UPS LG;
ONroparte_6
sia sia UPS Deutschland, per conto di UPS LG, ONroparte_6
avevano offerto un risarcimento limitato a euro 282,56, come da Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di cose su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (c.d. CMR).
Costituitasi in giudizio, ha contestato il fondamento della ONroparte_6
domanda, chiedendone il rigetto.
La parte convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che il contratto di trasporto era stato concluso con UPS Belgium NV;
ON che la destinataria aveva correttamente segnalato la riscontrata mancanza di un collo ad UPS Belgium NV e non anche a la quale era stata ONroparte_6
coinvolta per la prima volta solo dai legali di con lettera del 13 CP_1
aprile 2021; che, dunque, non corrispondeva né alla documentazione contrattuale
ON né alla realtà dei fatti l'affermazione di parte attrice secondo cui avrebbe incaricato del trasporto della merce. ONroparte_6
pagina7 di 28 La parte convenuta ha, altresì, eccepito l'estinzione dell'azione nei propri confronti ai sensi dell'art. 1698 c.c. e dell'art. 30 della CMR, non risultando che al momento della ricezione della spedizione APM avesse immediatamente segnalato a la mancanza di un collo né che avesse ricevuto ONroparte_6 ONroparte_6
il documento n. 6 prodotto da parte attrice, consistente, secondo quest'ultima, nel bollettino di consegna di un collo mancante con riserva.
ha, inoltre, eccepito la decadenza dal diritto risarcitorio nei ONroparte_6 confronti del vettore ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali di trasporto di
UPS, essendo decorsi quattordici giorni dalla consegna per la proposizione del reclamo scritto e oltre otto mesi per l'esercizio dell'azione legale.
Nel merito, la parte convenuta ha dedotto che il pacco mancante risultava essere stato consegnato presso il centro logistico di smistamento, in Torrazza
Piemonte, appartenente ad che tale società aveva ONroparte_2
accettato di ricevere il pacco, dopodichè lo aveva smarrito. Per tali motivi
[...]
ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di tale società, CP_6
per essere da questa tenuta indenne in caso di condanna al pagamento di qualsivoglia somma di denaro in favore di parte attrice.
ha, altresì, eccepito la violazione dell'art. 3 delle condizioni ONroparte_6
generali di trasporto di UPS, che esclude il trasporto di merci deperibili o che richiedano temperature controllate dai servizi di trasporto offerti da UPS.
In subordine, la parte convenuta ha chiesto l'applicazione dei limiti di responsabilità del vettore previsti dagli artt.
9.1 e 9.2 delle condizioni generali di trasporto di UPS oppure dall'art. 1696 c.c. oppure dall'art. 23.3 della
Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di cose su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (c.d. CMR).
In via di ulteriore subordine, ha chiesto la liquidazione del ONroparte_6 danno emergente ai sensi dell'art. 1696, primo comma, c.c., che prevede che il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
Ritualmente evocata in giudizio da previa autorizzazione ONroparte_6
del giudice istruttore, si è costituita, chiedendo il ONroparte_2
rigetto della domanda formulata nei suoi confronti.
pagina8 di 28 Tale parte convenuta ha negato di aver ricevuto, presso il proprio magazzino di smistamento, il collo contenente medicinali e, per il resto, ha aderito alle eccezioni preliminari e di merito formulate da nei confronti di ONroparte_6
Ha affermato l'assenza di un rapporto contrattuale con CP_1 CP_6
ha eccepito il difetto di prova del reale contenuto e del valore dei farmaci
[...]
oggetto della pretesa risarcitoria.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, con sentenza n. 7542/2024, pubblicata in data 1 agosto 2024, il Tribunale di Milano ha condannato a corrispondere ad ONroparte_6 CP_1
la somma di denaro di euro 33.417,72, oltre interessi, nonché a rimborsare
[...]
le spese processuali in favore di parte attrice e di ONroparte_2
Per quanto di interesse nel presente processo, il Tribunale di Milano ha accertato la legittimazione passiva di quale “subvettore che ha ONroparte_6
avuto la custodia dei beni perduti nel tratto finale del trasporto e che ha consegnato gli stessi a . Ha accertato la tempestività dell'azione CP_2 esercitata da ai sensi dell'art. 1698 c.c. e dell'art. 30 della CP_1
Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di cose su strada del
19 maggio 1956, in quanto la destinataria della merce, APM, aveva prontamente segnalato l'assenza del collo oggetto di causa, accettando con riserva i residui quattro pallets.
Il giudice di prime cure ha, inoltre, accertato l'inapplicabilità al caso in esame dell'art. 12 delle condizioni generali di contratto di UPS, in assenza di ON prova dell'accettazione di tali condizioni da parte di , sia con riferimento al contratto stipulato con UPS Belgium prima del 2020, sia con riferimento al trasporto oggetto di causa.
Ritenendo provato che le merci, ivi incluso il collo andato perduto, fossero state consegnate a UPS Belgium NV, che fossero state trasportate in Italia e che il collo 4 non fosse mai stato consegnato alla destinataria acquirente e ritenendo, altresì, il mancato assolvimento, da parte della società convenuta, dell'onere sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 1693 c.c., “di provare che la perdita sia derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi della merce o del loro imballaggio, o da fatto del mittente o del destinatario”, il giudice di prime cure ha imputato lo smarrimento del collo oggetto di causa a inadempimento di ONroparte_6
pagina9 di 28 Escluse le limitazioni del quantum risarcibile, in applicazione degli artt.
1696 c.c. e dell'art. 23.3 della richiamata Convenzione di Ginevra del 19 maggio
1956, ritenendo lo smarrimento della merce determinato da colpa grave di
[...]
in ordine alla quantificazione del danno emergente, il giudice di prime CP_6
cure ha riconosciuto ad la somma di denaro richiesta, di euro CP_1
33.417,72, pari ad un quinto del valore complessivo della fattura emessa dal venditore belga PL BV.
Quanto alla domanda di manleva proposta da nei confronti ONroparte_6
di il giudice ha ritenuto che non ONroparte_2 ONroparte_6
avesse assolto il proprio onere di allegazione, non avendo specificato a quale titolo, contrattuale o extracontrattuale, avrebbe ONroparte_2 dovuto essere condannata a versare a le somme che quest'ultima ONroparte_6
fosse condannata a pagare a parte attrice. Ha accertato il mancato assolvimento, da parte di dell'onere di fornire la prova della sussistenza di un ONroparte_6
vincolo contrattuale con o, comunque, di ONroparte_2
circostanze idonee a far sorgere una responsabilità, in capo a quest'ultima, di natura contrattuale o extracontrattuale, per l'asserito smarrimento, nel suo magazzino, della merce oggetto di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 30 settembre 2024, CP_6
ha proposto appello avverso detta sentenza, di cui ha sollecitato l'integrale
[...]
riforma.
Costituitesi in giudizio, a mezzo di differenti difensori, il 28 gennaio 2025,
e hanno confutato i motivi di CP_1 ONroparte_2
appello, chiedendone il rigetto.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 15 aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, di trenta giorni, di venti giorni e di dieci giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'eccezione preliminare formulata da ONroparte_2
pagina10 di 28 Prima di valutare il gravame va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata da per non avere la parte ONroparte_2
appellante provveduto al deposito del proprio fascicolo di primo grado e, dunque, della relativa documentazione a supporto delle proprie domande.
L'eccezione risulta superata dal deposito nel presente giudizio, unitamente alla comparsa conclusionale, non solo del fascicolo di primo grado di parte appellante, ma anche degli atti e dei documenti depositati nel giudizio di primo grado da e, quindi, di tutti i documenti posti dall'appellante a CP_1
fondamento del gravame.
Per completezza va, comunque, ricordato che, in ragione del mutato contesto normativo del processo civile, con ordinanza del 9 maggio 2022, n.
14534, la Corte di Cassazione ha rimesso all'attenzione delle sezioni unite di valutare se l'adozione del processo telematico, che prevede la creazione di un unico fascicolo e non contempla l'ipotesi del ritiro dei documenti in esso contenuti, comporti l'abbandono della distinzione tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte di cui agli artt. 168, 169 c.p.c., 72, 73, 74, 75, 76 e 77 disp. att.
c.p.c., inoltre se ciò determini il superamento della posizione interpretativa secondo cui l'appellante subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice d'appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare ed, infine, se tale superamento valga solo per le cause ove i documenti sono contenuti nel c.d. fascicolo informatico ovvero se - al fine di evitare irragionevoli differenze di trattamento - valga anche per cause ove i documenti siano ancora presenti in formato cartaceo nel fascicolo di parte.
In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in prova, come affermato dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza 16 febbraio 2023, n. 4835 e ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza del 17 aprile 2023, n. 10202.
pagina11 di 28 Pertanto, il giudice dell'impugnazione ha il potere-dovere di esaminare i documenti ritualmente prodotti nel giudizio di primo grado, quando la parte interessata vi faccia esplicito riferimento nei propri scritti difensivi.
Nel caso in esame tutti i documenti su cui si è basata la decisione impugnata e su cui si fonda l'impugnazione sono stati prodotti telematicamente e non in forma cartacea.
L'appello di ONroparte_6
Con un primo motivo di impugnazione l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di difetto della propria legittimazione passiva.
Censura, quindi, le parti della sentenza in cui il giudice ha ritenuto quanto segue:
che la parte attrice ( avesse allegato, senza che fosse stata CP_1
tempestivamente contestata dalla parte convenuta di modo che ONroparte_6
risultava provata anche ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., la circostanza della esecuzione, da parte di del contratto di trasporto nella parte ONroparte_6
finale, in territorio italiano;
che il documento n. 11 prodotto dalla parte convenuta, che avrebbe provato l'estraneità di all'intera vicenda, fosse inidoneo a provare quanto ONroparte_6
affermato da parte convenuta, non essendo dalla stessa allegato in che modo esso fosse idoneo a provare tale estraneità;
che, pertanto, dovesse ritenersi sussistente la legittimazione passiva di
[...]
come subvettore che aveva avuto la custodia dei beni perduti nel tratto CP_6
finale del trasporto e che aveva consegnato gli stessi ad CP_2
che, inoltre, in alcune comunicazioni scambiate tra parte attrice e CP_6
in fase stragiudiziale, non avesse negato di aver avuto un
[...] ONroparte_6
ruolo vettoriale nel trasporto delle merci, rispondendo, nel merito, alle richieste della parte attrice, indirizzate a e formulando una proposta ONroparte_6
transattiva.
L'appellante ritiene che le censurate affermazioni del giudice di prime cure siano in contrasto con le allegazioni della parte convenuta e con le prove documentali acquisite nel processo.
pagina12 di 28 Spiega che nell'atto di citazione la parte attrice non aveva allegato che
[...]
aveva agito come subvettore per la parte finale del trasporto nel tratto CP_6
italiano, ma aveva dedotto, al contrario, che fosse il vettore e UPS ONroparte_6
LG il subvettore e non aveva mai fatto riferimento al tratto finale del trasporto, corrispondente al territorio italiano, né aveva mai specificato quale soggetto lo avesse eseguito;
che solo nella memoria di cui all'art.183, sesto comma, n. 1),
c.p.c. la parte attrice aveva dedotto per la prima volta che aveva ONroparte_6
agito quale subvettore di UPS LG per la tratta finale del trasporto.
L'appellante afferma di aver contestato tempestivamente le predette allegazioni, negando anche negli scritti conclusivi di aver assunto il ruolo di subvettore e di aver materialmente eseguito una tratta del trasporto.
L'appellante ritiene, quindi, che il giudice di prime cure abbia commesso un errore manifesto nell'applicare il principio di non contestazione e nel ritenere, sulla scorta di tale principio, provata l'esecuzione, da parte di ONroparte_6
della parte finale del trasporto, in territorio italiano.
Aggiunge che il documento n. 11 prodotto da nel giudizio ONroparte_6
di primo grado è la fattura relativa al prezzo del trasporto per cui è causa, che è stata emessa da UPS Belgium NV nei riguardi di PL BV (la mittente belga) e che tale fattura prova senz'altro, insieme agli altri documenti acquisiti nel processo, che il contratto di trasporto per l'intera tratta LG-Italia era stato concluso da UPS Belgium NV e non da in quanto è stata UPS ONroparte_6
Belgium NV a fatturare il corrispettivo del trasporto e non ONroparte_7
inoltre, che nella mail del 23 aprile 2021, inviata dalla dott.ssa
[...]
di UPS alla dott.ssa Caprile (legale di e nella quale la CP_8 CP_2
prima formulava una proposta transattiva, si può notare che la dott.ssa non CP_8 ha mai speso il nome di ma ha indicato genericamente “UPS”, ONroparte_6
senza chiarire se la proposta transattiva fosse stata fatta per conto di CP_6
o di UPS Belgium NV;
che, inoltre, la dott.ssa non ha mai affermato
[...] CP_8
che aveva assunto il ruolo di subvettore ed eseguito una parte del ONroparte_6
trasporto con mezzi propri.
L'appellante aggiunge che a tale mail aveva fatto seguito la comunicazione dell'ufficio legale di UPS del 30 giugno 2021, con la quale era stato ribadito all'avv. Caprile che il contratto di trasporto era stato concluso da UPS Belgium
pagina13 di 28 NV e che, dunque, quest'ultima era l'unico soggetto legittimato, nei riguardi del quale gli aventi diritto avrebbero potuto sollevare eventuali pretese contrattuali.
L'appellante afferma, quindi, che non è possibile desumere dalla mail del 23 aprile 2021 la legittimazione passiva di tanto più che non esiste ONroparte_6 alcun documento contrattuale che attesti l'asserito ruolo di ultimo subvettore di
ONroparte_6
Afferma che tutti i documenti prodotti dalle parti individuano come unico vettore UPS Belgium NV e che dagli stessi non è dato desumere se vi furono o meno dei subvettori incaricati da UPS Belgium NV e quale fu l'ultimo dei subvettori.
Con un secondo motivo di gravame l'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto sussistente il diritto di ad agire nei CP_1
confronti di ai sensi degli artt. 1698 c.c. e 30 della Convenzione ONroparte_6
relativa al trasporto internazionale di cose su strada del 19 maggio 1956.
Censura, quindi, la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha motivato nei seguenti termini:
“Si versa infatti nell'ipotesi di perdita parziale del carico. Tale perdita è stata tempestivamente segnalata, al momento della consegna dei residui 4 pallets
ON a , che ha apposto idonea riserva (“manca un collo”) alla bolla di consegna
(doc. 4 fasc. attoreo). Pertanto risulta provato per tabulas che l'accettazione dei ON 4 colli da parte di , in contraddittorio con il vettore (o subvettore), che ha eseguito la parte finale del trasporto, è stata con riserva, relativa alla mancanza del quinto collo, di talché non si è verificata alcuna decadenza, né ai sensi dell'art. 1698 c.c. né ai sensi dell'art. 30 CMR” (p. 7, sentenza gravata).
L'appellante ritiene che la censurata decisione sia frutto di una valutazione erronea e illogica del documento n. 4 prodotto da parte attrice e che il giudice non abbia preso posizione sulle contestazioni formulate da ONroparte_9
che, come già eccepito nel giudizio di primo grado, non risponde al
[...]
vero che al momento della ricezione della spedizione APM avesse immediatamente segnalato la mancanza di un collo a che ONroparte_6 [...]
non ha mai ricevuto e non conosce il documento n. 4 prodotto da CP_6
pagina14 di 28 che secondo quest'ultima consisterebbe nel bollettino di consegna CP_1
con riserva per un collo mancante;
che detto documento è, invece, una semplice stampa dal sito internet di UPS LG (come si vede chiaramente
ON dall'intestazione e dal piè di pagina), sulla quale, a latere, sembra aver apposto una scritta e un timbro sociale;
che da tale documento non si può, comunque, desumere la prova che fosse realmente la bolletta di consegna e che fu firmato, timbrato e consegnato al vettore al momento della consegna dei quattro colli facenti parte del trasporto o che venne in qualche modo trasmesso al vettore o che venne consegnato o trasmesso a (il documento indica UPS ONroparte_6
Belgium NV nell'intestazione).
L'appellante afferma, quindi, che il citato documento n. 4 non vale quale segnalazione a della perdita parziale del carico;
che la prima ONroparte_6
comunicazione utile sulla perdita inviata a è quella dei legali di ONroparte_6 del 13 aprile 2021, di circa cinque mesi dopo l'arrivo a CP_1
destinazione dei restanti quattro colli;
che, pertanto, l'azione nei riguardi di
[...]
è estinta ai sensi dell'art. 1698 c.c. e dell'art. 30 della CMR. CP_6
Con un terzo motivo di impugnazione si duole che il ONroparte_6
giudice abbia ritenuto che non fosse incorsa nella decadenza CP_1 prevista dall'art. 12 delle condizioni generali di trasporto di UPS.
Censura, anzitutto, la parte della sentenza in cui il giudice ha ritenuto che i documenti nn. 3 e 4 prodotti dalla parte convenuta, relativi alle condizioni generali di trasporto di , non recassero alcuna data. CP_6
L'appellante afferma che, al contrario, le condizioni generali di contratto di recano, in calce, la data del gennaio 2019 (”Rev 01/19”). CP_6
Censura, altresì, la parte della sentenza in cui il giudice ha affermato quanto segue:
“Non vi è infine prova che quelle di siano quelle applicabili al CP_6 trasporto di cui è causa, mancando, tra l'altro, totalmente indicazione circa la data di compilazione. Né le CGC di né quelle di UPS Belgium CP_6
risultano sottoscritte;
non vi è dunque prova della loro conoscenza né tantomeno accettazione da parte dell'altro contraente. Si deve, inoltre, concordare con la
pagina15 di 28 tesi attorea, secondo la quale, dato che l'art. 12 introduce una decadenza a carico del contraente diverso da UPS, essa rientra tra le clausole che, ai sensi degli artt. 1341 co. 2 e ss. cc. Non hanno effetto se non approvate specificamente per iscritto. Essendo assente tale sottoscrizione specifica, la clausola di cui all'art. 12 delle CGC non può produrre alcun effetto, con la conseguenza che
l'eccezione di UPS deve essere respinta” (pp. 7 e 8, sentenza impugnata).
In primo luogo, l'appellante deduce che la ricevuta di spedizione di UPS
Belgium NV, depositata da come documento n. 3, indica CP_1
chiaramente in calce che tutti i trasporti sono soggetti alle condizioni generali del paese d'origine in vigore al momento del trasporto e che possono essere rinvenute sul sito di UPS e che, dunque, la prova della conoscenza da parte del mittente è agli atti.
In secondo luogo, afferma che la sentenza si pone in ONroparte_6 contrasto con l'art. 1341 c.c., che stabilisce che le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro se, al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza;
che, dunque, non è indispensabile la sottoscrizione delle condizioni generali di contratto affinché le stesse possano avere effetto nei confronti dell'altro contraente, essendo sufficiente una conoscibilità astratta. Spiega che nel caso in esame mittente e destinatario del trasporto erano imprese, che avevano utilizzato il sito internet di UPS, dal quale avevano scaricato la documentazione inerente al trasporto versata in atti dalla parte attrice e che, dunque, si deve ragionevolmente ritenere che conoscessero o avrebbero potuto conoscere, con l'ordinaria diligenza, le condizioni generali di contratto di UPS.
Infine, l'appellante censura la statuizione della sentenza in cui il giudice ha affermato che l'art. 12 delle condizioni generali di trasporto introduce una decadenza a carico del contraente diverso da UPS e rientra, dunque, tra le clausole che, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., non hanno effetto se non approvate specificamente per iscritto.
Secondo l'appellante la clausola in questione non ha natura di clausola vessatoria, poiché riproduce il contenuto di una norma di legge: l'art. 31, comma pagina16 di 28 2, della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal).
Con un quarto motivo di gravame l'appellante deduce l'omessa pronuncia sull'eccezione sollevata da concernente la violazione dell'art. 3 ONroparte_6
delle condizioni generali di trasporto di UPS, che esclude le merci deperibili o che richiedono temperature controllate dai servizi di trasporto offerti da UPS.
Afferma che il trasporto, avente ad oggetto medicinali e, quindi, “merci deperibili o che richiedano temperature controllate”, è avvenuto in violazione delle condizioni generali di trasporto di UPS e della Guida dei servizi e delle tariffe di UPS (cui le condizioni generali fanno rinvio), che consentono il trasporto di merci deperibili o che richiedano temperature controllate solo a condizione che il mittente accetti che il trasporto avvenga a proprio rischio e pericolo e solo con lo specifico consenso del vettore e, dunque, sulla base di contratti negoziati individualmente con il vettore e non con contratti standard, quale quello per cui è causa.
Ritiene, dunque, che l'art. 3 delle condizioni generali di contratto di UPS non rientri nel novero delle clausole vessatorie di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c., con la conseguenza che non è necessaria la specifica approvazione per iscritto;
che la limitazione di responsabilità prevista dall'art.
3.5 delle dette condizioni è legata all'oggetto del contratto, dovendo il vettore essere responsabile solo per i beni che possono essere oggetto del contratto e non anche per la perdita o l'avaria di quelli il cui trasporto non avrebbe potuto e dovuto essere eseguito.
Con un quinto motivo di gravame l'appellante deduce la violazione dell'art. 1696 c.c. in relazione alle modalità di determinazione del danno emergente.
Censura, quindi, la parte della sentenza che ha motivato nei seguenti termini:
“Non è stato contestato da che il valore delle cose trasportate CP_6 nel luogo e tempo della consegna, come previsto dall'art. 1696 c.c., fosse quello oggetto della domanda di In particolare, non è stato dalla convenuta CP_1
pagina17 di 28 contestato il doc. 2 del fascicolo attoreo, costituito dalla fattura di vendita da
ON PL a della merce, suddivisa in 5 colli, identici, sia come peso (come appare dal documento nr 3 del fascicolo attoreo, di provenienza della stessa
UPS) sia come contenuto (circostanza provata ex art. 115 cpc). Deve pertanto ritenersi che il valore della merce perduta sia pari a 1/5 del totale esposto nel doc. 2 del fascicolo attoreo” (p. 9, sentenza impugnata).
L'appellante censura tale statuizione, rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, aveva contestato la ONroparte_6
ON fattura di vendita della merce da PL BV ad e che la sentenza gravata ha, dunque, operata un'applicazione semplicistica del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Spiega che nella comparsa di risposta aveva evidenziato che ONroparte_6 la pretesa risarcitoria di era “manifestamente arbitraria”, non CP_1
essendo chiaro secondo quale criterio il valore dei farmaci contenuti nel pacco smarrito fosse stato determinato in euro 33.417,72, considerato che era stata prodotta in giudizio solo una fattura relativa al valore complessivo della merce.
Aggiunge che non solo non aveva nulla replicato a tale CP_1
contestazione, ma non aveva allegato nulla di preciso sul valore del collo smarrito, non assolvendo, quindi, il proprio onere probatorio.
Quanto al documento n. 3 prodotto da l'appellante rileva che CP_1
esso proviene da UPS Belgium NV e non da che se è vero che da ONroparte_6
tale documento emerge che i cinque colli oggetto del trasporto avevano lo stesso peso, non vi sono ragioni per operare un automatismo tra peso e valore della merce e per presumere che i cinque colli contenessero ciascuno lo stesso quantitativo di merce, tutta dello stesso valore, anche perché dalla fattura di vendita emerge che i prodotti compravenduti erano di due tipologie diverse, per diversi valori.
L'appellante ritiene, quindi, che, a fronte delle carenze di allegazioni e di prova in ordine al valore della merce contenuta nel collo smarrito, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere non provato il danno e, quindi, rigettare la domanda attorea.
pagina18 di 28 Con un sesto e ultimo motivo di impugnazione l'appellante si duole del rigetto della propria domanda di manleva proposta nei confronti di
[...]
ONroparte_10
quindi, le parti della sentenza in cui il giudice ha ritenuto quanto
[...]
segue:
che non avesse allegato a quale titolo, contrattuale o ONroparte_6
extracontrattuale, dovesse essere condannata a ONroparte_2
corrispondere a le somme che questa fosse condannata a pagare ONroparte_6
alla parte attrice;
che non vi fosse, infatti, traccia di tale allegazione né nell'atto di citazione notificato da ad né nella comparsa ONroparte_6 ONroparte_2
di risposta di ONroparte_6
che non fosse stata fornita alcuna prova della sussistenza di un vincolo contrattuale tra e ONroparte_6 ONroparte_2
che, “Infine, si è limitata ad allegare che il collo mancante CP_6
sarebbe stato consegnato a presso un suo magazzino piemontese. CP_2
Tuttavia tale circostanza non è stata provata: i documenti relativi, infatti, sono tutti documenti di provenienza di UPS (docc. 5, 6, 9, 10 fasc. convenuta;
docc. 14
e 15 fasc. attoreo); sono stati tempestivamente contestati da e non CP_2
risultano idonei a provare che la merce sia stata consegnata ad o ad CP_2
altro soggetto alla stessa riconducibile. A fronte della contestazione, tempestiva e completa, da parte di della esistenza di rapporto contrattuale con CP_2 [...]
, e della sussistenza di circostanze idonee a far sorgere una responsabilità, CP_6 in capo ad di natura contrattuale o extracontrattuale, per l'asserito CP_2
smarrimento, nel suo magazzino, della merce di cui è causa, si deve giungere alla conclusione che non abbia provato la sussistenza dei requisiti, in CP_6
termini di allegazione e prova, per l'accoglimento delle domande svolte nei confronti di (pp. 9 e 10, sentenza gravata). CP_2
L'appellante afferma che nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n.
1), c.p.c. aveva qualificato la propria azione nei riguardi di
[...]
sia come di natura contrattuale sia come di natura ONroparte_2
ON extracontrattuale;
che aveva chiarito anche che tra e è in essere un CP_2
generico accordo o quantomeno una procedura per la consegna, la gestione e lo pagina19 di 28 smistamento dei pacchi e che non ne ha mai negato ONroparte_2
l'esistenza; che la responsabilità aquiliana di nei ONroparte_2
confronti di è indubbia. ONroparte_6
Deduce, inoltre, che la prova dell'avvenuta consegna del pacco ad
[...]
è stata raggiunta, così come la prova dello smarrimento da ONroparte_2 parte di quest'ultima.
Spiega che la prova dell'avvenuta consegna del pacco ad
[...]
che il giudice di prime cure non ha valutato attentamente, risulta: ONroparte_2
ON a) da quanto affermato da nell'atto di citazione (“la (omissis) CP_1
contattava che confermava in prima battuta che il collo era stato da loro CP_2 accettato solo come “reso” … ma, in seconda battuta, a seguito di una successiva verifica, che lo stesso era stato smarrito”); b) dalle ricevute di consegna e dalle risultanze del sistema informatico di UPS prodotte in giudizio;
c) dai documenti nn. 14 e 15 di (tracciamento del trasporto e prova di consegna ad CP_1
forniti da UPS Belgium NV); d) dal documento n. 16 di CP_2 CP_1
che contiene una mail del 12 novembre 2020, inviata dalla mittente PL alla
ON destinataria , nella quale si legge che: “Come sa è un magazzino CP_2
enorme e dipendiamo unicamente dalla loro buona volontà perché non abbiamo una persona come contatto o un numero di telefono. Ho chiesto del servizio clienti ma sembra che non abbiano alcun numero. Dunque sto tentando tutti i possibili canali per recuperare questo cartone”.
L'appellante afferma, dunque, che non solo i documenti di ONroparte_6
ma anche quelli di provano la consegna del pacco ad CP_1 CP_2
lamenta che il giudice abbia attribuito rilievo probatorio ad alcuni dei documenti tratti dal sistema informatico di UPS e non ad altri.
Aggiunge che le contestazioni sollevate da ONroparte_2
avverso la documentazione prodotta da sono state puntualmente ONroparte_6
confutate, senza che il giudice di prime cure abbia tenuto conto di ciò.
In particolare, spiega che il documento n. 5 di (denominato ONroparte_6
“doc. 5 – cronologia trasporto”) non è del tutto in lingua tedesca, in quanto le parti principali sono in italiano;
che lo stesso presenta un chiaro collegamento con il trasporto oggetto di causa, in quanto reca, in alto a sinistra, il codice cliente del pagina20 di 28 mittente n. 3961V3, che appartiene a PL BV, relativo al contratto di trasporto tra il mittente e UPS Belgium NV.
Quanto al documento n. 6 di (documento denominato “doc ONroparte_6
6 – ricevuta consegna ), l'appellante ribadisce che il documento non CP_2
sembra presentare alcuna alterazione (contrariamente a quanto eccepito da
; che è il destinatario del trasporto ONroparte_2 CP_11
nonché amministratore unico di come emerge dai ONroparte_4
documenti nn. 1 e 3 prodotti da che nessuno ha mai sostenuto che CP_1
tale persona sia stata dipendente o contractor esterno di che il CP_2
documento costituisce prova di consegna del pacco cui il numero di tracking si riferisce (esso reca i dati del trasporto e attesta che il pacco fu consegnato ad il 5 novembre 2020 alle ore 2.35). CP_2
L'appellante afferma che, pur avendo sostenuto di non avere alcuna evidenza di aver ricevuto il pacco il 5 novembre 2020 né di aver mai smaltito merce definita pericolosa, come i medicinali in esso contenuti,
[...] non ha prodotto alcuna copia dei registri interni o dell'inventario ONroparte_2
dei prodotti ricevuti, sicché non ha fornito prova delle proprie affermazioni.
L'appellante sostiene che, ove il giudice avesse avuto dubbi sui documenti prodotti, avrebbe potuto ammettere le prove richieste da e, in ONroparte_6 particolare, l'interrogatorio formale del legale rappresentate di
[...]
ON e l'ordine di esibizione delle comunicazioni intercorso tra e ONroparte_2
in relazione al trasporto oggetto di causa. CP_2
L'esame del gravame.
Il primo motivo di gravame merita accoglimento.
Il giudice di prime cure ha ritenuto la legittimazione passiva (propriamente, la titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio;
cfr., sulla differenza tra legittimazione e titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, Cass., S.U., 16 febbraio 2016, n. 2951) di sul ONroparte_6
presupposto che non fosse stata contestata da tale parte la circostanza, allegata da parte attrice, che il convenuto avesse eseguito il contratto di ONroparte_6
trasporto oggetto di causa nella parte finale, in territorio italiano.
Il giudice non ha fatto corretta applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
pagina21 di 28 Anzitutto, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado CP_1
aveva allegato quanto segue:
ON (di seguito denominata ) “acquistava ONroparte_4
dalla PROFIPLUS BV di Kortessem (LG) (infra PL) dei farmaci
ON contenuti in 5 colli (omissis) la incaricava la Parte_1
(infra UPS) per il trasporto di suddetta merce da ritirare presso la
[...]
PL sita in Gulmerstraat 55 – B-3721 Kortessen (BE); la ONroparte_6
tramite la sua consorella belga, ritirava la merce (5 colli) presso la sede della
PROFIPLUS in data 03.11.2020 per portarla a destino in alla sede Pt_1 dell'acquirente sita in Via Tolstoi, 7 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)” (pp. 1 e
2, atto di citazione di primo grado).
Secondo le originarie allegazioni di parte attrice CP_1 CP_6
era il vettore e UPS Belgium NV il subvettore.
[...]
Nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c. CP_1
aveva dedotto per la prima volta che era il subvettore finale del ONroparte_6 trasporto;
che “il trasporto ha avuto inizio in LG dove la PL (venditore e mittente della merce) aveva stipulato con la UPS LG un contratto a favore
ON della per il trasporto di 5 colli contenenti prodotti medicinali” (p. 2 della detta memoria).
Con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c., CP_6
aveva tempestivamente contestato di aver svolto il ruolo di subvettore,
[...] precisando che “ è del tutto estranea al rapporto contrattuale per cui è CP_6 causa, e non ha mai neppure assunto il ruolo di subvettore” (p. 1 della detta memoria).
Nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2) c.p.c., la parte attrice aveva insistito nell'affermare che “la era l'ultimo sub-vettore incaricato dal CP_6
Gruppo Europeo UPS in generale, o dalla UPS LG in particolare, di
ON consegnare le merci alla ” (p. 2 della detta memoria).
Con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 3), c.p.c., CP_6
aveva contestato le predette allegazioni, affermando che “ è del
[...] CP_6
tutto estranea al rapporto contrattuale per cui è causa, e non ha mai neppure assunto il ruolo di subvettore né concluso un contratto di subtrasporto con UPS
Belgium, che dunque è rimasto il vettore contrattuale responsabile di tutto il
pagina22 di 28 trasporto. Neppure vi è prova del fatto che abbia materialmente CP_6 eseguito l'ultima tratta del trasporto con propri mezzi” (pp. 1 e 2 della memoria cit.).
ONrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, sin dal primo atto successivo alle allegazioni di parte attrice, aveva contestato ONroparte_6
specificamente di aver assunto il ruolo di subvettore e di aver eseguito una tratta del trasporto.
Non sussiste alcun documento contrattuale che attesti l'asserito ruolo di subvettore o di ultimo vettore di e i documenti prodotti in ONroparte_6
giudizio individuano chiaramente quale unico vettore UPS Belgium NV.
In particolare, il dettaglio della spedizione del 13 novembre 2020 (doc. n. 3, fascicolo di primo grado di è un documento in lingua inglese, CP_1
verosimilmente riferibile a UPS Belgium NV, dal quale risulta che il trasporto doveva eseguirsi dalla sede del venditore e mittente PL BV alla sede di
ON
in Trezzano sul Naviglio (MI), in Italia;
il documento n. 4 prodotto da ritenuto dal giudice di prime cure quale prova dell'accettazione CP_1
ON con riserva dei colli da parte del destinatario , reca nell'intestazione il riferimento a UPS Belgium NV e indica i centri di raccolta di UPS Belgium in
Kortessem, Hoeselt e Bilzen, località del LG, mentre non sussiste alcun elemento che provi la trasmissione di tale documento a UPS la lettera CP_6
in data 8 gennaio 2021 (doc. n. 6, fascicolo di primo grado di , con CP_1
ON la quale il destinatario ha segnalato al vettore l'ammanco di un collo, è stata inviata solo a UPS Belgium NV e non anche a il documento n. ONroparte_6
14 prodotto da (comunicazione di smarrimento proveniente da UPS CP_1
Deutschland) non proviene da e la prova di consegna prodotta da ONroparte_6
come documento n. 15 proviene da UPS Belgium NV. CP_1
Si aggiunga che il documento n. 11 prodotto da è la fattura ONroparte_6
del corrispettivo del trasporto emessa da UPS Belgium NV nei riguardi del mittente belga PL BV.
Tale documento, che il giudice di prime cure ha ritenuto inidoneo a provare l'estraneità di al trasporto oggetto di causa, concorre, invece, con ONroparte_6
i documenti in precedenza evidenziati, a dimostrare che il contratto di trasporto pagina23 di 28 per l'intera tratta dal LG all' era stato concluso dal mittente belga Pt_1
PL BV con UPS Belgium NV.
Il fatto che non abbia emesso la fattura per il corrispettivo ONroparte_6
del servizio di trasporto è un elemento idoneo a dimostrare che la stessa non ha assunto il ruolo di vettore, posto che il soggetto che emette una fattura per il corrispettivo di un servizio coincide normalmente con il soggetto che ha eseguito la prestazione del servizio.
A fronte delle evidenziate prove documentali è affatto irrilevante la circostanza, evidenziata dal giudice di prime cure, che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (doc. n. 10, fascicolo di primo grado di CP_1
emerga che aveva formulato una proposta transattiva ONroparte_6
stragiudiziale ad CP_1
Invero, occorre considerare che il documento richiamato nella sentenza gravata è la mail del 23 aprile 2021 proveniente da e non dal legale CP_8
rappresentante di e che a tale mail ha fatto seguito la ONroparte_6 comunicazione del 30 giugno 2021 dell'ufficio legale interno di UPS
Deutschland, in Neuss (doc. n. 12, fascicolo di primo grado di , CP_1 con la quale è stato ribadito all'avv. Livio Caprile (legale di che il CP_1
rapporto contrattuale di trasporto era intercorso esclusivamente tra il mittente e
UPS Belgium.
In presenza di plurimi elementi documentali che indicano in UPS Belgium
NV il vettore delle merci per cui è causa e in assenza di documenti contrattuali di segno contrario, non è possibile riconoscere alla semplice mail del 23 aprile 2021, peraltro neppure proveniente da legale rappresentante di la prova ONroparte_6
della legittimazione passiva (propriamente, della titolarità passiva del rapporto) in capo a e, quindi, della circostanza che quest'ultima abbia eseguito ONroparte_6
la parte finale del trasporto in territorio italiano.
In accoglimento del motivo in esame e in riforma della sentenza gravata, la domanda proposta da nei confronti di deve essere CP_1 ONroparte_6
rigettata.
L'accoglimento del primo motivo di gravame comporta l'assorbimento degli altri, in quanto riguardano questioni (estinzione e decadenza dall'azione di responsabilità del vettore, limiti oggettivi della responsabilità del vettore,
pagina24 di 28 quantificazione del danno emergente e domanda di manleva proposta da
[...]
nei confronti di che presuppongono CP_6 ONroparte_2
l'accertamento della qualità di vettore in capo all'appellante.
Per effetto dell'accoglimento del gravame, deve essere revocata la pronuncia di rigetto della domanda di manleva proposta da nei ONroparte_6
confronti di rimanendo tale domanda assorbita dal ONroparte_2
rigetto della domanda proposta da nei confronti di CP_1 ONroparte_6
Domanda di restituzione degli importi pagati dall'appellante ad CP_1
e ad in esecuzione della sentenza
[...] ONroparte_2
gravata.
In conseguenza della riforma della sentenza impugnata deve essere accolta la domanda di restituzione formulata dall'appellante, in relazione alla somma di denaro corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata. Va, peraltro, ricordato che tale restituzione può anche essere disposta d'ufficio dal giudice, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata (cfr., da ultimo,
Cass., ord. 29 ottobre 2020, n. 23972).
Le somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, che in conseguenza della riforma di detta sentenza da parte del giudice di appello, debbano essere restituite, costituiscono debito di valuta, avendo l'obbligazione di restituzione per oggetto una somma di denaro ben determinata, con la conseguenza che trova applicazione il principio nominalistico in base al quale l'obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta, oltre gli interessi legali.
L'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti", art. 2033 c.c., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'"accipiens", atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono pagina25 di 28 essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (cfr.
Cass. 5 agosto 2005, n. 16559; Cass. 16 maggio 2006, n. 11491).
ha documentato di aver corrisposto ad ONroparte_6 [...]
la somma di denaro di euro 9.568,00, a mezzo bonifico bancario ONroparte_2
del 15 ottobre 2024 (doc. D) e di aver corrisposto ad la somma di CP_1
denaro di euro 44.928,00, giusta quietanza del 7 ottobre 2024 (doc. E).
Le predette parti appellate devono essere condannate a corrispondere a
[...]
rispettivamente, la somma di denaro di CP_6 ONroparte_2
euro 9.568,00, oltre interessi legali dal 15 ottobre 2024 al saldo e CP_1
la somma di denaro di euro 44.928,00, oltre interessi legali dal 7 ottobre 2024 al saldo.
La regolamentazione delle spese processuali.
“In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 1775 del 2017; Cass. n.
14916 del 2020).
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
pagina26 di 28 Per effetto dell'integrale riforma della sentenza gravata, CP_1 risultata soccombente all'esito del giudizio di appello, deve essere condannata a rimborsare alle parti vittoriose le spese di ambo i gradi di giudizio.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, dunque, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum e, quindi, pari al valore della domanda rigettata (euro 33.417,72 in linea capitale).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di per la riforma della sentenza n. CP_1 ONroparte_2
7542/2024, pubblicata in data 1 agosto 2024 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 48855/2021 r.g. e, per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza gravata,
RIGETTA
La domanda proposta da nei confronti di CP_1 [...]
Parte_1
REVOCA
La pronuncia di rigetto della domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] ONroparte_2
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
corrispondere a in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, la somma di denaro di euro 44.928,00, oltre interessi legali dal 7 ottobre 2024 e sino all'effettivo soddisfo;
CONDANNA
pagina27 di 28 in persona del legale rappresentante pro ONroparte_2
tempore, a corrispondere a in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, la somma di denaro di euro 9.568,00, oltre interessi legali dal 15 ottobre 2024 e sino all'effettivo soddisfo;
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
rimborsare a in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 7.616,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente giudizio, in euro 6.946,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
rimborsare ad in persona del legale rappresentante ONroparte_2 pro tempore, le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 7.616,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente giudizio, in euro 6.946,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Così deciso dalla Corte d'Appello di Milano, Sezione Seconda Civile, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
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